§ 10.5.3G - Legge 19 ottobre 1970, n. 744.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:19/10/1970
Numero:744


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonchè [...]


§ 10.5.3G - Legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonchè disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari.

(G.U. 26 ottobre 1970, n. 272)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonchè disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1,

     al terzo e al quarto comma, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle altre: "trenta giorni";

     tra il quarto e il quinto comma è inserito il seguente:

     "Per coloro che, entro il predetto termine, non hanno potuto trovare sistemazione autonoma, è consentito in via eccezionale, un ulteriore periodo di ospitalità gratuita di quindici giorni".

     All'art. 2, al primo comma, le parole: "Entro tre mesi" sono sostituite dalle altre: "Entro nove mesi".

     All'art. 4,

     il sottotitolo: "Proroga di altri benefici e assunzioni obbligatorie" è sostituito dal seguente: "Assunzioni obbligatorie ed altri benefici";

     al terzo comma è aggiunto il seguente periodo: "La facoltà di assumere anche in soprannumero è attribuita esclusivamente alle Amministrazioni dello Stato";

     alla fine dell'articolo sono aggiunti i seguenti commi:

     "Per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'aliquota stabilita dall'art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è elevata al trenta per cento; almeno la metà di tale aliquota sarà assegnata con precedenza ai connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1° settembre 1969.

     La disposizione del precedente comma si applica anche agli alloggi costruiti in attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, modificata con legge 29 settembre 1957, n. 966, e con legge 20 marzo 1959, n. 144.

     Per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma restando, in materia di assegnazione degli alloggi, la competenza della commissione provinciale di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, i connazionali rimpatriati dalla Libia hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in applicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, anche se non in possesso dei requisiti di residenza e di effettuato versamento dei contributi previsti dall'art. 12 della legge stessa e dalle lettere a) e b) dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

     Agli effetti della formazione delle graduatorie previste dall'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, alle domande dei concorrenti che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo, sono assegnati di diritto ed in deroga a quanto disposto dal citato art. 70, cinque punti per il bisogno di alloggio.

     Alle domande dei concorrenti suddetti è altresì assegnato, di diritto, il punteggio massimo di quattro punti per il requisito di anzianità di lavoro, in deroga a quanto previsto dall'art. 71 del sopra citato decreto n. 1471.

     Agli effetti dei termini stabiliti per la presentazione delle domande tendenti ad ottenere l'assegnazione degli alloggi popolari ed economici costruiti, a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo, dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) e dall'Istituto nazionale per le case per gli impiegati dello Stato (INCIS) si applica, per i connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1° settembre 1969, la disposizione di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, limitatamente agli alloggi da assegnare nel comune ove i rimpatriati esplicano la loro attività lavorativa o professionale od ove essi ritengano di fissare il proprio domicilio.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per gli alloggi costruiti con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60".

     Dopo l'art. 4 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 4 bis. (Provvidenze per i notai).

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i connazionali rimpatriati dalla Libia, di cui al precedente art. 1, che ivi abbiano esercitato attività di notaio, sono, a domanda, temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, previo accertamento, da parte del Ministro per la grazia e la giustizia, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attività suddetta, nonchè dei requisiti di moralità e di condotta.

     I notai in soprannumero di cui al precedente comma sono successivamente iscritti d'ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti nel distretto cui appartengono, fino a quando non conseguano il trasferimento".

     "Art. 4-ter. (Incarichi temporanei a sanitari). - Ai connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente art. 1 che abbiano ottenuto, a norma della legge 20 luglio 1960, n. 735, il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, è conferita, con preferenza sugli altri, l'assegnazione degli incarichi temporanei presso gli enti ospedalieri ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, salva la riserva stabilita al quinto comma dello stesso art. 3, purchè siano in possesso dei requisiti richiesti.

     Le amministrazioni ospedaliere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, debbono inviare al Ministero della sanità l'elenco dei posti da assegnare.

     Altro elenco per i posti che si renderanno successivamente disponibili sarà trasmesso allo stesso Ministero entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

     Tali elenchi saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla scadenza dei termini indicati dal comma precedente.

     Gli interessati debbono presentare a tal uopo domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Trascorso detto termine, ove non siano state presentate domande o queste non possano essere accolte l'incarico verrà conferito secondo le norme vigenti".

     "Art. 4 quater. (Esami di idoneità e concorsi per i sanitari).

     Il Ministero della sanità, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandirà una sessione speciale nazionale per il conseguimento dell'idoneità prevista dagli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, da parte dei sanitari connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente art. 1.

     Le operazioni concorsuali dovranno essere concluse entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

     La commissione esaminatrice per direttore sanitario, per primario e per direttore di farmacia giudicherà anche i candidati alla idoneità per le qualifiche inferiori della stessa specialità.

     Per i concorsi a posti di sanitario ospedaliero i connazionali di cui all'articolo 4-ter beneficiano dell'elevazione di 5 anni del limite di età in aggiunta ai benefici già previsti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai pubblici concorsi.

     Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi a posti di esercenti professioni o arti sanitarie dipendenti dagli enti locali, dagli enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria e dagli enti mutualistici e previdenziali, è elevato a 55 anni in favore delle persone indicate all'art. 4-ter.

     Ai concorsi per l'assegnazione di posti di sanitari dipendenti dagli enti di cui al precedente comma, per i quali non abbiano avuto ancora inizio le operazioni di valutazione dei titoli dei concorrenti, possono partecipare i sanitari indicati al precedente art. 4-ter che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     L'effettuazione delle prove di esame non potrà aver luogo prima di 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al precedente comma.

     Nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri o presso gli enti di cui al precedente comma quinto, la qualità di connazionale rimpatriato dalla Libia, ai sensi del precedente art. 1, dà diritto al punteggio preferenziale di 10 punti nella categoria dei titoli.

     Nei concorsi per l'assegnazione di farmacie urbane e rurali, a norma delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 475, il servizio prestato dai farmacisti connazionali rimpatriati dalla Libia è equiparato al servizio di farmacista rurale non titolare.

     Per quanto riguarda le assunzioni presso le amministrazioni ospedaliere continuano ad applicarsi, anche per il personale previsto dal presente decreto, le disposizioni dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

     Peraltro, le amministrazioni ospedaliere non possono bandire concorsi di assunzione prima dell'espletamento degli esami di idoneità".

     "Art. 4 quinquies. (Provvidenze per altro personale sanitario).

     Le disposizioni di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, si applicano in favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente art. 1 che ivi abbiano esercitato professioni o arti sanitarie ausiliarie con prestazioni di servizi presso enti pubblici sanitari o istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico.

     Il riconoscimento di cui al precedente comma è esteso ai farmacisti che abbiano prestato servizio in qualità di direttore o collaboratore presso farmacie in Libia.

     Il riconoscimento del servizio di cui al presente articolo è subordinato all'accertamento, da parte del Ministro per la sanità, dell'idoneità del titolo abilitante all'esercizio della professione o arte sanitaria.

     Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4-ter".

     "Art. 4 sexies. (Provvidenze per i farmacisti).

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo, che ivi abbiano esercitato l'attività di farmacista, potranno ottenere, a domanda, l'autorizzazione alla apertura ed all'esercizio di una farmacia in un comune capoluogo di provincia, anche in soprannumero rispetto alla vigente pianta organica, previo accertamento, da parte del Ministro per la sanità, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attività suddetta, nonchè dei requisiti di moralità e di condotta".

     All'art. 5,

     il sottotitolo: "Attività assistenziali del Ministero dell'interno successive alla liquidazione" è sostituito dal seguente: "Attività assistenziali del Ministero dell'interno";

     al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè per il temporaneo ricovero di minori in istituti idonei";

     alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

     "Ai predetti profughi e rimpatriati, che versino in stato di bisogno e non fruiscano di alcun trattamento previdenziale per malattia, è concessa, a carico del Ministero dell'interno, l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, per la durata di sei mesi dalla data del rimpatrio".

     All'art. 7, al primo comma, le parole: "ulteriore importo di lire 4.500 milioni" sono sostituite dalle altre: "ulteriore importo di lire 7.500 milioni".

     All'art. 10, primo comma, dopo le parole: "in Libia" è soppressa la parola "fino" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa provvidenza si applica agli insegnanti e professori incaricati locali assegnati con provvedimento del Ministero degli affari esteri o della competente autorità consolare alle scuole ed istituti legalmente riconosciuti della Libia ed alle scuole elementari e medie di Bengasi".

     Dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente:

     "Art. 10 bis. (Personale direttivo e docente di ruolo).

     Il personale direttivo e docente di ruolo attualmente assegnato alle scuole ed istituti di cui al primo comma del precedente art. 10 cessa dal servizio in Libia con decorrenza dal 30 settembre 1970.

     Il predetto personale, con decorrenza dal 1° ottobre 1970, è assegnato nelle scuole o istituti richiesti del territorio nazionale, ed in essi è utilizzato, anche in soprannumero qualora non vi sia vacanza o disponibilità di posto e di cattedra. Nel caso che il personale suddetto da assegnare in soprannumero nella stessa scuola od istituto superi le cinque unità, può essere utilizzato, per l'eccedenza, anche presso le direzioni didattiche, gli ispettorati scolastici, i provveditorati agli studi o gli uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione.

     Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per la pubblica istruzione, da emanare entro il 1° novembre 1970, è determinata un'aliquota, non superiore a 20 unità, di posti all'estero, con indicazione delle relative sedi di assegnazione, riservati al personale di cui ai commi precedenti che nel termine del 15 novembre 1970 presenti domanda di riassegnazione all'estero alla Direzione generale delle relazioni culturali con l'estero del Ministero degli affari esteri.

     Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri per l'ammissione e la graduazione delle domande ed è costituita apposita commissione per provvedervi".

     All'art. 12, all'ultimo comma, dopo le parole: "al quarto" sono soppresse le altre: "e quinto".

     Dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente:

     "Art. 12 bis. (Assistenza scolastica).

     Gli alunni degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e gli studenti delle Università statali appartenenti alle famiglie dei connazionali rimpatriati dalla Libia di cui all'art. 1 del presente decreto sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi scolastici.

     Agli alunni appartenenti alle famiglie di cui al precedente comma frequentanti le scuole e gli istituti di istruzione secondaria e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato sono forniti gratuitamente i libri di testo.

     Per agevolare la frequenza scolastica degli alunni appartenenti alle famiglie di cui al primo comma del presente articolo iscritti alle scuole elementari e alle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, i patronati scolastici e le casse scolastiche sono autorizzati ad effettuare gli interventi assistenziali previsti dalle norme vigenti anche in deroga ai requisiti soggettivi prescritti dalle norme stesse.

     Tutti i posti in istituti pubblici di educazione femminile e nei convitti nazionali che risultino non assegnati dopo l'espletamento dei concorsi in atto, sono attribuiti gratuitamente, in deroga alle norme vigenti e secondo le disposizioni che saranno emanate con l'ordinanza prevista dal successivo art. 13, agli alunni indicati nel precedente comma.

     Il Ministero della pubblica istruzione può concludere accordi e, nei limiti delle disponibilità del capitolo n. 2243 del proprio stato di previsione della spesa, stipulare anche convenzioni con opere ed istituti di istruzione ed educazione per l'assegnazione di posti gratuiti agli alunni di cui sopra che non abbiano potuto trovare sistemazione negli istituti indicati nel precedente comma.

     Agli studenti universitari appartenenti alle famiglie indicate nel primo comma è concesso, a domanda, l'assegno di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162, anche in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti e con le modalità che saranno stabilite con l'ordinanza di cui al successivo art. 13.

     Le provvidenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e sesto del presente articolo sono cumulabili con altri assegni e borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti concessi per pubblico concorso.

     Le provvidenze di cui al presente articolo il cui onere è valutato in lire 290 milioni, sono accordate per l'anno scolastico 1970-1971".

     L'art. 13 è sostituito dal seguente:

     "Art. 13. (Modalità di applicazione). - Il Ministro per la pubblica istruzione stabilirà con proprie ordinanze le modalità di applicazione degli articoli 10, 10-bis, 11, 12 e 12-bis del presente decreto".

     L'art. 14 è sostituito dal seguente:

     "All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto, valutato per l'esercizio finanziario corrente in lire 50 milioni e per l'esercizio 1971 in lire 200 milioni, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

     All'onere di lire 290 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 12-bis si provvederà mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio".

     All'art. 24, il sottotitolo: "Assistenza sanitaria dell'INAIL" è sostituito dal seguente: "Assistenza sanitaria dell'INAM".

     All'art. 27,

     il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Le norme del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto da altri articoli del decreto stesso, si applicano non oltre il 31 dicembre 1972";

     al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nel quadro della normativa generale per la sistemazione dei profughi".