§ 41.9.70 - D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:31/07/1978
Numero:571


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è modificato come segue
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è così modificato
Art. 3.      All'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunto il seguente comma
Art. 4.      Il terzo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è modificato come segue
Art. 5.      Il primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente
Art. 6.      I colloqui per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca previsti dagli articoli 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica [...]
Art. 7.      Gli organi competenti delle amministrazioni dello Stato di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, danno [...]
Art. 8.      Il titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si applica agli enti pubblici costituiti od ordinati con legge o con atti aventi [...]
Art. 9.      La tabella 1, concernente gli organici degli uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, [...]


§ 41.9.70 - D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

(G.U. 27 settembre 1978, n. 270)

 

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è modificato come segue:

     "Le commissioni, nominate per un triennio, sono composte di quattro membri effettivi e quattro supplenti, scelti per metà tra i cittadini di madre lingua italiana e per metà tra i cittadini di madre lingua tedesca della provincia di Bolzano".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è così modificato:

     "Al fine di favorire il pieno possesso della lingua italiana e di quella tedesca vengono istituiti, d'intesa tra il commissario del Governo per la provincia di Bolzano e la provincia di Bolzano, corsi di addestramento linguistico per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio in provincia di Bolzano.

     Per il personale in servizio in provincia di Trento in uffici aventi competenza regionale, l'intesa di cui al comma precedente si svolge tra il commissario del Governo per la provincia di Trento e la provincia di Bolzano.

 

          Art. 3.

     All'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunto il seguente comma:

     "Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano è altresì delegato ad adottare tutti gli altri provvedimenti ed emanare tutti gli altri atti concernenti il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del presente decreto applicando le norme dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato, nonchè, per il personale dipendente dalle amministrazioni con ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici, fatte salve le particolari disposizioni contenute nel presente decreto".

 

          Art. 4.

     Il terzo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è modificato come segue:

     "I componenti vengono scelti, in relazione ai singoli concorsi, tra il personale appartenente alle categorie sottoindicate, anche se trovasi in posizione di quiescenza, compreso in un elenco formato nell'ambito dell'intesa di cui al secondo comma dell'art. 13:

     a) magistrati ordinari od amministrativi;

     b) docenti universitari o di scuola media superiore;

     c) dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

 

          Art. 5.

     Il primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

     "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti si applicano al personale dei ruoli locali di cui all'art. 8 le disposizioni che disciplinano il trattamento giuridico ed economico rispettivamente dei dipendenti dello Stato e delle amministrazioni con ordinamento autonomo".

 

          Art. 6.

     I colloqui per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca previsti dagli articoli 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, superati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, hanno validità per i tre anni successivi alla data stessa [1] .

 

          Art. 7.

     Gli organi competenti delle amministrazioni dello Stato di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, danno immediata comunicazione all'ufficio di cui all'art. 24 dello stesso decreto, di ogni provvedimento di destinazione di personale in provincia di Bolzano.

     Analoga comunicazione, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al titolo I del menzionato decreto n. 752, viene data dagli organi competenti degli enti pubblici di cui al primo comma dell'art. 1 e delle amministrazioni dello Stato di cui al secondo comma dello stesso art. 1 del suindicato decreto n. 752, rispettivamente al commissario del Governo per la provincia di Bolzano e a quello per la provincia di Trento.

     I predetti commissari del Governo, per la parte di rispettiva competenza, danno immediata comunicazione alla regione e alla provincia di Bolzano delle notizie di cui ai precedenti commi [2] .

     Gli stessi commissari del Governo, la regione e la provincia di Bolzano possono chiedere agli organi competenti della pubblica amministrazione notizie concernenti provvedimenti connessi con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, nonché, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di promuovere l'adozione dei provvedimenti previsti dalle citate norme e la sospensione o la revoca di quelli ritenuti in contrasto con le medesime [3] .

 

          Art. 8.

     Il titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si applica agli enti pubblici costituiti od ordinati con legge o con atti aventi forza di legge. Sono esclusi gli enti pubblici economici che operano in regime di libera concorrenza eccettuate le loro attività che costituiscono esercizio di servizio di pubblico interesse in concessione ai sensi del primo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

          Art. 9.

     La tabella 1, concernente gli organici degli uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, è sostituita con la tabella 1 allegata al presente decreto.

     La tabella XII della tabella 14, concernente l'organico degli operatori telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'intera tabella 16 concernente gli organici dei servizi P.T. del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, numero 752, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 2 e 3 allegate al presente decreto.

     La pianta organica della ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano, di cui alla lettera A) della tabella 18 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è integrata con la tabella 4 allegata al presente decreto.

 

 

     Tabelle

     (Tabelle omesse)


[1]  Il termine di cui al presente comma, già prorogato di tre anni dall'art. 23 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, è stato ulteriormente prorogato di tre anni dall'art. 39 del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 18 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 18 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.