§ 3.4.48 - L.P. 17 febbraio 2000, n. 5.
Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone o cose.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:17/02/2000
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Sfera di applicazione.
Art. 2.  Impianti funiviari.
Art. 3.  Nulla osta all'esercizio.
Art. 4.  Elenco comunale delle teleferiche.
Art. 5.  Collaudo tecnico.
Art. 6.  Esperti di funivie.
Art. 6 bis.  (Costruzione di impianti a fune adibiti al trasporto di persone).
Art. 7.  Norme tecniche di sicurezza.
Art. 8.  Durata, rinnovo e decadenza del nulla osta all'esercizio. Smantellamento dell'impianto.
Art. 9.  Esercizio delle teleferiche.
Art. 10.  Attraversamenti.
Art. 11.  Prove e verifiche tecniche.
Art. 12.  (Sanzioni amministrative).
Art. 13.  Incaricati della vigilanza.
Art. 14.  Contributo per la segnalazione.
Art. 15.  Disposizioni transitorie.


§ 3.4.48 - L.P. 17 febbraio 2000, n. 5. [1]

Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone o cose.

(B.U. 29 febbraio 2000, n. 9 – S.O.).

 

     Art. 1. Sfera di applicazione.

     1. Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gli impianti funiviari che utilizzano funi portanti oppure funi portanti-traenti, destinati al trasporto privato di persone o cose.

     2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli ascensori e montacarichi di cui alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415, con un'inclinazione massima di quindici gradi rispetto alla verticale.

 

          Art. 2. Impianti funiviari.

     1. Gli impianti funiviari si suddividono in:

     a) teleferiche per il trasporto di persone e cose;

     b) teleferiche per il trasporto esclusivo di cose;

     c) piccole teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di cose, nonché teleferiche mobili per cantieri e per trasporto di legname.

     2. Per piccole teleferiche si intendono quelle destinate al trasporto esclusivo di cose e che non superano la capacità massima fissata dal regolamento di esecuzione.

     3. Per palorci si intendono fili o funi a sbalzo, senza fune traente, per il trasporto di cose a gravità.

     4. Le teleferiche mobili per cantieri e per trasporto di legname sono quelle che sono montate solo per un periodo di tempo limitato.

 

          Art. 3. Nulla osta all'esercizio.

     1. Il sindaco, oltre alla concessione edilizia di cui all'articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, rilascia anche il nulla osta necessario per l'esercizio degli impianti funiviari di seguito indicati:

     a) tutti gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

     b) gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che attraversino opere pubbliche, edifici abitati o strade classificate pubbliche, tranne il caso in cui tali impianti attraversino strade provinciali, strade che sono in gestione alla Provincia, comunali o la rete viaria rurale, purché siano previste idonee misure di protezione oppure la chiusura temporanea delle strade interessate od opere di protezione, come definite nel regolamento di esecuzione. La definizione esatta di “idonee misure di protezione” verrà stabilita con regolamento di esecuzione [2].

     2. Condizione per il rilascio del nulla osta all'esercizio è l'effettuazione del collaudo di cui all'articolo 5, nonché la stipulazione di un'assicurazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

     3. Per il rilascio della concessione edilizia di cui all'articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e del nulla osta all'esercizio di cui al presente articolo, per le teleferiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è necessario il benestare tecnico dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, dietro presentazione della documentazione indicata nel regolamento di esecuzione.

 

          Art. 4. Elenco comunale delle teleferiche.

     1. Ogni comune predispone un elenco delle teleferiche.

     2. Gli esercenti di infrastrutture costituenti ostacolo al volo, quali funivie per trasporto pubblico di persone, elettrodotti, cavi, condutture e simili, devono denunciare le stesse al comune territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004, in analogia a quanto disposto in ordine all’obbligo di denuncia per le teleferiche di cui alla presente legge. Il comune provvede a inserire le infrastrutture in un’apposita sezione dell’elenco di cui al comma 1 [3].

     3. La Giunta provinciale provvede all'introduzione di un sistema di monitoraggio degli ostacoli al volo in formato elettronico, reso accessibile on-line ai piloti di velivoli [4].

     4. Alla spesa per gli interventi di cui al comma 3, stimata in 60.000 euro, si provvede con le disponibilità finanziarie dell'unità previsionale di base 03110 del bilancio provinciale 2003 [5].

 

          Art. 5. Collaudo tecnico.

     1. Tutte le teleferiche per le quali è richiesto il nulla osta all'esercizio sono sottoposte a collaudo tecnico da parte di un esperto di cui all'articolo 6, secondo le modalità stabilite con regolamento di esecuzione.

 

          Art. 6. Esperti di funivie.

     1. La redazione dei progetti, l'esecuzione del collaudo tecnico e le verifiche periodiche delle teleferiche per le quali è richiesto il nulla osta all'esercizio, sono effettuate da un esperto iscritto nel relativo albo tenuto presso l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.

     2. I requisiti richiesti agli esperti e le relative competenze e mansioni sono stabiliti con regolamento di esecuzione.

 

          Art. 6 bis. (Costruzione di impianti a fune adibiti al trasporto di persone). [6]

     [1. Per la costruzione di impianti a fune adibiti al trasporto di persone si applica la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Sono esclusi dall'applicazione gli impianti utilizzati per scopi agricoli, gli impianti di parchi di divertimento e gli impianti installati ed utilizzati per scopi industriali.

     2. Le modalità di applicazione sono fissate con regolamento di esecuzione.]

 

          Art. 7. Norme tecniche di sicurezza.

     1. Fino a quando non sia diversamente disposto con regolamento di esecuzione si applicano le norme tecniche di sicurezza per la costruzione degli impianti a fune emanate dallo Stato.

     2. Al fine di tutelare la sicurezza dei velivoli, gli impianti funiviari vanno dotati, a seconda dell'ubicazione e dell'altezza della fune, di idonea segnalazione permanente. L'ubicazione degli impianti funiviari va comunicata alle autorità competenti in materia di volo. Le modalità della segnalazione e della comunicazione sono determinate con regolamento di esecuzione.

 

          Art. 8. Durata, rinnovo e decadenza del nulla osta all'esercizio. Smantellamento dell'impianto.

     1. La durata del nulla osta all'esercizio non può superare i 20 anni, fatta salva la possibilità di richiederne il rinnovo alla scadenza. Il rinnovo è subordinato al parere positivo a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 11.

     2. Nel caso di mancata effettuazione o di esito negativo delle verifiche di cui all'articolo 11, o in presenza di condizioni per le quali non è più garantita la sicurezza, il sindaco dichiara la decadenza del nulla osta all'esercizio. Il rilascio di un nuovo nulla osta è subordinato alla rimozione delle cause che ne hanno comportato la decadenza.

     3. Gli impianti che non vengono utilizzati da più di tre anni devono essere smantellati entro sei mesi, dandone segnalazione al comune.

 

          Art. 9. Esercizio delle teleferiche.

     1. L'esercizio delle teleferiche deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione edilizia, nel nulla osta all'esercizio e nelle norme di sicurezza di cui all'articolo 7, nonché nel rispetto delle disposizioni adottate a seguito delle prove e verifiche tecniche di cui all'articolo 11.

     2. Al fine di garantire la sicurezza delle teleferiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'esercente deve provvedere ad incaricare dell'esercizio degli impianti personale abilitato nonché un esperto del settore.

     3. Gli esercenti degli impianti che necessitano del nulla osta di cui all'articolo 3 devono stipulare un'assicurazione contro i danni provocati dall'impianto a persone, animali o cose. I limiti minimi di massimale assicurativo sono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge, prevedendo diverse categorie in considerazione delle dimensioni, delle caratteristiche e dell'ubicazione dell'impianto.

 

          Art. 10. Attraversamenti. [7]

 

          Art. 11. Prove e verifiche tecniche.

     1. Le teleferiche che necessitano del nulla osta all'esercizio devono essere sottoposte periodicamente a verifiche da parte di un esperto di cui all'articolo 6, al fine di accertarne la sicurezza.

     2. Per tutti gli altri impianti il sindaco può ordinare una verifica dei medesimi ad opera di un esperto di cui all'articolo 6, al fine di accertarne la sicurezza.

     3. Le modalità e la frequenza delle verifiche periodiche sono stabilite nel regolamento di esecuzione.

 

          Art. 12. (Sanzioni amministrative). [8]

     1. Chiunque gestisce una teleferica senza il nulla osta di cui all'articolo 3 oppure senza rispettare le disposizioni della presente legge, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 3.000.000.

     2. Per lo svolgimento della procedura è competente l'ufficio amministrazione forestale presso la Ripartizione provinciale foreste.

     3. L'ordinanza-ingiunzione viene rilasciata ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, dal Direttore della Ripartizione provinciale foreste.

 

          Art. 13. Incaricati della vigilanza.

     1. Il personale appartenente al corpo forestale provinciale e il personale comunale incaricato dal sindaco vigilano sull'applicazione delle norme della presente legge.

 

          Art. 14. Contributo per la segnalazione.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima dell'80 per cento del costo di investimento per l'apposizione delle segnalazioni delle teleferiche come ostacolo al volo a bassa quota. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.

 

          Art. 15. Disposizioni transitorie.

     1. I pareri dell'ufficio della motorizzazione civile e dell'ufficio provinciale trasporti funiviari rilasciati fino al momento dell'entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità.

     2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i proprietari di tutte le teleferiche esistenti devono essere in possesso del nulla osta, ove richiesto dalla presente legge.

     3. La Giunta provinciale emana entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il relativo regolamento di esecuzione.


[1] Legge abrogata dall’art. 65 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[2] Lettera modificata dall'art. 29 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11 e così sostituita dall'art. 26 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1 e così sostituito dall'art. 26 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[5] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 29 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11 e abrogato dall’art. 29 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[7] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 49 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.