§ 5.1.40 – L.P. 15 gennaio 1977, n. 2.
Interventi nel settore socio-sanitario.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:15/01/1977
Numero:2


Sommario
Art. 1.      La Provincia organizza e favorisce iniziative non previste da altre leggi provinciali, regionali o statali nel settore sanitario e assistenziale, allo scopo di responsabilizzare la popolazione [...]
Art. 2.      Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente e per la realizzazione, manutenzione e miglioramento delle strutture necessarie, la Giunta provinciale è autorizzata:
Art. 3.      I finanziamenti di cui al precedente art. 2 sono disposti, con delibera della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore, nelle seguenti forme:
Art. 3 bis.  (Riapertura dei termini).
Art. 4.      Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, viene aggiunto il seguente testo:
Art. 5.  Norme transitorie.
Art. 6.  Norme finanziarie.
Art. 7.  Clausola di urgenza.


§ 5.1.40 – L.P. 15 gennaio 1977, n. 2.

Interventi nel settore socio-sanitario.

(B.U. 8 febbraio 1977, n. 8).

 

     Art. 1.

     La Provincia organizza e favorisce iniziative non previste da altre leggi provinciali, regionali o statali nel settore sanitario e assistenziale, allo scopo di responsabilizzare la popolazione nei confronti della salute individuale e collettiva, della rimozione dei rischi per la salute, dell'assistenza nei casi di difficoltà collegati al sorgere o al perdurare della malattia e della tutela della famiglia [1].

     Detti scopi saranno perseguiti mediante le seguenti iniziative:

     a) educazione e propaganda attraverso conferenze, convegni, seminari, studi, con la diffusione di scritti, illustrazioni, con mezzi audiovisivi ed altri mezzi idonei. Tali iniziative sono dirette alla popolazione di ogni età e tendono a prendere in considerazione tutte le situazioni e circostanze nella vita che costituiscono pericolo per la salute. In modo particolare, le suddette iniziative sono dirette alla popolazione minorile e alle categorie di persone preposte all'educazione e istruzione;

     b) prevenzione delle malattie e forme morbose, nonché il miglioramento dei servizi sanitari comunali e dei servizi sanitari nell'ambito di istituti educativi e di assistenza sociale;

     c) assistenza sanitaria extra-ospedaliera e socio-sanitaria a persone in particolare stato di bisogno, nonché il superamento degli ostacoli che impediscono l'accesso ai servizi sanitari;

     d) protezione della famiglia sotto forma di:

     consulenza prematrimoniale e matrimoniale ed assistenza consultiva nei problemi educativi e di convivenza familiare;

     attività ricreative, anche climatiche, in favore dei familiari che ne hanno particolarmente bisogno;

     assistenza infermieristica e domestica a domicilio resasi necessaria a causa di malattie, puerperio o altri simili eventi, per assicurare la continuità assistenziale ed educativa ai familiari bisognosi di assistenza.

 

          Art. 2.

     Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente e per la realizzazione, manutenzione e miglioramento delle strutture necessarie, la Giunta provinciale è autorizzata:

     – ad assumere le spese relative alle iniziative proprie;

     – a concedere sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari ad enti (ad esclusione degli enti ospedalieri), associazioni, comitati ed altre istituzioni pubbliche e private;

     – a concedere sussidi a singole persone per fare fronte a spese sostenute in connessione con il trapianto d'organo, escluse quelle a carico del servizio sanitario [2];

     – a concedere sussidi per spese di viaggio e soggiorno sostenute da accompagnatori di pazienti paraplegici e tetraplegici in occasione di terapie riabilitative presso strutture nazionali rispettivamente presso strutture convenzionate ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, nonché per altre spese connesse con il reinserimento sociale di detti pazienti [3].

     – a concedere sussidi ad enti e associazioni operanti nel settore della donazione d'organi o a familiari di donatori, per il trasporto della salma del donatore al luogo di sepoltura, anche se situato fuori dal territorio provinciale, qualora l'espianto degli organi sia avvenuto presso una struttura ospedaliera provinciale [4];

     – (Omissis) [5].

 

          Art. 3.

     I finanziamenti di cui al precedente art. 2 sono disposti, con delibera della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore, nelle seguenti forme:

     1) le sovvenzioni sono concesse, ad integrazione di bilancio, fino al 75% delle spese ammesse per il finanziamento delle attività.

     A tal fine gli enti richiedenti devono presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Assessore competente, domanda corredata di:

     a) statuto o atto di fondazione, qualora si tratti di ente privato;

     b) programma di attività riferito allo stesso anno, con il relativo piano di finanziamento;

     c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto finanziario.

     La Giunta provinciale approva i programmi di attività e stabilisce i criteri per la determinazione delle sovvenzioni, sulla base della spesa ammessa al finanziamento.

     La Giunta provinciale determina l'ammontare della sovvenzione, in considerazione dell'efficienza e dell'importanza che le iniziative sovvenzionate rivestono nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria e nell'interesse della Provincia e stabilisce l'eventuale documentazione da presentarsi ai fini della liquidazione. In casi di comprovata necessità, l'Assessore può disporre la liquidazione di anticipi sulla sovvenzione concessa e adottare altri provvedimenti idonei per garantire all'ente la regolare realizzazione del programma approvato dalla Giunta;

     2) i sussidi possono essere concessi ad associazioni, enti, privati e comitati, nonché alle singole persone di cui al terzo e quarto alinea dell'art. 2, dietro motivata richiesta per interventi in particolari casi di bisogno o aventi carattere di urgenza. Nel provvedimento di concessione del sussidio vengono stabilite specifiche modalità di liquidazione [6] ;

     3) I contributi sono concessi per la realizzazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.

     Gli enti, associazioni e comitati interessati devono inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda all'Assessore competente, corredata dei documenti di rito, secondo la natura delle spese.

     La Giunta provinciale approva la natura e l'ammontare delle spese ammesse al contributo. Con delibera della Giunta provinciale viene disposta la concessione dei contributi, i quali non possono superare il 75% della spesa ammessa. Con lo stesso atto sono stabilite anche le modalità di liquidazione.

     Eventuali anticipi fino al 50% del contributo concesso possono essere liquidati in base ad una dichiarazione del rappresentante legale dell'ente richiedente di aver preso in consegna i beni acquistati o di aver iniziato i lavori di manutenzione o miglioramento, mentre la parte restante sarà liquidata sulla base di documenti di spesa per un importo almeno pari al contributo concesso.

     Ove sia necessario, per la natura o l'urgenza delle iniziative sottoposte ai fini del finanziamento, la Giunta provinciale può disporre l'inclusione delle relative domande, anche se presentate dopo il 31 marzo, nel programma annuale, come pure la variazione dello stesso.

     Il termine di presentazione delle domande può essere modificato annualmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

 

          Art. 3 bis. (Riapertura dei termini). [7]

     [1. Le domande di contributo ai sensi della presente legge a valere sugli stanziamenti iscritti nel bilancio 2002 in attuazione della presente legge, devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.]

 

          Art. 4.

     Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, viene aggiunto il seguente testo:

     “Nell'ambito delle scuole materne speciali, nonché delle sezioni speciali l'età massima dei bambini ammissibili è elevata a 15 anni".

 

          Art. 5. Norme transitorie.

     Le domande di finanziamento delle attività svolte nell'anno 1976 devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Possono essere prese in considerazione pure le domande già presentate prima di tale data.

     Sono autorizzati i provvedimenti già adottati dalla Giunta provinciale nel corrente anno, i quali hanno per oggetto iniziative di cui all'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 6. Norme finanziarie.

     Per i fini della presente legge è autorizzata a partire dall'esercizio finanziario 1976 a carico del bilancio provinciale la spesa annua fino a lire 236.500.000.

     Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1976 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai cap. 656, 661, 675 e 695 del bilancio provinciale per l'anno in corso.

     Gli stanziamenti a carico degli esercizi successivi saranno stabiliti con la legge di approvazione del bilancio relativo.

     Gli stanziamenti disposti nel bilancio provinciale per l'esercizio in corso ai capitoli indicati nel secondo comma del presente articolo, formano impegno sulla competenza dell'esercizio 1976 e possono essere utilizzati nell'esercizio successivo.

 

          Art. 7. Clausola di urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma modificato dall'art. 8 della L.P. 11 agosto 1994, n. 6 e così sostituito dall'art. 13 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.

[2] Alinea aggiunto dall'art. 18 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

[3] Alinea aggiunto dall'art. 18 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

[4] Alinea aggiunto dall'art. 13 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.

[5] Alinea abrogato dall'art. 38 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[6] Numero così sostituito dall'art. 18 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 14 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11 e abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.