§ 57.3.7 - D.Lgs.C.P.S. 16 maggio 1947, n. 555.
Insegnamento in lingua materna nelle scuole elementari dell'Alto Adige.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.3 istruzione primaria
Data:16/05/1947
Numero:555


Sommario
Art. 1.      L'insegnamento nelle scuole elementari della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento (comuni di Bronzolo, Cortaccia, Egna, Magrè, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, [...]
Art. 2.      L'appartenenza degli alunni all'uno o all'altro gruppo linguistico è quale risulta dalla dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci. Il passaggio da scuola di una lingua a scuola di un'altra [...]
Art. 3.      All'insegnamento, di cui all'art. 1, è aggiunto per gli alunni della scuola con lingua d'insegnamento tedesca l'insegnamento della lingua italiana, e per gli alunni della scuola con lingua [...]
Art. 4.      L'istituzione di una scuola, intesa ai sensi dell'art. 105 del Regolamento generale 26 aprile 1928, numero 1297, per gli alunni di lingua diversa da quella della maggioranza è obbligatoria [...]
Art. 5.      Per l'insegnamento alle minoranze linguistiche, che nello stesso centro non raggiungono il numero minimo di otto alunni obbligati, può disporre il Provveditore agli Studi competente, mediante [...]
Art. 6.      Per l'insegnamento nelle scuole in lingua tedesca nel territorio, di cui all'art. 1, è istituito un ruolo speciale di maestri, che siano in possesso della cittadinanza italiana, ai quali sono [...]
Art. 7.      Per la determinazione del numero dei posti del ruolo speciale e del numero degl'insegnanti appartenenti al ruolo nazionale, assegnati al territorio, di cui all'art. 1, si terrà conto:
Art. 8.      Ai maestri che debbono esercitare la loro attività ad orario ridotto in più scuole di diversa località, è assegnata la retribuzione di cui all'art. 155 del testo unico 5 febbraio 1938, n. 577, [...]
Art. 9.      All'atto della prima applicazione del presente decreto, il Provveditore agli studi, che amministra le scuole del territorio, di cui all'art. 1, potrà assumere nel ruolo, di cui all'art. 6, [...]
Art. 10.      Per l'assunzione ai posti di ruolo speciale, che risultassero vacanti, il Provveditore agli studi bandirà ogni biennio un concorso speciale per titoli ed esami, secondo le norme da determinarsi [...]
Art. 11.      E' autorizzata l'assunzione di tre catechisti di lingua tedesca in aggiunta a quelli previsti dall'art. 5 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, le cui disposizioni vengono estese anche alle [...]
Art. 12.      Per l'assunzione in servizio quali provvisori e per le supplenze ai posti vacanti, istituiti a norma dell'art. 6, sarà richiesta la piena padronanza della lingua nella quale l'insegnamento viene [...]
Art. 13.      Il beneficio dell'alloggio gratuito, previsto dalla legge 2 luglio 1924, n. 1152, o in mancanza, delle relative indennità, è esteso ai maestri di ruolo nelle scuole del gruppo linguistico [...]
Art. 14.      Nelle scuole di grado preparatorio è usata la lingua materna degli alunni.
Art. 15.      Il Provveditore agli studi della provincia di Bolzano sarà scelto, nel ruolo nazionale dei Provveditori agli studi, fra chi sia a piena conoscenza delle due lingue della regione.
Art. 16.      Gli atti degli Uffici scolastici di carattere generale, compresi i diplomi ed i certificati scolastici, saranno bilingui; gli altri atti, invece, in italiano o in tedesco.
Art. 17.      Gl'ispettori scolastici ed i direttori didattici delle scuole di lingua italiana nei Comuni, di cui all'art. 1, saranno sostituiti gradualmente da ispettori scolastici e direttori didattici che [...]


§ 57.3.7 - D.Lgs.C.P.S. 16 maggio 1947, n. 555.

Insegnamento in lingua materna nelle scuole elementari dell'Alto Adige. [1]

(G.U. 3 luglio 1947, n. 149).

 

     Art. 1.

     L'insegnamento nelle scuole elementari della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento (comuni di Bronzolo, Cortaccia, Egna, Magrè, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Trodena, Valdagno; le frazioni Senale e S. Felice del comune di Fondo; Lauregno, Proves e Sinablana del comune di Rumo; Anterivo del comune di Capriana) è impartito nella lingua materna degli alunni, preferibilmente da maestri per i quali la lingua d'insegnamento sia lingua materna.

     Le scuole con insegnamento in lingua tedesca nei Comuni e nelle frazioni di cui sopra sono amministrate dal Provveditore agli studi della provincia di Bolzano.

 

          Art. 2.

     L'appartenenza degli alunni all'uno o all'altro gruppo linguistico è quale risulta dalla dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci. Il passaggio da scuola di una lingua a scuola di un'altra lingua è ammesso solo previo giudizio da parte di una commissione di esame mista.

 

          Art. 3.

     All'insegnamento, di cui all'art. 1, è aggiunto per gli alunni della scuola con lingua d'insegnamento tedesca l'insegnamento della lingua italiana, e per gli alunni della scuola con lingua d'insegnamento italiana l'insegnamento della lingua tedesca.

     L'insegnamento della seconda lingua, di cui al comma precedente, in aggiunta all'orario normale, è impartito con l'orario seguente: per gli alunni di seconda e terza classe elementare 3 ore settimanali per ogni classe; per gli alunni di quarta e quinta classe elementare, nonchè per gli alunni delle classi integrative eventualmente istituite, 6 ore settimanali per ogni classe.

     Per l'insegnamento in dette scuole saranno adottati i programmi ministeriali in vigore con opportuni adattamenti e appositi libri di testo.

     L'insegnamento della seconda lingua si svolge, secondo l'orario settimanale, sulla base di programmi adeguati a quelli della classe.

     Programmi e orario saranno determinati con apposito decreto.

 

          Art. 4.

     L'istituzione di una scuola, intesa ai sensi dell'art. 105 del Regolamento generale 26 aprile 1928, numero 1297, per gli alunni di lingua diversa da quella della maggioranza è obbligatoria quando essi raggiungono il numero di almeno otto obbligati.

 

          Art. 5.

     Per l'insegnamento alle minoranze linguistiche, che nello stesso centro non raggiungono il numero minimo di otto alunni obbligati, può disporre il Provveditore agli Studi competente, mediante incarico da affidarsi, anno per anno, ad un insegnante di scuola viciniore appartenente allo stesso gruppo linguistico. L'insegnante a cui viene affidato l'incarico, è tenuto a fare, a integrazione dell'orario normale della sua scuola, almeno 140 lezioni annue di due ore giornaliere. Per tale incarico gli verrà corrisposta una diaria di L. 200 per ogni giorno di lezioni, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

     Quando non sia possibile provvedere nel modo previsto dal primo comma del presente articolo, è consentito assumere un apposito insegnante, sempre appartenente allo stesso gruppo linguistico, al quale sarà affidato l'incarico dell'insegnamento in due località. Il detto insegnante avrà diritto, oltre agli emolumenti normali, al trattamento previsto dal successivo art. 8.

 

          Art. 6.

     Per l'insegnamento nelle scuole in lingua tedesca nel territorio, di cui all'art. 1, è istituito un ruolo speciale di maestri, che siano in possesso della cittadinanza italiana, ai quali sono fatte le medesime condizioni di carriera che ai maestri del ruolo nazionale.

     Il numero dei posti di tale ruolo è determinato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da emanare di concerto col Ministro per le finanze e per il tesoro; nello stesso decreto sono indicate le variazioni numeriche apportate in conseguenza al ruolo nazionale magistrale.

 

          Art. 7.

     Per la determinazione del numero dei posti del ruolo speciale e del numero degl'insegnanti appartenenti al ruolo nazionale, assegnati al territorio, di cui all'art. 1, si terrà conto:

     1) del numero delle classi con lingua d'insegnamento tedesca e rispettivamente con lingua d'insegnamento italiana, che funzionano con orario intero;

     2) del numero dei maestri da adibirsi nella medesima sede all'insegnamento della seconda lingua in più classi, calcolando, rispettivamente nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana e con lingua d'insegnamento tedesca, che un posto di maestro corrisponde ad un orario settimanale, da un minimo di 18 ad un massimo di 20 ore;

     3) del numero dei maestri che debbono esercitare l'insegnamento in più scuole di diverse località ad orario ridotto, calcolando che un posto di questi maestri corrisponde ad un orario d'insegnamento settimanale da 18 a 21 ore.

 

          Art. 8.

     Ai maestri che debbono esercitare la loro attività ad orario ridotto in più scuole di diversa località, è assegnata la retribuzione di cui all'art. 155 del testo unico 5 febbraio 1938, n. 577, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

     Le stesse disposizioni dell'articolo citato nel precedente comma si applicano anche agl'insegnanti, di cui al n. 2 dell'art. 7, qualora essi disimpegnino un orario superiore alle 24 ore settimanali.

 

          Art. 9.

     All'atto della prima applicazione del presente decreto, il Provveditore agli studi, che amministra le scuole del territorio, di cui all'art. 1, potrà assumere nel ruolo, di cui all'art. 6, mediante un concorso speciale per titoli ed esami, gl'insegnanti elementari attualmente in servizio, forniti di regolare abilitazione e che abbiano, almeno, 5 (cinque) anni di lodevole insegnamento nelle scuole pubbliche dell'Alto Adige.

     Al predetto concorso speciale potranno essere ammessi anche i maestri elementari, i quali, pur non essendo attualmente in servizio nelle scuole dell'Alto Adige, vi abbiano prestato precedentemente lodevole servizio per almeno 5 anni e dimostrino sicura conoscenza della lingua tedesca.

     Nel detto ruolo sono altresì sistemati, con norme che saranno emanate successivamente, i maestri che abbiano appartenuto al ruolo magistrale delle scuole elementari in lingua tedesca, già funzionanti nell'Alto Adige e soppresse dopo il 1922, e - in armonia con le disposizioni legislative, relative alle opzioni per la cittadinanza germanica - gl'insegnanti che fino all'opzione stessa erano in ruolo nelle scuole italiane.

 

          Art. 10.

     Per l'assunzione ai posti di ruolo speciale, che risultassero vacanti, il Provveditore agli studi bandirà ogni biennio un concorso speciale per titoli ed esami, secondo le norme da determinarsi con ordinanze ministeriali.

     In tali concorsi, oltre al titolo di abilitazione all'insegnamento elementare, sarà richiesta la conoscenza dell'altra lingua parlata nel territorio.

 

          Art. 11.

     E' autorizzata l'assunzione di tre catechisti di lingua tedesca in aggiunta a quelli previsti dall'art. 5 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, le cui disposizioni vengono estese anche alle scuole elementari con lingua d'insegnamento tedesca.

 

          Art. 12.

     Per l'assunzione in servizio quali provvisori e per le supplenze ai posti vacanti, istituiti a norma dell'art. 6, sarà richiesta la piena padronanza della lingua nella quale l'insegnamento viene impartito: sarà preferito l'insegnante che abbia conoscenza dell'altra lingua parlata nel territorio.

     E' in facoltà del Provveditore agli studi, nel caso di mancanza di persone regolarmente abilitate e aventi i detti requisiti, di derogare dall'esigenza del titolo di abilitazione.

 

          Art. 13.

     Il beneficio dell'alloggio gratuito, previsto dalla legge 2 luglio 1924, n. 1152, o in mancanza, delle relative indennità, è esteso ai maestri di ruolo nelle scuole del gruppo linguistico tedesco del territorio, di cui all'articolo 1, nonchè ai maestri provvisori dei due gruppi linguistici italiano e tedesco nelle scuole dello stesso territorio.

     Di tale beneficio usufruiscono pure gl'ispettori scolastici ed i direttori didattici dei due gruppi linguistici, in servizio nel predetto territorio.

     Nel caso che il numero degli alloggi disponibili non sia sufficiente, avranno la preferenza nell'assegnazione, indipendentemente dalla loro qualità di titolari o di provvisori, quelli che sono provenienti da altre località e, tra essi, quelli che abbiano una famiglia a carico o siano più anziani di servizio.

 

          Art. 14.

     Nelle scuole di grado preparatorio è usata la lingua materna degli alunni.

     Per la scelta del relativo personale sono applicate per analogia, le norme stabilite dall'art. 12 del presente decreto per l'assunzione dei maestri provvisori o supplenti.

 

          Art. 15.

     Il Provveditore agli studi della provincia di Bolzano sarà scelto, nel ruolo nazionale dei Provveditori agli studi, fra chi sia a piena conoscenza delle due lingue della regione.

     Per i servizi scolastici relativi alle scuole con lingua d'insegnamento tedesca è assegnato all'ufficio scolastico di Bolzano, con le funzioni e le attribuzioni di Vice Provveditore, un preside di 1 categoria, appartenente al gruppo etnico tedesco che abbia piena conoscenza della lingua italiana. Sono altresì assegnati a detto ufficio due ispettori scolastici, uno di lingua italiana e l'altro di lingua tedesca, per esercitare il necessario coordinamento fra le scuole delle due lingue.

     Tali ispettori sono prescelti fra coloro che conoscano ambedue le lingue d'uso della regione.

     Per provvedere alla vigilanza delle scuole elementari di lingua tedesca il Ministro per la pubblica istruzione con decreto da emanare di concerto con il Ministro per le finanze e per il tesoro, ha facoltà di ripartire il territorio, di cui all'art. 1, in un numero di circoscrizioni scolastiche e di circoli didattici corrispondenti ai bisogni, modificando in pari tempo il numero delle circoscrizioni e dei circoli, attualmente esistenti per le scuole con lingua d'insegnamento italiana.

     Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a modificare con decreto, da emanare di concerto col Ministro per le finanze e per il tesoro, il numero dei posti di ruolo degl'ispettori e dei direttori didattici, di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1943, n. 570.

 

          Art. 16.

     Gli atti degli Uffici scolastici di carattere generale, compresi i diplomi ed i certificati scolastici, saranno bilingui; gli altri atti, invece, in italiano o in tedesco.

 

          Art. 17.

     Gl'ispettori scolastici ed i direttori didattici delle scuole di lingua italiana nei Comuni, di cui all'art. 1, saranno sostituiti gradualmente da ispettori scolastici e direttori didattici che conoscano ambedue le lingue.

     All'atto dell'applicazione del presente decreto possono essere incaricati dell'ufficio di ispettore scolastico e di direttore didattico rispettivamente gl'insegnanti altoatesini di ruolo degli istituti secondari ed insegnanti di ruolo delle scuole elementari, che conoscano ambedue le lingue d'uso della regione.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 21 marzo 1953, n. 190.