§ 2.1.75 - L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.
Modifiche urgenti all'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:12/12/1983
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Giunta provinciale.
Art. 2.  Presidente della Giunta provinciale.
Art. 3.  Assessori.
Art. 4.  Comunicazione atti.
Art. 5.  Ricorso gerarchico.
Art. 6.  Funzioni dei direttori di ripartizione.
Art. 7.  Funzioni dei direttori d'ufficio.
Art. 8.      1. L'art. 33 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è sostituito dal seguente:
Art. 9.  Sostituzione temporanea dei dirigenti.
Art. 10.  Profili professionali.
Art. 11.      1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, all'art. 40 della stessa sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 12. 
Art. 13.      1. Nel primo comma dell'art. 51 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, vengono inserite, dopo le parole "e funzioni in atto", le parole "salvo quanto diversamente disposto con la [...]
Art. 14.  Titoli di studio.
Art. 15.  Riserva di posti.
Art. 16.  Nomina idonei.
Art. 17.  Accertamenti nel procedimento disciplinare.
Art. 18.  Commissione di disciplina.
Art. 19.  Aspettativa per personale con prole.
Art. 20.      1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 agosto 1983, n. 28, è sostituito dal seguente:
Art. 21.  Direttori generali e ispettori generali.
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24.  Indennità di buonuscita.
Art. 25.  Membri supplenti.
Art. 26.  Strutture mensa.
Art. 27.  Ristrutturazione ruoli provinciali.
Art. 28.  Abbreviazioni anzianità.
Art. 29.  Indennità di funzione.
Art. 30.  Alloggi di servizio.
Art. 31.  Insegnanti incaricati della direzione.
Art. 32.  Ufficio tecnico della R.A.S.
Art. 33.      1. L'articolo unico della legge provinciale 11 marzo 1983, n. 7: "Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16" è sostituito dal seguente:
Art. 34.      1. All'art. 5 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
Art. 35.  Inquadramento in ruolo dei bidelli provvisori.
Art. 36.      1. La Provincia assume a carico del proprio bilancio gli oneri di riscatto da corrispondere in base all'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e dell'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. [...]
Art. 37.      1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
Art. 38.  Interpretazione autentica del primo comma dell'art. 56 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.
Art. 39.  Disposizioni finanziarie.
Art. 40. 
Art. 41.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.1.75 - L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

Modifiche urgenti all'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano.

(B.U. 27 dicembre 1983, n. 67).

 

     Art. 1. Giunta provinciale.

     1. Nel primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono sostituite rispettivamente aggiunte le seguenti lettere:

     "a) delibera i piani e programmi di attività nelle materie di competenza provinciale; qualora i piani o programmi comportino l'esecuzione di lavori, acquisti, forniture, prestazioni e servizi, vanno identificati il tipo di intervento e la definizione dei medesimi, e indicato l'importo previsto per la loro realizzazione, con riferimento allo specifico capitolo di bilancio; in tal caso l'approvazione del piano o programma comporta l'autorizzazione all'esecuzione da parte dei competenti organi dei lavori, acquisti, forniture, prestazioni e servizi previsti nel rispetto delle norme di contabilità sulla scelta del contraente;

     p) autorizza liti, rinunce, transazioni, ricorsi per regolamento di competenza, impugnazioni e arbitrati;

     s) autorizza l'esecuzione di ogni altra opera, acquisto, fornitura, prestazione e servizio, non compresi in piani o programmi, o non già autorizzati da norma di legge;

     t) autorizza l'esecuzione di lavori, acquisti, forniture, prestazioni e servizi in economia previsti dalla legge vigente, non compresi in piani o programmi;

     u) nomina i collaudatori di opere, acquisti, forniture, prestazioni e servizi, previsti dalle vigenti norme;

     v) adotta, inoltre, i provvedimenti espressamente riservati alla sua competenza da norme in vigore."

     2. Il secondo comma del medesimo art. 3 è sostituito dal seguente:

     "2.Singole attribuzioni rientranti nelle materie di cui alle lettere h), m), t), u) e v) del precedente comma, nonchè le altre attribuzioni della Giunta provinciale rientranti nelle attività di cui ai punti 3, 4 e 6 dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere delegate agli Assessori, a gruppi di Assessori o a funzionari dirigenti di cui ai successivi articoli 5, 29 e 30 della presente legge."

 

          Art. 2. Presidente della Giunta provinciale.

     1. Al primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è aggiunta la seguente lettera:

     "i) stipula e approva i contratti soggetti ad iscrizione o annotazione nel libro fondiario e quelli con enti, istituti o altri organismi pubblici situati all'estero."

     2. Alla fine dell'art. 4 è aggiunto il seguente terzo comma:

     "3. I provvedimenti di cui alle lettere b), c), e), g) ed i) del primo comma sono definitivi."

 

          Art. 3. Assessori.

     1. I commi terzo e quinto dell'art. 5 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

     "3.Gli Assessori provinciali provvedono in particolare a:

     a) emanare i provvedimenti amministrativi relativi agli affari di interesse provinciale, fatte salve le competenze attribuite alla Giunta provinciale dalle leggi in vigore, nonchè quelle attribuite ai funzionari dirigenti ai sensi dei successivi articoli;

     b) presiedere le gare di appalto, stipulare e approvare i contratti e le concessioni e impegnarne la relativa spesa o accertarne l'entrata;

     c) approvare, in attuazione dei piani o programmi deliberati dalla Giunta provinciale, i progetti, capitolati o disciplinari d'oneri previsti per opere, acquisti, forniture, prestazioni e servizi;

     d) approvare la revisione prezzi e impegnare la relativa spesa; il relativo decreto è trasmesso alla Corte dei conti unitamente al mandato di pagamento;

     e) provvedere alle approvazioni e autorizzazioni, se prescritte, connesse all'esecuzione e al collaudo dei lavori pubblici;

     f) concedere anticipazioni su contributi, sussidi e sovvenzioni, nei casi previsti dalla legge.

     5. E' in facoltà degli Assessori di delegare al direttore generale o di ripartizione o, per motivate esigenze di servizio, ai direttori d'ufficio l'emanazione dei provvedimenti di loro competenza di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente."

 

          Art. 4. Comunicazione atti.

     1. L'art. 6 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è sostituito dal seguente:

     "1.Il Presidente della Giunta provinciale, anche su richiesta di singoli Assessori, ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti formali con efficacia esterna adottati dagli Assessori o dai funzionari dirigenti, nelle rispettive materie di competenza e di prendere visione della relativa documentazione."

 

          Art. 5. Ricorso gerarchico.

     1. L'art. 7 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è sostituito dal seguente:

     "1. Contro i provvedimenti non dichiarati definitivi da norma di legge, adottati dal Presidente della Giunta provinciale, dagli Assessori e dai funzionari dirigenti, o su loro delega, è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dei medesimi, salvo quanto disposto da leggi speciali, alla Giunta provinciale, che decide definitivamente entro i successivi 90 giorni. Trascorso detto termine senza che sia stata comunicata la decisione all'interessato, il provvedimento impugnato diventa definitivo.

     2. Si applicano, per quanto non disposto dalla presente legge, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199."

 

          Art. 6. Funzioni dei direttori di ripartizione.

     1. Nel secondo comma dell'art. 30 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono sostituite rispettivamente aggiunte le seguenti lettere:

     e) esercitano le funzioni di ispettore superiore e ingegnere capo ai sensi del regio decreto 2 marzo 1931, n. 287, e del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive integrazioni e modifiche, relativamente agli affari di competenza della ripartizione e degli uffici tecnici dipendenti, cui siano preposti direttori non abilitati all'esercizio delle funzioni di ingegnere capo;

     f) distribuiscono, di concerto con l'Assessore competente, tra i vari uffici dipendenti il personale assegnato dalla Giunta provinciale alle singole ripartizioni o strutture dipendenti, e dispongono il movimento tra gli uffici stessi, eccezione fatta per i direttori ad essi preposti; affidano personale addetto all'ufficio della ripartizione compiti di coordinamento di servizi comuni a più uffici, sentiti i direttori dei medesimi;

     h) provvedono, adottando anche gli atti necessari, agli adempimenti connessi alla prestazione del servizio da parte dei direttori d'ufficio in cui si articola la ripartizione e da parte del personale alle loro dirette dipendenze e in particolare al controllo sull'osservanza dei doveri d'ufficio, alle concessioni dei congedi ordinari, alla formulazione di pareri su congedi straordinari non spettanti di diritto, alla richiesta di accertamenti per i controlli in caso di assenza per infermità;

     j) autorizzano, su proposta dei direttori d'ufficio, le prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale addetto alla ripartizione o struttura organizzativa, entro i limiti stabiliti dalla legge e deliberati dalla Giunta provinciale;

     m) esercitano, in quanto preposti a struttura organizzativa dalla quale non dipenda un ufficio affari generali o amministrativi, le funzioni spettanti ai direttori d'ufficio in ordine a materie non rientranti nelle attribuzioni degli altri uffici dipendenti dalla struttura stessa, con facoltà di conferire le funzioni medesime ad un direttore d'ufficio dipendente;

     n) su delega, anche generale o per singoli settori, del competente Assessore, approvano i contratti e le concessioni e ne impegnano la relativa spesa e ne accertano l'entrata."

 

          Art. 7. Funzioni dei direttori d'ufficio.

     1. Nel primo comma dell'art. 31 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono sostituite rispettivamente aggiunte le seguenti lettere:

     "d) su delega, anche generale o per singoli settori, del competente Assessore, presiedono le gare d'appalto e stipulano i contratti o concessioni per lavori, acquisti, forniture, prestazioni e servizi;

     e) provvedono a tutte le operazioni successive all'approvazione dei progetti o dei contratti per lavori, acquisti, forniture, prestazioni e servizi, compresa la liquidazione e il pagamento del saldo e, ove occorra, alla formazione e stipulazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti;

     f) dispongono la liquidazione delle spese e l'accertamento delle entrate di competenza dell'ufficio cui sono preposti, relative ad atti di impegno divenuti esecutivi e ne curano il pagamento rispettivamente la riscossione tramite i competenti organi qualunque sia l'importo;

     l) esercitano le funzioni di ingegnere capo ai sensi del regio decreto 2 marzo 1931, n. 287, e del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive integrazioni e modifiche, relativamente agli affari di competenza dell'ufficio cui sono preposti;

     m) rilasciano certificati, referti o attestati di prove, esami, controlli, collaudi ed analoghi interventi dell'amministrazione provinciale, in favore di enti e privati."

 

          Art. 8.

     1. L'art. 33 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è sostituito dal seguente:

     "1.I provvedimenti formali contemplati dagli articoli 3, 4, 5, 29, 30, 31 e 32 della presente legge sono adottati dai rispettivi organi in essi indicati, in sostituzione di quelli eventualmente diversi previsti dalla normativa preesistente, sia provinciale, che statale o regionale, applicabile ai sensi degli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

     2.Le attribuzioni demandate dalla vigente normativa ad uffici provinciali con denominazione diversa da quella delle strutture organizzative contemplate negli allegati A) e B) della presente legge, sono esercitate da queste ultime, avuto riguardo alle loro corrispondenti, analoghe o assimilabili competenze per materia, ed alle funzioni conferite agli organi di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 29, 30, 31 e 32."

 

          Art. 9. Sostituzione temporanea dei dirigenti.

     1. Il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "1.Nei casi di assenza o di impedimento di dirigenti di cui all'art. 51 della presente legge o di dipendenti con incarico dirigenziale, le relative funzioni sono esercitate dal superiore diretto o possono essere conferite dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, ad altro dirigente di pari qualifica o di qualifica immediatamente inferiore o in caso di necessità ad altro impiegato di ruolo, di qualifica non inferiore alla VI, addetti alla medesima struttura."

 

          Art. 10. Profili professionali.

     1. Il primo periodo del quarto comma dell'art. 38 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è sostituito dal seguente:

     "I profili professionali saranno identificati dalla Giunta provinciale su proposta di una commissione paritetica nominata dalla Giunta provinciale e composta da otto membri; quattro designati dalla Giunta provinciale dei quali uno addetto all'ufficio organizzazione e formazione del personale e quattro designati fra il personale provinciale di ruolo dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative tra i dipendenti provinciali."

 

          Art. 11.

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, all'art. 40 della stessa sono aggiunti i seguenti commi:

     "10. Per il personale dell'ex carriera direttiva compreso in ruoli per l'accesso ai quali è richiesto un diploma di laurea che si consegue in corsi di studio universitario della durata di cinque o più anni, la disposizione di cui all'art. 22 della legge provinciale 27 ottobre 1973, n. 15, trova applicazione alla data indicata nella norma stessa.

     11. Qualora l'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali ai sensi del presente articolo comporti una riduzione del trattamento economico complessivamente goduto in precedenza, l'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale.

     12. Qualora in sede di inquadramento si renda necessaria l'attribuzione di aumenti biennali convenzionali in aggiunta alla posizione tabellare spettante in base all'anzianità effettiva, l'anzianità eccedente viene considerata ai fini del conseguimento della successiva classe stipendiale o aumento biennale."

 

          Art. 12. [1]

 

          Art. 13.

     1. Nel primo comma dell'art. 51 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, vengono inserite, dopo le parole "e funzioni in atto", le parole "salvo quanto diversamente disposto con la presente legge".

 

          Art. 14. Titoli di studio.

     1. Nel primo comma, lett. a), dell'art. 54 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono soppresse le seguenti parole: "ed assolvimento dell'obbligo scolastico".

     2. La lett. b) dello stesso primo comma del succitato articolo è sostituita dalla seguente:

     b) Quarta e quinta qualifica funzionale:

     diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e assolvimento di un ulteriore biennio di studio dopo il conseguimento del suddetto diploma oppure attività lavorativa di durata almeno biennale corrispondente o affine alle mansioni connesse al posto cui si aspira oppure attestato di qualificazione o specializzazione conseguito in corsi o scuole professionali di durata almeno biennale e comunque corrispondente o affine alle mansioni connesse al posto cui si aspira."

 

          Art. 15. Riserva di posti.

     1. Il primo comma dell'art. 56 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è sostituito dal seguente:

     "1.Nei concorsi pubblici il 30% dei posti messi a concorso è riservato a candidati interni appartenenti allo stesso ruolo o a ruoli affini che abbiano cinque anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore. L'affinità di cui sopra sarà determinata con regolamento di esecuzione. Il 70% dei posti messi a concorso è riservato ai candidati in possesso del titolo di studio richiesto ai sensi dell'art. 54 della presente legge."

     2. Il quarto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

     "4.Fino a nuova regolamentazione della materia, per il personale già appartenente alle soppresse carriere esecutiva e ausiliaria, la riserva di cui al presente articolo opera per l'assunzione a posti appartenenti rispettivamente alla VI e IV categoria funzionale."

 

          Art. 16. Nomina idonei.

     1. All'art. 59 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è aggiunto con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della stessa, il seguente comma:

     "12.E' fatto salvo il disposto di cui all'art. 4 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4."

 

          Art. 17. Accertamenti nel procedimento disciplinare.

     1. I primi due commi dell'art. 65 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

     "1.Il superiore che a norma del precedente art. 64 è competente ad infliggere la censura o la multa, e che abbia comunque notizie di una infrazione disciplinare, deve compiere gli accertamenti del caso e contestare gli addebiti per iscritto con le formalità previste dall'art. 78 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, invitando il dipendente a presentare per iscritto le proprie giustificazioni entro 20 giorni dalla comunicazione della contestazione. Il termine per la presentazione delle giustificazioni può essere prorogato per gravi motivi e per non più di 15 giorni.

     2. Qualora il superiore competente, in base alle indagini preliminari e alle giustificazioni del dipendente:

     a) non ritenga che vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato;

     b) ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura o la multa, provvede all'inflizione della sanzione entro il termine di 60 giorni da quello in cui sono pervenute le giustificazioni;

     c) ritenga che sia da infliggere una sanzione più grave della censura o della multa, rimette immediatamente e comunque non oltre il decimo giorno dalla presentazione delle giustificazioni gli atti all'ispettorato al personale per i provvedimenti di competenza ai sensi degli articoli 81 e seguenti della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche."

 

          Art. 18. Commissione di disciplina.

     1. Il primo comma dell'art. 130 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dai seguenti commi:

     "1.La commissione di disciplina è nominata dalla Giunta provinciale per un biennio. La commissione è così composta:

     a) da un dirigente superiore o da un direttore di ripartizione, quale presidente;

     b) da due impiegati della VII o VII qualifica funzionale;

     c) da un rappresentante del personale, nominato su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative tra i dipendenti provinciali.

     2. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     3. Qualora la proposta relativa al membro di cui alla lett. c) non pervenga entro 60 giorni dalla richiesta, provvede direttamente la Giunta provinciale."

 

          Art. 19. Aspettativa per personale con prole.

     1. Il primo comma dell'art. 90 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è sostituito dal seguente:

     "1. Il personale femminile o i vedovi con prole a carico, nonchè quello celibe, separato o divorziato con prole convivente affidata ed a carico, in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatoria e facoltativa prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modifiche, sono, a domanda, collocati in aspettativa senza assegni per una durata minima di un anno e massima di due anni per ogni figlio, da usufruire entro il quinto anno di età del medesimo. Anche il secondo anno di aspettativa deve essere fruito in unica soluzione."

     2. Allo stesso articolo è aggiunto il seguente sesto comma:

     "6. Il periodo di aspettativa di cui al presente articolo è interrotto in caso di sopravvenuto obbligo di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio. Può, inoltre, essere interrotto, su domanda, in caso di altri gravi e comprovati motivi sopravvenuti che consentano comunque l'assunzione di servizio effettivo; in tale caso la riassunzione del servizio attivo ha luogo dalla data di accettazione della relativa domanda e comporta comunque la perdita del diritto di usufruire successivamente del restante periodo dell'anno di aspettativa in corso."

 

          Art. 20.

     1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 agosto 1983, n. 28, è sostituito dal seguente:

     Il personale di cui al precedente comma potrà, a domanda, essere trattenuto in servizio in altri posti di ruolo, fino al compimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il raggiungimento del 65° anno di età."

     2. Nel terzo comma del medesimo articolo le parole "riammesso in servizio" sono sostituite dalle parole "trattenuto in servizio".

 

          Art. 21. Direttori generali e ispettori generali.

     1. All'art. 105 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:

     "12. I direttori generali esercitano, inoltre, le funzioni di direttore di ripartizione nei confronti degli uffici posti alle loro dirette dipendenze.

     13.Qualora alla direzione di uffici tecnici siano preposti direttori non abilitati all'esercizio delle funzioni di ingegnere capo, le relative funzioni di cui all'art. 31, primo comma, lett. l), possono essere attribuite dalla Giunta provinciale, su proposta del competente Assessore, ad altro direttore d'ufficio tecnico abilitato, al quale vengono conferite funzioni di coordinamento ai sensi dell'undicesimo comma."

 

          Art. 22. [2]

 

          Art. 23. [3]

 

          Art. 24. Indennità di buonuscita.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 al personale dipendente che cessa dal servizio per passaggio, a domanda, o per effetto di leggi statali, regionali o provinciali, ad altri enti pubblici con obbligo di iscrizione ad uno degli istituti previdenziali, previsti dall'art. 12 della legge 22 giugno 1954, n. 523, l'indennità di buonuscita spettante in base alla vigente normativa provinciale per il servizio provinciale o equiparato per legge provinciale, viene liquidata previa deduzione dell'indennità premio di servizio INADEL computata in ordine al servizio provinciale o equiparato prestato con relativa iscrizione previdenziale.

     2. Per il personale che non consegue il diritto all'indennità premio di servizio INADEL, all'atto della cessazione dal servizio deve comunicare all'Amministrazione con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio se al servizio provinciale faccia seguito o meno una sua assunzione presso uno degli enti pubblici di cui al primo comma.

     3. Qualora non vi sia assunzione immediata presso uno dei predetti enti pubblici, il personale interessato con la medesima dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve anche obbligarsi a comunicare l'eventuale futuro conseguimento del diritto all'indennità di fine servizio a carico di uno degli istituti previdenziali di cui al primo comma ed a restituire in tale caso all'Amministrazione la quota di indennità premio di servizio INADEL inclusa nell'indennità di buonuscita liquidata in base alla vigente normativa provinciale.

 

          Art. 25. Membri supplenti. [4]

 

          Art. 26. Strutture mensa.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a realizzare strutture da adibire a servizi di mensa per il personale da essa dipendente.

     2. La gestione della mensa, fatta salva la possibilità di gestirla in economia o di affidarla ad azienda specializzata nel settore, viene affidata con apposita convenzione preferibilmente ad associazioni di dipendenti provinciali.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere annualmente un contributo per la gestione della mensa.

     4. I dipendenti fruenti del servizio mensa sono tenuti a pagare almeno un terzo del costo effettivo del pasto completo.

 

          Art. 27. Ristrutturazione ruoli provinciali. [5]

 

          Art. 28. Abbreviazioni anzianità. [6]

 

          Art. 29. Indennità di funzione.

     1. Al personale ispettivo e direttivo delle scuole materne, di ruolo e incaricato, nonchè alle insegnanti di scuola materna di ruolo che sostituiscono i direttori in caso di assenza, è attribuita, con decorrenza 1° settembre 1982 e per la durata dell'espletamento delle relative funzioni, un'indennità nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, art. 7, e successive modifiche e integrazioni.

     2. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano alle suddette indennità di unzione le norme di cui agli articoli 47 e 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche e integrazioni.

     3. L'art. 58 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, trova applicazione anche nei confronti del personale direttivo della scuola materna.

 

          Art. 30. Alloggi di servizio.

     1. L'espletamento del servizio di custodia e portineria degli stabili di proprietà della Provincia è regolato da apposito regolamento. Tale regolamento regola fra l'altro:

     a) gli obblighi di servizio del custode;

     b) l'uso dell'alloggio di servizio;

     c) la sostituzione del custode, in caso di sua temporanea assenza o impedimento.

 

          Art. 31. Insegnanti incaricati della direzione. [7]

 

          Art. 32. Ufficio tecnico della R.A.S.

     1. Dopo l'art. 10 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, è inserito il seguente art. 10-bis:

     "Ufficio tecnico

     1. E' istituito l'ufficio tecnico con attribuzione dei seguenti compiti: servizi tecnici, pianificazione tecnica, costruzione e manutenzione della rete radiotelevisiva, ricerche di nuove tecnologie per il miglioramento delle strutture del servizio radiotelevisivo, rappresentanza tecnica verso terzi.

     2. Per l'accesso alla funzione di direttore d'ufficio sono richiesti i requisiti di cui all'art. 24, lett. c), della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nonchè l'appartenenza al personale della R.A.S. (Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano).

     3. L'incarico di dirigente è conferito per la durata di quattro anni con deliberazione del consiglio di amministrazione e può essere rinnovato.

     4. All'impiegato incaricato della dirigenza spetta per la durata dell'incarico, in aggiunta al trattamento economico di qualifica, l'indennità di dirigenza prevista per i direttori d'ufficio dell'Amministrazione provinciale."

 

          Art. 33.

     1. L'articolo unico della legge provinciale 11 marzo 1983, n. 7: "Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16" è sostituito dal seguente:

     "1.Per l'ulteriore espletamento dei compiti di ufficio, la R.A.S. (Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano), istituita con legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, provvederà all'assunzione di n. 2 dipendenti delle qualifiche funzionali già corrispondenti alla carriera esecutiva e di n. 1 dipendente della qualifica funzionale già corrispondente alla carriera ausiliaria."

 

          Art. 34.

     1. All'art. 5 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

     "Al gruppo linguistico ladino è fatta salva possibilità di accesso alle singole cariche."

 

          Art. 35. Inquadramento in ruolo dei bidelli provvisori. [8]

 

          Art. 36.

     1. La Provincia assume a carico del proprio bilancio gli oneri di riscatto da corrispondere in base all'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e dell'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, nei confronti del personale che, inquadrato nei ruoli provinciali, abbia richiesto o richieda entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la ricongiunzione presso la C.P.D.E.L. del periodo di servizio prestato presso il disciolto Istituto Servizio Sociale Case per Lavoratori (I.S.S.Ca.L.) dalla data di assunzione a quella di inquadramento nei ruoli provinciali, con iscrizione previdenziale all'I.N.P.S.

 

          Art. 37.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     il secondo periodo dell'art. 13, nonchè gli articoli 34, 79, 85, 89, 92, 96, 107 e 112 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, l'art. 2 della legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4, gli articoli 18 e 26 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, gli articoli 11, 14, 16 e 24 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e l'art. 9 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11.

 

          Art. 38. Interpretazione autentica del primo comma dell'art. 56 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11. [9]

 

          Art. 39. Disposizioni finanziarie. [10]

 

          Art. 40. [11]

 

          Art. 41.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.

[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[6] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[7] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[8] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[9] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[10] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[11] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.