§ 5.6.7 - L.P. 14 gennaio 1982, n. 2.
Disciplina delle attività sportive scolastiche.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 sport e tempo libero
Data:14/01/1982
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Definizione e ambiti delle attività sportive scolastiche.
Art. 2.  Consigli di circolo, di istituto, consigli scolastici distrettuali.
Art. 3.  Consulta provinciale per lo sport scolastico.
Art. 4.  Compiti della consulta provinciale per lo sport scolastico.
Art. 5.  Piano annuale delle attività sportive scolastiche.
Art. 6.  Assegnazioni di fondi ai circoli didattici, agli istituti scolastici e ai distretti scolastici.
Art. 7.  Attribuzione dei consigli di circolo o di istituto e dei consigli scolastici distrettuali.
Art. 8.  Servizi per lo sport scolastico.
Art. 9.  Comitato di coordinamento dello sport scolastico.
Art. 10.  Spese.
Art. 11.  Visite mediche.
Art. 12.  Consigli scolastici distrettuali.
Art. 13.  Assicurazioni.
Art. 14.  U.P.G.S.S.
Art. 15.  Norma finanziaria.
Art. 16.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 5.6.7 - L.P. 14 gennaio 1982, n. 2.

Disciplina delle attività sportive scolastiche.

(B.U. 26 gennaio 1982, n. 5).

 

     Art. 1. Definizione e ambiti delle attività sportive scolastiche.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano si propone di contribuire attraverso lo sport scolastico a valorizzare la dignità e la società della persona, a migliorare la qualità della vita favorendo iniziative sportive della più varia natura nel quadro di una libera espressione volontaria, tenuto conto delle attitudini dei partecipanti e in relazione all'ambiente.

     2. Le attività sportive scolastiche rappresentano un momento idoneo per l'acquisizione di una genuina coscienza sportiva e costituiscono un aiuto e una guida per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado per lo sviluppo delle proprie qualità psico-fisiche e per l'affinamento delle proprie abilità. Le attività sportive scolastiche si collocano in un ambito integrativo, ma distinto rispetto all'insegnamento dell'educazione fisica e ne costituiscono un momento complementare sotto il profilo educativo e formativo.

     3. Le attività sportive scolastiche sono realizzate a livello di circolo didattico e di istituto, a livello interscolastico, distrettuale e su scala provinciale. Tali attività possono avere anche carattere extraprovinciale per la partecipazione a particolari manifestazioni, fatte comunque salve le competenze del C.O.N.I. di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.

 

          Art. 2. Consigli di circolo, di istituto, consigli scolastici distrettuali.

     1. Presso i circoli didattici, gli istituti e i distretti scolastici possono essere costituiti, a cura dei rispettivi consigli, appositi comitati tecnico-sportivi in cui sia assicurata anche la presenza di docenti di educazione fisica. Tali comitati formulano proposte ai competenti organi collegiali in ordine alle attività sportive scolastiche e all'acquisto della necessaria attrezzatura didattico - sportiva.

     2. I consigli scolastici distrettuali, tenuto conto delle indicazioni fornite dai rispettivi consigli di circolo e di istituto, nonché degli interventi programmati dai comuni interessati, formulano annualmente proposte ai competenti Assessori alla pubblica istruzione attinenti alla realizzazione e al potenziamento di attività sportive scolastiche per le scuole del distretto.

 

          Art. 3. Consulta provinciale per lo sport scolastico. [1]

 

          Art. 4. Compiti della consulta provinciale per lo sport scolastico. [2]

 

          Art. 5. Piano annuale delle attività sportive scolastiche.

     1. Entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto dei programmi pluriennali di sviluppo, le ripartizioni competenti per lo sport scolastico predispongono, entro il limite degli stanziamenti disponibili nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo e avuto riguardo alle previsioni del bilancio pluriennale, il piano delle attività sportive da attuare nel corso dell'anno successivo. Il piano è approvato dalla Giunta provinciale [3].

     2. In detto piano sono previsti:

     a) gli indirizzi generali per la realizzazione delle attività sportive scolastiche a livello di circolo e di istituto e il programma orientativo di quelle a livello interscolastico e distrettuale;

     b) l'ammontare massimo dei diversi contributi che possono essere richiesti agli allievi per la partecipazione ad attività sportive scolastiche a qualsiasi livello. Detti contributi devono essere versati direttamente ai rispettivi circoli didattici o istituti scolastici nel rispetto delle norme vigenti in materia;

     c) i criteri di ripartizione e l'ammontare del fondo, da assegnare ai circoli didattici e agli istituti scolastici, nonché ai distretti scolastici per la realizzazione delle attività sportive scolastiche, interscolastiche e distrettuali, come pure per l'acquisto delle attrezzature didattico - sportive;

     d) gli eventuali programmi e i relativi fondi per le attività e manifestazioni sportive interscolastiche organizzate da ciascun servizio di cui al successivo art. 8 della presente legge;

     e) il programma e il relativo fondo per le manifestazioni sportive scolastiche su scala provinciale nonché per la partecipazione a quelle extra-provinciali o la loro eventuale promozione;

     f) l'ammontare del fondo per provvedere agli acquisti di attrezzature e di materiale accessorio agli impianti e alle strutture sportive interscolastiche, come pure per far fronte alle spese derivanti da eventuali gestioni, manutenzioni, adattamenti, locazione di impianti sportivi a carattere interscolastico;

     g) il compenso massimo orario che può essere corrisposto al personale preposto, in qualità di incaricato, alle diverse manifestazioni e discipline sportive.

     3. [4].

 

          Art. 6. Assegnazioni di fondi ai circoli didattici, agli istituti scolastici e ai distretti scolastici. [5]

 

          Art. 7. Attribuzione dei consigli di circolo o di istituto e dei consigli scolastici distrettuali.

     1. Ferme restando le attribuzioni loro demandate in materia dalla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche e integrazioni, i consigli di circolo e di istituto, come pure i consigli scolastici distrettuali, realizzano il programma delle attività sportive scolastiche, deliberato nel rispetto degli indirizzi generali e dei programmi orientativi fissati dalla Giunta provinciale ai sensi del precedente art. 5.

     2. I consigli di circolo e di istituto adottano gli opportuni provvedimenti per la partecipazione alle attività sportive a livello interscolastico, distrettuale, provinciale. Alle attività sportive a livello interscolastico o distrettuale le scuole, anche di diversi gruppi linguistici, partecipano sulla base di opportune intese tra i competenti organi collegiali.

     3. Il circolo didattico o l'istituto scolastico sono tenuti a consentire l'uso delle attrezzature a loro disposizione da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività sportive durante l'orario scolastico, semprechè non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il competente consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso delle strutture sportive scolastiche e l'organizzazione dei servizi necessari.

     4. Le attrezzature didattico-sportive in dotazione del circolo o dell'istituto sono utilizzate sia per lo svolgimento delle normali ore di educazione fisica, sia per le attività sportive scolastiche di cui alla presente legge. Tale duplice utilizzo deve essere garantito anche per le attrezzature acquistate con i fondi previsti dalla lett. c) del secondo comma del precedente art. 5.

 

          Art. 8. Servizi per lo sport scolastico.

     1. I compiti previsti dalla presente legge sono espletati da due servizi per lo sport scolastico istituiti rispettivamente nell'ambito delle ripartizioni all'istruzione pubblica in lingua italiana e all'istruzione pubblica in lingua tedesca e ladina.

     2. A ciascuno di detti servizi è preposto, quale responsabile, un funzionamento che sia in possesso del diploma universitario rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica o di un titolo di studio equipollente. Per la copertura dei posti di cui sopra, la Giunta provinciale può fissare in un secondo bando di concorso titoli e diplomi universitari diversi, qualora il primo concorso, riservato a candidati in possesso dei titoli di cui sopra, vada deserto o non risultino concorrenti dichiarati idonei.

     3. Le attuali dotazioni organiche del ruolo speciale del personale della carriera direttiva addetto all'istruzione e cultura di cui all'art. 4 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, sono aumentate di due unità di cui una riservata al gruppo linguistico italiano e una al gruppo linguistico tedesco o ladino.

     4. Il personale della carriera di concetto, esecutiva e ausiliaria previsto per i servizi di educazione fisica presso al sovrintendenza e le intendenze scolastiche ai sensi delle tabelle A), B) e C) allegate alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, è trasferito, con esclusione degli aiutanti tecnici, nel ruolo amministrativo ampliato in base al successivo sesto comma del presente articolo ed è assegnato ai servizi per lo sport scolastico presso le competenti ripartizioni.

     5. Conseguentemente sono soppressi i relativi posti in organico previsti dalla citata legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.

     6. Le attuali dotazioni organiche del ruolo amministrativo sono aumentate come qui di seguito indicato:

     n. 2 posti nella carriera di concetto;

     n. 2 posti nella carriera esecutiva;

     n. 4 posti nella carriera ausiliaria;

     Due unità del personale della carriera ausiliaria sono preposte alle piscine interscolastiche e ai servizi dei campi da tennis interscolastici.

     7. Alle piscine interscolastiche sono assegnati gli aiutanti tecnici della carriera esecutiva contemplati dalla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, ai quali competono le attribuzioni previste dal secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per lo svolgimento sia delle attività di educazione fisica, sia di quelle disciplinate dalla presente legge.

     8. Sono comunque fatte salve le attribuzioni del sovrintendente e degli intendenti scolastici loro demandate dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, come pure quelle previste dall'art. 15 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche e integrazioni.

     9. Previe opportune intese tra il Ministero alla pubblica istruzione e la Provincia autonoma di Bolzano, i coordinatori per l'educazione fisica eventualmente nominati a norma dell'art. 9 della citata legge 7 febbraio 1958, n. 88, o insegnanti di ruolo di educazione fisica con anzianità di effettivo servizio di almeno dieci anni, possono essere preposti, in posizione di comando ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, ai competenti servizi per lo sport scolastico istituiti presso le ripartizioni all'istruzione pubblica.

 

          Art. 9. Comitato di coordinamento dello sport scolastico.

     1. Per provvedere alla realizzazione delle iniziative sportive a livello provinciale, nonché alla partecipazione alle manifestazioni sportive su scala extra-provinciale o alla loro eventuale promozione, è istituito il comitato di coordinamento dello sport scolastico.

     2. Del comitato fanno parte il sovrintendente e gli intendenti scolastici, nonché i direttori degli uffici affari amministrativi scolastici nelle ripartizioni all'istruzione pubblica in lingua tedesca e ladina, nonché all'istruzione pubblica in lingua italiana.

     3. Il comitato è presieduto a rotazione e in ordine dal sovrintendente scolastico, dall'intendente per la scuola delle località ladine e dall'intendente per la scuola in lingua tedesca. La vicepresidenza spetta a rotazione e in ordine ai direttori degli uffici di cui al precedente comma delle ripartizioni all'istruzione pubblica di lingua tedesca e ladina, nonché all'istruzione pubblica in lingua italiana. Ciascuna presidenza ha la durata di venti mesi e la vicepresidenza di trenta.

     4. Nei primi trenta mesi di attività funge da segretario del comitato il funzionario responsabile di lingua italiana preposto al competente servizio per lo sport scolastico e negli altri mesi il funzionario di lingua tedesca o ladina. Il funzionario che non esercita le funzioni di segretario, funge da segretario aggiunto del comitato.

     5. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     6. Il comitato individua la spesa necessaria per la realizzazione delle attività e degli ulteriori interventi affidati allo stesso e vigila sulla regolare esecuzione delle attività programmate.

     7. Spetta, inoltre, al comitato predisporre il programma di utilizzo da parte delle scuole di impianti e strutture sportive interscolastiche per lo svolgimento delle attività sportive.

     8. Spetta altresì al comitato predisporre un programma di utilizzo in orario extra-scolastico da parte di associazioni, enti o privati degli impianti e delle strutture sportive interscolastiche affidati alla sua gestione.

     9. Per l'espletamento dei propri compiti, il comitato si avvale del personale in servizio presso i servizi di cui al precedente art. 8.

 

          Art. 10. Spese.

     1. I servizi per lo sport scolastico sono autorizzati a mezzo funzionario delegato ad eseguire in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimi o in ambedue i modi, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia, i servizi e gli ulteriori interventi programmati in base alle lett. d), e) ed f) del secondo comma del precedente art. 5.

     2. I servizi per lo sport scolastico sono altresì autorizzati a stipulare, con le modalità e le procedure di cui al comma precedente, tutti i contratti che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività e per l'attuazione degli ulteriori interventi previsti dalla presente legge. Detti contratti sono soggetti ad approvazione con decreto del competente Assessore oppure del Presidente della Giunta provinciale, qualora trattasi di spese deliberate ai sensi del sesto comma del precedente art. 9.

 

          Art. 11. Visite mediche.

     1. Gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado che pratichino le attività sportive scolastiche sono sottoposti agli accertamenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela delle attività sportive, con le modalità organizzative da stabilirsi con regolamento di esecuzione.

 

Norme transitorie e disposizioni finali

 

          Art. 12. Consigli scolastici distrettuali.

     1. Fino alla costituzione dei consigli scolastici distrettuali, si prescinde dalle proposte, dai programmi e dalle attività di detti organi nelle materie di cui alla presente legge. Le relative attività possono essere assunte dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche interessate, nonché dai servizi o dal comitato di coordinamento di cui rispettivamente all'art. 8 e all'art. 9 della presente legge.

     2. La consulta provinciale per lo sport scolastico viene costituita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il piano delle attività sportive scolastiche per l'anno 1982 può essere approvato dalla Giunta provinciale prescindendo dal parere della consulta provinciale ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5.

 

          Art. 13. Assicurazioni.

     1. L'assicurazione contemplata dagli articoli 2 e 14 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, copre anche i rischi derivanti dall'esercizio delle attività sportive scolastiche.

 

          Art. 14. U.P.G.S.S.

     1. L'Unione provinciale dei gruppi sportivi scolastici - U.P.G.S.S. - continua ad esplicare la propria attività fino a quando i servizi di cui al precedente art. 8 non siano in grado di provvedere allo svolgimento di tutti i compiti previsti dalla presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

     2. All'atto dello scioglimento dell'U.P.G.S.S., disposto con provvedimento della Giunta provinciale, la Provincia autonoma di Bolzano subentra in tutti i diritti attivi e passivi dell'U.P.G.S.S. stessa e tutte le attrezzature a disposizione di detta Unione vengono trasferite ai servizi di cui al precedente art. 8.

 

          Art. 15. Norma finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede.

     a) per le attività sportive scolastiche contemplate nel piano di cui al precedente art. 5, mediante utilizzo, per l'anno finanziario 1982, delle disponibilità previste ai cap. 31205 e 31206 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, in forza delle relative autorizzazioni di spesa disposte dalla legge finanziaria 1982;

     b) per i compensi ai membri della consulta di cui all'art. 3, valutati in lire 3 milioni a carico dell'esercizio 1982 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, che presenta la necessaria disponibilità;

     c) per l'aumento delle dotazioni organiche di cui all'art. 8, che comporta una maggiore spesa valutata per l'anno 1982 in lire 50 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1982 (partita n. 1 dell'allegato n. 3 del bilancio);

     2. Le spese di cui alla lett. a) del precedente comma, poste a carico degli esercizi successivi sono stabilite dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 16.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

[2] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

[3] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[4] Comma abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[5] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.