§ 93.17.18 - Legge 5 febbraio 1992, n. 122.
Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale disciplina dell'attività di autoriparazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.17 veicoli
Data:05/02/1992
Numero:122


Sommario
Art. 1.  Attività di autoriparazione
Art. 2.  Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione
Art. 3.  Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione
Art. 4.  Imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli
Art. 5.  Iscrizione nell'albo degli artigiani o nel registro delle ditte
Art. 6.  Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore
Art. 7.  Responsabile tecnico
Art. 8.  Soggetti iscritti nel ruolo degli artigiani qualificati della provincia autonoma di Bolzano
Art. 9.  Commissione per il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione
Art. 10.  Vigilanza e sanzioni
Art. 11.  Responsabilità delle imprese esercenti attività di autoriparazione
Art. 12.  Concessione, ad imprese esercenti attività di autoriparazione, di compiti di revisione periodica dei veicoli a motore e dei rimorchi
Art. 13.  Disposizioni transitorie


§ 93.17.18 - Legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale disciplina dell'attività di autoriparazione.

(G.U. 19 febbraio 1992, n. 41)

 

     Art. 1. Attività di autoriparazione

     1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attività di autoriparazione".

     2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonchè l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonchè l'attività di commercio di veicoli.

     3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

     a) meccatronica;

     b) carrozzeria;

     c) gommista [1].

 

          Art. 2. Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione

     1. [2]

     2. [3]

     3. [4]

     3 bis. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, è stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale [5] .

 

          Art. 3. Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione [6]

 

          Art. 4. Imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli [7]

 

          Art. 5. Iscrizione nell'albo degli artigiani o nel registro delle ditte [8]

 

          Art. 6. Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore

     1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1 dell'art. 1 deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui all'art. 2, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 1 e fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.

 

          Art. 7. Responsabile tecnico

     1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:

     a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;

     b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'art. 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva [9] ;

     c) [essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività] [10].

     2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

     a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;

     b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

     c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

     3. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai princìpi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

 

          Art. 8. Soggetti iscritti nel ruolo degli artigiani qualificati della provincia autonoma di Bolzano

     1. L'iscrizione nel ruolo degli artigiani qualificati di cui all'art. 12 del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 9 novembre 1990, n. 28, è equiparata, ove la qualificazione artigiana concerna l'attività di autoriparazione, al possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'art. 7 della presente legge, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

 

          Art. 9. Commissione per il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione [11]

 

          Art. 10. Vigilanza e sanzioni

     1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.

     2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'art. 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.

     3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui all'art. 2 diverse da quella in cui l'impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'art. 2.

     4. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

 

          Art. 11. Responsabilità delle imprese esercenti attività di autoriparazione

     1. Ferma restando la responsabilità civile, le imprese esercenti attività di autoriparazione sono responsabili, ai sensi del comma 2, degli interventi effettuati.

     2. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere di una commissione di esperti da lui nominata, le garanzie, e la relativa durata, che le imprese esercenti attività di autoriparazione prestano, obbligatoriamente e inderogabilmente, nei confronti dei committenti, all'atto della assunzione dell'incarico, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità.

     3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le sanzioni per l'inadempimento delle garanzie prestate. Per gli inadempimenti di particolare gravità, è stabilita la sanzione della sospensione da tre a sei mesi o della cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'art. 2.

 

          Art. 12. Concessione, ad imprese esercenti attività di autoriparazione, di compiti di revisione periodica dei veicoli a motore e dei rimorchi [12]

 

          Art. 13. Disposizioni transitorie [13]

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 11 dicembre 2012, n. 224.

[2] Comma abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

[3] Comma abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

[4] Comma abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 26 settembre 1996, n. 507.

[6] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

[7] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

[8] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L. 5 gennaio 1996, n. 25.

[10] Lettera abrogata dall'art. 39 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[11] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387.

[12] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[13] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.