§ 5.3.67 - L.P. 28 ottobre 1994, n. 9.
Istituzione del Servizio di Consulenza Scolastica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:28/10/1994
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità del Servizio.
Art. 2.  Compiti e ambiti di intervento.
Art. 3.  Sede di servizio.
Art. 4.  Orario di servizio.
Art. 5.  (Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).
Art. 6.  Modifica della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, riguardante "Ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale, sperimentazione - Creazione dei relativi Istituti".
Art. 7.  Disposizioni finanziarie.


§ 5.3.67 - L.P. 28 ottobre 1994, n. 9.

Istituzione del Servizio di Consulenza Scolastica.

(B.U. 15 novembre 1994, n. 51).

 

     Art. 1. Finalità del Servizio.

     1. Per l'assolvimento dei compiti di consulenza didattica, psicologica e pedagogica nelle scuole materne, elementari e secondarie, presso la Sovrintendenza e le Intendenze scolastiche è istituito il Servizio di consulenza scolastica.

 

          Art. 2. Compiti e ambiti di intervento.

     1. Il Servizio offre consulenza ed assistenza ad alunni, genitori, docenti, direttori didattici e presidi in materia di:

     a) prevenzione dei disturbi di carattere psicosociale;

     b) individuazione preventiva delle difficoltà di apprendimento, delle difficoltà parziali di rendimento e dei disturbi caratteriali, nonché programmazione dei relativi interventi, semprechè gli stessi siano attuabili nel quadro delle possibilità presenti all'interno della scuola;

     c) programmazione ed elaborazione di progetti didattico-pedagogici, nonché elaborazione e revisione di piani educativi e di studio individualizzati;

     d) problematiche riguardanti le dinamiche di classe e quelle afferenti a singoli alunni.

     2. Il Servizio collabora sia con i servizi di consulenza interni alle scuole che con i servizi extrascolastici e in particolare con quelli delle unità sanitarie locali, con gli uffici per l'orientamento scolastico e professionale, con gli assistenti sociali e i consultori familiari nonché con eventuali altri servizi analoghi operanti sul territorio.

     3. Il Servizio offre altresì la collaborazione a eventuali gruppi di lavoro costituiti presso singole scuole e alla programmazione di corsi interni di aggiornamento dei docenti nelle scuole.

 

          Art. 3. Sede di servizio.

     1. I Servizi di consulenza hanno la loro sede principale presso le rispettive Intendenze scolastiche. Per consentire un'attività di consulenza decentrata, la Giunta provinciale può istituire per ogni distretto scolastico una o più sedi periferiche.

     2. Le strutture periferiche del Servizio hanno sede presso scuole del rispettivo gruppo linguistico. Per l'espletamento dei compiti amministrativi i consulenti del Servizio si avvalgono del personale non docente in servizio presso tali scuole.

     3. Le spese di funzionamento e quelle per l'allestimento dei locali delle sedi periferiche sono a carico della Provincia.

 

          Art. 4. Orario di servizio.

     1. L'orario di servizio settimanale del personale coincide con quello prestato dagli impiegati della Provincia, con facoltà riconosciuta al Sovrintendente o all'Intendente scolastico competente di ripartire a sua discrezione il monte ore fra i giorni della settimana.

 

          Art. 5. (Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). [1]

     1. Nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e del comma 15 dell'articolo 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, la Provincia è autorizzata a stipulare un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli alunni degli istituti d'istruzione tecnica e degli istituti d'istruzione professionale a carattere statale, i quali, nell'ambito dei programmi scolastici vigenti svolgono i previsti progetti di alternanza scuola-lavoro e stages presso imprese ed istituzioni pubbliche e private.

 

          Art. 6. Modifica della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, riguardante "Ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale, sperimentazione - Creazione dei relativi Istituti".

     1. Il comma sesto dell'art. 2 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13 è sostituito dal seguente:

     6. "Su richiesta degli ispettorati per le scuole materne e per la formazione professionale, ciascun istituto può attuare delle iniziative riguardanti i relativi settori. A questo scopo, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare al rispettivo istituto personale dipendente operante nei predetti settori della formazione professionale o della scuola materna, giudicato particolarmente qualificato ai fini dell'iniziativa da attuarsi. Il personale assegnato conserva comunque la titolarità della propria sede ai sensi delle vigenti disposizioni. Gli stessi ispettorati possono inoltre richiedere, qualora lo ritengano opportuno, la partecipazione di propri insegnanti alle manifestazioni organizzate dai rispettivi istituti."

     2. Al comma secondo dell'art. 10 della legge provinciale n. 13/1987 è aggiunta la seguente proposizione: "Per compiti specifici agli istituti può essere assegnato con deliberazione della Giunta provinciale anche personale direttivo e docente comandato presso la Provincia."

 

          Art. 7. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 5, valutati in lire 1 milione a carico dell'esercizio finanziario 1994 ed in lire 5 milioni all'anno a decorrere dal 1995, si provvede:

     a) per l'anno 1994 mediante l'utilizzo di una quota dello stanziamento previsto sul capitolo 31305 dello stato di previsione della spesa, che presenta la necessaria disponibilità;

     b) per gli anni successivi con appositi stanziamenti nei rispettivi bilanci di previsione della Provincia.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.