§ 5.5.22 - L.P. 30 giugno 1987, n. 13.
Ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale, sperimentazione. Creazione dei relativi Istituti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:30/06/1987
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Compiti.
Art. 3.  Articolazione interna.
Art. 4.  Organi.
Art. 5.  (Consiglio direttivo).
Art. 6.  Attribuzioni del Consiglio direttivo.
Art. 7.  (Il/La Presidente).
Art. 8.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 9.  Direttore.
Art. 10.  Personale.
Art. 11.  Orario di servizio e indennità compensativa.
Art. 12.  Statuto.
Art. 13.  Scioglimento del Consiglio direttivo.
Art. 14.  Aggiornamento culturale e professionale del personale docente.
Art. 15.  Sperimentazione scolastica e ricerca educativa.
Art. 16.  Esercizio finanziario e bilancio.
Art. 17.  Entrate dell'Istituto.
Art. 18.  Norma transitoria.
Art. 19.  Disposizioni finanziarie.
Art. 20.  Variazioni al bilancio 1987.


§ 5.5.22 - L.P. 30 giugno 1987, n. 13.

Ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale, sperimentazione. Creazione dei relativi Istituti.

(B.U. 14 luglio 1987, n. 32).

 

     Art. 1. Istituzione.

     1. Ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, sono istituiti tre Istituti pedagogici provinciali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, in seguito denominati "Istituti", e precisamente uno per il gruppo linguistico tedesco, uno per il gruppo linguistico italiano ed uno per il gruppo linguistico ladino.

     2. Gli Istituti sono enti di diritto pubblico ed hanno autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale.

     3. La Giunta provinciale può mettere gratuitamente a disposizione degli Istituti apposite sedi nonché l'arredamento necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e può altresì assumere a suo carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

 

          Art. 2. Compiti.

     1. Le attività degli istituti si svolgono sulla base di programmi di natura generale e specifica, attuati tenendo conto delle esigenze delle scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori e in base alle richieste formulate dalle succitate istituzioni e dalla formazione professionale [1] .

     2. Gli Istituti hanno il compito di:

     a) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;

     b) condurre studi e ricerche di carattere educativo;

     c) formulare proposte per la produzione, l'adozione e l'utilizzazione di sussidi didattici e audiovisivi e di attrezzature elettroniche, tenuto conto dei programmi didattici in vigore;

     d) elaborare progetti ed esprimere pareri per l'aggiornamento dei programmi di insegnamento dei diversi ordini e gradi scolastici, anche su richiesta del competente Assessore alla pubblica istruzione ovvero del sovrintendente o rispettivamente degli intendenti scolastici;

     e) programmare, organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente nonché fornire consulenza e assistenza didattico-scientifico alle scuole, agli enti ed associazioni organizzatori di corsi, su loro richiesta;

     f) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche;

     g) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative;

     h) rendere pubbliche le proprie attività di maggior significato nei campi della ricerca, della sperimentazione e dell'aggiornamento mediante opportune forme di documentazione.

     3. Per l'attuazione dei compiti sopra elencati gli Istituti possono avvalersi di istituzioni e di esperti nazionali e stranieri.

     4. I Consigli direttivi possono avvalersi dell'opera di ispettori tecnici periferici, facendone richiesta al Ministero della Pubblica Istruzione tramite il sovrintendente o rispettivamente l'intendente scolastico competente.

     5. Gli Istituti sono autorizzati a stipulare convenzioni con il Centro europeo dell'educazione di Frascati, con la Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze, con altre istituzioni affini come pure con università ed istituti superiori nazionali ed esteri, allo scopo di acquisire materiale bibliografico e documentativo in campo pedagogico-didattico e di scambiare i risultati di studi e ricerche in materia di istruzione.

     6. Su richiesta degli ispettorati per le scuole materne e per la formazione professionale, ciascun istituto può attuare delle iniziative riguardanti i relativi settori. A questo scopo, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare al rispettivo istituto personale dipendente operante nei predetti settori della formazione professionale o della scuola materna, giudicato particolarmente qualificato ai fini dell'iniziativa da attuarsi. Il personale assegnato conserva comunque la titolarità della propria sede ai sensi delle vigenti disposizioni. Gli stessi ispettorati possono inoltre richiedere, qualora lo ritengano opportuno, la partecipazione di propri insegnanti alle manifestazioni organizzate dai rispettivi istituti [2] .

 

          Art. 3. Articolazione interna.

     1. Gli Istituti possono articolarsi in una o più sezioni e commissioni, secondo quanto stabilito dagli statuti di cui al successivo art. 12, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di I e di II grado, nonché per l'istruzione artistica, ed in servizi di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attività di aggiornamento. Nel caso di più sezioni, le stesse operano unitariamente per materie e attività di interesse comune. Alle commissioni possono partecipare gli esperti di cui all'art. 2, terzo comma. Nell'ambito degli Istituti sia di lingua italiana che di lingua tedesca è in ogni caso costituita una commissione per l'insegnamento della seconda lingua.

     2. La biblioteca ed i servizi di documentazione attivati presso ciascun Istituto sono accessibili anche agli altri istituti.

     3. Spetta al Consiglio direttivo designare, anche al di fuori dei propri membri, i responsabili delle sezioni e delle commissioni, tenendo conto delle competenze nel campo delle scienze dell'educazione. Il responsabile della commissione per il settore dell'insegnamento della seconda lingua deve appartenere al gruppo linguistico tedesco per l'Istituto di lingua italiana e a quello italiano per l'Istituto di lingua tedesca.

     4. Per la realizzazione delle proprie attività, ed in particolare per le attività di aggiornamento, l'Istituto di lingua ladina può avvalersi anche delle sezioni degli Istituti di lingua italiana e tedesca come pure dell'Istituto ladino di cultura.

 

          Art. 4. Organi.

     1. Ciascun Istituto ha i seguenti organi:

     a) il Consiglio direttivo;

     b) il Presidente;

     c) il Collegio dei revisori dei conti;

     d) il comitato tecnico-scientifico [3] .

     2. La composizione e i compiti del comitato tecnico-scientifico sono stabiliti dalla Giunta provinciale [4] .

 

          Art. 5. (Consiglio direttivo). [5]

     1. Il consiglio direttivo è composto da cinque membri appartenenti al corrispondente gruppo linguistico dell'istituto. L'assessore/l'assessora competente nomina un/una rappresentante del sistema dell'istruzione e uno/una della formazione professionale aventi rispettivamente funzione di presidente e vicepresidente del consiglio direttivo. Un membro viene scelto da una terna di nominativi proposti dalla Libera Università degli studi di Bolzano ed altri due membri vengono scelti da altrettante terne di nominativi proposte dalla competente sezione del consiglio scolastico provinciale, di cui uno in rappresentanza della scuola dell'infanzia. Del consiglio direttivo dell'istituto in lingua ladina può far parte, qualora non sia garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino, in luogo del/della rappresentante dell'Università un membro designato dall'istituto culturale ladino. Il/la rappresentante di lingua ladina della formazione professionale in lingua tedesca e ladina è nominato/a dall'assessore/dall'assessora competente.

 

          Art. 6. Attribuzioni del Consiglio direttivo.

     1. Ogni Consiglio direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

     a) delibera il piano annuale di attività dell'Istituto;

     b) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

     c) autorizza la sottoscrizione di contratti e convenzioni con università, enti, istituzioni, aziende ed esperti;

     d) fissa i gettoni di presenza per i membri del Consiglio direttivo e le indennità al presidente dell'Istituto e ai revisori dei conti, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale;

     e) delibera ogni ulteriore provvedimento necessario al funzionamento dell'Istituto.

     2. Ogni Consiglio direttivo si riunisce almeno 2 volte all'anno; si riunisce inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o qualora un terzo dei rispettivi membri lo richieda per iscritto con indicazione delle materie da trattare.

     3. Per una proficua collaborazione fra gli Istituti e per garantire lo scambio di esperienze e le reciproche informazioni, i presidenti degli Istituti possono concordare sedute congiunte dei Consigli direttivi, delle sezioni, delle commissioni e dei rispettivi responsabili, ferma restando l'autonomia decisionale degli organi dei rispettivi Istituti.

 

          Art. 7. (Il/La Presidente). [6]

     1. Il/la presidente di ogni istituto esercita le seguenti attribuzioni:

     a) convoca il consiglio direttivo;

     b) rappresenta legalmente l'istituto;

     c) nel quadro delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici e formativi, formula le proposte al consiglio direttivo ai fini dell'approvazione del programma annuale e della determinazione degli indirizzi generali della gestione.

     2. Il/la presidente ha facoltà di invitare esperti, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo.

     3. Le sedute congiunte dei tre istituti sono presiedute alternativamente da ciascuno dei tre presidenti, partendo dal più anziano/dalla più anziana di età.

 

          Art. 8. Collegio dei revisori dei conti.

     1. I Collegi dei revisori dei conti di ciascun Istituto sono costituiti da tre membri effettivi e da due membri supplenti nominati dalla Giunta provinciale.

     2. Ogni Collegio dei revisori dei conti elegge nel proprio seno il presidente nella prima seduta.

     3. Ogni Collegio dei revisori dei conti ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, nonché di accertare la regolarità delle scritture e operazioni contabili e di effettuare riscontri di cassa. Dei rilievi mossi il Collegio dei revisori dà comunicazione alla Giunta provinciale.

     4. Alla fine di ogni anno ogni Collegio dei revisori dei conti presenta al rispettivo Consiglio direttivo la relazione sul conto consuntivo con le proprie osservazioni sulla gestione trascorsa.

     5. I membri di ogni Collegio dei revisori dei conti restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

 

          Art. 9. Direttore.

     1. Previa intesa fra la Giunta provinciale e il Ministero della Pubblica Istruzione e con il consenso dell'interessato, il Consiglio direttivo di ciascun Istituto provvede al conferimento dell'incarico di direttore, scegliendolo tra gli Ispettori tecnici, il personale direttivo e docente ed i docenti universitari, da impiegare in posizione di comando.

     2. Previa autorizzazione della Giunta provinciale, il Consiglio direttivo di ciascun Istituto può altresì scegliere il direttore, con il consenso dell'interessato, tra il personale degli uffici provinciali con competenze scolastiche. Detto personale è collocato in posizioni di "fuori ruolo" conservando a tutti gli effetti la posizione giuridicoeconomica acquisita presso l'amministrazione di provenienza. I posti in organico resisi vacanti per effetto di tali assegnazioni possono essere coperti con le modalità di assunzione previste dalle vigenti norme provinciali. Qualora all'atto della cessazione dalla posizione di "fuori ruolo" nella qualifica e nel ruolo in cui risulta inquadrato il personale di cui trattasi non dovessero risultare vacanti dei posti in organico, il personale è collocato in posizione soprannumeraria che cesserà e verrà riassorbita con il verificarsi della prima vacanza di posto utile.

     3. Previa intesa con la Giunta provinciale il Consiglio direttivo può anche conferire l'incarico di direttore a persona ritenuta particolarmente idonea e con comprovata esperienza. Il compenso da corrispondere all'incaricato viene determinato con riguardo ai livelli retributivi in vigore per i dipendenti provinciali con prestazioni analoghe.

     4. Ai direttori spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale attribuito, in luogo dell'indennità di funzione secondo il relativo contratto collettivo provinciale, l'indennità di funzione con il relativo regime, prevista dall'ordinamento della Provincia per i dirigenti. In assenza di una regolamentazione con contratto collettivo, l'ammontare dell'indennità viene determinata dalla Giunta provinciale. [7].

     4 bis. [8]

     5. Per quanto riguarda la conoscenza della seconda lingua, si applicano ai direttori degli Istituti le norme vigenti per il personale insegnante delle scuole a carattere statale, nonché per il personale delle scuole materne e delle scuole e dei corsi di addestramento e di formazione professionale.

     6. al direttore compete, tenuto conto delle decisioni del Consiglio direttivo:

     a) predisporre gli atti per le sedute del Consiglio direttivo e curare l'esecuzione delle delibere di questo;

     b) intrattenere i contatti in collaborazione con il presidente, con le autorità e con gli esperti, nonché con docenti universitari, di scuole, di enti o di altre organizzazioni ed istituzioni;

     c) coordinare le attività delle sezioni e delle commissioni di cui all'art. 3;

     d) dirigere, secondo le disposizioni del Consiglio direttivo, il personale dell'Istituto compreso il personale comandato;

     e) provvedere ovvero disporre per la gestione amministrativa e contabile dell'istituto nell'ambito delle istruzioni del Consiglio direttivo e del relativo presidente;

     f) provvedere ovvero disporre per la documentazione di cui alla lettera h) dell'art. 2;

     7. I comandi previsti al primo e secondo comma hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.

     8. In via del tutto eccezionale il personale di cui al primo e terzo comma può essere immesso in ruolo con deliberazione della Giunta provinciale, col proprio consenso, dopo almeno tre anni di incarico quale direttore. In sede di inquadramento è fatta salva la posizione giuridica ed economica già acquisita. In sede di inquadramento del personale incaricato di cui al precedente terzo comma, il servizio prestato quale direttore incaricato viene riconosciuto ai fini della progressione nella qualifica di inquadramento ed è in ogni caso garantito il trattamento economico goduto quale incaricato. In tale ultimo caso con lo stesso provvedimento di inquadramento si provvede all'ampliamento di organico del corrispondente ruolo.

 

          Art. 10. Personale.

     1. Gli Istituti provvedono all'attuazione dei propri compiti, avvalendosi del personale comandato dallo Stato, di esperti e di personale amministrativo provinciale, alle condizioni indicate ai commi successivi.

     2. In considerazione delle particolari esigenze socio-culturali dei diversi gruppi linguistici esistenti in provincia, i Consigli direttivi degli Istituti richiedono al Ministero della Pubblica Istruzione l'assegnazione di personale comandato, appartenente ai ruoli di personale docente o direttivo in servizio presso scuole, istituti di istruzione e università secondo l'art. 28, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89. Per compiti specifici agli istituti può essere assegnato con deliberazione della Giunta provinciale anche personale direttivo e docente comandato presso la Provincia [9] .

     3. Per l'attuazione dei propri programmi, come pure per lo svolgimento di mansioni tecniche e scientifiche gli Istituti possono conferire incarichi ad esperti, a docenti universitari e ad istituti anche stranieri, secondo modalità e termini stabiliti con carattere di generalità dai rispettivi Consigli direttivi e approvati dalla Giunta provinciale. Le relative spese gravano sul bilancio del rispettivo Istituto.

     4. Per lo svolgimento dei propri compiti amministrativi gli istituti si avvalgono di personale amministrativo messo a disposizione dalla Provincia e appartenente al gruppo linguistico del rispettivo istituto [10] .

 

          Art. 11. Orario di servizio e indennità compensativa.

     1. L'orario di servizio settimanale del personale operante negli Istituti coincide con quello prestato dagli impiegati della Provincia, con facoltà riconosciuta a ciascun Consiglio direttivo di ripartire opportunamente il monte ore fra i giorni della settimana.

     2. I Consigli direttivi possono deliberare la corresponsione al personale comandato, per prestazioni aggiuntive qualificate e in relazione al rispettivo impegno di lavoro, un'indennità compensativa in misura adeguata, che sarà determinata d'intesa con la Giunta provinciale.

 

          Art. 12. Statuto.

     1. Ogni Istituto predispone, entro 6 mesi dalla convocazione della prima seduta del proprio Consiglio direttivo, il proprio statuto per l'articolazione interna, il funzionamento, per la gestione amministrativo-contabile, nonché per l'uso della biblioteca. Lo statuto, su proposta del competente Assessore alla pubblica istruzione, viene approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della Giunta.

     2. Con provvedimento motivato la Giunta provinciale può non approvare lo statuto restituendolo al competente istituto per il riesame.

     3. Ad avvenuta approvazione lo statuto, unitamente al decreto presidenziale di approvazione, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

          Art. 13. Scioglimento del Consiglio direttivo.

     1. Nel caso di gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento, la Giunta provinciale può disporre lo scioglimento del Consiglio direttivo e revocare il presidente, nonché nominare in loro vece - per un periodo massimo di 6 mesi - un Commissario responsabile per l'ordinaria amministrazione e per i provvedimenti necessari al rinnovo del Consiglio direttivo. Non appena insediato il nuovo Consiglio direttivo, il Commissario decade.

 

          Art. 14. Aggiornamento culturale e professionale del personale docente.

     1. Ferme restando la definizione e le finalità dell'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente, ai sensi del primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, l'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione a manifestazioni ed iniziative promosse su base locale o nazionale, ovvero con la partecipazione a manifestazioni ed iniziative di enti pubblici all'estero.

     2. I collegi dei docenti delle scuole e gli altri soggetti che hanno facoltà di iniziativa per la proposizione e l'attuazione di attività aggiornative, comprese le associazioni professionali, inviano agli Istituti le relative proposte secondo modalità e termini che verranno fissati dalla Giunta provinciale.

     3. In base alle proposte pervenute e considerati altresì i progetti di aggiornamento di propria iniziativa, gli Istituti:

     a) formulano giudizi analitici su proposte inoltrate;

     b) elaborano - ciascuno nell'ambito della propria competenza - il progetto del piano provinciale dell'aggiornamento e formulano proposte motivate in merito all'attuazione degli interventi e al relativo affidamento.

     4. Gli Istituti trasmettono la proposta del piano annuale al sovrintendente scolastico, ovvero agli intendenti scolastici competenti, i quali a loro volta lo inoltrano, corredato delle proprie eventuali valutazioni, alla Giunta provinciale. Quest'ultima, ai fini dell'acquisizione dell'intesa di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, redige il piano definitivo degli interventi, nel quale viene altresì stabilito, tenuto conto delle richieste e delle capacità organizzative e gestionali dei singoli promotori, il soggetto affidatario dell'attuazione di ciascun intervento di aggiornamento.

     5. Acquisita l'intesa di cui al precedente comma, i competenti Assessori inviano al sovrintendente scolastico ovvero agli intendenti scolastici competenti e ai rispettivi Istituti i programmi definitivi degli interventi.

     6. La Giunta provinciale eroga i fondi necessari alla realizzazione delle attività aggiornative autorizzate con l'approvazione del piano.

     7. Agli Istituti è affidato il compito di esaminare e valutare - per il tramite e nel rispetto delle attribuzioni del personale ispettivo e direttivo delle scuole - l'attuazione ed i risultati delle iniziative di aggiornamento.

 

          Art. 15. Sperimentazione scolastica e ricerca educativa. [11]

 

          Art. 16. Esercizio finanziario e bilancio.

     1. L'esercizio finanziario degli Istituti ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

     2. Il bilancio di previsione, le relative integrazioni e/o modifiche e il conto consuntivo vengono presentati alla Giunta provinciale per l'approvazione.

     3. Le deliberazioni concernenti il bilancio di previsione devono essere inoltrate alla Giunta provinciale entro il 30 settembre dell'anno precedente, mentre quelle relative al conto consuntivo devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo.

 

          Art. 17. Entrate dell'Istituto.

     1. Le entrate di bilancio di ogni Istituto sono costituite da:

     a) il contributo annuo di finanziamento della Provincia;

     b) i redditi di eventuali donazioni, lasciti ed altre elargizioni;

     c) i contributi di enti pubblici e privati;

     d) i redditi derivanti dalla cessione delle pubblicazioni prodotte in proprio dall'Istituto;

     e) redditi per servizi prestati dall'istituto a favore di istituzioni pubbliche e private;

     f) qualunque altro introito che consenta all'Istituto il proseguimento delle proprie finalità.

 

          Art. 18. Norma transitoria.

     1. In sede di prima copertura dei posti per il personale previsti dall'art. 10, il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio a tempo pieno presso l'Istituto pedagogico già costituito denominato "Padagogisches Institut", iscritto negli Uffici del Registro di Bolzano nell'anno 1973 è inquadrato nei ruoli provinciali nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate purché in possesso del prescritto titolo di studio e di tutti gli altri requisiti richiesti ad eccezione del limite massimo di età, previo superamento di un esame colloquio da sostenersi secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. Al personale che conseguirà l'inquadramento in ruolo ai sensi del precedente comma, il servizio prestato presso il suddetto Istituto è riconosciuto alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'ulteriore progressione economica nel corrispondente livello retributivo.

     3. La durata in carica dei componenti dei consigli direttivi degli istituti pedagogici in carica alla data di entrata in vigore della legge provinciale recante "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate" è prorogata fino alla data di entrata in vigore del riordinamento degli istituti stessi, e comunque non oltre il 31 agosto 2002. [12]

     4. La durata in carica dei componenti dei consigli direttivi degli Istituti pedagogici in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata fino alla nomina dei nuovi consigli direttivi [13].

 

          Art. 19. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti maggiori spese:

     a) lire 120 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1987 e lire 240 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, per l'aumento della dotazione organica del ruolo amministrativo ai sensi dell'art. 10, quarto comma;

     b) lire 380 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1987, per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 17, lettera a).

     2. La spesa di cui alla lettera b) del primo comma sarà stabilita negli anni successivi dalla legge finanziaria annuale.

     3. Alla copertura degli oneri indicati al primo comma, a carico dell'esercizio finanziario 1987, per complessive lire 500 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 (partita n. 2 dell'allegato n. 3 al bilancio).

     4. Alla copertura del maggior onere annuo di lire 240 milioni di cui alla lettera a) del primo comma, a carico degli esercizi finanziari 1988 e 1989, si provvede con corrispondenti quote delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 1988-1989 alla Sezione 1 - Settore 1.2 - lettera b.1) del bilancio pluriennale 1987-1989 della Provincia.

 

          Art. 20. Variazioni al bilancio 1987.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

In aumento:

Lire

Cap. 12100 - Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali ed assistenziali

120.000.000

Di nuova istituzione:

 

Cap. 33114 - Contributi annui di finanziamento agli Istituti provinciali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (art. 17, lettera a) della legge) COD/3.3-1.5/1.1. 158.2.06.04/

380.000.000

In diminuzione:

 

Cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti)

500.000.000

 

 

Tabelle

     (Omissis).


[1] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 ottobre 1994, n. 9.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[4] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[7] Comma già sostituito dall'art. 11 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27 e così ulteriormente sostituito dall'art. 12 della L.P. 14 dicembre 1998, n. 12.

[8] Comma abrogato dall'art. 11 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

[9] Comma così modificato dall'art. 6 della L.P. 28 ottobre 1994, n. 9.

[10] Comma così sostituito dall'art. 39 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

[11] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[12] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7 e così sostituito dall'art. 15 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[13] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.