§ 5.6.11 - L.P. 17 agosto 1989, n. 5.
Mutui per l'impiantistica sportiva ai comuni tramite la Cassa depositi e prestiti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 sport e tempo libero
Data:17/08/1989
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. L'utilizzazione delle somme trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 7, comma terzo, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, nella [...]
Art. 2.      1. La Cassa Depositi e Prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati a concedere mutui ventennali o decennali a totale carico della Provincia autonoma di Bolzano ai comuni e loro [...]
Art. 3.      1. Le domande di ammissione al programma vanno presentate entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale alla competente ripartizione provinciale corredate da:
Art. 4.      1. Con l'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma secondo, la Giunta provinciale si assume la garanzia principale nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti e l'impegno di [...]
Art. 5.      1. Divenute esecutive le concessioni dei mutui ai singoli comuni o consorzi tra comuni, la Cassa Depositi e Prestiti invia alla Giunta provinciale copia autenticata dell'atto di concessione [...]
Art. 6.  Disposizioni finanziarie.
Art. 7.  Variazioni al bilancio 1989.
Art. 8.  Norma transitoria.
Art. 9.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 5.6.11 - L.P. 17 agosto 1989, n. 5.

Mutui per l'impiantistica sportiva ai comuni tramite la Cassa depositi e prestiti.

(B.U. 22 agosto 1989, n. 37).

 

     Art. 1.

     1. L'utilizzazione delle somme trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 7, comma terzo, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1988, n. 92, per le finalità di cui all'art. 1, comma primo, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65, modificato dall'art. 1, comma secondo, del citato decreto-legge n. 22/1988, è disciplinata dalla presente legge.

     2. In caso di mancato rifinanziamento da parte dello Stato gli interventi previsti dalle disposizioni legislative indicate nel comma precedente, la provincia Autonoma di Bolzano può assumere a proprio carico, in tutto o in parte, gli oneri per l' ammortamento dei mutui assunti per le finalità della presente legge dai comuni o loro consorzi con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito o enti [1] .

 

          Art. 2.

     1. La Cassa Depositi e Prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati a concedere mutui ventennali o decennali a totale carico della Provincia autonoma di Bolzano ai comuni e loro consorzi per la costruzione, la ristrutturazione, nonché l'ampliamento di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse, e l'acquisizione delle relative aree o immobili. Per l'ammortamento dei mutui verranno iscritti nello stato di previsione della spesa capitoli distinti per mutui ventennali e decennali. [2]

     2. Gli interventi di cui al comma primo sono realizzati secondo programmi approvati annualmente dalla Giunta provinciale e da inviarsi alla Cassa Depositi e Prestiti.

 

          Art. 3.

     1. Le domande di ammissione al programma vanno presentate entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale alla competente ripartizione provinciale corredate da:

     a) una relazione tecnica;

     b) il progetto munito del timbro della competente commissione edilizia;

     c) un preventivo dettagliato di spesa;

     d) un piano di finanziamento;

     e) la concessione edilizia;

     f) la dichiarazione del sindaco dalla quale risulti che l'area o l'immobile necessari per la realizzazione del progetto sono a disposizione del comune. [3]

     2. In caso di acquisizione di aree e/o immobili al posto della dichiarazione sulla disponibilità di cui al comma primo va presentato il contratto preliminare.

     3. Qualora siano previste delle attrezzature fisse, deve essere inoltre allegato un elenco delle stesse con la motivazione del loro fabbisogno.

 

          Art. 4.

     1. Con l'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma secondo, la Giunta provinciale si assume la garanzia principale nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti e l'impegno di corrispondere per conto dei comuni o loro consorzi ammessi al programma le rate di ammortamento dei mutui per l'intera durata del loro ammortamento.

     2. Entro 90 giorni dalla data di notificazione dell'ammissione al programma i comuni o loro consorzi inviano alla Cassa Depositi e Prestiti la documentazione prevista per l'accesso ai mutui, previa approvazione del progetto esecutivo.

     3. La Cassa Depositi e Prestiti comunica alla Provincia, entro 4 mesi dalla notifica del programma approvato, i comuni o loro consorzi che, pur essendo ammessi al programma, hanno omesso di presentare la documentazione rispettivamente che non sono in possesso dei requisiti necessari per l'accesso ai mutui.

     4. La Giunta provinciale revoca la garanzia e l'impegno di cui al comma primo nei confronti dei comuni o loro consorzi inadempienti o non ammissibili ai mutui ed assume la garanzia e l'impegno di corrispondere le rate di ammortamento per un importo pari alle somme recuperate a favore di quei comuni o consorzi tra comuni che seguono nel programma e che non erano stati ammessi ai benefici per esaurimento dei mezzi. Anche per i soggetti ammessi in via sostitutiva si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo.

 

          Art. 5.

     1. Divenute esecutive le concessioni dei mutui ai singoli comuni o consorzi tra comuni, la Cassa Depositi e Prestiti invia alla Giunta provinciale copia autenticata dell'atto di concessione definitiva e del relativo piano di ammortamento.

     2. Le rate di ammortamento vengono versate dalla Provincia, per conto dei comuni o loro consorzi, alla Cassa Depositi e Prestiti in due semestralità scadenti rispettivamente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con inizio dal semestre in cui è dovuta la prima rata di ammortamento del mutuo.

     3. Per tutti i mutui assunti da parte dei comuni la Giunta provinciale corrisponde direttamente ai comuni, per la durata massima di anni 20, un importo rateale annuo costante, il quale non può superare la rata di ammortamento dei mutui di eguale ammontare assunti presso la Cassa Depositi e Prestiti. Questa normativa riguarda tutti i mutui assunti dopo il 1° gennaio 2007 [4] .

 

          Art. 6. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'ammortamento dei mutui ventennali di cui all'art. 2 è autorizzato un limite d'impegno di Lire 1.449 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1989. Le relative annualità saranno stanziate nei bilanci provinciali a partire dal 1989 fino al 2008 compreso.

     2. Alla copertura dell'onere per la prima annualità si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102120 dello stato di previsione della spesa (partita n. 3 dell'allegato n. 4 al bilancio).

     3. Alla copertura degli oneri per le annualità successive si provvede:

     a) nel biennio 1990-1991 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti con la legge provinciale si assestamento del bilancio 1989 alla sezione 3, settore 3.4, lettera b.2) del bilancio pluriennale 1989-1991;

     b) negli anni successivi con le disponibilità dei relativi bilanci provinciali.

 

          Art. 7. Variazioni al bilancio 1989.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:(Omissis)

 

          Art. 8. Norma transitoria.

     1. Le domande e la documentazione presentate dai comuni nell'anno 1988 ai fini dell'ammissione al programma per l'impiantistica sportiva per gli anni 1987 e 1988 sono valide agli effetti dell'ammissione al programma relativo alle quote di fondi 1988 da approvarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 21 gennaio 1991, n. 2.

[2] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[3] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[4] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.P. 28 gennaio 1993 e così sostituito dall'art. 10 della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.