§ 3.3.8 - L.P. 11 giugno 1975, n. 27.
Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli Enti locali .


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:11/06/1975
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Piano triennale di finanziamento. Modalità dell'intervento.
Art. 2.  Opere finanziabili.
Art. 3.  Opere interessanti singoli Comuni - Criteri di suddivisione del fondo.
Art. 4.  Opere interessanti più Comuni.
Art. 5.  Opere necessarie ed urgenti.
Art. 6.  Approvazione dei progetti.
Art. 7.  Affidamento dei lavori in concessione.
Art. 7 bis.  Attività sportive, ricreative e di interesse turistico.
Art. 8.  Concessione del contributo. Anticipazioni.
Art. 9.  Appalto dei lavori.
Art. 10.  Obbligo del rendiconto.
Art. 11.  Mutui e loro garanzia da parte della Provincia.
Art. 12.  Disposizioni finali e transitorie.
Art. 13.      Alla copertura dell'onere complessivo di lire 10.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1975, di cui lire 10.000 milioni in attuazione dell'art. 1 e lire 500 milioni in attuazione [...]
Art. 14.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:
Art. 15.      In attesa della ristrutturazione degli organi consultivi della Provincia in materia di lavori pubblici, la ripartizione di competenza operata con il secondo comma dell'art. 6 trova applicazione [...]
Art. 16.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.3.8 - L.P. 11 giugno 1975, n. 27.

Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli Enti locali [1].

(B.U. 1 luglio 1975, n. 32).

 

     Art. 1. Piano triennale di finanziamento. Modalità dell'intervento.

     Per favorire, nell'ambito provinciale, la ripresa dell'economia e la conservazione dei livelli di occupazione, la Provincia interviene, per il triennio 1975-1977, con un piano straordinario di finanziamento diretto ad agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

     L'intervento finanziario della Provincia si attua mediante concessione di contributi in capitale, a fondo perduto, sulla spesa necessaria per la realizzazione delle opere.

     L'ammontare del sussidio può estendersi all'intera spesa.

     Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, ripartiti in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.

     Nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977 saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa.

     Gli importi iscritti negli esercizi finanziari susseguente al primo piano triennale sono destinati al rifinanziamento di questa legge [2] .

     Indice dei singoli articoli di legge:

Art. 1: Modalità d'intervento.

Art. 2: Opere finanziabili.

Art. 3: Opere interessanti singoli comuni.

     Criteri di suddivisione.

Art. 4: Opere interessanti più comuni.

Art. 5: Opere necessarie e urgenti.

Art. 6: Approvazione dei progetti.

Art. 7: Affidamento dei lavori in concessione.

Art. 7-bis: Attività sportive, ricreative e di interesse turistico.

Art. 8: Concessione del contributo. Anticipazione.

Art. 9: Appalto dei lavori.

Art. 10: Obbligo del rendiconto.

Art. 11: Mutui e loro garanzia da parte della Provincia [3] .

 

          Art. 2. Opere finanziabili.

     Le somme stanziate sono destinate a finanziare l'esecuzione e la manutenzione straordinaria delle seguenti categorie di opere di interesse dei Comuni, delle comunità comprensoriali e dei consorzi fra enti pubblici locali:

     a) strade costituenti la viabilità locale, piazze, spazi di parcheggio ed aree destinate a verde pubblico;

     b) acquedotti locali e comprensoriali;

     c) opere igieniche (fognature, impianti di depurazione delle acque) e di edilizia sanitaria, con esclusione degli ospedali;

     d) impianti per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas, nonché per l'illuminazione pubblica;

     e) opere di edilizia scolastica [4] ;

     f) edifici di culto;

     g) opere a finalità di assistenza sociale;

     h) opere destinate ad istituzioni culturali e ad attività artistiche, culturali ed educative;

     i) impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico;

     l) attrezzature fisse di mercati locali e mattatoi;

     m) edifici e attrezzature fisse di proprietà degli enti, di cui al primo comma, destinati a servizi pubblici;

     n) cimiteri;

     o) opere di prevenzione e di ripristino a seguito di calamità naturali [5] .

     p) arredamento per le opere previste dalle categorie precedenti [6] .

     Gli stanziamenti sono altresì destinati a finanziare la progettazione delle opere, l'acquisto di immobili da destinare agli scopi di cui al comma precedente, nonché l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione o l'ampliamento delle opere stesse [7] .

     Gli stanziamenti della presente legge sono impiegati anche per gli ulteriori finanziamenti necessari per opere già finanziate parzialmente in base ad altre leggi.

     Sono finanziabili ai sensi della presente legge le opere indicate nel comma 1, di competenza degli enti locali o che essi contribuiscono a far realizzare da altri enti, anche privati, purché ritenute di pubblico interesse nell'ambito locale [8] .

     Qualora l' opera di pubblico interesse sia realizzata da altro ente, pubblico o privato, che beneficia direttamente del contributo provinciale, comunale, comprensoriale o consortile, va stipulata apposita convenzione per la disciplina dei relativi oneri, anche per quanto concerne l' attribuzione di quelli derivanti dalla futura gestione o manutenzione dell' opera [9] .

 

          Art. 3. Opere interessanti singoli Comuni - Criteri di suddivisione del fondo.

     Una quota pari al 75% del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata al finanziamento di opere di interesse dei singoli comuni [10] .

     Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale determina le somme spettanti a ciascun Comune, adottando i seguenti criteri:

     1) un ventesimo in parti uguali tra tutti i Comuni;

     2) la rimanente somma:

     a) per il 45% in proporzione diretta alla popolazione residente di ciascun Comune, quale risulta dai più recenti dati ufficiali pubblicati dall'Istituto centrale di statistica;

     b) per il 55% in proporzione alla superficie di ciascun Comune con il limite massimo di un ettaro per abitante.

     La ripartizione effettuata a norma del comma precedente è valida per i tre esercizi finanziari contemplati dal piano.

     Il totale delle somme assegnate ai singoli Comuni, costituente il fondo di cui al primo comma, è impegnato sull'apposito capitolo del bilancio di previsione con deliberazione della Giunta provinciale.

     Fino all'entrata in vigore di piani generali o di settore, è riservata ai Comuni la decisione sull'impiego delle somme loro assegnate.

     È riservata al consiglio comunale la decisione sull’impiego, entro i limiti di destinazione di cui all’articolo 2, delle somme assegnate al singolo comune. L’iscrizione nel bilancio comunale e il relativo impiego dei fondi per investimenti pubblici costituisce la prova dell’impiego regolare delle somme stesse [11] .

     A partire dall' anno finanziario 1988 il fondo di cui al comma 1 viene erogato a favore dei comuni in due soluzioni: la prima rata entro il 31 maggio e la seconda rata entro il 30 settembre [12] .

 

          Art. 4. Opere interessanti più Comuni.

     Una quota pari al 17,5% del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata al finanziamento di opere che interessano più comuni. Fra queste ultime si intendono comunque comprese le scuole medie pubbliche d'obbligo e le case di riposo [13] .

     Entro lo stesso termine ed adottando i medesimi criteri di suddivisione stabiliti al secondo comma dell'art. 3, la Giunta provinciale determina le quote da impiegare nel territorio di ciascuna comunità comprensoriale. Dette quote sono pari alla somma delle assegnazioni spettanti ai Comuni facenti parte della comunità e sono anch'esse valide per l'intero triennio contemplato dal piano.

     Il totale delle somme riferite alle singole comunità comprensoriali, costituente il fondo di cui al primo comma, è impegnato sull'apposito capitolo del bilancio di previsione con deliberazione della Giunta provinciale.

     Le comunità comprensoriali conosciuto l'ammontare delle somme da impiegare nei rispettivi territori, nei 60 giorni successivi alla data della comunicazione, propongono alla Giunta provinciale un piano di utilizzazione dei contributi provinciali su base comprensoriale. Per il primo anno i 60 giorni si intendono decorrenti dalla data di costituzione delle assemblee delle comunità di valle.

     Trascorso il termine fissato al precedente comma, la Giunta provinciale, tenuto conto delle eventuali proposte pervenute dalle comunità comprensoriali, approva i piani comprensoriali definitivi delle opere intercomunali finanziabili con l'apposita quota del fondo.

     Per la realizzazione dell'opera i Comuni individuati possono affidare l'esecuzione dei lavori al Comune sede dell'opera, provvedendo in tal caso a definire, con apposite convenzioni, i reciproci rapporti, ivi compresa l'attribuzione degli oneri derivanti dalla futura gestione o manutenzione dell'opera. In caso di mancato accordo, sarà costituito un consorzio obbligatorio.

 

          Art. 5. Opere necessarie ed urgenti.

     La rimanente quota del 17,50% del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata con deliberazione della Giunta provinciale al finanziamento di quelle opere che, prescindendo dai criteri di suddivisione di cui all'art. 3, sono reputate, a discrezione della Giunta provinciale, necessarie ed urgenti e che altrimenti non potrebbero essere realizzate a causa della situazione economica del Comune [14] .

     Con questa quota del fondo è altresì consentita l'assegnazione di contributi straordinari aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente già concessi ai sensi dell'art. 3, ove si renda necessario operare interventi compensativi in favore di quei comuni ai quali l'automatismo dei criteri di suddivisione dei fondi congiuntamente al finanziamento di opere in base ad eventuali programmi particolari non assicura un concorso finanziario della Provincia commisurato alla reale entità dei bisogni [15] .

 

          Art. 6. Approvazione dei progetti.

     Nella deliberazione con cui l'ente beneficiario del finanziamento approva il progetto esecutivo dell'opera devono essere indicati l'ammontare del contributo provinciale utilizzato e la quota rimanente della spesa assunta a proprio carico dall'ente.

      [16]

     Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del progetto, l'ente che provvede all'esecuzione dell'opera deve procedere senza indugio all'appalto o all'esecuzione in economia dei lavori.

      [17]

 

          Art. 7. Affidamento dei lavori in concessione.

     L'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge può essere affidata in concessione ad enti che possiedano i requisiti necessari.

     In questo caso agli stessi enti deve essere trasferito il contributo assegnato dalla Provincia per la realizzazione dell'opera secondo modalità da definirsi fra ente beneficiario ed ente esecutore con apposita convenzione.

 

          Art. 7 bis. Attività sportive, ricreative e di interesse turistico. [18]

     I Comuni sono autorizzati ad associarsi a società fornite di personalità giuridica costituite o da costituire per la costruzione o la sistemazione di impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico.

     Al fine di assicurare un'adeguata tutela dell'interesse pubblico le condizioni alle quali il Comune si associa saranno contenute in apposita convenzione da stipularsi fra il Comune e la società.

     Per gli scopi di cui sopra i Comuni possono impiegare i contributi loro assegnati ai sensi della presente legge.

     La liquidazione delle somme che i Comuni intendono impiegare ai sensi del presente articolo ha luogo su presentazione della convenzione di cui al secondo comma, nonché della deliberazione comunale di approvazione della convenzione e di copia dello statuto della società.

     La destinazione dell'opera non può essere mutata senza il consenso del Comune, qualora l'opera stessa viene realizzata in zona per attrezzature pubbliche.

 

          Art. 8. Concessione del contributo. Anticipazioni.

     Preso atto della deliberazione adottata dall'ente beneficiario del contributo ai sensi del primo comma dell'art. 6, l'Assessore ai lavori pubblici, dietro presentazione del contratto d'appalto ovvero, nell'ipotesi di esecuzione in economia, previa attestazione rilasciata dal legittimo rappresentante dell'ente che i lavori hanno avuto inizio, dispone con proprio decreto la liquidazione all'ente di una anticipazione pari al 50% del contributo previsto a finanziamento dell'opera.

     Il residuo 50% a saldo del contributo provinciale è liquidato, parimenti con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici, dopo che l'ente beneficiario avrà dimostrato, mediante presentazione di idonea documentazione contabile, che sono stati eseguiti lavori per una spesa almeno pari all'importo della prima anticipazione concessa.

     Qualora un Comune non fosse in grado di utilizzare nel corso dell'anno di assegnazione la somma concessa dalla Provincia con il fondo di cui all'art. 3 per mancanza di progetti approvati o per altra circostanza, la Giunta provinciale ha facoltà di assegnare temporaneamente il relativo importo ad altro Comune che lo possa utilmente impiegare, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di assegnazione dei contributi spettanti negli esercizi finanziari successivi.

 

          Art. 9. Appalto dei lavori. [19]

 

          Art. 10. Obbligo del rendiconto.

     Ultimata l'esecuzione dell'opera, gli enti beneficiari devono far pervenire all'Assessorato provinciale dei lavori pubblici, immediatamente dopo la emissione, copia del certificato di collaudo ovvero, per quei lavori non soggetti a collaudo, copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

 

          Art. 11. Mutui e loro garanzia da parte della Provincia.

     Ove per il finanziamento di opere pubbliche i Comuni o i loro consorzi deliberino l'assunzione di mutui presso istituti di credito, la Giunta provinciale è autorizzata a garantire le rate di ammortamento a carico degli enti mutuatari.

     Nel caso di mancato pagamento alle scadenze stabilite delle suddette rate da parte degli enti mutuatari, dietro semplice notificazione dell'insolvenza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte dell'istituto mutuante, l'Amministrazione provinciale provvede al pagamento delle quote scadute, aumentate degli interessi, con ciò sostituendosi all'ente mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario. Ricorrendo questa ipotesi, l'Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare sulle somme di spettanza del tesoriere dell'ente inadempiente, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari a ciascuna quota scaduta e non pagata, aumentata degli interessi applicati dall'istituto mutuante.

     Per l'erogazione delle eventuali spese derivanti dalla concessione di garanzia e per i corrispondenti conseguenti recuperi delle somme pagate è autorizzata annualmente l'iscrizione di appositi capitoli di entrata e di uscita nel bilancio provinciale.

 

          Art. 12. Disposizioni finali e transitorie.

     Le leggi provinciali 20 settembre 1973, n. 62, e 2 settembre 1974, n. 9, sono abrogate.

     Eventuali contributi che fossero stati corrisposti ai Comuni in applicazione delle leggi provinciali richiamate al comma precedente saranno detratti dagli importi spettanti agli stessi Comuni ai sensi della presente legge.

     La documentazione da presentare da parte degli enti beneficiari per la liquidazione e la rendicontazione dei contributi può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dell'ente o della persona a ciò autorizzata. Le dichiarazioni devono indicare chiaramente ed inequivocabilmente i dati relativi all'esecuzione delle procedure amministrative. Questa disposizione vale per la documentazione relativa alla presente legge, alla legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21 e alle leggi provinciali di finanziamento che fanno riferimento alle leggi provinciali succitate per quanto attiene alle procedure. [20]

 

          Art. 13.

     Alla copertura dell'onere complessivo di lire 10.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1975, di cui lire 10.000 milioni in attuazione dell'art. 1 e lire 500 milioni in attuazione dell'art. 11 della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000: "Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

 

          Art. 14.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli in aumento:

 

 

Cap. 4275 - Spese per la concessione di contributi in conto capitale per il finanziamento di opere pubbliche degli enti locali

L.

10.000.000.000

Cap. 4360 - Garanzia a favore degli enti locali della provincia su mutui assunti per opere pubbliche

L.

500.000.000

Totale in aumento

L.

10.500.000.000

Capitolo in diminuzione:

 

 

Cap. 5000 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L.

10.500.000.000

 

          Art. 15.

     In attesa della ristrutturazione degli organi consultivi della Provincia in materia di lavori pubblici, la ripartizione di competenza operata con il secondo comma dell'art. 6 trova applicazione anche nell'esame dei progetti di lavori pubblici sia di competenza della Provincia, che degli altri enti locali, in quest'ultimo caso indipendentemente dalla concessione da parte della Provincia di un contributo sulla spesa.

 

          Art. 16.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

[4] Lettera così modificata dall'art. 12 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1

[5] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 12 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

[8] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.P. 27 febbraio 1990, n. 3.

[9] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.P. 27 febbraio 1990, n. 3.

[10] Comma già sostituito dall'art. 3 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.P. 21 gennaio 1991, n. 2.

[11] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29, modificato dall'art. 10 della L.P. 22 marzo 1988, n. 9 e così sostituito dall’art. 19 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[12] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.P. 22 marzo 1988, n. 9.

[13] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

[14] Comma così modificato dall'art. 5 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

[15] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.P. 20 marzo 1991, n. 7.

[16] Comma abrogato dall'art. 30 della L.P. 10 novembre 1993, n. 20.

[17] Comma abrogato dall'art. 30 della L.P. 10 novembre 1993, n. 20.

[18] Articolo inserito dall'art. 6, comma 2, L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

[19] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.P. 10 novembre 1993, n. 20.

[20] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.