§ 77.6.13A - Legge 11 agosto 1972, n. 485.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:11/08/1972
Numero:485


Sommario
Art. unico.      È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali, con le seguenti modificazioni:


§ 77.6.13A - Legge 11 agosto 1972, n. 485.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

(G.U. 26 agosto 1972, n. 222)

 

     Art. unico.

     È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali, con le seguenti modificazioni:

     Dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente art. 2-bis:

     "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i titolari della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed i loro familiari conviventi a carico indicati all'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, hanno diritto all'assistenza di malattia, semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.

     All'assistenza di malattia in favore dei soggetti indicati nel precedente comma provvedono, con separata contabilità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e la Cassa mutua di malattie di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

     Per l'assistenza di cui al comma precedente si applicano le forme, i limiti e le modalità previsti all'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.

     All'onere derivante all'Istituto ed alle Casse suddette dalla corresponsione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione sociale ed ai loro familiari, a norma dei commi precedenti, si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato, che sarà ripartito fra l'Istituto e le Casse medesime in relaziono all'effettivo fabbisogno.

     Il contributo dello Stato per il 1972 è stabilito in lire 25 miliardi e per gli anni successivi in lire 60 miliardi all'anno".

     All'art. 3, il primo comma è sostituito con il seguente:

     "A decorrere dal 1° luglio 1972 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 sono aumentate nelle misure seguenti:

     pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952: 50 per cento;

     pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1952 al 1957: 40 per cento;

     pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1958 al 1960: 30 per cento;

     pensioni aventi decorrenza negli anni 1961 e 1962: 25 per cento;

     pensioni aventi decorrenza negli anni 1963 e 1964: 20 per cento;

     pensioni aventi decorrenza negli anni 1965 e 1966: 15 per cento;

     pensioni aventi decorrenza nel periodo dal 1° gennaio 1967 al 30 aprile 1968: 10 per cento".

     L'art. 4 è sostituito con il seguente:

     "I titolari di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno facoltà di optare, entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'art. 11, primo e terzo comma, e degli articoli 14,15e16 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

     La riliquidazione di cui al primo comma ha effetto dal 1° luglio 1972.

     La stessa facoltà di cui al primo comma è concessa ai superstiti di titolare di pensione di invalidità che avrebbe avuto diritto di avvalersi della norma di cui al comma medesimo".

     L'art. 5 è sostituito con il seguente:

     "Con effetto dal 1° luglio 1972 al superstite di assicurato o di pensionato titolare di pensione indiretta o di riversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, spettano le quote di maggiorazione della pensione suddetta nella misura, entro i limiti e alle condizioni previste dagli articoli 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per quanti sono i beneficiari, ad eccezione del comuni superstite, per i quali sono state o sarebbero state corrisposte le quote di maggiorazione per la pensione diretta".

     Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente:

     "Art. 6-bis. - Con effetto dal 1° maggio 1969, dopo il secondo comma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto il seguente:

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per i decessi intervenuti anteriormente al 1° maggio 1969"".

     All'art. 13, è aggiunto in fine il seguente comma:

     "Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle direzioni provinciali del tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative ai ruoli emessi anteriormente alla data del 2 luglio 1972".

     L'art. 15 è soppresso.

     L'art. 18 è sostituito con il seguente:

     "Con decorrenza 1° gennaio 1971, l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1970 delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1970, è aumentato, fino alla concorrenza di lire 5.000.000 annue, applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali alle parti dell'importo stesso considerato per le prime lire 2.000.000, per l'eccedenza fino a lire 4.000.000 e per l'ulteriore eccedenza fino a lire 5.000.000:

     35,30 e 25 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1965;

     30,25 e 20 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1968;

     20,15 e 10 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1968 al 30 giugno 1970".

     All'art. 23, è aggiunto il seguente comma:

     "A decorrere dal 1° luglio 1972, l'assegno vitalizio mensile a favore dei ciechi civili di cui all'art. 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è elevato a lire 18.000".

     Dopo l'art. 23 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 23-bis. - Le norme contenute negli articoli 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24e25 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, continuano a trovare applicazione dopo il 31 dicembre 1972 e fino a quando la materia che forma oggetto del citato decreto-legge non sarà organicamente disciplinata con legge successiva.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico, per le rispettive competenze, dell'INPS, dell'INAM e dell'INAIL che vi provvedono con un apporto annuo dello Stato, salvo conguaglio, di lire 660 milioni ripartiti come segue:

     INPS fondo sociale 430 milioni

     INAM 200 milioni

     INAIL 30 milioni

     Il conguaglio sarà effettuato annualmente sulla base delle risultanze finali da evidenziarsi dalle gestioni assicurative interessate e, per quanto riguarda l'INAM, sulla base del costo medio per assistito accertato nell'anno a cui si riferisce il conguaglio".

     "Art. 23 ter.

     L'art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

     All'art. 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sono aggiunti i seguenti commi:

     Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.

     I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni"".

     "Art. 23 quater.

     Con effetto dal 1° maggio 1969 il quinto comma dell'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

     I titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati e in qualità di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo"".

     "Art. 23 quinquies.

     Con effetto dal 1° maggio 1969 dopo il settimo comma dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è inserito il seguente:

     I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano nei confronti dei titolari di pensione che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi domestici e familiari nonchè fuori del territorio nazionale"".

     "Art. 23 sexies.

     Le variazioni degli importi delle pensioni e dei trattamenti minimi, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, conseguenti ad aumenti disposti da provvedimenti di legge, a cominciare dai miglioramenti previsti dal presente decreto, non esplicano effetti sulla determinazione e sulla misura delle trattenute di cui agli articoli 20e22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il periodo compreso tra la data di decorrenza degli aumenti predetti e l'ultimo giorno del mese nel corso del quale sono emessi i nuovi certificati delle pensioni meccanizzate.

     La norma di cui al precedente comma trova applicazione dal 15 gennaio 1971 per le pensioni che hanno avuto titolo agli aumenti previsti dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153".

     "Art. 23 septies.

     Le disposizioni di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, già prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, dell'opera prestata prima della entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore per un anno dalla data da cui avrà effetto la legge di conversione del presente decreto".

     "Art. 23 octies.

     I titolari di pensione diretta, indiretta o di riversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione.

     Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS o di altri enti interessati".

     "Art. 23 nonies.

     Il personale, direttivo e didattico, delle scuole materne gestite dagli enti locali, iscritto a suo tempo obbligatoriamente all'Istituto Rosa Maltoni Mussolini'', può, a richiesta, ottenere il riconoscimento agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza degli anni di iscrizione al predetto istituto Rosa Maltoni Mussolini".

     Gli interessati, in servizio o collocati a riposo, dovranno presentare domanda al consiglio di amministrazione dell'INADEL, per riscattare il predetto periodo di iscrizione, onde ottenere i benefici previdenziali loro spettanti all'atto della cessazione dal servizio".

     "Art. 23 decies.

     Le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono richiamate in vigore per la durata di 240 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     "Art. 23 undecies.

     I trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono estesi ai titolari di assegni vitalizi a carico del soppresso Fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia alle condizioni e con le decorrenze previste dalle norme che hanno regolato nel tempo l'attribuzione dei trattamenti minimi stessi".

     "Art. 23 duodecies.

     Ai titolari di pensione di cui all'art. 3 del presente decreto è concesso entro il 31 ottobre 1972 un acconto di lire 30.000 in misura unica per tutti da riassorbirsi a carico anche dei superstiti ed eredi in sede di applicazione dei miglioramenti previsti dallo stesso articolo".

     "Art. 23 terdecies.

     Il termine indicato al secondo comma dell'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è prorogato per altri due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     "Art. 23 quattuordecies.

     All'art. 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto il seguente comma:

     Le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del presente articolo, ed all'art. 14, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, si applicano ai superstiti anche nel caso in cui il titolare di pensione di anzianità, liquidata a norma dell'art. 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sia deceduto prima di aver compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchia"".

     "Art. 23 quinquiesdecies.

     Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate in forma retributiva con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1971 e il 30 giugno 1972, i contributi volontari versati nell'assicurazione stessa danno luogo alla integrazione prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488".

     "Art. 23 sexiesdecies.

     Con effetto dal 1° gennaio 1969, le tabelle D) ed E) allegate alla legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituite dalle tabelle D) ed E) allegate alla legge di conversione del presente decreto.

     I coefficienti delle tabelle allegate si applicano anche nei casi di differimento delle pensioni di vecchiaia aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1968 non contemplati dalle tabelle C) e D) allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903".

     Tabella D

     Maggiorazione delle pensioni per differimentoUomini

     (Omissis)

     Tabella E

     Maggiorazione delle pensioni per differimentoDonne

     (Omissis)

     "Art. 23 septiesdecies.

     Ai supplementi di pensione si applicano le stesse percentuali di rivalutazione di cui beneficia la pensione, a cominciare dai miglioramenti previsti dall'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153".

     "Art. 23 octiesdecies.

     L'assorbimento della parte eccedente la misura delle quote di maggiorazione delle pensioni a norma dell'art. 46 - comma terzo - della legge 30 aprile 1969, n. 153, è effettuato a decorrere dal mese successivo a quello di emissione dei nuovi certificati delle pensioni meccanizzate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in occasione di aumenti delle medesime.

     La norma di cui al comma precedente si applica alle pensioni che conservano eccedenze anche dopo l'assorbimento dei predetti aumenti ed ha effetto dal 1° gennaio 1971".

     "Art. 23 noniesdecies.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, all'art. 46 dello stesso decreto è inserito, dopo il penultimo comma, il seguente:

     La mancata presentazione del ricorso di cui al comma precedente, contro il silenzio della sede, non preclude all'interessato l'esperimento dei ricorsi in via amministrativa di cui al presente articolo avverso il provvedimento adottato dalla sede dell'istituto decorso il suddetto termine di 180 giorni"".

     "Art. 23 vicies.

     Con effetto dal 1° luglio 1972 è soppresso l'ultimo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403".

     "Art. 23 semel et vicies.

     All'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è aggiunto il seguente comma:

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle pensioni in essere al 1° maggio 1968 ed hanno effetto dal 1° gennaio 1952"".

     All'art. 25, primo comma, le parole: "545 milioni", sono sostituite con le parole: "815 milioni".