§ 5.3.58 - L.P. 16 luglio 1991, n. 21.
Modifiche alla legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, sulle elezioni del Consiglio scolastico provinciale e individuazione dei distretti scolastici.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:16/07/1991
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Elezioni del Consiglio scolastico provinciale.
Art. 2.  Presentazione delle liste dei candidati.
Art. 3.  Suddivisione del territorio provinciale in distretti scolastici.
Art. 4.  Orario di insegnamento nelle scuole elementari della provincia di Bolzano.


§ 5.3.58 - L.P. 16 luglio 1991, n. 21.

Modifiche alla legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, sulle elezioni del Consiglio scolastico provinciale e individuazione dei distretti scolastici.

(B.U. 30 luglio 1991, n. 33).

 

     Art. 1. Elezioni del Consiglio scolastico provinciale.

     1. La cifra 9 del comma primo dell'art. 3 della legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, sostituita dall'art. 2 della legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49, e integrata dall'art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, è sostituita dalla seguente:

     "9) da quattro rappresentanti dei genitori degli alunni delle scuole pubbliche, pareggiate o legalmente riconosciute, eletti dai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse, di circolo e di istituto, di cui uno appartenente al gruppo linguistico italiano e uno al gruppo linguistico ladino".

 

          Art. 2. Presentazione delle liste dei candidati.

     1. Il primo alinea del comma ottavo dell'art. 4 della legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, sostituito dall'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, è così sostituito:

     "a) da almeno 100 elettori per la scuola in lingua tedesca e per quella in lingua italiana, e da almeno 50 elettori per la scuola delle località ladine, appartenenti alla componente di cui all'art. 3, comma primo, cifra 9".

 

          Art. 3. Suddivisione del territorio provinciale in distretti scolastici.

     1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla vigente normativa provinciale la suddivisione del territorio provinciale in distretti scolastici è disposta con deliberazione della Giunta provinciale, secondo criteri di omogeneità geografica e socio-economica, avuto riguardo alla dislocazione dei servizi comuni ed ai collegamenti viari.

     2. L'istituzione ed il funzionamento dei distretti scolastici e dei loro organi sono disciplinati con ulteriore legge provinciale.

 

          Art. 4. Orario di insegnamento nelle scuole elementari della provincia di Bolzano.

     1. In attesa che la riforma della scuola elementare venga globalmente regolamentata con successive leggi provinciali, l'orario delle attività didattiche nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana e tedesca è compreso tra le 25 e le 30 ore settimanali.

     2. Nelle scuole delle località ladine l'orario settimanale delle attività didattiche è compreso fra 27 e 30 minuti e 30 ore per tutte le classi.

     3. Il consiglio di circolo, nel determinare l'orario settimanale delle attività didattiche di insegnamento, tiene conto della presenza degli insegnanti di religione e di seconda lingua e dalla sperimentazione della seconda lingua - tedesco - nella prima classe delle scuole con lingua di insegnamento italiana, garantendo comunque un monte ore di base di 27 ore e 30 minuti per le classi secondo e terze e di 29 ore per le classi quarte e quinte.

     4. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento e di applicazione dell'orario di insegnamento, tenendo conto delle disponibilità strutturali, delle esigenze espresse dalle famiglie, della compatibilità con gli orari dei servizi di trasporto e della presenza dei servizi di mensa, salvaguardando in ogni caso la qualità dell'insegnamento.

     5. La durata delle attività didattiche antimeridiane non potrà superare le 4 ore e 35 minuti.

     6. Nell'orario delle attività didattiche non è compreso il tempo utilizzato per la mensa e per i trasporti.