§ 5.3.82 - L.P. 30 novembre 2004, n. 9.
Diritto allo studio universitario.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:30/11/2004
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Aventi diritto.
Art. 3.  Studentesse e studenti in condizioni economiche disagiate.
Art. 4.  Piano di indirizzo generale.
Art. 5.  Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario.
Art. 6.  Borse di studio.
Art. 7.  Borse di studio straordinarie.
Art. 8.  Rimborso dei contributi universitari.
Art. 9.  Borse di studio per tesi di diploma, tesi di laurea specialistica, dottorato di ricerca, dissertazioni e tesi di livello equivalente, tesi di ricerca o di abilitazione.
Art. 10.  Rimborso delle spese di viaggio.
Art. 11.  Alloggi.
Art. 12.  Servizio mensa.
Art. 13.  Provvidenze a favore di studentesse e di studenti portatori di handicap.
Art. 14.  Prestiti.
Art. 15.  Borse di studio per l’interscambio di studentesse e studenti.
Art. 16.  Contributi ad organizzazioni studentesche.
Art. 17.  Servizio di informazione.
Art. 18.  Altri interventi atti alla realizzazione del diritto allo studio universitario.
Art. 19.  Borse di studio per la frequenza di corsi di formazione post universitaria, di specializzazione o per tirocini.
Art. 20.  Disposizione finanziaria.
Art. 21.  Abrogazione di norme.


§ 5.3.82 - L.P. 30 novembre 2004, n. 9.

Diritto allo studio universitario.

(B.U. 14 dicembre 2004, n. 50).

 

Capo I

Principi generali

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La Provincia Autonoma di Bolzano promuove il diritto allo studio universitario mediante:

     a) borse di studio ordinarie;

     b) borse di studio straordinarie;

     c) rimborso dei contributi universitari;

     d) borse di studio per tesi di diploma, tesi di laurea specialistica, dissertazioni e tesi di livello equivalente, nonché per lavori di ricerca e abilitazione;

     e) rimborso delle spese di viaggio;

     f) alloggi;

     g) servizio mensa;

     h) provvidenze particolari a favore di studentesse e di studenti portatori di handicap;

     i) prestiti;

     j) contributi ad organizzazioni studentesche;

     k) borse di studio per l’interscambio di studentesse e studenti;

     l) servizio di informazione;

     m) borse di studio per la formazione postuniversitaria e per tirocini;

     n) altri interventi atti alla realizzazione del diritto allo studio universitario.

     2. Gli interventi sono destinati alle studentesse ed agli studenti iscritti a corsi di studio delle istituzioni universitarie e delle scuole superiori con sede nel territorio nazionale o in paesi dell’area culturale tedesca, denominate in seguito “università”.

     3. La delimitazione di cui al comma 2 non si applica per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), d), i), k) e m).

 

     Art. 2. Aventi diritto.

     1. Possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge:

     a) cittadine e cittadini dell’Unione Europea frequentanti università in provincia di Bolzano;

     b) cittadine e cittadini extracomunitari frequentanti università in provincia di Bolzano, purché residenti da almeno un anno in provincia di Bolzano;

     c) cittadine e cittadini di quegli stati dell’Unione Europea che ammettono cittadine e cittadini italiani alle provvidenze per il diritto allo studio, nonché cittadine e cittadini italiani, purché frequentanti università fuori provincia e residenti da almeno due anni in provincia di Bolzano.

     2. Per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i), k) e m), i bandi di concorso o i criteri di assegnazione possono prevedere requisiti di ammissione più restrittivi.

     3. Non possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge coloro che

     a) hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono iscritti in un corso di laurea o in un corso ad esso equiparato della durata di tre anni;

     b) hanno compiuto il quarantesimo anno di età e sono iscritti in un corso di diploma, di Magister o di laurea specialistica;

     c) sono iscritti in un secondo corso di diploma, di Magister, di laurea o di laurea specialistica;

     d) hanno superato di oltre un anno la durata legale del corso di studi.

     4. A favore di coloro che, per gravi motivi personali o familiari, non sono in grado di concludere gli studi entro il limite di tempo di cui al comma 3, lettera d), nei bandi di concorso o nei criteri di assegnazione possono essere previste deroghe al prescritto limite temporale.

 

     Art. 3. Studentesse e studenti in condizioni economiche disagiate.

     1. Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), i), k) e m), sono concessi a studentesse e studenti capaci e meritevoli che versano in condizioni economiche disagiate.

     2. La condizione economica disagiata è individuata in base al reddito, al patrimonio ed alle quote esenti stabiliti negli appositi criteri. Vengono considerati i redditi ed il patrimonio dello studente e dei suoi genitori. Nel caso in cui la studentessa o lo studente sia separata/o legalmente, divorziata/o, orfana/o di entrambi i genitori o abbia figli propri, vengono considerati soltanto il loro reddito e patrimonio e, se coniugata/o, anche il reddito e patrimonio del coniuge. Ciò vale anche per le studentesse e gli studenti che, prima dell’inizio dello studio, abbiano svolto un’attività lavorativa retribuita della durata di almeno tre anni ed abbiano percepito un reddito adeguato per assicurare il proprio mantenimento.

     3. Il reddito massimo ammissibile nonché i criteri di valutazione del reddito, del patrimonio e delle quote esenti sono stabiliti nel bando di concorso.

 

     Art. 4. Piano di indirizzo generale.

     1. Entro il 31 maggio di ogni anno, la Giunta provinciale approva il piano di indirizzo generale degli interventi atti a realizzare il diritto allo studio universitario.

     2. Il piano individua sia gli interventi che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi o oggettivi delle studentesse e degli studenti sia gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che vengono attribuiti per concorso.

 

     Art. 5. Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario.

     1. Presso la Ripartizione provinciale Diritto allo studio è istituita la Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario, in seguito denominata “Consulta”, quale organo consultivo dell’amministrazione provinciale. La Consulta formula proposte ed esprime pareri riguardanti il piano di indirizzo generale nonché in merito ai criteri ed ai bandi di concorso dei singoli interventi; propone inoltre iniziative per lo sviluppo, il miglioramento e il coordinamento degli interventi.

     2. La Consulta è composta:

     a) dall’assessora o assessore provinciale competente in materia o da una persona in sostituzione, in qualità di presidente;

     b) da due rappresentanti della Libera Università di Bolzano, appartenenti a gruppi linguistici diversi;

     c) da tre persone esperte, di cui una appartenente al gruppo linguistico ladino;

     d) da tre persone in rappresentanza delle studentesse e degli studenti, designate, in accordo fra di loro, dalle organizzazioni studentesche aventi sede nella provincia;

     e) dalla direttrice o dal direttore della Ripartizione provinciale Diritto allo studio.

     3. La Consulta è nominata dalla Giunta provinciale e resta in carica per cinque anni.

 

Capo II

Singoli interventi

 

     Art. 6. Borse di studio.

     1. Alle studentesse ed agli studenti può essere concessa annualmente una borsa di studio, se, oltre ai requisiti di cui all’articolo 2,

     a) hanno conseguito negli studi un esito soddisfacente e

     b) versano in disagiate condizioni economiche ai sensi dell’articolo 3.

     2. L’assegnazione delle borse di studio avviene mediante concorsi banditi dalla Giunta provinciale.

     3. Nel bando di concorso sono fissati:

     a) l’ammontare delle borse di studio;

     b) i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti, compresi il merito e lo stato di bisogno;

     c) le disposizioni per l’assegnazione dei punteggi per la graduatoria.

     4. Alle studentesse ed agli studenti con eccellenti risultati di studio possono essere concesse borse di studio per meriti particolari. Uno degli scopi principali di queste borse di studio è di favorire e promuovere il proseguimento o la specializzazione negli studi nonché la frequenza di università anche private di altissima qualità. Ad essi non si applicano le disposizioni per la determinazione della condizione economica disagiata. L’ammontare della borsa di studio per meriti particolari corrisponde al 20 per cento dell’importo della borsa di studio ordinaria di cui al comma 3, lettera a). Alle borse di studio per meriti particolari viene destinato ogni anno accademico il tre per cento dei finanziamenti previsti per le borse di studio. Se i mezzi a disposizione non sono sufficienti per assegnare una borsa di studio a tutti gli aventi diritto, viene stilata una graduatoria basata sul merito di studio.

 

     Art. 7. Borse di studio straordinarie.

     1. Alle studentesse ed agli studenti di cui all’articolo 3, che versano in disagiate condizioni economiche e che, per motivi di salute o per altre cause gravi ed eccezionali ad essi non imputabili, non hanno conseguito il merito di studio richiesto per accedere alle borse di studio di cui all’articolo 6, può essere concessa una borsa di studio straordinaria.

     2. Alle studentesse ed agli studenti non coniugati, separati legalmente o divorziati, con figli a proprio carico che, per l’assistenza, la custodia o l’educazione del figlio non hanno conseguito il merito di studio richiesto, possono essere concesse le borse di studio di cui al comma 1. Esse possono essere concesse solo se il figlio, al momento della presentazione della domanda, non ha compiuto il sesto anno di età e la studentessa o lo studente ha conseguito negli studi un merito minimo.

     3. L’ammontare delle borse di studio ed i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti, compresi il merito e lo stato di bisogno, sono fissati nel bando di concorso per la concessione delle borse di studio ordinarie di cui all’articolo 6.

 

     Art. 8. Rimborso dei contributi universitari.

     1. Alle studentesse ed agli studenti iscritti presso un’università in provincia di Bolzano e risultanti dalla graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7, viene rimborsata la tassa provinciale per il diritto allo studio universitario.

     2. Alle studentesse ed agli studenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), iscritti presso un’università in Italia e risultanti dalla graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7, possono essere rimborsati i contributi universitari, a condizione che non ne siano esonerati totalmente o parzialmente dalle rispettive università o da altri enti, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modifiche, o che detti contributi non siano già stati rimborsati.

     3. Alle studentesse ed agli studenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), iscritti presso un’università nei paesi dell’area culturale tedesca e risultanti dalla graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7, possono essere rimborsati i contributi universitari, a condizione che essi non ne percepiscano il rimborso totale o parziale da parte delle rispettive Università o di altri enti, o che siano esonerati dal relativo versamento.

     4. Il rimborso di cui ai commi 2 e 3 si effettua soltanto, se gli importi versati per i contributi universitari ammontano almeno ad euro 500,00 per anno accademico.

 

     Art. 9. Borse di studio per tesi di diploma, tesi di laurea specialistica, dottorato di ricerca, dissertazioni e tesi di livello equivalente, tesi di ricerca o di abilitazione.

     1. Può essere concessa una borsa di studio a studentesse e studenti che devono sostenere spese straordinarie per l’elaborazione di una tesi di laurea specialistica o per un dottorato di ricerca presso un’università italiana o per l’elaborazione di una tesi di diploma nell’ambito di un Magisterstudium, di una dissertazione o di una tesi di livello equivalente nonché di una tesi di ricerca o di abilitazione presso un’università estera. La borsa di studio può essere concessa un’unica volta durante il corso di studi ed è cumulabile con le restanti prestazioni di cui all’articolo 1, comma 1.

     2. L’assegnazione delle borse di studio avviene mediante concorsi banditi dalla Giunta provinciale.

     3. Nel bando di concorso sono fissati:

     a) l’ammontare delle borse di studio;

     b) i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti, compresi il merito e lo stato di bisogno;

     c) le disposizioni per l’assegnazione dei punteggi per la graduatoria.

 

     Art. 10. Rimborso delle spese di viaggio.

     1. Alle studentesse ed agli studenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), può essere concesso un rimborso forfetario delle spese di viaggio, se dimoranti stabilmente, per motivi di studio, nella località sede dell’università o nelle immediate vicinanze. Tale rimborso, pari all’importo del costo di un biglietto ferroviario di seconda classe, può essere concesso per quattro viaggi di andata e ritorno nell’arco dell’anno accademico.

     2. La Giunta provinciale fissa l’importo minimo rimborsabile.

 

     Art. 11. Alloggi.

     1. Nelle località della provincia di Bolzano sedi di strutture universitarie, l’amministrazione provinciale può organizzare un servizio abitativo in forma di residence, collegio universitario o istituzione simile, gestiti direttamente oppure tramite terzi, per le studentesse e gli studenti nonché per le professoresse e per i professori a contratto, per i visiting professors e per le assistenti e gli assistenti a contratto. Il canone a carico dei beneficiari nonché i criteri e le modalità di accesso sono fissati dalla Giunta provinciale.

     2. La Giunta provinciale può stipulare convenzioni con Regioni o altre istituzioni pubbliche o private nel territorio nazionale o in paesi dell’area culturale tedesca, al fine di riservare un numero adeguato di posti letto a studentesse e studenti altoatesini in apposite strutture residenziali. Nelle convenzioni vengono stabiliti i criteri per l’accesso nonché i corrispettivi per la riserva degli stessi a carico dell’amministrazione provinciale. Il canone di locazione e le spese accessorie restano a carico della studentessa beneficiaria o dello studente beneficiario.

     3. Per garantire la piena e razionale utilizzazione delle strutture, la Giunta provinciale può concedere l’accesso ai servizi di alloggio anche a soggetti diversi dai destinatari della presente legge.

     4. Il beneficio del posto letto è cumulabile con le altre prestazioni di cui all’articolo 1, comma 1.

     5. Ad enti ed associazioni senza fini di lucro che mettono a disposizione posti letto di cui al comma 1, possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili per:

     a) acquisto di edifici ovvero acquisizione di aree;

     b) progettazione, costruzione, ampliamento, sistemazione, ristrutturazione e completamento di edifici;

     c) acquisto di arredamenti ed attrezzature.

     6. Gli enti e le associazioni beneficiari dei contributi di cui al comma 5, devono impegnarsi a non mutare la destinazione dei rispettivi edifici e delle relative pertinenze, attrezzature ed arredi, senza il consenso della Giunta provinciale. La durata del relativo vincolo, che non può essere inferiore ad anni 20 né superiore ad anni 50, è fissata dalla Giunta provinciale tenuto conto dell’entità del contributo concesso. Il vincolo di non mutare la destinazione è annotato nel libro fondiario.

     7. Qualora venga mutata la destinazione degli edifici e delle pertinenze, il contributo va restituito, maggiorato degli interessi legali. Qualora l’edificio continui ad essere utilizzato per finalità a carattere sociale, il contributo concesso è ridotto in ragione del periodo di utilizzo del relativo edificio conformemente alla destinazione di cui al comma 1. La differenza, maggiorata degli interessi legali, va restituita.

     8. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, i beni con vincolo di destinazione possono essere messi a disposizione della Provincia dietro pagamento di un indennizzo che tenga conto dei contributi ricevuti.

 

     Art. 12. Servizio mensa.

     1. Il servizio mensa nelle località sedi di università della provincia di Bolzano è gestito dall’amministrazione provinciale. La gestione può essere affidata anche a terzi.

     2. La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità per l’organizzazione e l’accesso al servizio mensa nonché per la determinazione del costo di partecipazione alle spese da parte dell’utenza.

     3. Ad enti ed associazioni che gestiscono, senza fini di lucro, servizi mensa per studentesse e studenti di cui al comma 1, possono essere concessi i contributi di cui all’articolo 11, comma 5.

 

     Art. 13. Provvidenze a favore di studentesse e di studenti portatori di handicap.

     1. Al fine di agevolare il diritto allo studio a studentesse e studenti portatori di handicap di cui all’articolo 1, comma 4, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

     a) finanziamento o rimborso delle spese per un servizio di assistenza e di accompagnamento;

     b) finanziamento o rimborso delle spese di trasporto;

     c) rimborso delle spese per l’acquisto di mezzi didattici;

     d) finanziamento di altri servizi idonei a superare l’handicap.

     2. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con le altre prestazioni di cui all’articolo 1, comma 1.

 

     Art. 14. Prestiti.

     1. Alle studentesse ed agli studenti in possesso dei requisiti di merito per accedere alle borse di studio ordinarie di cui all’articolo 6 e che non superano un reddito massimo da stabilire annualmente, possono essere concessi prestiti dagli istituti di credito convenzionati con la Provincia. Il beneficio di cui al presente comma è cumulabile con le borse di studio di cui all’articolo 6.

     2. La definizione dell’importo delle borse di studio di cui all’articolo 6 e dei prestiti di cui al presente articolo persegue l’obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dalle studentesse e dagli studenti nelle diverse sedi.

     3. Le studentesse e gli studenti con eccellenti risultati di studio o che concludono gli studi entro la durata legale possono essere esonerati parzialmente dalla restituzione dei prestiti secondo le modalità stabilite nei criteri di assegnazione.

     4. Il prestito è rimborsato, senza interessi, a partire dal 13° mese successivo alla data del completamento o della definitiva interruzione degli studi, ma, in ogni caso, non prima dell’inizio di un’attività lavorativa. Il rimborso è effettuato con rate periodiche di importo proporzionale al debito nel tempo massimo di 15 anni. La rata annuale di rimborso del prestito non può comunque superare il 15 per cento del reddito annuo netto del beneficiario. Decorsi cinque anni dal completamento o dall’interruzione definitiva degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto in ogni caso al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.

     5. Le convenzioni stipulate con istituti di credito di cui al comma 1 disciplinano, fra l’altro:

     a) l’ammontare annuale nonché l’entità massima del prestito;

     b) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all’inizio dei corsi ed ai livelli di profitto;

     c) l’ammontare degli interessi a carico della Provincia;

     d) le garanzie a favore degli istituti di credito nei casi di mancato recupero dei crediti;

     e) le penali a carico dell’istituto di credito per il ritardo nell’erogazione delle rate del prestito.

 

     Art. 15. Borse di studio per l’interscambio di studentesse e studenti.

     1. In collaborazione con la Libera Università di Bolzano vengono promossi gli interscambi di studentesse e studenti con le università italiane e straniere.

     2. Gli interscambi di cui al comma 1, se finalizzati a corsi di studio frequentati da studentesse e studenti iscritti alla Libera Università di Bolzano, ed aventi validità ai fini del diploma di laurea, possono essere sostenuti da borse di studio. Esse sono cumulabili con le altre prestazioni di cui all’articolo 1, comma 1.

     3. Le studentesse e gli studenti ospiti presso la Libera Università di Bolzano ai sensi del comma 1 sono ammessi ai servizi di cui agli articoli 11 e 12.

 

     Art. 16. Contributi ad organizzazioni studentesche.

     1. Alle organizzazioni studentesche con sede in provincia di Bolzano, che rappresentano gli interessi delle studentesse e degli studenti universitari, possono essere concessi contributi per le seguenti iniziative:

     a) gestione della sede principale dell’organizzazione nel territorio provinciale e delle sedi distaccate presso le diverse località di studio;

     b) investimenti per il funzionamento della sede principale e delle sedi staccate;

     c) attività culturali organizzate nel territorio nazionale o in paesi dell’area culturale tedesca presso le rispettive sedi universitarie.

 

     Art. 17. Servizio di informazione.

     1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, e successive modifiche, a Bolzano e presso le sedi universitarie nel territorio nazionale o nei paesi dell’area culturale tedesca maggiormente frequentate da studentesse e da studenti altoatesini, possono essere istituiti servizi di informazione per studentesse e per studenti, con il compito di:

     a) fornire informazioni riguardo alle procedure di accesso alle università in Italia e all’estero e alla relativa offerta formativa, nonché sulla mobilità nazionale ed internazionale;

     b) collaborare con gli uffici scolastici competenti al fine di garantire una corretta informazione circa le modalità di accesso all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;

     c) garantire una corretta e puntuale informazione e un supporto nelle procedure di riconoscimento dei titoli accademici e professionali stranieri.

     2. Il servizio è garantito con personale proprio o tramite la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici e privati o con esperti esterni.

     3. L’amministrazione provinciale può organizzare in Italia e nei paesi dell’area culturale tedesca iniziative e manifestazioni di informazione per le studentesse e per gli studenti nonché attività di aggiornamento per gli operatori del servizio ed assumere le relative spese, comprese quelle di vitto ed alloggio.

Essa può, altresì, assumere le spese per l’acquisto, l’elaborazione e la realizzazione di materiale didattico e informativo, hard- e software compresi.

 

     Art. 18. Altri interventi atti alla realizzazione del diritto allo studio universitario.

     1. Con regolamento di esecuzione possono essere previste ulteriori iniziative e misure atte alla realizzazione del diritto allo studio universitario.

 

Capo III

Formazione post universitaria

 

     Art. 19. Borse di studio per la frequenza di corsi di formazione post universitaria, di specializzazione o per tirocini.

     1. Alle studentesse ed agli studenti che, entro sei anni dall’ultimazione del corso di studi,

     a) attendono ad una formazione post universitaria o frequentano un corso di specializzazione della durata di almeno tre mesi presso un’università, o

     b) svolgono un tirocinio di formazione o professionale della durata di almeno tre mesi presso un’istituzione pubblica o privata, può essere concessa una borsa di studio. Requisito è che le studentesse e gli studenti abbiano ultimato un corso di studi presso un’università, abbiano conseguito il merito richiesto e versino in condizioni economiche disagiate.

     2. L’assegnazione delle borse di studio avviene mediante concorsi banditi dalla Giunta provinciale.

     3. Nel bando di concorso vengono fissati:

     a) l’ammontare delle borse di studio;

     b) i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti, compresi il merito e lo stato di bisogno;

     c) le disposizioni per l’assegnazione dei punteggi per

la graduatoria.

     4. Le borse di studio non sono cumulabili con altre provvidenze concesse da istituzioni o enti pubblici o privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

 

Capo IV

Disposizioni finali.

 

     Art. 20. Disposizione finanziaria.

     1. La presente legge non comporta spese a carico dell’esercizio finanziario 2004.

     2. La spesa a carico degli anni successivi sarà stabilita con legge finanziaria annuale.

 

     Art. 21. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) la legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, e successive modifiche;

     b) l’articolo 4 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.