§ 5.3.98 - L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
Disposizioni in materia di istruzione e formazione


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:14/03/2008
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale”
Art. 2.  Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e [...]
Art. 3.  Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”
Art. 4.  Modifiche della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, recante “Organi collegiali della scuola “
Art. 5.  Modifica della legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, recante “Disciplina dell’orientamento scolastico e professionale”
Art. 6.  Modifiche della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio“
Art. 7.  Modifiche della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, recante “Diritto allo studio universitario“
Art. 8.  Corsi annuali
Art. 9.  Tipologia dei corsi ed indirizzi
Art. 10.  Materie d’insegnamento e piani di studio
Art. 11.  Ammissione ai corsi
Art. 12.  Preparazione e svolgimento dell’esame, commissione d’esame
Art. 13.  Requisiti del personale insegnante
Art. 14.  Modifiche della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, recante “Ordinamento della formazione professionale”
Art. 15.  Modifiche della legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, recante “Ordinamento dell’apprendistato”
Art. 16.  Disposizione finanziaria
Art. 17.  Abrogazioni


§ 5.3.98 - L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Disposizioni in materia di istruzione e formazione

(B.U. 8 aprile 2008, n. 15 - S.O. n. 1)

 

Capo I

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

 

Art. 1. Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale”

1. Il titolo della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale”, è così sostituito: “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”.

2. La lettera m) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituita:

“m) un docente delle scuole paritarie;”.

 

3. Dopo la lettera m) del comma 2 dell’articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere n) e o):

“n) un rappresentante della Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano;

o) un rappresentante dei convitti dell’Alto Adige.”

 

4. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituito:

“3. La composizione dell’assemblea plenaria deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall’ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 19, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La rappresentanza dei tre gruppi linguistici nelle singole categorie è stabilita nella deliberazione della Giunta provinciale con la quale sono indette le elezioni, fatta salva la seguente rappresentanza per il gruppo linguistico ladino: un rappresentante degli insegnanti di scuola primaria, un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado, un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, un rappresentante dei dirigenti scolastici, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli alunni.”

 

5. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituito:

“1. Le elezioni del Consiglio scolastico provinciale sono indette dalla Giunta provinciale. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le relative modalità.”

 

6. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituita:

“c) le modalità ed i termini per la designazione dei propri rappresentanti da parte delle categorie di cui all’articolo 3, comma 2, lettere da i) a o).”

 

7. Il comma 11 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituito:

“11. La composizione della giunta esecutiva si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici, garantendo comunque la rappresentanza dei tre gruppi linguistici, ed è stabilita nella deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 3, comma 3.”

 

8. Dopo il comma 7 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“8. In coda alle graduatorie generali di merito del corso-concorso di cui al comma 6 sono inseriti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, che non hanno superato la prova scritta od orale finale del predetto corso-concorso, ma che risultano inseriti nelle graduatorie generali di merito valide ai fini dell’ammissione al corso di formazione. I predetti candidati sono graduati in base al punteggio loro attribuito nella citata graduatoria di merito. Anche a tali candidati si applica quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 7.”

 

9. L’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituito:

“Art. 12 (Graduatorie provinciali del personale docente) - 1. La Provincia autonoma di Bolzano istituisce graduatorie provinciali del personale docente per la stipulazione di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano. 2. L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria e secondaria ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie di cui al comma 1.

3. Fatto salvo l’accesso ai ruoli su posti vacanti secondo le percentuali stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, per la copertura dei rimanenti posti vacanti e per quelli disponibili per la durata dell’anno scolastico, è istituita, nei limiti delle dotazioni organiche complessive fissate con legge, la dotazione organica provinciale aggiuntiva. I criteri e le modalità per l’istituzione di tale dotazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. In detta dotazione sono inseriti i docenti di cui al comma 2 nonché quelli di religione iscritti nelle previgenti graduatorie provinciali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale, che danno titolo di precedenza nel conferimento degli incarichi, e che abbiano prestato servizio nel medesimo posto o nella medesima classe di concorso per almeno dieci anni scolastici. In detta dotazione possono essere riservati dei posti per il trasferimento dei docenti che siano titolari in scuole di altre province e che svolgano il proprio servizio in provincia di Bolzano da almeno cinque anni. Ai docenti inseriti nella dotazione organica provinciale aggiuntiva non viene attribuita la sede di servizio definitiva; essi vengono invece utilizzati secondo le disposizioni contrattuali in materia di mobilità. Ai predetti docenti è conferito un incarico a tempo indeterminato con sviluppo di carriera secondo le vigenti disposizioni. Alla maggiore spesa si fa fronte con gli stanziamenti ordinari iscritti in bilancio nei corrispondenti capitoli relativi al pagamento delle competenze spettanti al personale docente.

4. Ai fini della stipulazione di contratti a tempo determinato, le istituzioni scolastiche compilano le graduatorie di istituto.”

 

10. Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996 n. 24, sono inseriti i seguenti articoli 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies:

“Art. 12-bis (Formazione delle graduatorie) - 1. La formazione e l’utilizzo delle graduatorie provinciali sono disciplinate dalla Giunta provinciale che si attiene ai seguenti principi e criteri:

a) il punteggio dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali è aggiornato annualmente;

b) nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali sono inseriti, a domanda, i docenti già inseriti nelle corrispondenti prima e seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bolzano con il punteggio già maturato nelle medesime graduatorie. Per l’aggiornamento del punteggio si utilizzano i criteri applicati in sede di compilazione della prima e seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009. Nella terza fascia delle graduatorie provinciali sono inseriti, a domanda, i docenti già inclusi nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento nonché coloro che all’ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento avevano titolo all’inserimento. Il punteggio in terza fascia è calcolato secondo la tabella provinciale di valutazione dei titoli, determinata dalla Giunta provinciale che disciplina anche la transizione al nuovo sistema delle graduatorie provinciali;

c) hanno titolo ad essere inseriti con riserva nella terza fascia delle graduatorie provinciali i docenti che il 1° gennaio 2007 frequentavano i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi della legge 4 giugno 2004, n. 143, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario, i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica oppure il corso di laurea in scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Lo scioglimento produce effetti a decorrere dall’anno scolastico successivo; d) ferma restando la disciplina della mobilità, non sono consentiti l’inserimento e il mantenimento nelle graduatorie provinciali dei docenti già assunti nello stesso grado con contratto a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche amministrate dalla stessa Intendenza scolastica;

e) le graduatorie di istituto sono articolate per fasce, in relazione alle abilitazioni ed ai titoli, e hanno validità annuale.

 

Art. 12-ter (Tabella di valutazione dei titoli) - 1. Ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività di insegnamento. La Giunta provinciale determina la tabella di valutazione, tenendo conto dei criteri di cui ai commi seguenti.

2. I servizi di insegnamento prestati presso le scuole statali o a carattere statale, presso le scuole paritarie o legalmente riconosciute, presso le scuole di formazione professionale delle regioni e delle province autonome, presso le scuole dell’infanzia e le università, ivi inclusi i servizi svolti nelle scuole dei paesi dell’Unione europea, riconducibili alle medesime tipologie di insegnamento, vengono valutati con un punteggio differenziato a seconda che si tratti di servizio specifico o non specifico.

3. Al fine di favorire la continuità didattica, sono individuate le classi di concorso, le tipologie di insegnamento e le sedi scolastiche per le quali è riconosciuta una maggiorazione del punteggio del servizio nelle graduatorie provinciali. La Giunta provinciale, tenuto conto delle esigenze delle scuole dei tre gruppi linguistici, può stabilire, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato. I docenti provenienti da altre province, che chiedono il trasferimento nelle graduatorie della provincia di Bolzano, vengono inseriti in coda alle stesse.

4. I servizi prestati presso le scuole di formazione professionale delle Regioni e delle Province autonome, presso le scuole dell’infanzia e le università vengono valutati se prestati a partire dal 1° settembre 2008.

5. Per l’abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), per i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, per i corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica e per la laurea in scienze della formazione primaria è attribuito un punteggio aggiuntivo.

6. Sono valutati anche gli ulteriori titoli ritenuti funzionali al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal sistema educativo provinciale di istruzione e formazione.

7. La tabella di valutazione dei titoli si applica alle graduatorie provinciali e alle graduatorie di istituto. 8. Il punteggio attribuito sulla base della tabella di valutazione provinciale è valido esclusivamente per le graduatorie provinciali e di istituto della provincia di Bolzano.

 

Art. 12-quater (Programma di collocamento e scambio di docenti) - 1. Ai partecipanti al programma di collocamento e scambio di docenti “Lehren und Lernen in Südtirol” è riservato ogni anno, in tutte le classi di concorso, fino al dieci per cento dei posti di supplenza interi e disponibili per tutto l’anno scolastico. Tale riserva spetta una sola volta ad ogni partecipante. Il competente Intendente scolastico quantifica l’esatto ammontare dei posti da riservare per ciascuna classe di concorso, tenendo conto delle domande presentate.

 

Art. 12-quinquies (Mobilità del personale docente) - 1. I docenti che hanno assolto la propria formazione nell’ambito della formazione professionale e che sono in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’inquadramento nel profilo professionale di docente laureato/laureata possono accedere, senza ulteriori condizioni, ai ruoli del personale docente nelle scuole a carattere statale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 12.

2. I docenti delle scuole a carattere statale in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione richiesti, rispettivamente incaricati a tempo indeterminato, hanno accesso, senza ulteriori condizioni, ai ruoli del personale docente delle scuole professionali, nel rispetto delle norme vigenti in materia di personale provinciale.”

 

     Art. 2. Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante”

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, è così sostituito:

“2. I titoli richiesti per l’accesso a detti ruoli sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia di concerto con l’Ordinario diocesano.“

 

2. Il comma 3 dell’articolo 20 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. L’individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione avviene per scorrimento delle graduatorie provinciali o d’istituto. L’assegnazione della sede può avvenire anche secondo criteri da stabilirsi, a seconda della competenza, con deliberazione della Giunta provinciale o tramite contratto collettivo provinciale.“

 

     Art. 3. Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”

1. Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è inserito il seguente articolo:

“Art. 15-bis (Organici delle istituzioni scolastiche) - 1. Nell’ambito delle dotazioni organiche complessive definite in base alle vigenti disposizioni, gli organici del personale ispettivo, dirigente e docente ed i criteri per le relative assegnazioni alle istituzioni scolastiche sono determinati dalla Giunta provinciale, anche sulla base dei criteri stabiliti dai commi 2, 3 e 4.

2. Per il sostegno e l’integrazione di alunne e alunni disabili è riconosciuta una dotazione di docenti di sostegno nella misura di un docente ogni 100 alunne e alunni. La Giunta provinciale stabilisce le condizioni e i limiti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di docenti di sostegno, anche in deroga al rapporto fra docenti e alunne e alunni previsto dal presente comma, nel caso in cui, nel corso dell’anno scolastico, si verifichi la necessità di sostenere alunne e alunni con bisogni educativi speciali.

3. La Giunta provinciale definisce le modalità e i criteri volti all’assegnazione di una dotazione di docenti formati per facilitare l’inserimento nei percorsi del sistema formativo e per agevolare l’apprendimento della lingua tedesca, italiana o ladina da parte di alunne e alunni con sfondo migratorio, con particolare riferimento a quelli con necessità di alfabetizzazione.

4. La Giunta provinciale definisce le modalità per la costituzione, negli istituti comprensivi del primo ciclo di istruzione, di cattedre verticali per l’insegnamento nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado dell’educazione fisica e sportiva, della lingua inglese, della religione, di italiano rispettivamente tedesco seconda lingua e, nelle rispettive località, dell’insegnamento della lingua ladina.

5. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all’insegnamento viene utilizzato in compiti amministrativi nell’ambito della rispettiva amministrazione scolastica. L’utilizzo avviene su posti dell’organico del personale amministrativo della Provincia, che a tal fine vengono dichiarati non disponibili per l’assunzione di personale amministrativo.

6. In aggiunta al personale assegnato, le istituzioni scolastiche provinciali, utilizzando risorse del proprio bilancio, possono stipulare, per periodi determinati, contratti di prestazioni d’opera con esperti in discipline e insegnamenti non obbligatori, in relazione all’introduzione o alla sperimentazione di nuove discipline di studio o di metodologie innovative, all’ampliamento e alla qualificazione dell’offerta formativa o ad esigenze connesse a particolari difficoltà anche attinenti all’inserimento di alunne e alunni appartenenti a famiglie di recente immigrazione, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17-ter della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche.“

 

2. Dopo l’articolo 20 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è inserito il seguente articolo:

“Art. 20-bis (Scuole dell’infanzia ed istituzioni scolastiche paritarie) - 1. Alla realizzazione dell’offerta formativa del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione concorrono anche le scuole dell’infanzia e le istituzioni scolastiche private, alle quali è riconosciuta la parità con provvedimento del competente Intendente scolastico. 2. La parità può essere riconosciuta alle scuole dell’infanzia e alle istituzioni scolastiche private che, corrispondendo all’ordinamento generale dell’istruzione provinciale, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità previsti dal comma 3. Le scuole dell’infanzia e le istituzioni scolastiche paritarie svolgono un servizio pubblico e accolgono tutti i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, anche in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio, per i quali venga presentata richiesta di iscrizione, a condizione che sia accettato il relativo progetto educativo. L’Intendenza scolastica competente accerta l’originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

3. La parità è riconosciuta alle scuole dell’infanzia e alle istituzioni scolastiche private in possesso dei seguenti requisiti: a) progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e dello Statuto di autonomia; b) piano dell’offerta formativa conforme alle disposizioni vigenti;

c) attestazione della titolarità della scuola dell’infanzia o dell’istituzione scolastica privata;

d) pubblicità dei bilanci;

e) disponibilità di locali, arredi e mezzi didattici propri conformi alle norme vigenti;

f) istituzione di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

g) iscrizione per tutte le alunne e tutti gli alunni, i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

h) applicazione delle norme per l’accompagnamento dei bambini e delle bambine, degli alunni e delle alunne in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio;

i) organica costituzione di corsi completi; la parità non può essere riconosciuta a singole classi, tranne che in fase di istituzione graduale di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

j) personale insegnante, collaboratori pedagogici e collaboratrici pedagogiche in possesso dei prescritti titoli di studio e della prescritta abilitazione secondo le vigenti disposizioni in materia.

4. Le scuole dell’infanzia e le istituzioni scolastiche paritarie sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema provinciale di valutazione, secondo gli standard stabiliti dall’ordinamento scolastico vigente.

5. Le scuole dell’infanzia e le istituzioni scolastiche private che non soddisfano i requisiti per la parità di cui al presente articolo, possono essere riconosciute e promosse secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, purché rispettino i principi del vigente ordinamento scolastico provinciale.”

 

     Art. 4. Modifiche della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, recante “Organi collegiali della scuola “

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, è così sostituito:

“1. Il consiglio di classe è formato dai docenti di ogni singola classe e da due rappresentanti dei genitori nonché, nelle scuole secondarie di secondo grado, da due rappresentanti degli studenti. I rappresentanti dei genitori e degli studenti di una classe rimangono in carica per tre anni scolastici, qualora permangano nello stesso grado di scuola. Il consiglio di classe delle classi a funzionamento serale è formato dai docenti di ogni singola classe e da due rappresentanti degli studenti. Il consiglio è presieduto dal direttore didattico o preside o da un insegnante della classe da lui delegato. Alle sedute del consiglio di classe partecipano, senza diritto di voto, anche gli assistenti ed educatori di soggetti portatori di handicap.”

 

2. Il comma 8 dell’articolo 6 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, è così sostituito:

“8. A titolo consultivo partecipano alle sedute del consiglio di circolo o d’istituto i presidenti dei comitati dei genitori e degli studenti ed i rappresentanti della scuola nelle consulte dei genitori e degli studenti. Possono inoltre essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in ambito scolastico con compiti socio-psico-pedagogici, medici e di orientamento.”

 

3. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, la parola: “ottobre” è sostituita con la parola: “settembre”.

 

Capo II

DIRITTO ALLO STUDIO E UNIVERSITÀ

 

     Art. 5. Modifica della legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, recante “Disciplina dell’orientamento scolastico e professionale”

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3 e 4:

“2. La Giunta provinciale può istituire centri di informazione su studi e professioni, gestiti direttamente dall’amministrazione, da terzi oppure anche da un ente di diritto privato. In quest’ultimo caso la Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano a questo ente, riconoscendo il predetto di interesse provinciale. Lo statuto dell’ente è approvato dalla Giunta provinciale e deve prevedere un’adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dei centri di informazione su studi e professioni gestiti da terzi o da un ente di diritto privato, a titolo di comodato gratuito, i locali, le attrezzature e gli arredamenti necessari, oppure a concedere appositi finanziamenti.

4. La Giunta provinciale è autorizzata a coprire le spese di gestione degli enti pubblici o privati incaricati dalla Provincia di gestire centri di informazione su studi e professioni in provincia di Bolzano.”

 

     Art. 6. Modifiche della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio“

1. L’articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 2 (Piano annuale dei servizi) - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta provinciale approva il piano di indirizzo generale degli interventi atti a realizzare il diritto allo studio.

2. Il piano individua sia gli interventi che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi o oggettivi degli alunni, sia quelli che non prescindono dai suddetti requisiti o che sono attribuiti per concorso.

3. La Provincia promuove il diritto allo studio attraverso:

a) borse di studio ordinarie;

b) borse di studio straordinarie;

c) rimborso tasse e contributi scolastici;

d) refezioni scolastiche;

e) libri di testo;

f) trasporti scolastici o altre facilitazioni di viaggio;

g) assicurazione;

h) servizi abitativi;

i) servizi di sostegno e di sorveglianza per bambini e giovani al di fuori dell’orario scolastico;

j) provvidenze a favore di bambini e giovani diversamente abili;

k) ogni altro intervento atto a realizzare il diritto allo studio.

4. Gli interventi di cui al comma 3, lettere a), b), c) ed e), sono destinati ad alunni che versano in condizioni economiche disagiate.

5. La condizione economica disagiata è individuata in base al reddito, al patrimonio ed alle quote esenti stabilite negli appositi criteri. Si considerano in questo caso sia i redditi ed il patrimonio dell’alunno che dei suoi genitori. Nel caso in cui i genitori sono separati legalmente o divorziati, vanno considerati il reddito ed il patrimonio dell’alunno e del genitore a cui l’alunno è stato affidato. Se l’alunno è orfano di entrambi i genitori, vanno considerati il reddito ed il patrimonio dell’alunno e di colui che esercita la potestà genitoriale. Se il genitore esercente la potestà convive con una persona in una situazione di famiglia di fatto, sono considerati anche il reddito e il patrimonio del convivente.

6. Il reddito massimo ammissibile ed i criteri di valutazione del reddito, del patrimonio e delle quote esenti sono stabiliti dalla Giunta provinciale.”

 

2. L’articolo 3 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 3 (Aventi diritto) - 1. Possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadini dell’Unione Europea frequentanti istituzioni scolastiche e formative professionali in provincia di Bolzano;

b) cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano, che frequentano istituzioni scolastiche e formative professionali in provincia di Bolzano;

c) cittadini dell’Unione Europea, residenti in provincia di Bolzano da almeno due anni, che frequentano, al di fuori del territorio provinciale, istituzioni scolastiche o formative professionali non esistenti in provincia di Bolzano.”

 

3. L’articolo 5 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 5 (Borse di studio) - 1. Agli alunni può essere concessa una borsa di studio, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 3 e si trovino nelle condizioni economiche disagiate di cui all’articolo 2, comma 5.

2. L’assegnazione delle borse di studio avviene mediante concorsi banditi dalla Giunta provinciale.

3. Nel bando di concorso sono stabiliti:

a) l’ammontare della borsa di studio;

b) i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti, comprese le condizioni economiche disagiate;

c) le disposizioni per l’assegnazione dei punteggi per le graduatorie.

4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3 e dal presente articolo può essere concessa una borsa di studio straordinaria ad alunni che si trovano in uno stato di particolare bisogno.”

 

4. L’articolo 6 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è così sostituito:

“Art. 6 (Rimborso delle tasse scolastiche o dei contributi scolastici) - 1. Agli alunni iscritti presso istituzioni scolastiche o formative professionali al di fuori della provincia di Bolzano, non esistenti nella medesima, possono essere rimborsate le tasse o i contributi scolastici, qualora essi siano in possesso dei requisiti per la concessione di una borsa di studio ai sensi dell’articolo 5.”

 

5. L’articolo 12 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 12 (Libri di testo) - 1. I consigli di istituto o di direzione assegnano in comodato i libri di testo, anche in formato elettronico, agli alunni che adempiono l’obbligo scolastico. I testi di lavoro attivi sono assegnati in proprietà.

2. I libri di testo, anche in formato elettronico, sono assegnati in comodato agli alunni che, assolto l’obbligo scolastico, frequentano scuole secondarie di secondo grado o scuole professionali e versano in condizioni economiche disagiate ai sensi dell’articolo 2, comma 5.

3. La Giunta provinciale determina annualmente i criteri di scelta dei libri di testo e l’importo massimo per l’acquisto dei medesimi per ogni alunno e classe.”

 

6. L’articolo 13 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 13 (Servizio di trasporto scolastico) - 1. La Provincia autonoma di Bolzano può istituire un servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni di ogni ordine e grado.

2. Al servizio di trasporto scolastico possono essere ammessi anche i bambini che frequentano una scuola materna, qualora esista già un relativo servizio e sia garantito un servizio di accompagnamento.

3. La Giunta provinciale può istituire servizi di trasporto speciali a favore degli alunni che non possono usufruire del servizio pubblico di linea.

4. La Giunta provinciale determina i criteri per l’attuazione del servizio di trasporto scolastico, i requisiti di ammissione nonché le direttive per l’istituzione di servizi di trasporto speciali.

5. La Giunta provinciale può concedere un contributo chilometrico agli alunni che, pur essendo in possesso dei requisiti per il trasporto scolastico, di fatto non possono utilizzarlo, nonché al comune che eventualmente organizza tale servizio di trasporto.”

 

7. I commi 1, 2 e 4 dell’articolo 16-bis della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. La Provincia può mettere a disposizione degli alunni e degli apprendisti un servizio abitativo in forma di residence, collegio, convitto o istituzioni simili, gestiti direttamente dalla Provincia oppure tramite terzi.

2. Agli enti pubblici o privati, senza fini di lucro, che gestiscono i convitti o i collegi di cui al comma 1, può essere coperto il deficit della gestione ordinaria per intero nel limite di spesa fissato dalle disposizioni di concessione dei contributi, qualora vi sia la disponibilità sul corrispondente capitolo di bilancio. Agli enti pubblici o privati senza fini di lucro, che promuovono gli interessi e le attività dei collegi, la Giunta provinciale può concedere contributi fino ad un massimo dell’80 per cento delle spese riconosciute.

4. Agli enti e alle associazioni senza fini di lucro, che mettono a disposizione uno dei servizi abitativi di cui al comma 1, possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili per:

a) acquisto di edifici ovvero acquisizione di aree;

b) progettazione, costruzione, ampliamento, sistemazione, ristrutturazione o completamento di edifici;

c) acquisto di arredamenti e attrezzature.”

 

8. Dopo il comma 4 dell’articolo 16-bis della legge 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi, 5, 6, 7 e 8:

“5. Gli enti e le associazioni beneficiari dei contributi di cui al comma 4 devono impegnarsi a non mutare la destinazione dei rispettivi edifici e delle relative pertinenze, attrezzature ed arredi senza il consenso della Giunta provinciale. La durata del relativo vincolo, che non può essere inferiore ad anni 20 né superiore ad anni 50, è fissata dalla Giunta provinciale, tenuto conto dell’entità del contributo concesso. Il vincolo a non mutare la destinazione è annotato nel libro fondiario.

6. Qualora venga mutata la destinazione degli edifici e delle pertinenze, il contributo deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali. Qualora l’edificio continui ad essere utilizzato per finalità di carattere sociale, il contributo concesso è ridotto in ragione del periodo di utilizzo del relativo edificio, conformemente alla destinazione di cui al comma 1. La differenza, maggiorata degli interessi legali, deve essere restituita.

7. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, i beni con vincolo di destinazione possono essere messi a disposizione della Provincia dietro pagamento di un indennizzo che tenga conto dei contributi ricevuti.

8. La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.”

 

     Art. 7. Modifiche della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, recante “Diritto allo studio universitario“

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è inserito il seguente comma:

“2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2, può essere concessa una borsa di studio straordinaria a studentesse e studenti che si trovano in uno stato di particolare bisogno.”

 

2. Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è inserito il seguente articolo:

“Art. 19-bis (Finanziamento di strutture universitarie) - 1. La Giunta provinciale è autorizzata ad individuare le aree e ad acquisire, anche tramite espropri, immobili da destinare alla costruzione di strutture universitarie, secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente. È altresì autorizzata ad assumere le spese per l’affitto, la costruzione e l’adattamento, la manutenzione e l’arredamento di strutture universitarie e di strutture accessorie site in provincia di Bolzano, nonché a concedere in comodato a tali strutture beni immobili e mobili, compresi quelli di carattere sportivo, ricreativo e residenziale, o a concedere appositi finanziamenti.

2. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concorrere finanziariamente alla gestione della Libera Università di Bolzano o di altre strutture di alta formazione o di ricerca scientifica aventi sede nel territorio provinciale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere iniziative, attività e progetti concernenti l’attività didattica e la ricerca eseguiti, nell’interesse della Provincia, da università con sede nel territorio nazionale o in paesi dell’area culturale tedesca.”

 

Capo III

FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

Titolo I

Esame di Stato nell’ambito della formazione professionale

 

     Art. 8. Corsi annuali

1. La Provincia autonoma di Bolzano, d’intesa con università italiane o straniere, organizza corsi annuali a favore di persone in possesso di un diploma professionale conseguito nell’ambito dei percorsi della formazione professionale. Tali corsi tendono ad incrementare le competenze professionali, personali e sociali e ad approfondire le conoscenze di cultura generale, al fine di migliorare la mobilità professionale e le possibilità di avanzamento professionale e di creare i presupposti per poter sostenere l’esame di Stato ai sensi dell’articolo 12, utile anche ai fini dell’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica [1].

 

2. I corsi annuali di cui al comma 1 si innestano sui corsi triennali di qualifica professionale e sui successivi corsi annuali di specializzazione della formazione professionale, che si concludono con qualifiche rispettivamente diplomi professionali riconosciuti a livello nazionale. I corsi triennali e i corsi annuali di specializzazione citati comprendono, nella loro articolazione curricolare, oltre ad una parte tecnica professionale, anche una parte adeguata di contenuti di cultura generale e di teoria professionale, in modo da consentire il passaggio ai corsi di cui al comma 1.

 

3. I corsi annuali di cui al comma 1 sono organizzati e attuati dalle scuole provinciali di formazione professionale, individuate a tal fine dalla Giunta provinciale nel piano per la formazione.

 

     Art. 9. Tipologia dei corsi ed indirizzi

1. I corsi sono ad indirizzo:

a) tecnico, che comprende anche l’artigianato artistico;

b) sociale;

c) amministrativo, a carattere commerciale, turistico o generale;

d) agricoltura.

2. I corsi hanno un monte ore non inferiore a 1200 ore, strutturate secondo modalità di insegnamento flessibili e modulari, da attuarsi anche con il sostegno delle moderne tecnologie.

 

     Art. 10. Materie d’insegnamento e piani di studio

1. Gli insegnamenti si suddividono in discipline fondamentali comuni a tutti gli indirizzi e in discipline specifiche caratterizzanti il singolo indirizzo di cui all’articolo 9, comma 1. Il relativo orario è articolato in attività e insegnamenti obbligatori nonché in insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e della studentessa, secondo le previsioni opzionali previste nei piani di studio.

 

2. Le discipline fondamentali sono:

a) prima lingua provinciale: italiano o tedesco;

b) seconda lingua provinciale: tedesco o italiano;

c) lingua inglese;

d) matematica;

e) diritto ed economia;

f) storia ed educazione sociale.

 

3. Gli insegnamenti relativi alle discipline fondamentali comprendono un minimo di 650 ore di lezione.

 

4. Gli insegnamenti specifici caratterizzanti i singoli indirizzi comprendono la parte teorica della disciplina del corrispondente indirizzo, il progetto specifico di indirizzo e il relativo project management, che include anche le esercitazioni pratiche. Gli insegnamenti specifici caratterizzanti i singoli indirizzi hanno una durata complessiva non inferiore a 400 ore annue.

 

     Art. 11. Ammissione ai corsi

1. Al quinto anno integrativo di cui all’articolo 8 sono ammessi:

a) coloro che hanno concluso una scuola di formazione professionale di durata quadriennale nell’indirizzo corrispondente ai corsi attivati a norma dell’articolo 9, comma 1;

b) coloro che sono in possesso di una qualifica conseguita al termine della formazione di apprendistato almeno triennale di indirizzo corrispondente e che hanno frequentato con profitto un anno di specializzazione della formazione professionale o una formazione equivalente.

 

2. L’ammissione al quinto anno integrativo è subordinata ad una verifica dei titoli o delle competenze possedute, sulla base degli standard minimi richiesti per l’accesso ai corsi dell’Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

 

     Art. 12. Preparazione e svolgimento dell’esame, commissione d’esame [2]

1. Le prove d’esame vertono sulla valutazione delle competenze acquisite in cinque delle materie fondamentali di cui all’articolo 10, comma 2, nonché in almeno una delle materie caratterizzanti l’indirizzo di cui all’articolo 10, comma 4.

 

2. Il presidente della commissione d’esame o, comunque, un membro della stessa deve appartenere ai ruoli del personale insegnante, ispettivo, direttivo e docente delle scuole a carattere statale della Provincia; la nomina avviene su proposta dell’Intendente scolastico competente.

 

     Art. 13. Requisiti del personale insegnante

1. I corsi di cui all’articolo 9 sono tenuti da personale docente in possesso del prescritto titolo di studio e della corrispondente abilitazione all’insegnamento, ovvero da docenti o da esperti di comprovata competenza didattica e specifica nel settore professionale di riferimento, riconosciuta dalla Provincia.

 

Titolo II

Modifiche di disposizioni in materia della formazione professionale

 

     Art. 14. Modifiche della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, recante “Ordinamento della formazione professionale”

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) azioni di formazione e di orientamento al lavoro:

1) formazione successiva al titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale e della specializzazione. Nell’ambito di questa formazione può essere assolto anche l’obbligo di istruzione stabilito dalle norme statali. I rispettivi anni formativi consentono l’acquisizione dei saperi e delle competenze definite a livello statale per l’assolvimento dell’obbligo scolastico. In questa fase della formazione si applicano didattiche incentrate anche sull’apprendimento in contesti operativi. L’istruzione obbligatoria può essere assolta, in conformità alle norme statali, anche sotto forma di apprendistato;

2) formazione attraverso corsi annuali, organizzati d’intesa con le università italiane o estere, di preparazione all’esame di stato utile ai fini dell’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica per coloro che sono in possesso di un diploma professionale o di un titolo di specializzazione equivalente;

3) formazione integrativa alla scuola statale;

4) formazione di qualificazione e di raccordo scolastico;

5) azioni di transizione al lavoro;

6) formazione successiva al conseguimento del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo universitario;

7) formazione superiore di secondo livello volta al conseguimento di diplomi previsti per specifiche aree professionali, ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria.”

 

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è così sostituita nel testo in lingua italiana:

“b) azioni di formazione sul lavoro;”.

 

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Ai fini del sostegno e dell’integrazione delle allieve/degli allievi e delle apprendiste portatrici di handicap/degli apprendisti portatori di handicap la Giunta provinciale provvede ad assegnare alla formazione professionale del personale, tenendo conto del fabbisogno effettivo.”

 

4. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La Giunta provinciale approva i programmi dei corsi formativi nonché l’articolazione e i contenuti delle prove d’esame per il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali e di abilitazione, considerando come minimi i livelli essenziali determinati a livello nazionale.”

 

5. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Le qualifiche e i diplomi professionali e di abilitazione rilasciati al termine dei corsi di formazione professionale, gestiti dalla Provincia o da essa riconosciuti, hanno la stessa validità degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689”.

 

6. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Le ripartizioni competenti per la formazione professionale effettuano le verifiche necessarie e decidono in merito all’equipollenza dei diplomi e dei titoli professionali ai sensi della presente legge. I criteri per l’equipollenza sono stabiliti dalla Giunta provinciale.”

 

7. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è aggiunto il seguente comma:

“4. Le scuole professionali possono prevedere a favore dei propri allievi brevi tirocini in azienda già a partire dal primo anno formativo. Tali tirocini sono parte integrante della formazione scolastica e non danno luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro, né a diritti, richieste e obblighi contrattuali e previdenziali.”

 

8. L’articolo 12-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 12-bis (Passaggi tra i sistemi di formazione e di istruzione) - 1. Chi ha superato l’esame previsto al termine di un corso di qualifica almeno triennale della formazione professionale provinciale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), può proseguire gli studi al quarto anno di istituto professionale statale dello stesso indirizzo o di indirizzo affine, eventualmente previo superamento di esami integrativi previsti limitatamente all’area linguistica e matematica. Ciò vale anche per coloro che hanno concluso una formazione almeno triennale per apprendisti di cui alla legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, a condizione che dimostrino di aver svolto un monte-ore adeguato di insegnamento nell’area linguistica e matematica.

2. La Provincia istituisce commissioni miste formate da rappresentanti delle intendenze scolastiche e da rappresentanti delle ripartizioni per la formazione professionale, che valutano le competenze rilevanti ai fini della prosecuzione degli studi nell’altro sistema di istruzione o formazione e che individuano gli esami integrativi e/o le misure di sostegno eventualmente necessarie, che servono come linee guida alle singole istituzioni scolastiche e formative in sede di decisione riguardo ai passaggi.”

 

     Art. 15. Modifiche della legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, recante “Ordinamento dell’apprendistato”

1. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, è così sostituito: “Per professioni di particolare complessità, dove la molteplicità, la quantità e la difficoltà dei contenuti formativi teorici e pratici lo richiedono, può essere stabilita nell’ordinamento formativo una durata maggiore”.

 

2. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, è così sostituito: “I giovani e le giovani che hanno completato l’obbligo di istruzione possono iniziare a frequentare la scuola professionale anche senza contratto di apprendistato.”

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E ABROGAZIONI

 

     Art. 16. Disposizione finanziaria

1. Per l’anno 2008 la presente legge non comporta ulteriori spese.

 

2. Le spese per gli anni successivi sono determinate con legge finanziaria annuale.

 

3. Alla spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2008 ai sensi dell’articolo 7 si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sull’UPB 04130 (04130.00), autorizzate ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11, abrogato con il successivo articolo 17, lettera a).

 

     Art. 17. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l’articolo 18 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11;

b) gli articoli 3-bis, 4, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 2009, n. 213, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 12».

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 2009, n. 213, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.