§ 5.3.78 - L.P. 29 giugno 2000, n. 12.
Autonomia delle scuole.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:29/06/2000
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Autonomia delle istituzioni scolastiche.
Art. 3.  Dimensioni delle istituzioni scolastiche.
Art. 4.  Piano dell'offerta formativa.
Art. 5.  Definizione dei curricoli.
Art. 6.  Autonomia didattica.
Art. 7.  Autonomia organizzativa.
Art. 8.  Autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione.
Art. 9.  Reti di scuole.
Art. 10.  Ampliamento dell'offerta formativa.
Art. 11.  Autonomia amministrativa.
Art. 12.  Autonomia finanziaria.
Art. 12 bis.  (Assunzione di servizi delle scuole).
Art. 13.  Qualifica e competenze del dirigente scolastico e della dirigente scolastica.
Art. 14.  Coordinamento delle competenze.
Art. 15.  Dotazioni organiche.
Art. 16.  Sistema di valutazione.
Art. 17.  Comitato provinciale di valutazione per la qualità del sistema scolastico.
Art. 18.  Diplomi e attestati.
Art. 19.  Calendario scolastico.
Art. 20.  Innovazione degli ordinamenti degli studi.
Art. 21.  Norme finali.
Art. 22.  Norme transitorie.
Art. 23.  Abrogazione e modifica di disposizioni legislative.


§ 5.3.78 - L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

Autonomia delle scuole.

(B.U. 11 luglio 2000, n. 29 – S.O.).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 dello Statuto di autonomia, le norme della presente legge si applicano ai circoli delle scuole elementari ed agli istituti di istruzione secondaria ed artistica a carattere statale della provincia, di seguito denominati istituzioni scolastiche o scuole.

     2. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il termine di cui all'articolo 2, comma 4, adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni della presente legge relative alla determinazione dei curricoli, all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione.

     3. L'ordinamento delle scuole materne provinciali si orienta in base ai principi dell'autonomia scolastica come definiti dalla presente legge.

 

          Art. 2. Autonomia delle istituzioni scolastiche.

     1. Alle istituzioni scolastiche è attribuita la personalità giuridica. Esse sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, nonché amministrativa e finanziaria, ai sensi della presente legge.

     2. Le istituzioni scolastiche autonome sono responsabili della definizione e realizzazione dell'offerta formativa. A tal fine interagiscono anche tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi fra le esigenze e le potenzialità individuali della persona e gli obiettivi generali del sistema di istruzione.

     3. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, di formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

     4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche con decreto del Presidente della Giunta provinciale a decorrere dal 1° settembre 2000.

 

          Art. 3. Dimensioni delle istituzioni scolastiche.

     1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire alle istituzioni stesse l'efficace esercizio dell'autonomia. Nel quadro di una programmazione volta ad agevolare il diritto all'istruzione attraverso una distribuzione efficace dell'offerta formativa sul territorio, il dimensionamento è finalizzato a dare stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche, ad assicurare ad esse la necessaria capacità di confronto e interazione con la comunità locale, a consentire l'inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolare la capacità di apprendimento e di socializzazione.

     2. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale, individua i requisiti dimensionali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche nonché le deroghe dimensionali necessarie per garantire anche agli alunni e alle alunne in situazioni territoriali con particolari difficoltà geografiche o con particolari peculiarità linguistiche la fruizione del diritto allo studio.

     3. Avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 e sentiti i pareri del Consiglio scolastico provinciale e delle Comunità comprensoriali, la Giunta provinciale approva ed aggiorna, con cadenza quinquennale, il piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche tenendo conto delle condizioni territoriali e socio-economiche, dei programmi specifici di insegnamento, delle strutture scolastiche esistenti ed in particolare della consistenza demografica di ciascun gruppo linguistico con le peculiari caratteristiche ed esigenze socio-culturali. Nella definizione del piano è possibile procedere alla costituzione di istituti comprensivi di scuole materne, elementari e secondarie di primo e di secondo grado, a seconda delle necessità riscontrate. Il piano di distribuzione territoriale delle scuole delle località ladine è approvato sentita l'assemblea dei sindaci di tali località, in luogo delle Comunità comprensoriali.

     4. In attuazione del piano di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche sono istituite, trasformate, aggregate o soppresse con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

 

          Art. 4. Piano dell'offerta formativa.

     1. Ogni istituzione scolastica predispone con la partecipazione di tutte le sue componenti il piano dell'offerta formativa. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

     2. Il piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi formativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a norma dell'articolo 5, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio, anche con riferimento alle specifiche esigenze di ciascun gruppo linguistico. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le corrispondenti professionalità del personale della scuola.

     3. Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal consiglio di circolo o di istituto, sentite le proposte formulate dai consigli o dalle assemblee dei genitori nonché, per le scuole secondarie superiori, anche degli studenti e delle studentesse. Il piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

     4. Il piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle alunne e alle famiglie nelle forme ritenute più efficaci dalle singole istituzioni scolastiche.

 

          Art. 5. Definizione dei curricoli.

     1. [La Provincia definisce, sentito il Consiglio scolastico provinciale, con propria legge, ai sensi della normativa vigente in materia di programmi ed orari di insegnamento, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

     a) gli obiettivi generali del processo formativo;

     b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni e delle alunne;

     c) le discipline e attività fondamentali e il relativo monte ore annuale;

     d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli, comprensivo della quota obbligatoria di base e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;

     e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni fra discipline e attività della quota fondamentale del curricolo;

     f) gli standard relativi alla qualità del servizio;

     g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni e delle alunne e il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi] [1].

     2. Le istituzioni scolastiche determinano nel piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni e le proprie alunne, integrando le discipline e attività obbligatorie fondamentali con discipline e attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e), fermo restando comunque per le scuole delle località ladine la ripartizione paritetica delle materie in lingue d'insegnamento italiano e tedesco.

     3. Nell'ambito del curricolo determinato ai sensi del comma 2, la singola istituzione scolastica può diversificare l'offerta formativa tra corsi, classi e gruppi di alunni, con possibilità di opzione da parte degli alunni e delle alunne e delle famiglie, avvalendosi delle professionalità dei docenti previsti nell'organico funzionale dell'istituzione scolastica stessa.

     4. Il curricolo della singola istituzione scolastica può essere definito anche d'intesa con il sistema della formazione professionale provinciale, come pure attraverso una integrazione con i progetti formativi promossi e finanziati dall'Unione europea nonché da enti in Italia e all'estero.

     5. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli alunni e delle alunne e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.

 

          Art. 6. Autonomia didattica.

     1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e delle finalità generali del sistema scolastico a norma dell'articolo 5, concretizzano gli obiettivi generali e specifici in percorsi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni e di tutte le alunne, riconoscono e valorizzano le diversità e promuovono la potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

     2. L'autonomia didattica si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, forme organizzative, tempo di insegnamento e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'offerta di insegnamenti opzionali e facoltativi.

     3. I tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività sono regolati nel modo più adeguato al tipo di studi nonché ai ritmi e stili di apprendimento degli alunni e delle alunne. A tal fine, le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

     a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;

     b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 5, degli spazi orari residui;

     c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni e delle alunne nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni e alle alunne in situazione di handicap;

     d) l'attivazione di percorsi didattici finalizzati a valorizzare gli alunni e le alunne particolarmente dotati;

     e) l'articolazione modulare di gruppi di alunni e alunne provenienti dalla stessa o da diverse classi, anche da diversi anni di corso;

     f) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

     4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano, inoltre, l'offerta di iniziative di recupero e sostegno, come pure iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica.

     5. Le istituzioni scolastiche adottano anche opportune iniziative finalizzate a promuovere la continuità educativa, didattica ed organizzativa nonché di orientamento scolastico e professionale.

     6. Il collegio dei docenti determina le modalità e i criteri di valutazione degli alunni e delle alunne nel rispetto della normativa vigente.

     7. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni e delle singole alunne sono individuati dal collegio dei docenti, avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 5, e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi fra diversi tipi di percorsi di studi, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi nonché di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.

     8. Sono altresì individuati dal collegio dei docenti i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e dalle alunne e debitamente accertate o certificate.

 

          Art. 7. Autonomia organizzativa.

     1. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità e diversificazione per garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico, il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l'introduzione di tecnologie innovative ed il coordinamento con il contesto territoriale.

     2. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

     3. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta provinciale.

     4. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie nonché l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali.

     5. Ogni istituzione scolastica adotta con deliberazione del consiglio di circolo o di istituto il proprio regolamento interno e applica i principi contenuti nella carta dei servizi.

 

          Art. 8. Autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione.

     1. L'autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione è esercitata nei limiti della proficua attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa ed è volta a sviluppare la qualità dell'offerta formativa attraverso il sostegno dei processi di innovazione e sperimentazione.

     2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o fra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, tenendo conto del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, e curano in particolare:

     a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;

     b) la formazione e l'aggiornamento professionale interno del personale;

     c) l'innovazione metodologica e disciplinare;

     d) la riflessione sulle diverse valenze delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;

     e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;

     f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici.

     3. Ai fini della validità dei titoli di studio, la Giunta provinciale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, riconosce i progetti innovativi delle singole istituzioni scolastiche riguardanti le innovazioni degli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 5.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando sia collegamenti reciproci, sia collegamenti con l'amministrazione provinciale e gli Istituti pedagogici come pure con il Centro europeo dell'educazione — Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e le università, assumendosi i relativi oneri; tali collegamenti possono estendersi, inoltre, ad altri soggetti pubblici o privati, anche esteri.

     5. Per promuovere le attività di sviluppo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi o rimborsi una tantum nella misura fino al 40% delle spese effettuate dal personale dirigente o docente delle scuole a carattere statale per l'acquisto di attrezzature informatiche e relativo software; la misura massima per tale agevolazione economica non può superare comunque 520 euro. I criteri e le modalità per la concessione di tali contributi e rimborsi vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Le domande per i contributi sono da presentare entro tre anni dall'approvazione dei criteri da parte della Giunta provinciale. [2]

 

          Art. 9. Reti di scuole.

     1. Le istituzioni scolastiche possono collegarsi mediante un accordo di rete per il raggiungimento di proprie finalità istituzionali condivise sulla base di progetti concordati.

     2. L'accordo può avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, di formazione e aggiornamento interno, di amministrazione e contabilità nonché di acquisto di beni e servizi, come pure prevedere lo scambio temporaneo di docenti tra le istituzioni scolastiche con le modalità che saranno stabilite in sede di contrattazione collettiva.

     3. L'accordo è approvato dal consiglio di circolo o di istituto e, se prevede attività didattiche, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, di formazione e aggiornamento interno, anche dal collegio dei docenti delle scuole interessate per la parte di propria competenza.

     4. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto di cui all'articolo 15 possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento di compiti organizzativi, di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori a personale dotato di gestione dei laboratori a personale dotato di documentate esperienze e competenze specifiche.

     5. L'accordo tra le scuole collegate in rete individua le competenze dell'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni.

     6. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università, con istituzioni, enti, imprese, associazioni o con singoli esperti, che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

     7. Le istituzioni scolastiche possono, altresì, aderire ad accordi e convenzioni per partecipare a progetti formativi a livello locale, nazionale ed internazionale.

     8. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti di carattere formativo coerenti col proprio piano dell'offerta formativa.

 

          Art. 10. Ampliamento dell'offerta formativa.

     1. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in iniziative coerenti con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e delle proprie alunne, dei giovani in età scolare e degli adulti a norma delle disposizioni previste nei commi 2, 3, 4 e 5. Le iniziative prevedono anche l'utilizzazione delle strutture e delle tecnologie in orari extrascolastici, raccordi con il mondo del lavoro e iniziative di partecipazione a programmi provinciali, nazionali e comunitari nonché di istituzioni pubbliche interne ed estere.

     2. I curricoli obbligatori delle istituzioni scolastiche possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, tenendo conto delle aspettative delle famiglie e, nelle scuole secondarie superiori, anche degli studenti e delle studentesse. Le istituzioni scolastiche programmano tali iniziative in favore dei propri alunni e delle proprie alunne nonché dei giovani in età scolare anche sulla base di accordi con i comuni, con altri enti, con organizzazioni sociali ed economiche, con associazioni o con privati.

     3. Le iniziative in favore degli adulti sono finalizzate al conseguimento dei titoli di studio corrispondenti agli indirizzi di studio della singola istituzione scolastica. Le predette iniziative possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, qualifiche professionali conseguite nelle scuole di formazione professionale e accertate esperienze di autoformazione. Il collegio dei docenti valuta tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.

     4. Le iniziative non finalizzate al conseguimento dei titoli di cui al comma 3, e che devono essere coerenti con gli indirizzi dell'istituzione scolastica proponente, sono raccordate ai sensi del principio di sussidiarietà con le iniziative programmate dalle agenzie di educazione permanente di cui alla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41.

     5. Le istituzioni scolastiche possono promuovere specifiche iniziative di informazione e aggiornamento destinate ai genitori degli alunni e delle alunne.

 

          Art. 11. Autonomia amministrativa.

     1. Le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e delle alunne e disciplinano, a norma delle disposizioni vigenti, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la valutazione e la disciplina, secondo quanto previsto in materia dello statuto degli studenti e delle studentesse. Le scuole disciplinano, altresì, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti scolastici e formativi e la partecipazione a progetti territoriali e internazionali.

     2. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni relative all'amministrazione del bilancio e alla gestione del patrimonio e delle strutture. Con regolamento d'esecuzione sono stabilite le modalità di esercizio ed ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale, come pure all'effettuazione delle spese in economia.

     3. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite tutte le competenze in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale docente con esclusione delle seguenti:

     a) compilazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente [3];

     b) reclutamento del personale docente con rapporto a tempo indeterminato;

     c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;

     d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente provinciale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;

     e) corresponsione di emolumenti al personale docente e direttivo;

     f) trattamento di previdenza e quiescenza del personale docente e direttivo;

     g) riconoscimento dei servizi e sviluppo della carriera.

     4. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente.

     5. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le disposizioni in materia di disciplina del personale e degli alunni e delle alunne, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione all'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato il provvedimento, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale il provvedimento diviene definitivo. I provvedimenti divengono altresì definitivi a seguito della decisione del reclamo.

 

          Art. 12. Autonomia finanziaria.

     1. Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono, in quanto spettanti ai sensi della normativa vigente:

     a) le assegnazioni della Provincia;

     b) le assegnazioni dei comuni;

     c) le tasse scolastiche determinate dalla Giunta provinciale e i contributi degli alunni e delle alunne;

     d) i contributi di altri enti e istituzioni, di imprese o privati;

     e) i proventi derivanti da convenzioni stipulate dalle istituzioni scolastiche ovvero da alienazioni di beni disponibili;

     f) donazioni, eredità e legati, proventi e erogazioni liberali;

     g) ogni altra entrata di natura economica, di qualsiasi titolo.

     2. Le assegnazioni della Provincia per il finanziamento dell'attività scolastica sono distinte in assegnazioni ordinarie e straordinarie. Le assegnazioni sono disposte sulla base di criteri fissati dalla Giunta provinciale.

     3. La Giunta provinciale determina le assegnazioni ordinarie sulla base di parametri oggettivi per la determinazione dei fabbisogni, tenendo conto della entità e complessità della singola scuola.

     4. Le assegnazioni straordinarie sono finalizzate alla copertura di spese imprevedibili o alla realizzazione di progetti di particolare complessità.

     5. La Provincia e i Comuni nell'ambito delle loro competenze, garantiscono a tutte le istituzioni scolastiche una dotazione di base finalizzata ad assicurare il regolare funzionamento dell'attività scolastica.

     6. Le assegnazioni ordinarie della Provincia sono attribuite senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascun tipo e indirizzo di scuola.

     7. Al controllo di regolarità amministrativa e contabile provvedono uno o più nuclei di controllo, nominati dall'intendente scolastico competente. I nuclei sono composti da personale provinciale qualificato in materia amministrativa e contabile o da esperti esterni appositamente incaricati. Criteri e modalità di funzionamento sono stabiliti con il regolamento di esecuzione di cui al comma 8.

     8. Con regolamento d'esecuzione sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria ed amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche, per la formazione del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili nonché per la regolazione del servizio di cassa, la redazione degli inventari e il riscontro della gestione finanziaria.

     9. Ai fini del perseguimento dell'efficienza o dell'economicità della gestione delle risorse finanziarie, l'amministrazione provinciale può assumere direttamente singole spese connesse allo svolgimento dell'attività scolastica. La Giunta provinciale stabilisce le tipologie di spese. Inoltre la Provincia cura la manutenzione straordinaria delle scuole secondarie di secondo grado.

 

     Art. 12 bis. (Assunzione di servizi delle scuole). [4]

     1. I servizi connessi con il funzionamento delle scuole, compresi l’arredamento, le spese di gestione e i mezzi strumentali all’attività didattica, già di competenza dei comuni, possono essere assunti, in tutto o in parte, dalla Provincia previo accordo con la rappresentanza unitaria dei comuni ai sensi della normativa provinciale sulla finanza locale.

     2. Nell’accordo di cui al comma 1 sono stabilite le condizioni e le modalità di passaggio del personale e dei servizi relativi nonché i riflessi sulla finanza dei comuni.

     3. Il passaggio del personale comunale alla Provincia avviene nel rispetto della disciplina sulla mobilità tra gli enti prevista nel contratto collettivo intercompartimentale. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la dotazione organica del personale provinciale per le corrispondenti unità organiche.

     4. La maggiore spesa connessa con il passaggio del personale comunale e degli altri oneri suddetti a carico della Provincia trova copertura finanziaria nella minore spesa per trasferimenti per la finanza locale ai sensi del comma 1. Le variazioni compensative tra le unità previsionali di base del bilancio riguardanti la finanza locale e i servizi di cui al comma 1 nonché le connesse variazioni del piano di gestione sono disposte dall’assessore provinciale alle finanze e al bilancio.

 

          Art. 13. Qualifica e competenze del dirigente scolastico e della dirigente scolastica.

     1. Contestualmente all'acquisizione della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche, ai capi d'istituto che abbiano frequentato, ai sensi delle vigenti disposizioni, apposito corso di formazione è conferita la qualifica dirigenziale. La qualifica dirigenziale viene comunque conferita con decorrenza 1 settembre 2000, anche nel caso in cui la personalità giuridica sia attribuita, in applicazione del primo piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, successivamente alla data prevista dal comma 4 dell'articolo 2 [5] .

     2. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è titolare delle relazioni sindacali. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica è il superiore del personale assegnato all'istituzione scolastica autonoma dalla Provincia e dai Comuni.

     3. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e le migliori condizioni per l'apprendimento nonché la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'attuazione del diritto all'apprendimento degli alunni e delle alunne, per l'esercizio della libertà d'insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica e per l'esercizio della libertà educativa delle famiglie, in quanto diritto primario.

     4. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In conformità al piano dell'offerta formativa, alle disposizioni vigenti ed ai principi e criteri stabiliti con contrattazione collettiva il dirigente scolastico o la dirigente scolastica attribuisce al personale della scuola le funzioni da svolgere.

     5. In base ai criteri generali deliberati dal consiglio di circolo o di istituto, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica definisce l'orario di servizio della scuola, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro del personale scolastico, in relazione alle esigenze funzionali della scuola e della comunità locale.

     6. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative ed è responsabile dei risultati che sono valutati tenuto conto della specificità delle loro funzioni.

     7. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica assume le funzioni amministrativo-contabili della Giunta esecutiva di cui all'articolo 8 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, fatte salve le specifiche competenze affidate al responsabile amministrativo o alla responsabile amministrativa in tale materia.

     8. E' competenza del dirigente scolastico o della dirigente scolastica l'autorizzazione all'uso dei locali scolastici per le attività extrascolastiche. Contro il provvedimento di diniego dell'utilizzo di edifici e impianti scolastici, per iniziative extrascolastiche è ammesso ricorso per gli immobili di proprietà della provincia al competente assessore provinciale al patrimonio e per gli altri immobili all'ente proprietario, che decide in via definitiva. Per gli immobili di proprietà della Provincia l'assessore provinciale al patrimonio decide in via definitiva, sentiti le assessore o gli assessori competenti.

     9. La dirigenza scolastica è incompatibile con gli uffici di sindaco/sindaca di un comune, assessore/assessora di comune con più di 20.000 abitanti, presidente di comunità comprensoriale, di azienda municipalizzata o di unità sanitaria locale. Il dirigente scolastico/la dirigente scolastica che ricopra uno dei predetti uffici, viene collocato/collocata in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato [6].

     10. In prima applicazione della presente legge nei confronti dei dirigenti scolastici/delle dirigenti scolastiche che al 1 settembre 2000 già esercitano un mandato politico che risulti incompatibile con l'incarico dirigenziale ai sensi del comma 9, tale comma non trova applicazione per la durata del mandato in corso [7] .

 

          Art. 14. Coordinamento delle competenze.

     1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.

     2. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica esercita le funzioni di cui all'articolo 13 nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

     3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.

     4. Il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa assume funzioni di coordinamento dei servizi di segreteria, di contabilità e dei servizi ausiliari, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica.

     5. I profili professionali del personale non docente e le relative qualifiche sono ridisegnati al fine di adeguarli alle esigenze delle scuole autonome. Le istituzioni scolastiche concorrono, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione culturale e professionale del relativo personale.

     6. Il personale della scuola, i genitori, gli studenti e le studentesse partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia nell'ambito delle rispettive responsabilità.

 

          Art. 15. Dotazioni organiche.

     1. La Giunta provinciale stabilisce con cadenza triennale la dotazione organica complessiva dei ruoli provinciali del personale dirigente, docente, educativo nonché amministrativo ed assistente, sentite le organizzazioni sindacali.

     2. L'organico complessivo del personale docente comprende anche posti da utilizzare per l'integrazione degli alunni e delle alunne in situazione di handicap, per iniziative complementari ed integrative, anche in riferimento all'articolo 6, comma 3, lettera d), per attività di supporto dei processi educativi e formativi, per lo sviluppo dell'innovazione e della sperimentazione, per interventi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica.

     3. Entro il termine della dotazione organica complessiva di cui al comma 1 gli intendenti scolastici competenti determinano gli organici funzionali delle singole istituzioni scolastiche in base ai criteri emanati dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 16. Sistema di valutazione. [8]

     [1. La valutazione del sistema scolastico provinciale si realizza nelle forme della autovalutazione delle scuole e della valutazione esterna effettuata dal comitato provinciale di cui all'articolo 17.

     2. Le istituzioni scolastiche autonome verificano il proprio rendimento con adeguate procedure e strumenti e si autovalutano comparando, eventualmente anche con il supporto di consulenti esterni, i risultati conseguiti con gli obiettivi prefissati nel proprio piano dell'offerta formativa nonché con gli standard di apprendimento relativi alle competenze degli alunni e delle alunne e quelli relativi alla qualità del servizio stabiliti ai sensi dell'articolo 5.

     3. La valutazione esterna ha come scopo la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del sistema scolastico nel suo complesso, nelle sue articolazioni e nelle istituzioni scolastiche, l'esame degli effetti delle scelte di politica scolastica e norme legislative nel settore scolastico nonché della idoneità dei programmi, delle sperimentazioni e delle altre iniziative progettuali al fine del miglioramento dell'offerta formativa. La valutazione è inquadrata nel contesto nazionale ed internazionale utilizzando tra l'altro indicatori, procedure e strumenti comuni adottati nei diversi paesi.]

 

          Art. 17. Comitato provinciale di valutazione per la qualità del sistema scolastico. [9]

     [1. Per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle località ladine è istituito il rispettivo comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico, i cui componenti sono nominati dalla Giunta provinciale.

     2. Ogni comitato è formato da esperti qualificati nel campo della formazione e della valutazione, dei quali almeno la metà scelti al di fuori dal settore scolastico della provincia, degli istituti pedagogici provinciali e dell'amministrazione provinciale. Il numero dei componenti in ogni caso non può essere superiore a nove.

     3. I comitati provinciali coordinano le proprie attività attraverso appositi incontri da tenersi almeno due volte nel corso dell'anno scolastico e collaborano con il corrispondente servizio nazionale nonché con analoghe istituzioni estere.

     4. I comitati provinciali si avvalgono per la realizzazione delle loro attività di propri nuclei operativi.

     5. Competenze, sede e modalità di funzionamento di ciascun comitato e dei nuclei operativi di supporto sono stabilite con regolamento di esecuzione.]

 

          Art. 18. Diplomi e attestati. [10]

     1. La Giunta provinciale approva i modelli dei diplomi per le scuole secondarie di primo e secondo grado nonché degli attestati per le scuole secondarie di secondo grado.

 

          Art. 19. Calendario scolastico.

     1. L'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

     2. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni, ridotti nelle scuole con orario settimanale diviso su cinque giorni in proporzione al numero delle settimane di lezione e tenendo invariato il numero complessivo di ore annuali.

     3. La Giunta provinciale, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, fissa il termine delle lezioni e il calendario degli scrutini finali e degli esami; emana inoltre direttive in ordine all'inizio delle lezioni, alle vacanze e interruzioni delle lezioni nonché alle iniziative parascolastiche, compresi gli scambi degli alunni e delle alunne.

 

          Art. 20. Innovazione degli ordinamenti degli studi.

     1. La Giunta provinciale può promuovere progetti volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata.

     2. Sui progetti di cui al comma 1 è acquisita l'intesa del Ministero della pubblica istruzione.

     3. E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni e dalle alunne nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 21. Norme finali.

     1. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le attività di competenza delle istituzioni scolastiche.

 

          Art. 22. Norme transitorie.

     1. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il 15 per cento del relativo monte orario annuale.

     2. Al fine di garantire il regolare e tempestivo esercizio da parte delle istituzioni scolastiche dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, fino a quando non saranno approvate le leggi provinciali di cui all'articolo 5, comma 1, i provvedimenti contemplati dall'articolo 5, comma 1, sono adottati con decreto del Presidente della Giunta provinciale, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione.

     2 bis. In attesa del varo di una legge provinciale che disciplini organicamente il sistema educativo provinciale di istruzione e di formazione, per le scuole a carattere statale e paritarie della provincia di Bolzano le previsioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative al primo ciclo dell’istruzione, trovano graduale, progressiva attuazione garantendo comunque il recepimento dei principi della riforma con l’anno scolastico 2006/2007. A decorrere dall’anno scolastico 2004/2005 alcune istituzioni scolastiche del primo ciclo attiveranno progetti, in via sperimentale, per avviare e sostenere il percorso autonomo di riforma del sistema di istruzione provinciale, per essere estesi dall’anno scolastico 2005/2006 a tutte le classi delle scuole primarie e al primo biennio delle scuole secondarie di primo grado. Le modalità dell’applicazione graduale vengono determinate con deliberazione della Giunta provinciale. I piani orario annuali, le indicazioni provinciali per i piani di studio personalizzati e il profilo educativo, culturale e professionale dello studente e della studentessa alla fine del primo ciclo di istruzione vengono definiti secondo le procedure indicate al comma 2. L’esame finale previsto a conclusione della quinta classe elementare non viene più espletato a partire dall’anno scolastico 2004/2005 [11].

     2 ter. In attesa del varo della legge provinciale che disciplina il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione per la parte relativa al secondo ciclo, i principi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, trovano progressiva attuazione nelle scuole a carattere statale e nelle scuole paritarie, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, con inizio nelle prime classi del secondo ciclo; le modalità di tale attuazione sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. I piani orari annuali, le indicazioni provinciali per i piani di studio personalizzati e il profilo educativo, culturale e professionale dello studente e della studentessa a conclusione del secondo ciclo vengono definiti secondo le procedure indicate al comma 2. [12]

     3. Fino a quando non sono emanati i regolamenti d'esecuzione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 8, continuano ad applicarsi le vigenti istruzioni amministrativo-contabili provinciali.

 

          Art. 23. Abrogazione e modifica di disposizioni legislative.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 5, 16 e 17 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22;

     b) la legge provinciale 17 agosto 1979, n. 13,

     c) l'articolo 15 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13,

     d) l'articolo 4, i commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 5, gli articoli 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25,

     e) l'articolo 15, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, l'articolo 16 e l'articolo 24–bis della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20;

     f) l'articolo 6 della legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2;

     g) la legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49;

     h) il comma 4 dell'articolo 75 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8;

     i) il primo periodo del comma 2, nonché i commi 4 e 5 dell'articolo 3 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37; [13]

     j) il comma 5 dell'articolo 21–sexies della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20.

     2. Sono modificate le seguenti disposizioni:

     a) al comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25 le parole: “e per l'attuazione di progetti pedagogico-didattici nella scuola” sono soppresse;

     b) al comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, sono soppresse le parole: “ed alle scuole”.


[1] Comma abrogato dall'art. 17 della L.P. 24 settembre 2010, n. 11.

[2] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 15 della L.P. 24 settembre 2010, n. 11.

[4] Articolo aggiunto dall’art. 9 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[5] Comma così modificato dall'art. 37 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

[6] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

[7] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

[8] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.P. 24 settembre 2010, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.P. 24 settembre 2010, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 17 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[11] Comma inserito dall'art. 17 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[12] Comma inserito dall’art. 22 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

[13] Lettera così modificata dall'art. 16 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.