§ 5.1.114 – L.P. 5 marzo 2001, n. 7.
Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:05/03/2001
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  (Competenze della Giunta provinciale).
Art. 3.  Consulenti sanitari della Provincia ed altri consulenti.
Art. 4.  Osservatorio epidemiologico provinciale.
Art. 4 bis.  Commissione conciliativa per questioni di responsabilità medica
Art. 4 ter.  Costituzione della fondazione “Vital”
Art. 5.  (Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano).
Art. 6.  Competenza territoriale e denominazione delle aziende sanitarie.
Art. 7.  Organi dell’azienda sanitaria.
Art. 8.  Direttore generale.
Art. 9.  (Attribuzioni del Direttore generale).
Art. 10.  Rapporto di lavoro del Direttore generale.
Art. 11.  Nomina, rapporto di lavoro e competenze del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario.
Art. 12.  Appartenenza linguistica.
Art. 12 bis.  Dirigenza tecnico-assistenziale.
Art. 12 ter.  (Comprensori sanitari e distretti).
Art. 12 quater.  (Compiti del direttore di comprensorio sanitario).
Art. 12 quinquies.  (Nomina del Direttore di comprensorio sanitario).
Art. 13.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 14.  Organizzazione interna dell’azienda sanitaria.
Art. 15.  Rilevamento della produttività e dell'efficienza dell'amministrazione.
Art. 16.  (Controlli).
Art. 17.  Presidi ospedalieri.
Art. 18.  Denominazione dei presidi ospedalieri.
Art. 19.  Consiglio dei sanitari.
Art. 20.  (Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali).
Art. 21.  Dipartimento interaziendale di prevenzione.
Art. 22.  Comitati etici dell’azienda sanitaria.
Art. 22 bis.  (Comitato per le pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere).
Art. 23.  Controllo sugli atti.
Art. 24.  Contratti a tempo determinato.
Art. 25.  Immobili a disposizione delle aziende sanitarie.
Art. 26.  Beni mobili ed attrezzature.
Art. 27.  Attività contrattuale dell’azienda sanitaria.
Art. 28.  Finanziamento.
Art. 29.  Disposizioni generali.
Art. 30.  Programmazione e predisposizione del Piano sanitario provinciale.
Art. 31.  Obbligatorietà delle disposizioni del Piano sanitario provinciale.
Art. 32.  Assistenza sanitaria.
Art. 33.  Assistenza ospedaliera in forma indiretta.
Art. 34.  Assistenza specialistica indiretta.
Art. 35.  Disposizioni generali.
Art. 35 bis.  Spese per prestazioni sanitarie per fatti illeciti
Art. 36.  Partecipazione alla spesa ospedaliera.
Art. 37.  Erogazione delle prestazioni sanitarie.
Art. 38.  Rapporto convenzionale con le farmacie della provincia.
Art. 39.  Soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie.
Art. 39 bis.  (Strutture per l'assistenza palliativa e di supporto).
Art. 40.  Soggetti pubblici erogatori di prestazioni sanitarie.
Art. 40 bis.  (Autorizzazioni all'esercizio di attività nel campo della procreazione medicalmente assistita).
Art. 41.  Consiglio provinciale di sanità.
Art. 42.  Comitato provinciale per la programmazione sanitaria.
Art. 43.  Commissione provinciale per la promozione della qualità.
Art. 44.  Comitato etico provinciale.
Art. 45.  Comitato civico per la sanità.
Art. 46.  Disciplina della dirigenza medica, della dirigenza sanitaria non medica nonché delle professioni sanitarie.
Art. 47.  Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura.
Art. 48.  Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura.
Art. 49.  Commissione provinciale per la formazione continua.
Art. 50.  Norme transitorie in materia concorsuale.
Art. 51.  Norme transitorie per la direzione dei servizi per le tossicodipendenze.
Art. 51 bis.  (Personale).
Art. 52.  Modifica alla legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, recante "Disciplina del servizio farmaceutico nella provincia di Bolzano".
Art. 53.  Modifica alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante "Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti".
Art. 54.  Modifica alla legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39, recante "Disciplina per l'apertura e l'esercizio dei laboratori privati di analisi a scopo diagnostico".
Art. 55.  Modifica alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, recante "Disposizioni per l'attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto [...]
Art. 56.  Modifica alla legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21 recante l'istituzione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze".
Art. 57.  Modifica alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante "Piano sanitario provinciale 1988-1991".
Art. 58.  Modifica alla legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di distribuzione dei farmaci e di vigilanza sulle farmacie".
Art. 59.  Modifica alla legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante "Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale“.
Art. 60.  Modifica alla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, recante "Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle Aziende speciali Unità Sanitarie Locali".
Art. 61.  Modifica alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, recante "Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani".
Art. 62.  Contributi di specializzazione o di pratica a favore di coloro che si preparano ad un profilo professionale del ruolo sanitario per il quale sia richiesto il diploma di laurea.
Art. 63.  Modifica alla legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, recante "Servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza ed alcoolismo".
Art. 64.  Modifica alla legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, recante "Nuove norme sulla gestione delle Unità sanitarie locali".
Art. 65.  (Nomina a incarichi dirigenziali).
Art. 65 bis.  (Organizzazione dipartimentale dell’azienda sanitaria).
Art.  65 ter. (Ambito territoriale dei comprensori).
Art.  65 quater. (Norma transitoria per i comitati etici).
Art. 65 quinquies.  (Costituzione dell’azienda sanitaria).
Art. 66.  Requisiti per la nomina del direttore del servizio tecnicoassistenziale
Art. 67.  Laboratorio interaziendale di microbiologia e virologia.
Art. 68.  Servizio di ingegneria clinica ed altri servizi interaziendali.
Art. 69.  (Eventuale nomina dei Direttori generali, sanitari e amministrativi delle soppresse aziende sanitarie).
Art. 69 bis.  (Continuità dei servizi sanitari).
Art. 70.  Proroga della carica dei Consigli dei sanitari.
Art. 71.  Dotazione organica dell'area sociale.
Art. 72.  Autista soccorritore e soccorritore volontario.
Art. 73.  Formazione dell'operatore socio-sanitario.
Art. 73 bis.  (Formazione del calzolaio ortopedico).
Art. 73 ter.  Massaggiatore e massofisioterapista
Art. 74.  Equipollenza di titoli di studio.
Art. 75.  Somme riscosse a titolo di ticket.
Art. 76.  Trasferimento di competenze alle aziende sanitarie.
Art. 77.  Associazionismo delle aziende sanitarie.
Art. 78.  Collaborazione tra aziende sanitarie e soggetti di diritto pubblico e privato.
Art. 78 bis.  (Sistema informativo sanitario territoriale).
Art. 79.  Gestione di centri di prevenzione, comunità terapeutiche e centri di riabilitazione.
Art. 80.  Mobilità degli assistiti residenti nella Provincia di Bolzano.
Art. 81.  Concessione di contributi.
Art. 82.  Norme abrogate.
Art. 83.  Trasferimento di competenze in relazione al parere del Consiglio provinciale di sanità.
Art. 84.  Testi unici delle leggi provinciali e regolamentari in materia di sanità.
Art. 85.  Norma finanziaria.


§ 5.1.114 – L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale.

(B.U. 20 marzo 2001, n. 12 – S.O.).

 

TITOLO I

Ordinamento del Servizio sanitario provinciale

 

Capo I

NORME GENERALI SULLE COMPETENZE

 

     Art. 1. Finalità della legge.

     1. La presente legge disciplina l'ordinamento del Servizio sanitario provinciale.

     2. La Provincia autonoma di Bolzano tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività tramite il Servizio sanitario provinciale costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati, nell'ambito della provincia, alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione. Esso opera senza distinzione di condizioni individuali e sociali e secondo modalità che assicurino l'uguaglianza degli aventi diritto, garantendone altresì la partecipazione.

     3. La Provincia autonoma di Bolzano persegue l'obiettivo di assicurare la massima qualità ed efficienza dei servizi sanitari.

     4. Per il raggiungimento dei summenzionati obiettivi la Provincia autonoma di Bolzano si avvale anche delle risorse del settore privato.

     5. Il Servizio sanitario provinciale favorisce, nel rispetto degli indirizzi della programmazione, l'apporto del volontariato operante in campo sociosanitario al raggiungimento delle proprie finalità.

 

     Art. 2. (Competenze della Giunta provinciale). [1]

     1. La Giunta provinciale esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e vigilanza. Competono alla Giunta provinciale in particolare:

     a) l’approvazione del Piano sanitario provinciale che può prevedere linee programmatiche di sviluppo separate per ogni comprensorio sanitario;

     b) il potere di sostituire gli organi gestionali dell’azienda sanitaria nominati dalla Giunta provinciale;

     c) il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio e la vigilanza sulle istituzioni e sui servizi sanitari privati;

     d) la costituzione e la nomina di organi collegiali in materia di prestazioni sanitarie e di igiene e sanità pubblica, eccetto quelli di competenza esclusiva dell’azienda sanitaria;

     e) la decisione sui ricorsi amministrativi in materia di sanità, che riguardano le prestazioni sanitarie, i contributi e gli atti amministrativi in materia di igiene e sanità pubblica;

     f) la fissazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie erogate in forma diretta nonché di quelle erogate in forma indiretta;

     g) l’adozione dei provvedimenti necessari per l’accreditamento e il controllo sugli accordi contrattuali stipulati dall’azienda sanitaria con i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie;

     h) l’assegnazione, in base alle esigenze, delle risorse finanziarie e immobiliari destinate al Servizio sanitario provinciale e all’azienda sanitaria;

     i) l’approvazione dei lavori di costruzione, ampliamento e ricostruzione dei beni immobili destinati al Servizio sanitario provinciale con vincolo di destinazione, la messa a disposizione dei medesimi all’azienda sanitaria e ad altri soggetti pubblici e privati nonché l’approvazione del programma sulle grandi apparecchiature elettromedicali;

     j) il controllo e l’analisi economico-finanziaria dell’impiego delle risorse destinate al Servizio sanitario provinciale in conformità agli obiettivi della programmazione sanitaria provinciale nonché la formulazione di linee guida per il finanziamento dei comprensori sanitari, tenuto anche conto della produzione dei medesimi;

     k) la promozione e la gestione diretta o attraverso la collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private di interventi in ambito sanitario relativi alla formazione di base, specialistica e continua; nell’ambito della formazione continua provvede

     agli interventi formativi di interesse provinciale;

     l) l’espressione dell’intesa di cui all’articolo 15, comma 6, della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, e successive modifiche, per l’indizione della selezione dei dirigenti sanitari con incarico di direttore, limitatamente alla ripartizione proporzionale dei posti tra i tre gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione;

     m) la definizione delle modalità per la vigilanza e il controllo dell’azienda sanitaria nonché per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, prevedendo in questo caso le modalità della partecipazione degli enti locali;

     n) l’individuazione delle procedure e delle modalità di verifica dei risultati complessivi dell’azienda sanitaria tramite l’impiego di idonei criteri di controllo gestionale e finanziario e della conformità degli stessi al Piano sanitario provinciale.

 

          Art. 3. Consulenti sanitari della Provincia ed altri consulenti.

     1. L'amministrazione provinciale può avvalersi di personale sanitario per attività di consulenza, studio, ricerca, progettazione e programmazione connesse all'esercizio delle funzioni provinciali in materia di igiene e sanità.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 viene messo a disposizione dell'amministrazione provinciale:

     a) personale infermieristico e di riabilitazione del ruolo sanitario provinciale e personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;

     b) personale medico del ruolo sanitario provinciale.

     3. Per le attività di cui al comma 1 l'amministrazione provinciale può avvalersi di esperti in programmazione sanitaria, statistica, informatica ed altre discipline eventualmente richieste per l'espletamento di specifiche attribuzioni in materia di sanità. Detti esperti possono essere messi a disposizione, scelti tra i dipendenti di altri enti pubblici ai sensi delle disposizioni vigenti o incaricati ed operano presso la Ripartizione sanità della Provincia.

     4. In caso di assenza superiore ai tre mesi il personale messo a disposizione può essere sostituito mediante supplenza.

     5. Le modalità connesse alla messa a disposizione del personale di cui al comma 2 e il relativo contingente sono stabilite dalla Giunta provinciale. Il personale conserva a tutti gli effetti lo stato giuridico, economico e previdenziale in godimento.

     6. La spesa per il personale messo a disposizione per un periodo superiore a due settimane è a carico del bilancio provinciale e comprende, oltre allo stipendio, le indennità e gli incentivi che all'interessato sarebbero spettati rimanendo in servizio presso la struttura di provenienza, nonché l'importo dei contributi e delle ritenute di legge sul trattamento economico dovuto.

 

          Art. 4. Osservatorio epidemiologico provinciale.

     1. L'osservazione epidemiologica è esercitata a livello provinciale dall'Osservatorio epidemiologico provinciale operante nell'ambito della Ripartizione sanità della Provincia con la finalità di promuovere, coordinare e diffondere l'informazione di natura epidemiologica e sanitaria, orientandola alle esigenze della programmazione e del controllo delle attività sanitarie.

     2. Compete all'Osservatorio epidemiologico provinciale:

     a) redigere la relazione annuale sulla situazione sanitaria provinciale, elaborando ed aggiornando periodicamente il sistema degli indicatori di controllo della qualità, dell'efficienza e di stato dei rapporti con i cittadini anche con riferimento ai costi ed ai benefici conseguiti;

     b) attivare indagini per specifiche esigenze conoscitive ed effettuare controlli ed elaborazioni periodiche sui dati acquisiti a fini di sorveglianza e monitoraggio della situazione igienico-sanitaria in provincia;

     c) promuovere la cultura epidemiologica con particolare riferimento agli aspetti metodologico-statistici e all'introduzione di nuove procedure informative;

     d) distribuire in forma programmata o su richiesta dati selezionati ed elaborati ai competenti organi decisionali e fornire consulenza in campo statistico-epidemiologico a soggetti del Servizio sanitario provinciale;

     e) progettare, coordinare e supervisionare le attività inerenti al sistema informativo sanitario provinciale secondo modalità e criteri da definire in appositi regolamenti provinciali.

     3. [2].

     4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 l'amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con esperti esterni all'amministrazione, con università e con istituti specializzati.

     5. Il trattamento dei dati sanitari personali deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa sulla tutela delle persone e di altri soggetti.

 

     Art. 4 bis. Commissione conciliativa per questioni di responsabilità medica [3]

     1. Presso la Ripartizione provinciale Sanità è istituita la commissione conciliativa per le questioni di responsabilità medica.

     2. La commissione conciliativa è competente per tutti i casi in cui un paziente ritiene che la propria salute sia stata danneggiata da un errore nella diagnosi o nella terapia. La commissione conciliativa è inoltre competente per tutti i casi in cui si sostiene che il danno alla salute è una conseguenza dell’omessa o irregolare informazione.

     3. La commissione conciliativa è organo indipendente. Essa è nominata dalla Giunta provinciale per la durata di tre anni ed è composta da:

     a) un giudice, anche a riposo, con funzioni di presidente, scelto tra una terna di nominativi proposta dal Presidente del Tribunale di Bolzano;

     b) un medico legale iscritto nell’elenco dei consulenti tecnici medico-legali presso il tribunale, scelto tra una terna di nominativi proposta dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano;

     c) un laureato in giurisprudenza con conoscenze in materia di responsabilità medica, scelto tra una terna di nominativi proposta dall’Ordine degli avvocati di Bolzano.

     4. La Giunta provinciale nomina per ogni componente della commissione, per il caso di assenza o impedimento, un componente supplente, scelto tra una terna di nominativi proposta rispettivamente dal Presidente del Tribunale di Bolzano, dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano nonché dall’Ordine degli avvocati di Bolzano.

     5. Alla scadenza del mandato, i componenti della commissione possono essere riconfermati, se nuovamente proposti ai sensi del comma 3.

     6. La commissione conciliativa può in casi particolarmente complessi acquisire la perizia di un consulente tecnico esterno, iscritto preferibilmente nell’elenco dei consulenti tecnici medico-legali presso il tribunale.

     7. La Provincia, le aziende sanitarie nonché tutte le aziende ed enti dipendenti dalla Provincia devono collaborare, su richiesta, con la commissione conciliativa.

     8. La commissione conciliativa formula all’unanimità e per iscritto la sua proposta di conciliazione e la propone alle parti come contenuto di una transazione stragiudiziale.

     9. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati l’ulteriore organizzazione della commissione conciliativa, il procedimento davanti alla commissione conciliativa nonché l’indennità spettante ai componenti della commissione e ai consulenti tecnici esterni.

 

     Art. 4 ter. Costituzione della fondazione “Vital” [4]

     1. La Provincia autonoma di Bolzano istituisce la fondazione “Vital”, quale persona giuridica di diritto privato.

     2. La fondazione di cui al comma 1 svolge la sua attività sul territorio della provincia di Bolzano e acquista la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro provinciale delle persone giuridiche.

     3. La fondazione di cui al comma 1, supportando, pianificando ed eseguendo progetti innovativi in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, la legislazione nazionale e provinciale in materia di sanità e servizio sociale, il Piano sanitario provinciale, il Piano sociale provinciale nonché in base alle direttive emanate dalla Provincia, persegue lo scopo di promuovere nell’ambito della promozione della salute uno stile di vita sano della popolazione della provincia di Bolzano.

     4. La Giunta provinciale approva lo statuto della fondazione di cui al comma 1, nel quale sono, tra l’altro, disciplinati anche gli organi e il funzionamento della fondazione nonché le modifiche allo statuto.

     5. Il capitale della fondazione è fissato in euro 60.000. I contributi a carico del bilancio provinciale per l’amministrazione e la gestione della fondazione sono stabiliti con legge finanziaria annuale. La Giunta provinciale è autorizzata inoltre a mettere gratuitamente a disposizione della fondazione locali nonché l’attrezzatura e l’arredamento.

 

     Art. 5. (Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano). [5]

     1. È istituita l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata azienda sanitaria, quale ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano per il conseguimento dei suoi fini istituzionali. L’azienda sanitaria è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale.

     2. L’organizzazione e il funzionamento dell’azienda sanitaria sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. Il Direttore generale dell’azienda sanitaria provvede a predisporre la proposta di atto aziendale da sottoporre all’approvazione della Giunta provinciale. L’atto aziendale è adottato dal Direttore generale entro i dieci giorni successivi all’approvazione da parte della Giunta provinciale. L’atto aziendale, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 2, 9, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 14, definisce in particolare l’assetto organizzativo dell’azienda sanitaria e delle strutture sanitarie che in essa operano, in modo da assicurare l’esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l’integrazione dell’attività dei servizi territoriali presenti nei singoli comprensori sanitari con quella dei presidi ospedalieri e degli altri soggetti erogatori pubblici e privati.

     3. L’azienda sanitaria assume le attribuzioni previste per le aziende sanitarie dalla normativa vigente, nonché quelle contenute nel Piano sanitario provinciale. In particolare a essa competono l’attuazione del Piano sanitario provinciale, la tutela della salute dei cittadini in conformità agli standard prefissati dalle disposizioni vigenti, l’erogazione in forma diretta delle prestazioni di assistenza sanitaria e il rimborso delle spese sostenute per quelle usufruite in forma indiretta, applicando di norma il sistema delle tariffe predeterminate.

 

          Art. 6. Competenza territoriale e denominazione delle aziende sanitarie. [6]

     [1. Le aziende sanitarie operano negli ambiti territoriali di competenza e si suddividono in distretti secondo i bacini di utenza determinati dalle disposizioni vigenti.

     2. Le aziende sanitarie assumono le seguenti denominazioni:

     a) "Azienda sanitaria di Bolzano", che opera nell'ambito territoriale dei comuni di Aldino, Andriano, Anterivo, Appiano sulla Strada del Vino, Bolzano, Bronzolo, Caldaro sulla Strada del Vino, Castelrotto, Cornedo all'Isarco, Cortaccia sulla Strada del Vino, Cortina sulla Strada del Vino, Egna, Fiè allo Sciliar, Laives, Magrè sulla Strada del Vino, Meltina, Montagna, Nalles, Nova Levante, Nova Ponente, Ora, Urtijëi - Ortisei, Renon, Salorno, S. Crestina Gherdëina - Santa Cristina Val Gardena, San Genesio, Sarentino, Sëlva Gherdëina - Selva di Val Gardena, Terlano, Termeno sulla Strada del Vino, Tires, Trodena, Vadena;

     b) "Azienda sanitaria di Merano", che opera nell'ambito territoriale dei comuni di Avelengo, Caines, Castelbello-Ciardes, Cermes, Curon Venosta, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Lana, Lasa, Lauregno, Malles Venosta, Marlengo, Martello, Merano, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Postal, Prato allo Stelvio, Provès, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Scena, Senale-San Felice, Senales, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tesimo, Tirolo, Tubre, Ultimo, Verano;

     c) "Azienda sanitaria di Bressanone", che opera nell'ambito territoriale dei comuni di Barbiano, Brennero, Bressanone, Campo di Trens, Chiusa, Fortezza, Funes, Laion, Luson, Naz-Sciaves, Ponte Gardena, Racines, Rio di Pusteria, Rodengo, Val di Vizze, Vandoies, Varna, Velturno, Villandro,Vipiteno;

     d) "Azienda sanitaria di Brunico", che opera nell'ambito territoriale dei comuni di Badia -Badia, Braies, Brunico, Campo Tures, Chienes, Corvara-Corvara, Dobbiaco, Falzes, Gais, La Val-La Valle, Mareo-Marebbe, Monguelfo, Perca, Predoi, Rasun-Anterselva, San Candido, San Lorenzo di Sebato, S. Martin de Tor - San Martino in Badia, Selva dei Molini, Sesto, Terento, Valdaora, Valle Aurina, Valle di Casies, Villabassa.]

 

Capo II

ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DELL’AZIENDA SANITARIA [7]

 

          Art. 7. Organi dell’azienda sanitaria. [8]

     1. Sono organi dell'azienda sanitaria il Direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 8. Direttore generale.

     1. Il Direttore generale è nominato previo avviso da pubblicarsi, almeno 30 giorni prima, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

     2. Ai fini della nomina, all'atto della presentazione della domanda, i candidati devono non aver superato il sessantacinquesimo anno di età, essere in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti esperienza almeno quinquennale di attività professionale di direzione tecnica o amministrativa presso enti, aziende e strutture pubbliche o private. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

     3. Oltre ai requisiti di cui al comma 2, è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

     4. Il Direttore generale nominato deve produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati anche dall'assessorato competente, anche in ambito interregionale ed in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati, operanti nel campo della formazione manageriale secondo la disciplina vigente di settore.

     5. Alla nomina provvede la Giunta provinciale, entro il termine di 60 giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Qualora la nomina non sia possibile, con provvedimento motivato dalla eccezionalità del caso è nominato un commissario straordinario con pieni poteri.

 

     Art. 9. (Attribuzioni del Direttore generale). [9]

     1. Il Direttore generale è responsabile della gestione complessiva dell’azienda sanitaria e gli spettano i poteri di rappresentanza della stessa. In particolare egli è responsabile:

     a) della redazione e dell’adozione dell’atto aziendale di cui all’articolo 5, comma 2, previo confronto con le organizzazioni sindacali;

     b) della definizione degli obiettivi e dei programmi aziendali da attuare nel quadro della programmazione sanitaria provinciale, con indicazione delle relative priorità e individuazione delle risorse necessarie al loro conseguimento, nonché dell’adozione degli atti di amministrazione di natura strategica, soggetti ad approvazione della Giunta provinciale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia;

     c) della negoziazione del budget aziendale con la Provincia;

     d) del programma operativo annuale e del budget, articolato anche a livello comprensoriale;

     e) della negoziazione e definizione degli obiettivi annuali con il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario e il Direttore tecnico-assistenziale;

     f) della negoziazione e definizione degli obiettivi annuali con i Direttori di comprensorio sanitario;

     g) della negoziazione e assegnazione delle risorse ai comprensori sanitari, nel rispetto delle direttive provinciali;

     h) dell’adozione di atti regolamentari e di indirizzo;

     i) della definizione dei servizi, delle attività nonché delle procedure aventi rilevanza aziendale o comunque sovracomprensoriale, conformemente alla programmazione provinciale;

     j) della gestione e del coordinamento dei servizi amministrativi, tecnici e professionali con valenza provinciale e dei servizi aziendali, in quanto non delegati ai comprensori sanitari;

     k) della garanzia dell’uniformità delle procedure dell’azienda sanitaria;

     l) delle decisioni in merito alla partecipazione a società a capitale misto pubblico e privato;

     m) della sottoscrizione di contratti collettivi integrativi di lavoro a livello aziendale;

     n) dell’esercizio delle funzioni di verifica e di controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi aziendali programmati;

     o) della nomina del Consiglio dei sanitari;

     p) dell’autorizzazione alla stipulazione di contratti attivi e relativi a lavori, forniture e servizi aventi valenza comprensoriale di durata superiore a tre anni;

     q) della nomina del nucleo di valutazione;

     r) della nomina, del rinnovo e della revoca del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore tecnico-assistenziale, sentita la Giunta provinciale;

     s) della proposta alla Giunta provinciale relativa alla nomina, al rinnovo e alla revoca dei Direttori di comprensorio sanitario;

     t) delle nomine, revoche e atti analoghi attribuitigli dalle disposizioni vigenti.

     2. Il Direttore generale è coadiuvato dal Direttore amministrativo, dal Direttore sanitario e dal Direttore tecnico-assistenziale.

     3. Il Direttore generale deve motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal Direttore amministrativo, dal Direttore sanitario, dal Direttore tecnico-assistenziale e dal Consiglio dei sanitari. È responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni e risponde personalmente ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In caso di vacanza dell’ufficio o nei casi di legittima assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore sanitario, su delega del Direttore generale, o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano di età. Nel caso che l’assenza del Direttore generale si protragga ininterrottamente per oltre 180 giorni va dato avvio alle procedure per la sua sostituzione.

     4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 9, entro il mese di marzo di ciascun anno, il Direttore generale procede alla verifica dei risultati conseguiti dal Direttore amministrativo, dal Direttore sanitario, dal Direttore tecnico-assistenziale nonché dai Direttori di comprensorio sanitario. In caso di valutazione negativa può revocare la rispettiva nomina del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore tecnico-assistenziale, sentita la Giunta provinciale, o proporre alla Giunta provinciale la revoca del Direttore di comprensorio sanitario.

 

          Art. 10. Rapporto di lavoro del Direttore generale.

     1. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato con apposito contratto di lavoro di diritto privato a termine, le cui clausole sono fissate dalla Giunta provinciale, tenuto conto dei livelli remunerativi del settore. Circa i casi di incompatibilità ed ineleggibilità del Direttore generale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. I dipendenti pubblici nominati sono collocati in aspettativa secondo le vigenti disposizioni statali, ferma restando la possibilità di optare per il mantenimento del trattamento economico in godimento. La durata del rapporto non può essere inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ma in caso di valutazione assolutamente positiva e continua del raggiungimento degli obiettivi il contratto può essere rinnovato.

      2. La Giunta provinciale determina i principi generali, gli obiettivi e i criteri di valutazione dell’attività del Direttore generale [10].

     3. La Giunta provinciale, nei casi di grave disavanzo o di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, accertati dagli organi di controllo, o nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, da verificare entro il mese di maggio dell’anno che segue quello di riferimento, sentito l’interessato, dichiara la decadenza del Direttore generale dall’incarico e risolve il contratto di lavoro [11].

     4. La nomina a Direttore generale determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro 60 giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'azienda sanitaria interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

 

          Art. 11. Nomina, rapporto di lavoro e competenze del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario.

     1. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario partecipano, unitamente al Direttore generale che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono alla formazione delle decisioni della direzione generale, con la formulazione di proposte e di pareri in ordine alla pianificazione, al coordinamento, al monitoraggio e alla verifica dei percorsi e dei processi relativi alle materie ricomprese nelle aree di rispettiva competenza [12].

     2. Il Direttore amministrativo deve essere in possesso di laurea in discipline giuridiche od economiche, non deve aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età, deve aver svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture pubbliche o private e deve produrre il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

     3. Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'azienda sanitaria.

     4. Qualora il Direttore generale dell’azienda sanitaria provenga da strutture a carattere non sanitario, il Direttore amministrativo va scelto fra persone provenienti da enti o strutture a carattere sanitario [13].

     5. Il Direttore sanitario è un medico che non deve aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbia conseguito l'attestato di formazione manageriale per l'area di sanità pubblica.

     6. Il Direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi e igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di sua competenza, fatte salve le competenze del Direttore tecnico-assistenziale di cui all’articolo 12 bis [14].

     7. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

     8. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario è regolato con apposito contratto di lavoro di diritto privato a termine, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, le cui clausole sono fissate dalla Giunta provinciale, tenuto conto della complessità e delle responsabilità connesse con l'espletamento dell'incarico, nonché dei livelli retributivi del settore sanitario. Qualora si tratti di dipendenti di pubbliche amministrazioni valgono le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4. Circa i casi di incompatibilità e di ineleggibilità del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

     9. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario sono dichiarati decaduti dal proprio incarico nei casi di grave disavanzo o di violazioni di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

     10. L'incarico del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario cessa entro tre mesi dalla nomina del nuovo Direttore generale e può essere rinnovato.

     11. Il Direttore generale nomina con proprio provvedimento il sostituto del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario, che fa le veci del titolare ogni qualvolta questo sia assente o impedito e che esercita la reggenza della struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla nomina del nuovo Direttore amministrativo e sanitario.

     [12. La funzione di Vicedirettore amministrativo e di Vicedirettore sanitario è di norma affidata al dirigente amministrativo ed al dirigente sanitario del presidio ospedaliero più rilevante.] [15]

     13. La Giunta provinciale determina l'indennità spettante per lo svolgimento delle funzioni di Vicedirettore amministrativo e di Vicedirettore sanitario.

 

          Art. 12. Appartenenza linguistica. [16]

     1. I posti di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore tecnico-assistenziale da un lato e quelli di Direttore di comprensorio sanitario dall’altro costituiscono due categorie a sé stanti e sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni rese nell’ultimo censimento generale della popolazione, con riferimento all’ambito territoriale provinciale.

 

     Art. 12 bis. Dirigenza tecnico-assistenziale. [17]

     1. Il Direttore tecnico-assistenziale è scelto tra persone che, oltre ad essere in possesso della laurea magistrale delle professioni sanitarie e dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsto per il diploma di laurea, abbiano un’esperienza professionale di almeno cinque anni. Al Direttore tecnicoassistenziale si applica l’articolo 11, commi 1, 8, 9, 10, 11 e 13.

     2. Il Direttore tecnico-assistenziale, avvalendosi dei dirigenti tecnico-assistenziali coordinatori di cui al comma 4, gestisce il personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione nonché il personale ausiliario e tecnico addetto all’assistenza nella relativa attività, con particolare attenzione allo sviluppo della qualità e della collaborazione interdisciplinare e del lavoro di équipe.

     3. In ogni comprensorio sanitario sono inoltre previsti almeno un dirigente tecnico-assistenziale per ogni presidio ospedaliero e un dirigente tecnicoassistenziale per l’area territoriale. Può altresì essere previsto un dirigente tecnico-assistenziale per il personale tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione.

     4. Il Direttore generale, d’intesa con il Direttore di comprensorio sanitario, conferisce incarico di coordinamento a uno dei dirigenti tecnico-assistenziali operanti nel singolo comprensorio sanitario. Nei comprensori sanitari con popolazione superiore a 150.000 abitanti tale incarico può essere affidato anche a tempo pieno. Nei confronti dei citati dirigenti tecnicoassistenziali coordinatori da esso funzionalmente dipendenti il Direttore tecnico-assistenziale svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto, promuovendo la collaborazione e l’integrazione della rispettiva area territoriale con il presidio ospedaliero o i presidi ospedalieri.

     5. Il dirigente tecnico-assistenziale, nell’ambito dell’area territoriale e del presidio ospedaliero, ha funzione di organizzazione e gestione del personale infermieristico nonché del personale tecnico-sanitario, riabilitativo, della prevenzione e del personale ausiliario e tecnico addetto all’assistenza. Il dirigente tecnico- assistenziale esercita inoltre la funzione di organizzazione e gestione dei relativi processi di lavoro.

     6. L’incarico di dirigente tecnico-assistenziale viene conferito in base a una pubblica selezione, alla quale sono ammessi sia coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla rispettiva normativa sia coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all’estero, in tecniche organizzative e manageriali in ambito sanitario, con superamento di un esame finale. L’accesso alla selezione è subordinato al possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsto per il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado [18].

 

     Art. 12 ter. (Comprensori sanitari e distretti). [19]

     1. L’azienda sanitaria è suddivisa al suo interno in quattro comprensori sanitari che ne costituiscono le articolazioni periferiche e che assumono le seguenti denominazioni:

     a) Comprensorio sanitario di Bolzano;

     b) Comprensorio sanitario di Merano;

     c) Comprensorio sanitario di Bressanone;

     d) Comprensorio sanitario di Brunico.

     2. La Giunta provinciale definisce gli ambiti territoriali dei comprensori sanitari. I comprensori a loro volta si suddividono in distretti secondo i bacini di utenza determinati dalle disposizioni vigenti.

     3. Ai comprensori sanitari sono attribuite le funzioni che possono essere meglio gestite a livello locale. Le stesse sono individuate nell’atto aziendale.

     4. Ogni comprensorio sanitario, fatte salve le competenze del Direttore generale, deve rispettare la programmazione provinciale, l’atto aziendale e la programmazione strategica aziendale. Entro questi limiti il comprensorio sanitario:

     a) è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria;

     b) è soggetto a rendicontazione analitica, con contabilizzazione separata all’interno del bilancio dell’azienda sanitaria;

     c) dà corso alle procedure e agli atti finalizzati all’instaurazione con terzi dei rapporti giuridici aventi valenza comprensoriale;

     d) provvede alla gestione diretta dei relativi rapporti procedendo all’utilizzazione dei fattori produttivi e delle risorse.

 

     Art. 12 quater. (Compiti del direttore di comprensorio sanitario). [20]

     1. Nel rispetto della programmazione provinciale, dell’atto aziendale, della programmazione strategica aziendale e fatte salve le competenze del Direttore generale, il Direttore di comprensorio sanitario ha la competenza ed è responsabile dell’attuazione degli indirizzi e delle direttive della Direzione generale nonché della programmazione e della gestione operativa del relativo ambito territoriale, e in particolare:

     a) dell’integrazione fra i servizi sanitari del comprensorio sanitario e i servizi socio-sanitari;

     b) del coordinamento complessivo dei servizi sanitari e dei servizi amministrativi, tecnici e professionali del comprensorio sanitario;

     c) della rilevazione, dell’orientamento e della valutazione della domanda sanitaria e socio-sanitaria, della verifica del grado di soddisfacimento della stessa nel perseguimento degli obiettivi di salute definiti anche a livello aziendale, nonché della garanzia dell’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari nel comprensorio sanitario attraverso un sistema integrato e del rispetto dei tempi di attesa definiti a livello provinciale e aziendale;

     d) della gestione del budget assegnato al singolo comprensorio sanitario e della negoziazione con i responsabili delle relative unità organizzative in termini di obiettivi, di attività e di risorse;

     e) della valutazione comparativa dei costi e dei risultati attraverso il controllo di gestione;

     f) della nomina dei responsabili di struttura semplice e dei direttori d’ufficio del comprensorio sanitario;

     g) dell’espressione dell’intesa con il Direttore generale di cui all’articolo 48, commi 3, 7, 8, 9 e 10, all’articolo 12-bis, comma 4, e all’articolo 14, commi 5 e 6, nonché per il conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento e direttore di ripartizione del comprensorio sanitario;

     h) dell’assunzione nel comprensorio sanitario, nei limiti delle risorse assegnate, del personale dipendente, a contratto o convenzionato;

     i) della gestione del sistema di valutazione dei dirigenti del comprensorio sanitario;

     j) della predisposizione delle graduatorie permanenti e per esigenze contingenti e dell’espletamento dei concorsi e delle procedure di selezione a livello di comprensorio sanitario, avvalendosi delle apposite strutture di cui al comma 2;

     k) della gestione del personale in servizio presso il comprensorio sanitario sulla base degli indirizzi aziendali;

     l) della stipulazione di accordi sindacali sulle materie di valenza comprensoriale demandate dalla contrattazione collettiva aziendale;

     m) delle procedure relative a forniture e servizi aventi valenza comprensoriale e delle stesse procedure aventi valenza aziendale, il cui espletamento viene assegnato al comprensorio sanitario;

     n) delle attività di cui all’articolo 16, comma 3, numero 9), della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche, dei lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), delegati dalla Giunta provinciale, nonché della gestione del patrimonio e della sicurezza a livello comprensoriale;

     o) della implementazione, manutenzione e assistenza dei sistemi informativi aventi valenza comprensoriale;

     p) di ogni altra funzione delegata dal Direttore generale.

     2. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, il Direttore del comprensorio sanitario si avvale delle strutture specifiche all’uopo preposte.

     3. Il Direttore di comprensorio sanitario è il diretto superiore del coordinatore dei Direttori medici, del coordinatore dei dirigenti tecnico-assistenziali e del coordinatore dei dirigenti amministrativi del comprensorio sanitario.

 

     Art. 12 quinquies. (Nomina del Direttore di comprensorio sanitario). [21]

     1. Il Direttore di comprensorio sanitario è nominato dalla Giunta provinciale su proposta del Direttore generale dell’azienda sanitaria. Si applicano l’articolo 8, comma 1, nonché l’articolo 11, commi 8, 9 e 10.

     2. Salvo quanto previsto dagli articoli 65 e 69, i Direttori di comprensorio sanitario devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4.

     3. Il Direttore di comprensorio sanitario, nell’esercizio delle proprie funzioni, risponde dell’operato direttamente al Direttore generale. In caso di mancato rispetto, da parte del Direttore di comprensorio sanitario, della programmazione provinciale, dell’atto aziendale nonché della programmazione strategica aziendale, la Giunta provinciale, su proposta del Direttore generale e sentito l’interessato, ne dichiara la decadenza e risolve il relativo contratto di lavoro.

 

          Art. 13. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre a cinque membri, nominati dalla Giunta provinciale e scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla vigente normativa. La composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti a livello provinciale, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione [22].

     2. Il collegio resta in carica cinque anni; i membri possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta un'indennità mensile lorda e il rimborso delle spese di viaggio, ove spettanti, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale.

     3. Il presidente è eletto dal collegio stesso. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due membri. Al fine dell'esercizio delle funzioni di loro competenza i membri del collegio possono prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e chiedere notizie al Direttore generale su tutti gli affari concernenti l'azione amministrativa.

     4. Il collegio si riunisce almeno una volta al mese presso la sede amministrativa dell'azienda sanitaria. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

      5. Il collegio vigila sull’osservanza delle leggi, verifica la regolarità della contabilità e la tenuta dei registri contabili nonché la rispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili. Esamina il bilancio preventivo e redige apposita relazione esponendo, se del caso, le proprie osservazioni. Il collegio, inoltre, riferisce almeno annualmente alla Giunta provinciale, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività dell’azienda sanitaria alla conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali nonché al rappresentante del Consiglio dei comuni di cui all’articolo 20, comma 3 [23].

 

          Art. 14. Organizzazione interna dell’azienda sanitaria. [24]

     1. L’organizzazione interna dell’azienda sanitaria deve garantire il massimo dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, l’economicità della gestione nonché il rispetto dei diritti dell’utente. L’azienda sanitaria, con atto del Direttore generale, predispone la “Carta dei servizi” e istituisce l’ufficio relazioni con il pubblico con sezioni distaccate in ogni comprensorio sanitario, l’ufficio relazioni con il personale e i sindacati, nonché la commissione mista conciliativa, sulla base delle direttive della Giunta provinciale.

     2. L’azienda sanitaria è strutturata nel settore sanitario e nel settore amministrativo.

     3. Il settore sanitario in ogni comprensorio sanitario è articolato nell’area territoriale e in uno o più presidi ospedalieri.

     4. Allo scopo di migliorare la qualità ed efficienza dei servizi sanitari, l’azienda sanitaria istituisce i dipartimenti che costituiscono il modello ordinario di gestione operativa dell’azienda sanitaria e la cui struttura organizzativa è disciplinata in base alle direttive emanate dalla Giunta provinciale.

     5. A ciascuna area territoriale e a ciascun presidio ospedaliero e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12-bis, commi 3 e 4, è preposto un Direttore medico. Il Direttore medico dell’area territoriale deve essere in possesso dei requisiti per accedere alla funzione di direttore per la disciplina “Organizzazione dei servizi sanitari di base”. Nei comprensori sanitari il Direttore dell’area territoriale può essere scelto anche tra i Direttori medici di un’unità operativa della corrispondente area, tenuto conto dell’esperienza professionale e gestionale acquisita. Il Direttore medico di presidio ospedaliero deve essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla funzione di direttore per la disciplina “Direzione medica di presidio ospedaliero”. Il Direttore generale, d’intesa con il Direttore di comprensorio sanitario, conferisce incarico di coordinamento a uno dei Direttori medici operanti nel singolo comprensorio sanitario, che conserva la titolarità di Direttore medico di area territoriale o di presidio ospedaliero. Nei comprensori sanitari con popolazione superiore a 150.000 abitanti tale incarico può essere affidato anche a tempo pieno. Nei confronti dei citati Direttori medici coordinatori da esso funzionalmente dipendenti il Direttore sanitario svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto, promuovendo la collaborazione e l’integrazione della rispettiva area territoriale con il presidio ospedaliero o i presidi ospedalieri.

     6. Il settore amministrativo viene disciplinato dalla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche. Il Direttore generale, d’intesa con il Direttore di comprensorio sanitario, conferisce incarico di coordinamento ad un dirigente amministrativo operante nel singolo comprensorio sanitario. Nei comprensori sanitari con popolazione superiore a 150.000 abitanti tale incarico può essere affidato anche a tempo pieno. Nei confronti dei citati dirigenti amministrativi coordinatori da esso funzionalmente dipendenti il Direttore amministrativo svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto.

     7. Il Piano sanitario provinciale individua i servizi specialistici aziendali.

     8. Il collegio dei Direttori di comprensorio sanitario ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Direttore generale in materia di programmazione e valutazione delle attività socio-sanitarie.

 

          Art. 15. Rilevamento della produttività e dell'efficienza dell'amministrazione.

     1. L'articolo 16 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, "Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle aziende speciali unità sanitarie locali", è così sostituito:

     "Art. 16. (Rilevamento della produttività e dell'efficienza dell'amministrazione).

     1. La direzione generale verifica la funzionalità, l'efficienza e la produttività dell'azienda sanitaria.

     2. La direzione generale rileva in base alla metodologia fornita dalla Provincia, eventualmente tramite esperti esterni, il carico di lavoro ed il fabbisogno di personale all'interno di ciascuna Unità organizzativa, che è tenuta a fornire le necessarie informazioni ed a collaborare. Sulla base delle relative analisi, il direttore generale dispone l'assegnazione o il trasferimento di personale.

     3. Presso il direttore generale è istituito un nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa dell'azienda sanitaria.

     4. Il nucleo opera in posizione di autonomia funzionale. Esso, di propria iniziativa o su richiesta del direttore generale o dell'assessore provinciale alla sanità, effettua e dispone ispezioni e accertamenti diretti, ha accesso ai documenti e può richiedere, anche oralmente, informazioni alle unità organizzative; esso riferisce al direttore generale e all'assessore provinciale alla sanità sui risultati della propria attività segnalando le irregolarità eventualmente riscontrate. Il nucleo si può avvalere, su autorizzazione del direttore generale, di esperti anche estranei all'amministrazione.

     5. Il nucleo di valutazione è composto da tre membri, di cui un dirigente del ruolo sanitario, un dirigente appartenente o al ruolo professionale o tecnico o amministrativo, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore d'ufficio con almeno otto anni di anzianità nell'incarico, ed un esperto esterno. Essi vengono nominati dal direttore generale e permangono in carica per un triennio, salvo rinnovo. Ad uno dei membri viene conferita la funzione di coordinatore."

 

     Art. 16. (Controlli). [25]

     1. L’azienda sanitaria, in sintonia ed eventualmente ad integrazione delle direttive stabilite dalla Giunta provinciale, attiva un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità dell’assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese, che tiene anche conto:

     a) della validità della documentazione amministrativa attestante l’avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte;

     b) della necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture;

     c) dell’appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione dell’assistenza;

     d) dei risultati finali dell’assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi. Nella valutazione devono essere coinvolti gli interessati.

     2. Il rispetto dei programmi di attività previsti per ciascuna struttura rappresenta elemento di verifica per la conferma degli incarichi al Direttore generale e ai Direttori di comprensorio sanitario nonché per la corresponsione di eventuali incentivi di risultato che fossero previsti per il personale con funzioni dirigenziali dipendente dall’azienda sanitaria.

 

          Art. 17. Presidi ospedalieri.

     1. Gli attuali ospedali costituiscono la rete dei presidi ospedalieri pubblici e sono strutture dell’azienda sanitaria. Essi svolgono compiti di assistenza ospedaliera secondo le disposizioni di legge, di regolamento e le indicazioni e direttive contenute anche nel Piano sanitario provinciale e hanno autonomia tecnicofunzionale nei limiti dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale nell’ambito della programmazione sanitaria provinciale [26].

     2. Il grado di specializzazione dei presidi ospedalieri, la loro articolazione in unità operative ed aree omogenee, le forme di organizzazione dipartimentale infra- ed interospedaliera, anche integrata con i servizi territoriali, nonché il numero di posti letto da adibire all'assistenza in regime di degenza ed a ciclo diurno sono definiti dal Piano sanitario provinciale e relativi provvedimenti di attuazione.

     3. Il Piano sanitario provinciale prevede gli standard di utilizzazione delle strutture ospedaliere e la quota parte dei posti letto da riservare alla riabilitazione e alla lungodegenza postacuzie.

     4. Ad ogni presidio ospedaliero è preposto un dirigente amministrativo, al quale si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1.

     5. Ad ogni presidio ospedaliero è preposto altresì un direttore medico. Questi è responsabile delle funzioni igienistiche, medico-legali, organizzative, gestionali, di sviluppo della qualità, con particolare riferimento al coordinamento delle unità operative e delle strutture dipartimentali sanitarie [27].

     [6. Il direttore medico opera conformemente agli indirizzi posti dal Direttore sanitario.] [28]

     7. Per accedere al posto di dirigente amministrativo devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1.

     8. Per accedere al posto di direttore medico ospedaliero devono essere rispettati i requisiti fissati dal Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 aprile 1998, n. 12, salvo quanto stabilito in via transitoria dall'articolo 14, comma 5.

     9. [29].

     10. Nei presidi ospedalieri di Silandro, Vipiteno e San Candido le funzioni di direttore medico possono essere svolte da un direttore responsabile di una disciplina clinica. Durante l'espletamento delle funzioni di direttore medico di presidio ospedaliero egli conserva la titolarità dell'unità operativa di provenienza.

 

          Art. 18. Denominazione dei presidi ospedalieri.

     1. I presidi ospedalieri di cui all'articolo 17 assumono la seguente denominazione:

     a) Ospedale centrale di Bolzano;

     b) Ospedale aziendale di Merano, Ospedale aziendale di Bressanone e Ospedale aziendale di Brunico;

     c) Ospedale di base di Silandro, Ospedale di base di Vipiteno e Ospedale di base di San Candido.

 

          Art. 19. Consiglio dei sanitari. [30]

     1. Presso l’azienda sanitaria è istituito il Consiglio dei sanitari composto dal Direttore sanitario, con funzioni di presidente, e dai seguenti membri elettivi:

     a) 13 rappresentanti del personale medico aziendale, di cui sette eletti nel Comprensorio sanitario di Bolzano, due nel Comprensorio sanitario di Merano, due nel Comprensorio sanitario di Bressanone e due nel Comprensorio sanitario di Brunico;

     b) due rappresentanti dei medici di medicina generale;

     c) un rappresentante dei pediatri di libera scelta;

     d) un rappresentante dei medici specialisti convenzionati;

     e) un rappresentante del personale medico veterinario;

     f) due rappresentanti del personale dirigente sanitario non medico;

     g) un farmacista;

     h) quattro rappresentanti del personale infermieristico, di cui uno in rappresentanza della dirigenza tecnico-assistenziale;

     i) tre rappresentanti del personale tecnicosanitario, riabilitativo e della prevenzione.

     2. Alle riunioni del Consiglio dei sanitari partecipa, in qualità di uditore, un medico libero professionista in rappresentanza delle strutture sanitarie private con cui siano stati stipulati accordi contrattuali.

     3. La Giunta provinciale stabilisce, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali, i criteri riguardo alle modalità di elezione.

     4. Il Consiglio dei sanitari è organo interno dell’azienda sanitaria e dura in carica tre anni. Esso svolge funzioni di consulenza tecnico-sanitaria e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale per tutte le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti a esse attinenti, per le attività di assistenza sanitaria e per i regolamenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’azienda sanitaria. La Giunta provinciale può individuare ulteriori materie da sottoporre al Consiglio dei sanitari. I pareri sono da intendersi favorevoli ove non formulati entro 15 giorni dalla  richiesta. Il Direttore generale può chiedere pareri su altri argomenti, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

 

     Art. 20. (Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali). [31]

     1. Nell’ambito territoriale di ciascun comprensorio sanitario è istituita la Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali, composta dai presidenti delle comunità stesse e dal Sindaco del Comune di Bolzano per il Comprensorio sanitario di Bolzano o da loro delegati. La Conferenza, al fine di corrispondere alle esigenze socio-sanitarie della popolazione residente nel singolo comprensorio sanitario, contribuisce alla definizione dei piani programmatici di sviluppo socio-sanitari di particolare interesse nel rispettivo comprensorio sanitario, in riferimento anche ai servizi sociali, trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al Direttore di comprensorio sanitario nonché al Direttore generale. A tale scopo il Direttore di comprensorio sanitario, oltre al piano generale triennale di azienda, al programma operativo annuale e alla relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell’azienda, trasmette alla Conferenza la documentazione relativa a eventuali progetti o iniziative di miglioramento dei servizi sanitari nell’area territoriale o nei presidi ospedalieri del rispettivo comprensorio sanitario.

     2. Qualora nell’ambito territoriale di un comprensorio sanitario esista un’unica comunità comprensoriale, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal presidente della stessa.

     3. Se nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono interessati più di uno dei comprensori sanitari, le relative funzioni vanno svolte da un rappresentante designato dal Consiglio dei comuni. Le relative valutazioni e proposte sono trasmesse al Direttore generale dell’azienda sanitaria.

 

          Art. 21. Dipartimento interaziendale di prevenzione. [32]

     1. Presso l'Azienda sanitaria di Bolzano è istituito il Dipartimento interaziendale di prevenzione. Esso promuove e coordina, a livello interaziendale, le attività di medicina preventiva di cui alle leggi provinciali 13 gennaio 1992, n. 1, 12 gennaio 1983, n. 3 e 20 gennaio 1984, n. 2, attribuite rispettivamente ai servizi di igiene e sanità pubblica, al Servizio interaziendale di medicina dello sport dell'Azienda sanitaria di Bolzano, ai servizi di medicina dello sport delle altre aziende sanitarie, al Servizio veterinario interaziendale, al Servizio interaziendale di medicina del lavoro e al Servizio pneumologico interaziendale dell'Azienda sanitaria di Bolzano. Il Dipartimento si avvale per le proprie indagini del Laboratorio di biochimica clinica, del Laboratorio interaziendale di microbiologia e virologia, dei laboratori della Sezione Diagnostica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nonché dei laboratori di immunoematologia, di medicina nucleare e di ematologia, per quanto di competenza. Le indagini preventive di primo livello sono eseguite nei laboratori delle aziende sanitarie territorialmente competenti.

     2. Nel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale dei singoli servizi che lo compongono, il Dipartimento interaziendale di prevenzione:

     a) elabora indirizzi e protocolli operativi per le attività di vigilanza;

     b) mantiene rapporti di collaborazione con la Ripartizione provinciale sanità ed in particolare con l'Osservatorio epidemiologico provinciale, in modo tale che l'attività di prevenzione tenga conto delle risultanze epidemiologiche e segnala agli stessi gli ambiti in cui accentrare l'operato sulla base delle risultanze della propria attività di vigilanza;

     c) collabora strettamente, anche attraverso la fornitura di pareri e consulenze, con la Ripartizione provinciale Sanità e con la Ripartizione provinciale Servizio sociale, su tematiche preventive, avvalendosi anche dei dati forniti dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

     3. Al Dipartimento interaziendale di prevenzione è preposto un comitato nominato dalla commissione composta dai direttori generali delle aziende sanitarie di cui all'articolo 14, comma 9, con le modalità stabilite dal Piano sanitario provinciale. Il comitato è integrato, qualora vengano trattati argomenti riguardanti l'ambiente, con un rappresentante dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, con diritto di voto.

     4. La commissione dei direttori generali delle aziende sanitarie di cui all'articolo 14, comma 9, nomina il direttore del comitato e il suo sostituto, scegliendoli tra i direttori delle unità operative afferenti al Dipartimento, sentito il comitato e la Giunta provinciale. Il Direttore del dipartimento mantiene la responsabilità dell'unità operativa cui è preposto.

     5. In conformità al Piano sanitario provinciale ed alle linee guida provinciali, nella deliberazione istitutiva del Dipartimento di prevenzione sono indicati:

     a) gli obiettivi e le attività attribuite al Dipartimento;

     b) le funzioni del Comitato di dipartimento e del suo segretario;

     c) le funzioni del Direttore del dipartimento e la durata dell'incarico;

     d) la composizione del Comitato di dipartimento;

     e) le modalità di convocazione e di gestione delle riunioni del Comitato di dipartimento.

     6. Le funzioni di segretario del Comitato di dipartimento sono svolte da un funzionario amministrativo in servizio presso una delle aziende sanitarie.

     7. La necessaria interdisciplinarietà tecnico-sanitaria e la collaborazione fra il Dipartimento interaziendale di prevenzione e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro sono assicurati mediante l'elaborazione di programmi di interventi comuni e la pianificazione delle prestazioni tecnico-strumentali, secondo le modalità di attuazione stabilite con regolamento di esecuzione.

 

          Art. 22. Comitati etici dell’azienda sanitaria. [33]

     1. I comprensori sanitari nelle cui strutture sanitarie viene svolta attività di sperimentazione clinica istituiscono un comitato etico che svolge la propria attività nel rispetto della normativa in materia ed è composto da:

     a) il Direttore sanitario o un suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;

     c) tre clinici di discipline differenti, dipendenti di strutture sanitarie pubbliche;

     d) un medico non dipendente dell’azienda sanitaria;

     e) un farmacista;

     f) un rappresentante del settore dell’assistenza infermieristica;

     g) un rappresentante delle associazioni di volontariato o di tutela dei pazienti;

     h) un dirigente amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario;

     i) un esperto in statistica. [34]

     [2. Con il parere di cui al comma 1, lettera h), il comitato esprime un giudizio sull'aspetto etico della sperimentazione in esame in ottemperanza alla verifica di cui al comma 1, lettera c). Il comitato, qualora ne ravvisi la necessità, prima di esprimere parere definitivo sulla tematica esaminata, può sottoporre il caso al Comitato etico provinciale.] [35]

     [3. Il comitato è composto da:

     a) il dirigente medico dell'area ospedaliera aziendale o un medico da questi delegato, con funzioni di presidente;

     b) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;

     c) tre clinici di discipline differenti, dipendenti di strutture sanitarie pubbliche;

     d) un medico non dipendente dell'azienda;

     e) un farmacista;,

     f) un rappresentante del settore dell'assistenza infermieristica;

     g) un rappresentante delle associazioni di volontariato o di tutela dei pazienti;

     h) un dirigente amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario;

     i) un esperto in statistica.] [36]

     4. Almeno uno dei componenti del comitato di cui al comma 1 è rappresentante delle case di cura private della provincia [37].

     5. I componenti del comitato di cui al comma 1, lettera c), devono avere un’elevata competenza clinica ed esperienza nel campo della sperimentazione [38].

     6. Per la formulazione del parere su tematiche di particolare complessità e specificità il comitato può essere integrato da esperti competenti nell'attività esaminata.

 

     Art. 22 bis. (Comitato per le pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere). [39]

     1. Nell’azienda sanitaria è istituito il Comitato pari opportunità.

     2. Composizione, competenze nonché funzionamento del comitato sono definiti dai vigenti contratti collettivi.

     3. L’assessorato alla Sanità provvede al finanziamento delle attività svolte dal Comitato.

     4. Il Comitato trasmette all’assessorato alla sanità la relazione annuale delle proprie attività.

     5. Il Comitato rimane in carica per la durata di cinque anni.

 

          Art. 23. Controllo sugli atti.

     1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta provinciale i sottoelencati provvedimenti adottati dal Direttore generale:

     a) i bilanci di previsione con gli annessi programmi di attività, le loro variazioni e i conti consuntivi;

     b) i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento generale dell'azienda sanitaria;

     c) la variazione della dotazione organica.

     2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l'esame e l'istruttoria all'assessore provinciale alla sanità entro il termine di dieci giorni dall'adozione. Ove la Giunta provinciale non si pronunci nei 30 giorni successivi al ricevimento, i provvedimenti divengono esecutivi. Per le modalità e gli altri termini di controllo si applica il vigente ordinamento dei comuni.

     3. L'assessore provinciale alla sanità può chiedere all'azienda sanitaria, entro 15 giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso i termini stabiliti nel comma 2 per l'esercizio del controllo decorrono dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi. I provvedimenti si intendono annullati qualora l'azienda sanitaria non ottemperi alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

 

          Art. 24. Contratti a tempo determinato.

     1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta.

     2. Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario provinciale.

     3. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

     4. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano per l'azienda sanitaria l'obbligo di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per corrispondenti oneri finanziari.

 

Capo III

PATRIMONIO, CONTABILITÀ E FINANZIAMENTO

 

          Art. 25. Immobili a disposizione delle aziende sanitarie.

     1. I beni immobili di proprietà della Provincia con vincolo di destinazione al Servizio sanitario provinciale sono assegnati alle aziende sanitarie dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle esigenze delle aziende. Le modalità ed i contenuti dell'assegnazione sono definiti dalla Giunta provinciale.

     2. La Giunta provinciale può delegare le aziende sanitarie ad eseguire lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione degli immobili ad esse assegnati, compresa la progettazione e la direzione dei lavori.

     3. I beni immobili sono iscritti in separati libri degli inventari.

     4. La Giunta provinciale determina le modalità per la gestione del patrimonio di cui al comma 1 e per la tenuta del libro degli inventari, che deve contenere tutti gli elementi necessari alla sua esatta individuazione e valutazione.

 

          Art. 26. Beni mobili ed attrezzature.

     1. I beni mobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri e le attrezzature in uso alle aziende sanitarie sono trasferiti in proprietà alle medesime e ne costituiscono il patrimonio mobiliare.

     2. La Giunta provinciale determina i termini, le modalità e le procedure di cancellazione dall'inventario della Provincia dei beni di cui al comma 1.

     3. La deliberazione della Giunta provinciale adottata per il trasferimento dei beni mobili iscritti in pubblici registri costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà.

 

          Art. 27. Attività contrattuale dell’azienda sanitaria. [40]

     [1. Fino all'emanazione di un'organica legge in materia di contabilità delle aziende sanitarie, continuano ad applicarsi per la gestione finanziaria, econmico-patrimoniale nonché per la tenuta della contabilità delle aziende sanitarie le disposizioni contenute nelle leggi regionali 11 gennaio 1981, n. 1 e 17 novembre 1988, n. 25.] [41]

     2. Le forniture di beni, le prestazioni e i servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell’atto aziendale di cui all’articolo 5, comma 2 [42].

     3. La direzione generale dell'azienda sanitaria deve tenere aggiornato il libro delle deliberazioni adottate dal Direttore generale. L'azienda sanitaria è tenuta ad adottare, per conferire uniformità di struttura alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, l'apposito schema approvato dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 28. Finanziamento.

     1. Il finanziamento del Servizio sanitario provinciale viene assicurato attraverso il Fondo sanitario provinciale iscritto nel bilancio di previsione della Provincia e con gli eventuali stanziamenti integrativi previsti a carico del bilancio provinciale, nonché tramite tutte le altre entrate ottenute dalle strutture sanitarie operanti in provincia.

     2. Il Fondo sanitario provinciale è alimentato da:

     a) quote del gettito delle imposte;

     b) entrate derivanti dalle prestazioni sanitarie erogate nell'ambito della compensazione della mobilità sanitaria a favore di pazienti provenienti da altre regioni, dalla Provincia autonoma di Trento e dall'estero;

     c) trasferimenti dallo Stato ed altri enti per progetti specifici in conto corrente ed in conto capitale;

     d) eventuali altre entrate dovute per prestazioni sanitarie rese o per interventi in materia di igiene e sanità pubblica di spettanza della Provincia.

     3. Le altre entrate ottenute dalle strutture sanitarie operanti in provincia sono:

     a) le entrate dovute per prestazioni sanitarie rese o per interventi in materia di igiene e sanità pubblica da parte delle strutture erogatrici di prestazioni;

     b) i ricavi e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;

     c) le donazioni e gli altri atti di liberalità;

     d) le entrate non citate nelle lettere a), b) e c).

     4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono destinate alla copertura delle spese sostenute dalle aziende sanitarie ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie e delle spese per l'espletamento di attività sanitarie di competenza della Giunta provinciale, nonché al finanziamento dei programmi di investimento definiti dalla programmazione provinciale e alla realizzazione di obiettivi connessi a specifiche attività sanitarie.

     5. Le quote di risorse destinate agli interventi di cui al comma 4 sono determinate annualmente con la legge finanziaria della Provincia.

     6. La ripartizione della quota da devolvere alle aziende sanitarie è stabilita annualmente dalla Giunta provinciale, tenendo conto degli strumenti di programmazione triennale.

     7. Il finanziamento dei comprensori sanitari avviene su base capitaria tenendo conto di appositi indicatori individuati dalla Giunta provinciale per garantire ai cittadini i livelli uniformi di assistenza secondo i piani sanitari vigenti, nonché della produzione misurata in base al sistema tariffario. Le attività e i progetti specifici stabiliti dalla Giunta provinciale sono finanziati a parte. La compensazione della mobilità sanitaria a livello interregionale e internazionale avviene comunque sulla base dei tariffari determinati dalla Giunta provinciale [43].

     8. Al fine di assicurare la necessaria liquidità finanziaria nel corso dell'esercizio, la Giunta provinciale dispone ogni anno a favore di ciascuna azienda sanitaria delle anticipazioni periodiche e regolari sulla base dei fabbisogni di liquidità delle aziende.

 

TITOLO II

Disposizioni per la programmazione e per la predisposizione del Piano sanitario provinciale

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 29. Disposizioni generali.

     1. Spettano alla Provincia la determinazione dei criteri dell'organizzazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute e per il finanziamento delle aziende ed istituzioni sanitarie pubbliche e private, le attività di indirizzo tecnico, di promozione e di sostegno a favore delle istituzioni medesime, nonché il controllo sulla gestione. Spettano inoltre alla Provincia la promozione del controllo e la valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie rese dalle istituzioni accreditate. Per l'espletamento di tali compiti l'amministrazione provinciale si può avvalere di esperti esterni che possono provenire anche dall'estero.

 

          Art. 30. Programmazione e predisposizione del Piano sanitario provinciale.

     1. La programmazione sanitaria provinciale spetta alla Giunta provinciale, la quale si avvale anche delle aziende sanitarie e degli organismi consultivi in materia di sanità.

     2. Costituiscono strumenti essenziali della programmazione:

     a) il Piano sanitario provinciale;

     b) i programmi di intervento con finalità specifiche a tutela della salute;

     c) i piani settoriali aventi rilevanza per la salvaguardia della salute dei cittadini.

     3. Per l'efficacia e l'efficienza del processo di programmazione occorre tenere conto delle seguenti azioni strumentali:

     a) lo sviluppo del sistema informativo;

     b) lo sviluppo dell'osservazione epidemiologica;

     c) la conduzione di sperimentazioni;

     d) la definizione di un sistema di indicatori finalizzato al controllo della qualità, dell'efficienza, considerati anche i costi e i benefici raggiunti, nonché dello stato dei rapporti con i cittadini.

     4. Il Piano sanitario provinciale disciplina il coordinamento dei vari servizi provinciali sanitari e non sanitari, anche interaziendali ed in forma dipartimentale, al fine di promuovere e tutelare la salute del cittadino.

     5. Per l'approvazione del Piano sanitario provinciale si applica il capo II della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale".

     6. Il Piano sanitario provinciale è approvato dalla Giunta provinciale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, a meno che non sia diversamente stabilito.

     7. Il Piano sanitario provinciale ha validità triennale. Esso conserva comunque validità fino all'entrata in vigore del piano successivo. Esso deve essere aggiornato uniformandolo alle indicazioni del Piano sanitario nazionale previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

 

          Art. 31. Obbligatorietà delle disposizioni del Piano sanitario provinciale.

     1. Le istituzioni sanitarie accreditate con cui siano stati stipulati appositi accordi contrattuali o comunque finanziate dalla Provincia, nonché gli organi e gli enti preposti alla tutela della salute dei cittadini della provincia di Bolzano nello svolgimento dell'attività necessaria per il raggiungimento dei propri fini istituzionali devono uniformarsi ai contenuti del Piano sanitario provinciale.

 

TITOLO III

Prestazioni di assistenza sanitaria - forme di erogazione e partecipazione alla spesa

 

Capo I

LIVELLI DI ASSISTENZA

 

          Art. 32. Assistenza sanitaria. [44]

     1. Il Servizio sanitario provinciale garantisce, a tutti gli aventi diritto, i livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati a livello nazionale. Il Servizio sanitario provinciale può integrare i citati livelli di assistenza con altre prestazioni.

 

          Art. 33. Assistenza ospedaliera in forma indiretta.

     1. Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale che si ricoverano in strutture pubbliche o private, non aventi per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale, hanno diritto al rimborso di spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio sanitario provinciale. Il rimborso viene stabilito secondo la tariffa predeterminata dalla Giunta provinciale in misura inferiore a quella fissata per le prestazioni erogate in forma diretta.

     2. Ai fini del rimborso tramite l'azienda sanitaria di appartenenza, la Giunta provinciale determina le modalità d'accesso alla struttura ed i termini di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

     3. Entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego di rimborso è ammesso ricorso alla commissione provinciale per la decisione dei ricorsi in materia di assistenza sanitaria, istituita presso la Ripartizione provinciale sanità. La commissione decide in via definitiva sull'esito del ricorso. Essa è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da sei membri, oltre all'assessore provinciale alla sanità, o a un suo delegato, che la presiede. Almeno quattro membri sono medici ed almeno uno di essi è libero professionista. I restanti membri sono funzionari provinciali.

     4. Alla commissione di cui al comma 3 sono altresì attribuiti i compiti del centro regionale di riferimento di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989.

 

          Art. 34. Assistenza specialistica indiretta.

     1. Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale che fruiscono di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, hanno diritto al rimborso di spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio sanitario provinciale. Le prestazioni possono essere fruite presso medici specialisti liberi professionisti e presso strutture non aventi per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. Sono inoltre rimborsabili le stesse prestazioni fruite all'estero, se non coperte da convenzioni internazionali.

     2. Rientrano tra le prestazioni rimborsabili di cui al comma 1 anche quelle erogate dai dentisti abilitati, iscritti all'albo professionale della provincia di Bolzano, e le visite specialistiche effettuate dai medici ospedalieri in regime privatistico.

     3. Sono inoltre rimborsate le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio erogate da strutture non aventi rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale e prescritte dal medico specialista, necessarie ai fini della determinazione della diagnosi.

     4. Il rimborso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali è posto a carico dell'azienda sanitaria di appartenenza. La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina le specialità e le tipologie di prestazioni nonché la misura degli importi rimborsabili, che deve essere comunque inferiore alle tariffe fissate per le prestazioni erogate in forma diretta, tenuto conto delle disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria.

     5. Per particolari programmi di prevenzione approvati dalla Giunta provinciale, l'importo rimborsabile può superare le tariffe fissate per le prestazioni erogate in forma diretta.

     6. Ai fini dei rimborsi di cui ai commi 4 e 5 da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza, la Giunta provinciale determina le modalità di accesso all'assistenza specialistica indiretta nonché i termini e le modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione. Il diritto al rimborso è subordinato alla prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, attestante la necessità della visita specialistica, salvo i casi di urgenza da certificarsi come tali dallo specialista e i casi di cui al comma 3. La Giunta provinciale determina le specialità per le quali non è necessaria la prescrizione da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

     7. Avverso il diniego di rimborso è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 33, comma 3.

 

Capo II

PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

 

          Art. 35. Disposizioni generali.

     1. Nello stabilire la partecipazione alla spesa sanitaria, come anche l'esenzione dal pagamento del ticket, la Provincia autonoma di Bolzano si attiene ai principi contenuti nella normativa nazionale vigente in materia. La Giunta provinciale introduce, per le prestazioni eccedenti i livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati dalla normativa nazionale, di cui all'articolo 32, una partecipazione al costo basata sulla valutazione del reddito e del patrimonio dell'assistito e del suo nucleo familiare. Con regolamento di esecuzione vengono individuati i criteri per la valutazione della situazione economica e patrimoniale, tenendo conto anche delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante "Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano", e successive modifiche [45].

     2. Per le prestazioni rientranti nei livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati a livello statale, la Giunta provinciale autorizza l'introduzione, in via sperimentale, del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni e fissa i criteri di esenzione dalla stessa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

     3. La Giunta provinciale può integrare l'elenco nazionale delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dal pagamento del ticket, inserendovi quelle malattie, la cui frequenza è circoscritta a certe zone o sia abnorme.

     4. In applicazione dei principi fissati all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, la Giunta provinciale è autorizzata ad integrare l'elenco nazionale delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero con patologie frequenti in Alto Adige.

 

     Art. 35 bis. Spese per prestazioni sanitarie per fatti illeciti [46]

     1. Se le prestazioni sanitarie sono conseguenza di fatto illecito, la relativa spesa è a carico di colui che ha commesso il fatto illecito.

     2. Le aziende sanitarie provvedono al recupero delle spese ai sensi dell’articolo 76, comma 3, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

 

          Art. 36. Partecipazione alla spesa ospedaliera.

     1. In relazione all'andamento finanziario della spesa sanitaria riferita al territorio provinciale la Giunta provinciale è autorizzata ad introdurre una partecipazione alla spesa ospedaliera da determinarsi secondo le seguenti disposizioni.

     2. Per ogni giornata di degenza, esclusa quella di dimissione, in un presidio ospedaliero accreditato con cui siano stati stipulati appositi accordi contrattuali, compresi quelli austriaci, può essere prevista anche per i ricoveri disposti per cure riabilitative e post acute una partecipazione alla spesa ospedaliera nella misura giornaliera stabilita annualmente dalla Giunta provinciale.

     3. La partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 1 e 2 può essere prevista solo per impedire una eventuale elusione della partecipazione alle spese per le prestazioni ambulatoriali. In ogni caso può essere prevista una partecipazione alle spese per la copertura delle spese per il vitto e l'alloggio, applicando i criteri di cui all'articolo 35, comma 1.

     4. La misura della partecipazione di cui al comma 2 viene stabilita di entità maggiorata per i costi di ricovero derivante da infortunio causato da attività sportive o ricreative particolarmente a rischio, individuate dalla Giunta provinciale. La maggiorazione non riguarda in ogni caso gli sport di massa e le attività sportive tradizionali in Alto Adige.

     5. La Giunta provinciale può assoggettare le prestazioni di pronto soccorso, effettuate presso un presidio ospedaliero della provincia e non seguite da ricovero, alla vigente normativa sulla partecipazione alla spesa sanitaria.

     6. La Giunta provinciale può prevedere una partecipazione alla spesa per il trasporto malati e per l'elisoccorso, determinando annualmente il relativo ammontare. La quota di partecipazione alla spesa da parte del cittadino è determinata tenuto conto dell'età della popolazione servita e della struttura orografica del territorio.

     7. La partecipazione alla spesa di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 non è dovuta dalle persone esentate dal pagamento di ticket. I ricoveri dovuti a parto non sono soggetti alla partecipazione di cui alla presente disposizione.

 

TITOLO IV

Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni

 

          Art. 37. Erogazione delle prestazioni sanitarie.

     1. L'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, e di ricovero, previste dai livelli di assistenza a favore dei cittadini, sono assicurate dalle aziende sanitarie secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni emanate dalla Provincia. Tra le prestazioni specialistiche sono comprese anche quelle psicologiche e psicoterapeutiche.

     2. Per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 le aziende sanitarie si avvalgono dei propri presidi, nonché di altre istituzioni sanitarie accreditate e dei liberi professionisti accreditati, con i quali l'azienda sanitaria ha stipulato accordi contrattuali. A tali soggetti le aziende sanitarie, sulla base di appositi rapporti fondati sull'accreditamento, corrispondono un importo predeterminato a fronte della prestazione resa ed eventualmente un compenso orario. Il compenso dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta è stabilito in sede contrattuale. Per le prestazioni oggetto degli accordi contrattuali, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono assoggettati al regime di accreditamento [47].

     3. La Giunta provinciale, coerentemente con gli indirizzi della programmazione nazionale e provinciale, determina i requisiti dei soggetti erogatori e le procedure per la concessione dell'accreditamento, gli indicatori e le procedure di verifica dei requisiti medesimi, gli eventuali tempi di adeguamento in rapporto al tipo di requisiti, le sanzioni in caso di inadempimento, gli eventuali casi di deroga ai requisiti, nonché i casi e le modalità per la decadenza dei soggetti erogatori dall'accreditamento e dalla titolarità dei rapporti stipulati con le aziende sanitarie. In particolare la Giunta provinciale prevede l'istituzione di appositi organismi tecnici per l'istruttoria e la valutazione nel rispetto del principio di obiettività, nonché l'istituzione di un registro delle strutture accreditate. Essa regola altresì i rapporti fra l'attività e le funzioni degli organismi competenti per la concessione dell'accreditamento, rispettivamente per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 39, stabilendo eventualmente a tal fine congrue tariffe [48].

     4. Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche di cui al comma 1 è dovuta la prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta con esclusione delle specialità stabilite dalla Giunta provinciale.

     5. Le aziende sanitarie, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, utilizzano il personale sanitario titolare di rapporto convenzionale alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, e dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.

     6. L'inquadramento dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati nelle piante organiche delle aziende sanitarie avviene ai sensi delle disposizioni statali.

 

          Art. 38. Rapporto convenzionale con le farmacie della provincia.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare con le organizzazioni sindacali della categoria delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative in provincia apposite convenzioni di durata triennale, al fine di disciplinare i rapporti per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica. Dette convenzioni devono prevedere che:

     a) le farmacie pubbliche e private eroghino l'assistenza farmaceutica per conto del servizio sanitario provinciale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, le specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;

     b) per il servizio di cui alla lettera a) l'azienda sanitaria competente corrisponda alla farmacia fornitrice il prezzo del prodotto erogato, al netto dell'eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito; ai fini della liquidazione la farmacia sia tenuta alla presentazione della ricetta corredata dal bollino o di altra documentazione comprovante la consegna all'assistito e per il pagamento effettuato oltre il termine fissato dall'accordo non possano essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali;

     c) siano fissate le modalità di presentazione delle ricette ed i tempi di pagamento nonché le modalità di collaborazione delle farmacie [49].

     2. La convenzione deve altresì prevedere l'istituzione di una commissione di vigilanza sull'applicazione dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso congiunto della lingua italiana e tedesca nelle etichette e stampati illustrativi dei farmaci.

 

          Art. 39. Soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie.

     1. L’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trova applicazione nel rispetto delle statuizioni di cui all’articolo 40 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10. Spettano alla Giunta provinciale i poteri per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, alla ristrutturazione, all’ampliamento, alla trasformazione, al trasferimento e all’esercizio di strutture sanitarie private di ricovero per pazienti acuti e post-acuti, strutture sanitarie private ambulatoriali, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché di strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali. Spettano altresì alla Giunta provinciale i poteri per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che effettuino prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, degli studi dei professionisti sanitari che intendono accreditarsi e degli studi dei professionisti per i quali la Giunta provinciale individua la necessità di un’autorizzazione. L’attività dei professionisti sanitari non soggetti ad autorizzazione è però soggetta a comunicazione [50].

     2. La Giunta provinciale determina i requisiti di idoneità e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione, nonché le procedure diagnostiche e terapeutiche di cui al comma 1, per le quali gli studi professionali devono essere autorizzati. Individua inoltre le modalità per la comunicazione dell’attività degli studi non soggetti ad autorizzazione [51].

     3. La Giunta provinciale, coerentemente con le indicazioni della programmazione sanitaria, adotta i provvedimenti necessari per la regolamentazione dei nuovi rapporti previsti dalla presente legge e fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulle modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate. Le aziende sanitarie provvedono all'instaurazione dei nuovi rapporti, tenendo conto della programmazione sanitaria e della pianificazione periodica della produzione conforme al sistema tariffario.

     4. Le strutture sanitarie private accreditate, che stipulano un accordo contrattuale con un’azienda sanitaria, devono garantire l’uso della lingua italiana e della lingua tedesca e, nelle strutture site nell’area linguistica ladina, della lingua ladina, al fine di rispondere meglio alle esigenze della popolazione assistita nel rispetto delle statuizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche [52].

 

          Art. 39 bis. (Strutture per l'assistenza palliativa e di supporto). [53]

     1. La Provincia può concedere a istituzioni e organismi senza scopo di lucro, che operano in provincia di Bolzano e svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, finanziamenti fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000.

     2. Le strutture realizzate con il finanziamento della Provincia devono essere destinate agli scopi di cui al comma 1 per la durata di 30 anni. Il relativo vincolo di destinazione è annotato nel libro fondiario. In caso di mutamento della destinazione, il finanziamento va restituito in proporzione alla durata residua del vincolo, maggiorato degli interessi legali.

     3. Le istituzioni e gli organismi di cui al comma 1 devono impegnarsi a stipulare convenzioni con le aziende sanitarie territorialmente competenti.

     4. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di liquidazione del finanziamento e la documentazione di spesa da presentare.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2001 (capitolo 52430) la spesa di lire 2.000.000.000. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.

 

          Art. 40. Soggetti pubblici erogatori di prestazioni sanitarie. [54]

     1. La Giunta provinciale determina i requisiti di idoneità e le procedure per il rilascio ai soggetti pubblici dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. Determina inoltre i requisiti di idoneità e le procedure per il rilascio dell’accreditamento ai soggetti pubblici.

 

     Art. 40 bis. (Autorizzazioni all'esercizio di attività nel campo della procreazione medicalmente assistita). [55]

     1. In attesa di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita a livello nazionale e comunitario, la Provincia autonoma di Bolzano, sentito il Comitato etico provinciale di cui all'articolo 44, può autorizzare le strutture pubbliche e private all'esercizio delle sopracitate attività.

     2. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 39 e dell'articolo 40, in quanto applicabili.

 

TITOLO V

Organi collegiali per il Servizio sanitario provinciale

 

          Art. 41. Consiglio provinciale di sanità.

     1. È istituito il Consiglio provinciale di sanità quale organo consultivo tecnico-scientifico dell'amministrazione provinciale.

     2. Al Consiglio provinciale di sanità compete:

     a) esprimere pareri su richiesta del Presidente della Giunta provinciale o dell'assessore provinciale alla sanità;

     b) promuovere ed organizzare, su incarico della Giunta provinciale, studi, ricerche e indagini su temi di natura tecnico-sanitaria, avvalendosi di strutture della Provincia, delle aziende sanitarie, nonché di altri enti e istituzioni e di esperti esterni, anche provenienti da un Paese membro dell'Unione Europea, incaricati previa autorizzazione della Giunta provinciale medesima.

     3. Il Consiglio provinciale di sanità è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

     a) un direttore sanitario aziendale;

     b) due esperti dell'area medica e delle specialità mediche;

     c) un esperto dell'area chirurgica e delle specialità chirurgiche;

     d) due esperti dell'area della medicina diagnostica e dei servizi;

     e) un esperto dell’area di sanità pubblica ed un esperto in programmazione e organizzazione sanitaria [56];

     f) un medico di medicina generale;

     g) un esperto della categoria professionale dei veterinari;

     h) un esperto della categoria professionale dei farmacisti;

     i) un esperto della categoria professionale dei biologi o dei chimici o dei fisici o degli psicologi;

     j) un odontoiatra o medico chirurgo dentista;

     k) tre esperti del ruolo sanitario non medico, di cui almeno un rappresentante del settore dell'assistenza infermieristica;

     l) un medico proposto dalla Società Medica dell'Alto Adige.

     4. Un membro del Consiglio provinciale di sanità deve essere un medico libero professionista.

     5. Il Consiglio provinciale di sanità permane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è stata effettuata la nomina.

     6. Il Presidente del Consiglio provinciale di sanità e il suo sostituto sono eletti dai membri del Consiglio provinciale di sanità nella sua prima seduta. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Ripartizione provinciale sanità, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

     7. Per tematiche sanitarie altamente specifiche e complesse dal punto di vista scientifico, l'assessore provinciale alla sanità, su richiesta motivata del Consiglio provinciale di sanità, può nominare appositi gruppi di lavoro composti da un massimo di cinque componenti anche esterni al Consiglio stesso. I gruppi di lavoro sono coordinati da un componente del Consiglio.

 

          Art. 42. Comitato provinciale per la programmazione sanitaria.

     1. È istituito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, quale organo tecnico consultivo dell'amministrazione provinciale.

     2. Il comitato concorre:

     a) all'elaborazione degli indirizzi tecnici riguardanti l'attuazione del Piano sanitario provinciale;

     b) al coordinamento operativo dei programmi previsti nel Piano sanitario provinciale;

     c) alla verifica dello stato di attuazione del Piano sanitario provinciale;

     d) alla revisione periodica del Piano sanitario provinciale;

     e) alla predisposizione del nuovo Piano sanitario provinciale.

     3. Al Comitato provinciale per la programmazione sanitaria compete di:

     a) esprimere pareri sui programmi planovolumetrici dei singoli progetti e sui programmi pluriennali di edilizia sanitaria;

     b) esprimere pareri sugli acquisti delle grosse apparecchiature elettromedicali e sui piani annuali di acquisto delle medesime;

     c) esprimere pareri facoltativi su autorizzazioni e accreditamenti di presidi sanitari privati;

     d) esprimere pareri facoltativi sulle tariffe delle prestazioni sanitarie;

     e) esprimere i pareri ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 4, all'articolo 7 della legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52, agli articoli 2 e 6 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, e all'articolo 1 della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48;

     f) esercitare tutte le attribuzioni che disposizioni di legge o di regolamento attribuiscono al Consiglio provinciale di sanità, eccezione fatta per quelle indicate all'articolo 41 e considerato quanto previsto dall'articolo 83.

     4. In base alle risultanze della verifica di cui al comma 2, lettera c), il Comitato formula all'amministrazione proposte in merito alle modalità di soluzione dei problemi eventualmente emersi nell'attuazione del Piano sanitario provinciale.

     5. Il comitato è composto da:

     a) l’assessore provinciale alla sanità, con funzioni di presidente;

     b) il direttore della Ripartizione provinciale Sanità, con funzioni di vicepresidente;

     c) il Direttore generale dell’azienda sanitaria;

     d) i Direttori di comprensorio sanitario;

     e) quattro rappresentanti del personale sanitario laureato, di cui tre medici; uno dei medici deve essere esperto in materia di programmazione e organizzazione sanitaria, uno deve essere specialista clinico e uno libero professionista;

     f) un rappresentante del personale non medico;

     g) il rappresentante designato dal Consiglio dei comuni ai sensi dell’articolo 20, comma 3;

     h) il Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali. [57]

     6. Lo specialista clinico o il libero professionista deve essere nominato dall'Ordine dei medici.

     7. Il comitato è integrato, qualora vengano trattati argomenti riguardanti l'ingegneria clinica, l'edilizia sanitaria, la medicina e la pediatria di base, nonché le case di cura private, con un esperto in ingegneria clinica, un esperto in edilizia sanitaria, un rappresentante dei medici di medicina generale, un rappresentante dei pediatri di libera scelta e un rappresentante delle case di cura private, ciascuno per l'ambito della propria competenza, con diritto di voto. Se il medico libero professionista componente il comitato è un medico di base o un pediatra di base, il comitato non deve essere integrato per queste due discipline.

     8. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per un triennio. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Ripartizione provinciale sanità, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

 

          Art. 43. Commissione provinciale per la promozione della qualità.

     1. È istituita la Commissione provinciale per la promozione della qualità delle attività sanitarie, quale organo tecnico-scientifico dell'amministrazione provinciale in materia di promozione ed indirizzo delle attività di sviluppo della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

     2. La commissione concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     a) diffondere le conoscenze e le esperienze relative alla promozione della qualità delle attività sanitarie;

     b) rendere concretamente operanti le modalità di promozione della qualità nel sistema sanitario.

     3. Spetta alla commissione provinciale per la promozione della qualità delle attività sanitarie:

     a) promuovere la qualità delle prestazioni sanitarie erogate da istituzioni pubbliche e private operanti in provincia di Bolzano;

     b) supportare metodologicamente le attività destinate al potenziamento della qualità strutturale, della qualità dei processi e della qualità dei risultati;

     c) iniziare, implementare e valutare progetti di qualità aventi valenza provinciale;

     d) promuovere la formazione e l’aggiornamento degli operatori sanitari in materia di verifica e revisione della qualità;

     e) elaborare indicatori per misurare i livelli qualitativi raggiunti;

     f) definire e monitorare gli standard di qualità per favorire la “best practice” da una parte e per effettuare dall’altra una valutazione anche comparativa delle strutture eroganti;

     g) monitorare l’adeguatezza delle prestazioni;

     h) definire percorsi diagnostici e terapeutici che si basano sulle metodologie EBM e EBN;

     i) promuovere le iniziative volte al potenziamento della sicurezza del paziente e, in generale, della qualità percepita dal paziente. [58]

     4. La commissione è composta da:

     a) il Presidente dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Bolzano o un suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) il Presidente del Collegio degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici di infanzia della provincia di Bolzano, o un suo delegato;

     c) il Direttore sanitario dell’azienda sanitaria o un suo delegato;

     d) il Direttore tecnico-assistenziale dell’azienda sanitaria o un suo delegato;

     e) un Direttore medico di presidio ospedaliero o un suo sostituto proposti dall’Associazione dei primari;

     f) il direttore della Ripartizione provinciale Sanità o un suo delegato;

     g) un esperto di epidemiologia e statistica sanitaria;

     h) un esperto nel settore della formazione professionale in ambito sanitario;

     i) un esperto nel settore dell’assistenza infermieristica;

     j) un esperto nel settore dell’assistenza farmaceutica;

     k) un medico libero professionista;

     l) il referente per la promozione della qualità dell’azienda sanitaria nonché un referente per ciascun comprensorio sanitario. [59]

     5. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina. I membri di cui al comma 4, lettere g), h), i), j) e k), sono designati dall’assessore provinciale alla Sanità, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Ripartizione provinciale Sanità, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta [60].

 

          Art. 44. Comitato etico provinciale.

     1. È istituito il Comitato etico provinciale, quale organo consultivo dell'amministrazione provinciale, al quale compete di esprimere pareri, raccomandazioni ed indirizzi su problemi morali sollevati dall'attività sanitaria e dalla ricerca nei campi della medicina, della tutela della salute e della biologia, sia in riferimento al singolo individuo sia a gruppi sociali ed all'intera società.

     2. Il Comitato esprime parere in ordine alle attività sanitarie connesse:

     a) alla sperimentazione di nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche sull'uomo, fatte salve le competenze dei comitati etici delle aziende sanitarie;

     b) alla genetica, procreazione assistita e medicina perinatale;

     c) alle donazioni ed ai trapianti di organi e tessuti umani;

     d) alla tutela della qualità della vita e della dignità umana del malato con particolare considerazione dei pazienti terminali, minori e disabili;

     e) alla terapia del dolore;

     f) ad ogni altra attività sanitaria diagnostica o terapeutica che sollevi problematiche etico-morali.

     3. Il parere del Comitato deve essere obbligatoriamente acquisito in tutti i casi nei quali i diritti della persona umana possano essere violati dall'attività clinica, dalla ricerca o dalla sperimentazione biomedica.

     4. Al Comitato compete inoltre di:

     a) fornire indirizzi generali nel campo della sperimentazione clinica condotta nelle strutture sanitarie provinciali;

     b) acquisire e valutare i dati e gli atti amministrativi forniti dalle aziende sanitarie in merito alle sperimentazioni cliniche effettuate;

     c) elaborare proposte per attività di carattere informativo e formativo sulle tematiche etico-morali connesse alle attività medico-assistenziali.

     5. Il Comitato è composto da:

     a) tre medici ospedalieri;

     b) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;

     c) un medico di medicina generale;

     d) uno psicologo;

     e) un rappresentante della categoria infermieristica;

     f) un esperto in materia di bioetica;

     g) un esperto in materia di bioetica specialista in teologia;

     h) un rappresentante delle organizzazioni di tutela degli interessi degli utenti del Servizio sanitario provinciale;

     i) un magistrato o un giurista;

     j) un assistente religioso ospedaliero;

     k) un esperto in statistica;

     l) un rappresentante dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della Provincia di Bolzano [61].

     6. La Giunta provinciale definisce il funzionamento e la durata del Comitato e ne nomina il presidente, il suo sostituto nonché i componenti di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), g), i) ed j) su indicazione dei rispettivi ordini o collegi professionali o delle autorità competenti. I membri di cui al comma 5, lettere f) e h) sono scelti dalla Giunta provinciale sulla base di particolari meriti conseguiti in campo bioetico o di tutela degli interessi dell'utenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Ripartizione provinciale sanità, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

     7. Al presidente ed al vicepresidente del Comitato etico provinciale spetta un'indennità di funzione. Il compenso per l'attività dei membri del Comitato etico provinciale è corrisposto attraverso gettoni di presenza. L'ammontare dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinato dalla Giunta provinciale [62].

     8. Il Comitato etico provinciale predispone, nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente previste per la sua attività, un programma di lavoro che viene approvato dalla Giunta provinciale [63].

 

          Art. 45. Comitato civico per la sanità.

     1. È istituito presso la Ripartizione provinciale sanità il Comitato civico per la sanità quale organo consultivo dell'amministrazione provinciale.

     2. Il Comitato civico per la sanità viene sentito in merito al Piano sanitario provinciale, alla partecipazione ai costi nel settore sanitario e ad altre questioni nell'ambito sanitario che gli vengono sottoposte dalla Giunta provinciale.

     3. Il Comitato civico per la sanità è composto da:

     a) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     b) due rappresentanti delle organizzazioni economiche;

     c) due rappresentanti delle aziende sanitarie;

     d) un rappresentante della ripartizione provinciale sanità;

     e) il difensore civico;

     f) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale;

     g) un rappresentante dell'Ordine dei medici e odontoiatri della provincia di Bolzano;

     h) un rappresentante del Collegio degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici di infanzia della provincia di Bolzano;

     i) un rappresentante delle organizzazioni per la tutela dei consumatori;

     j) un rappresentante dei comuni.

     4. Il Comitato civico per la sanità è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Il comitato civico nomina il Presidente ed il suo sostituto, scegliendoli tra i propri membri. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Ripartizione provinciale sanità, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

 

TITOLO VI

Personale

 

          Art. 46. Disciplina della dirigenza medica, della dirigenza sanitaria non medica nonché delle professioni sanitarie. [64]

     1. La dirigenza sanitaria è collocata in unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali [65].

     2. L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica del diretto superiore, sono progressivamente ampliati. Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite è responsabile del risultato [66].

     3. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia, da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura. Al dirigente con cinque anni di attività possono essere attribuiti incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché incarichi di responsabile di strutture semplici [67].

     4. Il dirigente è sottoposto a valutazione annuale del diretto superiore. In caso di valutazione negativa da parte del diretto superiore o su ricorso dell’interessato, questi è sottoposto a valutazione da parte del nucleo di valutazione. Tutti i dirigenti sono, inoltre, sottoposti a valutazione triennale da parte del collegio tecnico riguardo la qualità delle prestazioni tecnico-professionali. Il dirigente con funzione di alta specialità, con incarico di responsabile di struttura semplice, di direttore di struttura complessa e di direttore di dipartimento, è sottoposto a valutazione al termine dell’incarico sia dal nucleo di valutazione che dal collegio tecnico. Alla fine di ogni anno solare viene portata a conoscenza del superiore gerarchicamente preposto una relazione scritta in ordine agli obiettivi concordati all’inizio dell’anno. Questi può contestare in qualsiasi momento l’insoddisfacente espletamento dei compiti affidati nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di valutazione negativa, l’interessato può presentare la propria presa di posizione al nucleo di valutazione, che emette un parere in merito. In caso di parere negativo da parte del nucleo di valutazione l’interessato viene anche sottoposto a valutazione dal collegio tecnico. Il Direttore di comprensorio sanitario rispettivamente il Direttore generale, ove confermino la valutazione negativa, revocano la nomina del dirigente con funzione di alta specialità, del responsabile rispettivamente direttore. Il nucleo di valutazione è nominato dal Direttore generale ed è composto da tre membri, di cui uno scelto dal Direttore generale, uno scelto tra una rosa di candidati proposti dal consiglio dei sanitari e un esperto nominato dall’Assessore provinciale alla Sanità. Il collegio tecnico è nominato dal Direttore generale ed è composto da tre membri, di cui uno scelto dal Direttore generale, uno scelto tra una rosa di candidati proposti dal consiglio dei sanitari e un esperto scelto fra direttori del Servizio Sanitario Nazionale o fra professori universitari, anche provenienti da paesi membri dell’Unione Europea. Il nucleo di valutazione e il collegio tecnico hanno durata triennale [68].

     5. Ai dirigenti sanitari con incarico di direttore sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l’adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per garantire interventi appropriati con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il diretto superiore. In caso di valutazione negativa si applica il comma 4 [69].

     6. Alla dirigenza sanitaria ed agli incarichi di direttore si accede in conformità alla disciplina vigente di settore per concorso pubblico o tramite selezione, fermo restando che i contratti collettivi di comparto di lavoro disciplinano le modalità di salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

     7. Sia alla direzione territoriale che alla direzione del Servizio di medicina di base delle aziende sanitarie possono accedere, qualora alla selezione indetta per la copertura delle direzioni stesse i candidati non siano risultati idonei, anche medici di medicina generale con un'esperienza professionale almeno decennale, che siano inoltre in possesso di un attestato di formazione manageriale.

     8. L'attestato di formazione manageriale deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione entro un anno dall'inizio dell'incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dall'amministrazione provinciale successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale organizzato dall'amministrazione; i dirigenti già confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di formazione manageriale.

 

          Art. 47. Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura. [70]

     1. L’atto aziendale di cui all’articolo 5, comma 2, disciplina l’attribuzione al Direttore amministrativo, al Direttore sanitario, al Direttore tecnico-assistenziale, ai Direttori di comprensorio sanitario, ai dirigenti amministrativi coordinatori, ai Direttori medici coordinatori, ai dirigenti tecnico-assistenziali coordinatori, ai Direttori medici di area territoriale e di presidio ospedaliero, ai dirigenti tecnico-assistenziali nonché ai Direttori di distretto, di dipartimento e a tutti gli altri dirigenti responsabili di struttura, dei compiti per l’attuazione degli obiettivi definiti nel piano aziendale e nel piano sanitario provinciale, comprese, per i Direttori, le decisioni che impegnano l’azienda verso l’esterno.

     2. La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell’atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all’articolo 48 e, per la dirigenza amministrativa, tecnica e professionale, delle disposizioni di cui alla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche.

 

          Art. 48. Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura. [71]

     1. Gli incarichi di cui all’articolo 46, comma 3, sono attribuiti, a tempo determinato, dal Direttore di comprensorio sanitario, tenuto conto delle valutazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo.

     2. Il conferimento dell’incarico di dirigente sanitario con incarico di direttore deve avvenire nel rispetto delle norme sulla ripartizione dei posti secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all’ambito territoriale provinciale. All’atto dell’indizione della selezione dei Direttori medici la Giunta provinciale esprime l’intesa, limitatamente alla ripartizione proporzionale dei posti tra i tre gruppi linguistici.

     3. L’incarico di dirigente sanitario con incarico di direttore viene conferito, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, dal Direttore generale, d’intesa con il relativo Direttore di comprensorio sanitario, sulla base di una rosa di candidati selezionati da un’apposita commissione. La commissione è nominata dal Direttore di comprensorio sanitario ed è composta dal Direttore sanitario o suo delegato e da due esperti nella disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno nominato dal Consiglio dei sanitari.

     4. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all’ambito territoriale provinciale. Uno dei tre membri può appartenere anche al gruppo linguistico ladino.

     5. Nel caso di assoluta impossibilità di nominare una commissione composta ai sensi del comma 4, l’Assessore provinciale alla Sanità può derogare alle norme sulla consistenza dei gruppi linguistici.

     6. Ai membri esterni alla Provincia autonoma di Bolzano, anche provenienti da paesi dell’Unione Europea, componenti delle commissioni esaminatrici per il conferimento e il rinnovo degli incarichi di dirigente sanitario con incarico di direttore presso l’azienda sanitaria ed esperti nella disciplina, spetta oltre alle indennità di missione e di viaggio un compenso lordo il cui ammontare è determinato dalla Giunta provinciale.

     7. Gli incarichi di dirigente sanitario con incarico di direttore hanno una durata da cinque a sette anni. Al termine dei singoli incarichi il Direttore generale può, d’intesa con il Direttore di comprensorio sanitario e previo parere positivo del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, procedere al rinnovo degli stessi per un periodo non inferiore a due anni oppure conferire nuovi incarichi mediante la procedura di cui al comma 3.

     8. Gli incarichi dirigenziali sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi provinciali di lavoro, in caso di:

     a) inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;

     b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;

     c) responsabilità grave e reiterata;

     d) mancato superamento del periodo di prova previsto;

     e) in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.

     9. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore generale, d’intesa con il Direttore del comprensorio sanitario, può recedere dal contratto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi di lavoro.

     10. In caso di assenza, impedimento o nei casi di urgenza, la sostituzione del dirigente sanitario con incarico di direttore è effettuata da un dirigente dello stesso reparto o servizio, scelto dal responsabile della struttura stessa e nominato dal Direttore generale dell’azienda sanitaria d’intesa con il Direttore del comprensorio sanitario.

     11. In caso di vacanza del posto di dirigente sanitario con incarico di direttore e in assenza del sostituto di cui al comma 10, in attesa del conferimento dell’incarico, le relative mansioni sono assegnate con provvedimento del Direttore generale dell’azienda sanitaria, d’intesa con il Direttore del comprensorio sanitario, a un dirigente scelto tra quelli dello stesso reparto o servizio per un periodo massimo di otto mesi. Qualora il posto di dirigente sanitario con incarico di direttore non venga coperto per carenza di candidati idonei, l’assegnazione delle mansioni superiori può essere prorogata fino all’espletamento dei concorsi per l’accesso alla direzione, e comunque per non più di ulteriori otto mesi.

     12. In caso di vacanza del posto, l’espletamento delle funzioni di dirigente sanitario con incarico di direttore non dà titolo per i primi due mesi ad alcun compenso aggiuntivo.

     13. Per il periodo di nomina a Direttore sanitario di un direttore medico, le sue funzioni di direzione e organizzazione della struttura di provenienza possono essere conferite ad altro medico secondo la procedura prevista dal comma 3.

 

          Art. 49. Commissione provinciale per la formazione continua.

     1. Con deliberazione della Giunta provinciale è nominata una commissione provinciale per la formazione continua.

     2. La composizione ed il funzionamento della commissione, nonché le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate sono disciplinati con regolamento di esecuzione alla presente legge, nel rispetto dei principi stabiliti dal legislatore nazionale, garantendo un'adeguata rappresentanza degli ordini professionali e dei comitati per le pari opportunità.

     3. La commissione di cui al comma 1, nel rispetto degli obiettivi formativi di interesse nazionale e in base a quanto disposto in ordine ai crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, nonché in osservanza dei criteri per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, definisce gli strumenti per il riconoscimento e per la valutazione delle esperienze formative acquisite dagli operatori del Servizio sanitario provinciale. I crediti maturati nell’ambito delle iniziative di formazione continua accreditate ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale [72].

     4. La commissione provinciale per la formazione continua, verificata la sussistenza dei requisiti definiti dalla commissione nazionale per la formazione continua, accredita le società scientifiche nonché i soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

     5. La commissione di cui al comma 1 provvede alla programmazione ed alla organizzazione dei programmi provinciali per la formazione continua, all'elaborazione degli obiettivi formativi di specifico interesse provinciale e accredita i progetti di formazione di rilievo provinciale secondo i criteri di cui al comma 3.

     6. La Giunta provinciale può delegare il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative di cui al comma 3 agli ordini, collegi e associazioni professionali, secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione [73].

 

          Art. 50. Norme transitorie in materia concorsuale.

     1. A far data dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge il personale medico e laureato non medico appartenente al ruolo sanitario, già appartenente alle posizioni funzionali di dirigente di I e II livello dirigenziale, è inquadrato nel ruolo unico dirigenziale .

     2. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il ruolo unico dirigenziale è articolato in due fasce economiche: fascia A e fascia B. Alla fascia A corrisponde l'ex II livello dirigenziale e l'ex 1 livello dirigenziale di fascia A alla fascia B corrisponde l'ex I livello dirigenziale di fascia B. Dalla data di cui al comma 1 è avviata la contrattazione collettiva di comparto ai sensi dell'articolo 46.

     3. Dalla data dell'inquadramento, al personale con il trattamento economico di fascia B viene attribuito il trattamento economico di fascia A, a condizione che sia in possesso della specializzazione nella disciplina corrispondente al posto ricoperto ovvero sia in possesso dell'anzianità di cinque anni di servizio effettivo, escluso il periodo di formazione, maturato dalla data di inquadramento in ruolo definitivo nella medesima disciplina. Il personale già appartenente alla posizione funzionale iniziale, che a tale data non è in possesso del predetto requisito, matura il diritto al trattamento economico di fascia A a far data dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della specializzazione o dell'anzianità come sopra richiesta. Fino a tale data continuerà a percepire il trattamento economico di fascia B.

     4. Per il personale delle discipline di anestesia e rianimazione, radiologia, medicina nucleare, radio-diagnostica, radioterapia e neuroradiologia il passaggio in fascia A è consentito solo previo conseguimento della specializzazione nella medesima disciplina. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è in servizio con incarico a tempo determinato o con incarico di supplenza spetta il trattamento economico di fascia A o di fascia B alle condizioni previste per il personale di ruolo.

     5. Ai concorsi pubblici per l’accesso alla dirigenza sanitaria di fascia economica A, banditi nelle singole discipline, sono ammessi i candidati in possesso del relativo diploma di specializzazione. Sono ammessi altresì i candidati in possesso del diploma di specializzazione in una disciplina equipollente o affine [74].

     5 bis. Per la durata di cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge è possibile l’assunzione a tempo determinato dei dirigenti sanitari nella fascia economica B, per urgenti ed improrogabili esigenze di servizio, nonché per le assunzioni relative alle sostituzioni [75].

     6. La disciplina di cui ai commi 5 e 5- bis trova applicazione in quanto compatibile con le previsioni dei vigenti contratti collettivi. Al personale assunto mediante concorso bandito entro il 31 marzo 2006 viene attribuito il trattamento economico di cui al comma 2. In caso di assunzione viene comunque data la precedenza al personale in possesso della specializzazione nella relativa disciplina o in quella equipollente o affine [76].

 

          Art. 51. Norme transitorie per la direzione dei servizi per le tossicodipendenze. [77]

     1. In provincia di Bolzano, i posti di dirigente responsabile delle attività dei servizi per le tossicodipendenze (SERT) sono conferiti entro il 30 giugno 2001, mediante concorsi per titoli, al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge eserciti già tali funzioni dal 1 gennaio 1993, sulla base di incarichi formalizzati dall'azienda sanitaria, sia in possesso dei requisiti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, ove è titolo anche il diploma di specializzazione di cui alla legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, e che abbia prestato la propria attività presso il SERT, o strutture equipollenti del Servizio sanitario provinciale comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, per almeno sei anni.

 

     Art. 51 bis. (Personale). [78]

     1. Il personale in servizio presso le aziende sanitarie è trasferito all’azienda sanitaria di cui all’articolo 5.

     2. Il passaggio del personale, in ottemperanza all’articolo 2112 del codice civile, comporta il mantenimento dei trattamenti economici e normativi previsti dai vigenti contratti collettivi.

     3. Il trasferimento di cui al comma 1 non comporta la modifica della sede di servizio del personale stesso.

 

TITOLO VII

Modifiche ed integrazioni di leggi provinciali in materia di sanità

 

          Art. 52. Modifica alla legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, recante "Disciplina del servizio farmaceutico nella provincia di Bolzano".

     1. L'articolo 2 della legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61 è così sostituito:

     "Art. 2. (Orario)

     1. L'orario settimanale e giornaliero di apertura è stabilito dal sindaco del Comune, tenuto conto delle esigenze locali ed in conformità alle direttive approvate dalla Giunta provinciale d'intesa con l'Ordine provinciale dei farmacisti."

     2. L'articolo 3 della legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, è così sostituito:

     "Art. 3. (Turni).

     1. Tutte le farmacie rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali.

     2. Le farmacie assicurano il servizio nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale, il servizio notturno, nonché il servizio durante gli altri periodi di chiusura in forma di turni.

     3. La Giunta provinciale, d'intesa con l'Ordine provinciale dei farmacisti, approva i criteri volti alla definizione dei turni di servizio, dei riposi settimanali e delle deroghe alle disposizioni di cui al comma 1."

     3. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, sono così sostituiti:

     "1. Le farmacie uniche hanno diritto ad una chiusura annuale per ferie fino a quattro settimane, di cui al massimo due possono essere consecutive.

     2. Le farmacie non uniche hanno diritto ad una chiusura annuale per ferie fino a quattro settimane."

 

          Art. 53. Modifica alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante "Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti".

     1. L'articolo 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 10. (Commissioni sanitarie).

     1. Presso ciascuna Azienda speciale Unità sanitaria locale è istituita una commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile.

     2. Presso l'Azienda speciale Unità sanitaria Centro-Sud è istituita la commissione sanitaria multizonale per le revisioni sanitarie degli invalidi civili. Tale commissione è competente per le revisioni straordinarie, disposte periodicamente dalla Giunta provinciale, al fine di verificare se gli invalidi civili continuino a presentare i requisiti richiesti.

     3. Presso l'Azienda speciale Unità sanitaria Centro-Sud sono istituite le commissioni sanitarie multizonali per l'accertamento rispettivamente della cecità civile e del sordomutismo. Le stesse sono anche competenti per le relative revisioni sanitarie.

     4. Le commissioni sanitarie di cui ai commi 1, 2 e 3 durano in carica tre anni e sono composte da tre membri ciascuna. Per ciascun componente effettivo sono nominati, con gli stessi modi e gli stessi criteri, fino a tre membri supplenti. Il presidente è scelto preferibilmente fra i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale.

     5. Uno dei membri della commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile deve essere specialista in neurologia o psichiatria o un medico in servizio presso istituzioni neurologiche o psichiatriche pubbliche. Uno dei membri è proposto dalle associazioni dei mutilati ed invalidi civili più rappresentative a livello provinciale.

     6. Uno dei membri della commissione sanitaria multizonale per le revisioni sanitarie degli invalidi civili deve essere medico specialista in ortopedia o specialista in neurologia o psichiatria o un medico in servizio presso istituzioni neurologiche o psichiatriche pubbliche. Uno dei membri è proposto dalle associazioni dei mutilati ed invalidi civili più rappresentative a livello provinciale.

     7. Due membri della commissione multizonale per l'accertamento della cecità civile devono essere specialisti in oculistica. Uno dei membri è designato dalla Sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi (U.I.C.).

     8. Due membri della commissione multizonale per l'accertamento del sordomutismo devono essere specialisti in otorinolaringoiatria. Uno dei membri è designato dalla Sezione provinciale dell'Ente nazionale sordomuti (E.N.S).

     9. Le commissioni sanitarie esercitano le competenze delle commissioni statali di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche.

     10. Per le funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le commissioni sanitarie sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare e accertano la sussistenza dell'handicap, la situazione di gravità della persona in situazione di handicap, nonché la capacità lavorativa e relazionale."

     2. Dopo l'articolo 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

Art. 10 bis. (Mancata presentazione alla visita di revisione).

     1. La mancata presentazione alla visita di revisione per due volte consecutive, senza giustificato motivo, è da intendersi quale ammissione dell'insussistenza dei requisiti da parte degli interessati e comporta la revoca immediata delle prestazioni economiche di cui all'articolo 3, da effettuarsi a cura dell'ufficio provinciale competente."

     3. I commi 1 e 2 dell'articolo 14-bis della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, sono così sostituiti:

     "1. Ai membri delle commissioni sanitarie spettano i compensi di cui al comma 2 ed il trattamento economico di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ai membri delle commissioni sanitarie, anche se dipendenti dell'azienda sanitaria presso cui opera la relativa commissione, è corrisposto un compenso fissato dalla Giunta provinciale."

 

          Art. 54. Modifica alla legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39, recante "Disciplina per l'apertura e l'esercizio dei laboratori privati di analisi a scopo diagnostico".

     1. L'articolo 4 della legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39, è così sostituito:

     "4 (Punto di rilievo) - 1. È fatto divieto ai laboratori di analisi di istituire ulteriori punti di prelievo e di consegna dei referti per pazienti ambulatoriali oltre quelli ubicati nella sede del laboratorio di esecuzione delle analisi.

     2. In zone prive di corrispondenti strutture sanitarie, quando ricorrono particolari condizioni topografiche e di viabilità, la Giunta provinciale, sentito il parere del comitato provinciale per l'ordinamento dei servizi di patologia, può autorizzare un ulteriore punto di prelievo e di consegna, purché ubicato nel territorio della stessa unità sanitaria locale.

     3. Il punto di prelievo dovrà essere dotato almeno di un'area per l'attesa con un adeguato numero di posti a sedere e servizi igienici dedicati all'utenza ambulatoriale, di un locale per il prelievo e di un locale per le attività amministrative.

     4. Le strutture sanitarie residenziali possono usufruire, per i pazienti ricoverati, delle prestazioni di laboratori esterni ad esse, purché per gli esami urgenti sia garantita l'esecuzione e la refertazione nei tempi richiesti dall'urgenza."

 

          Art. 55. Modifica alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, recante "Disposizioni per l'attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle Unità Sanitarie Locali".

     1. L'articolo 2 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, è così sostituito:

     "Art. 2. (Ripartizione dei posti secondo la consistenza dei gruppi linguistici).

     1. I posti nelle piante organiche delle singole aziende speciali unità sanitarie locali, considerati per gruppi di posizioni funzionali, livelli o incarichi dirigenziali, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione, secondo i dati riferiti al territorio di competenza istituzionale delle stesse aziende. Per quanto riguarda i servizi multizonali si tiene conto della consistenza dei gruppi linguistici a livello provinciale.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta provinciale individua i gruppi di posizioni, i livelli ed i livelli dirigenziali, distinti per ruolo o area di contrattazione.

     3. Nei servizi multizonali la proporzionale verrà attuata gradatamente e tenuto conto del turnover e del fabbisogno di personale delle aziende sanitarie ove i servizi multizonali hanno la loro allocazione amministrativa.

     4. Qualora un singolo posto riservato ad uno dei gruppi linguistici non possa essere conferito ad un candidato appartenente al gruppo linguistico riservatario, lo stesso è attribuito ad un candidato idoneo appartenente ad un altro gruppo linguistico nel rispetto del numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo. Per urgenti ed improrogabili esigenze di servizio, i posti possono essere assegnati a candidati idonei anche in deroga alle disposizioni sulla proporzionale etnica, nel rispetto della graduatoria nelle procedure concorsuali, fatto salvo il successivo conguaglio nell'ambito dei posti presi in considerazione ai fini del calcolo della proporzionale etnica.

     5. Al gruppo linguistico ladino deve essere garantita la possibilità di accedere ai posti delle piante organiche di ogni singola azienda speciale unità sanitaria locale, nei limiti ad esso spettante di cui al precedente comma 1. I conguagli avvengono tramite ridistribuzione dei posti in organico all'interno dell'azienda speciale unità sanitaria locale stessa oppure tramite compensazione tra le unità sanitarie locali, deliberata dalla Giunta provinciale.

     6. Tutte le graduatorie previste dalla presente legge devono essere distinte per singoli gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino.

     7. I rapporti proporzionali linguistici contemplati dal presente articolo vanno osservati anche nelle assunzioni di personale straordinario, previste dal comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ovvero per la copertura di posti comunque denominata."

 

          Art. 56. Modifica alla legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21 recante l'istituzione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze".

     1. L'articolo 3 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, è così sostituito:

     "Art. 3. (Gestione del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze).

     1. La Provincia può gestire in proprio i compiti del servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze, può istituire il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze congiuntamente con gli organi statali sulla base di una convenzione oppure delegare i compiti del predetto servizio ad un consorzio di organizzazioni di pronto soccorso che intendono affiliarsi ovvero ad un raggruppamento in comunità di lavoro delle organizzazioni medesime, ad una impresa privata o ad una Azienda speciale Unità sanitaria locale."

 

          Art. 57. Modifica alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante "Piano sanitario provinciale 1988-1991".

     1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, dopo le parole "è corrisposto" è aggiunta la parola "mensilmente".

     2. L'articolo 1 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è così sostituito:

     "1. Continuano a trovare applicazione gli articoli 10, 15, 21, 21-bis, 22, 25-bis, 25-ter e 30 della presente legge".

     3. Il comma 1-bis dell'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è così sostituito:

     "1 bis. L'assegno giornaliero è corrisposto anche in favore di colui che convive con la persona gravemente non autosufficiente e si assume i relativi obblighi assistenziali. Se la persona gravemente non autosufficiente abita in una comunità organizzata, l'assegno giornaliero è corrisposto all'istituzione o alla persona fisica che ne garantisce l'assistenza."

     4. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

     "1 quinquies. Colui che, anche con l'ausilio dei suoi familiari o terzi, e previo parere favorevole del responsabile del Centro di Salute Mentale competente, garantisce l'assistenza a domicilio di un malato psichico ha diritto all'assegno minimo giornaliero di cui al comma 1. Riguardo all'ausilio di terzi può essere prevista l'organizzazione di un progetto assistenza presso famiglie di pazienti psichici acuti."

     5. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

     "3. Le aziende speciali unità sanitarie locali rimborsano parzialmente le spese di ostetricia sostenute per il parto a domicilio, alle condizioni e nell'ammontare stabilito annualmente dalla Giunta provinciale."

     6. L'articolo 30 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è così sostituito:

     "Art. 30. (Proroga di norme precedenti).

     1. Continuano a trovare applicazione le seguenti norme:

     - legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18;

     - articolo 7, comma 1, articolo 8, comma 1, articolo 14 e articolo 20 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1."

 

          Art. 58. Modifica alla legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di distribuzione dei farmaci e di vigilanza sulle farmacie".

     1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 1 bis. (Istituzione di dispensari farmaceutici).

      1. I dispensari farmaceutici, previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, possono essere istituiti anche nei comuni, frazioni o centri abitati ove non sia prevista nella pianta organica una sede farmaceutica vacante.

     2. I dispensari farmaceutici possono essere realizzati anche in rioni e/o quartieri cittadini sprovvisti di queste strutture, nonostante la copertura dei servizi farmaceutici rispetti quanto previsto dalla normativa vigente" [79] .

 

          Art. 59. Modifica alla legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante "Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale“.

     1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1 è così sostituito:

     "2. Il comitato è composto:

     a) dall'assessore provinciale alla Sanità, o suo delegato, che lo presiede;

     b) dai responsabili dei servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali, o loro delegati;

     c) dal direttore del Servizio veterinario provinciale;

     d) dal responsabile del Servizio veterinario multizonale dell'Azienda speciale Unità sanitaria locale Centro-Sud;

     e) dal direttore del Laboratorio provinciale analisi alimenti o suo delegato;

     f) dal direttore dell'Ufficio provinciale Igiene pubblica;

     g) dal direttore dell'Istituto zooprofilattico provinciale, o suo delegato;

     h) dal direttore del Laboratorio provinciale biologico, o suo delegato;

     i) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori operanti nel territorio provinciale, scelto tra una terna di nominativi proposti dalle stesse;

     j) da un rappresentante della Camera di Commercio."

     2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

     "3. È istituita la Commissione provinciale per la decisione dei ricorsi contro le determinazioni della Commissione medica multizonale per l'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida dei motoveicoli e autoveicoli presentati dalle persone di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche."

     3. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:

     "3 bis. La Commissione è composta da tre medici in possesso di diploma di specializzazione, di cui uno in medicina legale, che la presiede, ed uno in oculistica. Per le decisioni riguardanti i mutilati e i minorati fisici la commissione è integrata da un medico appartenente ai servizi della riabilitazione e da un ingegnere della Ripartizione provinciale traffico e trasporti.

     3 ter. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'accertamento di prima istanza o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

     3 quater. La decisione va comunicata alla Commissione medica multizonale, all'Ufficio provinciale patenti e abilitazioni di guida e al ricorrente in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento."

     4. Dopo il comma 8 dell'articolo 6 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "9. La mancata presentazione dell'interessato, per due volte consecutive senza giustificato motivo scritto, alla visita disposta dalle commissioni provinciali sanitarie è da intendersi quale esplicita rinuncia al ricorso medesimo e pertanto l'ufficio competente procede all'archiviazione definitiva della pratica."

 

          Art. 60. Modifica alla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, recante "Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle Aziende speciali Unità Sanitarie Locali".

     1. La rubrica dell'articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, è così sostituita: "Selezione e nomina dei capi ripartizione e del dirigente amministrativo del presidio ospedaliero e dei capi ufficio".

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, è inserito il seguente comma:

     "2. Alla selezione a capo ufficio di cui all'articolo 8 sono ammessi per un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge anche i dipendenti di ruolo dell'azienda speciale unità sanitaria locale con un'anzianità di servizio di almeno due anni in una posizione funzionale non inferiore alla settima."

 

          Art. 61. Modifica alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, recante "Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani".

     1. La rubrica dell'articolo 13 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, è così sostituita: "Medico delle case di riposo e dei centri di degenza".

     2. L'articolo 13 comma 1 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 e successive modifiche, è così sostituito:

     "1. Ogni casa di riposo e centro di degenza stipula una convenzione con uno o più medici di medicina generale, che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutti gli ospiti. Gli ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti della casa di riposo o del centro di degenza hanno la facoltà di ricorrere, in alternativa al medico convenzionato con la casa di riposo o il centro di degenza, alle cure del proprio medico di medicina generale."

 

          Art. 62. Contributi di specializzazione o di pratica a favore di coloro che si preparano ad un profilo professionale del ruolo sanitario per il quale sia richiesto il diploma di laurea.

     1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, sono abrogate le parole "sentito il Consiglio provinciale di sanità".

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, è inserito il seguente comma:

     "2 bis. La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, fissa i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2."

 

          Art. 63. Modifica alla legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, recante "Servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza ed alcoolismo".

     1. Dopo il comma 7 dell'articolo 12 della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "8. Allo scopo di garantire la continuità delle attività degli enti di cui al comma 1 e su richiesta degli enti interessati, il direttore della Ripartizione provinciale della sanità può concedere, anche impegnando la spesa ai sensi del comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, anticipazioni pari al 70 per cento dei contributi complessivamente concessi nel corso dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la richiesta, rescindendosi dall'approvazione dei piani annuali. Tali anticipazioni possono essere concesse esclusivamente per spese di gestione."

 

          Art. 64. Modifica alla legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, recante "Nuove norme sulla gestione delle Unità sanitarie locali".

     1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, è così sostituito:

     "1. È istituito il comitato elaborazione elettronica dei dati (E.D.P.) per i servizi sanitari e sociali, composto da:

     a) l'assessore provinciale alla sanità, con funzioni di presidente;

     b) il direttore della Ripartizione sanità, con funzioni di vicepresidente;

     c) il direttore della Ripartizione servizio sociale;

     d) due esperti in materia informatica rispettivamente della tutela dei dati personali, proposti dall'assessore provinciale alla sanità;

     e) quattro funzionari esperti in sistemi informatici, designati dalle rispettive unità sanitarie locali;

     f) un esperto proposto dall'assessore provinciale all'informatica;

     g) un esperto in materia informatica, proposto dal consorzio dei comuni."

     2. L'articolo 15 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, è così sostituito:

     "Art. 15. (Fornitura straordinaria di protesi).

     1. La Provincia assicura, quali prestazioni sanitarie aggiuntive, l'erogazione straordinaria di presidi ed ausili connessi alle invalidità riconosciute, non previsti nel nomenclatore tariffario delle protesi, non riconducibili allo stesso e comunque legati ad effettive finalità funzionali e relazioni altrimenti non perseguibili.

     2. La Provincia può inoltre rimborsare o sostenere direttamente, in tutto o in parte, gli oneri a carico dei soggetti portatori di handicap per l'acquisto e l'applicazione di protesi e ortesi ortodontiche e massillofacciali.

     3. I limiti, le condizioni, le modalità di erogazione e il controllo delle prestazioni sono stabiliti con regolamento di esecuzione.

     4. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui al comma 3, continuano a trovare applicazione le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

 

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

 

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 65. (Nomina a incarichi dirigenziali). [80]

     1. Il Direttore generale, il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario nonché il Direttore di comprensorio sanitario devono produrre il certificato di frequenza del corso di cui all’articolo 8, comma 4, e di cui all’articolo 11, commi 2 e 5, entro tre anni dalla rispettiva nomina.

     2. Per un periodo di cinque anni dalla costituzione dell’azienda sanitaria il Direttore tecnico-assistenziale può anche essere nominato tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12-bis, comma 6, e coloro che al momento dell’entrata in vigore della presente legge erano inquadrati nella posizione di esperto infermieristico tecnico-sanitario o esercitavano le funzioni di Direttore tecnico-assistenziale.

 

          Art. 65 bis. (Organizzazione dipartimentale dell’azienda sanitaria). [81]

     1. I dipartimenti già istituiti dalle quattro aziende sanitarie esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo non dovranno essere nuovamente istituiti.

 

     Art. 65 ter. (Ambito territoriale dei comprensori). [82]

     1. Fino alla ridefinizione dei rispettivi ambiti territoriali ai sensi dell’articolo 12-ter, comma 2, i comprensori sanitari operano negli ambiti territoriali stabiliti anteriormente all’entrata in vigore della presente legge per le aziende sanitarie soppresse alla data di cui all’articolo 65 quinquies.

 

     Art. 65 quater. (Norma transitoria per i comitati etici). [83]

     1. I comitati etici già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a esercitare le loro funzioni fino alla loro rinomina.

 

     Art. 65 quinquies. (Costituzione dell’azienda sanitaria). [84]

     1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale adotta gli indirizzi per l’assunzione degli atti necessari alla costituzione dell’azienda sanitaria e alla nomina del Direttore generale. Ai fini della prima nomina del Direttore generale e dei Direttori di comprensorio sanitario il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 8 è ridotto a dieci giorni. Il Direttore generale dell’azienda sanitaria provvede all’adozione degli atti organizzativi necessari al funzionamento dell’azienda stessa.

     2. L’acquisizione delle risorse necessarie per l’attività preparatoria all’avvio dell’azienda sanitaria è assicurata, fino al 31 dicembre 2006, tramite gestione separata nell’ambito dei servizi interaziendali dell’azienda sanitaria di Bolzano, il cui Direttore generale svolge, su richiesta del Direttore generale dell’azienda sanitaria, la funzione di provveditore. Il Direttore generale dell’azienda sanitaria può altresì avvalersi delle strutture organizzative, del personale e delle risorse delle aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico.

     3. L’azienda sanitaria entra in funzione alla data del 1° gennaio 2007. Le aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico sono soppresse alla data del 31 dicembre 2006.

     4. Il Direttore generale, il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo delle rispettive aziende sanitarie esercitano le proprie funzioni fino alla data di cui al comma 3 e sono responsabili dell’adozione dei relativi atti, della predisposizione del bilancio di esercizio relativo all’ultimo periodo di competenza nonché dell’adempimento di tutti gli obblighi comunicativi e di dichiarazione previsti dalle vigenti norme in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale.

     5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il compimento degli adempimenti di cui al comma 4 potrà essere protratto per un periodo di sei mesi successivi alla soppressione delle aziende sanitarie.

     6. I collegi dei revisori dei conti delle aziende sanitarie soppresse restano in carica per l’assolvimento dei propri compiti sino all’approvazione da parte della Giunta provinciale del bilancio relativo all’ultimo periodo di competenza.

     7. Il patrimonio iniziale dell’azienda sanitaria è costituito dai patrimoni delle aziende sanitarie soppresse secondo la consistenza esistente alla data del 31 dicembre 2006, così come determinata dalla Giunta provinciale. Il trasferimento del patrimonio delle soppresse aziende sanitarie all’azienda sanitaria avverrà secondo i valori contabili. La relativa deliberazione della Giunta provinciale costituisce titolo per la trascrizione degli stessi nei rispettivi registri ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

     8. Con l’entrata in funzione dell’azienda sanitaria i servizi bancari di cui all’articolo 15 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, saranno accentrati presso un’unica banca ovvero più banche associate.

     9. La Giunta provinciale definirà le risorse finanziarie da destinare all’azienda sanitaria per l’esercizio relativo all’anno 2007.

     10. La Giunta provinciale può istituire apposite gestioni aventi il compito di curare l’amministrazione di determinati rapporti o funzioni facenti capo alle aziende sanitarie soppresse, che non vengono trasferiti all’azienda sanitaria.

     11. Il Direttore generale dell’azienda sanitaria adotta tutti i provvedimenti necessari all’assunzione del patrimonio, come definito dal provvedimento della Giunta provinciale di cui al comma 7, e di tutti i rapporti giuridici trasferiti all’azienda sanitaria stessa. L’azienda sanitaria subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende sanitarie soppresse, attuali e futuri e comunque riconducibili alle aziende sanitarie stesse, a decorrere dalla data di cui al comma 3.

     12. I Direttori generali delle soppresse aziende sanitarie possono essere nominati dalla Giunta provinciale Direttori di comprensorio sanitario o commissari liquidatori delle aziende sanitarie soppresse. Essi possono altresì essere nominati coordinatori ai sensi del comma 13 ovvero ottenere incarichi di particolare importanza strategica nell’ambito dell’azienda sanitaria.

     13. I Direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie soppresse possono essere nominati, rispettivamente, coordinatori amministrativi o sanitari dei comprensori sanitari ovvero ottenere incarichi di particolare importanza strategica nell’ambito dell’azienda sanitaria.

     14. I Direttori tecnico-assistenziali delle aziende sanitarie soppresse possono essere nominati dirigenti tecnico-assistenziali coordinatori dei comprensori sanitari ovvero ottenere incarichi di particolare importanza strategica nell’ambito dell’azienda sanitaria.

     15. Nei casi di cui ai commi 12, 13 e 14 i Direttori manterranno il trattamento economico in godimento e la scadenza del precedente contratto. In caso di mancata nomina viene loro riconosciuto un indennizzo nella misura equivalente agli emolumenti spettanti fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista, dedotti gli interessi legali.

     16. I Direttori medici che alla data della soppressione delle aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico svolgono la funzione di Direttore medico di presidio ospedaliero e che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 14, comma 5, possono essere riconfermati per una durata massima di cinque anni.

     17. Fino ad una nuova regolamentazione in sede di contrattazione collettiva, per assicurare i servizi sanitari possono essere applicate fra i comprensori sanitari le convenzioni di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a), del vigente contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l’area del personale medico e medico-veterinario.

     18. Il riferimento alle soppresse aziende sanitarie contenuto in tutte le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge si intende riferito all’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano. Il Direttore generale può delegare ai comprensori sanitari, in tutto o in parte, le funzioni o gli obblighi amministrativi che derivano dalle citate norme vigenti. Tuttavia, qualora gli stessi siano direttamente collegati con le funzioni o gli obblighi amministrativi del direttore di comprensorio sanitario, essi competono a quest’ultimo.

 

          Art. 66. Requisiti per la nomina del direttore del servizio tecnicoassistenziale [85].

     [1. In mancanza di candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12-bis, commi 7 e 8, possono essere conferiti incarichi di durata annuale rinnovabile a personale inquadrato nella posizione funzionale operatore professionale-coordinatore con almeno cinque anni di servizio nella medesima funzione e con esperienza di coordinamento infermieristico, tecnico-sanitario o riabilitativo [86].]

 

          Art. 67. Laboratorio interaziendale di microbiologia e virologia.

     1. Il Laboratorio di igiene e profilassi, sezione medico-micrografica, trasferito quale struttura operativa all'Azienda sanitaria di Bolzano, assume la denominazione di "Laboratorio interaziendale di microbiologia e virologia dell'Ospedale centrale" ed ha competenza nei settori della parassitologia, batteriologia, virologia umana e relativa sierologia.

     2. Al Laboratorio interaziendale di microbiologia e virologia è preposto un dirigente di secondo livello nella disciplina specifica.

     3. In seguito all'istituzione del Laboratorio interaziendale di microbiologia e virologia, il Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia dell'Ospedale centrale assume la denominazione di "Laboratorio di biochimica clinica", il quale ha competenza nei settori di biochimica clinica, ematologia e farmacocinetica.

 

          Art. 68. Servizio di ingegneria clinica ed altri servizi interaziendali.

     1. Il Piano sanitario provinciale definisce la struttura del Servizio di ingegneria clinica e ne disciplina le funzioni e i rapporti nell'ambito delle aziende sanitarie, nonché nei confronti di altri servizi e uffici provinciali.

     [2. La Giunta provinciale può prevedere l'istituzione di altri servizi tecnici interaziendali ai fini di realizzare opportune sinergie.] [87]

 

     Art. 69. (Eventuale nomina dei Direttori generali, sanitari e amministrativi delle soppresse aziende sanitarie). [88]

     1. Nei casi di cui all’articolo 65-quinquies, commi 12 e 13, il superamento dell’esame previsto all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, vale anche ai fini del requisito di cui all’articolo 8, comma 3 e all’articolo 11, comma 7, della presente legge.

 

     Art. 69 bis. (Continuità dei servizi sanitari). [89]

     1. Fino a diversa disposizione del Direttore generale, i Direttori di comprensorio sanitario provvedono, ciascuno per il proprio ambito territoriale, alla gestione dei servizi sanitari e amministrativi, tecnici e professionali nonché dei servizi interaziendali istituiti al 31 dicembre 2006 nelle aziende sanitarie soppresse. I Direttori di comprensorio sanitario si avvalgono all’uopo dei dirigenti preposti ai citati servizi alla data del 31 dicembre 2006.

     2. I Direttori generali delle aziende sanitarie soppresse provvedono alle incombenze di cui al comma 1 fino alla nomina dei Direttori di comprensorio sanitario.

 

          Art. 70. Proroga della carica dei Consigli dei sanitari. [90]

     [1. I Consigli dei sanitari nominati presso le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22, restano in carica e svolgono le loro piene funzioni sino al loro rinnovo ai sensi dell'articolo 19.]

 

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 71. Dotazione organica dell'area sociale.

     1. La dotazione organica del personale di ogni singola azienda sanitaria afferente le figure professionali operanti nell'area sociale è determinata, su proposta della stessa, con deliberazione della Giunta provinciale.

 

          Art. 72. Autista soccorritore e soccorritore volontario.

     1. Il programma di formazione dell'autista soccorritore e del soccorritore volontario è disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale.

 

          Art. 73. Formazione dell'operatore socio-sanitario.

     1. Il programma di formazione dell'operatore socio-sanitario è disciplinato dalla Giunta provinciale.

     2. La durata ed i contenuti della formazione, nel rispetto dei contenuti e requisiti minimi di cui alla normativa statale, vengono integrati con ulteriori tematiche ed indirizzi in base allo sviluppo della formazione ed al fabbisogno dei servizi socio-sanitari della Provincia autonoma di Bolzano.

 

     Art. 73 bis. (Formazione del calzolaio ortopedico). [91]

     1. Il possesso del diploma di calzolaio ortopedico autorizza alla produzione secondo regola d'arte di scarpe ortopediche e di dispositivi protesici riguardanti il piede fino all'altezza del ginocchio, secondo la prescrizione del medico competente.

     2. La durata e i contenuti della formazione sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 73 ter. Massaggiatore e massofisioterapista [92]

     1. È istituito il profilo professionale sanitario del massaggiatore/massofisioterapista.

     2. I contenuti e la durata della formazione del massaggiatore/ massofisioterapista sono disciplinati dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. I diplomi o attestati di qualifiche professionali analoghe a quelle di massaggiatore/massofisioterapista di cui al comma 2, acquisite a partire dal 1° gennaio 1996 in Italia o all’estero, si considerano, ai fini dell’esercizio professionale nelle strutture sanitarie e limitatamente all’ambito del territorio provinciale, equipollenti a quelli ottenuti ai sensi del comma 2.

 

          Art. 74. Equipollenza di titoli di studio.

     1. Ai sensi dell`articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1980, n.197, è istituita una commissione tecnica che esprime un parere sull`equipollenza dei diplomi o attestati di qualifiche professionali sanitarie non mediche, conseguiti nei paesi dell`area culturale tedesca.

     2. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

     a) il direttore dell'Ufficio formazione del personale sanitario con funzioni di presidente,

     b) un esperto in materia di riconoscimento dei titoli di studio nel settore sanitario,

     c) un rappresentante del settore dell`assistenza infermieristica,

     d) un rappresentante del settore della riabilitazione,

     e) un rappresentante del settore della tecnica sanitaria.

     3. La Giunta provinciale fissa i criteri per il procedimento di rilascio della dichiarazione di equipollenza.

 

          Art. 75. Somme riscosse a titolo di ticket.

     1. Le somme riscosse ai sensi degli articoli 35 e 36 affluiscono in entrata ai bilanci delle rispettive aziende sanitarie erogatrici delle prestazioni di assistenza. Di dette somme si deve tener conto nella determinazione della quota di assegnazione del Fondo sanitario provinciale.

 

          Art. 76. Trasferimento di competenze alle aziende sanitarie.

     1. L’espletamento del trasporto d’urgenza e del trasporto di malati può essere affidato all’”Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca” e all’organizzazione territorialmente competente della “Croce Rossa Italiana”. [93]

     1 bis. Le aziende sanitarie, nel rispetto dei principi e delle direttive approvati dalla Giunta provinciale, stabiliscono le modalità per l’espletamento del trasporto d’urgenza e del trasporto di malati. A tal fine devono essere rispettati i seguenti requisiti:

     a) il servizio, indipendentemente dall’economicità del concreto intervento, è da prestare sull’intero territorio, 24 ore su 24, con personale qualificato, in maniera efficiente e con la stessa qualità sull’intero territorio provinciale;

     b) le organizzazioni affidatarie del trasporto d’urgenza e del trasporto di malati sono obbligate a partecipare, in caso di necessità e senza pregiudizio di detti servizi, ad interventi di protezione civile e ad interventi in caso di catastrofi;

     c) la domanda di trasporto d’urgenza e di trasporto di malati deve essere in ogni momento coperta pienamente. Se le citate organizzazioni non sono evidentemente in grado di coprire questa domanda, può essere rilasciata una relativa autorizzazione ad altre istituzioni ed imprese;

     d) le entrate provenienti dal trasporto di malati devono contribuire a coprire i costi del trasporto d’urgenza. [94]

     2. Le aziende sanitarie provvedono, per gli iscritti al Servizio sanitario provinciale, al pagamento delle spese di assistenza ospedaliera erogata in Austria ai sensi del Piano sanitario provinciale ed ai rimborsi delle spese di prestazioni ospedaliere che secondo le disposizioni vigenti possono essere erogate in forma indiretta.

     3. Le aziende sanitarie provvedono altresì ad esperire le azioni di recupero delle spese sanitarie e possono stipulare a tal fine convenzioni con le imprese assicuratrici. I relativi importi sono introitati sul bilancio delle aziende sanitarie.

     4. I tempi e le modalità di passaggio alle aziende sanitarie delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le relative modalità tecnico-organizzative nonché il contingente del personale all'uopo necessario sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

     5. Il personale provinciale adibito all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 in servizio alla data stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, può optare di rimanere in servizio presso la Provincia entro 30 giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale. L'inquadramento del personale amministrativo trasferito avviene nel rispetto del trattamento retributivo pensionabile in godimento, escluse eventuali indennità collegate con l'espletamento di determinate funzioni.

 

          Art. 77. Associazionismo delle aziende sanitarie.

     1. Ferma restando la rispettiva autonomia gestionale, per l’acquisto, la fornitura e l’approvvigionamento di beni di largo consumo e servizi preventivamente individuati e al fine di trarre benefici economici sui prezzi, nonché per garantire sul piano territoriale uniformità di qualità e di specialità nei beni e servizi forniti, le aziende sanitarie possono associarsi, anche con enti di altre regioni italiane nonché di altri paesi europei, per accentrare la fornitura in un unico rapporto contrattuale. [95]

     2. Nel caso di progetti individuati dalla Giunta provinciale sulla base di esigenze di coordinamento o del valore delle forniture, queste possono essere curate dall'amministrazione provinciale, con la possibilità di prevedere forme miste di finanziamento fra Provincia e aziende sanitarie ovvero curate in forma associativa tra Provincia e aziende sanitarie [96].

     3. La Giunta provinciale emana direttive per il funzionamento delle associazioni di cui ai commi precedenti [97].

 

          Art. 78. Collaborazione tra aziende sanitarie e soggetti di diritto pubblico e privato.

     1. Al fine di migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e perseguire gli obiettivi fissati dal Piano sanitario provinciale, le aziende sanitarie della provincia di Bolzano sono autorizzate, per lo svolgimento di compiti istituzionali, a costituire e a partecipare a società di capitale nonché ad attuare modelli gestionali e apposite forme contrattuali [98].

     2. Il contratto societario può essere stipulato con soggetti di diritto pubblico, anche austriaci, e di diritto privato, anche appartenenti all'Unione Europea, a condizione che all'azienda sanitaria sia riservata almeno la metà del capitale sociale.

     3. L'atto costitutivo deve informarsi ai seguenti criteri:

     a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

     b) definire la durata della collaborazione;

     c) prevedere in capo all'azienda sanitaria il diritto di prelazione sull'acquisto in caso di cessione delle quote o di aumento di capitale;

     d) prevedere la destinazione di eventuali utili e la responsabilità della copertura delle eventuali perdite;

     e) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;

     f) definire le competenze, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti contraenti pubblici e privati;

     g) escludere il ricorso a forme contrattuali di appalto o subappalto per la fornitura di servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona.

 

     Art. 78 bis. (Sistema informativo sanitario territoriale). [99]

     1. In relazione a quanto previsto dal articolo 30, comma 3, al fine di agevolare una programmazione finalizzata ai bisogni dei cittadini ed una gestione efficiente dei servizi, è attivato il Sistema informativo sanitario territoriale.

     2. Il sistema informativo sanitario territoriale è preposto al coordinamento dei sistemi informativi attivati dai soggetti del Servizio sanitario provinciale, nei cui confronti la Provincia fissa direttive e protocolli tecnici di funzionamento.

     3. Il sistema informativo sanitario territoriale persegue le seguenti finalità:

     a) fornisce alle strutture del Servizio sanitario provinciale il necessario supporto per il corretto funzionamento dei servizi da queste ultime erogate;

     b) garantisce alla Provincia un flusso di informazioni in grado di consentire un adeguato svolgimento della propria attività di programmazione, di indirizzo e di controllo;

     c) in accordo con le altre strutture sanitarie, offre ai cittadini ed agli operatori del Servizio sanitario provinciale dati ed informazioni sull'attività svolta e sulle prestazioni erogate ai fini di educazione sanitaria, partecipazione e controllo;

     d) consente alla Provincia e agli altri soggetti del Servizio sanitario provinciale di soddisfare il debito informativo, imposto da norme di legge e regolamentari, nei confronti dei vari soggetti istituzionali che vantano tale credito come: Ministero della Sanità, Ministero del Tesoro, Istat.

     4. Il sistema informativo sanitario territoriale, costituisce inoltre:

     a) l’infrastruttura tecnologica necessaria ad attivare la tessera sanitaria personale da rilasciare a ciascun soggetto avente diritto a godere dei servizi sanitari provinciali;

     b) l’infrastruttura tecnologica necessaria ad attivare, d’intesa con le aziende sanitarie e i servizi specialistici competenti, i servizi di telemedicina;

     c) l’infrastruttura tecnologica necessaria ad attivare, d’ intesa con le aziende sanitarie e i servizi specialistici competenti, la cartella clinica elettronica;

     d) l’infrastruttura tecnologica dell’Osservatorio epidemiologico provinciale.

     5. Le attività di cui al comma 3 sono svolte unicamente attraverso l’utilizzo di dati anonimi in modo che gli stessi non siano associati ad alcun interessato identificato o identificabile.

     6. Le strutture sanitarie che si avvalgono del sistema informativo sanitario territoriale trattano i dati personali relativi ai compiti e ai servizi prestati solo nell’ambito del proprio distinto ambito o sistema informativo locale. Le medesime strutture possono tuttavia avvalersi, per la comunicazione di dati personali ad altri organismi, nei casi e nei limiti previsti dalla legge n. 675/1996 e successive modificazioni, di modalità tecniche standard, anche di sicurezza dei dati, definite con regolamenti della Giunta provinciale, sulla base di una consultazione delle categorie interessate, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali e in accordo con le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per le questioni loro pertinenti.

 

          Art. 79. Gestione di centri di prevenzione, comunità terapeutiche e centri di riabilitazione.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare alla costituzione di istituzioni di diritto privato per la gestione di centri di prevenzione, comunità terapeutiche e centri finalizzati alla riabilitazione e al recupero di particolari categorie di persone.

     2. Lo statuto dell'istituzione deve assicurare l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti locali, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni operanti nel settore, nonché un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi sociali e di controllo.

     3. In attesa dell'emanazione di un'apposita legge atta a disciplinare l'intera materia, la Giunta provinciale stabilisce le modalità di assegnazione di beni immobili, delle attrezzature e degli arredamenti necessari alle istituzioni di cui al comma 1.

     4. La Giunta provinciale è autorizzata a versare alle istituzioni di cui al comma 1, oltre alla quota sociale statutariamente prevista, anche un contributo annuo per la gestione dei centri di prevenzione, delle comunità terapeutiche e dei centri di riabilitazione. Previo parere degli organi consultivi competenti, tale contributo può essere versato in via anticipata, nella misura massima del 50 per cento di quello indicato nel bilancio di previsione dell'istituzione.

     5. Su proposta delle aziende sanitarie, la Giunta provinciale può autorizzare altre forme di gestione delle strutture di cui al comma 1, in forma di collaborazione fra le aziende medesime e associazioni di volontariato. Il finanziamento dell'attività avviene sulla base delle prestazioni definite in appositi progetti e piani di produzione e nell'ambito dei finanziamenti fissati annualmente e dei relativi trasferimenti alle aziende sanitarie medesime.

 

          Art. 80. Mobilità degli assistiti residenti nella Provincia di Bolzano. [100]

     [1. Per le prestazioni specialistiche ed ospedaliere, l'assistito è libero di accedere a qualsiasi struttura sanitaria del territorio della provincia, pubblica o privata accreditata con cui siano stati stipulati appositi accordi contrattuali. Le spese per l'erogazione di dette prestazioni fanno carico al bilancio dell'azienda sanitaria nel cui ambito territoriale è residente l'assistito. La Provincia autonoma di Bolzano provvede alla compensazione in sede di riparto del Fondo sanitario provinciale. Per le prestazioni non soggette a compensazione della mobilità sanitaria si procede sulla base di direttive impartite dall'Assessore provinciale alla sanità.]

 

          Art. 81. Concessione di contributi. [101]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi, sussidi e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento o il sostegno degli obiettivi del Piano sanitario provinciale nonché dei progetti obiettivo e delle azioni programmate ad esso conformi.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle associazioni di soccorso convenzionate un contributo straordinario per la copertura dei disavanzi dell'anno 2001, a fronte della presentazione di un piano di riequilibrio finanziario da approvare dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 82. Norme abrogate.

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge, ed in particolare restano comunque abrogate le seguenti disposizioni di legge:

     a) la legge provinciale 23 giugno 1973, n. 14, e successive modifiche;

     b) la legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51;

     c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 8, comma 1, della legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52;

     d) gli articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 36 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25;

     e) la legge provinciale 29 luglio 1978, n. 38;

     f) la legge provinciale 23 marzo 1979, n. 1;

     g) la legge provinciale 9 maggio 1980, n. 10;

     h) la legge provinciale 16 maggio 1980, n. 11;

     i) la legge provinciale 20 giugno 1980, n. 20;

     j) gli articoli 3, 19, 20, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1;

     k) la legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 5;

     l) la legge provinciale 18 giugno 1981, n. 13;

     m) gli articoli 1, 6, 7, 9 e 10 della legge provinciale 8 aprile 1982, n. 12;

     n) l'articolo unico della legge provinciale 14 aprile 1982, n. 13;

     o) la legge provinciale 14 aprile 1982, n. 14;

     p) la legge provinciale 1 giugno 1982, n. 21;

     q) la legge provinciale 11 marzo 1983, n. 8;

     r) gli articoli 2, 22, 23, 28, comma 7, 29 e 50 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche;

     s) la legge provinciale 26 luglio 1983, n. 25;

     t) gli articoli 1 e 4 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 30;

     u) la legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34;

     v) la legge provinciale 25 ottobre 1983, n. 39;

     w) gli articoli 4, 13, 19 e 21 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1;

     x) la legge provinciale 22 ottobre 1984, n. 13;

     y) la legge provinciale 2 luglio 1985, n. 10;

     z) il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21;

     aa) l'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2;

     bb) gli articoli 5 e 6 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21;

     cc) l'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19;

     dd) la legge provinciale 19 dicembre 1988, n. 62;

     ee) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 34 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33;

     ff) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30;

     gg) l'articolo 4 della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22;

     hh) gli articoli 2 e 3 della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13;

     ii) l'articolo 11 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22;

     jj) l'articolo 7-bis della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, inserito con l'articolo 28 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1;

     kk) l'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 1993, n. 28, sostituito dall'articolo 19 della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5;

     ll) l'articolo 22 della legge provinciale 9 agosto 1999, n.7;

     mm) [102];

     nn) il comma 13 dell'articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.

 

          Art. 83. Trasferimento di competenze in relazione al parere del Consiglio provinciale di sanità.

     1. Nel comma 1 dell'articolo 37 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, sono abrogate le parole ", previo parere del Consiglio provinciale di sanità,".

     2. Nel comma 2 dell'articolo 37 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, le parole "Per il parere di cui al precedente comma, il Consiglio provinciale di sanità," sono sostituite con le parole "Per l'autorizzazione di cui al primo comma, l'Ufficio competente".

     3. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 53, sono abrogate le parole ", su proposta del Consiglio provinciale di sanità".

     4. Nel comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 settembre 1979, n. 36, sono abrogate le parole ", previo parere del Consiglio provinciale di sanità in merito alla corrispondenza del titolo estero a quello previsto dal precedente articolo 2 ed in merito al fabbisogno di tali qualifiche per il raggiungimento degli scopi di cui alla legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 56 e per gli scopi riabilitativi in particolare".

     5. L'autorizzazione, già di competenza della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, ad aprire, ampliare, trasformare ed esercitare case di cura, stabilimenti termali, ambulatori di terapia fisica, laboratori di analisi, radiodiagnostica ed affini, e di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è rilasciata sentito, in caso di deroga ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria.

 

          Art. 84. Testi unici delle leggi provinciali e regolamentari in materia di sanità.

     1. Al fine di armonizzare e rendere organico l'ordinamento sanitario provinciale e riunire le norme delle leggi provinciali sanitarie in un testo unico, la Giunta provinciale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta in Consiglio provinciale un relativo disegno di legge

     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1, la Giunta provinciale approva un testo unico regolamentare in materia di sanità.

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 85. Norma finanziaria.

     1. Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla presente legge, stimata il lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario in corso e in lire 9 miliardi all'anno per gli anni 2002 e 2003, si provvede nel modo seguente: per l'anno 2001 mediante utilizzo di una quota di 6 miliardi del fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi - spese correnti (cap. 102115) di cui al punto 1 dell'allegato n. 3 al bilancio di previsione dell'esercizio 2001; per gli anni 2002 e 2003 mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 10, settore 10.2, lettera b.1) del bilancio per il triennio 2001-2003.

     2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 81 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2002 (cap. 52428) la spesa di 2.700.000 euro [103].

     3. La disposizione di cui all’articolo 4-bis non comporta spese a carico dell’esercizio finanziario 2005. La spesa a carico degli anni successivi sarà stabilita con legge finanziaria annuale. [104]

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[2] Comma abrogato dall’art. 26 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[3] Articolo inserito dall’art. 15 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

[4] Articolo inserito dall’art. 16 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[6] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[7] Rubrica così sostituita dall’art. 3 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[8] La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 4 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[10] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[11] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[12] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[13] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[14] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[15] Comma abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[16] Articolo già sostituito dall’art. 35 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14 e così ulteriormente sostituito dall’art. 8 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 36 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14, modificato dall'art. 39 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, dall'art. 22 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, dall’art. 17 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10, e così sostituito dall’art. 9 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[18] La Corte costituzionale, con sentenza 28 dicembre 2006, n. 449, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui consente l'accesso alla pubblica selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente tecnico-assistenziale anche a coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all'estero, in tecniche organizzative e manageriali in ambito sanitario, con superamento di un esame finale.

[19] Articolo inserito dall’art. 10 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[20] Articolo inserito dall’art. 10 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[21] Articolo inserito dall’art. 10 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[22] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[23] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[24] Articolo modificato dall'art. 32 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, dagli artt. 37 e 61 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14, e così sostituito dall’art. 12 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[25] Articolo così sostituito dall’art. 13 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[26] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[27] Comma così sostituito dall’art. 38 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[28] Comma sostituito dall’art. 38 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14 e ora abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[29] Comma abrogato dall’art. 61 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[30] Articolo così sostituito dall’art. 15 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[31] Articolo così sostituito dall’art. 16 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[32] Articolo così sostituito dall’art. 39 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[33] La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 17 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[34] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[35] Comma abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[36] Comma abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[37] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[38] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[39] Articolo inserito dall’art. 18 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[40] La rubrica del presente articolo è stata così sostitutita dall’art. 19 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[41] Comma abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[42] Comma così sostituito dall’art. 19 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[43] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[44] Articolo così sostituito dall’art. 40 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[45] Comma così sostituito dall’art. 40 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[46] Articolo inserito dall’art. 18 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

[47] Comma così sostituito dall’art. 41 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[48] Comma così sostituito dall’art. 39 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[49] Lettera così sostituita dall’art. 42 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[50] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[51] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[52] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[53] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[54] Articolo così sostituito dall’art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[55] Articolo aggiunto dall’art. 43 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[56] Lettera così sostituita dall'art. 22 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[57] Comma così sostituito dall’art. 21 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[58] Comma così sostituito dall’art. 22 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[59] Comma modificato dall'art. 22 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1 e così sostituito dall’art. 22 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[60] Comma così sostituito dall’art. 22 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[61] Lettera aggiunta dall’art. 44 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[62] Comma aggiunto dall’art. 44 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[63] Comma aggiunto dall’art. 44 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[64] La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 23 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[65] Comma così sostituito dall’art. 45 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[66] Comma così sostituito dall’art. 45 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[67] Comma così sostituito dall’art. 45 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[68] Comma già sostituito dall’art. 45 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14 e così ulteriormente sostituito dall’art. 23 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[69] Comma sostituito dall’art. 23 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[70] Articolo modificato dall’art. 46 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14 e così sostituito dall’art. 24 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[71] Articolo modificato dagli artt. 47 e 61 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14 e così sostituito dall’art. 25 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[72] Comma così sostituito dall’art. 26 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[73] Comma aggiunto dall’art. 48 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14 e così sostituito dall'art. 22 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[74] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.P. 3 luglio 2006, n. 6.

[75] Comma inserito dall’art. 5 della L.P. 3 luglio 2006, n. 6.

[76] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1 e così sostituito dall’art. 5 della L.P. 3 luglio 2006, n. 6.

[77] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[78] Articolo inserito dall’art. 26 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[79] Comma così modificato dall'art. 5 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[80] Articolo così sostituito dall’art. 27 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[81] Articolo inserito dall’art. 28 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[82] Articolo inserito dall’art. 28 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[83] Articolo inserito dall’art. 28 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[84] Articolo inserito dall’art. 28 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[85] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9. La rubrica era stata sostituita dall’art. 49 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[86] Comma così modificato dall’art. 39 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[87] Comma abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[88] Articolo così sostituito dall’art. 29 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[89] Articolo inserito dall’art. 30 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[90] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[91] Articolo aggiunto dall’art. 39 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[92] Articolo inserito dall’art. 19 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10. La Corte costituzionale, con sentenza 28 dicembre 2006, n. 449, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 19 della L.P. 10/2005.

[93] Comma già sostituito dall'art. 15 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11 e così ulteriormente sostituito dall’art. 20 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

[94] Comma inserito dall’art. 20 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

[95] Comma così sostituito dall’art. 21 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

[96] Comma così sostituito dall’art. 39 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[97] Comma aggiunto dall’art. 39 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[98] Comma così sostituito dall’art. 39 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[99] Articolo aggiunto dall’art. 26 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[100] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[101] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[102] Lettera abrogata dall’art. 50 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[103] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[104] Comma inserito dall’art. 22 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.