§ 3.1.61 - L.P. 25 agosto 1983, n. 37.
Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge in materia di circolazione stradale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:25/08/1983
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Ambito di applicazione della legge.
Art. 3.  Commissione provinciale di vigilanza sulla circolazione.
Art. 4.  Vigilanza.
Art. 5.  Provvedimenti particolari.
Art. 6.  Approvazione dei progetti.
Art. 7.      1. Per l'attuazione delle presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1983 le seguenti spese:
Art. 8.      1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che in termini di cassa:


§ 3.1.61 - L.P. 25 agosto 1983, n. 37.

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge in materia di circolazione stradale.

(B.U. 6 settembre 1983, n. 45).

 

     Art. 1. Finalità della legge.

     1. Fatte salve le attribuzioni dello Stato, sulle strade di uso pubblico provinciali, comunali e vicinali, l'Amministrazione provinciale, tramite l'Assessorato ai trasporti, esercita il potere generale di vigilanza e di coordinamento sulle attività previste dalla presente legge.

 

          Art. 2. Ambito di applicazione della legge.

     1. All'ufficio trasporti su strada-servizi tecnici è assegnato il compito di:

     1) assistere i comuni e gli enti proprietari delle strade nella soluzione di particolari problemi con riferimento a:

     a) il segnalamento verticale, orizzontale e complementare;

     b) le segnalazioni luminose e gli impianti semaforici e di illuminazione in genere;

     c) la segnaletica di indicazione di pubblica utilità;

     d) la pubblicità stradale;

     e) le canalizzazioni del traffico e la sistemazione delle intersezioni e degli accessi;

     f) gli attraversamenti pedonali;

     2) fornire criteri per la progettazione e la sistemazione di [1] :

     a) viali pedonali e piste ciclabili;

     b) parcheggi e piazzuole di sosta;

     c) arredo urbano, comprendente l'attrezzatura degli spazi ai fini della sicurezza e del comfort degli utenti della strada;

     3) rilasciare le autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali sulle strade provinciali, comunali e vicinali, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38;

     4) tenere e aggiornare l'elenco delle strade provinciali, comunali e vicinali. A tal fine gli enti proprietari delle strade sono tenuti a dare notizia all'ufficio trasporti su strada-servizi tecnici, delle strade che vengono incluse negli elenchi delle rispettive amministrazioni;

     5) esaminare i percorsi e le posizioni dei capilinea e delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico, proponendo eventuali modifiche dei medesimi in relazione alle esigenze del traffico;

     6) raccogliere dati informativi sulle condizioni di percorribilità dell'intera rete stradale provinciale, proponendo agli organi competenti l'esecuzione degli interventi necessari per eliminare le situazioni di pericolo o di ostacolo alla circolazione;

     7) al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della viabilità, segnalare agli organi competenti l'opportunità di stabilire adeguati limiti di velocità localizzati sulle strade extraurbane ed i tratti di strada da regolamentare per il transito o la sosta dei veicoli;

     8) predisporre studi, raccolta ed elaborazione di dati statistici per l'adeguamento e il miglioramento della segnaletica e dei mezzi tecnici di regolazione e segnalazione;

     9) curare i rapporti con gli enti interessati al fine di una omogenea applicazione delle disposizioni di legge vigenti e per le iniziative da intraprendere per l'informazione e l'educazione degli utenti su quanto attiene ai problemi connessi con la circolazione stradale;

     10) organizzare conferenze e tenere corsi di aggiornamento per i tecnici del traffico e gli operatori.

 

          Art. 3. Commissione provinciale di vigilanza sulla circolazione.

     1. E' istituita presso l'Assessorato ai trasporti la commissione provinciale di vigilanza sulla circolazione (CVC), cui spetta il compito di esprimere qualsiasi parere che venga richiesto dall'Assessore ai trasporti o dal direttore dell'ufficio trasporti su strada-servizi tecnici, in attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

     2. La commissione è composta da:

     1) il direttore dell'ufficio trasporti su strada-servizi tecnici, in qualità di presidente;

     2) un rappresentante dell'Assessorato provinciale ai Lavori pubblici, in qualità di vicepresidente;

     3) un rappresentante designato dalla direzione compartimentale dell'ANAS;

     4) un rappresentante dell'Assessorato provinciale all'urbanistica o al coordinamento territoriale;

     5) un rappresentante dell'Assessorato provinciale al turismo;

     6) un rappresentante dell'Assessorato provinciale alla tutela dell'ambiente;

     7) un rappresentante dell'ufficio affari generali trasporti;

     8) un tecnico esperto in materia di circolazione stradale.

     3. Di volta in volta sono chiamati a far parte della commissione, con diritto di voto, i sindaci dei comuni interessati ai problemi da trattare o i loro delegati.

     4. L'Assessore ai trasporti e il direttore dell'ufficio trasporti su strada-servizi tecnici, ove lo ritengano opportuno, possono invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, consulenti ed esperti e rappresentanti di enti o amministrazioni particolarmente interessati ai problemi da trattare.

     5. Per i membri effettivi della commissione deve essere nominato un supplente destinato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o impedimento.

     6. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'ufficio trasporti su strada-servizi tecnici.

     7. I componenti della commissione sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore ai trasporti e rimangono in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale. I componenti che cessassero, per qualsiasi motivo, dalla carica occupata, sono sostituiti.

     8. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

     9. La commissione è convocata dal suo presidente; essa è legalmente riunita con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità decide il voto di chi presiede.

     10. Ai partecipanti alle riunioni della commissione spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, e successive modifiche.

 

          Art. 4. Vigilanza.

     1. La vigilanza sulla corretta esecuzione degli interventi previsti al primo e secondo comma del precedente art. 2, viene svolta dall'ufficio trasporti su strada-servizi tecnici, che dispone ispezioni e verifiche da effettuarsi sulle strade periodicamente e ogni qualvolta le circostanze o la richiesta di intervento delle autorità interessate lo rendano necessario.

     2. E' facoltà dell'ufficio trasporti su strada-servizi tecnici, invitare ai sopralluoghi i tecnici comunali, i rappresentanti degli enti proprietari delle strade, esperti nel settore stradale, nonché rappresentanti di enti o associazioni interessati.

 

          Art. 5. Provvedimenti particolari. [2]

 

          Art. 6. Approvazione dei progetti.

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 della legge provinciale 16 maggio 1980, n. 14, la costruzione di nuove strade provinciali, comunali e vicinali o la rettifica di quelle esistenti, nonché la sistemazione delle aree adibite a piazzale o parcheggio, deve prevedere la realizzazione della necessaria segnaletica stradale e, dove occorra, di piazzuole per la fermata o la sosta degli autobus. A tal fine le amministrazioni interessate devono richiedere il parere dell'ufficio trasporti su strada-servizi tecnici sull'esame dei relativi progetti.

 

          Art. 7.

     1. Per l'attuazione delle presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1983 le seguenti spese:

     a) lire 1 milione, quale onere presunto per i compensi ai componenti la commissione di cui all'art. 3;

     b) lire 30 milioni, per i compiti di cui all'art. 2 e per interventi d'ufficio ai sensi del settimo comma dell'art. 5.

     2. Alla copertura degli oneri sopraindicati si provvede come segue:

     a) quanto a lire 1 milione, di cui alla lett. a) del precedente primo comma, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1983, che presenta sufficiente disponibilità;

     b) quanto a lire 30 milioni, di cui alla lett. b) del precedente primo comma, mediante riduzione di 30 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 61131 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1983.

     3. Lo stanziamento di bilancio per le spese di cui al precedente primo comma, lett. b), a carico degli esercizi successivi, sarà stabilito dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 8.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che in termini di cassa:

in aumento:

 

 

Cap. 61136 - (di nuova istituzione: codice 6.1-2.1) Spese per compiti d'ufficio ed esecuzione di lavori di segnalamento stradale (articoli 2 e 5 della legge)

L.

30.000.000

in diminuzione:

 

 

Cap. 61131 - Spese per l'esecuzione della segnaletica stradale, per opere di protezione e lavori di manutenzione di strade non pubbliche utilizzate per il transito di autoveicoli adibiti a servizi di trasporto in assuntoria o in locazione

L.

30.000.000

 


[1] Alinea così modificato dall'art. 6 della L.P. 23 giugno 1992, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.P. 23 giugno 1992, n. 22.