§ 41.7.144 - D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89.
Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:10/02/1983
Numero:89


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  [3]
Art. 5.  [4]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.  [9]
Art. 10. 
Art. 11.  [12]
Art. 12.  [13]
Art. 12 bis. 
Art. 13.  [20]
Art. 14.  [21]
Art. 15.  [22]
Art. 16.  [23]
Art. 17.  [24]
Art. 18.  [25]
Art. 19.  [26]
Art. 20.  [27]
Art. 21.  [28]
Art. 22.  [29]
Art. 23.  [30]
Art. 24.  [31]
Art. 25.  [32]
Art. 26. 
Art. 27.  [33]
Art. 28.  [34]
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31.  [37]
Art. 32.  [38]
Art. 33.  [39]
Art. 34.  [40]
Art. 35. 
Art. 36.  [42]
Art. 37.  [43]
Art. 38.  [44]
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 


§ 41.7.144 - D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89.

Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

(G.U. 2 aprile 1983, n. 91)

 

     Art. unico.

     È approvato il testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, allegato al presente decreto e vistato dal proponente.

 

 

Testo unificato

dei decreti del presidente della repubblica 20 gennaio 1973, n. 116

e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione

dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di

ordinamento scolastico in provincia di Bolzano

 

     Art. 1.

     Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

     2. Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo, le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del predetto personale, attualmente esercitate dai suoi organi centrali e periferici, sono delegate alla provincia di Bolzano nell'osservanza delle norme del presente decreto. La provincia esercita le funzioni predette a far data dal 1 gennaio 1996 [1] .

     3. La provincia ha potestà di disciplinare con proprie leggi la materia di cui al comma precedente, per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotti ai sensi dell'art. 9 e per la miglior utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica, nonché per una più efficace organizzazione della scuola [2] .

 

          Art. 2.

     Sono esercitate dalla provincia di Bolzano le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti il Consorzio provinciale per la istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Sono, inoltre, esercitate dalla provincia le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente art. 1.

     In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nei precedenti commi, il personale dipendente è trasferito alla provincia conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio della provincia.

 

          Art. 3.

     Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale.

     I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti.

 

          Art. 4. [3]

     1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria nonché di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, della situazione territoriale e socio-economica. A tal fine i piani prevedono adeguate misure per la salvaguardia dell'identità culturale ed etnica di ciascun gruppo linguistico.

 

          Art. 5. [4]

 

          Art. 6.

     Nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana è obbligatorio l'insegnamento della lingua tedesca; nelle corrispondenti scuole in lingua tedesca è obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana.

     L'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, nelle scuole elementari ha inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale, ai sensi del primo comma dell'art. 19 dello statuto.

     L'insegnamento della seconda lingua, impartito in misura tale da assicurarne una adeguata conoscenza, fa parte integrante del piano di studi di ciascun tipo di scuola.

     4. Per l'insegnamento della seconda lingua è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 [5] .

     5. L'accertamento di cui al comma 4, è richiesto anche per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo [6] .

     Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 47, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

     6 bis. Per il personale direttivo incaricato o vicario, che deve comunque appartenere al gruppo linguistico della scuola in cui presta servizio, il requisito di cui al comma 5 costituisce titolo di preferenza [7] .

 

          Art. 7.

     Nelle scuole elementari e secondarie delle località ladine della provincia di Bolzano l'insegnamento è impartito, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 dello statuto, su basi paritetiche di orario e di esito finale, in lingua italiana e in lingua tedesca.

     2. Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del consiglio scolastico provinciale [8] .

     Nelle scuole elementari e secondarie di cui al precedente primo comma la lingua ladina è usata quale strumento d'insegnamento. Nelle scuole materne e nella prima classe delle scuole elementari delle località ladine, per avviare gradualmente gli alunni alla conoscenza della terza lingua, gli insegnanti usano il ladino e la lingua parlata dagli alunni stessi in famiglia. Dalla seconda sino alla quinta classe delle scuole elementari è insegnata anche la lingua ladina. Nelle scuole secondarie i competenti organi della scuola stabiliscono le modalità relative all'uso della lingua ladina quale strumento di insegnamento e sono autorizzati a istituire corsi integrativi per l'insegnamento della lingua e cultura ladina.

 

          Art. 8.

     Il diritto dei genitori o di chi ne fa le veci di decidere l'iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici non può avere in alcun modo influenza sulla lingua d'insegnamento prevista per le diverse scuole.

 

          Art. 9. [9]

     1. La provincia adotta le modifiche dei programmi e degli orari di insegnamento e di esame, ivi compresa l'introduzione di nuovi insegnamenti, per le scuole di ciascun gruppo linguistico. I relativi progetti sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione come previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il consiglio nazionale è integrato da rappresentanti della provincia appartenenti al gruppo linguistico interessato. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. La provincia adotta le modifiche di cui al comma 1 con propria legge ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla Provincia con proprio provvedimento, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 [10].

     3. La provincia individua, sentito il sovrintendente o l'intendente competente per ciascun gruppo linguistico, sulla base delle ricerche di settore, i percorsi didattici più idonei e rispondenti alle esigenze culturali e linguistiche dei gruppi medesimi, nel quadro della unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'art. 19 dello statuto.

     4. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al comma 1, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.

 

          Art. 10. [11]

     Nel Conservatorio di musica di Bolzano possono essere istituiti nuovi corsi di insegnamento consoni alle tradizioni delle popolazioni locali, per il conseguimento di diplomi diversi da quelli stabiliti dall'ordinamento in vigore.

     All'istituzione dei corsi di cui al precedente comma provvede la provincia, previo parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti ai sensi del precedente art. 9, e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione agli effetti di cui all'art. 4 del presente decreto.

 

          Art. 11. [12]

     1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.

     2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua.

     3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle località ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

     4. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.

     5. In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia.

 

          Art. 12. [13]

     1. Nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce appositi ruoli del personale di cui all'art. 1, comma 2, distinti per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle località ladine e ne determina la consistenza organica.

     2. Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua tedesca, nonché ai ruoli del personale docente della seconda lingua è richiesto, oltre al possesso dei requisiti prescritti, quanto previsto dal primo comma dell'art. 19 dello statuto.

     3. Fermo restando il requisito della lingua materna ladina per l'insegnamento nelle scuole elementari delle località ladine, l'accesso alle cattedre in lingua italiana e a quelle in lingua tedesca delle scuole delle località stesse è riservato ai cittadini di lingua materna corrispondente. I cittadini di madrelingua ladina delle località predette possono accedere alle cattedre in lingua italiana e in lingua tedesca ed hanno titolo alla nomina con precedenza assoluta.

     4. Ai ruoli di cui al comma 2, possono accedere anche i cittadini di madrelingua ladina in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui al comma 6 ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle località ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento è impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attività.

     5. L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle località ladine è riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole.

     6. Per l'accesso all'insegnamento nelle scuole delle località ladine è richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per la lingua italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e, per quella ladina, mediante un esame da svolgersi davanti ad apposita commissione.

     7. Al personale appartenente ai ruoli previsti dal comma 1 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico fondamentale e il trattamento di previdenza e di quiescenza, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo quanto stabilito dai successivi commi.

     8. La provincia disciplina con proprie leggi, nell'ambito della potestà legislativa di cui al comma 3 dell'art. 1, lo stato giuridico del personale di cui all'art. 1, comma 2, per la miglior utilizzazione del personale stesso, per una più efficace organizzazione della scuola e per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'articolo 9.

     9. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da contratti provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi e finalità, prevedano prestazioni lavorative ordinarie quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali prevedono altresì un trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti collettivi nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa dal servizio, ai fini del calcolo della pensione il trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo, è computato come retribuzione accessoria. I predetti contratti possono, altresì, disciplinare, senza oneri a carico dello Stato, forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrative. Per assicurare l'attuazione delle finalità di cui al comma 8, la provincia definisce, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalità per la mobilità del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale; a tale fine, in applicazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la provincia può indire una conferenza di servizi secondo quanto disposto dall'articolo 14 e seguenti della medesima legge [14].

     10. In caso di trasferimento del personale di cui all'articolo 1, comma 2, ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e i contratti collettivi provinciali e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali. A tale fine l'ente di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti collettivi, garantendo comunque parità di trattamento con il personale già in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni del presente comma sono espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali di cui al comma 9 [15].

     11. [Al fine di assicurare l'osservanza dei principi fondamentali contenuti nei contratti collettivi nazionali di cui al comma 9, secondo periodo, nonché delle disposizioni di cui al comma 10, la sottoscrizione del contratto collettivo provinciale del personale iscritto nei ruoli di cui al comma 1 è subordinata all'acquisizione di apposito parere vincolante del Ministero della pubblica istruzione sulla ipotesi di contratto di cui al comma 9. Tale parere deve essere reso alla provincia entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al Ministero. Ove tale parere non pervenga nel termine predetto si applica quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241] [16].

     12. Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui all'art. 1 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 9, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 1 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato. [All'atto del trasferimento ad uffici, istituti e scuole del restante territorio dello Stato cessano in ogni caso di applicarsi al personale di cui al comma 1 le leggi provinciali e riacquistano vigore le corrispondenti norme statali. Resta in ogni caso ferma, nei confronti del personale insegnante trasferito alla provincia, l'applicazione delle norme statali concernenti il trattamento di previdenza e di quiescenza e l'iscrizione agli istituti previdenziali] [17].

     13. La definizione delle classi di concorso relative ad insegnamenti esistenti nel territorio nazionale è adottata dalla provincia d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

     14. Il consiglio scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, le competenze attribuite al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     15. Il personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano partecipa sul piano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     16. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, può essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai relativi ruoli, ed il corrispondente personale in servizio presso uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale può essere trasferito, a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 1, ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della provincia.

     17. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia.

     18. Il personale ispettivo, direttivo e docente attualmente in servizio nelle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano è inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, nei ruoli istituiti ai sensi del comma 1, conservando la posizione giuridica e il trattamento economico vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato.

     19. A far data dal 1° gennaio 1996 il personale avente titolo alla nomina in ruolo per effetto dell'inclusione in graduatoria di concorsi per titoli ed esami o per soli titoli operanti alla data predetta, ovvero che sarà utilmente incluso in graduatorie conseguenti a concorsi per titoli ed esami o per soli titoli già banditi alla medesima data, all'atto della nomina è iscritto nei ruoli di cui al comma 1.

     19-bis. Per il personale direttivo, docente, pedagogico ed educativo del sistema educativo di istruzione e formazione delle località ladine, l'esame di ladino di cui al comma 6, svolto davanti ad apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale presso l'Intendenza scolastica ladina, è equiparato a tutti gli effetti all'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua ladina di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche [18].

 

     Art. 12 bis. [19]

     1. In attuazione dell'articolo 19 dello statuto, la provincia, d'intesa, a seconda della competenza, con la Libera Università di Bolzano o il Conservatorio di musica che hanno sede sul territorio provinciale:

     a) disciplina la formazione iniziale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici della Provincia di Bolzano, ivi compresa la formazione per le materie artistiche; tale formazione iniziale comprende sia quella disciplinare che quella pedagogico-didattica e può comunque comprendere l'acquisizione di crediti formativi universitari nella misura massima del 30 per cento dei crediti complessivamente previsti dal percorso formativo per le attività di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale;

     b) autorizza l'istituzione dei relativi percorsi formativi abilitanti e specializzanti e autorizza la Libera Università di Bolzano o il Conservatorio di musica alla loro attivazione;

     c) determina il numero dei posti di studio sulla base della programmazione provinciale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole nella provincia;

     d) disciplina inoltre le modalità e i contenuti delle prove di accesso ai percorsi formativi nel rispetto dei contenuti minimi previsti a livello nazionale, con possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale e di svolgere le suddette prove anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento in vigore per la Provincia di Bolzano;

     e) definisce altresì il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso in caso di possesso di certificazioni di competenze linguistiche almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento.

     2. L'abilitazione e la specializzazione conseguite secondo i percorsi formativi stabiliti dal comma 1 hanno validità su tutto il territorio nazionale.

     3. Per lo specifico contesto linguistico e culturale della Provincia di Bolzano e in considerazione dell'impegno istituzionale della Libera Università di Bolzano finalizzato a garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione delle competenze indispensabili per partecipare alla vita culturale ed economico-sociale e per accedere al mondo del lavoro locale, la Libera Università di Bolzano ha facoltà di ampliare, in tutti i propri corsi di laurea e di laurea magistrale, i settori scientifico-disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attività formative di base e caratterizzanti.

 

          Art. 13. [20]

 

          Art. 14. [21]

 

          Art. 15. [22]

 

          Art. 16. [23]

 

          Art. 17. [24]

 

          Art. 18. [25]

     1. All'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente provvede la provincia anche mediante la partecipazione del predetto personale ad iniziative di istituzioni di altri Paesi che siano ritenute rispondenti alle esigenze della provincia di Bolzano.

     2. La provincia, anche su proposta del sovrintendente e degli intendenti scolastici, può chiedere la partecipazione del personale ispettivo direttivo e docente ad iniziative di aggiornamento organizzate dallo Stato.

     3. Il Ministero della pubblica istruzione e la provincia possono altresì organizzare d'intesa iniziative comuni in materia di aggiornamento.

 

          Art. 19. [26]

 

          Art. 20. [27]

 

          Art. 21. [28]

     1. Il sovrintendente e gli intendenti scolastici sono scelti tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale in servizio da almeno cinque anni presso gli uffici dell'amministrazione scolastica provinciale con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale docente universitario di ruolo, ovvero tra il personale ispettivo direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia del rispettivo gruppo linguistico, che abbiano adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca da accertarsi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché ladina, limitatamente all'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole di cui al secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Il sovrintendente e l'intendente per le scuole in lingua tedesca devono essere di madrelingua corrispondente alla lingua d'insegnamento delle scuole amministrate. L'intendente delle scuole delle località ladine deve essere di madrelingua ladina.

     2. La nomina del sovrintendente scolastico è delegata alla provincia di Bolzano che vi provvede d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione. La nomina dell'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole delle località ladine è delegata alla provincia di Bolzano che vi provvede sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalità stabilite dall'art. 19 dello statuto. Alla nomina dell'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole in lingua tedesca provvede la provincia sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalità previste dal menzionato art. 19 dello statuto. I pareri suddetti dovranno essere resi dal Ministero della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla richiesta.

     3. Le nomine hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.

     4. Per il personale di cui al comma 1, la nomina è disposta, ove necessario, previo collocamento fuori ruolo, anche se non previsto dalle disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico.

 

          Art. 22. [29]

 

          Art. 23. [30]

 

          Art. 24. [31]

 

          Art. 25. [32]

 

          Art. 26.

     In provincia di Bolzano i consigli di disciplina del personale docente della scuola elementare e della scuola media sono costituiti distintamente per la scuola in lingua italiana, per quella in lingua tedesca e per quella delle località ladine.

 

          Art. 27. [33]

     1. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 2, la provincia adotta i provvedimenti di cui all'art. 278, commi 3 e 5 e all'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 28. [34]

 

          Art. 29.

     Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si applicano anche ai cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano che abbiano conseguito nei Paesi delle aree culturali finitime un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a scuole e istituti italiani di istruzione non esistenti in provincia [35] .

     La provincia, ai sensi del precedente art. 9, può adeguare le prove integrative e i programmi d'esame previsti dall'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, nonchè le modalità di svolgimento delle prove stesse, al particolare ordinamento delle scuole con insegnamento in lingua tedesca.

     (Omissis) [36].

 

          Art. 30.

     Su richiesta della provincia, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dichiara la equipollenza dei titoli rilasciati all'estero per la specializzazione all'insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ivi comprese le scuole per non vedenti e sordomuti funzionanti nella provincia di Bolzano.

 

          Art. 31. [37]

 

          Art. 32. [38]

 

          Art. 33. [39]

 

          Art. 34. [40]

 

          Art. 35.

     In provincia di Bolzano l'insegnamento della religione, secondo le consolidate tradizioni locali, è compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della provincia ed è impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti oppure religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorità scolastica competente d'intesa con l'ordinario stesso.

     L'insegnamento di cui al comma precedente è impartito - salva la rinuncia che, nell'esercizio della propria libertà di coscienza, venga manifestata dall'interessato - per il numero di ore previsto dall'ordinamento scolastico e comunque per non meno di un'ora settimanale; nella scuola dell'obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali.

     [A ciascun docente è assegnato un numero di ore settimanali non superiore a 18 nella scuola elementare e a 15 nella scuola secondaria. Le predette ore settimanali costituiscono posto orario ai fini dell'intero trattamento economico spettante] [41].

 

          Art. 36. [42]

 

          Art. 37. [43]

 

          Art. 38. [44]

 

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 39.

     Il termine di tre anni per la validità del colloquio relativo all'accertamento della conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca fissato nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, è prorogato di altri tre anni, anche ai fini dell'accesso al ruolo.

 

          Art. 40.

     Sino a quando non saranno istituiti con legge provinciale gli uffici scolastici coi relativi organici del personale e non saranno nominati il sovrintendente e gli intendenti scolastici, la provincia di Bolzano si avvale del locale provveditorato agli studi.

     Relativamente al periodo di cui al precedente comma, la provincia rimborsa allo Stato le spese sostenute per il trattamento economico del personale in servizio presso il provveditorato agli studi.

     Entro sessanta giorni dalla formazione delle terne di cui ai precedenti articoli 23 e 24 e dalla costituzione degli uffici, secondo la legge provinciale, sono nominati il sovrintendente scolastico e gli intendenti scolastici.

     Allo scadere del termine di cui al precedente comma, il provveditorato agli studi di Bolzano è soppresso e il sovrintendente e gli intendenti vengono immessi nelle loro funzioni.

 

          Art. 41.

     Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonchè il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche che, alla data d'entrata in vigore della legge provinciale che istituisce gli uffici scolastici con i relativi organici, trovasi alle dipendenze dello Stato presso i suddetti uffici o scuole, passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi degli uffici o delle scuole corrispondenti alla propria lingua materna, alla data prevista per l'inizio del funzionamento degli uffici scolastici della provincia, sempre che non abbia chiesto, nel termine stabilito dalla predetta legge provinciale, di rimanere alle dipendenze dello Stato.

     Il personale che passa alle dipendenze della provincia conserva, ad ogni effetto, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza e titolo a successivo sviluppo di carriera secondo l'ordinamento del personale dipendente dalla provincia stessa il quale esercita funzioni di corrispondente livello.

     L'assegnazione ad uffici o scuole di altra provincia del personale che chiede di rimanere alle dipendenze dello Stato viene disposta anche in soprannumero. In relazione alle unità di personale che ai sensi del precedente primo comma passi alle dipendenze della provincia vengono soppressi altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.

     Gli insegnanti elementari addetti ad attività amministrative presso il provveditorato agli studi, gli ispettorati scolastici o le direzioni didattiche ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, possono chiedere, entro il termine stabilito dalla legge provinciale di cui al primo comma del presente articolo, di essere restituiti all'insegnamento e assegnati, a domanda, anche in soprannumero, alle scuole del comune nel quale prestano servizio.

 

          Art. 42.

     Le sezioni di scuola materna statale derivate dalla trasformazione ai sensi dell'art. 22 della legge 18 marzo 1968, n. 444, dei giardini di infanzia annessi agli istituti magistrali statali della provincia di Bolzano cessano di dipendere dallo Stato.

     Il personale insegnante in servizio nelle sezioni di cui al primo comma può essere collocato a disposizione della provincia di Bolzano a norma del precedente art. 20 e ha facoltà di chiedere il passaggio nel ruolo provinciale.

     Qualora intenda conservare il rapporto d'impiego con lo Stato, il personale insegnante ed assistente di ruolo e non di ruolo, in servizio nelle sezioni di cui al primo comma, deve chiedere di essere sistemato nelle scuole materne statali di altre provincie. La sistemazione in scuole materne statali di altre provincie è disposta anche in soprannumero fino a quando non si rendano disponibili i relativi posti, ai quali il predetto personale è assegnato con precedenza rispetto ad ogni altro aspirante.

 

          Art. 43.

     Il ruolo speciale per l'insegnamento della seconda lingua, istituito ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è soppresso.

     Gli insegnanti elementari che, alla data di pubblicazione del presente decreto, appartengono al ruolo di cui al precedente comma, sono iscritti d'ufficio, anche in soprannumero, nei ruoli previsti dalle lettere c) e d) dell'art. 13 del presente decreto, in relazione alla appartenenza al gruppo linguistico.

     I posti del ruolo di cui alla lettera d) dell'art. 13 vengono messi a concorso ogni due anni nella misura di una aliquota del 10% del numero complessivo dei posti disponibili.

     In concomitanza con detti concorsi, un ulteriore 5% dei posti disponibili del ruolo di cui alla lettera d) dell'art. 13 viene coperto mediante assegnazione di maestri di ruolo di cui alla lettera b) dello stesso articolo, i quali superino davanti ad apposita commissione un colloquio per l'accertamento della conoscenza della didattica per l'insegnamento della seconda lingua.

     Per l'insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari in lingua italiana della provincia di Bolzano, in attesa della copertura dei posti del relativo ruolo con le modalità indicate nei due precedenti commi, sono utilizzati gli insegnanti di lingua materna italiana che abbiano già insegnato la seconda lingua nelle predette scuole elementari in lingua italiana.

     I vincitori dei concorsi di cui al terzo comma ed i maestri di cui al quarto comma sono assegnati alle sedi nelle quali si trovano a prestare servizio i maestri di lingua materna italiana con un minor numero di anni di insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari in lingua italiana.

 

          Art. 44.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale indicati nell'art. 1 del presente decreto continuano ad esercitare le proprie attribuzioni.

     Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo in provincia di Bolzano, ed addetto alle attività che cessano, sarà trasferito, previo consenso, alla provincia di Bolzano, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche di tali enti saranno trasferiti al patrimonio della provincia di Bolzano.

     I provvedimenti relativi alla liquidazione e al trasferimento alla provincia del patrimonio degli enti di cui sopra, nonchè il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la provincia di Bolzano, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

 

          Art. 45.

     Alla data d'inizio del funzionamento degli uffici scolastici, la provincia di Bolzano succede nei diritti ed obblighi inerenti ai beni mobili di proprietà dello Stato nel provveditorato agli studi e nelle scuole della provincia di Bolzano.

     La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonchè dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero della pubblica istruzione e dalla amministrazione provinciale.

     Entro il termine di cui al primo comma, gli atti di archivio e i documenti del soppresso provveditorato agli studi sono ripartiti, in rapporto alla rispettiva competenza, tra i tre uffici scolastici della provincia di Bolzano.

     La consegna degli atti e documenti di cui al precedente comma avviene mediante elenchi descrittivi nei quali sono distinti gli atti relativi alle scuole e quelli concernenti il personale statale.

 

          Art. 46.

     La definizione dei provvedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alla provincia di Bolzano delle funzioni amministrative contemplate dal presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle suddette provincie, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi anteriori al detto trasferimento.

     Resta, altresì, sino alla data del 31 dicembre 1973, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

 

          Art. 47.

     Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alla provincia di Bolzano, gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 46 e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.

 

          Art. 48.

     Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, le disposizioni del presente decreto, concernenti lo stato giuridico del personale statale ispettivo, direttivo e docente, vanno coordinate con le successive leggi dello Stato.

 

          Art. 49.

     Restano ferme le vigenti disposizioni compatibili con quelle del presente decreto.

 

          Art. 50.

     Per gli oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dalla applicazione del presente decreto, si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[4] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 345.

[11] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 245.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[13] Articolo sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[14] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 345.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 345.

[16] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 345.

[17] Il secondo e terzo periodo del presente comma sono stati abrogati dall'art. 3 del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 345.

[18] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.

[19] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 18.

[20] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[21] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[22] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[23] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[24] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[26] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[27] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[29] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[30] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[31] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[32] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[33] Articolo sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434 e abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 345.

[34] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[35] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[36] Comma abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[37] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[38] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[39] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[40] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[41] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 345.

[42] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[43] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

[44] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.