§ 96.3.8 - D.L. 2 febbraio 1988, n. 22.
Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:02/02/1988
Numero:22


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 96.3.8 - D.L. 2 febbraio 1988, n. 22. [1]

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

(G.U. 3 febbraio 1988, n. 27)

 

     Art. 1.

     1. Al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

     2. All'art. 1, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità".

     3. I commi 4 e 5 dell'art. 1 sono sostituiti dai seguenti:

     "4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettera b), ad opera degli enti pubblici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), con esclusione di quelli ricadenti nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano, sono realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base di criteri e parametri che tengano conto delle necessità di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive. A tal fine, criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI e del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo. Le domande dei soggetti interessati devono indicare le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista e devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture sportive esistenti sul territorio del soggetto richiedente. Alla elaborazione del piano di riparto tra le regioni dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), provvede una commissione tecnica presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composta dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo o da loro delegati. Il piano così predisposto viene sottoposto, per il parere, al Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva.

     5. I programmi sono elaborati su base regionale dalla commissione tecnica indicata nel comma 4, integrata dall'assessore competente della regione cui si riferisce il singolo programma. L'insieme dei programmi così definiti costituisce il piano nazionale di settore".

     4. Il comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali a totale carico dello Stato ai seguenti soggetti:

     a) ai comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), fino a 400 miliardi;

     b) ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sulla base dei programmi predisposti ai sensi dell'art. 1, comma 5, e dei programmi predisposti dalle province autonome di Trento e Bolzano;

     c) ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), sulla base dei programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano".

     5. All'art. 2, comma 1-ter, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:

     "1 ter. L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50, per la realizzazione di impianti destinati alle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c). Per la concessione del contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1. Detto contributo è fissato nella misura del 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile con il programma approvato, da corrispondere in 10 rate annuali direttamente all'istituto mutuante" [2] .

     6. Dopo il comma 1-ter dell'art. 2 è inserito il seguente:

     "1 quater. Le somme destinate ai contributi di cui al comma 1-ter, per le finalità previste dall'art. 1, comma 1, lettera c), sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere conforme del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva. All'atto del riparto deve prevedersi una quota riservata alle società sportive che ne facciano richiesta al Ministero del turismo e dello spettacolo per esigenze di impianti connessi ad attività agonistiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), nonchè la quota da assegnare alle province autonome di Trento e Bolzano nella percentuale loro spettante. A valere sulle medesime somme una quota pari al 2 per cento annuo è riservata a copertura di eventuali inadempienze da parte dei soggetti privati beneficiari del contributo" [3] .

 

          Art. 2.

     1. Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale e tipologico in ambito regionale degli impianti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con decreto da emanarsi su parere conforme del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, determina le somme spettanti a ciascuna regione a valere sui limiti d'impegno previsti dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto sopracitato, per la realizzazione dei programmi da redigersi a cura delle regioni; assegna altresì alle province autonome di Trento e Bolzano le somme loro percentualmente spettanti a valere sui medesimi limiti d'impegno. Per consentire la predisposizione del piano di riparto dei limiti d'impegno sopraindicati, nonchè delle somme di cui all'art. 2, comma 1-quater, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, le singole regioni devono presentare al Comitato di cui all'art. 3, entro il 30 aprile di ciascun anno, i rispettivi programmi.

     2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato dei programmi sia di attuazione statale che regionale predisposti ed avviati nell'esercizio precedente.

 

          Art. 3.

     1. Il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo; è composto dal Ministro stesso, che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati. Ciascun assessore può essere sostituito da un supplente designato dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente. Il Comitato è convocato dal Ministro; le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo.

     2. Il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva indica, relativamente ai programmi di cui all'art. 2, le finalità prioritarie, i criteri ed i parametri in relazione ai quali le regioni redigono i programmi da finanziare.

     2-bis. Per le esigenze di funzionamento del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, di raccordo con il parallelo Comitato previsto dall'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e con la commissione tecnica di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, è costituito un ufficio di segreteria paritetico Stato-regioni composto da tre funzionari statali, di cui uno con qualifica di consigliere ministeriale aggiunto, e tre funzionari regionali posti in posizione di comando con oneri a carico della regione di provenienza, designato dallo stesso Comitato. L'ufficio di segreteria è posto alle dirette dipendenze del Ministro del turismo e dello spettacolo ed allo stesso sovrintende un consigliere ministeriale del ruolo del Ministero del turismo e dello spettacolo come previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla tabella XX annessa al medesimo decreto del Presidente della Repubblica che in tal senso viene modificata. Alla copertura del connesso onere finanziario si provvede mediante la soppressione dai ruoli del Ministero del turismo e dello spettacolo di due unità della qualifica iniziale del VII livello [4].

 

          Art. 4.

     1. Per l'anno 1988 il termine per la presentazione delle domande ai fini dell'inclusione sia nei programmi da redigersi a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo, sia in quelli da predisporsi a cura di ciascuna regione, è fissato al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale recante i criteri ed i parametri di cui al comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e le finalità prioritarie, i criteri ed i parametri di cui al comma 2 dell'art. 3.

 

          Art. 5.

     1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, è sostituito dal seguente:

     "2. Per favorire l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), è concesso, in favore dei soggetti indicati nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, un contributo in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa prevista. Per detta finalità, lo stanziamento di lire 15.000 milioni iscritto nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1987 è erogato per un importo di lire 214 milioni e di lire 242 milioni mediante trasferimento, rispettivamente, alle province autonome di Trento e Bolzano; per un importo di lire 14.544 milioni mediante erogazione diretta agli enti beneficiari sulla base del piano approvato dal Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva".

 

          Art. 6.

     1. Per l'anno 1987 e fino al 1996 dallo stanziamento di lire 5.000 milioni annui previsto a parziale copertura degli oneri di ammortamento per mutui decennali da contrarre con l'Istituto per il credito sportivo, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede, con proprio decreto, a trasferire alle province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, le quote di lire 72 milioni e di lire 81 milioni. La restante parte dello stanziamento è ripartita per l'ammortamento dei mutui contratti dai soggetti pubblici e privati compresi nel programma elaborato antecedentemente alla data del 24 dicembre 1987, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, previa approvazione del Comitato di coordinamento per l'impiantistica sportiva, ed assegnata direttamente all'Istituto per il credito sportivo.

     2. L'ammontare dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma riferito all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, è stabilito per l'anno 1987 in lire 428.929 milioni, di cui lire 6.112 milioni e lire 6.906 milioni da riservare, rispettivamente, alle province autonome di Trento e Bolzano. La restante quota di lire 415.911 milioni è destinata, per lire 192.338 milioni alle finalità di cui alla citata lettera b), nel testo sostituito dall'art. 1, comma 2, del presente decreto, e, per lire 223.533 milioni, alle finalità di cui alla predetta lettera c). Il Ministro del turismo e dello spettacolo dispone con proprio decreto, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'art. 3, l'approvazione del programma, elaborato antecedentemente alla data del 24 dicembre 1987, di cui alla sopracitata lettera b) e, previo parere conforme del predetto Comitato, l'approvazione del programma elaborato antecedentemente alla data del 24 dicembre 1987, di cui alla sopracitata lettera c).

 

          Art. 7.

     1. I fondi stanziati per l'anno 1988 dal decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, riferiti a programmi da approvare nell'anno 1988, sono ripartiti nella misura del 67 per cento a favore degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 2, del presente decreto, destinati ad attività agonistiche riferite a campionati sportivi aventi carattere di programmaticità e di competitività organizzata secondo criteri di ufficialità, nonchè nella misura del 33 per cento a favore degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge, destinati agli impianti da adibire alla promozione delle attività sportivo-ricreative.

     2. Nell'ambito degli interventi di cui alla soprarichiamata lettera b), una quota non superiore al 33 per cento dell'apposito stanziamento è riservata agli impianti di costo superiore a lire 2.500 milioni.

     3. Alle province autonome di Trento e Bolzano, per l'attuazione degli interventi indicati al comma 1, è riservata la quota di fondi da assegnare o trasferire nella misura, rispettivamente, dell'1,425 e dell'1,61 per cento dello stanziamento complessivo dei fondi di cui al medesimo comma 1.

 

          Art. 8.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1989 i fondi stanziati per la realizzazione dei programmi destinati agli impianti sportivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal presente decreto, vengono ripartiti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, previo parere del Comitato di cui all'art. 3.

     2. La Cassa depositi e prestiti e l'Istituto per il credito sportivo, decorsi quattro mesi dalla data di approvazione dei programmi, comunicano al Ministero del turismo e dello spettacolo ed alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'elenco degli enti che non abbiano presentato la domanda di mutuo corredata da progetto esecutivo. Il Ministro revoca, per la parte di competenza statale, il contributo concesso ad enti o soggetti risultati inadempienti ed utilizza a favore di altri eventi diritto nell'ambito della stessa regione le somme recuperate nel corso del successivo programma. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono, per le parti di loro competenza, alla revoca dei contributi non utilizzati, per impiegare le somme recuperate nel programma successivo [5] .

 

          Art. 9.

     1. Il termine del 31 dicembre 1987 fissato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, per l'utilizzazione delle somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in base al titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217, in conto esercizi 1983, 1984 e 1985, è prorogato al 31 dicembre 1988. Entro il medesimo termine possono essere utilizzate le somme assegnate allo stesso titolo in conto esercizio 1986.

     2. Per le somme di cui al comma 1, il termine per la presentazione del rendiconto, previsto dall'art. 15, terzo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è fissato al mese di marzo dell'anno 1989.

 

          Art. 10.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 21 marzo 1988, n. 92. Abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Capoverso così modificato dalla legge di conversione.

[3] Capoverso così modificato dalla legge di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.