§ 10.5.37 - D.L. 28 agosto 1970, n. 622.
Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazione delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonché [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:28/08/1970
Numero:622


Sommario
Art. 1.  (Indennità di sistemazione ed ospitalità temporanea).
Art. 2.  (Cessazione dei centri di raccolta).
Art. 3.  (Profughi e rimpatriati assistiti fuori dai centri).
Art. 4.  (Assunzioni obbligatorie e altri benefici)
Art. 4 bis.  (Provvidenze per i notai).
Art. 4 ter.  (Incarichi temporanei a sanitari).
Art. 4 quater.  (Esami di idoneità e concorsi per i sanitari).
Art. 4 quinquies.  (Provvidenze per altro personale sanitario).
Art. 4 sexies.  (Provvidenze per i farmacisti).
Art. 5.  (Attività assistenziali del Ministero dell'interno)
Art. 6.  (Profughi e rimpatriati in servizio nei centri di raccolta o nelle prefetture).
Art. 8.  (Assunzione straordinaria di profughi dalla Libia presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni).
Art. 9.  (Periodo di prova. Riduzione).
Art. 10.  (Riassunzione degli insegnamenti elementari e dei professori non di ruolo).
Art. 10 bis.  (Personale direttivo e docente di ruolo).
Art. 11.  (Riassunzione del personale non insegnante).
Art. 12.  (Provvidenze per gli alunni profughi).
Art. 12 bis.  (Assistenza scolastica).
Art. 13.  (Modalità di applicazione).
Art. 14. 
Art. 15.  (Integrazione trattamenti pensionistici).
Art. 16.  (Pagamento rate di pensione dovute dall'I.N.A.S. libico).
Art. 17.  (Familiari a carico).
Art. 18.  (Assegno temporaneo mensile).
Art. 19.  (Superstiti di lavoratore assicurato o pensionato).
Art. 20.  (Corresponsione assegno temporaneo).
Art. 21.  (Pagamento rendite di infortunio o malattia).
Art. 22.  (Prestazioni per postumi di infortuni o malattia).
Art. 23.  (Rimborso prestazioni da parte dell'organismo libico).
Art. 24.  (Assistenza sanitaria dell'I.N.A.M.)
Art. 25.  (Decorrenza delle prestazioni).
Art. 26.  (Copertura finanziaria).
Art. 27.  (Durata di validità delle norme).
Art. 28.  (Contributi della Cassa per il Mezzogiorno).


§ 10.5.37 - D.L. 28 agosto 1970, n. 622. [1]

Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazione delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonché disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari.

(G.U. 28 agosto 1970, n. 217).

 

Art. 1. (Indennità di sistemazione ed ospitalità temporanea).

     Ai profughi ed ai connazionali costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale da Paesi esteri, per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessità ai sensi dell'art. 3 della L. 25 febbraio 1963, n. 319, spetta all'atto del rientro in Patria, un'indennità di sistemazione di lire 500.000 pro-capite. Ai connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1° settembre 1969 tale indennità compete dalla data del rimpatrio.

     L'indennità è corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio.

     Ai profughi ed ai connazionali rimpatriati che all'atto del rimpatrio ne facciano richiesta è consentita l'ospitalità gratuita in alberghi o pensioni, comprensiva dell'alloggio e del vitto, nel comune ove ritengano di fissare il proprio domicilio, per la durata massima di trenta giorni [2].

     Al termine dei trenta giorni spetta ai predetti l'indennità di sistemazione prevista dal primo comma, che viene liquidata dalla prefettura del luogo di ospitalità contemporaneamente al pagamento delle spese di soggiorno in albergo o pensione [3].

     Per coloro che, entro il predetto termine, non hanno potuto trovare una sistemazione autonoma, è consentito in via eccezionale, un ulteriore periodo di ospitalità gratuita di quindici giorni [4].

     Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la coesistente sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso gli uffici doganali del porto di sbarco o presso gli uffici postali centrali e periferici, anche siti in capoluoghi di provincia a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.

 

     Art. 2. (Cessazione dei centri di raccolta).

     Entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno provvederà alla chiusura dei centri di raccolta e di smistamento dei profughi siti nei comuni di Alatri, Aversa, Bari, Gargnano, Marina di Carrara, Napoli, Pigna, Tortona e Trieste [5].

     Ai profughi e rimpatriati dimessi dai centri sarà corrisposta l'indennità di sistemazione di lire 500.000 pro-capite.

     Gli assistiti che abbiano superato il 60° anno di età o che siano inabili a proficuo lavoro potranno ottenere, ove ne facciano richiesta, in luogo dell'indennità di sistemazione, l'ospitalità in idonei istituti con rette a carico del Ministero dell'interno [6].

 

     Art. 3. (Profughi e rimpatriati assistiti fuori dai centri).

     Ai profughi e rimpatriati che fruiscano del sussidio mensile di cui all'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché agli anziani ed inabili che fruiscono del sussidio giornaliero di cui all'art. 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, è concessa, in luogo dei detti sussidi, una indennità di sistemazione di lire 300.000 pro-capite.

     Detta indennità è ridotta a lire 200.000 pro-capite per coloro che abbiano fruito del sussidio per un periodo di tempo superiore ai cinque anni.

 

     Art. 4. (Assunzioni obbligatorie e altri benefici) [7].

     Restano fermi fino al 31 dicembre 1977 tutti i benefici previsti per i profughi e i rimpatriati in materia di collocamento al lavoro (legge 27 febbraio 1958, n. 130 e successive integrazioni), di assegnazione di alloggi (articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137) di attività artigiana, commerciale, industriale o professionale (art. 38 della citata legge 4 marzo 1952, n. 137) di preferenza per l'emigrazione (art. 29 della stessa legge n. 137).

     Le aliquote previste dall'art. 11, primo comma, e dall'art. 12, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono transitoriamente aumentate dell'1%, da destinarsi esclusivamente all'assunzione obbligatoria di connazionali rimpatriati dalla Libia a seguito dei recenti eventi, che non abbiano superato il 55° anno di età e siano disoccupati.

     Le assunzioni previste dal precedente comma sono disposte, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, anche in soprannumero, con riassorbimento. fatti salvi le assunzioni obbligatorie di cui alla citata legge ed i concorsi indetti alla data di entrata in vigore del presente decreto. con le successive vacanze di organico. La facoltà di assumere anche in soprannumero è attribuita esclusivamente alle Amministrazioni dello Stato [8].

     Si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

     Le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto hanno vigore fino al 17 luglio 1973.

     Per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'aliquota stabilita dall'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è elevata al trenta per cento; almeno la metà di tale aliquota sarà assegnata con precedenza ai connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1° settembre 1969 [9].

     La disposizione del precedente comma si applica anche agli alloggi costruiti in attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, modificata con legge 29 settembre 1957, n. 966, e con legge 20 marzo 1959, n. 144 [10].

     Per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma restando, in materia di assegnazione degli alloggi, la competenza della commissione provinciale di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, i connazionali rimpatriati dalla Libia hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in applicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, anche se non in possesso dei requisiti di residenza e di effettuato versamento dei contributi previsti dall'articolo 12 della legge stessa e dalle lettere a) e b) dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471 [11].

     Agli effetti della formazione delle graduatorie previste dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, alle domande dei concorrenti che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo, sono assegnati di diritto ed in deroga a quanto disposto dal citato articolo 70, cinque punti per il bisogno di alloggio [12].

     Alle domande dei concorrenti suddetti è altresì assegnato, di diritto, il punteggio massimo di quattro punti per il requisito di anzianità di lavoro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 del sopra citato decreto n. 1471 [13].

     Agli effetti dei termini stabiliti per la presentazione delle domande tendenti ad ottenere la assegnazione degli alloggi popolari ed economici costruiti, a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo, dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) e dall'Istituto nazionale per le case per gli impiegati dello Stato (INCIS) si applica, per i connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1° settembre 1969, la disposizione di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, limitatamente agli alloggi da assegnare nel comune ove i rimpatriati esplicano la loro attività lavorativa o professionale od ove essi ritengano di fissare il proprio domicilio [14].

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per gli alloggi costruiti con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 [15].

 

     Art. 4 bis. (Provvidenze per i notai). [16]

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i connazionali rimpatriati dalla Libia, di cui al precedente articolo 1, che ivi abbiano esercitato attività di notaio, sono, a domanda, temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, previo accertamento, da parte del Ministro per la grazia e la giustizia, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attività suddetta, nonché dei requisiti di moralità e di condotta.

     I notai in soprannumero di cui al precedente comma sono successivamente iscritti d'ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti nel distretto cui appartengono, fino a quando non conseguano il trasferimento.

 

     Art. 4 ter. (Incarichi temporanei a sanitari). [17]

     Ai connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1 che abbiano ottenuto, a norma della legge 20 luglio 1960, n. 735, il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, è conferita, con preferenza sugli altri, l'assegnazione degli incarichi temporanei presso gli enti ospedalieri ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, salva la riserva stabilita al quinto comma dello stesso articolo 3, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.

     Le amministrazioni ospedaliere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, debbono inviare al Ministero della sanità l'elenco dei posti da assegnare.

     Altro elenco per i posti che si renderanno successivamente disponibili sarà trasmesso allo stesso Ministero entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

     Tali elenchi saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla scadenza dei termini indicati dal comma precedente.

Gli interessati debbono presentare a tal uopo domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Trascorso detto termine, ove non siano state presentate domande o queste non possano essere accolte, l'incarico verrà conferito secondo le norme vigenti.

 

     Art. 4 quater. (Esami di idoneità e concorsi per i sanitari). [18]

     Il Ministero della sanità, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandirà una sessione speciale nazionale per il conseguimento dell'idoneità prevista dagli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, da parte dei sanitari connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1.

     Le operazioni concorsuali dovranno essere concluse entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

     La commissione esaminatrice per direttore sanitario, per primario e per direttore di farmacia giudicherà anche i candidati alla idoneità per le qualifiche inferiori della stessa specialità.

     Per i concorsi a posti di sanitario ospedaliero i connazionali di cui all'articolo 4-ter beneficiano dell'elevazione di 5 anni del limite di età in aggiunta ai benefici già previsti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai pubblici concorsi.

     Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi a posti di esercenti professioni o arti sanitarie dipendenti dagli enti locali, dagli enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria e dagli enti mutualistici e previdenziali, è elevato a 55 anni in favore delle persone indicate all'articolo 4-ter.

     Ai concorsi per l'assegnazione di posti di sanitari dipendenti dagli enti di cui al precedente comma, per i quali non abbiano avuto ancora inizio le operazioni di valutazione dei titoli dei concorrenti, possono partecipare i sanitari indicati al precedente articolo 4-ter che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     L'effettuazione delle prove di esame non potrà aver luogo prima di 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al precedente comma.

     Nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri o presso gli enti di cui al precedente comma quinto, la qualità di connazionale rimpatriato dalla Libia, ai sensi del precedente articolo 1, dà diritto al punteggio preferenziale di 10 punti nella categoria dei titoli.

     Nei concorsi per l'assegnazione di farmacie urbane e rurali, a norma delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 475, il servizio prestato dai farmacisti connazionali rimpatriati dalla Libia è equiparato al servizio di farmacista rurale non titolare.

     Per quanto riguarda le assunzioni presso le amministrazioni ospedaliere continuano ad applicarsi, anche per il personale previsto dal presente decreto, le disposizioni dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

     Peraltro, le amministrazioni ospedaliere non possono bandire concorsi di assunzione prima dell'espletamento degli esami di idoneità.

 

     Art. 4 quinquies. (Provvidenze per altro personale sanitario). [19]

     Le disposizioni di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, si applicano in favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1 che ivi abbiano esercitato professioni o arti sanitarie ausiliarie con prestazioni di servizi presso enti pubblici sanitari o istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico.

     Il riconoscimento di cui al precedente comma è esteso ai farmacisti che abbiano prestato servizio in qualità di direttore o collaboratore presso farmacie in Libia.

     Il riconoscimento del servizio di cui al presente articolo è subordinato all'accertamento, da parte del Ministro per la sanità, dell'idoneità del titolo abilitante all'esercizio della professione o arte sanitaria.

     Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter.

 

     Art. 4 sexies. (Provvidenze per i farmacisti). [20]

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo, che ivi abbiano esercitato l'attività di farmacista, potranno ottenere, a domanda, l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia in un comune capoluogo di provincia, anche in soprannumero rispetto alla vigente pianta organica, previo accertamento, da parte del Ministro per la sanità, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attività suddetta, nonché dei requisiti di moralità e di condotta.

 

     Art. 5. (Attività assistenziali del Ministero dell'interno) [21].

     Ai profughi ed ai rimpatriati già liquidati a norma del presente decreto-legge e delle precedenti leggi in materia, che versino in stato di bisogno o si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, sussidi straordinari.

     Il Ministero dell'interno provvede, altresì, all'assunzione della spesa per il ricovero in case di riposo ed istituti per anziani dei profughi e rimpatriati ultrasessantenni o inabili al lavoro, di cui al terzo comma dell'art. 2, nonché per il temporaneo ricovero di minori in istituti idonei [22].

     Il Ministero dell'interno provvede alla gestione della casa di riposo per profughi ed assimilati, anziani o inabili, realizzata nel centro profughi di Pigna, di quella in corso di realizzazione nel centro profughi di Bari nonché del cronicario di Padriciano in Trieste. In caso di comprovate necessità, il Ministero può stipulare apposite convenzioni, per la gestione dei predetti istituti, con enti pubblici assistenziali qualificati [23].

     Ai predetti profughi e rimpatriati che versino in stato di bisogno e non fruiscano di alcun trattamento previdenziale per malattia, è concessa, a carico del Ministero dell'interno, l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, per la durata di un anno dalla data del rimpatrio [24].

     Il Ministero dell'interno è autorizzato ad istituire una o più comunità protette per l'assistenza dei profughi ed assimilati ospitati nei centri di raccolta, che, alla data di chiusura dei centri stessi, non siano assolutamente in grado di inserirsi nella vita produttiva e sociale del paese per difficoltà inerenti alle condizioni familiari, lavorative o di salute [25].

     Nelle comunità protette sarà assicurata assistenza alloggiativa, economica, sanitaria e di servizio sociale fino a quando gli interessati non abbiano conseguito autonoma sistemazione [26].

 

     Art. 6. (Profughi e rimpatriati in servizio nei centri di raccolta o nelle prefetture).

     L'Amministrazione civile dell'interno è autorizzata a mantenere in servizio i profughi e i rimpatriati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, svolgono, almeno dal 1° gennaio 1964, mansioni impiegatizie o salariali presso i centri raccolta profughi o le prefetture.

     I profughi e rimpatriati utilizzati con mansioni impiegatizie assumono la posizione di impiegati non di ruolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'applicazione della disciplina giuridica ed economica di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

     I profughi e i rimpatriati utilizzati con mansioni salariali assumono a decorrere dalla stessa data, l'inquadramento in soprannumero, in base alle mansioni svolte, nella pianta organica degli operai permanenti.

     Per la regolarizzazione della posizione del personale di cui ai precedenti commi, è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai pubblici impieghi, prescindendo dal limite massimo di età.

     I profughi e i rimpatriati di cui al secondo comma, i quali compiono, con inizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di servizio previsto nell'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, sono collocati in soprannumero nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente alla categoria di appartenenza.

     Agli effetti del trattamento di quiescenza, il periodo, durante il quale i profughi e i rimpatriati di cui al secondo e terzo comma hanno svolto, presso i centri raccolta profughi e le prefetture, le mansioni impiegatizie o salariali, è considerato periodo di servizio civile non di ruolo, riscattabile a domanda.

      Tale personale, peraltro, può, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, optare per la regolarizzazione delle posizioni assicurative nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'I.N.P.S., mediante il versamento dei contributi base ed a percentuale maggiorati dell'interesse del 5%.

     A tal fine si prescinde dal termine di prescrizione.

 

Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione degli articoli da 1 a 6 del presente decreto si fa fronte con l'utilizzo degli stanziamenti dei capitoli nn. 2343, 2501 e 2504 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1970, integrati con l'ulteriore importo di lire 7.500 milioni, alla cui copertura si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno [27].

     Per le esigenze previste dai suddetti articoli, a decorrere dall'anno finanziario 1971 si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei suindicati capitoli per l'anno stesso, che verranno unificati in un unico capitolo di spesa.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione di tali norme.

     Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

     Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

 

     Art. 8. (Assunzione straordinaria di profughi dalla Libia presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni).

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a bandire. una tantum. i concorsi appresso indicati riservati ai cittadini italiani rimpatriati successivamente al 31 agosto 1969 dalla Libia per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese e che siano in possesso del relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari nonché di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme in vigore per le assunzioni nei pubblici impieghi, ad eccezione di quello relativo al limite massimo di età che è fissato in anni 55:

     a) concorso a duecento posti di ufficiale di terza classe in prova del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella M dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27);

     b) concorso a quattrocento posti di fattorino in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella S dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27);

     c) concorso a trecento posti di ufficiale di terza classe in prova del ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici locali (tabella B dell'allegato II alla legge 11 febbraio 1970, n. 27);

     d) concorso a settantacinque posti di ufficiale telefonico in prova del ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici (tabella H dell'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27);

     e) concorso a venticinque posti di allievo agente telefonico in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico (tabella N dell'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27).

     I concorsi previsti dal precedente comma per i ruoli delle carriere esecutive consisteranno in un colloquio di cultura generale adeguata al titolo di studio prescritto per l'accesso ai ruoli medesimi.

     I concorsi previsti dal presente articolo per i ruoli della carriera ausiliaria consisteranno in una prova pratica di scrittura sotto dettato.

 

     Art. 9. (Periodo di prova. Riduzione).

     Il periodo di prova di cui al primo comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è ridotto nei confronti dei vincitori già assunti presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in qualità di straordinario ai sensi dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, anche in deroga ai limiti di età fissati dall'articolo stesso, in un periodo corrispondente al servizio reso, alla data di nomina, senza demerito nella predetta qualità di straordinario.

 

     Art. 10. (Riassunzione degli insegnamenti elementari e dei professori non di ruolo).

     Gli insegnanti elementari non di ruolo e i professori non di ruolo, in servizio nelle scuole elementari statali e nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria statale funzionanti in Libia alla data di chiusura degli stessi, sono riassunti in servizio nelle scuole ed istituti di corrispondente grado ed indirizzo funzionanti nel territorio nazionale. La stessa provvidenza si applica agli insegnanti e professori incaricati locali assegnati con provvedimento del Ministero degli affari esteri o della competente autorità consolare alle scuole ed istituti legalmente riconosciuti della Libia ed alle scuole elementari e medie di Bengasi [28].

     Gli insegnanti elementari non di ruolo sono riassunti in servizio, anche in soprannumero, con incarico triennale avente decorrenza dall'anno scolastico 1970-1971 e sono utilizzati, se necessario, anche presso le direzioni didattiche, gli ispettorati scolastici, i provveditorati agli studi o gli uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione.

     La riassunzione in servizio di cui al comma precedente viene disposta senza pregiudizio per gli insegnanti elementari non di ruolo inclusi negli elenchi e nelle graduatorie previste dagli articoli 9 e 25 dell'ordinanza ministeriale 23 marzo 1970, n. 101. Il servizio comunque prestato è valutato, a tutti gli effetti, come servizio di insegnamento.

     Ai professori non di ruolo di cui al primo comma del presente articolo sono estese le norme contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970 n. 517, concernente la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo nominati a tempo indeterminato. Essi sono iscritti in apposite graduatorie suppletive a tutte quelle previste dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, e sono utilizzati, con le modalità che saranno indicate con l'ordinanza di cui al successivo articolo 13, in una scuola o istituto dai professori stessi indicato nella domanda di riassunzione.

     La riassunzione viene disposta con effetto dal 1° ottobre 1970 e con trattamento economico corrispondente a quello di cattedra.

     Il personale insegnante non di ruolo, al quale per mancanza del prescritto titolo di studio non sia possibile applicare le norme dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 366, è reimpiegato fino al 30 settembre 1976 presso i provveditorati agli studi o presso gli uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione, con mansioni corrispondenti al titolo di studio da esso posseduto ed in relazione a tali mansioni sarà retribuito.

 

     Art. 10 bis. (Personale direttivo e docente di ruolo). [29]

     Il personale direttivo e docente di ruolo attualmente assegnato alle scuole ed istituti di cui al primo comma del precedente articolo 10 cessa dal servizio in Libia con decorrenza dal 30 settembre 1970.

     Il predetto personale, con decorrenza dal 1° ottobre 1970, è assegnato nelle scuole o istituti richiesti del territorio nazionale, ed in essi è utilizzato, anche in soprannumero qualora non vi sia vacanza o disponibilità di posto e di cattedra. Nel caso che il personale suddetto da assegnare in soprannumero nella stessa scuola od istituto superi le cinque unità, può essere utilizzato, per l'eccedenza, anche presso le direzioni didattiche, di ispettorati scolastici, i provveditorati agli studi o gli uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione.

     Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per la pubblica istruzione da emanare entro il 1° novembre 1970, è determinata una aliquota non superiore a 20 unità, di posti all'estero, con indicazione delle relative sedi di assegnazione, riservati al personale di cui ai commi precedenti che nel termine del 15 novembre 1970 presenti domanda di riassegnazione all'estero alla Direzione generale delle relazioni culturali con l'estero del Ministero degli affari esteri.

     Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri per l'ammissione e la graduazione delle domande ed è costituita apposita commissione per provvedervi.

 

     Art. 11. (Riassunzione del personale non insegnante).

     Il personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole o istituti indicati nel primo comma del precedente articolo 10, è riassunto in servizio, anche in soprannumero, con la qualifica rivestita nelle corrispondenti istituzioni scolastiche in Libia nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria funzionanti nel territorio nazionale. Esso è utilizzato in scuole o istituti dagli interessati stessi indicati nella domanda di riassunzione.

 

     Art. 12. (Provvidenze per gli alunni profughi).

     Gli alunni ed i candidati provenienti dalle scuole ed istituti indicati nel primo comma del precedente art. 10 che in sede di scrutinio finale o di esame di idoneità abbiano conseguito la promozione, saranno iscritti nelle scuole o negli istituti del territorio metropolitano. A tal fine, con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti la scuola e la classe alle quali possono essere ammessi gli studenti profughi dalla Libia, tenuto conto della diversità degli ordinamenti scolastici.

     Speciali corsi di recupero o di adattamento potranno essere organizzati al fine di armonizzare la preparazione degli studenti profughi ed assicurare la prosecuzione degli studi secondo l'ordinamento delle scuole di provenienza.

     Gli alunni ed i candidati che in sede di scrutinio finale o nella prima sessione di esami di idoneità siano stati ammessi a riparare una o più materie, sono esonerati, ai fini dell'iscrizione alla corrispondente classe successiva, dal sostenere le relative prove di riparazione. Anche per detti alunni e candidati potranno essere organizzati i corsi di recupero o di adattamento di cui al secondo comma del presente articolo.

     Possono essere istituite sessioni speciali di esami di idoneità o di integrazione riservati ai profughi che non abbiano potuto chiedere la partecipazione a detti esami per la sessione autunnale nelle scuole o istituti italiani funzionanti in Libia.

     L'esame consiste in un colloquio diretto ad accertare, attraverso una valutazione globale, l'idoneità del candidato a frequentare la classe per la quale l'esame stesso è sostenuto.

     Potrà inoltre essere istituita una sessione speciale di esame di maturità, riservata ai profughi che non abbiano potuto partecipare a detti esami nella sessione normale nelle scuole o istituti italiani funzionanti in Libia. L'esame si svolgerà secondo le procedure e le modalità di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119.

     Le commissioni giudicatrici saranno costituite di regola con professori già in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria statale in Libia.

     I candidati di cui al quarto comma del presente articolo, sono, a domanda, ammessi alla frequenza della classe subordinatamente all'esito favorevole dell'esame colloquio [30].

 

     Art. 12 bis. (Assistenza scolastica). [31]

     Gli alunni degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e gli studenti delle Università statali appartenenti alle famiglie dei connazionali rimpatriati dalla Libia di cui all'articolo 1 del presente decreto sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi scolastici.

     Agli alunni appartenenti alle famiglie di cui al precedente comma frequentanti le scuole e gli istituti di istruzione secondaria e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato sono forniti gratuitamente i libri di testo.

     Per agevolare la frequenza scolastica degli alunni appartenenti alle famiglie di cui al primo comma del presente articolo iscritti alle scuole elementari e alle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, i patronati scolastici e le casse scolastiche sono autorizzati ad effettuare gli interventi assistenziali previsti dalle norme vigenti anche in deroga ai requisiti soggettivi prescritti dalle norme stesse.

     Tutti i posti in istituti pubblici di educazione femminile e nei convitti nazionali che risultino non assegnati dopo l'espletamento dei concorsi in atto, sono attribuiti gratuitamente, in deroga alle norme vigenti e secondo le disposizioni che saranno emanate con la ordinanza prevista dal successivo articolo 13, agli alunni indicati nel precedente comma.

     Il Ministero della pubblica istruzione può concludere accordi e, nei limiti delle disponibilità del capitolo n. 2243 del proprio stato di previsione della spesa, stipulare anche convenzioni con opere ed istituti di istruzione ed educazione per l'assegnazione di posti gratuiti agli alunni di cui sopra che non abbiano potuto trovare sistemazione negli istituti indicati nel precedente comma.

     Agli studenti universitari appartenenti alle famiglie indicate nel primo comma è concesso, a domanda, l'assegno di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162, anche in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti e con le modalità che saranno stabilite con l'ordinanza di cui al successivo articolo 13.

     Le provvidenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e sesto del presente articolo sono cumulabili con altri assegni e borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti concessi per pubblico concorso.

     Le provvidenze di cui al presente articolo il cui onere è valutato in lire 290 milioni, sono accordate per l'anno scolastico 1970-1971.

 

     Art. 13. (Modalità di applicazione). [32]

     Il Ministro per la pubblica istruzione stabilirà con proprie ordinanze le modalità di applicazione degli articoli 10, 10-bis, 11, 12 e 12-bis del presente decreto.

 

     Art. 14. [33]

     All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto, valutato per l'esercizio finanziario corrente in lire 50 milioni e per l'esercizio 1971 in lire 200 milioni, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

     All'onere di lire 290 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 12-bis si provvederà mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 15. (Integrazione trattamenti pensionistici).

     L'integrazione ai trattamenti minimi delle pensioni a carico dell'Istituto libico di assicurazione sociale, di cui all'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, spetta, a decorrere dal 1° gennaio 1970, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, anche ai cittadini italiani che hanno ottenuto la pensione libica con decorrenza successiva al 31 dicembre 1965.

     Ai soggetti di cui al precedente comma è estesa l'assistenza sanitaria prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 16. (Pagamento rate di pensione dovute dall'I.N.A.S. libico).

     I titolari di pensioni a carico dell'assicurazione libica, rimpatriati in Italia, possono ottenere dall'Istituto nazionale della previdenza sociale il pagamento delle rispettive rate di pensione loro dovute dall'I.N.A.S. libico. A tal fine, gli interessati devono produrre il certificato di pensione od altra idonea documentazione.

     Nei casi previsti dal comma precedente l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a sostituirsi nel diritto dei pensionati alla riscossione delle rate a carico dell'Istituto assicuratore libico.

 

     Art. 17. (Familiari a carico).

     Ai cittadini italiani titolari di pensione a carico dell'assicurazione libica sono dovute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a decorrere dal primo giorno del mese in corso alla data del rimpatrio e, comunque, da una data non anteriore al 1° settembre 1969, le quote di maggiorazione per i familiari a carico, nella misura e con le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

 

     Art. 18. (Assegno temporaneo mensile).

     I cittadini italiani, rimpatriati dalla Libia, i quali sono in possesso dei requisiti per il diritto a pensione in base alla vigente disciplina legislativa italiana dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonché dei fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, possono, a domanda, ottenere dall'istituto medesimo un assegno temporaneo mensile, corrisposto per 13 mensilità, nella misura corrispondente ai trattamenti minimi di pensione previsti, rispettivamente, per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi dalla predetta assicurazione generale.

     L'assegno è integrato delle quote di maggiorazione previste per i familiari a carico nella misura e con le norme in vigore nell'anzidetta assicurazione generale obbligatoria.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità assicurativa si tiene conto sia dei periodi di assicurazione in Italia, ivi compresi quelli relativi alle posizioni trasferite all'I.N.A.S. libico, sia dei periodi di occupazione in Libia, utilizzabili, questi ultimi, sulla base di idonea documentazione probatoria o, in difetto, sulla base di dichiarazione resa e sottoscritta dagli interessati a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure davanti ai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Libia.

     I periodi di attività svolti in Libia in qualità di lavoratori autonomi sono valutati secondo le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori medesimi.

     L'assegno temporaneo non spetta ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive od integrative di detta assicurazione o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione stessa.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a sostituirsi ai cittadini previsti nel presente articolo, entro il limite delle somme erogate, negli eventuali diritti ad essi spettanti nei confronti dell'Istituto assicuratore libico.

 

     Art. 19. (Superstiti di lavoratore assicurato o pensionato).

     I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, superstiti di lavoratore assicurato o pensionato possono, a domanda, ottenere la liquidazione dell'assegno temporaneo di cui al precedente art. 18, secondo le norme previste dall'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi per il conseguimento della pensione ai superstiti.

     La valutazione dei periodi di anzianità assicurativa del dante causa si effettua secondo le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'art. 18.

     Si applicano, altresì, le norme contenute nei commi quinto e sesto del citato art. 18.

 

     Art. 20. (Corresponsione assegno temporaneo).

     L'assegno temporaneo di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto è corrisposto dal primo giorno del mese in corso alla data del rimpatrio e comunque da data non anteriore al 1° settembre 1969.

 

     Art. 21. (Pagamento rendite di infortunio o malattia).

     I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, titolari di rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale a carico dell'assicurazione obbligatoria libica, possono, a domanda, ottenere dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il pagamento delle rispettive rate di rendita loro dovute dalla predetta assicurazione.

     Tale rendita, qualora risulti inferiore a quella corrispondente ai salari minimi previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, sarà integrata sino a raggiungere la misura corrispondente ai predetti salari.

     Ai cittadini indicati al primo comma spettano tutte le altre prestazioni previste dal citato testo unico.

 

     Art. 22. (Prestazioni per postumi di infortuni o malattia).

     I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, affetti da postumi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale in conseguenza di attività svolta in tale Stato ed indennizzabili in base alla vigente disciplina legislativa italiana, nonché i loro superstiti, possono, a domanda e previa presentazione di idonea documentazione, ottenere dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro le prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Le rendite per inabilità permanente e per i superstiti sono liquidate sulla base dei salari annui minimi stabiliti dal citato testo unico.

 

     Art. 23. (Rimborso prestazioni da parte dell'organismo libico).

     L'I.N.A.I.L. è autorizzato a sostituirsi nel diritto dei beneficiari di cui ai precedenti articoli 21 e 22 per la riscossione delle rendite ed il rimborso delle altre prestazioni eventualmente dovute dal competente organismo assicuratore libico.

 

     Art. 24. (Assistenza sanitaria dell'I.N.A.M.) [34].

     Ai cittadini italiani sottoindicati è erogata, da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'assistenza sanitaria secondo le norme di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni:

     a) titolari di pensione dell'assicurazione libica di cui all'art. 16 che abbiano ottenuto il pagamento delle rispettive rate di pensione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, semprechè non abbiano diritto alla integrazione di cui all'art. 15;

     b) titolari dell'assegno temporaneo mensile previsto dagli articoli 18 e 19;

     c) titolari di rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale nei casi di inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento, ovvero di rendita ai superstiti, corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del presente decreto;

     d) familiari a carico dei soggetti indicati alle precedenti lettere a), b) e c).

 

     Art. 25. (Decorrenza delle prestazioni).

     Le prestazioni a carico del competente ente assicuratore libico, di cui agli articoli 16, 21 e 22 sono erogate dalla data della loro sospensione o della mancata corresponsione.

     In difetto della presentazione da parte degli interessati di idonea documentazione probatoria della data suddetta le prestazioni sono concesse dal primo giorno del mese in corso alla data del rimpatrio.

 

     Art. 26. (Copertura finanziaria).

     L'onere derivante dalle disposizioni contenute negli articoli 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 24 del presente decreto è posto a carico, per le rispettive competenze, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che vi provvedono con un apporto dello Stato determinato, salvo conguaglio, in lire 1.200 milioni ripartito come segue:

     I.N.P.S.. Fondo sociale, 900 milioni di lire;

     I.N.A.M.. 200 milioni di lire;

     I.N.A.I.L.. 100 milioni di lire.

     Il conguaglio sarà effettuato al 31 dicembre 1972, sulla base delle risultanze finali da evidenziarsi dalle gestioni assicurative interessate e, per quanto riguarda l'I.N.A.M., sulla base del costo medio per assistito accertato negli anni 1971 e 1972.

     All'onere derivante dall'applicazione del precedente primo comma, per l'anno finanziario 1970, si provvede, con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 27. (Durata di validità delle norme).

     Le norme del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto da altri articoli del decreto stesso, si applicano non oltre il 31 dicembre 1972 [35].

Entro tale data la materia sarà organicamente disciplinata con successivo provvedimento, nel quadro della normativa generale per la sistemazione dei profughi [36].

 

     Art. 28. (Contributi della Cassa per il Mezzogiorno).

     Nei confronti dei connazionali rimpatriati dalla Libia i contributi in corso capitale della Cassa per il Mezzogiorno nei settori dell'industria e del turismo vengono concessi nella misura massima, prevista dalle norme del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, elevate del 10 per cento.

 

Art. 29.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà nello stesso giorno presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. unico della L. 19 ottobre 1970, n. 744. Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[4] Comma inserito dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[6] Comma così modificato dall’art. 15 della L. 25 luglio 1971, n. 568.

[7] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[9] Comma inserito dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[10] Comma inserito dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[11] Comma inserito dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[12] Comma inserito dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[13] Comma inserito dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[14] Comma inserito dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[15] Comma inserito dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[16] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[17] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[18] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[19] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[20] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[21] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[22] Comma già modificato dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744 e così ulteriormente modificato dall’art. 15 della L. 25 luglio 1971, n. 568.

[23] Comma così modificato dall’art. 18 della L. 25 luglio 1971, n. 568.

[24] Comma già modificato dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744 e così ulteriormente modificato dall’art. 18 della L. 25 luglio 1971, n. 568.

[25] Comma così sostituito dall’art. 17 della L. 25 luglio 1971, n. 568.

[26] Comma aggiunto dall’art. 19 della L. 25 luglio 1971, n. 568.

[27] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[28] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[29] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[30] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[31] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[32] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[33] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[34] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[35] Comma così sostituito dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.

[36] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 ottobre 1970, n. 744.