§ 41.7.105 - D.P.R. 28 marzo 1975, n. 475.
Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:28/03/1975
Numero:475


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 41.7.105 - D.P.R. 28 marzo 1975, n. 475.

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

(G.U. 20 settembre 1975, n. 252, S.O.)

 

     Art. 1.

     Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature, esercitate sia direttamente dagli organi dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle provincie di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Resta la competenza del C.O.N.I. e delle relative federazioni sportive affiliate alle federazioni internazionali limitatamente alle attività competitive programmate che sono disciplinate dall'ordinamento sportivo internazionale.

     Nella propria articolazione territoriale il C.O.N.I. tiene conto delle specificità linguistiche dei territori [1].

     Le specificità linguistiche dei territori sono altresì prese in considerazione dalle federazioni sportive nazionali (FSN), dalle discipline sportive associate (DSA) e dagli enti di promozione sportiva (EPS) nella propria articolazione territoriale [2].

     In ragione delle specificità linguistiche il Verband der sportvereine südtirol (VSS) e l'Unione delle società sportive altoatesine (USSA) possono essere riconosciuti quali enti di promozione sportiva (EPS), in deroga ai requisiti territoriali, se in possesso degli altri requisiti previsti dall'ordinamento sportivo [3].

     Al fine di rendere razionale l'impiego dei mezzi finanziari destinati alle attività sportive ed ai relativi impianti ed attrezzature, il C.O.N.I. e le provincie di Trento e di Bolzano coordinano periodicamente in un programma gli interventi di rispettiva competenza.

     Il C.O.N.I. fissa annualmente d'intesa con le provincie di Trento ed Bolzano l'ammontare del suo intervento finanziario da erogare alle provincie stesse tenendo conto delle esigenze concernenti le attività sportive e relativi impianti ed attrezzature di loro competenza.

     L'Istituto per il credito sportivo fissa annualmente, d'intesa con le provincie di Trento e di Bolzano, l'ammontare complessivo e la destinazione dei mutui da concedere nell'ambito del rispettivo territorio provinciale.

 

          Art. 3.

     Le provincie di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie di cui all'art. 1 del presente decreto. La Provincia di Bolzano esercita, inoltre, le funzioni di controllo degli enti di cui all'articolo 2, quarto comma [4].

     In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma il personale dipendente è trasferito a domanda alle provincie conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio delle provincie.

 

          Art. 4.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'art. 1 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti nelle materie indicate nello stesso articolo, continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

     Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle provincie di Trento e Bolzano, ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle provincie di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle provincie medesime.

     I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle provincie del patrimonio degli enti di cui sopra, nonchè al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

 

          Art. 5.

     La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

     Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1975, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

 


[1] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 26 settembre 2023, n. 147.

[2] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 26 settembre 2023, n. 147.

[3] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 26 settembre 2023, n. 147.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 26 settembre 2023, n. 147.