§ 5.5.38 - L.P. 18 marzo 2002, n. 6.
Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:18/03/2002
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Comitato provinciale per le comunicazioni.
Art. 3.  Incompatibilità.
Art. 4.  Compiti.
Art. 5.  Programmazione dell'attività.
Art. 6.  Struttura di supporto del Comitato e sua dotazione organca.
Art. 7.  Infrastrutture comuni per il sistema delle comunicazioni.
Art. 7 bis.  (Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni).
Art. 8.  Contributi per programmi e trasmissioni particolari - convenzioni con enti radiotelevisivi.
Art. 9.  Contributi per l'acquisizione di notizie da agenzie di stampa.
Art. 10.  Pubblicità.
Art. 11.  Disposizioni finanziarie.
Art. 12.  Abrogazione.
Art. 13.  Norme transitorie e finali.


§ 5.5.38 - L.P. 18 marzo 2002, n. 6.

Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione.

(B.U. 9 aprile 2002, n. 15).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove un sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo libero e pluralistico, che tenga conto delle peculiarità culturali, linguistiche e sociali della provincia, garantisca una partecipazione democratica e contribuisca ad incrementarne il livello informativo, educativo e di intrattenimento.

     2. La Provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, applica le convenzioni e i regolamenti del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, aventi lo scopo di facilitare la diffusione transfrontaliera di trasmissioni e programmi radiotelevisivi nonché di progetti comuni, in considerazione dell'importanza del sistema delle comunicazioni per l'integrazione europea, lo sviluppo della cultura dei gruppi etnici, della libertà di opinione e del pluralismo.

 

          Art. 2. Comitato provinciale per le comunicazioni.

     1. Per le attività di cui alla presente legge è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Esso è composto da sei esperti nei settori della comunicazione e dell'informazione, delle radiotelecomunicazioni e della multimedialità.

     2. Il Comitato è composto dal presidente e dal vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliere può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Un componente del Comitato è eletto su proposta della minoranza politica. I componenti del Comitato non possono essere immediatamente rieletti o rinominati. Questo divieto non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

     3. Funge da segretario un impiegato del Consiglio provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

     4. Ai componenti del Comitato sono corrisposte per la partecipazione alle sedute, quando competono, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, le indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale.

     5. Al presidente del Comitato è corrisposto un compenso mensile pari a quello determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, inserito dall'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, per i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.

     6. In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati anche esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.

     7. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

     8. Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

 

          Art. 3. Incompatibilità.

     1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti cariche:

     a) politiche:

     1) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;

     2) sindaco;

     3) membro - di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali - della presidenza o direzione di enti pubblici economici e non;

     4) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;

     b) economico-professionali:detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici:

     1) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria, anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente provinciale;

     2) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con soggetti di cui al numero 1).

     2. Chi esercita un'attività di cui al comma 1 non può essere nominato componente del Comitato. Se durante la durata in carica viene accertato l'esercizio di una delle dette attività, decade dalla carica.

 

          Art. 4. Compiti.

     1. Il Comitato:

     a) è organo consultivo della Provincia in materia di comunicazioni;

     b) esprime parere sui provvedimenti che la Provincia intende assumere per disporre agevolazioni a favore delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223;

     c) formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito alla trasmissione di programmi locali;

     d) regola l'accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

     e) elabora proposte e suggerisce criteri, anche sulla base di studi, ricerche e consulenze a tal fine effettuate, per i contenuti delle convenzioni tra la Provincia e la sede periferica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché le emittenti radiotelevisive private in ambito locale, in particolare per ciò che concerne la sicurezza della ricezione indisturbata della radiodiffusione ovvero l'uso e la sovrapposizione delle frequenze in violazione della legge ed il rilevamento obiettivo degli indici d'ascolto, e segue l'attuazione delle convenzioni stesse;

     f) assolve ai compiti previsti dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249, e collabora, su richiesta, con il Ministro delle comunicazioni, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con la Commissione parlamentare di indirizzo e sorveglianza del servizio radiotelevisivo;

     g) esercita le funzioni di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad esso delegate dalla stessa a sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, mediante la stipula di apposite convenzioni.

 

          Art. 5. Programmazione dell'attività.

     1. Il Comitato presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, limitatamente alle funzioni da essa delegate, un progetto programmatico delle sue attività corredato della relativa previsione di spesa per l'approvazione.

     2. La gestione delle spese connesse con il funzionamento del Comitato avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

     3. Per l'erogazione delle spese relative alle attività del Comitato il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di un funzionario delegato scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale. Detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del presidente del Comitato, e sottopone i rendiconti periodici delle spese all'approvazione del Comitato.

     4. Le assegnazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), hanno vincolo di destinazione e sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale, unitamente alle spese correlate, dal Presidente del Consiglio stesso, che dà comunicazione al Consiglio provinciale delle relative variazioni apportate al bilancio.

     5. Il Comitato presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio provinciale ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sul sistema delle comunicazioni in ambito provinciale, che è accessibile anche al pubblico.

 

          Art. 6. Struttura di supporto del Comitato e sua dotazione organca.

     1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una apposita struttura di supporto istituita presso il Consiglio provinciale e individuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio. La struttura, il cui organico verrà definito dopo aver acquisito in merito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, potrà essere comunque integrata dall'apporto permanente o temporaneo degli uffici del Consiglio e potrà avvalersi per lo svolgimento di compiti particolarmente complessi e delicati della consulenza di esperti e/o della collaborazione di altri soggetti od organismi qualificati, previa la stipula di apposite convenzioni.

 

          Art. 7. Infrastrutture comuni per il sistema delle comunicazioni.

     1. Le finalità perseguite dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle proprie competenze nel settore delle comunicazioni seguono i principi stabiliti in materia di comunicazioni, in particolare dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249. A tal fine la Provincia, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentiti gli interessati, promuove la realizzazione di infrastrutture ed impianti comuni per servizi radiotelevisivi pubblici, servizi di comunicazione di pubblico interesse ed emittenti private. La Giunta provinciale può affidare l'esecuzione di tali progetti nonché di altri progetti nel settore delle comunicazioni al servizio pubblico radiotelevisivo provinciale.

 

          Art. 7 bis. (Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni). [1]

     1. Il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni prevede le reti principali di comunicazione ed i siti degli impianti trasmittenti delle emittenti pubbliche e private e dei servizi di comunicazione del servizio pubblico.

     2. Il piano è approvato dalla Giunta provinciale secondo le procedure ed agli effetti di cui agli articoli 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sentiti degli esperti in materia.

     3. L'installazione di antenne trasmittenti e di impianti tecnici è soggetta ad autorizzazione. L'installazione di antenne trasmittenti può essere richiesta anche in base ad un contratto di affitto o altro titolo di godimento dell'immobile o dell'infrastruttura.

     4. Qualora l'installazione sia da realizzarsi nell'ambito di insediamenti, l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente, sentito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

     5. Qualora l'installazione sia da realizzarsi al di fuori degli insediamenti, l'autorizzazione è rilasciata dall'assessore provinciale all'urbanistica, sentito il parere dei direttori delle Ripartizioni Natura e Paesaggio, dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro e del sindaco territorialmente competente.

     6. I pareri di cui ai commi 4 e 5 si intendono acquisiti in caso di progetti definitivi già esaminati in sede di approvazione del piano di settore.

     7. Al destinatario dell'autorizzazione è fatto obbligo di concedere a terzi, dietro equo compenso, l'uso comune del sito per servizi di comunicazione; è altresì fatto obbligo di demolire le infrastrutture non corrispondenti al piano e gli impianti non utilizzati. In caso contrario il sito, ivi comprese le infrastrutture, è acquisito in proprietà alla Provincia, previo conguaglio dei costi sostenuti.

     8. Le infrastrutture delle comunicazioni possono essere realizzate dalla Provincia anche tramite privati o enti provinciali.

 

          Art. 8. Contributi per programmi e trasmissioni particolari - convenzioni con enti radiotelevisivi.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano può concedere alle emittenti radiofoniche e televisive locali con sede e redazione principale nonché produzione e diffusione prevalentemente nel territorio provinciale contributi fino al 30 per cento delle ulteriori spese di produzione, regolarmente documentate, per trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Alto Adige.

     2. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

     3. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inclusi quelli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare valore e di informazioni e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I relativi diritti di utilizzazione e diffusione di dette produzioni vanno concessi alla Provincia [2] .

     4. Ai fini del raggiungimento del grado di copertura del servizio di radiodiffusione pubblica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come previsto dai contratti di servizio di cui all'articolo 3 della convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni o contratti con la medesima concessionaria.

 

          Art. 9. Contributi per l'acquisizione di notizie da agenzie di stampa.

     1. Tenuto conto della particolare situazione dell'Alto Adige, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere a emittenti radiofoniche e televisive locali contributi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione di notizie da un'agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina, in quanto esistente, a condizione che tali spese non vengano sopportate dallo Stato.

 

          Art. 10. Pubblicità.

     1. Almeno il 25 per cento delle somme spese dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa istituiti nonché da amministrazioni autonome comunque denominate, sottoposti alla sua vigilanza o legislazione, per le spese per campagne pubblicitarie e di promozione nell'ambito del territorio provinciale, è destinato alle emittenti radiofoniche e televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea.

 

          Art. 11. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono utilizzate nell'esercizio in corso le quote ancora disponibili degli stanziamenti di spesa autorizzati sul bilancio provinciale (capitoli 81216 e 102240) per l'attuazione della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, abrogata dall'articolo 12. Le spese a carico degli esercizi successivi saranno stabilite con la legge finanziaria annuale.

     2. Le spese per l'attività e il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale.

     3. Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7- bis è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2002 (capitolo 81216) una spesa di 2.000.000 euro; le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale [3] .

 

          Art. 12. Abrogazione.

     1. La legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, e successive modifiche, è abrogata.

 

          Art. 13. Norme transitorie e finali.

     1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene nominato il nuovo Comitato per le comunicazioni ai sensi delle disposizioni della presente legge per la durata della legislatura corrente.

     2. Fino alla nomina del nuovo Comitato rimane in carica il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.


[1] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.