§ 3.4.45 - L.P. 23 giugno 1992, n. 22.
Provvedimenti per la sicurezza stradale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:23/06/1992
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Controllo degli autoveicoli.
Art. 3.  Centro di addestramento alla guida.
Art. 4.  Campagne di informazione ed educazione stradale.
Art. 5.  Sistema informativo.
Art. 6.  Modifiche a leggi provinciali.
Art. 7.  Disposizioni finanziarie.
Art. 8.  Variazioni al bilancio 1992.


§ 3.4.45 - L.P. 23 giugno 1992, n. 22.

Provvedimenti per la sicurezza stradale.

(B.U. 7 luglio 1992, n. 28).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. L'amministrazione provinciale assume iniziative e promuove interventi al fine di concorrere al miglioramento della sicurezza stradale.

     2. Per i fini di cui al comma primo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi a privati, associazioni ed enti locali per studi, manifestazioni e iniziative comunque interessanti la sicurezza stradale.

 

          Art. 2. Controllo degli autoveicoli.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad intervenire finanziariamente nei confronti di iniziative concernenti il controllo periodico dello stato di efficienza dei veicoli in circolazione con riguardo alle emissioni dei gas di scarico, all'inquinamento acustico ed alla sicurezza dei mezzi.

 

          Art. 3. Centro di addestramento alla guida.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a realizzare e gestire, in proprio ovvero a sostegno di iniziative di enti o privati, un centro di addestramento con caratteristiche adatte all'esercitazione alla guida in situazioni di emergenza.

     2. L'utilizzo del centro è riservato agli autisti dei veicoli in dotazione agli enti e organismi esercenti localmente servizi di interesse pubblico, di pronto intervento e di soccorso, nonché agli utenti privati interessati, purché abilitati alla guida.

     3. L'attività del centro si esplica attraverso la conduzione di specifici corsi di specializzazione e di perfezionamento alla guida, comprendente l'assistenza tecnica e logistica agli allievi per la durata dei corsi.

     4. Le modalità di realizzazione e di gestione del centro sono definite con regolamento di esecuzione.

     5. Qualora la realizzazione di opere ai sensi dell'articolo 2 e del presente articolo si protragga per più esercizi, può essere autorizzata con legge finanziaria l'assunzione di impegni per l'intera somma stanziata a carico di più esercizi ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 [1] .

 

          Art. 4. Campagne di informazione ed educazione stradale.

     1. La Giunta provinciale, allo scopo di realizzare le finalità di cui all'art. 1, individua specifici settori di intervento nel capo dell'educazione stradale, privilegiando l'informazione rivolta ai giovani ed a determinate categorie di utenti della strada, mirata a particolari aspetti della sicurezza stradale o correlata ad avvenimenti di carattere eccezionale interessanti la provincia di Bolzano.

     2. L'informazione e l'educazione alla sicurezza stradale vengono realizzate attraverso pubblicità radiofonica e televisiva, inserzionistica, cartellonistica, attività editoriale ed altre idonee modalità di intervento.

     3. Per la realizzazione delle singole campagne di informazione e di educazione la Giunta provinciale può avvalersi di esperti in sicurezza stradale, nonché di specialisti dell'informazione e della comunicazione.

 

          Art. 5. Sistema informativo.

     1. Per la necessità di disporre di un quadro conoscitivo coordinato, completo ed aggiornato a supporto dell'attività programmatoria degli interventi da adottare ai fini del miglioramento delle condizioni d'uso della rete stradale, l'Ufficio competente un materia di trasporti su strada, d'intesa con gli organismi preposti per istituto, promuove la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati più significativi relativi alla circolazione stradale sul territorio provinciale, con particolare riguardo a:

     a) la rete stradale, il parco veicoli in circolazione, il sistema dei trasporti pubblici;

     b) il censimento periodico del traffico;

     c) la statistica e la casistica degli incidenti stradali;

     d) la frequenza e le modalità dei trasporti eccezionali, di merci pericolose e di rifiuti speciali.

     2. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma primo, l'Ufficio competente in materia di trasporti su strada può avvalersi dell'operato di un gruppo di esperti, nominato dalla Giunta provinciale. Esso è presieduto dal direttore dell'Ufficio competente in materia di trasporti su strada ed è composto dai rappresentanti degli organismi preposti alla viabilità e alla sicurezza del traffico.

     3. Il gruppo di esperti si riunisce di norma annualmente, ovvero su richiesta dei singoli componenti, allo scopo di:

     a) verificare l'adeguatezza del sistema informativo e di assistenza per l'utente stradale;

     b) verificare le condizioni d'uso della rete stradale e del parco veicoli in circolazione;

     c) fornire indicazioni sulle eventuali misure da adottare per il contenimento della sinistrosità stradale e l'eliminazione delle cause di rischio per la circolazione;

     d) proporre interventi migliorativi per la sicurezza stradale.

     4. Il gruppo di esperti trasmette annualmente una relazione al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

 

          Art. 6. Modifiche a leggi provinciali.

     1. Al punto 2 del comma primo dell'art. 2 della legge provinciale 25 agosto 1983, n. 37, le parole "stabilire direttive" sono sostituite dalle parole "fornire criteri".

     2. L'art. 5 della legge provinciale 25 agosto 1983, n. 37, è abrogato.

 

          Art. 7. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1922 la spesa di Lire 200 milioni, di cui Lire 100 milioni per iniziative dirette dell'Amministrazione provinciale e Lire 100 milioni per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 1, comma secondo.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma primo si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 (partita n. 5 dell'allegato n. 3 al bilancio).

     3. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 8. Variazioni al bilancio 1992.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).


[1] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.