§ 77.6.187 - D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181.
Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:24/04/1997
Numero:181


Sommario
Art. 1.  Contributi.
Art. 2.  Regime pensionistico degli iscritti all'INPDAI.
Art. 3.  Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche.
Art. 4.  Pensione di invalidità.
Art. 5.  Pensione ai superstiti.
Art. 6.  Norme transitorie e finali.


§ 77.6.187 - D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181.

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

(G.U. 25 giugno 1997, n. 146).

 

     Art. 1. Contributi.

     1. Il contributo destinato al finanziamento delle prestazioni pensionistiche per il personale iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI):

     a) ove iscritto successivamente al 31 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 1997 è stabilito in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria - Fondo pensione lavoratori dipendenti. A decorrere dalla predetta data, per i medesimi soggetti l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta di 3,72 punti percentuali e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali [1] ;

     b) ove iscritto antecedentemente al 1° gennaio 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997 è stabilito secondo le disposizioni di cui al comma 2.

     2. Per il personale di cui al comma 1, lettera b), le aliquote contributive sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, con le seguenti modalità:

     a) dal 1° gennaio 1997, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 19,36 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura corrispondente a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Dalla medesima data, l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta di 1,36 punti percentuali e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali [2] ;

     b) dal 1° gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 22,36 per cento e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta di 1,5 punti percentuali [3] ;

     c) dal 1° gennaio 1999, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura corrispondente a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta di 0,86 punti percentuali [4] .

     3. Per i lavoratori di cui al comma 1, sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, si applica l'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

     4. In caso di ricongiunzione dei periodi di contribuzione riconosciuti dall'INPDAI presso altre forme obbligatorie di previdenza, per le aliquote contributive versate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1996 e la data di definitivo adeguamento ai sensi del comma 2, la ricostruzione della posizione assicurativa avviene sulla base dell'aliquota effettivamente in vigore tempo per tempo presso l'Istituto medesimo.

     5. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), privo di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con applicazione dei benefici fiscali e contributivi di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579.

     6. Il versamento del contributo dovuto all'INPDAI in base alle aliquote stabilite ai commi 1 e 2 ed a conguaglio di quelli già versati allo stesso Istituto è effettuato entro il terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I contributi più elevati già versati all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1997 e la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere recuperati dalle aziende mediante conguaglio a partire dal periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2. Regime pensionistico degli iscritti all'INPDAI.

     1. Per i lavoratori, iscritti all'INPDAI, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva complessiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     2. Per i lavoratori, iscritti all'INPDAI, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva complessiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     3. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     4. Per i lavoratori iscritti all'INPDAI successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, l'Istituto medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia". Detta pensione è interamente liquidata secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 3, commi 10, 11, 12 e 13.

 

          Art. 3. Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche.

     1. L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può essere superiore all'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

     2. E' abrogato il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, la quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1996 è calcolata secondo le fasce di retribuzione e le aliquote di rendimento indicate nell'allegata tabella A. Per tutti i lavoratori iscritti all'INPDAI, per le anzianità contributive maturate tra il 31 dicembre 1994 e la data di entrata in vigore del presente decreto trova applicazione l'aliquota di rendimento del 2 per cento relativamente alla prima fascia di retribuzione pensionabile.

     4. L'importo del trattamento pensionistico complessivo non può comunque risultare inferiore a quello previsto, alle medesime condizioni, dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     5. I massimali relativi a ciascuna fascia di retribuzione pensionabile di cui alla tabella A restano congelati fino al raggiungimento dei corrispondenti limiti risultanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ad eccezione di quanto previsto al comma 7. A partire dal medesimo momento, trova applicazione la normativa vigente in materia nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

     6. L'anzianità contributiva massima computabile ai fini del calcolo della pensione è fissata in 40 anni. Per le quote parti di pensione riferite ai rendimenti applicati alle fasce di retribuzione successive alla prima di cui alla tabella A rimangono confermate le previgenti anzianità contributive massime fino al raggiungimento, ai sensi del comma 5, delle corrispondenti quote di retribuzione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

     7. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, che non esercitino il diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è stabilito nella misura di lire 250 milioni ed è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

     8. Nel caso in cui, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico, il dirigente instauri un nuovo rapporto di impiego con la stessa qualifica che prefiguri la reiscrizione all'INPDAI, alla cessazione della predetta attività lavorativa l'importo del trattamento pensionistico è incrementato con un supplemento di pensione ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In materia di cumulo rimangono confermate le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

     9. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applicano le norme in materia di pensione minima e di integrazione al trattamento minimo vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Sono abrogati gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, nonché l'articolo 12, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914.

     10. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 4, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     11. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 10 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     12. I criteri di calcolo di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     13. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 4, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

          Art. 4. Pensione di invalidità.

     1. Agli iscritti all'INPDAI, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresì l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 [5] .

     2. I contributi versati all'INPDAI successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

     3. [6].

 

          Art. 5. Pensione ai superstiti.

     1. Agli iscritti all'INPDAI, si applicano le disposizioni in materia di pensione ai superstiti vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresì l'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     2. Sono abrogati gli articoli 15 , 16, 17, 18, 19 e20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914.

 

          Art. 6. Norme transitorie e finali.

     1. Per quanto non disciplinato dalla normativa dell'INPDAI, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

     2. Al dirigente assunto dalle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia e dalle società di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, dopo l'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1992, n. 58, è data facoltà, su richiesta del dirigente ed in deroga alla richiamata legge, di mantenere il rapporto previdenziale con l'INPDAI, ove, al momento dell'assunzione, per il dirigente interessato fosse costituita presso il predetto Istituto la relativa posizione previdenziale.

     3. La facoltà di cui al comma 2 è concessa anche ai dirigenti di società che hanno iniziato l'attività nel settore dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 58 del 1992, oppure si sono fuse con società già operanti nel settore stesso.

     4. La domanda per il mantenimento del rapporto previdenziale di cui al comma 2, da inviarsi al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ed all'INPDAI, deve essere presentata entro il termine di sei mesi dal verificarsi dell'obbligo di iscrizione del dirigente al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. Per coloro che risultino gia in servizio presso le società di cui al comma 2 detto termine decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. Il Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia deve trasferire all'INPDAI l'importo dei contributi corrispondenti ai periodi di iscrizione con la qualifica di dirigente, secondo i criteri di computo di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 15 marzo 1973, n. 44.

 

     Tabella A (art. 3, comma 3)

Retribuzione lorda (lire)

Aliquota di riferimento

0

65.000.000

2,00

65.000.000

130.000.000

1,60

130.000.000

195.000.000

1,35

195.000.000

230.000.000

1,10

230.000.000

250.000.000

0,90

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278.

[2] Lettera così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278.

[3] Lettera così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278.

[4] Lettera così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278.

[6] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278.