§ 6.1.4 – L.P. 17 febbraio 1966, n. 3.
Norme per la liquidazione di pagamenti periodici su fondi stanziati a calcolo.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:17/02/1966
Numero:3


Sommario
Art. 1.      La Giunta provinciale per l'erogazione dei sussidi assistenziali e di altri pagamenti periodici è autorizzata a provvedervi mediante la emissione di assegni in conto corrente postale.
Art. 2.      Allo scopo vengono accesi presso l'Ufficio dei conti correnti postali uno o più conti in corrispondenza ai diversi servizi che si intendono gestire secondo quanto previsto dalla presente legge.
Art. 3.      Su ciascun conto acceso, all'inizio dell'esercizio, viene effettuato un versamento di acconto. Nel corso dell'esercizio il conto può essere alimentato secondo il fabbisogno su accertamento [...]
Art. 4.      I dati relativi agli assegni restituiti dall'Ufficio dei conti correnti postali che per qualsiasi motivo non siano stati recapitati ai beneficiari, vengono comunicati all'Assessorato competente [...]
Art. 5.      Per gli assegni non recapitati entro il secondo mese dall'emissione sarà richiesto il riaccredito in conto. I sussidi, cui detti assegni si riferiscono, possono essere riproposti per il [...]
Art. 6.      A chiusura di ciascun esercizio la Giunta provinciale, con propria deliberazione, approverà il rendiconto annuale.


§ 6.1.4 – L.P. 17 febbraio 1966, n. 3.

Norme per la liquidazione di pagamenti periodici su fondi stanziati a calcolo.

(B.U. 15 marzo 1966, n. 11).

 

     Art. 1.

     La Giunta provinciale per l'erogazione dei sussidi assistenziali e di altri pagamenti periodici è autorizzata a provvedervi mediante la emissione di assegni in conto corrente postale.

 

          Art. 2.

     Allo scopo vengono accesi presso l'Ufficio dei conti correnti postali uno o più conti in corrispondenza ai diversi servizi che si intendono gestire secondo quanto previsto dalla presente legge.

 

          Art. 3.

     Su ciascun conto acceso, all'inizio dell'esercizio, viene effettuato un versamento di acconto. Nel corso dell'esercizio il conto può essere alimentato secondo il fabbisogno su accertamento dell'Ufficio di Ragioneria provinciale.

     I mandati di pagamento relativi ai versamenti iniziali o ai versamenti integrativi sui conti correnti postali accesi, vengono tratti sull'apposito stanziamento iscritto nel Titolo III, categoria I, del bilancio provinciale. Annualmente con l'approvazione del rendiconto di cui al successivo articolo sarà provveduto al giro contabile con imputazione delle spese effettive, erogate per ciascun tipo di spesa, sugli appositi stanziamenti di bilancio.

 

          Art. 4.

     I dati relativi agli assegni restituiti dall'Ufficio dei conti correnti postali che per qualsiasi motivo non siano stati recapitati ai beneficiari, vengono comunicati all'Assessorato competente per la definizione delle rispettive pratiche.

 

          Art. 5.

     Per gli assegni non recapitati entro il secondo mese dall'emissione sarà richiesto il riaccredito in conto. I sussidi, cui detti assegni si riferiscono, possono essere riproposti per il pagamento.

 

          Art. 6.

     A chiusura di ciascun esercizio la Giunta provinciale, con propria deliberazione, approverà il rendiconto annuale.