§ 5.3.100 - L.P. 24 settembre 2010, n. 11.
Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia Autonoma di Bolzano


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:24/09/2010
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità del secondo ciclo di istruzione e Formazione della Provincia autonoma di Bolzano
Art. 2.  Struttura
Art. 3.  Licei
Art. 4.  Istituti tecnici
Art. 5.  Istruzione e formazione professionale
Art. 6.  Corsi per adulti
Art. 7.  Orientamento, continuità educativa e permeabilità
Art. 8.  Programmazione dell’offerta formativa
Art. 9.  Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli nei licei e negli istituti tecnici
Art. 10.  Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli dell’istruzione e formazione professionale
Art. 11.  Orario delle lezioni
Art. 12.  Valutazione
Art. 13.  Esami di Stato
Art. 14.  Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, recante “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”
Art. 15.  Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”
Art. 16.  Norme finali e transitorie
Art. 17.  Abrogazione di disposizioni
Art. 18.  Entrata in vigore


§ 5.3.100 - L.P. 24 settembre 2010, n. 11.

Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia Autonoma di Bolzano

(B.U. 28 settembre 2010, n. 39)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI CONCERNENTI

IL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

Art. 1. Finalità del secondo ciclo di istruzione e Formazione della Provincia autonoma di Bolzano

1. Il secondo ciclo è parte integrante del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale di cui all’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, ed è costituito dai percorsi dell’istruzione liceale, dell’istruzione tecnica e dell’istruzione e formazione professionale, che hanno pari valore educativo e formativo. Le peculiarità del territorio della provincia di Bolzano nonché il plurilinguismo e il pluralismo culturale trovano espressione nella realizzazione dei percorsi formativi nel rispetto dell’articolo 19 dello Statuto di autonomia.

 

2. Nel secondo ciclo si assolve, in modo unitario, l’obbligo di istruzione e si realizza il diritto-dovere di istruzione e formazione. Il secondo ciclo persegue, in un contesto di continuità educativa con i primi segmenti del sistema formativo e nel rispetto dei principi generali indicati nell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e delle relative disposizioni dell’Unione europea, la finalità di consolidare ed accrescere le conoscenze e le competenze acquisite nel primo ciclo. Il secondo ciclo promuove le capacità cognitive, emozionali, creative, personali e sociali delle studentesse e degli studenti e richiede senso di responsabilità e impegno personale. Le persone che hanno assolto il secondo ciclo quali cittadine e cittadini consapevoli, particolarmente preparati nel campo della storia della provincia e dell’autonomia dell’Alto Adige e competenti in più lingue, sono capaci di individuare collegamenti e relazioni, sono competenti nelle tecnologie della società dell’informazione e contribuiscono allo sviluppo culturale, sociale, economico ed ecologico di una società democratica.

 

3. I percorsi del secondo ciclo permettono la realizzazione del progetto di crescita culturale e professionale di studentesse e studenti, tenendo conto dei loro diversi ritmi di apprendimento e attitudini attraverso misure volte all’individualizzazione e alla personalizzazione degli apprendimenti. In tal modo promuovono lo sviluppo di specifici interessi e talenti e assicurano il successo scolastico e le pari opportunità formative anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. Per le studentesse e gli studenti in situazione di svantaggio o di handicap trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche.

 

     Art. 2. Struttura

1. I percorsi dell’istruzione liceale e dell’istruzione tecnica hanno durata quinquennale, sono suddivisi in due bienni e in un quinto anno. Il ciclo degli studi termina con un esame di Stato.

 

2. I percorsi dell’istruzione e formazione professionale si articolano in:

a) percorsi di durata triennale che si concludono con il conseguimento della qualifica professionale; tale qualifica costituisce titolo per l’accesso al quarto anno dei percorsi di durata quadriennale, considerato anno di specializzazione;

b) percorsi di durata quadriennale che si concludono con il conseguimento del diploma professionale;

c) corsi annuali ai quali è possibile accedere con il diploma professionale e che terminano con un esame di Stato;

d) percorsi di apprendistato attuati in assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione riferiti alle professioni oggetto di specifica formazione in forma duale e che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale; tale qualifica costituisce titolo per l’accesso al quarto anno dei percorsi di durata quadriennale. I requisiti di ammissione sono stabiliti dalla Giunta provinciale;

e) percorsi di istruzione professionale di durata quinquennale, suddivisi in due bienni e in un quinto anno, che terminano con un esame di Stato.

 

3. Al secondo ciclo si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

 

     Art. 3. Licei

1. I percorsi dell’istruzione liceale forniscono alle studentesse e agli studenti un’ampia istruzione generale e gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché esse/essi si pongano con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico-riflessivo di fronte alle situazioni, ai fenomeni e alle sfide del mondo moderno. I percorsi dell’istruzione liceale assicurano l’acquisizione di conoscenze e competenze generali e specifiche adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore e alla realizzazione della carriera professionale.

 

2. Possono essere istituiti i seguenti licei, articolati negli indirizzi e nelle opzioni indicati:

a) liceo classico;

b) liceo scientifico e liceo scientifico con l’opzione scienze applicate;

c) liceo linguistico;

d) liceo artistico con gli indirizzi

1) arti figurative;

2) architettura e ambiente;

3) audiovisivo e multimedia;

4) design;

5) grafica;

6) scenografia;

e) liceo musicale e coreutico con la sezione musicale e la sezione coreutica;

f) liceo delle scienze umane e liceo delle scienze umane con l’opzione economico-sociale.

 

3. I percorsi dell’istruzione liceale sviluppano il proprio profilo educativo e culturale sulla base delle indicazioni provinciali di cui all’articolo 9.

 

     Art. 4. Istituti tecnici

1. I percorsi dell’istruzione tecnica forniscono delle basi culturali di carattere economico, scientifico e tecnologico costruite attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico in un contesto di forte interazione tra teoria e pratica. Nei percorsi dell’istruzione tecnica le studentesse e gli studenti acquisiscono le conoscenze e le competenze necessarie per comprendere relazioni e regole economiche, tecnologiche, sociali e istituzionali e per applicarle correttamente. I percorsi dell’istruzione tecnica permettono l’inserimento nel mondo del lavoro e il proseguimento degli studi di ordine superiore.

 

2. Possono essere istituiti i seguenti istituti tecnici, articolati negli indirizzi e nelle articolazioni indicati:

A) Istituti tecnici per il settore economico:

1) amministrazione, finanza e marketing con le articolazioni:

a) amministrazione, finanza e marketing;

b) relazioni internazionali per il marketing;

c) sistemi informativi aziendali;

2) turismo.

B) Istituti tecnici per il settore tecnologico:

1) meccanica, meccatronica ed energia con le articolazioni:

a) meccanica e meccatronica;

b) energia;

2) trasporti e logistica con le articolazioni:

a) costruzioni del mezzo;

b) conduzione del mezzo;

c) logistica;

3) elettronica ed elettrotecnica con le articolazioni:

a) elettronica;

b) elettrotecnica;

c) automazione;

4) informatica e telecomunicazioni con le articolazioni:

a) informatica;

b) telecomunicazioni;

5) grafica e comunicazione;

6) chimica, materiali e biotecnologie con le articolazioni:

a) chimica e materiali;

b) biotecnologie ambientali;

c) biotecnologie sanitarie;

7) sistema moda con le articolazioni:

a) tessile, abbigliamento e moda;

b) calzature e moda;

8) agraria, agroalimentare e agroindustria con le articolazioni:

a) produzioni e trasformazioni;

b) gestione dell’ambiente e territorio;

c) viticoltura ed enologia;

9) costruzioni, ambiente e territorio con le articolazioni:

a) costruzioni, ambiente e territorio;

b) geotecnica.

 

3. Gli istituti tecnici sviluppano il proprio profilo educativo sulla base delle indicazioni provinciali di cui all’articolo 9.

 

     Art. 5. Istruzione e formazione professionale

1. I percorsi dell’istruzione e formazione professionale si prefiggono l’obiettivo di formare le studentesse e gli studenti a svolgere con competenza e capacità riflessiva un’attività professionale. Tali percorsi consentono il raggiungimento di diversi livelli di qualificazione professionale fino all’esame di Stato.

 

2. I percorsi di qualifica o di diploma professionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si attuano in una pluralità di luoghi di apprendimento, abbinando teoria e pratica, nell’ambito di un determinato profilo professionale. Essi promuovono e sviluppano le competenze tecnico-

professionali, personali e sociali in percorsi di apprendimento orientati alla pratica. Tali percorsi prevedono lo svolgimento di tirocini e progetti di lavoro in cooperazione con le aziende. Il fabbisogno formativo viene rilevato sistematicamente e concretizzato in specifici profili professionali.

 

3. I corsi annuali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), consentono di approfondire le conoscenze di cultura generale e l’ammissione all’esame di Stato. I criteri generali per l’attuazione dei predetti corsi sono definiti dalla Giunta provinciale d’intesa con il Ministero competente, tenuto conto delle competenze autonome e delle realtà locali.

 

4. Il percorso di apprendistato di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), è un segmento della formazione di pari valore ai fini dell’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, nei limiti previsti dalla normativa statale vigente. Nell’apprendistato si realizza compiutamente l’alternanza dei luoghi di apprendimento dove scuola ed azienda condividono la responsabilità formativa dei giovani.

 

5. I percorsi dell’istruzione professionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e), si prefiggono l’acquisizione di una cultura generale e tecnico-professionale che consenta di sviluppare, in una dimensione operativa, le conoscenze e competenze necessarie per rispondere alle esigenze specifiche del mondo delle professioni e del lavoro, ma anche di proseguire gli studi superiori. Essi comprendono quei settori con i corrispondenti indirizzi e articolazioni previsti dalla vigente normativa statale in materia di istruzione e formazione, che vengono attivati in relazione alle linee guida di politica educativa di cui all’articolo 8 nonché alla domanda e alle esigenze specifiche espresse dai tre gruppi linguistici.

 

6. I percorsi dell’istruzione e formazione professionale preordinati al rilascio rispettivamente di una qualifica, di un diploma professionale o di un titolo di studio sviluppano il proprio profilo sulla base delle indicazioni provinciali di cui all’articolo 10.

 

7. Fatta salva l’autonomia attribuita agli istituti professionali ai sensi della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, è riconosciuta autonomia organizzativa, didattica, finanziaria e amministrativa alle scuole di formazione professionale. Gli ambiti e le modalità di esercizio della predetta autonomia, inclusi gli organi collegiali, sono determinati con regolamento di esecuzione.

 

     Art. 6. Corsi per adulti

1. I corsi per adulti finalizzati al conseguimento di un titolo di studio si realizzano sulla base di specifici modelli formativi, i cui criteri e modalità organizzative sono stabiliti dalle indicazioni provinciali di cui all’articolo 9.

 

2. I corsi per adulti finalizzati all’acquisizione di qualifiche, di diplomi professionali e di titoli di studio rilasciati dalle scuole dell’istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d), sono organizzati ai sensi della normativa provinciale vigente in materia.

 

     Art. 7. Orientamento, continuità educativa e permeabilità

1. Le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo favoriscono scelte adeguate in relazione al proseguimento degli studi attraverso azioni di orientamento realizzate in collaborazione tra loro. Tali azioni comuni sono volte alla promozione della formazione e dello sviluppo della personalità delle studentesse e degli studenti nonché alla prevenzione della dispersione scolastica.

2. Le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo realizzano azioni di orientamento volte al sostegno di scelte adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore e all’inserimento nel mondo del lavoro.

 

3. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso del secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti formativi.

 

4. La Giunta provinciale stabilisce i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi da parte dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti e delle scuole di istruzione e formazione professionale e definisce i criteri per la certificazione delle competenze acquisite nel secondo ciclo. Inoltre determina, in base alle indicazioni provinciali di cui agli articoli 9 e 10, i criteri per la realizzazione della permeabilità tra i diversi percorsi del secondo ciclo nonché i presupposti per l’ammissione agli esami delle qualifiche professionali delle studentesse e degli studenti frequentanti gli istituti di istruzione professionale.

 

5. Le indicazioni provinciali di cui agli articoli 9 e 10, nel rispetto dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano le diverse scuole, assicurano l’unitarietà del biennio obbligatorio attraverso il riferimento agli assi culturali comuni ai sensi delle indicazioni del Parlamento europeo e del Consiglio europeo in materia di competenze chiave per l’apprendimento permanente.

 

6. Per favorire la permeabilità nel biennio obbligatorio dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti di istruzione professionale, le indicazioni provinciali di cui rispettivamente all’articolo 9 e all’articolo 10, comma 4, prevedono una parte di discipline comuni.

 

7. Le istituzioni scolastiche e formative sostengono i passaggi tra tutti i percorsi del secondo ciclo e adottano iniziative didattiche volte a consentire una preparazione adeguata alla nuova scelta. Le scuole situate nella stessa zona geografica, anche di diversa lingua di insegnamento, collaborano tra loro alla realizzazione di progetti comuni. Questi sono volti a favorire la permeabilità tra percorsi, nonché a sviluppare e qualificare l’offerta formativa. Particolare attenzione è rivolta all’apprendimento della seconda lingua e di altre lingue straniere. A tal fine, le scuole promuovono la collaborazione sinergica con il mondo del lavoro, con la realtà produttiva del territorio, con gli istituti educativi e di ricerca locali e con le associazioni giovanili nonché lo scambio di studenti con scuole in Italia e all’estero.

 

     Art. 8. Programmazione dell’offerta formativa

1. La Giunta provinciale definisce le linee guida di politica educativa ed approva la distribuzione dell’offerta di istruzione e formazione, tenuto conto delle peculiari caratteristiche ed esigenze dei tre gruppi linguistici.

 

2. Ad un’unica istituzione scolastica possono fare capo scuole e istituti di diversi ordini e gradi.

 

     Art. 9. Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli nei licei e negli istituti tecnici

1. Nel rispetto delle identità culturali dei tre gruppi linguistici, la Giunta provinciale approva per le scuole dei tre gruppi linguistici le rispettive indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli relativi ai licei e agli istituti tecnici. Tali indicazioni definiscono:

a) gli obiettivi generali del processo formativo e il profilo educativo, culturale e professionale delle studentesse e degli studenti a conclusione dei percorsi liceali e degli istituti tecnici, come pure le conoscenze, abilità e competenze delle studentesse e degli studenti alla fine del primo biennio e del quinto anno;

b) l’orario delle lezioni, compreso il monte ore delle singole discipline ed attività didattiche per gli insegnamenti obbligatori e l’eventuale quota facoltativa opzionale;

c) la quota di autonomia dei curricoli attribuita all’istituzione scolastica e i criteri per l’utilizzo della stessa nonché i criteri per l’adozione di percorsi didattici innovativi, con particolare riferimento agli insegnamenti delle lingue e dell’ambito scientifico- tecnologico;

 

d) i criteri per l’utilizzo della quota di flessibilità per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni;

e) i criteri relativi ai corsi per adulti di cui all’articolo 6, comma 1.

 

2. Le deliberazioni della Giunta provinciale di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero competente per le finalità di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.

 

     Art. 10. Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli dell’istruzione e formazione professionale

1. La Giunta provinciale approva le indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli dell’istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d). Tali indicazioni perseguono l’obiettivo proprio della formazione professionale di concorrere allo sviluppo personale e alla crescita professionale delle studentesse e degli studenti, sostenendoli nel progettare e sviluppare attivamente la propria carriera professionale.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 assume valenza centrale il concetto di professione. Pertanto, la progettazione dei percorsi fa riferimento a qualifiche professionali, a profili professionali riconosciuti e a nuovi profili da sviluppare.

3. I processi lavorativi e i compiti professionali, definiti per competenze, costituiscono punti di riferimento nel disegnare i percorsi di apprendimento delle conoscenze, abilità e capacità. L’acquisizione delle competenze tecnico-professionali si integra con lo sviluppo delle competenze personali, sociali e comunicative.

 

4. Come previsto per i licei e gli istituti tecnici dall’articolo 9, la Giunta provinciale definisce le indicazioni provinciali relative ai curricoli dei percorsi di istruzione professionale.

 

     Art. 11. Orario delle lezioni

1. L’orario delle lezioni definito dalle indicazioni provinciali di cui all’articolo 9 e all’articolo 10, comma 4, comprende una quota obbligatoria di base nonché una eventuale quota facoltativa opzionale.

2. Nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti di istruzione professionale in lingua italiana e tedesca il monte ore minimo obbligatorio nell’arco del quinquennio è di 4590 ore.

 

3. Nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti di istruzione professionale delle località ladine il monte ore minimo obbligatorio nell’arco del quinquennio è di 4760 ore.

 

4. Il monte ore minimo di cui ai commi 2 e 3, articolato sulla base del calendario scolastico vigente, costituisce una prestazione essenziale minima garantita per legge nell’arco del quinquennio a tutte le studentesse e a tutti gli studenti. Può essere aumentato dalle indicazioni provinciali e, nei limiti delle risorse disponibili, dalle istituzioni scolastiche autonome.

5. Il monte ore delle lezioni, delle attività didattiche e delle esercitazioni pratiche nell’ambito dei percorsi di istruzione professionale, può essere definito e strutturato in modo da consentire anche il conseguimento di qualifiche professionali.

 

     Art. 12. Valutazione

1. Ai fini della validità e della valutazione dell’anno scolastico nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali, alle studentesse e agli studenti è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. In casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate deroghe al suddetto limite, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere ad una valutazione adeguata delle studentesse e degli studenti interessati.

 

2. Negli istituti di cui al comma 1, sono affidate al consiglio di classe sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti: a) la valutazione degli apprendimenti negli insegnamenti della quota obbligatoria di base e dell’eventuale quota facoltativa opzionale; b) la valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti; c) la certificazione delle competenze acquisite; d) l’ammissione alla classe successiva o al periodo didattico successivo.

 

3. Il consiglio di classe adotta i provvedimenti di cui al comma 2, sulla base delle indicazioni provinciali, dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti e delle disposizioni, di carattere generale e procedurale, inerenti alla valutazione, definite dalla Giunta provinciale. Tali disposizioni definiscono altresì i presupposti per interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti nonché le modalità del loro svolgimento e la disciplina concernente gli esami di idoneità e gli esami integrativi.

 

4. Nei percorsi dell’istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b, c) e d), la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite si effettuano ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche.

 

     Art. 13. Esami di Stato

1. Per l’ammissione e lo svolgimento degli esami di Stato nei licei, negli istituti tecnici e nei percorsi di istruzione e formazione professionale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.

 

CAPO II

MODIFICHE DI DISPOSIZIONI

 

     Art. 14. Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, recante “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”

 

1. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1 bis. (Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione) 1. Con regolamento di esecuzione viene ridisciplinato organicamente il sistema di valutazione provinciale delle scuole dell’infanzia e del primo e secondo ciclo, nel rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. La valutazione delle scuole dell’infanzia e delle scuole del primo e secondo ciclo si realizza nelle forme della valutazione interna e della valutazione esterna.

3. Le scuole dell’infanzia e le scuole del primo e secondo ciclo verificano la qualità e l’efficacia della propria offerta formativa con adeguate procedure e strumenti di valutazione interna.

4. La valutazione esterna verifica l’efficienza e l’efficacia delle singole scuole, comprese quelle dell’infanzia, nonché la qualità del sistema scolastico e formativo nel suo complesso. Al riguardo si avvale anche della collaborazione di organismi nazionali e internazionali.”

 

     Art. 15. Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”

1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 11 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituita:

“a) compilazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente;”.

 

CAPO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 16. Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 4, sono emanate entro un anno dall’entrata in vigore delle indicazioni provinciali previste dagli articoli 9 e 10.

2. Le direttrici e i direttori della formazione professionale in possesso del diploma di laurea prevista dalle norme vigenti hanno titolo per essere preposti a dirigere istituti scolastici del secondo ciclo. Le dirigenti e i dirigenti delle scuole primarie e secondarie hanno titolo per essere preposti a dirigere le scuole della formazione professionale. In ambedue i casi è prevista la frequenza di un apposito percorso formativo, definito dalla Giunta provinciale.

 

3. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei confronti delle scuole paritarie.

 

4. Le deliberazioni della Giunta provinciale e i regolamenti di esecuzione da emanare in base alla presente legge sono sottoposti preventivamente al parere del Consiglio scolastico provinciale.

 

5. La durata in carica del Consiglio scolastico provinciale è prorogata fino al 31 agosto 2012. Nell’anno scolastico 2010/2011 la presidenza spetta alla sezione tedesca e nell’anno scolastico 2011/2012 alla sezione italiana.

 

     Art. 17. Abrogazione di disposizioni

1. Le seguenti disposizioni sono abrogate dal 1° settembre 2014:

a) legge provinciale 22 novembre 1983, n. 47;

b) legge provinciale 26 luglio 1985, n. 11;

c) legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 32;

d) legge provinciale 2 agosto 1989, n. 3, e successive modifiche;

e) legge provinciale 9 agosto 1994, n. 5;

f) legge provinciale 1 giugno 1995, n. 13, e successive modifiche;

g) legge provinciale 16 dicembre 1999, n. 11;

h) legge provinciale 29 aprile 2003, n. 6.

 

2. Dall’entrata in vigore delle indicazioni provinciali di cui all’articolo 9 e all’articolo 10, comma 4, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti di istruzione professionale:

a) nell’anno scolastico 2011/2012, per le prime classi;

b) nell’anno scolastico 2012/2013, per le prime, seconde e terze classi;

c) nell’anno scolastico 2013/2014, per le prime, seconde, terze e quarte classi.

 

3. Con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, sono abrogati gli articoli 16 e 17 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, e l’articolo 9 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5.

 

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche;

b) il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche.

 

     Art. 18. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

2. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 per le prime classi dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti di istruzione professionale. Nell’anno scolastico 2012/2013 le disposizioni della presente legge trovano applicazione oltre che per le prime e seconde classi anche per le terze classi. A decorrere dagli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 si applicano rispettivamente anche alle quarte e quinte classi.