§ 6.3.132 - L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009 (legge finanziaria 2007).


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:20/12/2006
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e [...]
Art. 2.  Proroga del versamento delle tasse automobilistiche provinciali per l’anno 2007.
Art. 3.  Autorizzazioni di spesa per l’anno 2007. Tabelle A e B
Art. 4.  Fondi per la finanza locale.
Art. 5.  Partecipazioni a società.
Art. 6.  Disposizioni in materia di contrattazione collettiva.
Art. 7.  Copertura finanziaria.
Art. 8.  Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”.
Art. 9.  Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, recante “Costituzione di fondi di rotazione per l’incentivazione delle attività economiche”.
Art. 10.  Modifica della legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5, recante “Mutui per l’impiantistica sportiva ai comuni tramite la Cassa Depositi e Prestiti”.
Art. 11.  Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata".
Art. 12.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante“Disposizioni relative all’incentivazione in agricoltura”.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 6.3.132 - L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009 (legge finanziaria 2007).

(B.U. 2 gennaio 2007, n. 1 - S.O. n. 1).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

Art. 1. Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”.

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

     “4. In caso di contestuali richieste di trascrizione al Pubblico registro automobilistico (PRA) di più passaggi di proprietà consecutivi per il medesimo veicolo, l’imposta provinciale di trascrizione è dovuta soltanto per l’ultimo passaggio di proprietà.

     5. La disposizione di cui al comma 4 non trova applicazione per le richieste presentate dopo il sessantesimo giorno della sottoscrizione del primo passaggio di proprietà.”

 

     Art. 2. Proroga del versamento delle tasse automobilistiche provinciali per l’anno 2007.

     1. Le scadenze di pagamento delle tasse automobilistiche provinciali del 31 gennaio 2007 e 28 febbraio 2007 sono prorogate al 31 marzo 2007.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

     Art. 3. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2007. Tabelle A e B

     1. Per l’applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nella tabella A, sono autorizzate per l’anno finanziario 2007 spese nella misura indicata nella tabella medesima.

     2. Per l’attuazione di interventi od opere a esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, sono inoltre autorizzate per l’anno finanziario 2007 e per il quadriennio 2008-2011 spese nella misura indicata nella tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi dal 2008 al 2011 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria annuale.

     3. Per le finalità indicate al comma 2, l’amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell’anno 2007 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2007-2011, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 2008 al 2011 non dovrà superare l’80 per cento della spesa autorizzata per l’esercizio 2007.

 

     Art. 4. Fondi per la finanza locale.

     1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è stabilita per l’anno finanziario 2007 come segue:

     a) fondo ordinario:

     239.376.650 euro (Unità previsionale di base - UPB 26100);

     b) fondo per investimenti:

     83.334.703 euro (UPB 26200);

     c) fondo ammortamento mutui:

     76.378.647 euro (UPB 26205);

     d) fondo perequativo:

     2.950.000 euro (UPB 26100).

     2. Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a 2.757.206 euro, è autorizzata come limite d’impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all’anno 2024 incluso.

 

     Art. 5. Partecipazioni a società.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia all’aumento di capitale della società SEL SpA, con sede a Bolzano, per una spesa massima di 437 milioni di euro a carico dell’esercizio finanziario 2007 (UPB 27200). Nei limiti della medesima spesa è consentito anche l’acquisto di quote di capitale di proprietà di altri soci nonché di quote di capitale di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.

     2. A completamento del finanziamento per la ristrutturazione del complesso termale, la Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società Terme di Merano S.p.A., per una spesa massima di 4.000.000,00 di euro a carico dell’esercizio finanziario 2007 e di ulteriori 8.500.000,00 euro a carico dell’esercizio finanziario 2008 (UPB 27200).

     3. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, è rinnovata a carico dell’esercizio finanziario 2007 per l’importo di 1.000.000,00 di euro (UPB 27200).

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di contrattazione collettiva.

     1. Per la contrattazione collettiva per l’anno 2007 per il comparto del personale dell’amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola è autorizzata, a carico del bilancio provinciale (UPB 31100), la spesa di 23,2 milioni di euro per l’anno 2007, di 60,0 milioni di euro per l’anno 2008 e di 72,0 milioni di euro per l’anno 2009.

 

     Art. 7. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri per complessivi 3.354.245.549 euro a carico dell’esercizio finanziario 2007, derivanti dall’articolo 3, commi 1 (Tabella A) e 2 (Tabella B), e dagli articoli 4, 5 e 6, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l’anno 2007.

     2. Alla copertura degli oneri per complessivi 582.050.412 euro a carico degli esercizi finanziari 2008 e 2009, derivanti dagli articoli 3, comma 1 (Tabella A), e 4 relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d’impegno autorizzati, dall’articolo 3, comma 2 (Tabella B), nonché dagli articoli 5 e 6, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2008-2009 nel bilancio triennale 2007-2009.

 

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 8. Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”.

     1. Il comma 4 dell’articolo 44 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

     “4. Nel caso di debiti e crediti provinciali giunti a scadenza, la Ripartizione provinciale Finanze e bilancio è autorizzata a compensare pagamenti e riscossioni nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato, ad esclusione dello Stato e della Regione Trentino- Alto Adige, anche sospendendo i pagamenti per consentire la compensazione.”

     2. Il comma 5 dell’articolo 44 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è abrogato.

     3. Il comma 2 dell’articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. Non si procede alla riscossione di crediti provinciali aventi natura non tributaria d’importo inferiore a 15,00 euro. Sono esclusi i corrispettivi dovuti per servizi resi a pagamento.”

     4. Il comma 4 dell’articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

     “4. Non si procede all’iscrizione a ruolo delle entrate provinciali aventi natura non tributaria d’importo inferiore a 20,00 euro.”

     5. Il comma 7 dell’articolo 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

     “7. Per le spese correnti o in conto capitale necessarie per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali possono essere assunti impegni estesi a carico dell’esercizio successivo, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o altre spese correnti continuative e ricorrenti l’impegno può anche estendersi a più esercizi a norma della consuetudine o se l’amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.”

 

     Art. 9. Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, recante “Costituzione di fondi di rotazione per l’incentivazione delle attività economiche”.

     1. Il testo in lingua italiana del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, è così sostituito:

     “1. Al fine di migliorare le possibilità di incentivazione dell’economia, anche attraverso una più efficace mobilitazione e una più ampia valorizzazione delle risorse originate dal sistema creditizio locale, la Provincia autonoma di Bolzano dispone gli interventi di cui alla presente legge.”

     2. L’articolo 7 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, è così sostituito:

     “Art. 7.

     1. Con le disponibilità dei fondi di rotazione di cui all’articolo 2 e nell’ambito della relativa gestione fuori bilancio, la Giunta provinciale può anche finanziare gli interventi degli espropri immobiliari nonché di urbanizzazione primaria finalizzati alle aree da destinare ad insediamenti produttivi ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

     2. Il ricavo dell’alienazione alle imprese delle aree produttive di cui al comma 1 o dalla cessione di diritto di superficie riaffluisce direttamente alle disponibilità dei fondi medesimi.”

 

     Art. 10. Modifica della legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5, recante “Mutui per l’impiantistica sportiva ai comuni tramite la Cassa Depositi e Prestiti”.

     1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

     “3. Per tutti i mutui assunti da parte dei comuni la Giunta provinciale corrisponde direttamente ai comuni, per la durata massima di anni 20, un importo rateale annuo costante, il quale non può superare la rata di ammortamento dei mutui di eguale ammontare assunti presso la Cassa Depositi e Prestiti. Questa normativa riguarda tutti i mutui assunti dopo il 1° gennaio 2007.”

 

     Art. 11. Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata".

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

     “1 bis. Al fondo di rotazione di cui al comma 1 affluiscono altresì tutti gli importi dovuti all’amministrazione provinciale in seguito alla rinuncia alle agevolazioni edilizie, all’annullamento o alla revoca delle stesse.”

 

     Art. 12. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante“Disposizioni relative all’incentivazione in agricoltura”.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “3. Per le iniziative di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a sostenere le spese per anticipare all’organismo pagatore anche le quote a carico dell’Unione europea e dello Stato. Le modalità per l’anticipazione e la restituzione delle risorse così anticipate vengono definite dalla Giunta provinciale.”

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.