§ 3.4.11 – L.P. 8 novembre 1973, n. 87.
Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:08/11/1973
Numero:87


Sommario
Art. 1.  Oggetto della concessione.
Art. 2.  Categorie di linee.
Art. 3.  Domanda e documentazione.
Art. 4.  Istruttoria della domanda.
Art. 5.  Comitato Consultivo Funivie.
Art. 6.  Rilascio della concessione.
Art. 7.  Modifica della concessione.
Art. 8.  Rinnovo della concessione.
Art. 9.  Decadenza della concessione.
Art. 10.  Cessione delle linee di trasporto funiviario.
Art. 11.  Revoca della concessione.
Art. 12.  Restituzione in pristino dei terreni.
Art. 13.  Cambiamento di categoria.
Art. 14.  Tariffe, orari ed assicurazioni.
Art. 15.  Diramazioni e prolungamenti di linee.
Art. 16.  Linee interferenti.
Art. 17.  Linee in concorrenza.
Art. 18.  Sistema di linee.
Art. 19.  Istruttoria nei casi di concorrenza.
Art. 20.  Norme applicabili.
Art. 21.  Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.
Art. 22.  Oggetto dell'espropriazione.
Art. 23.  Determinazione dell'indennità.
Art. 24.  Accesso ai fondi su cui vengono realizzate le opere.
Art. 25.  Approvazione del progetto e costruzione dell'impianto.
Art. 25 bis.  (Costruzione di impianti a fune adibiti al trasporto di persone).
Art. 26.  Collaudo funzionale e nullaosta all'esercizio.
Art. 27.  Modalità del servizio.
Art. 28.  Sorveglianza tecnica sull'impianto.
Art. 29.  Oneri di collaudo e di sorveglianza.
Art. 30.  Norme tecniche.
Art. 31.  Statistica.
Art. 32.  Sanzioni amministrative.
Art. 33.  Applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 34.      Tutti i provvedimenti e pareri adottati sulla base delle leggi preesistenti rimangono in vigore, salvo che siano in contrasto con la presente legge.
Art. 35.      Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione la legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, ed ogni altra disposizione contenuta in leggi dello Stato non compatibili con [...]


§ 3.4.11 – L.P. 8 novembre 1973, n. 87. [1]

Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico.

(B.U. 27 dicembre 1973, n. 55).

 

Titolo I

CONCESSIONE LINEE TRASPORTO FUNIVIARIO

 

     Art. 1. Oggetto della concessione.

     Le linee di trasporto funiviario di interesse provinciale per il trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono subordinate a concessione provinciale.

     Sono linee di trasporto funiviario quelle realizzate da impianti che usufruiscono di una o più funi impiegate con funzione portante, traente oppure portante e traente.

     Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario o dai suoi congiunti, dal personale di servizio, dagli ospiti occasionali, comprese le persone che si servono, sempre occasionalmente, della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica e simili.

     Rimangono in ogni caso escluse dal servizio privato, e quindi soggette alle disposizioni che regolano il servizio pubblico, le linee destinate al trasporto dei clienti degli alberghi, degli appartamenti a convitti, collegi e comunità in genere ed agli allievi delle scuole di sci, ancorché gestite dai titolari dei rispettivi esercizi.

 

          Art. 2. Categorie di linee.

     Le linee di trasporto funiviario sono suddivise in tre categorie:

     a) la prima categoria comprende le linee che costituiscono, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, e siano realizzate mediante impianti con veicoli chiusi, aventi le caratteristiche indicate nel regolamento di esecuzione alla presente legge;

     b) la seconda categoria comprende le linee le quali:

     creino un collegamento di trasporto, realizzato mediante impianti aerei quali funivie bifuni o funivie monofuni con agganciamento permanente o temporaneo dei veicoli;

     facciano parte di un sistema di linee, riconosciuto ai sensi dell'art. 18 della presente legge;

     c) la terza categoria comprende le linee da realizzarsi mediante impianti terrestri, quali sciovie, slittinovie e simili, che non facciano parte di un sistema di linee riconosciuto e che non siano classificate fra le precedenti lettere a) e b).

 

          Art. 3. Domanda e documentazione.

     La domanda per ottenere la concessione, inoltrata alla Giunta provinciale tramite l'ufficio trasporti, deve essere corredata dalla documentazione seguente:

     a) il progetto dell'impianto che realizza la linea. I requisiti del progetto sono indicati nel regolamento di esecuzione alla presente legge;

     b) una relazione sulle finalità e sulla categoria richiesta per la linea con l'indicazione degli elementi per la determinazione della stessa;

     c) la ricevuta relativa all'avvenuto deposito cauzionale. L'entità del deposito stesso è compresa tra un minimo di lire 500.000 ed un massimo di lire 10 milioni. Tale deposito è restituito quando la linea ottiene il nullaosta di cui all'undicesimo comma dell'art. 26 della presente legge, nel caso che la concessione venga negata, oppure quando la mancata realizzazione della linea dipenda dal diniego di altri uffici espresso ai sensi di legge. La cauzione viene incamerata per metà qualora la concessione venga dichiarata decaduta per mancata realizzazione della linea entro il termine stabilito nella concessione, ovvero in caso di rinuncia alla concessione prima della realizzazione della linea. Il decorso del termine inizia alla data di concessione della linea e non può essere superiore a due anni per le sciovie e slittinovie ed a tre anni per gli altri impianti.

     Qualora il richiedente la concessione per linee di prima e seconda categoria non abbia la disponibilità di tutti o parte dei terreni occorrenti per la realizzazione della linea stessa, nella domanda dovrà chiedere l'esproprio o l'imposizione di servitù coattiva di cui agli articoli 20 e 22 della presente legge.

 

          Art. 4. Istruttoria della domanda. [2]

 

          Art. 5. Comitato Consultivo Funivie. [3]

 

          Art. 6. Rilascio della concessione.

     La concessione della linea è accordata dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, sentito il Comitato Consultivo Funivie nei casi previsti dalla presente legge, in conformità al parere tecnico espresso dall'ufficio trasporti sulla costruibilità dell'impianto, visti i provvedimenti favorevoli di cui all'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, art. 7 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed art. 21 del relativo regolamento datato 16 maggio 1926, n. 1126, art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, nonché il parere di massima favorevole sulla eventuale pista da sci servita dalla linea, espresso dall'Assessorato a cui è affidata la materia.

     La deliberazione stabilisce la categoria di appartenenza della linea, fissa il termine entro il quale il concessionario deve realizzare la linea ed approva il disciplinare di concessione.

     La durata della concessione non può eccedere i seguenti limiti:

     a) anni 30 per le linee di prima e seconda categoria;

     b) anni 15 per le linee di terza categoria.

     Nel rilascio della concessione sono preferiti gli enti pubblici locali o loro consorzi, nonché le imprese private con la partecipazione degli enti o consorzi suddetti.

 

          Art. 7. Modifica della concessione.

     Su richiesta del concessionario o su iniziativa dell'ufficio trasporti, la concessione può essere modificata quando si rendono necessarie varianti sostanziali alla linea, da definirsi con regolamento. In tal caso si esegue la procedura prevista per il rilascio della concessione.

 

          Art. 8. Rinnovo della concessione.

     La concessione può essere rinnovata su domanda del concessionario da inoltrare alla Giunta provinciale tramite l'ufficio trasporti almeno quattro mesi prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di efficienza dell'impianto. E' facoltà dell'ufficio trasporti dare preventivo avviso al concessionario della scadenza della concessione secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di esecuzione.

     Nella domanda il concessionario può proporre la modifica delle caratteristiche dell'impianto costituente la linea, allegando il relativo progetto.

     L'ufficio trasporti esprime il proprio parere sull'efficienza dell'impianto e sulle modifiche proposte e fissa eventuali prescrizioni.

     Il rinnovo della concessione è disposto con deliberazione della Giunta provinciale, in conformità del parere tecnico dell'ufficio trasporti e sentito il Comitato Consultivo Funivie nei casi previsti dalla presente legge.

     La deliberazione stabilisce la categoria di appartenenza della linea, fissa il termine per l'adempimento delle condizioni poste per il rinnovo e per l'esecuzione delle modifiche proposte, ed approva il disciplinare di rinnovo della concessione.

     Ottenuto il rinnovo, il concessionario deve presentare all'ufficio trasporti il progetto esecutivo delle eventuali modifiche seguendo la procedura stabilita all'art. 25.

     Qualora il concessionario non richieda o non ottenga il rinnovo della concessione, gli enti di cui al quarto comma dell'art. 6 della presente legge possono acquistare ed esercitare, previo rilascio di nuova concessione, gli impianti realizzanti linee di prima e di seconda categoria, al prezzo di stima determinato ai sensi dell'art. 11.

     In caso di rinuncia da parte degli enti di cui all'art. 6, chiunque può chiedere l'acquisto dell'impianto.

     Se la domanda di rinnovo non viene presentata in tempo utile, l'esercizio rimane sospeso sino al rilascio del rinnovo della concessione e di un successivo nullaosta di cui all'undicesimo comma dell'art. 26.

 

          Art. 9. Decadenza della concessione.

     La Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario, diffidato, non ottempera alle prescrizioni dell'Amministrazione o si rende inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione o da norme contenute in leggi o regolamenti. La deliberazione di decadenza della concessione viene notificata al concessionario ed al Comune o ai Comuni interessati.

     Qualora trattasi di linee di prima e di seconda categoria, nella deliberazione viene fissato un termine non superiore a giorni sessanta entro il quale gli enti di cui al quarto comma dell'art. 6 della presente legge possono richiedere la concessione.

     Chiunque può presentare domanda per il rilascio della concessione qualora entro il termine di cui al precedente comma gli enti di cui al quarto comma dell'art. 6 non abbiano presentato formale istanza al riguardo.

     Dall'indennità dovuta al concessionario, determinata ai sensi del successivo art. 11, possono venire detratti gli eventuali maggiori oneri cui è soggetto il nuovo concessionario a causa delle inadempienze del precedente, per assicurare il regolare esercizio degli impianti [4].

 

          Art. 10. Cessione delle linee di trasporto funiviario.

     Le linee funiviarie, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non possono essere cedute senza autorizzazione della Giunta provinciale.

     La richiesta di autorizzazione per la cessione, indirizzata alla Giunta provinciale, ufficio trasporti, deve indicare le clausole contrattuali ed illustrare i motivi che giustificano la cessione della linea.

     Fino a quando non venga prodotto all'ufficio trasporti il contratto di cessione da redigersi in forma di atto pubblico la cessione stessa non ha effetto nei confronti dell'Amministrazione provinciale ed il cedente rimane vincolato al disciplinare di concessione.

 

          Art. 11. Revoca della concessione.

     La Giunta provinciale può revocare la concessione per comprovate esigenze di pubblico interesse. In tal caso al concessionario spetta un'indennità calcolata secondo criteri che verranno determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge sulla base di una perizia predisposta dall'ufficio trasporti con deduzione dell'ammontare degli eventuali contributi già corrisposti o vincolati per operazioni finanziarie, rivalutati percentualmente alla data della deliberazione di revoca e ridotto della percentuale di deprezzamento degli impianti.

     La deliberazione della Giunta provinciale con cui vengono determinati i beni oggetto della perizia e la relativa indennità , munita dell'attestazione del Presidente della Giunta provinciale che l'indennità è stata depositata a nome del precedente concessionario, è titolo legale per la consegna dei beni, nonché per l'intavolazione dei beni immobili a nome del nuovo concessionario [5].

     L'onere di pagamento dell'indennizzo, stabilito ai sensi del comma precedente, è a carico di colui in favore del quale è pronunciata la revoca.

     Contro la determinazione dell'indennizzo il concessionario può adire l'autorità giudiziaria ordinaria, competente per valore e territorio, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della delibera.

     A richiesta del concessionario, ad avvenuta presa in consegna dei beni, può essere disposto lo svincolo della parte di indennizzo non contestata [6].

     La concessione relativa ad una linea di trasporto funiviario può essere revocata anche su domanda del concessionario previo parere del Comitato Consultivo Funivie per le linee di prima e seconda categoria. In questo caso è escluso qualsiasi obbligo della Amministrazione provinciale di rilevare quanto appartiene al concessionario.

     Le controversie in ordine all'ammontare dell'indennizzo non sospendono l'attuazione del riscatto [7].

 

          Art. 12. Restituzione in pristino dei terreni.

     Nel caso di estinzione definitiva della concessione a qualsiasi titolo, fatta eccezione per la revoca di cui al precedente art. 11, i proprietari degli impianti possono essere obbligati, con deliberazione della Giunta provinciale, anche su istanza dell'autorità di tutela del paesaggio, alla restituzione in pristino parziale o totale dei terreni su cui insistono le opere degli impianti, nonché alla demolizione di costruzioni fuori terra ed all'asporto del materiale di risulta, sempreché non abbiano altra utile destinazione.

     Qualora i proprietari degli impianti non eseguano la restituzione in pristino dei terreni, la Giunta provinciale può disporla d'ufficio. La nota delle spese è resa esecutoria dal Presidente della Giunta provinciale con proprio decreto; il relativo importo viene riscosso secondo il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

          Art. 13. Cambiamento di categoria.

     Qualora intervengono fatti tali da conferire alla linea data in concessione caratteristiche proprie di una categoria diversa, il cambiamento di categoria può essere disposto d'ufficio o su richiesta del concessionario.

     In tale caso il concessionario presenta la domanda alla Giunta provinciale, tramite l'ufficio trasporti, accompagnata da una relazione di cui alla lett. b) dell'art. 3 della presente legge.

     Il cambiamento di categoria viene disposto con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere del Comitato Consultivo Funivie nei casi previsti dalla presente legge.

 

          Art. 14. Tariffe, orari ed assicurazioni.

     Le tariffe sono approvate con deliberazione della Giunta provinciale sentito il concessionario. Gli orari e le modalità dell'esercizio, salvo quanto disposto dall'art. 27 per le modalità tecniche, sono soggetti all'approvazione dell'Assessore al quale è affidata la materia dei trasporti.

     L'Amministrazione concedente dispone accertamenti atti a verificare l'ottemperanza alle norme legislative ed alle condizioni poste nell'atto di concessione, l'esatta applicazione delle tariffe, degli orari approvati, nonché le modalità di esercizio.

     Qualora il concessionario, previa diffida, non ottemperi alle prescrizioni impartite a seguito degli accertamenti di cui al comma precedente, la Giunta provinciale può disporre la sospensione temporanea del servizio.

     E' fatto obbligo ai concessionari di esporre in posizione ben visibile per il pubblico le tabelle contenenti le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le norme alle quali devono attenersi i viaggiatori. Queste tabelle devono conformarsi al modello predisposto nel regolamento di esecuzione della presente legge.

     I concessionari, su richiesta dell'amministrazione delle poste e telegrafi, sono tenuti al trasporto gratuito della corrispondenza postale.

     Il concessionario deve essere coperto da garanzia assicurativa per gli infortuni ed i danni arrecati da fatto proprio o dai suoi dipendenti alle persone ed alle loro cose trasportate. L'assicurazione deve coprire anche la responsabilità per i danni causati a terzi ed a cose. Nel regolamento di esecuzione è stabilita la modalità di accertamento della copertura dei rischi assicurativi.

     La mancata copertura assicurativa comporta la sospensione immediata dell'esercizio ed, inoltre, la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 9, se il concessionario non provvede entro dieci giorni dalla contestazione.

     I limiti della garanzia assicurativa sono fissati per i vari tipi di impianti con regolamento di esecuzione della presente legge.

 

Titolo II

CONCORRENZA

 

          Art. 15. Diramazioni e prolungamenti di linee.

     Le concessioni di linee che si dipartono dai terminali di altre linee già concesse o dalle vicinanze di queste, vengono assentite, a parità di soluzioni proposte, preferibilmente al titolare della linea già in concessione, sempreché con le nuove linee si venga a costituire una continuità ed una integrazione del servizio di quelle concesse.

 

          Art. 16. Linee interferenti.

     Sono interferenti le linee che realizzano una qualsiasi forma di importante e diretta integrazione di esercizio o che presentino sostanziale analogia di finalità di trasporto ed abbiano medesime fonti di traffico.

     Le concessioni di linee, che risultano parallele od intersecanti o comunque interferenti con altre linee già concesse, sono assentite, a parità di soluzione proposte, preferibilmente al titolare o in comunione a più titolari di linee già in concessione.

 

          Art. 17. Linee in concorrenza.

     Le domande di concessione che si riferiscono a linee finitime o interferenti fra di loro o con altre linee già concesse, sia che riguardino linee singole o sistemi di linee, sono considerate potenzialmente concorrenti e devono essere esaminate comparativamente e contemporaneamente, qualora presentate in periodo antecedente alla deliberazione della Giunta provinciale.

 

          Art. 18. Sistema di linee.

     Chi sia concessionario o richieda la concessione di linee può ottenere, a preferenza di altri, su formale richiesta, la concessione di nuove linee, purché le stesse realizzino, di per sè o in combinazione con le esistenti, un sistema di linee. Alla determinazione del sistema di linee si provvederà con regolamento di esecuzione della presente legge.

     Il termine previsto per il rilascio delle concessioni delle sopracitate nuove linee e per la realizzazione dei relativi impianti viene stabilito nel regolamento di esecuzione della presente legge.

     La mancata realizzazione di un impianto entro i termini stabiliti comporta la decadenza della preferenza di cui al primo comma anche per le altre linee non realizzate, ma previste nel sistema.

     L'entità della cauzione per ogni linea da realizzare è pari alla metà della somma prevista all'art. 3; l'altra metà viene corrisposta al momento della presentazione della domanda di concessione.

     La cauzione viene incamerata in caso di mancata realizzazione della linea nel termine previsto.

     La domanda di riconoscimento del sistema, unitamente ad un piano di massima, la ricevuta della cauzione ed il piano finanziario per la costruzione e l'esercizio dei singoli impianti, devono essere indirizzati alla Giunta provinciale, tramite l'ufficio trasporti.

     I sistemi di linee possono essere riconosciuti su domanda di uno o più richiedenti.

     Su richiesta degli interessati un sistema riconosciuto può essere variato nella sua composizione.

     Il riconoscimento del sistema di linee è disposto con deliberazione della Giunta provinciale, in conformità al parere tecnico dell'ufficio trasporti e sentito il parere del Comitato Consultivo Funivie.

 

          Art. 19. Istruttoria nei casi di concorrenza.

     Le domande di cui agli articoli 15, 16 e 17 vengono trasmesse in copia, a cura dell'ufficio trasporti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai concessionari delle linee interessate ed agli altri richiedenti.

     Gli atti allegati alle domande restano a disposizione degli interessati nell'ufficio trasporti per la durata di trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, durante i quali possono essere presentate osservazioni o proposte.

     La Giunta provinciale decide sulle domande e nel contempo si pronuncia sulle osservazioni pervenute, sentito il Comitato Consultivo Funivie.

 

Titolo III

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

 

          Art. 20. Norme applicabili.

     Per l'espropriazione di beni immobili e per la costituzione in via coattiva di diritti su beni immobili, necessari per la costruzione e l'esercizio di linee di trasporto funiviario, concesse ai sensi dell'art. 6, e per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 21. Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

     La deliberazione della Giunta provinciale costituisce ad ogni effetto dichiarazione di pubblica utilità quando assente la concessione di linee di prima e seconda categoria. La stessa regolamentazione si applica a linee e collegamenti tra di loro riconosciuti sistema ai sensi dell'art. 18.

     La dichiarazione di pubblica utilità vale per tutti i lavori ed impianti necessari per la costruzione e l'esercizio, ivi compreso l'eventuale allacciamento, mediante condutture elettriche aeree o sotterranee, alla più vicina linea di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica, qualora ciò sia necessario per l'alimentazione dell'apparato motore dell'impianto funiviario.

     Le opere previste nei progetti approvati e concernenti linee di pubblica utilità, espressa ai sensi del comma precedente, sono urgenti ed indifferibili agli effetti dell'art. 56 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

 

          Art. 22. Oggetto dell'espropriazione.

     Il richiedente di una concessione o il titolare della stessa, anche in sede di rinnovo, può ottenere in via coattiva la titolarità dei seguenti diritti reali:

     a) la proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con eventuale locale di ricovero d'emergenza e degli accessi dalle pubbliche vie;

     la proprietà delle aree limitrofe alle stazioni e destinate a parcheggi necessari ad integrare le finalità dell'impianto;

     b) la servitù aerea consistente nel diritto di tendere funi e mantenere le stesse appoggiate o meno a sostegni infissi nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli su fune, nel diritto di far accedere in qualunque punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il personale di sorveglianza, ed infine nell'obbligo imposto al proprietario del fondo servente di consentire l'adattamento del profilo del terreno alle esigenze del servizio e l'eventuale abbattimento di piante necessarie al tracciato e di non frapporre ostacoli, comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti nelle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio del tipo di linee concesse;

     c) la servitù di elettrodotto consistente nel diritto di raggiungere l'allacciamento alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica;

     d) il diritto di superficie per la costruzione e l'esercizio di impianti scioviari, previsti nei piani di cui all'art. 18, realizzanti linee di seconda categoria, limitatamente la terreno necessario agli impianti ed alle opere relative alla pista di risalita;

     e) la servitù di passo a piedi e con veicoli, per consentire il raccordo con il più vicino impianto di risalita, rientrante nel piano di cui all'art. 18.

     I diritti reali di cui alle lettere b) e c) del comma precedente si intendono costituiti per un periodo di tempo superiore di un anno alla durata dell'assentita concessione.

     Tutti i diritti reali di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma possono essere costituiti, anche nel corso della concessione precedentemente assentita, per modifiche all'impianto, alle stazioni, ai parcheggi, alla linea elettrica ecc., purché dette modifiche siano necessarie ad integrare le finalità dell'impianto.

     Dopo un anno dall'eventuale dichiarazione di decadenza, di revoca o di rinuncia della concessione e sempreché non si addivenga all'assenso di nuove concessioni, il proprietario del fondo servente o rispettivamente il nudo proprietario può ottenere la liberazione delle servitù di cui alle lettere b) e c) del primo comma e l'estinzione del diritto di superficie di cui alla lett. d) del primo comma.

     I terreni gravati dal diritto di servitù o dal diritto di superficie devono essere riconsegnati ai loro proprietari al momento dell'estinzione dei diritti, nelle condizioni e nello stato in cui si trovavano al momento dell'entrata nella detenzione del concessionario con le sole modificazioni dovute all'uso specifico, ma liberi da costruzioni.

 

          Art. 23. Determinazione dell'indennità.

     L'indennità da corrispondere al proprietario per i terreni da espropriare è determinata ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, mentre l'indennità per l'imposizione delle servitù è determinata in relazione alla diminuzione del valore dei fondi stessi, secondo le disposizioni di cui agli articoli 123, 124 e 125 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

          Art. 24. Accesso ai fondi su cui vengono realizzate le opere.

     Colui che intende richiedere la concessione per una linea di trasporto funiviario, di cui al precedente art. 6, ha diritto di introdursi sui fondi privati per compiervi, eventualmente assistito da tecnici di sua fiducia, le opportune rilevazioni, previa autorizzazione del Presidente della Giunta provinciale da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno cinque giorni prima di ogni singolo accesso, all'avente o agli aventi diritto come apparenti al libro fondiario.

     La comunicazione viene pubblicata entro lo stesso termine all'albo dei Comuni interessati. Tale adempimento è sufficiente a consentire in ogni caso l'accesso ai fondi di cui al comma precedente, anche quando l'avente o gli aventi diritto non risultino reperibili.

 

Titolo IV

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SORVEGLIANZA

TECNICA SUL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI

 

          Art. 25. Approvazione del progetto e costruzione dell'impianto.

     Ottenuta la concessione della linea in base al progetto di massima, il concessionario deve presentare all'ufficio trasporti il progetto esecutivo dell'impianto che realizza la linea, compilato in osservanza alle norme tecniche vigenti di cui all'art. 30 con le successive integrazioni.

     L'ufficio trasporti, nel corso dell'esame del progetto, può chiedere il parere tecnico della commissione consultiva del Ministero dei Trasporti per gli impianti funiviari.

     (Omissis) [8].

     Qualora l'esito dell'esame del progetto sia positivo sotto il profilo tecnico, l'ufficio trasporti lo approva.

     Il benestare all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto viene rilasciato dall'ufficio trasporti dopo l'assenso della concessione e l'approvazione del progetto definitivo.

     In casi di comprovata necessità, l'ufficio trasporti può rilasciare, prima dell'approvazione del progetto esecutivo, il benestare all'inizio di lavori previsti in un progetto esecutivo parziale, presentato dal concessionario, unitamente alla richiesta.

     Il concessionario è tenuto a demolire o modificare i lavori eseguiti qualora gli stessi non siano in conformità alle prescrizioni contenute nell'atto di approvazione del progetto esecutivo finale.

     Il concessionario provvede all'esecuzione dei lavori secondo il progetto approvato, osservando le norme tecniche vigenti e le prescrizioni contenute nell'atto di approvazione.

     I lavori di costruzione devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un ingegnere direttore dei lavori iscritto nel relativo albo. Il nominativo del direttore e la data di inizio dei lavori devono essere comunicati all'ufficio trasporti prima che i lavori medesimi abbiano inizio.

     Sui lavori di costruzione l'ufficio trasporti può disporre controlli e sorveglianze per assicurare la rispondenza delle costruzioni alle norme di legge e di regolamento nella materia delle linee di trasporto a fune in servizio pubblico, nonché ad ogni atto a contenuto generale o particolare emanato sulla base delle suddette norme.

     Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme, prescrizioni o modalità di esecuzione di cui al presente articolo, l'Assessore al quale è affidata la materia dei trasporti ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la restituzione in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro 30 giorni dalla notificazione di essa, l'Assessore non abbia adottato o notificato i provvedimenti definitivi.

     Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la restituzione in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni amministrative e penali, all'esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, l'Assessore ai trasporti dispone l'esecuzione in danno dei lavori. Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse in base al testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     Qualora durante il periodo di concessione l'ufficio trasporti o il concessionario richieda delle modifiche all'impianto si segue la medesima procedura prevista per l'approvazione del progetto e costruzione dell'impianto.

     I controlli effettuati da parte dell'ufficio trasporti non sollevano il progettista, le ditte costruttrici ed il direttore dei lavori dalle responsabilità.

 

          Art. 25 bis. (Costruzione di impianti a fune adibiti al trasporto di persone). [9]

     [1. Per la costruzione di impianti a fune adibiti al trasporto di persone si applica la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

     2. Le modalità di applicazione sono fissate con regolamento di esecuzione.]

 

          Art. 26. Collaudo funzionale e nullaosta all'esercizio. [10]

     1. Ultimata la costruzione dell'impianto e dopo un congruo numero di ore di funzionamento l'impianto deve essere sottoposto a collaudo funzionale.

     A tal fine il direttore dei lavori inoltra all'Ufficio trasporti la domanda su carta legale per la visita di collaudo funzionale, controfirmata dal concessionario.

     2. Nella domanda il direttore dei lavori attesta che l'opera è stata eseguita sotto la sua sorveglianza a regola d'arte ed in conformità del progetto approvato secondo le procedure e modalità determinate nel regolamento di esecuzione.

     3. La commissione di collaudo funzionale è nominata dall'Assessore al quale è affidata la materia dei trasporti ed è composta da:

     a) almeno due ingegneri dell'Ufficio trasporti;

     b) un coadiutore tecnico, appartenente alla carriera di concetto del ruolo tecnico dei trasporti con funzioni di segretario.

     4. Per impianti di particolare impegno o qualora per il progetto dell'impianto ossia per parti dello stesso aia stato ottenuto il parere della commissione di cui al secondo comma dell'art. 25, della commissione di collaudo può far parte un membro della stessa o un funzionario del Ministero dei trasporti o di altra pubblica amministrazione con esperienza specifica sul tipo di impianto di collaudare o sulle nuove soluzioni tecnologiche adottate.

     5. In caso di impianti scioviari il collaudo funzionale può essere effettuato da un ingegnere dell'Ufficio trasporti, assistito dal coadiutore tecnico.

     6. Per opere di notevole importanza le operazioni di collaudo possono avere inizio anche durante il corso dei lavori.

     7. Durante la visita di collaudo funzionale la commissione accerta che sussistano le condizioni di sicurezza richieste dalle leggi e dai regolamenti tecnici, procedendo:

     a) alla visione del progetto, degli eventuali elaborati aggiuntivi, atti di approvazione e dichiarazioni rilasciati;

     b) alla visita delle opere costruite onde verificare la loro rispondenza ai dati di progetto più significativi ai fini della sicurezza;

     c) alle prove di funzionamento a vuoto e con carico regolamentare, intese ad accertare il buon comportamento dell'impianto nel suo complesso anche ai fini della regolarità dell'esercizio ed il corretto funzionamento dei dispositivi interessanti la sicurezza;

     d) agli eventuali particolari adempimenti per lo scioglimento di riserve formulate nell'atto di approvazione del progetto o degli elaborati aggiuntivi;

     e) ad altre ulteriori verifiche e prove che ritenga necessarie ai fini dell'accertamento di cui sopra.

     8. Alle operazioni di collaudo assistono il direttore dei lavori, il costruttore delle parti principali dell'impianto o un suo rappresentante, il concessionario o un suo rappresentante ed eventualmente il progettista.

     9. La commissione redige il verbale della visita di collaudo, la relazione sulle verifiche e le prove funzionali effettuate ed il certificato di collaudo contenente le eventuali prescrizioni cui il concessionario deve ottemperare sia prima dell'apertura della linea al pubblico servizio, sia entro un termine stabilito, nonché eventuali prescrizioni cui il concessionario deve attenersi durante l'esercizio.

     10. L'Ufficio trasporti, presa visione del verbale di visita, della relazione sulle verifiche e del certificato di collaudo ed accertata l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite, rilascia al concessionario il nullaosta all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.

 

          Art. 27. Modalità del servizio.

     Il servizio deve essere effettuato in ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'ufficio trasporti e secondo le modalità previste nei regolamenti e norme tecniche speciali per tipo di impianto.

     Per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio ad ogni impianto deve essere preposto un tecnico responsabile ed addetto il personale necessario.

     Le qualifiche professionali, i titoli, le mansioni ed i requisiti che il tecnico responsabile ed il personale devono possedere sono fissati con regolamento. L'ufficio trasporti rilascia certificato di abilitazione al personale riconosciuto idoneo.

     Il personale addetto agli impianti ed a contatto con il pubblico deve essere riconoscibile mediante apposito contrassegno-distintivo le cui caratteristiche vengono determinate con il regolamento di esecuzione della presente legge.

 

          Art. 28. Sorveglianza tecnica sull'impianto. [11]

     1. La sorveglianza sugli impianti è effettuata dall'Ufficio trasporti funiviari, che dispone in qualsiasi momento ed almeno una volta ogni due anni ispezioni e verifiche funzionali e può imporre, per giustificati motivi, prescrizioni e far eseguire i relativi lavori [12] .

     2. Per gli impianti bifune e per le funicolari terrestri la sorveglianza sull'impianto è effettuata dall'Ufficio trasporti funiviari che dispone in qualsiasi momento ed almeno una volta all'anno ispezioni e verifiche funzionali e può imporre, per giustificati motivi, prescrizioni e far eseguire i relativi lavori [13] .

     3. In presenza dei fatti tali da pregiudicare la sicurezza dell'impianto, l'Ufficio trasporti sospende l'esercizio con atto motivato fino all'eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.

     4. In tal caso il nullaosta all'esercizio deve essere rinnovato prima della ripresa del servizio pubblico.

     5. L'impianto o parti di esso devono periodicamente essere sottoposti a revisione generale e speciale. I relativi termini sono contenuti nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

     6. Dopo la revisione generale l'impianto deve essere sottoposto ad un nuovo collaudo funzionale e rilasciato un nuovo nullaosta per il prolungamento dell'esercizio pubblico.

 

          Art. 29. Oneri di collaudo e di sorveglianza.

     All'Amministrazione provinciale va versato dai concessionari un contributo annuo per le spese di sorveglianza nella misura prevista dal regolamento di esecuzione.

     Le spese per il collaudo, gli onorari fissati dalle tariffe professionali in vigore ed i rimborsi spettanti ai collaudatori sono a carico del concessionario.

     Prima dell'inizio delle operazioni di collaudo il concessionario deve effettuare un deposito per gli onorari ed i rimborsi ai collaudatori, salvo conguaglio.

     L'importo delle opere su cui va calcolato percentualmente l'onorario è pari al costo convenzionale dell'impianto stabilito mediante la formula prevista nel regolamento di esecuzione della presente legge.

     Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni l'onorario di cui al secondo comma del presente articolo è ridotto di un terzo.

     Al coadiutore tecnico della commissione di collaudo spetta un compenso nella misura del 70% sull'onorario di cui al precedente comma.

     I funzionari dell'ufficio trasporti hanno libera circolazione sugli impianti.

     I concessionari sono tenuti al trasporto gratuito dei componenti degli organi consultivi di cui agli articoli 5 e 25 della presente legge e dell'art. 5 della legge regionale 13 luglio 1970, n. 13.

 

          Art. 30. Norme tecniche. [14]

     1. Fino a quando non sia diversamente disposto con decreto del Presidente della Giunta provinciale, si applicano le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato per la progettazione e la costruzione degli impianti a fune.

     2. L'Ufficio trasporti, con giustificata motivazione e su richiesta del concessionario, può concedere deroghe alle norme tecniche di cui al precedente comma, sentita la commissione consultiva del Ministero dei trasporti, nei casi ove le deroghe sono determinanti per la sicurezza dell'impianto.

 

          Art. 31. Statistica.

     I concessionari sono tenuti a fornire i dati statistici che vengono richiesti dall'Amministrazione provinciale o dal Ministero dei Trasporti.

 

          Art. 32. Sanzioni amministrative.

     Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato a norma delle leggi vigenti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

     a) chiunque costruisca anche parzialmente un impianto di trasporto funiviario in servizio pubblico ovvero esegue modifiche, sostituzioni o rifacimenti di impianti o di sue parti senza aver ottenuto preventivamente il prescritto idoneo provvedimento di cui all'art. 25, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.060.000 (Euro 547) a lire 21.050.000 (Euro 10.871) [15];

     b) chiunque effettua l'esercizio di un impianto di trasporto a fune in servizio pubblico senza aver ottenuto il prescritto nullaosta di cui all'art. 26 della presente legge, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.270.000 (Euro 2721) a lire 21.050.000 (10.871) [16];

     c) chiunque nell'effettuare l'esercizio di un impianto di trasporto funiviario in servizio pubblico viola le prescrizioni di legge e/o di regolamento concernenti l'esercizio stesso, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.060.000 (Euro 547) a lire 10.530.000 (Euro 5.438) [17].

     Qualora vengano applicate tariffe o loro modifiche non approvate e/o non sia esposto al pubblico il quadro delle tariffe e degli orari in vigore, nonché delle disposizioni regolamentari per l'esercizio dell'impianto, il concessionario soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 530.000 (Euro 273) a lire 5.270.000 (Euro 2.721) [18].

     Nelle ipotesi sopraelencate le sanzioni amministrative sono raddoppiate in caso di recidiva.

 

          Art. 33. Applicazione delle sanzioni amministrative.

     Sono incaricati dell'osservanza della presente legge, agli effetti dell'accertamento delle infrazioni, gli ufficiali e gli agenti di polizia su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, nonché i funzionari dell'ufficio trasporti della Provincia autonoma in ogni caso autorizzati dal Presidente della Giunta stessa.

     (Omissis) [19].

     (Omissis) [20].

     (Omissis) [21].

     (Omissis) [22].

     (Omissis) [23].

     (Omissis) [24].

 

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 34.

     Tutti i provvedimenti e pareri adottati sulla base delle leggi preesistenti rimangono in vigore, salvo che siano in contrasto con la presente legge.

     Le istruttorie avviate sulla base della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, vengono svolte secondo la procedura prevista dalla presente legge.

     Se i concessionari di linee, sprovviste di categoria, non hanno proposto l'assegnazione di una di esse entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, quest'ultima sarà fissata con deliberazione della Giunta provinciale. Non si applica la procedura di cui all'art. 4, se la categoria proposta coincide con la determinazione effettuata dall'ufficio trasporti.

     Per le concessioni rilasciate in base alle leggi preesistenti, il concessionario è tenuto a versare all'Amministrazione provinciale il contributo annuo per le spese di sorveglianza, rideterminato ai sensi del primo comma dell'art. 29.

     Le cauzioni per l'esercizio degli impianti, depositate per le concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale 20 aprile 1959, n. 5, saranno restituite su domanda dell'avente diritto da presentarsi non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 35.

     Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione la legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, ed ogni altra disposizione contenuta in leggi dello Stato non compatibili con la presente legge.


[1] Legge abrogata dall’art. 65 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5

[4] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.P. 6 giugno 1977, n. 14.

[5] Comma così modificato dall'art. 8 della L.P. 6 giugno 1977, n. 14.

[6] Comma così modificato dall'art. 8 della L.P. 6 giugno 1977, n. 14.

[7] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.P. 6 giugno 1977, n. 14.

[8] Comma soppresso dall'art. 1 della L.P. 7 novembre 1988, n. 43.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 28 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11 e abrogato dall’art. 29 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4..

[10] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 7 novembre 1988, n. 43.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.P. 7 novembre 1988, n. 43.

[12] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[13] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.P. 7 novembre 1988, n. 43.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62.

[16] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62.

[17] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62.

[18] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62.

[19] Comma abrogato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.

[20] Comma abrogato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.

[21] Comma abrogato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.

[22] Comma abrogato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.

[23] Comma abrogato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.

[24] Comma abrogato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.