§ 77.6.146 - D.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58.
Norme per l'esecuzione della legge 15 marzo 1973, n. 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali e modificazioni e integrazioni al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:08/01/1976
Numero:58


Sommario
Art. 1.  (Pensione di vecchiaia).
Art. 2.  (Riliquidazione delle pensioni).
Art. 3.  (Pensione di anzianità).
Art. 4.  (Pensione di vecchiaia ai dirigenti minerari).
Art. 5.  (Pensione di anzianità ai dirigenti minerari).
Art. 6.  (Superstiti e dirigenti minerari invalidi).
Art. 7.  (Contribuzione relativa alla maggiore anzianità riconosciuta).
Art. 8.  (Computo delle prestazioni).
Art. 9.  (Contribuzione per i dirigenti minerari).
Art. 10.  (Trasferimento periodi contributivi).
Art. 11.  (Accertamento dei requisiti prescritti).
Art. 12.  (Perdita o riduzione della pensione).
Art. 13.  (Quote di maggiorazione per carichi di famiglia).
Art. 14.  (Modalità di computo di presunta pensione a carico dell'I.N.P.S.).
Art. 15.  (Cumulo di anzianità contributive in caso di morte o di invalidità).
Art. 16.  (Pensione minima).
Art. 17.  (Periodicità del pagamento delle pensioni).
Art. 18.  (Assegno per disoccupazione tecnologica).
Art. 19.  (Pluralità di rapporti di lavoro).
Art. 20.  (Contribuzione volontaria).
Art. 21.  (Perdita della qualifica di dirigente).
Art. 22.  (Costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.).
Art. 23.  (Destinazione proventi pene pecuniarie).
Art. 24.  (Estratti conto).
Art. 25.  (Abrogazione delle disposizioni contrarie).
Art. 26.  (Entrata in vigore).


§ 77.6.146 - D.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58.

Norme per l'esecuzione della legge 15 marzo 1973, n. 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali e modificazioni e integrazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni.

(G.U. 30 marzo 1976, n. 83).

 

     Art. 1. (Pensione di vecchiaia).

     Al compimento del 65° anno di età se uomo, o del 60° se donna, il dirigente che abbia maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.) ha diritto ad una pensione annua, reversibile, pari a tanti trentesimi dell'80 per cento della retribuzione annua media, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, per quanti sono gli anni di contribuzione all'Istituto medesimo con un massimo di trenta trentesimi.

     L'ammontare della pensione comprensivo della quota parte derivante dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, ed all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, non può essere in ogni caso superiore a quello della pensione massima erogabile dall'I.N.P.D.A.I. ai sensi del comma precedente.

     (Omissis) [1].

     Il dirigente che avendo compiuto il 60° anno di età se uomo, o il 55° se donna, abbia raggiunto un'anzianità contributiva di 15 anni, può godere della pensione di cui al primo comma del presente articolo ridotta in proporzione dell'anticipato godimento nella misura prevista dalla tabella A di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

     Nel caso in cui, dopo il pensionamento di vecchiaia, il dirigente continui nel rapporto di impiego o ne inizi uno nuovo con la stessa qualifica, l'importo della pensione, anche per la parte spettante in forza dei contributi trasferiti ai sensi dell'art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, e dell'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, è ridotto del 50 per cento sino alla data di risoluzione del rapporto, escluso comunque il periodo di preavviso sostituito da indennità e fatto salvo il trattamento minimo di cui all'art. 16 del presente decreto.

     Alla cessazione definitiva del rapporto di impiego e, comunque, non prima della scadenza del periodo di preavviso, anche se sostituito da indennità, o in caso di decesso, si procede alla riliquidazione della pensione secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto.

     La pensione di vecchiaia e la riliquidazione della stessa sono disposte su domanda degli interessati da inoltrarsi per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

     Le prestazioni di cui al presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

     La pensione di vecchiaia può avere decorrenza retroattiva non superiore ad un biennio, purché la richiesta sia inoltrata entro due anni dalla data di compimento di un'età compresa tra il 60° ed il 65° anno se uomo, o il 55° ed il 60° se donna fermi restando gli altri requisiti per l'insorgenza del diritto. In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è presentata.

     E' abrogato l'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni.

 

          Art. 2. (Riliquidazione delle pensioni).

     Le pensioni di vecchiaia godute da dirigenti che, dalla data di decorrenza della pensione, ancorché anteriore al 1° gennaio 1969, abbiano continuato a prestare servizio nella qualifica con ininterrotta copertura contributiva obbligatoria oltre il 30 aprile 1969, sono riliquidate, previa domanda da inoltrarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso purché la domanda sia inoltrata entro due anni dall'insorgenza del diritto o dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso diverso le pensioni sono riliquidate con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è inoltrata.

     In ogni caso la decorrenza della riliquidazione non può essere anteriore alla data dell'entrata in vigore della legge 15 marzo 1973, n. 44.

     La pensione riliquidata deve essere pari alla somma dei seguenti elementi:

     A) La differenza tra:

     - 1) la pensione computata in base a tanti trentesimi dell'80 per cento della retribuzione annua media, calcolata con i criteri di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva con qualifica di dirigente di azienda industriale, con un massimo pari a quello previsto dall'art. 1 del presente decreto; su tale pensione si applicano i coefficienti previsti dalla tabella A allegata alla legge 15 marzo 1973, n. 44, corrispondenti all'età dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione iniziale;

     - 2) la pensione iniziale già liquidata commisurata alla sola anzianità contributiva I.N.P.D.A.I., al lordo delle riduzioni derivanti dalle disposizioni che disciplinano il cumulo della pensione con la retribuzione.

     Sulla differenza così individuata dovrà essere applicata la percentuale desunta dal rapporto tra i coefficienti di cui alla tabella A allegata alla legge 15 marzo 1973, n. 44, corrispondenti alle età raggiunte, rispettivamente, alla data di decorrenza della pensione riliquidata ed a quella di decorrenza della pensione iniziale.

     B) La pensione di cui al punto 2) della precedente lettera A).

     C) La quota parte di pensione che spettava all'assicurato in forza dei trasferimenti di cui all'art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, ed all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

     Per la quota parte di pensione relativa agli anni di anzianità contributiva con qualifica di dirigente di azienda industriale, la pensione riliquidata non può essere di importo inferiore a quella in godimento, al lordo delle riduzioni derivanti dalle disposizioni che disciplinano il cumulo della pensione con la retribuzione, maggiorata di tanti trentesimi della retribuzione annua media riferita al periodo di anzianità contributiva maturato dopo la data di decorrenza della pensione per quanti sono gli anni di ulteriore contribuzione, fermo restando il limite massimo di cui all'art. 1 del presente decreto.

     Sono altresì riliquidate, con le modalità sopraindicate, le pensioni di reversibilità fruite da superstiti di dirigenti che abbiano posseduto il requisito della ininterrotta contribuzione obbligatoria oltre il 30 aprile 1969 dalla data di decorrenza della pensione.

     Le pensioni di reversibilità di cui al comma precedente e le pensioni di vecchiaia godute da dirigenti i quali abbiano risolto il rapporto di lavoro nel periodo compreso fra il 1° maggio 1969 e la data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1973, n. 44, sono riliquidate d'ufficio secondo i criteri di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 3. (Pensione di anzianità).

     La pensione di anzianità, estesa ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, agli iscritti all'I.N.P.D.A.I. è riconosciuta alle condizioni previste dalle lettere a), b) e c) dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed è calcolata secondo gli stessi criteri di computo di cui all'art. 1 del presente decreto.

     Alla pensione di anzianità non si applicano i coefficienti riportati nella tabella A di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

     La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è reversibile in favore dei superstiti secondo gli stessi criteri che regolano la reversibilità per la pensione di vecchiaia.

     La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie il 65° anno di età se uomo, o il 60° se donna.

     L'erogazione della pensione di anzianità viene sospesa dal momento della instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, fino a concorrenza della retribuzione percepita.

     La pensione di anzianità, sospesa a seguito della instaurazione da parte dell'assicurato di un nuovo rapporto di lavoro in qualità di dirigente industriale viene ripristinata alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo, e comunque non prima della scadenza del periodo di preavviso anche se sostituito da indennità, nella misura precedentemente liquidata, maggiorata di un supplemento di pensione pari a tanti trentesimi dalla retribuzione annua media di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva acquisiti con il nuovo rapporto, di lavoro dirigenziale, fermo restando il limite massimo di cui all'art. 1 del presente decreto.

 

          Art. 4. (Pensione di vecchiaia ai dirigenti minerari).

     Per i dirigenti addetti alle miniere, cave e torbiere i requisiti di età prescritti per il godimento della pensione di vecchiaia sono ridotti, su domanda fino ad un massimo di cinque anni, e si considera come effettivamente versata all'I.N.P.D.A.I. la contribuzione mancante relativa al periodo di tempo per il quale opera il beneficio della riduzione.

     Il godimento dei benefici di cui sopra è ammesso purché, alla data di presentazione della domanda, si verifichino per gli interessati le seguenti condizioni:

     1) siano in possesso dei requisiti di contribuzione previsti per la generalità degli iscritti;

     2) siano stati addetti, complessivamente e con qualsiasi qualifica, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo:

     3) siano cessati definitivamente dall'occupazione in miniera, cave e torbiere e non siano occupati alle dipendenze di terzi in settori di attività diversi da quelli predetti con rapporto di lavoro subordinato.

 

          Art. 5. (Pensione di anzianità ai dirigenti minerari).

     Per i dirigenti di miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente e con qualsiasi qualifica anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui ai punti a) e b) del primo comma dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere perfezionati, su domanda, con una maggiorazione della anzianità contributiva all'I.N.P.D.A.I., fino ad un massimo di 5 anni.

     L'erogazione della pensione di anzianità viene sospesa dal momento dell'instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi sino a concorrenza della retribuzione percepita, fermo restando il disposto di cui al primo comma del successivo art. 12 del presente decreto.

 

          Art. 6. (Superstiti e dirigenti minerari invalidi).

     Ai superstiti degli iscritti, ai fini della pensione di cui beneficiano in conseguenza della morte del dirigente iscritto attivo o pensionato ed agli iscritti divenuti invalidi, sempre che ricorra il requisito di cui al punto 2) dell'art. 4 del presente decreto è attribuita una maggiorazione di 5 anni dell'anzianità contributiva all'I.N.P.D.A.I.

     Qualora il requisito di cui al punto 2) del citato art. 4 si realizzi per effetto di periodi di lavoro di sotterraneo prestati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto la maggiorazione di cui al comma precedente è attribuita previa domanda da parte degli interessati.

 

          Art. 7. (Contribuzione relativa alla maggiore anzianità riconosciuta).

     La contribuzione da cui si considerano coperti i periodi relativi alla maggiore anzianità riconosciuta ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto non è utile ai fini del calcolo della retribuzione annua media pensionabile.

 

          Art. 8. (Computo delle prestazioni).

     Per le modalità di computo delle prestazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto si applicano le norme in vigore per la generalità degli iscritti all'I.N.P.D.A.I.

 

          Art. 9. (Contribuzione per i dirigenti minerari).

     I contributi relativi ai dirigenti di aziende esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, sono dovuti secondo le misure e le modalità vigenti per la generalità degli iscritti all'I.N.P.D.A.I., maggiorati delle aliquote seguenti:

     a) 1,95 per cento della retribuzione imponibile per i dirigenti non addetti a lavori di sotterraneo;

     b) 3,90 per cento della retribuzione imponibile per i dirigenti addetti a lavori di sotterraneo anche se con discontinuità.

     Per i periodi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto gli interessati per regolarizzare la loro posizione debbono presentare all'I.N.P.D.A.I., entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione dell'ufficio del distretto minerario in cui l'azienda ha svolto o svolge la sua attività, comprovante l'effettivo espletamento, da parte del dirigente, del lavoro in sotterraneo, o, nella impossibilità di produrre tale dichiarazione, altra documentazione riconosciuta equipollente dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.D.A.I.

 

          Art. 10. (Trasferimento periodi contributivi).

     Gli iscritti, in favore dei quali risultino versati alla gestione speciale per gli addetti alle miniere, cave e torbiere, i contributi di cui all'art. 8 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, possono chiederne il trasferimento all'I.N.P.D.A.I., acquisendo presso l'Istituto stesso la corrispondente anzianità contributiva utile per il computo dei 15 anni di lavoro in sotterraneo richiesti per il godimento delle prestazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto.

     I contributi di cui al precedente comma devono essere trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'I.N.P.D.A.I. con le modalità e le maggiorazioni di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 15 marzo 1973 n. 44.

     Per i periodi anteriori al 1° luglio 1958 in cui l'iscritto abbia esplicato la sua opera in sotterraneo deve essere prodotta la documentazione di cui all'art. 9 del presente decreto.

 

          Art. 11. (Accertamento dei requisiti prescritti).

     L'Istituto ha facoltà di controllare, all'atto della presentazione della domanda di pensione, che il richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti per l'insorgenza del diritto a pensione e, successivamente, che i requisiti stessi non siano venuti meno.

 

          Art. 12. (Perdita o riduzione della pensione).

     Il dirigente pensionato ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto, qualora si rioccupi prima del compimento del 65° anno di età alle dipendenze di aziende esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo, perde il diritto alla pensione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha instaurato il nuovo rapporto di lavoro.

     Nel caso in cui il dirigente pensionato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto si rioccupi, prima del compimento del 65° anno di età, alle dipendenze di aziende di settori diversi da quelli indicati al comma precedente, la pensione è ridotta in misura corrispondente alla maggiore anzianità contributiva riconosciuta ed è assoggettata alle disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 1 del presente decreto.

     Nel caso in cui il dirigente pensionato, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, si rioccupi, dopo il compimento del 65° anno di età alle dipendenze di terzi si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 1 del presente decreto.

 

          Art. 13. (Quote di maggiorazione per carichi di famiglia).

     Ai titolari delle pensioni erogate dall'I.N.P.D.A.I. competono, a carico dell'Istituto medesimo, per le persone di cui all'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 ed all'art. 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e successive modificazioni, quote di maggiorazione della pensione nella misura degli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

 

          Art. 14. (Modalità di computo di presunta pensione a carico dell'I.N.P.S.).

     Il computo della pensione che sarebbe stata liquidata dall'I.N.P.S., di cui al penultimo comma dell'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, deve essere effettuato secondo le norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, per una anzianità contributiva globale pari a quella maturata dall'iscritto alla data di decorrenza della pensione erogata dall'I.N.P.D.A.I.

 

          Art. 15. (Cumulo di anzianità contributive in caso di morte o di invalidità). [2]

 

          Art. 16. (Pensione minima). [3]

 

          Art. 17. (Periodicità del pagamento delle pensioni).

     Le pensioni sono corrisposte in 13 mensilità di cui 12 anticipate; la tredicesima è corrisposta unitamente alla mensilità del mese di dicembre.

     In caso di inizio o di cessazione del godimento della prestazione nel corso dell'anno, la tredicesima è corrisposta in proporzione al numero delle mensilità maturate.

 

          Art. 18. (Assegno per disoccupazione tecnologica).

     Nei periodi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria in materia di assegno ai lavoratori anziani licenziati, ai dirigenti dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento, determinato dalle situazioni che formano oggetto del decreto di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, abbiano compiuto 57 anni di età se uomini, o 52 anni se donne, e possano far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva, è dovuto, su domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dal decreto anzidetto, un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del 60° anno di età se uomini o del 55° anno se donne.

     L'assegno di cui al comma precedente non può avere decorrenza anteriore al 1° aprile 1973 e non è cumulabile nè con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, nè con altri trattamenti di pensione nè con l'indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono il 60° anno di età se uomini ed il 55° anno se donne.

     Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.

     Ai titolari dell'assegno si applicano le disposizioni che regolano il riconoscimento delle maggiorazioni per carichi familiari nonché quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni.

 

          Art. 19. (Pluralità di rapporti di lavoro).

     Qualora per un iscritto risultino instaurati più rapporti di lavoro con qualifica di dirigente di azienda industriale, ciascuna azienda dovrà versare i contributi commisurati alla retribuzione globale di fatto corrisposta.

     Qualora la somma delle retribuzioni corrisposte dalle singole aziende sia inferiore al minimale o superiore al massimale, ciascuna azienda deve versare, in proporzione della retribuzione rispettivamente corrisposta, contributi così commisurati che la loro somma globale sia rispettivamente non inferiore al minimale e non superiore al massimale.

 

          Art. 20. (Contribuzione volontaria).

     Il dirigente, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'iscrizione all'I.N.P.D.A.I., ha la facoltà di continuare i versamenti purché abbia maturato presso l'I.N.P.D.A.I. le condizioni richieste presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l'esercizio della prosecuzione volontaria.

     La misura annua di tali versamenti, comprensivi anche della quota già a carico dell'azienda, deve essere pari a quella dell'ultimo anno di contribuzione dovuta.

     I versamenti stessi devono essere adeguati in proporzione alle variazioni eventualmente intervenute tra il minimale di contribuzione in vigore all'atto del primo versamento e quello vigente alla data dei singoli versamenti, a norma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

     I versamenti volontari sono parificati ai contributi obbligatori agli effetti del diritto alle prestazioni, della maturazione dell'anzianità contributiva e della determinazione nella retribuzione annua media pensionabile.

     L'autorizzazione alla contribuzione volontaria ha effetto dal primo giorno del mese nel corso del quale è presentata la relativa domanda, o dalla data di cessazione della contribuzione obbligatoria se posteriore.

     Si applicano, per quanto compatibili, le norme vigenti in materia di prosecuzione volontaria per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

 

          Art. 21. (Perdita della qualifica di dirigente).

     Il dirigente che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni, può avvalersi della facoltà prevista dal quarto comma dell'art. 1 del presente decreto.

 

          Art. 22. (Costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.).

     Per il dirigente dimissionario o licenziato o che comunque abbia perduto la qualifica senza aver maturato il diritto a pensione, l'I.N.P.D.A.I. deve provvedere, su domanda, per i corrispondenti periodi di contribuzione comunque riconosciuti presso l'Istituto medesimo, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione, con la maggiorazione degli interessi composti, calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo, dal termine fissato per ciascun versamento mensile all'I.N.P.D.A.I. fino alla data del trasferimento. Devono, altresì, essere trasferite all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le somme versate per i periodi riscattati presso l'I.N.P.D.A.I., maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data del versamento all'Istituto medesimo a quella del trasferimento.

     L'importo netto dei contributi e dei riscatti trasferiti ai sensi del precedente comma, con la maggiorazione degli interessi composti maturati al saggio del 2 per cento annuo fino al 31 dicembre 1972, è portato in detrazione del totale degli accrediti effettuati, per i corrispondenti periodi contributivi, nell'accantonamento di previdenza costituito presso l'I.N.P.D.A.I.

     Il residuo eventuale risultante sull'accantonamento previdenziale del dirigente rimane acquisito dall'I.N.P.D.A.I.

     La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo si effettua anche nel caso di decesso del dirigente senza che siano maturati i requisiti per il diritto a pensione, su richiesta dei superstiti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

 

          Art. 23. (Destinazione proventi pene pecuniarie).

     I proventi delle pene pecuniarie di cui all'art. 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153, richiamato dall'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, seguono la destinazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1953, n.967.

 

          Art. 24. (Estratti conto).

     E' abrogato l'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni.

 

          Art. 25. (Abrogazione delle disposizioni contrarie).

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

 

          Art. 26. (Entrata in vigore).

     Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, con decorrenza dalla data della loro entrata in vigore, anche alle pensioni in corso di godimento alla data medesima.


[1] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181.