§ 3.5.38 - L.P. 29 marzo 1983, n. 10.
Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:29/03/1983
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. A partire dal 1° gennaio 2001 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica sono così determinati:
Art. 2.      1. Ferma restando la decorrenza del canone il pagamento del canone avviene mediante ruoli annuali di incasso che saranno emessi a partire dall'anno successivo all'emissione del decreto di [...]
Art. 3. 


§ 3.5.38 - L.P. 29 marzo 1983, n. 10.

Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica.

(B.U. 12 aprile 1983, n. 18).

 

     Art. 1.

     1. A partire dal 1° gennaio 2001 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica sono così determinati:

     a) per uso potabile, domestico ed antincendio: lire 20.000 per ogni litro al secondo, con un canone annuo minimo di lire 50.000;

     b) per uso irriguo: lire 3.000 per ogni litro al secondo, con un canone annuo minimo di lire 30.000;

     c) per uso idroelettrico:

     1) fino a 220 kW: 8,00 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, con una quota annua esente di 50,00 euro;

     2) da 220 kW fino a 3.000 kW: 10 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta;

     3) oltre 3.000 kW: 24 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta [1];

     d) per uso forza motrice (molino, segheria): lire 10.500 per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, con un canone annuo minimo di lire 50.000;

     e) per uso industriale, riscaldamento, raffreddamento, impianti di autolavaggio e lavaggio inerti: lire 220.000 per ogni litro al secondo; il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico nello stesso corpo idrico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate; comunque il canone annuo minimo è pari a lire 500.000;

     f) per produzione di neve artificiale: lire 220.000 per ogni litro al secondo, con un canone annuo minimo di lire 500.000;

     g) per pescicoltura, per l'uso nelle strutture di lavorazione delle cooperative agricole e per gli usi non previsti dalle lettere da a) a f): lire 5.000 per ogni litro al secondo, con un canone annuo minimo di lire 100.000 [2].

     2. [A decorrere dal 1° gennaio 2000 il canone annuo per l'uso idroelettrico oltre 3.000 chilowatt è stabilito nella misura di lire 30.000 per ogni chilowatt di potenza normale concessa o riconosciuta] [3].

     2 bis. [4].

     3. La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore e viene assunta quando l'impianto è fermo.

     4. Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

     5. Per le concessioni di derivazione da più acque pubbliche per lo stesso scopo, le quali vengono gestite con un unico impianto o da un consorzio di bonifica, si applica un canone unico [5].

     6. Per le concessioni ad uso promiscuo di irrigazione, di acqua potabile e di forza motrice si applicano canoni separati per i diversi usi.

     7. Per le concessioni ad uso antibrina si applica il canone previsto per l'irrigazione calcolato su una media di utilizzazione di 8 giorni su una media di 160 giorni di utilizzazione irrigua [6].

     8. Per le concessioni ad uso promiscuo potabile - antincendio o irriguo - antibrina si applica un unico canone di utilizzazione.

     9. Per le utenze d'acqua da riconoscere ai sensi dell'art. 3, primo comma, del testo unico indicato al primo comma del presente articolo, nei casi di approvazione di elenchi suppletivi delle acque pubbliche, il canone decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

     10. Spetta alla Provincia autonoma di Bolzano il canone per le derivazioni di sua competenza.

     11. Sono abrogati gli articoli 7 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e 6 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49.

     12. I canoni riferiti a tutte le utenze di acque divenute pubbliche ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, decorrono dalla data del 1° gennaio 2001 [7].

     13. Gli importi dei canoni annui e minimi per le singole utenze di acqua pubblica possono essere aggiornati ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di 10 cent [8].

 

          Art. 2.

     1. Ferma restando la decorrenza del canone il pagamento del canone avviene mediante ruoli annuali di incasso che saranno emessi a partire dall'anno successivo all'emissione del decreto di concessione.

 

          Art. 3. [9]

     1. Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate da oltre tre anni, decadono di diritto, senza che sia dovuto alcun canone.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 29 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[3] Comma sostituito dall'art. 3 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13 e abrogato dall'art. 29 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[4] Comma abrogato dall’art. 36 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[5] Comma così sostituito dall'art. 59 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

[6] Comma così modificato dall'art. 59 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[8] Comma aggiunto dall'art. 34 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1 e così sostituito dall’art. 41 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 59 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.