§ 3.5.10 - L.P. 6 settembre 1973, n. 61.
Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:06/09/1973
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione della legge.
Art. 2.  Classificazione dei rifiuti.
Art. 2 bis.  Materiale riutilizzabile.
Art. 3.  Criteri di ammissibilità degli scarichi.
Art. 4.  Obblighi dei Comuni; delimitazione del servizio di raccolta relativo ai rifiuti urbani.
Art. 5.  Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.
Art. 6.  Smaltimento dei rifiuti urbani.
Art. 7.  Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti.
Art. 7 bis.  (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).
Art. 8.  Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali.
Art. 8 bis.  Trasporto di rifiuti.
Art. 8 ter.  Registro dei rifiuti.
Art. 8-quater.  (Catasto e denuncia annuale dei rifiuti).
Art. 8-quinquies.  (Formulario di identificazione dei rifiuti).
Art. 9.  Provvedimenti coattivi.
Art. 10.  Approvazione dei progetti degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
Art. 10 bis.  Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
Art. 11.  Collaudo e autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
Art. 11 bis.  Piccoli impianti di compostaggio.
Art. 11 ter.  Autorizzazione di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
Art. 11 quater.  Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione di acque reflue urbane.
Art. 11 quinquies.  Scarico di rifiuti liquidi.
Art. 12.  Esercizio dei servizi.
Art. 13.  Varianti ai servizi già autorizzati e loro revisione.
Art. 14.  Vigilanza.
Art. 15.  Scarichi, depositi ed impianti di trattamento esistenti.
Art. 16.  Rilevamento degli scarichi, dei depositi e degli impianti di trattamento esistenti.
Art. 17.  Norme per l'acquisizione di aree.
Art. 18.  Obblighi dei Comuni e costituzione di consorzi.
Art. 19.  Coordinamento con le previsioni urbanistiche.
Art. 20.  Servizio di rilevamento per la tutela del suolo da inquinamento.
Art. 21.  Sanzioni amministrative.
Art. 22.  Applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 23.  Coordinamento con altre disposizioni di legge.
Art. 23 bis.  Smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale.
Art.  23 ter. Esigue quantità di rifiuti pericolosi.
Art. 23 quater.  Registro degli olii usati.
Art. 23 quinquies.  Sistema di smaltimento rifiuti.
Art. 23 sexies.  Compost da fanghi di depurazione.
Art. 24.  Disposizione finanziaria.
Art. 25.  Regolamenti comunali.


§ 3.5.10 - L.P. 6 settembre 1973, n. 61. [1]

Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi.

(B.U. 23 ottobre 1973, n. 46).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione della legge.

     Ai fini della protezione del suolo, dell'aria e delle acque da inquinamento, sono sottoposti alle disposizioni della presente legge lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo, diretto ed indiretto, pubblico e privato, di rifiuti solidi e semisolidi comunque classificati, nonché la disciplina che ne stabilisce la raccolta, il trasporto e lo smaltimento.

 

          Art. 2. Classificazione dei rifiuti.

     1. I rifiuti solidi o semisolidi vengono classificati nelle seguenti categorie:

     a) rifiuti urbani:

     si intendono i rifiuti non liquidi, che di norma provengono dagli usi domestici quali: residui organici dell'alimentazione; scorie; ceneri e fuliggini; cocciame; carta; materiale da imballaggio. prodotti e contenitori in vetro, metallici e plastici; stracciame e simili, nonché residui provenienti dai mercati e dalla pulizia delle strade.

     Vengono assimilati ai rifiuti urbani quelli provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali o di qualsiasi altro tipo da definirsi nel regolamento di esecuzione, con caratteristiche equivalenti a quelle dei rifiuti di cui al precedente comma;

     b) rifiuti ingombranti:

     si intendono i rifiuti con particolari dimensioni e caratteristiche quali: oggetti di arredamento; mobili; carcasse di veicoli e di elettrodomestici; attrezzi e strutture metalliche in genere, nonché grandi imballaggi;

     c) rifiuti speciali:

     si intendono i rifiuti con particolari caratteristiche riguardanti le quantità e qualità prodotte e le difficoltà di loro raccolta e smaltimento, quali: residui solidi o semisolidi provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di altro genere, da definirsi nel regolamento di esecuzione; da lavorazioni agricole; rifiuti provenienti da ospedali, istituti di prevenzione, cura e simili; materiali provenienti da demolizioni e scavi; pneumatici; rifiuti chimicamente aggressivi, esplodenti o infiammabili; residui di olii combustibili, lubrificanti o materiali impregnati di olii; carogne di animali e residui della macellazione; fanghi provenienti dalla depurazione biologica delle acque luride e da processi produttivi; materiale di spurgo di pozzi neri; sostanze radioattive o velenose.

     2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri secondo i quali vengono precisate le caratteristiche dei rifiuti di riferimento alle categorie di appartenenza [2].

 

          Art. 2 bis. Materiale riutilizzabile. [3]

     1. Con regolamento di esecuzione sono determinati i materiali riutilizzabili nonché le modalità della loro riutilizzazione. Ciò in attuazione della direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94/31/CE del Consiglio del 27 giugno 1994, e della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

     2. Le modalità di riutilizzo dei materiali di cui al comma 1 vengono stabilite con regolamento di esecuzione. Inoltre possono essere modificati oppure integrati con regolamento di esecuzione i materiali di cui al comma 1.

     3. In deroga all'articolo 11 possono essere intraprese le attività di recupero dei materiali riutilizzabili di cui al comma 1, decorsi 90 giorni dalla comunicazione all'Ufficio gestione rifiuti, ovvero su rilascio di un nulla osta dell'Ufficio gestione rifiuti. La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle attività di recupero. [4]

     4. Negli impianti di riciclaggio mobili temporanei installati nei cantieri è consentito il trattamento dei seguenti materiali: materiali derivanti da scavi e demolizioni, ma unicamente provenienti dal cantiere stesso. L'autorizzazione per l’utilizzo di questi impianti mobili nei cantieri è rilasciata dall’Ufficio gestione rifiuti [5].

 

          Art. 3. Criteri di ammissibilità degli scarichi.

     E' fatto divieto in modo assoluto di effettuare scarichi e depositi di rifiuti di cui al precedente art. 2:

     a) nelle acque pubbliche o private comunque classificate;

     b) nel suolo pubblico e privato, se non previa autorizzazione concessa ai sensi del successivo art. 10;

     c) nelle reti delle fognature limitatamente ai casi previsti nel regolamento di esecuzione e secondo i criteri in esso stabiliti.

     Le aree pubbliche destinate a strade, parcheggi, piazze, marciapiedi, parchi urbani e giardini pubblici, e di qualsiasi altro genere, fatta eccezione per quelle autorizzate ai sensi della presente legge, devono essere mantenute sgombre da ogni rifiuto a cura delle amministrazioni comunali, le quali vi provvedono attraverso apposito servizio.

     Analogo obbligo compete al proprietario, possessore o conduttore di aree scoperte entro i fabbricati di qualsiasi tipo od interposte ad essi.

 

          Art. 4. Obblighi dei Comuni; delimitazione del servizio di raccolta relativo ai rifiuti urbani. [6]

     1. La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), avviati al recupero o allo smaltimento competono ai Comuni in regime di privativa, i quali sono tenuti a provvedervi predisponendo i relativi servizi. Tali servizi possono anche essere effettuati da consorzi di comuni o dalle comunità comprensoriali.

     2. I servizi di cui al comma 1 sono estesi a tutto il territorio comunale o a quello interessato dal consorzio o dal comprensorio, fatta eccezione per quelle zone con popolazione non agglomerata, individuate secondo criteri da stabilirsi nel regolamento di esecuzione. In queste zone i servizi medesimi possono essere accordati ai singoli privati.

     3. La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata anche ai Comuni o loro consorzi che non dispongono di un nucleo rilevante di popolazione agglomerata.

 

          Art. 5. Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

     I rifiuti urbani, di cui alla lett. a) del precedente art. 2, devono essere raccolti in appositi contenitori, a loro volta depositati in adatti spazi o locali fino al momento del trasporto, in modo da evitare qualsiasi dispersione dei rifiuti medesimi e qualsiasi effetto maleodorante. E' fatto in ogni caso divieto di depositare nei contenitori rifiuti ingombranti e speciali, di cui alle lett. b) e c) del precedente art. 2.

     Alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di cui al comma precedente deve essere provveduto con frequente periodicità, in conformità all'esigenza di garantire il rispetto delle norme igieniche, del pubblico decoro, della tutela dell'ambiente e del paesaggio, delle disposizioni antincendio e della sicurezza in generale.

     I mezzi da utilizzarsi per il trasporto dei rifiuti devono essere realizzati in maniera tale da evitare ogni forma di dispersione dei rifiuti medesimi.

     Il regolamento di esecuzione stabilisce i criteri e le disposizioni con cui procedere alla cernita ed al recupero dei rifiuti ammessi, le caratteristiche dei contenitori, dei locali e degli spazi destinati a raccogliere i rifiuti medesimi, la periodicità con cui deve essere provveduto alla raccolta ed al trasporto, nonché le caratteristiche dei mezzi di trasporto.

     Quando si provvede ad organizzare il trasporto dei rifiuti in tempi e fasi differenziate tali da richiedere il travaso dei rifiuti stessi in mezzi diversi, le relative operazioni devono venire eseguite in appositi spazi denominati centri di raccolta, che possono essere dotati di particolari strutture destinate a facilitare le operazioni di carico e scarico. In tali spazi possono venire realizzate le autorimesse ed i relativi servizi e devono essere in ogni caso scrupolosamente osservate le disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma, riguardanti le precauzioni dirette ad evitare la dispersione dei rifiuti, gli effetti maleodoranti, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie, ambientali e di sicurezza in genere.

 

          Art. 6. Smaltimento dei rifiuti urbani.

     I rifiuti urbani, di cui alla lett. a) del precedente art. 2, devono essere trasportati in appositi impianti di trattamento per essere inceneriti o trasformati. Tali impianti devono rispondere alle caratteristiche da definirsi nel regolamento di esecuzione e comunque sin d'ora ai seguenti principi:

     a) ridurre al minimo consentito dal progresso della tecnica, la produzione di scorie, di sostanze inquinanti e l'emissione di fumi;

     b) disporre di attrezzature e dispositivi sufficienti a garantire la continuità del trattamento, salvo le interruzioni dovute ad ordinaria manutenzione o ai guasti.

     Fino a quando non vengono realizzati gli impianti di cui al precedente primo comma, viene ammesso lo scarico ed il deposito dei rifiuti urbani, di quelli ingombranti e di quelli speciali, autorizzati ai sensi del successivo art. 10, nelle discariche controllate. Nel regolamento di esecuzione vengono stabiliti i criteri secondo i quali provvedere alla scelta delle rispettive aree con particolare riguardo alle caratteristiche geo-morfologiche dei terreni, delle apparecchiature necessarie, delle modalità con cui provvedere alla sistemazione, costipamento e copertura dei rifiuti, dell'impiego di larvicidi e di insetticidi, nonché ogni ulteriore disposizione riguardante la tutela del paesaggio, il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed antinquinamento e di sicurezza in genere.

     E' fatto in ogni caso divieto di procedere alla combustione dei rifiuti depositati nelle discariche.

     Non appena il territorio servito è dotato dell'impianto di trattamento di cui al precedente primo comma, l'utilizzazione della discarica è limitata esclusivamente ai servizi indicati nei successivi articoli 7 e 8, autorizzati ai sensi del successivo art. 10, ed al deposito delle scorie prodotte negli impianti di trattamento, salvo il caso in cui il deposito di rifiuti urbani venga richiesto a seguito di guasti agli impianti di trattamento o nel periodo di loro ordinaria manutenzione.

     Gli impianti di trattamento e le discariche controllate di cui ai commi precedenti devono essere ubicati in zone tali da non arrecare noia o molestia agli abitanti, tenendo conto delle caratteristiche geologiche e morfologiche dei terreni, della direzione principale dei venti, nonché della convenienza di raggruppare lavorazioni omogenee o di utilizzare servizi pubblici di igiene ambientale.

     Quando trattasi di abitati o nuclei abitati non compresi nella delimitazione territoriale, di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 4, il servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, di cui al precedente art. 2, compete agli interessati con l'obbligo di provvedere al loro trasporto negli impianti o nelle discariche controllate, di cui ai precedenti commi, o di quelli di cui ai successivi articoli 7 e 8. In ogni caso i Comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali possono stabilire particolari convenzioni con i produttori per organizzare il servizio di trasporto. Lo smaltimento è a carico dei Comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali per i rifiuti, di cui alla lett. a) del precedente art. 2, ovvero degli interessati per i rifiuti, di cui alle lett. b) e c) del medesimo articolo, secondo criteri, modalità e procedure, di cui ai successivi articoli 7 e 8, e salvo quanto nei medesimi prescritto.

     Solamente nel caso di abitazioni agricole, modesti insediamenti residenziali, alberghi e di rifugi alpini con caratteristiche da definirsi nel regolamento di esecuzione, è ammesso lo smaltimento in idonei depositi controllati da realizzarsi in apposite località. Il regolamento di esecuzione stabilisce le caratteristiche dei depositi prescritti.

 

          Art. 7. Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti.

     I servizi inerenti alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti ingombranti, di cui alla lett. b) del precedente art. 2, competono direttamente al detentore, il quale è tenuto a provvedervi depositandoli nelle discariche controllate, di cui al secondo comma del precedente art. 6, o in appositi spazi organizzati a cura dei Comuni ovvero di imprese private a ciò espressamente autorizzate, secondo le procedure di cui al successivo art. 10 [7] .

     Gli spazi organizzati di cui al precedente comma possono anche essere disposti da consorzi di Comuni e dalle comunità comprensoriali.

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [9].

     (Omissis) [10].

 

          Art. 7 bis. (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani). [11]

     1. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dai comuni a partire dal 1° gennaio 2000 mediante l'istituzione di una tariffa. La raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio resta a carico dei produttori e degli utilizzatori.

     2. La tariffa va applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

     3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura almeno del 90 per cento dei costi di ammortamento e di esercizio. La tariffa è articolata per fasce di utenza; per la categoria utenze domestiche viene applicata in ogni caso una determinata tariffa minima in relazione alla quantità di rifiuti presunta.

     4. La tariffa è determinata e riscossa dai comuni anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modifiche.

     5. I comuni che attualmente applicano per la gestione dei rifiuti urbani la tassa di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche, con riferimento alle sole aree occupate, istituiscono la tariffa di cui al presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2001.

     6. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale è commisurato alla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti al netto di IVA. [12]

 

          Art. 8. Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali.

     Il regolamento di esecuzione stabilisce i requisiti di ammissibilità dei rifiuti solidi e semisolidi industriali, artigianali e commerciali o di altro tipo, da depositarsi direttamente nelle discariche controllate aventi le caratteristiche di cui al secondo comma del precedente art. 6, nonché i requisiti di ammissibilità di quelli che per essere depositati nelle discariche medesime devono preventivamente subire un processo di pretrattamento.

     Il regolamento di esecuzione stabilisce altresì le caratteristiche dei rifiuti solidi e semisolidi, industriali, artigianali, commerciali o di altro tipo, che possono venire smaltiti negli impianti di trattamento, aventi le caratteristiche di cui al primo comma del precedente art. 6, per essere inceneriti o trasformati.

     La realizzazione e l'organizzazione della discarica e degli impianti di trattamento, come pure il servizio di raccolta, trasporto e deposito dei rifiuti solidi e semisolidi, industriali, artigianali e commerciali o di altro tipo è a carico esclusivo dei produttori. I Comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali possono stabilire particolari convenzioni con i produttori stessi per organizzare il deposito dei rifiuti industriali, artigianali e commerciali nelle discariche controllate pubbliche, o per essere inceneriti o trasformati negli impianti di trattamento pubblici.

     I depositi di stallatico o di liquami destinati a fertilizzare i terreni agricoli provenienti da stalle, quando prescritto dal regolamento di esecuzione, devono essere collocati in appositi contenitori da realizzarsi con materiale idoneo e rispondere alle caratteristiche stabilite nel regolamento stesso.

     Il regolamento di esecuzione precisa i casi in cui i proprietari o possessori di depositi di stallatico e liquami, nonché di depositi controllati, di cui all'ultimo comma del precedente art. 6, esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, i cui contenitori non siano realizzati con le caratteristiche e modalità, di cui al comma precedente, sono tenuti, entro 12 mesi dalla entrata in vigore del regolamento medesimo, a presentare al sindaco del Comune territorialmente interessato il progetto per l'adeguamento.

     In tale caso il sindaco notifica all'interessato il termine, non superiore a 10 mesi, entro il quale vi deve essere data esecuzione. In caso di mancata presentazione del progetto o di inosservanza del termine, il sindaco provvede d'ufficio. Le spese relative sono riscosse dal Comune a carico del trasgressore, secondo le disposizioni della legge speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

     I rifiuti che si formano negli ospedali e nei locali di cura e prevenzione, pubblici o privati, che per qualunque motivo possano essere contaminati da agenti infettivi o patogeni, devono essere raccolti separatamente ed inceneriti in appositi impianti, in modo da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione di ambienti e persone [13] .

     I rifiuti provenienti da demolizioni e scavi devono essere depositati nelle discariche controllate aventi le caratteristiche di cui al secondo comma del precedente art. 6. La realizzazione e la organizzazione della discarica come pure il servizio di raccolta, trasporto e deposito è a carico esclusivo dei produttori. I Comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali possono stabilire particolari convenzioni con i produttori stessi per organizzare il deposito nelle discariche controllate pubbliche.

     I rifiuti costituiti da detriti di cave, miniere, da materiale vario che risulta da opere stradali, ferroviarie o da impianti di qualsiasi genere, devono essere depositati in appositi spazi istituiti dal produttore, da indicarsi in un organico progetto di sistemazione.

     Le carcasse di animali ed i rifiuti della macellazione, quando non destinati ad essere utilizzati industrialmente, devono essere inceneriti in forni con caratteristiche da stabilirsi nel regolamento di esecuzione da predisporsi a cura dei Comuni, che stabiliscono particolari convenzioni con i produttori per gli oneri dello smaltimento.

     I forni di incenerimento, di cui al precedente comma, possono essere anche disposti da consorzi dei Comuni e delle comunità comprensoriali. Alla raccolta ed al trasporto delle carcasse di animali e dei rifiuti di macellazione provvede direttamente l'interessato.

     Il regolamento di esecuzione stabilisce i requisiti di accettabilità dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque o da processi produttivi che possono essere smaltiti negli impianti di incenerimento o di trattamento aventi le caratteristiche di cui al primo comma del precedente art. 6, essere resi disponibili come fertilizzanti di terreni agricoli, ovvero depositati nelle discariche controllate. Il trasporto, lo smaltimento o il deposito dei fanghi è a carico dell'ente che gestisce l'impianto di depurazione o delle aziende produttrici. I Comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali possono stabilire particolari convenzioni con i produttori per organizzare il deposito nelle discariche controllate o negli impianti di trattamento pubblici.

     Il materiale di spurgo dei pozzi neri può venire utilizzato quale fertilizzante di terreni agricoli o smaltito nelle discariche controllate pubbliche. Alla raccolta ed al trasporto provvedono i Comuni, i consorzi o le comunità di valle attraverso un servizio convenzionato con l'utenza.

     Gli olii provenienti da autorimesse, stazioni di servizio, officine, complessi produttivi in genere, come pure i residui degli impianti di riscaldamento a nafta, quando non sottoposti a processo di recupero, ed i pneumatici possono essere smaltiti negli impianti di trattamento, di cui al primo comma del precedente art. 6.

     Lo smaltimento può avvenire anche in impianti speciali di incenerimento appositamente realizzati. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce le caratteristiche degli impianti ammessi. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli olii e dei pneumatici è a carico esclusivo dei detentori e dei produttori.

     I rifiuti chimicamente aggressivi, esplodenti ed infiammabili, nonché le sostanze radioattiva e velenose, devono essere smaltiti in impianti speciali. Le caratteristiche dei medesimi e le modalità per la richiesta di loro autorizzazione ed esecuzione vengono stabilite nel regolamento di esecuzione.

 

          Art. 8 bis. Trasporto di rifiuti. [14]

     1. Con regolamento di esecuzione vengono fissati i requisiti tecnici per l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti delle imprese che effettuano il trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani nonché della frazione organica dei rifiuti urbani sul territorio della provincia di Bolzano.

     2. Per imprenditori agricoli che trasportano con mezzi propri la frazione organica dei rifiuti urbani al proprio impianto di recupero, come compostaggio o fermentazione non è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Inoltre non è richiesta l'iscrizione all'albo sopraccitato per imprenditori agricoli che trasportano con mezzi propri fanghi di depurazione o compost di fanghi di depurazione dal depuratore al proprio terreno agricolo per riutilizzo.

     3. [Per rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del regolamento comunale sui rifiuti, che vengono trasportati dal produttore ai pubblici centri di smaltimento, non è richiesto il formulario di identificazione] [15].

 

          Art. 8 ter. Registro dei rifiuti. [16]

     1. Ha l’obbligo di registrare i rifiuti secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale:

     a) chiunque svolge a titolo professionale operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

     b) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;

     c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

     d) i produttori e detentori di rifiuti pericolosi, esclusi i rifiuti urbani.

     2. Non devono tenere il registro dei rifiuti i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, effettuate in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

     3. I registri dei rifiuti integrati con i formulari di identificazione dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, a eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato e al termine dell’attività devono essere consegnati all’ufficio gestione rifiuti.

     4. Il registro dei rifiuti può essere tenuto anche presso terzi, secondo le modalità determinate dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 8-quater. (Catasto e denuncia annuale dei rifiuti). [17]

     1. Sono tenuti a comunicare annualmente alla Camera di commercio con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle seguenti attività:

     a) chiunque svolge a titolo professionale operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

     b) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;

     c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti, con o senza la detenzione dei rifiuti stessi;

     d) le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;

     e) le imprese e gli enti che hanno più di tre dipendenti che producono i seguenti rifiuti speciali non pericolosi:

     1) rifiuti da lavorazioni industriali;

     2) rifiuti da lavorazioni artigianali;

     3) fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.

     2. Non sono obbligati alla denuncia annuale i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, effettuate in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

     3. I comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali ovvero aziende speciali con finalità di gestione dei rifiuti urbani comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

     a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

     b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

     c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 7-bis;

     d) i dati relativi alla raccolta differenziata.

 

     Art. 8-quinquies. (Formulario di identificazione dei rifiuti). [18]

     1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione redatto e tenuto secondo le disposizioni fissate dalla Giunta provinciale.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

     a) ai rifiuti urbani che vengono trasportati dal produttore ai pubblici centri di trattamento,

     b) al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico e

     c) ai trasporti di rifiuti speciali che non eccedano la quantità di 30 chili o di 30 litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti speciali stessi. In questo caso l’impianto di trattamento deve rilasciare una conferma scritta secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 9. Provvedimenti coattivi.

     Nel caso di deposito o di abbandono di rifiuti comunque classificati, ai sensi del precedente art. 2, in luoghi diversi da quelli stabiliti nei precedenti articoli 6, 7 e 8 e non autorizzati, ai sensi del successivo art. 10, su segnalazione degli organi preposti alla vigilanza ed indipendentemente dalle sanzioni amministrative e penali, il sindaco, previa individuazione del trasgressore, notifica allo stesso l'obbligo di trasportare il rifiuto nell'impianto di trattamento, nella discarica controllata o nello spazio organizzato, nonché il termine entro il quale vi deve essere provveduto. In caso di inosservanza, il sindaco provvede d'ufficio. Le spese relative sono riscosse dal Comune a carico del trasgressore, secondo le disposizioni della legge speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. In caso di mancata individuazione del trasgressore, al trasporto del rifiuto provvede il Comune.

 

          Art. 10. Approvazione dei progetti degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. [19]

     1. I progetti per gli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti sono soggetti al parere vincolante dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro, di seguito denominata Agenzia, la quale vigila sull’osservanza delle norme in materia di valutazione dell’impatto ambientale.

     2. Ai fini dell’approvazione degli impianti, occorre presentare, al sindaco territorialmente competente, la descrizione dell’impianto con l’indicazione delle operazioni di recupero o di smaltimento pianificate.

     3. Il sindaco, appena ricevuta la domanda, chiede all’Agenzia il parere, da rilasciare entro 60 giorni.

     4. Avverso il parere dell’Agenzia è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, al Comitato VIA.

 

          Art. 10 bis. Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. [20]

     1. I progetti di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati vengono presentati a cura dell’interessato all’Agenzia, che, sentiti i comuni interessati, li approva. L’approvazione indica le eventuali modifiche e integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi di esecuzione e stabilisce le garanzie finanziarie a copertura di eventuali danni ambientali, che devono essere prestate a favore della Provincia.

     2. L’approvazione di cui al comma 1 comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, le intese, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente anche ai fini urbanistici per la realizzazione e l’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all’attuazione del progetto di bonifica [21].

     3. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di bonifica è attestato da apposita certificazione rilasciata dall’Agenzia [22].

     4. La Giunta provinciale emana norme tecniche, con le quali definisce:

     a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti;

     b) le modalità di individuazione dei siti inquinati e potenzialmente inquinati;

     c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati e per la redazione dei progetti di bonifica, con l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazioni, i tempi di esecuzione dei lavori nonché le modalità di spostamento dei rifiuti all’interno del singolo sito, anche se provenienti da aree distinte [23].

     5. La Giunta provinciale, su proposta dell’Ufficio gestione rifiuti e sentiti i comuni interessati, approva un piano - anche articolato in stralci - relativo ai siti inquinati e potenzialmente inquinati, indicando per ciascuno di essi le opere da effettuare, i controlli successivi alla bonifica, i relativi costi e i tempi di realizzazione previsti, in relazione alle necessità di tutela ambientale. I progetti di bonifica relativi agli interventi previsti nel piano vengono approvati secondo le modalità di cui al comma 1 [24].

     6. In attesa dell’emanazione delle disposizioni tecniche di cui al comma 4 e dell’approvazione del piano di cui al comma 5 vengono individuati i siti inquinati di cui all’allegato 1, che possono essere composti anche da diverse aree, per i quali vengono confermati i provvedimenti presi, anche agli effetti del comma 2. L’approvazione del sito di interesse nazionale resta disciplinato dalla normativa statale [25].

 

          Art. 11. Collaudo e autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. [26]

     1. Almeno 15 giorni prima dell’attivazione dell’impianto, l’interessato presenta all’Agenzia la domanda di collaudo e autorizzazione, corredata da una dichiarazione attestante la conformità dell’impianto al progetto approvato. La dichiarazione è controfirmata dal direttore dei lavori e, per i lavori che superano l’importo di 300.000,00 Euro, dall’incaricato collaudatore dell’opera. Con la presentazione della richiesta di autorizzazione, l’esercizio dell’impianto si intende provvisoriamente autorizzato dalla data di attivazione indicata nella richiesta stessa.

     2. Entro 90 giorni dall’attivazione dell’impianto, l’Agenzia accerta la regolarità dello stesso e ne rilascia l’autorizzazione. Nell’autorizzazione sono individuate le prescrizioni da osservare, le garanzie finanziarie da prestare nonché le scadenze e la tipologia dei controlli interni. Le prescrizioni contenute nell’autorizzazione possono essere modificate in ogni momento, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e delle circostanze ambientali.

     3. Qualora durante l’esercizio provvisorio dell’impianto vengano accertate irregolarità dell’esercizio o emissioni superiori ai limiti, l’Agenzia prescrive le misure necessarie, da adottare entro un termine massimo di 90 giorni. In casi gravi può essere ordinata l’immediata sospensione dell’esercizio dell’impianto.

     4. I termini prescritti possono essere prorogati qualora gli accertamenti siano particolarmente complessi.

     5. L’autorizzazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle attività.

     6. La modifica di autorizzazioni, per cui non si prevede l’applicazione dell’articolo 10, deve essere richiesta all’Agenzia, la quale si pronuncia entro 60 giorni.

     7. Avverso il provvedimento dell’Agenzia è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Comitato VIA.

     8. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 21, qualora, in seguito a controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo e all’articolo 11-ter, si procede, a seconda della gravità delle infrazioni:

     a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

     b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un periodo determinato;

     c) alla revoca dell’autorizzazione.

     9. L’autorizzazione è altresì revocata nell’ipotesi di mancato adeguamento alle prescrizioni e in caso di violazioni reiterate.

 

          Art. 11 bis. Piccoli impianti di compostaggio. [27]

     1. Piccoli impianti di compostaggio come definiti nel piano gestione rifiuti della Provincia di Bolzano non sono autorizzati ai sensi degli articoli 10 e 11. Il gestore deve comunicare all'Ufficio gestione rifiuti, 90 giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, la quantità ed il tipo dei rifiuti organici e verdi da trattare.

 

          Art. 11 ter. Autorizzazione di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti. [28]

     1. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero dei rifiuti, a esclusione di quelli idonei alla sola riduzione volumetrica, sono autorizzati ai sensi dell’articolo 11, qualora l’interessato abbia la sede legale ovvero una sede stabile in provincia di Bolzano.

     2. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio provinciale, l’interessato, già munito di autorizzazione rilasciata anche da altre regioni, comunica all’Agenzia, almeno 30 giorni prima dell’installazione dell’impianto, una descrizione dettagliata relativa alla campagna di attività progettata. Alla descrizione è allegata l’autorizzazione stessa e la prova dell’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, nonché ogni ulteriore documentazione richiesta che comprovi il rispetto delle norme ambientali. Decorso il termine predetto ovvero in presenza del nulla osta dell’Agenzia, l’attività può essere iniziata. L’Agenzia adotta prescrizioni integrative oppure vieta l’attività, qualora l’esercizio della stessa, nello specifico sito, non sia compatibile con la tutela dell’ambiente.

 

          Art. 11 quater. Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione di acque reflue urbane. [29]

     1. In deroga agli articoli 2-bis, 10 e 11, gli impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano i rifiuti elencati nell’articolo 42, comma 2, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, sono autorizzati ai sensi dell’articolo 39 della stessa legge. Per il trattamento dei rifiuti di cui all’articolo 42, comma 2, lettere b), e) e f), della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, deve essere sentito previamente l’Ufficio gestione rifiuti.

 

          Art. 11 quinquies. Scarico di rifiuti liquidi. [30]

     1. Lo scarico di rifiuti liquidi è autorizzato dall’Ufficio tutela acque in accordo con l’Ufficio gestione rifiuti, ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.

 

          Art. 12. Esercizio dei servizi.

     L'esercizio dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere continuo in modo da garantire, salvo le interruzioni dovute ad ordinaria manutenzione, guasti e per il tempo strettamente necessario, il rispetto delle condizioni fissate nell'atto di autorizzazione.

     E' fatto obbligo ai responsabili dei rispettivi servizi di comunicare senza indugio all'ufficio tutela risorse naturali della Provincia le interruzioni nell'esercizio dei diversi servizi, affinché si proceda alla verifica degli adempimenti stabiliti.

 

          Art. 13. Varianti ai servizi già autorizzati e loro revisione.

     Tutti i servizi sono soggetti a revisione ogni cinque anni dalla loro attivazione. Nell'ipotesi in cui i servizi non risultino idonei o comunque non assicurino il rispetto delle condizioni fissate nell'atto di autorizzazione si applicano le disposizioni del successivo art. 14.

     Per le discariche controllate di qualunque tipo e per gli impianti di trattamento di rifiuti, di cui al primo comma dell'art. 6, è obbligatoria la richiesta di autorizzazione ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11, anche nel caso di ampliamenti e modifiche delle attività svolte o qualora venga previsto il deposito di sostanze con requisiti di ammissibilità diversi da quelli precedentemente autorizzati.

 

          Art. 14. Vigilanza. [31]

     1. Il controllo sull'applicazione della presente legge spetta ai funzionari dell'Ufficio gestione rifiuti a tal fine autorizzati e, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, agli organi di vigilanza della Ripartizione foreste, nonché dei comuni [32] .

     2. I funzionari incaricati del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza [33] .

     3. Per l'analisi chimica del suolo e per ogni altro rilievo strumentale specialistico provinciale, sezione suolo, il quale fornisce i risultati delle analisi e misure all'ufficio richiedente.

     4. Se nel corso di accertamenti, di misure e di controlli vengono constatati valori non conformi ai limiti prescritti dalla presente legge e relativo regolamento d'esecuzione, l'ufficio prescrive alla ditta o all'utente o gestore degli impianti, le misure da attuare entro un termine di tempo prefissato, al fine di rientrare nei valori di legge.

     5. Contro i provvedimenti presi dal direttore dell'ufficio tutela del suolo è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla III sezione di cui all'art. 10 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2.

     6. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni legittimamente impartite dall'ufficio tutela del suolo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 774 a Euro 2.324. [34]

 

          Art. 15. Scarichi, depositi ed impianti di trattamento esistenti.

     Il regolamento di esecuzione definisce le categorie degli scarichi, depositi ed impianti di trattamento esistenti, nonché dei relativi servizi di raccolta e di trasporto per i quali il proprietario è tenuto a presentare al sindaco del comune territorialmente interessato progetto e relazione, ai sensi del precedente art. 10.

     Entro il termine che viene stabilito nel regolamento di esecuzione i depositi, gli impianti, nonché i relativi servizi di raccolta e di trasporto devono essere adeguati alle condizioni di esercizio volute.

     L'approvazione dei progetti e di loro varianti, come pure l'applicazione delle procedure amministrative si svolge secondo le disposizioni di cui al precedente art. 10.

 

          Art. 16. Rilevamento degli scarichi, dei depositi e degli impianti di trattamento esistenti.

     Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, si procederà al rilevamento degli scarichi, dei depositi e degli impianti di trattamento esistenti, aventi le caratteristiche fissate nel regolamento medesimo.

     Il rilevamento sarà effettuato dall'ufficio tutela risorse naturali, il quale può avvalersi dell'assistenza del laboratorio chimico provinciale e delle singole amministrazioni comunali; in tale sede si dovrà accertare la conformità degli scarichi, dei depositi e degli impianti rilevati alle disposizioni di legge e del regolamento di esecuzione.

     Qualora i predetti scarichi siano riscontrati non conformi alle prescrizioni del precedente comma, l'ufficio tutela risorse naturali segnala il fatto al sindaco, per i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 9 e 15.

 

          Art. 17. Norme per l'acquisizione di aree.

     Per l'acquisizione di aree autorizzate per la realizzazione degli impianti di trattamento, degli spazi organizzati, dei centri di raccolta e delle discariche controllate, si applicano le disposizioni della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

 

          Art. 18. Obblighi dei Comuni e costituzione di consorzi.

     Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, i Comuni devono provvedere ad istituire le discariche controllate, di cui al secondo comma dell'art. 6. Il servizio può essere anche disposto, ai sensi del secondo comma del precedente art. 4, da consorzi di Comuni e dalle Comunità comprensoriali.

     Con delibera della Giunta provinciale può venire assegnato un termine entro il quale i Comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali provvedano ad istituire i servizi di cui rispettivamente agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

     Per la realizzazione e gestione delle discariche controllate pubbliche, per l'organizzazione e gestione del servizio di trasporto e per l'istituzione dei centri di raccolta e degli spazi organizzati e per l'attuazione del piano predisposto dalla Giunta provinciale, di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1972, n. 8, e delle successive modifiche, possono essere costituiti, anche in via coattiva, consorzi tra i Comuni ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche.

 

          Art. 19. Coordinamento con le previsioni urbanistiche.

     L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

     Le aree da utilizzarsi per gli impianti di trattamento di cui al primo comma dell'art. 6, al secondo, settimo, decimo e quindicesimo comma dell'art. 8, per le discariche controllate, di cui al secondo comma dell'art. 6, al primo e ottavo comma dell'art. 8, per i centri di raccolta, di cui all'ultimo comma dell'art. 5, e per gli spazi organizzati, di cui al primo comma dell'art. 7, i cui progetti vengono autorizzati ai sensi della presente legge, comportano la abrogazione delle prescrizioni difformi contenute nei piani urbanistici vigenti.

     La nuova destinazione di vincolo con la relativa prescrizione viene determinata con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia dell'ordinamento urbanistico, di intesa con l'Assessore cui è affidata la materia sulla tutela dell'ambiente.

     La delibera della Giunta provinciale viene trasmessa con le planimetrie al Comune interessato, per essere affissa per la durata di 30 giorni all'albo del Comune stesso.

 

          Art. 20. Servizio di rilevamento per la tutela del suolo da inquinamento.

     Il servizio di rilevamento sui requisiti di ammissibilità dei rifiuti viene disposto dall'Amministrazione provinciale avvalendosi del laboratorio chimico provinciale, ovvero, in caso di esami e di analisi che richiedano apparecchiature non in dotazione del laboratorio medesimo, di istituti di comprovata fama ed efficienza.

     Gli effetti dannosi dovuti all'inquinamento provocato dai rifiuti comunque classificati alle colture agricole, alla flora ed alla fauna in genere vengono determinati dal laboratorio biologico provinciale. In relazione a tali effetti dannosi devono essere specificati i normali requisiti di accettabilità dei rifiuti previsti nel regolamento di esecuzione.

 

          Art. 21. Sanzioni amministrative.

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato a norma delle leggi vigenti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

     a) chiunque effettua scarichi e depositi di rifiuti nelle acque pubbliche e private comunque classificate, di cui all'art. 3, lettera a), della presente legge, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258 a Euro 2.582; [35]

     b) chiunque effettua scarichi e depositi di rifiuti nel suolo pubblico o privato, di cui al precedente art. 3), lett. b), senza avere conseguito la favorevole autorizzazione di cui al precedente art. 10 e/o senza il permesso di esercizio di cui al precedente art. 11, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258 a Euro 2.582. Alla stessa sanzione soggiace chi prosegue gli scarichi ed i depositi senza aver conseguita la nuova autorizzazione ed il permesso di esercizio nell'ipotesi dell'art. 13, ultimo comma, o nell'ipotesi di utilizzazione della discarica con rifiuti diversi da quelli autorizzati, di cui all'art. 6, ultimo comma; [36]

     c) Chiunque effettua scarichi di rifiuti nelle reti delle fognature di cui all'art. 3, lett. c), soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103 a Euro 413; [37]

     d) il proprietario, possessore o conduttore di aree scoperte entro i fabbricati di qualsiasi tipo od interposte ad essi di cui all'art. 3), ultimo comma, che non provvede a mantenere le aree medesime sgombre da ogni rifiuto, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258 a Euro 1.032; [38]

     e) il proprietario, possessore o conduttore di abitazioni agricole, modesti insediamenti residenziali, alberghi e di rifugi alpini, di cui all'ultimo comma dell'art. 6, non compresi nella delimitazione territoriale di abitato o nucleo abitato, di cui all'art. 4, secondo comma, nonché di depositi di stallatico o di liquami destinati a fertilizzare i terreni agricoli, di cui all'art. 8, quarto comma, che non provvede, quando prescritto, a realizzare i depositi controllati e gli appositi contenitori o a realizzarli senza l'autorizzazione del sindaco, di cui agli articoli 10 e 11, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103 a Euro 413; [39]

     f) chiunque proceda alla combustione dei rifiuti depositati nelle discariche controllate, di cui all'art. 6, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 a Euro 1.549; [40]

     g) chiunque realizzi impianti di trattamento destinati ad incenerire o a trasportare i rifiuti, di cui agli articoli 6 e 8, senza avere preventivamente presentato progetto e relazione, di cui all'art. 10, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032 a Euro 3.098; [41]

     h) chiunque nell'ipotesi di cui all'art. 12 omette o ritarda oltre le 48 ore di comunicare all'ufficio tutela risorse naturali le interruzioni nell'esercizio dei servizi, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258 a Euro 774; [42]

     i) chiunque non ottemperi all'ordinanza con cui l'Assessore provinciale competente o il Presidente della Giunta provinciale nella ipotesi di cui all'art. 14, comunicano gli inconvenienti da eliminare, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 774 a Euro 2.324; [43]

     j) chiunque omette di tenere il registro dei rifiuti di cui all’articolo 8-ter o non lo tiene secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale è punito con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     1) da 500,00 euro a 1.500,00 euro per i produttori e detentori;

     2) da 2.500,00 euro a 7.500,00 euro per gli altri soggetti di cui all’articolo 8-ter [44];

     k) chiunque non effettua la denuncia annuale dei rifiuti di cui all’articolo 8-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:

     1) da 500,00 euro a 1.500,00 euro per i produttori e detentori;

     2) da 2.500,00 euro a 7.500,00 euro per gli altri soggetti di cui all’articolo 8-quater [45];

     l) se la denuncia è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 150,00 euro [46];

     m) chiunque omette di tenere il formulario di identificazione di cui all’articolo 8-quinquies o non lo tiene secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:

     1) da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro per i produttori e detentori;

     2) da 2.500,00 euro a 7.500,00 euro per i trasportatori e destinatari [47];

     n) chiunque effettua un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata, che comprende anche le fattispecie di omessa tenuta del registro dei rifiuti, del formulario di identificazione e della mancata denuncia annuale dei rifiuti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro [48].

     1-bis. Se le indicazioni di cui alle lettere j), k) e m) sono incomplete o inesatte ma i dati riportati nel registro dei rifiuti, nella denuncia annuale dei rifiuti e nel formulario di identificazione consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.500,00 euro. Ai produttori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 750,00 euro [49].

     1-ter. In caso di errori formali reiterati nella compilazione del formulario di identificazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettera m), e al comma 1-bis limitato al formulario di identificazione aumentate al triplo [50].

     2. I proventi delle sanzioni amministrative vengono destinati a provvidenze, che abbiano per finalità l'attuazione della presente legge e del programma di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1972, n. 8, e successive modifiche.

     3. I comuni sono competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative nel settore dei rifiuti urbani e prevedono per lo smaltimento illegale di rifiuti urbani e per la mancata osservanza dei propri regolamenti in materia di rifiuti sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 52 euro ad un massimo di 516 euro rispettivamente dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. L'ammontare delle sanzioni per le singole violazioni viene fissato nei rispettivi regolamenti. [51]

 

          Art. 22. Applicazione delle sanzioni amministrative. [52]

 

          Art. 23. Coordinamento con altre disposizioni di legge.

     Come meglio precisato nel regolamento di esecuzione, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente a quanto concerne l'inquinamento del suolo ed ogni altra disposizione prevista da leggi statali, regionali e provinciali riguardanti provvedimenti che risultino contrari e incompatibili con la presente legge, non si applicano nel territorio della provincia di Bolzano.

     Restano salve le competenze dei sindaci in ordine ai provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche.

 

          Art. 23 bis. Smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale. [53]

     1. Rifiuti prodotti nel territorio della provincia di Bolzano, la cui raccolta e smaltimento compete ai comuni e altri enti pubblici, devono essere smaltiti in ambito provinciale, qualora esistano idonei impianti di smaltimento. In casi eccezionali, l'assessore competente può autorizzare lo smaltimento di rifiuti fuori provincia.

     2. Chiunque violi la disposizione di cui al comma primo soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire dieci milioni a lire venti milioni.

 

     Art. 23 ter. Esigue quantità di rifiuti pericolosi. [54]

     1. Per il trasporto fino a 300 kg annui di rifiuti pericolosi, effettuato direttamente dal produttore, non è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

     2. Gli imprenditori agricoli che producono fino a 300 kg di rifiuti pericolosi all'anno non devono effettuare la comunicazione al catasto e tenere il registro di carico e scarico.

 

     Art. 23 quater. Registro degli olii usati. [55]

     1. Il produttore, il trasportatore, il commerciante e l'intermediario di olii usati deve fare l'annotazione nel registro di carico e scarico ogni settimana, il recuperatore e lo smaltitore deve fare l'annotazione ogni 24 ore.

 

     Art. 23 quinquies. Sistema di smaltimento rifiuti. [56]

     1. Ai fini dell’attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalla presente legge l’ufficio competente in materia di gestione rifiuti presso l’Agenzia provinciale per l’ambiente può autorizzare sistemi di smaltimento rifiuti al fine di attuare con enti, imprese o associazioni di categoria specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti. A tal fine si possono prevedere agevolazioni relative alla tenuta dei registri dei rifiuti di cui all’articolo 8-ter, alla denuncia annuale dei rifiuti di cui all’articolo 8-quater e alla tenuta dei formulari di identificazione di cui all’articolo 8-quinquies [57].

     2. I servizi pubblici essenziali e le organizzazioni di soccorso sono esclusi dalle disposizioni riguardanti l'autorizzazione per il deposito preliminare, il registro dei rifiuti e la denuncia annuale dei rifiuti per i rifiuti che vengono prodotti nell'attività di pronto intervento nonché, qualora questi vengano trasportati in proprio, anche dal formulario di identificazione e dall'autorizzazione al trasporto dei rifiuti [58].

 

     Art. 23 sexies. Compost da fanghi di depurazione. [59]

     1. Con regolamento di esecuzione sono determinate le norme tecniche per il compostaggio di fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue, i valori limite agronomici e quelli di rilevanza ambientale nel compost, al fine di classificarlo come concime.

 

          Art. 24. Disposizione finanziaria.

     Agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 30 milioni all'anno a partire dall'esercizio finanziario 1974, si fa fronte con una corrispondente quota della maggiorazione del 10%, a partire dal 1° gennaio 1974, delle assegnazioni statali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

 

          Art. 25. Regolamenti comunali.

     Le amministrazioni comunali devono adeguare entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla presente legge, i regolamenti locali alle norme per la tutela del suolo dagli inquinamenti e per la disciplina della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi comunque classificati.

 

 

Allegato 1 – Siti inquinati. [60]

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 46 della L.P. 26 maggio 2006, n. 4.

[2] Comma così sostituito dall’art. 15 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 57 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[4] Comma aggiunto dall'art. 59 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

[5] Comma aggiunto dall’art. 18 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.P. 3 ottobre 2003, n. 14.

[7] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.

[8] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.

[9] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.

[10] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 35 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[12] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[13] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 57 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[15] Comma abrogato dall’art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 16 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1 e così sostituito dall’art. 15 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[17] Articolo inserito dall’art. 15 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[18] Articolo inserito dall’art. 15 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[19] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.P. 3 ottobre 2003, n. 14.

[20] Articolo inserito dall’art. 3 della L.P. 3 ottobre 2003, n. 14.

[21] Comma aggiunto dall’art. 28 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[22] Comma aggiunto dall’art. 28 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[23] Comma aggiunto dall’art. 28 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[24] Comma aggiunto dall’art. 28 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[25] Comma aggiunto dall’art. 28 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[26] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.P. 3 ottobre 2003, n. 14.

[27] Articolo aggiunto dall'art. 16 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[28] Articolo inserito dall’art. 5 della L.P. 3 ottobre 2003, n. 14.

[29] Articolo inserito dall’art. 5 della L.P. 3 ottobre 2003, n. 14.

[30] Articolo inserito dall’art. 5 della L.P. 3 ottobre 2003, n. 14.

[31] Articolo modificato dall'art. 25 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3 e così sostituito dall'art. 9 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

[32] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11.

[33] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11.

[34] Comma già modificato dall'art. 35 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[35] Lettera già modificata dall'art. 35 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[36] Lettera già modificata dall'art. 35 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[37] Lettera già modificata dall'art. 35 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[38] Lettera già modificata dall'art. 35 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[39] Lettera già modificata dall'art. 35 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[40] Lettera già modificata dall'art. 35 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[41] Lettera già modificata dall'art. 35 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[42] Lettera già modificata dall'art. 35 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[43] Lettera già modificata dall'art. 35 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[44] Lettera aggiunta dall’art. 15 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[45] Lettera aggiunta dall’art. 15 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[46] Lettera aggiunta dall’art. 15 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[47] Lettera aggiunta dall’art. 15 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[48] Lettera aggiunta dall’art. 15 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[49] Comma inserito dall’art. 15 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[50] Comma inserito dall’art. 15 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[51] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così sostituito dall'art. 31 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[52] Articolo modificato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9 e dall'art. 26 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3 e abrogato dall'art. 9 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

[53] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 3.

[54] Articolo aggiunto dall'art. 57 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[55] Articolo aggiunto dall'art. 57 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[56] Articolo aggiunto dall'art. 57 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[57] Comma così sostituito dall’art. 15 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[58] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[59] Articolo aggiunto dall'art. 57 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[60] Allegato aggiunto dall’art. 28 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.