§ 6.3.126 – L.P. 14 febbraio 1992, n. 6.
Disposizioni in materia di finanza locale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:14/02/1992
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Indirizzo e programmazione pluriennale.
Art. 2.  Comitato per gli accordi finanziari - Determinazione dei fondi.
Art. 3.  Rappresentanza unitaria di comuni.
Art. 4.  Fondo ordinario.
Art. 5.  Fondo per gli investimenti.
Art. 6.  Fondo ammortamento mutui.
Art. 7.  Fondo perequativo.
Art. 7 bis.  (Assegnazioni triennali per gli investimenti).
Art. 8.  Norma finale.
Art. 9.  (Norme per il ricorso all'indebitamento dei comuni).
Art. 10.  (Piano economico-finanziario).
Art. 11.  (Garanzie fideiussorie).
Art. 12.  (Patto di stabilità provinciale).
Art. 13.  (Deliberazioni a contrattare e relative procedure).
Art. 14.  (Anticipazioni ai Comuni della Val Venosta per il risanamento di stazioni ferroviarie e loro pertinenze).


§ 6.3.126 – L.P. 14 febbraio 1992, n. 6.

Disposizioni in materia di finanza locale.

(B.U. 25 febbraio 1992, n. 9).

 

Capo I

AUTONOMIA GESTIONALE E RAPPRESENTANZA COMUNALE

 

     Art. 1. Indirizzo e programmazione pluriennale.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano assegna ai comuni idonei finanziamenti, secondo le seguenti disposizioni, allo scopo di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni proprie, trasferite e delegate, stabilite dalle leggi, e di consentire loro un'adeguata programmazione pluriennale degli interventi.

     2. Sono istituiti, a seconda della natura degli interventi, i seguenti fondi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale:

     a) fondo ordinario;

     b) fondo per investimenti;

     c) fondo ammortamento mutui;

     d) fondo perequativo.

     3. I finanziamenti a carico dei fondi ordinario, per investimenti e perequativo vengono erogati in quattro rate uguali, la prima delle quali entro il primo trimestre, mentre le restanti rate sono erogate secondo il fabbisogno di cassa degli enti locali documentato dal rispettivo tesoriere. I finanziamenti a carico del fondo ammortamento mutui sono erogati in rate semestrali scadenti di norma nel mese precedente quello di scadenza dei ratei di ammortamento [1] .

 

          Art. 2. Comitato per gli accordi finanziari - Determinazione dei fondi.

     1. La dotazione dei fondi e la loro ripartizione tra i singoli comuni sono concordate ogni triennio tra il Presidente della Giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei comuni.

     2. Ai fini dell'intesa, si tiene conto delle risorse globali e della politica tariffaria e tributaria dei comuni, computate con l'aliquota minima fissata dalla legge ovvero nella misura stabilita dalla legge.

 

          Art. 3. Rappresentanza unitaria di comuni.

     1. La delegazione dei comuni è composta dal coordinatore e da sei rappresentanti eletti dai sindaci dei comuni della provincia, convocati in apposita assemblea dal presidente dell'organizzazione più rappresentativa dei comuni stessi. Il presidente dell'organizzazione più rappresentativa dei comuni è membro di diritto e funge da coordinatore.

     2. La composizione della delegazione dei comuni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico viene determinato includendo nel computo il membro di diritto. Ciascun gruppo linguistico ha comunque diritto di essere rappresentato con un membro nella delegazione.

     3. L'assemblea è convocata entro sei mesi dalla data delle lezioni amministrative comunali generali. L'avviso di convocazione è comunicato almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

     4. I comuni che non hanno partecipato alle elezioni amministrative generali, o che entro il termine ultimo utile non hanno provveduto all'elezione del sindaco, sono rappresentati all'assemblea dal sindaco in carica dal commissario straordinario.

     5. L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

     6. L'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto e risultano eletti i componenti dell'assemblea che per ciascun gruppo linguistico di appartenenza, hanno riportato il maggior numero di preferenze. Ogni votante può esprimere fino a due preferenze.

     7. La rappresentanza in seno alla delegazione è assegnata ai tre gruppi linguistici in base ai quozienti interi o al maggior resto conseguiti da ciascuno di essi in relazione alla loro consistenza. A parità di resto viene preferito il gruppo linguistico con il minor numero di delegati conseguiti; in caso di ulteriore parità decide la sorte.

     8. I delegati rimangono in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti, a seguito delle elezioni comunali generali.

     9. Qualora un delegato, nel corso del mandato, decada dalla carica di sindaco, è sostituito dal primo dei non eletti del rispettivo gruppo linguistico di appartenenza.

 

Capo II

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

 

          Art. 4. Fondo ordinario.

     1. I finanziamenti a carico del fondo ordinario sono utilizzati dai comuni per far fronte alle spese correnti.

     2. Per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma primo, i comuni sono classificati in tre categorie:

     a) I categoria: comuni fino a 10.000 abitanti;

     b) II categoria: comuni da 10.000 a 30.000 abitanti;

     c) III categoria: comuni con più di 30.000 abitanti.

     3. Ai comuni appartenenti a ciascuna categoria viene assegnato un finanziamento corrispondente ad una quota pro capite moltiplicata per il numero degli abitanti residenti nel comune al 31 dicembre del penultimo anno, cui si riferisce il finanziamento stesso.

     4. La quota pro capite è quantificata in sede di intesa triennale, in ordine crescente dalla prima alla terza categoria.

     5. Sono inoltre assegnati ai comuni i fondi per far fronte alle spese delle funzioni delegate, in base ai programmi di attività e di spesa concordati.

 

          Art. 5. Fondo per gli investimenti.

     1. I finanziamenti a carico del fondo per gli investimenti sono utilizzati dai comuni per far fronte alle spese in conto capitale o di investimento, destinate alla realizzazione di opere o servizi pubblici e, la loro concessione e liquidazione non è subordinata alla presentazione ed approvazione di piani, programmi, progetti e rendiconti [2] .

     2. I finanziamenti sono assegnati ai comuni secondo i criteri di cui all'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21.

 

          Art. 6. Fondo ammortamento mutui.

     1. I finanziamenti a carico del fondo ammortamento mutui sono utilizzati dai comuni per far fronte ad oneri di ammortamento dei mutui contratti o da contrarsi, secondo i criteri e le modalità della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, nel testo vigente.

     2. L'assessore provinciale competente in materia di finanza locale, sentita la delegazione dei comuni, propone alla Giunta provinciale la graduatoria delle categorie di opere pubbliche da ammettere a finanziamento.

 

          Art. 7. Fondo perequativo.

     1. I finanziamenti a carico del fondo perequativo sono assegnati ai comuni al fine di attenuare o rimuovere squilibri di finanziamento della spesa corrente.

     2. I criteri per l'assegnazione ai singoli comuni dei finanziamenti di cui al presente articolo sono concordati secondo le modalità previste dall'art. 2.

 

     Art. 7 bis. (Assegnazioni triennali per gli investimenti). [3]

 

          Art. 8. Norma finale.

     1. La legge finanziaria autorizza gli stanziamenti della spesa del bilancio provinciale per la dotazione concordata dei fondi di cui all'art. 1, comma secondo, relativamente a ciascun anno del triennio di riferimento.

 

          Art. 9. (Norme per il ricorso all'indebitamento dei comuni). [4]

     1. Il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni è ammesso, nelle forme previste dal presente articolo, per il finanziamento di spese in conto capitale e per l'estinzione anticipata di passività onerose derivanti da mutui contratti con gli istituti di credito. E' consentito il ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio e per altre destinazioni di legge.

     2. Le entrate relative ai mutui di cui al comma 1 hanno destinazione vincolata.

     3. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo se:

     a) sia previsto nel bilancio di previsione annuale o pluriennale;

     b) sia dimostrata la disponibilità delle risorse finanziarie per l'ammortamento del capitale e per il pagamento degli interessi.

     4. I contratti di mutuo con enti diversi dalla cassa depositi e prestiti, dall'istituto nazionale per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e dall'istituto per il credito sportivo devono contenere le seguenti clausole e condizioni:

     a) l'ammortamento non può avere durata inferiore a cinque anni;

     b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipulazione del contratto, salvo diversa disposizione di legge;

     c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, fin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

     d) devono essere stabilite le modalità di corresponsione degli eventuali interessi di preammortamento;

     e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, deve essere dato dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti.

     5. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare investimenti o variare quelli già in atto, l'organo competente modifica la relazione previsionale e programmatica prima dell'assunzione del mutuo.

     6. I comuni sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

     7. A titolo di garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti i comuni possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale nonché accendere ipoteche e altre forme di garanzia previste dalla legge.

     8. Il tesoriere, su richiesta del comune corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

     9. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 17, comma 92, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.

 

          Art. 10. (Piano economico-finanziario). [5]

     1. Per gli investimenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche di importo superiore ai limiti fissati dal Comitato per gli accordi finanziari ai sensi dell'articolo 2, è approvato unitamente al progetto esecutivo dell'opera un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, tenuto conto del prevedibile grado di utilizzo delle opere nonché del presumibile livello delle entrate derivante dalla riscossione di tariffe e dal concorso degli utenti alla spesa.

 

          Art. 11. (Garanzie fideiussorie). [6]

     1. I comuni possono rilasciare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni d'indebitamento fatte da aziende da essi dipendenti o da forme collaborative cui partecipano.

     2. La garanzia fideiussoria, inoltre, può essere rilasciata a favore delle società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 44, comma 6, lettera b), della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio pubblico, nonché per la realizzazione di infrastrutture e di altre opere di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze istituzionali di altri enti ai sensi della legislazione vigente; in tal caso gli enti predetti rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società fino al secondo esercizio finanziario successivo a quello di entrata in funzione dell'opera e in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

     3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione di opere ai fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà del comune, a condizione che:

     a) il progetto sia approvato dal comune e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario per regolare la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della comunità locale;

     b) si prevede l'acquisizione, al termine della concessione, dell'opera realizzata al patrimonio del comune;

     c) la convenzione di cui alla lettera ) regoli i rapporti tra comune e mutuatario nel caso di rinunzia di quest'ultimo alla realizzazione dell'opera.

     4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui all'articolo 1, comma 3 quinquies, della legge 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche.

 

          Art. 12. (Patto di stabilità provinciale). [7]

     1. Nel quadro delle disposizioni costituenti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e al fine di favorire uno sviluppo equilibrato della finanza comunale e il concorso della gestione finanziaria dei comuni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il Presidente della Provincia ed il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni sottoscrivono annualmente, entro il termine massimo del 28 febbraio, un patto di stabilità provinciale. Tale patto di stabilità è diretto a impegnare le amministrazioni locali a conseguire miglioramenti dei saldi di bilancio e riduzioni di finanziamenti in disavanzo delle spese, anche mediante misure correttive.

     2. Il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni e il Presidente della Provincia stabiliscono, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità provinciale, criteri, modalità e indicatori compatibili con quelli a cui è tenuta la Provincia in virtù dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.

 

          Art. 13. (Deliberazioni a contrattare e relative procedure). [8]

     1. La stipulazione dei contratti di importo superiore al limite stabilito nel regolamento di contabilità deve essere preceduta da deliberazione indicante:

     a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

     b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

     c) le modalità di scelta del contraente entro quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della Provincia e le ragioni che ne sono alla base.

     2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa comunitaria recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

     3. Agli enti locali si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 14 e seguenti, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche [9].

 

          Art. 14. (Anticipazioni ai Comuni della Val Venosta per il risanamento di stazioni ferroviarie e loro pertinenze). [10]

     1. È autorizzata la spesa di 250.000 euro (capitolo 61520) a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003, per la concessione di anticipazioni ai comuni della Valle Venosta per il finanziamento delle spese di progettazione di opere di risanamento e sistemazione di immobili adibiti a stazioni ferroviarie e loro pertinenze nonché di riqualificazione e valorizzazione dei rispettivi areali ferroviari.

     2. La restituzione alla Provincia delle somme anticipate deve avvenire entro tre anni dalla relativa erogazione, maggiorate degli interessi al tasso legale. In caso di mancata restituzione l'assessore alle finanze e bilancio provvede al recupero mediante corrispondente decurtazione delle assegnazioni disposte ai sensi della presente legge a favore dei comuni inadempienti.

     3. In mancanza di iniziative dei comuni, gli stanziamenti di bilancio non utilizzati sono destinati ad interventi diretti dell'amministrazione provinciale per le stesse finalità.


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.

[3] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2 e così sostituito dall’art. 8 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2

[9] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.