§ 3.8.11 - L.P. 23 agosto 1978, n. 49.
Modifiche al testo unico delle leggi sulle "Acque e sugli impianti elettrici", approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al regolamento [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.8 energia
Data:23/08/1978
Numero:49


Sommario
Art. 1.      Il testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella presente legge è chiamato semplicemente "testo unico" e il regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. [...]
Art. 2.      I titolari di domande di riconoscimento, di concessione e di autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 3, 7, 17 e 95 del testo unico sono esonerati dal pagamento delle spese [...]
Art. 3.      Non si applicano nel territorio della provincia di Bolzano il terzo e quarto comma dell'art. 7 del testo unico.
Art. 4.      Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata oltre i termini, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, ma prima che il comitato provinciale per le acque [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      La proroga dei termini di cui al secondo comma dell'art. 55 del testo unico, per le piccole derivazioni e per le concessioni di piccole derivazioni idroelettriche fino a 220 KW è fatta [...]
Art. 10. 
Art. 11.      Le denunce di cui all'art. 17 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, presentate dopo il 19 ottobre 1977, ma entro la data di entrata in vigore della presente legge, si considerano [...]
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.      Per le domande di concessione già pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del testo unico continua ad avere vigore quanto disposto [...]
Art. 16.      Alla spesa per l'attuazione dell'art. 13 della presente legge, valutata in lire 2 milioni all'anno a decorrere dal 1978, si fa fronte per l'anno in corso mediante riduzione del fondo iscritto al [...]


§ 3.8.11 - L.P. 23 agosto 1978, n. 49. [1]

Modifiche al testo unico delle leggi sulle "Acque e sugli impianti elettrici", approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e alla legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40.

(B.U. 21 novembre 1978, n. 59).

 

     Art. 1.

     Il testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella presente legge è chiamato semplicemente "testo unico" e il regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, è chiamato semplicemente "regolamento".

 

          Art. 2.

     I titolari di domande di riconoscimento, di concessione e di autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 3, 7, 17 e 95 del testo unico sono esonerati dal pagamento delle spese d'istruttoria di collaudo e di sorveglianza.

     I titolari di domande di concessione di cui agli articoli 7 e 17 del testo unico sono altresì esonerati dal pagamento della somma di cui all'art. 7, secondo comma, del testo unico.

 

          Art. 3.

     Non si applicano nel territorio della provincia di Bolzano il terzo e quarto comma dell'art. 7 del testo unico.

     Il nono e il decimo comma dell'art. 7 del testo unico sono sostituiti come segue.

     La domanda viene pubblicata con ordinanza dell'ufficio acque pubbliche per 30 giorni presso l'ufficio acque pubbliche stesso e sull'albo pretorio del comune o dei comuni ove è prevista la presa, l'impianto e la restituzione della richiesta derivazione.

     Nell'ordinanza sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità d'acqua, l'eventuale luogo di restituzione e l'uso della derivazione. L'ordinanza stabilisce il giorno, l'ora e il luogo di ritrovamento per la visita dei luoghi di cui all'art. 8 del testo unico e indica altresì il termine entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

     Tale termine va dall'inizio della pubblicazione dell'avviso fino al giorno antecedente alla visita dei luoghi indicata nella stessa ordinanza. Il sopralluogo stesso dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla fine della pubblicazione di cui al comma precedente.

     L'ordinanza contiene altresì l'indicazione del termine per la presentazione di domande concorrenti ai sensi dell'art. 7, ottavo comma, del testo unico che è di 30 giorni dalla data della visita dei luoghi indicata nella stessa ordinanza. Anche il termine di cui all'art. 7, ultimo comma, del testo unico decorre dallo stesso giorno della visita dei luoghi".

 

          Art. 4.

     Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata oltre i termini, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, ma prima che il comitato provinciale per le acque pubbliche si sia pronunciato definitivamente sulle domande già istruite, la domanda potrà, in via eccezionale, con ordinanza dell'Assessore competente per materia, sentito il comitato provinciale per le acque pubbliche, essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata l'istruttoria.

 

          Art. 5. [2]

     1. A garanzia dell'osservanza dei vincoli inerenti alla concessione, il direttore dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche può subordinare il rila-scio delle concessioni o delle autorizzazioni alla costituzione di un deposito cauzionale, la cui misura è fissata in base alle dimensioni delle opere.

     2. Il direttore dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche provvede allo svincolo della cauzione, anche nel caso in cui essa sia stata versata prima dell'entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti alla concessione.

 

          Art. 6. [3]

 

          Art. 7. [4]

 

          Art. 8. [5]

     La violazione delle norme di legge o di regolamento in materia di utilizzazione di acque pubbliche e l'inosservanza delle prescrizione generali e speciali della concessione, dell'autorizzazione o dell'ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 2.500.000.

     La mancata comunicazione delle variazioni alle opere e ai meccanismi destinati alla produzione o all'uso della forza motrice o dell'energia idroelettrica comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000, salvo il diritto dell'amministrazione di ordinare il ripristino a spese del contravventore.

     La determinazione e l'aggiornamento degli importi della sanzione sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

     (Omissis).

 

          Art. 9.

     La proroga dei termini di cui al secondo comma dell'art. 55 del testo unico, per le piccole derivazioni e per le concessioni di piccole derivazioni idroelettriche fino a 220 KW è fatta dall'Assessore competente per materia.

     La contestazione e la diffida di cui al terzo comma dell'art. 55 del testo unico sono fatte dai rispettivi Assessori competenti per materia e la decadenza di cui allo stesso comma dell'art. 55 del testo unico è pronunciata con decreto dell'Assessore competente per materia sentito, nei casi previsti nello stesso articolo, il comitato provinciale per le acque pubbliche.

 

          Art. 10. [6]

 

          Art. 11.

     Le denunce di cui all'art. 17 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, presentate dopo il 19 ottobre 1977, ma entro la data di entrata in vigore della presente legge, si considerano fatte in termine.

 

          Art. 12. [7]

 

          Art. 13. [8]

 

          Art. 14. [9]

 

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 15.

     Per le domande di concessione già pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del testo unico continua ad avere vigore quanto disposto nell'ottavo e nell'ultimo comma dello stesso art. 7 e non si applica il secondo comma dell'art. 3 della presente legge.

 

          Art. 16.

     Alla spesa per l'attuazione dell'art. 13 della presente legge, valutata in lire 2 milioni all'anno a decorrere dal 1978, si fa fronte per l'anno in corso mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 2480 dello stato di previsione della spesa (punto n. 2 dell'elenco illustrativo del fondo globale).


[1] Legge abrogata dall’art. 20 della L.P. 30 settembre 2005, n. 7.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 59 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.P. 29 marzo 1983, n. 10.

[4] Articolo abrogato dall'art. 60 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[6] Articolo abrogato dall'art. 60 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

[7] Articolo abrogato dall'art. 60 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

[8] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

[9] Articolo abrogato dall'art. 60 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.