§ 2.1.92 - L.P. 10 agosto 1989, n. 4.
Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/08/1989
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Comitato provinciale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.
Art. 3.  Funzioni del Comitato per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.
Art. 4.  Istituzione e durata in carica del Comitato per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.
Art. 5.  Modalità operative del Comitato per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.
Art. 6.  Ampliamento della Commissione provinciale per l'impiego.
Art. 7.  Aumento dei limiti massimi di età.
Art. 8.  Indagini e studi.
Art. 9.  Ufficio famiglia, donne e gioventù.
Art. 10.  Norme finanziarie.
Art. 11.  Variazioni al bilancio 1989.


§ 2.1.92 - L.P. 10 agosto 1989, n. 4.

Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

(B.U. 22 agosto 1989, n. 37).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano si propone di contribuire, nell'ambito delle proprie competenze, alla effettiva attuazione del principio di parità tra i cittadini senza distinzione di sesso, stabilito dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica, ed al massimo sviluppo dell'autonomia, dell'identità e della specificità delle donne.

     2. La Provincia autonoma di Bolzano promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative idonee a realizzare le pari opportunità fra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale, rimuovendo gli ostacoli che comportino discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne.

 

          Art. 2. Comitato provinciale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

     1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo precedente è costituito il Comitato provinciale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

     2. Il Comitato è composto da quindici donne e viene nominato dalla Giunta provinciale, sentite le associazioni ed i movimenti interessati, le organizzazioni economiche, sociali, sindacali e politiche, che si rivolgono esclusivamente o preferibilmente a donne. Tre componenti del Comitato vengono designati dalle forze di minoranza presenti nel Consiglio provinciale. I componenti devono aver acquisito esperienze di natura scientifica, culturale, professionale, economica e politica.

     3. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali risultano dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

     4. Il Comitato elegge, nel proprio seno, a maggioranza dei componenti, la presidente e la vicepresidente.

     5. [Il comitato è insediato presso la Ripartizione Presidenza. Il Presidente della Giunta provinciale può delegare le competenze concernenti l'attuazione della presente legge ad un altro componente della Giunta provinciale] [1] .

     6. Ai componenti, agli esperti e al segretario del Comitato spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale vigente.

 

          Art. 3. Funzioni del Comitato per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

     1. Il Comitato funge da organi consultivo dell'Amministrazione provinciale in ordine alle finalità di cui alla presente legge. Esso opera in collegamento con la "Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna" istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica, e con gli altri organismi preposti ad analoghe finalità, operanti a livello internazionale, statale o di altre Regioni, con particolare riguardo alle istituzioni europee e delle regioni dell'arco alpino.

     2. Il Comitato:

     a) predispone piani per lo sviluppo della condizione delle donne, che prevedono anche interventi per la tutela dei nascituri;

     b) elabora proposte per armonizzare la normativa provinciale vigente per i settori del lavoro, della formazione professionale, dei programmi scolastici, dell'assistenza e dei servizi sociali con la finalità di un'effettiva parificazione;

     c) predispone una relazione annuale sull'applicazione delle disposizioni di legge relative alla parità dei diritti, tenendo in particolare considerazione le condizioni di lavoro e occupazionali in provincia di Bolzano. A tal fine può effettuare, tramite l'Ispettorato del Lavoro, indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nel mondo del lavoro. Detta relazione va fatta pervenire alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale;

     d) promuove incontri, convegni, seminari, conferenze, nonché tutte le altre iniziative, atte a contribuire alla conoscenza della situazione femminile;

     e) ha cura di sviluppare una rete di rapporti con le realtà associative che si rivolgono in modo particolare o preferenziale alle donne, e di essere in costante collegamento con associazioni, enti ed istituti interessati operanti in provincia di Bolzano.

 

          Art. 4. Istituzione e durata in carica del Comitato per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

     1. Il Comitato di cui alla presente legge deve essere istituito entro 90 giorni dell'entrata in vigore della presente legge e rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino al suo nuovo insediamento.

 

          Art. 5. Modalità operative del Comitato per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

     1. Nell'ambito del Comitato possono venire costituiti dal medesimo gruppi di lavoro per la trattazione di peculiari problemi, i quali possono essere affiancati da esperti proposti dallo stesso Comitato e nominati dalla Giunta provinciale. La composizione dei gruppi di lavoro deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali risultano dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

 

          Art. 6. Ampliamento della Commissione provinciale per l'impiego. [2]

     1. Al fine di garantire il pari trattamento fra uomo e donna in materia di lavoro, alle sedute della Commissione provinciale per l’impiego partecipa la “consigliera di parità”, nominata dalla Giunta provinciale da una terna proposta dal comitato. La Giunta provinciale nomina la/il vice tra la terna dei nominativi [3].

     2. La consigliera di parità è componente a tutti gli effetti della commissione provinciale per l’impiego. Essa svolge i compiti attribuiti alle consigliere e ai consiglieri di parità dalla vigente normativa statale [4] .

     3. La consigliera di parità è domiciliata presso la ripartizione provinciale lavoro.

     4. Per le giornate di effettiva presenza nella sede, alla consigliera di parità spetta il compenso previsto per il presidente di organi collegiali a rilevanza esterna, istituiti presso l'amministrazione provinciale per la partecipazione alle sedute degli organi stessi, nonché il trattamento economico di missione, secondo la vigente normativa.

 

          Art. 7. Aumento dei limiti massimi di età.

     1. I vigenti limiti massimi di età per l'accesso all'impiego provinciale da parte delle donne vengono aumentati di tre anni per ogni figlio, nonché del periodo di tempo effettivo impegnato nell'assistenza a persone di cui all'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33. L'aumento dei limiti massimi di età non può tuttavia superare i 10 anni.

 

          Art. 8. Indagini e studi.

     1. Al fine di una migliore conoscenza della condizione femminile nella provincia di Bolzano, la Giunta provinciale può, sentito il Comitato di cui all'art. 2 della presente legge, conferire incarichi per l'effettuazione di indagini e studi ad Istituti universitari, a centri specializzati pubblici o privati, nonché ad esperti in materia.

     2. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzati in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza e saranno comunque trattati in maniera tale da garantire il massimo rispetto della sfera personale.

 

          Art. 9. Ufficio famiglia, donne e gioventù.

     1. La denominazione "Ufficio famiglia e gioventù" è sostituita con la dizione "Ufficio famiglia, donne e gioventù".

     2. L'"Ufficio famiglia, donne e gioventù", oltre alle competenze attribuite all'"Ufficio famiglia e gioventù", svolge le seguenti funzioni:

     a) attività amministrativa per il Comitato di cui all'art. 2 della presente legge;

     b) promuove, in collaborazione con gli uffici competenti, le attività di cui alla presente legge;

     c) coordina, in collaborazione con gli uffici competenti, le iniziative necessarie per la realizzazione delle finalità contemplate nella presente legge;

     d) intrattiene i contatti con le istituzioni locali, nazionali ed internazionali competenti per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

 

          Art. 10. Norme finanziarie.

     1. Per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 3 e 8, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1989 la spesa di Lire 150 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma primo si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 (partita n. 2 dell'allegato n. 3 del bilancio).

     3. Alla copertura degli oneri per compensi ai membri del Comitato di cui all'art. 2, valutati in Lire 2 milioni all'anno, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989, che presenta sufficiente disponibilità, e ai corrispondenti capitoli dei successivi bilanci provinciali.

     4. Le spese di cui al comma primo, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 11. Variazioni al bilancio 1989.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che si cassa:

     (Omissis).


[1] Comma sostituito dall'art. 39 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1 e abrogato dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 23 novembre 1992, n. 41.

[3] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[4] Comma già sostituito dall'art. 17 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11 e così ulteriormente sostituito dall'art. 15 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.