§ 3.5.56 - L.P. 21 maggio 1996, n. 11.
Modifiche di leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente, di applicazione delle sanzioni amministrative e di personale del servizio sanitario [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:21/05/1996
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27, concernente "Istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale".
Art. 2.  Modifiche alla legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, recante "Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro".
Art. 3.  Modifiche alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante "Tutela del paesaggio".
Art. 4.  Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 concernente "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano".
Art. 5.  Modifiche alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, concernente "Norme per la tutela del suolo da inquinamento e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e [...]
Art. 6.  Modifica alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, concernente "Norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi".
Art. 7.  Modifica alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, concernente "Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative".
Art. 8.  Modifica alla legge provinciale 10 aprile 1991, n. 8, in materia di personale del servizio sanitario provinciale.


§ 3.5.56 - L.P. 21 maggio 1996, n. 11.

Modifiche di leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente, di applicazione delle sanzioni amministrative e di personale del servizio sanitario provinciale.

(B.U. 4 giugno 1996, n. 26).

 

     Art. 1. Modifiche alla legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27, concernente "Istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale".

     1. I commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27 sono sostituiti dai seguenti:

     “1. La procedura di VIA si applica a tutte le attività ed opere che presentino ripercussioni sull'ambiente comprese nell'allegato I e nell'allegato II della presente legge. Alle attività ed opere che non superano le soglie limite indicate nell'allegato II della presente legge, si applica la procedura di VIA qualora per la loro ubicazione si preveda un impatto significativo sull'ambiente; i criteri relativi vengono fissati con regolamento di esecuzione. Gli allegati della presente legge possono essere modificati ed integrati con regolamento di esecuzione, su proposta del comitato VIA.

     2.Nel caso di progetti relativi ad ampliamento o ristrutturazione, la procedura di cui al comma primo si applica quando in seguito all'ampliamento le soglie limite indicate nell'allegato II per i singoli progetti vengono superate in misura maggiore del 20% e comunque quando la VIA è prevista ai sensi dell'allegato I."

     2. Dopo il comma terzo dell'art. 2 della legge provinciale n. 27/1992 è aggiunto il seguente comma:

     “4. In casi eccezionali, il comitato VIA, su richiesta del committente e sentita la commissione VIA, può esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente legge. In tal caso il comitato VIA:

     a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni così raccolte;

     b) mette a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative all'esenzione e le ragioni per cui essa è stata concessa;

     “4. c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le fornisce le informazioni che mette a disposizione del pubblico."

     3. Il comma quarto dell'art. 3 della legge provinciale n. 27/1992 è abrogato.

     4. Al comma secondo dell'art. 7 della legge provinciale n. 27/1992 il periodo: "Se la verifica non viene effettuata entro i 60 giorni, essa si intende positiva" è soppresso.

     5. Il comma primo dell'art. 8 della legge provinciale n. 27/1992 è sostituito dal seguente:

     “1. La Giunta provinciale decide sull'ammissibilità del progetto ai sensi della presente legge entro 60 giorni dalla ricezione del parere del comitato VIA. Qualora la Giunta provinciale non si pronunci entro il predetto termine, il progetto si intende approvato ai fini della VIA solo se il parere del comitato VIA sia favorevole ed alle condizioni in esso eventualmente individuate."

     6. Il comma primo dell'art. 9 della legge provinciale n. 27/1992 è sostituito dal seguente:

     “1. L'autorizzazione ai fini della VIA sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, i pareri ed i nulla osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della natura, del paesaggio, del suolo, dell'acqua, dell'aria ed in materia di inquinamento acustico e di vincolo idrogeologico."

     7. Il comma terzo dell'art. 10 della legge provinciale n. 27/1992 è sostituito dal seguente:

     “3. Per i progetti soggetti ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 all'intesa con la Provincia, si applicano le disposizioni della presente legge".

     8. Il comma secondo dell'art. 11 della legge provinciale n. 27/1992, sostituito dall'art. 10 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, è sostituito dal seguente:

     “2.La procedura di approvazione cumulativa ai sensi del comma primo si applica anche in caso di ampliamento di attività esistente, semprechè le soglie di cui all'allegato II non vengano superate di più del 20%.

     9. Dopo il comma secondo dell'art. 11 della legge provinciale n. 27/1992, come sostituito dal comma ottavo della presente legge, è aggiunto il seguente comma:

     “3. La procedura di approvazione cumulativa non si applica a quelle categorie di opere stabilite nel regolamento di esecuzione, che per i loro effetti sulle materie di cui all'art. 9 rappresentano degli interventi non sostanziali e sono autorizzati dal sindaco; sono fatte salve le disposizioni previste nella legge forestale in vigore".

     10. Al comma secondo dell'art. 13 della legge provinciale n. 27/1992, dopo il primo periodo viene inserito il seguente periodo: "Nelle ripartizioni i cui uffici sono decentrati su tutto il territorio provinciale, il direttore della ripartizione competente può incaricare un direttore d'ufficio nonché un supplente che rappresenti la ripartizione nella conferenza dei direttori d'ufficio."

     11. Il comma terzo dell'art. 13 della legge provinciale n. 27/1992 è sostituito dal seguente:

     “3. La conferenza dei direttori d'ufficio, presieduta dal presidente del comitato VIA, emette a maggioranza un parere vincolante sull'impatto ambientale del progetto. Tale parere deve essere comunicato dalla ripartizione competente per la VIA al comune ed a colui che ha presentato il progetto, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli allegati progettuali completi".

     12. Al comma quinto dell'art. 13 della legge provinciale n. 27/1992 il periodo: "Se la verifica non viene effettuata entro i 60 giorni essa si intende positiva" viene soppresso.

     13. Al comma primo dell'art. 17 della legge provinciale n. 27/1992 è aggiunta la seguente lettera: "n) da un rappresentante della Ripartizione acque pubbliche e opere idrauliche, designato dall'assessore provinciale competente".

     14. Dopo il comma quinto dell'art. 17 della legge provinciale n. 27/1992 viene aggiunto il seguente comma: "6. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, fatta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino".

     15. L'ultimo periodo del comma primo dell'art. 20 della legge provinciale n. 27/1992 è così sostituito: "Tenuto conto della molteplicità e complessità dei progetti da esaminare, la Giunta provinciale può nominare per la durata del procedimento ulteriori esperti od organismi particolarmente qualificati."

     16. Il comma secondo dell'art. 20 della legge provinciale n. 27/1992 è sostituito dal seguente:

     “2. La Giunta provinciale determina i compensi per i membri della commissione e per gli ulteriori esperti od organismi particolarmente qualificati".

     17. Dopo il comma terzo dell'art. 20 della legge provinciale n. 27/1992 viene aggiunto il seguente comma:

     “2. La Giunta provinciale determina i compensi per i membri della commissione e per gli ulteriori esperti od organismi particolarmente qualificati".

     4. La composizione della commissione VIA deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso al gruppo linguistico ladino".

     18. In tutte le disposizioni della legge provinciale n. 27/1992 le parole: "valutazione di impatto ambientale ordinaria" sono sostituite dalle parole: "valutazione di impatto ambientale (VIA)".

     19. L'allegato della legge provinciale n. 27/ 1992 diventa allegato II.

     20. Alla legge provinciale n. 27/ 1992 viene aggiunto il seguente allegato I:

     “Allegato I

     Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale

     1.Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di classificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi: tutti i progetti.

     2.Centrali termine ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica): tutti i progetti.

     3.Impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definita dei residui radioattivi: tutti i progetti.

     4.Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio: tutti i progetti.

     5.Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto; per i prodotti di amiantocemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni di attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t.

     6.Impianti chimici integrati: tutti i progetti.

     7.Costruzione di autostrade, vie di rapida comunicazione, tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 m. tutti i progetti.

     8. Porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1.350 t. tutti i progetti.

     9. Impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico e stoccaggio a terra: tutti i progetti".

 

          Art. 2. Modifiche alla legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, recante "Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro".

     1. L'art. 24 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41 è abrogato.

     2. Dopo il comma settimo dell'art. 25 della legge provinciale n. 41/1988 è aggiunto il seguente comma:

     “8. L'iscrizione nell'elenco provinciale può avvenire altresì previa regolare e proficua frequenza di specifici organizzati dall'amministrazione provinciale o da questa approvati, e dopo superamento di un esame teorico-pratico. I corsi devono essere conformi ai contenuti previsti per l'esame di cui al comma secondo. Il programma di detti corsi e della prova teorico-pratica d'esame viene stabilito, previa intesa con gli uffici provinciali competenti, con apposito regolamento di esecuzione".

 

          Art. 3. Modifiche alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante "Tutela del paesaggio".

     1. Dopo il comma quinto dell'art. 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 viene aggiunto il seguente comma:

     “6. Entro trenta giorni è ammesso ricorso alla Giunta provinciale contro la delibera di archiviazione della proposta ai sensi del comma terzo".

     2. Il comma secondo dell'art. 8 della legge provinciale n. 16/1970, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37 ed integrato dall'art. 5 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:

     “2. Entro i 60 giorni di cui al comma primo il sindaco d'intesa con l'esperto di cui all'art. 103, comma primo, lettera c), del Testo unico delle leggi urbanistiche della Provincia autonoma di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 ottobre 1993, n. 38, e successive modifiche, può trasmettere la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta, accompagnata dal parere della commissione edilizia comunale, all'assessore provinciale competente. Il sindaco è tenuto a comunicare al richiedente l'invio della pratica all'assessore provinciale competente. In questo caso il termine di cui al comma primo è prorogato di 60 giorni."

     3. L'art. 12 della legge provinciale n. 16/1970, da ultimo sostituito dall'art. 28 della legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27, è così modificato:

     a) al comma primo, le parole: "con la procedura prevista dal capo III della legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" sono soppresse;

     b) alla lettera f) del comma primo, dopo le parole: "derivazioni d'acqua" sono inserite le seguenti parole: "ad eccezione di derivazioni d'acqua fino a 31/sec nonché il rinnovo di condutture esistenti senza aumento della qualità di derivazione d'acqua, della costruzione di serbatoi interrati fino ad una capacità di 500 m3, della costruzione di impianti di potabilizzazione, della sostituzione di prese e di prese aggiuntive e della costruzione di pozzi a scopo potabile ed irriguo".

     c) la lettera k) del comma primo è sostituita dalla seguente:

     "k) impianti di irrigazione per una superficie superiore a 3 ettari nonché drenaggi, ad eccezione di impianti di irrigazione per aree intensamente coltivate fino a 10 ettari nonché il rinnovo di impianti esistenti".

 

          Art. 4. Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 concernente "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano".

     1. Il numero 10 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 è abrogato.

     2. Il numero 29 dell'allegato A della legge provinciale n. 10/ 1992 è sostituito dal seguente:

     "29 Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro

     attività di supporto tecnico - scientifico, di educazione, di informazione, di controllo, di verifica e di studio nel settore della protezione dell'ambiente, della sicurezza e dell'igiene del lavoro;

     raccolta, elaborazione e diffusione di dati in materia ambientale e di tutela del lavoro;

     tutela del suolo, delle acque, dell'aria, tutela da inquinamento acustico e tutela da radiazioni;

     gestione rifiuti;

     cooperazione con le organizzazioni, anche internazionali, operanti nel settore della salvaguardia ambientale e della tutela del lavoro;

     misurazioni, controlli, prelevamento di campioni, analisi, classificazione (acqua, aria, suolo, radiazione, alimenti e bevande, rumore, batteri e microrganismi);

     reti automatiche di controllo;

     interventi di risanamento;

     valutazione dell'impatto ambientale;

     sicurezza del lavoro;

     igiene del lavoro;

     controllo di sicurezza per macchine, impianti ed apparecchi".

 

          Art. 5. Modifiche alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, concernente "Norme per la tutela del suolo da inquinamento e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi".

     1. I commi primo e secondo dell'art. 14 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61 sono sostituiti dai seguenti:

     “1. Il controllo sull'applicazione della presente legge spetta ai funzionari dell'Ufficio gestione rifiuti a tal fine autorizzati e, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, agli organi di vigilanza della Ripartizione foreste, nonché dei comuni.

     2. I funzionari incaricati del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza."

 

          Art. 6. Modifica alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, concernente "Norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi".

     1. Il comma primo dell'art. 12 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 è sostituito dal s seguente:

     “1. Il controllo sull'applicazione della presente legge spetta ai funzionari dell'Ufficio tutela delle acque a tal fine autorizzati e, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, agli organi di vigilanza della Ripartizione foreste, nonché dei comuni. I funzionari incaricati del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza."

 

          Art. 7. Modifica alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, concernente "Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative".

     1. Dopo il comma primo dell'art. 3 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 viene inserito il seguente comma:

     “1 bis. Di norma l'attività di controllo viene esercitata alla presenza del proprietario, del possessore o del gestore della cosa o del rispettivo rappresentante legale. Il controllo viene eseguito anche in assenza della persona competente qualora questa sia assente o si rifiuti di partecipare".

 

          Art. 8. Modifica alla legge provinciale 10 aprile 1991, n. 8, in materia di personale del servizio sanitario provinciale.

     1. Il comma secondo dell'articolo unico della legge provinciale 10 aprile 1991, n. 8 è abrogato.