§ 10.10.23 - Legge 25 luglio 1971, n. 568 .
Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nellalegge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:25/07/1971
Numero:568


Sommario
Art. 1.      I connazionali rimpatriati dalla Libia indicati nell'art. 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, [...]
Art. 2.      L'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è sostituito dal seguente
Art. 3.      I profughi già titolari all'estero di una rivendita di giornali sono autorizzati in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzazioni o concessioni, a riprendere la loro [...]
Art. 4.      Le amministrazioni regionali possono assumere, a domanda, i cittadini italiani i quali, alla data del 31 agosto 1969, prestavano servizio con mansioni impiegatizie o [...]
Art. 5.      I connazionali e profughi indicati al precedente art. 1 che esercitavano nei paesi di provenienza attività industriale, commerciale o artigianale, e che intendano [...]
Art. 6.      La certificazione dell'esercizio nei paesi di provenienza dell'attività di cui agli articoli precedenti è rilasciata dalle competenti autorità consolari e, ove [...]
Art. 7.      I crediti derivanti dai finanziamenti di cui alla presente legge hanno privilegio sull'oggetto stesso del finanziamento e sono garantiti dallo Stato
Art. 8.      L'Istituto per il credito ai lavoratori all'estero (ICLE) è autorizzato, in deroga al proprio statuto ed entro il limite di tre miliardi, ad effettuare le operazioni di [...]
Art. 9.      A favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati è concesso un contributo straordinario di 2.000 milioni, che l'Opera impiegherà in [...]
Art. 10.      E' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni che viene destinata alla concessione da parte del Ministero dei lavori pubblici di sovvenzioni straordinarie all'Opera per [...]
Art. 11.      Sono devolute alla competenza dei provveditori alle opere pubbliche l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori e tutte le altre [...]
Art. 12.      Le assegnazioni degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge verranno effettuate per ogni località sede delle costruzioni previ bandi di concorso da emanarsi [...]
Art. 13.      Ai fini del finanziamento della spesa di cui al primo comma del precedente art. 10, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato la [...]
Art. 14.      Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'art. 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7, è riaperto fino al 31 [...]
Art. 15.      All'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, le parole "65° anno di età" sono [...]
Art. 16.      La prefettura di Roma è autorizzata a provvedere al pagamento delle spese per vitto ed alloggio consumate in alberghi e pensioni della provincia di Roma a tutto il 31 [...]
Art. 17.      L'articolo unico - sub art. 5 - ultimo comma - della legge 19 ottobre 1970, n. 744 - è modificato come segue
Art. 18.      L'articolo 5, comma terzo, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, è modificato come segue
Art. 19.      All'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, come modificato dall'articolo unico della legge 19 ottobre 1970, n. 744 e dagli articoli 17 e 18 della presente [...]


§ 10.10.23 - Legge 25 luglio 1971, n. 568 [1] .

Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nellalegge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati.

(G.U. 10 agosto 1971, n. 201)

 

 

     Art. 1.

     I connazionali rimpatriati dalla Libia indicati nell'art. 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e di profughi provenienti da altri Paesi africani rimpatriati non anteriormente alla data del 1° gennaio 1956 che esercitavano attività agricola nei Paesi di provenienza, sono considerati coltivatori diretti ai fini della concessione dei benefici previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948 n. 114, dal decreto-legislativo 5 marzo 1948, n. 121, dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni e integrazioni.

     Tali benefici sono estesi a favore dei connazionali e profughi di cui al precedente comma anche per l'acquisto delle scorte vive e morte occorrenti per la conduzione dei fondi, nei limiti ritenuti congrui dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

     I connazionali e i profughi di cui al primo comma hanno titolo di precedenza nell'applicazione delle provvidenze previste dalle leggi surrichiamate semprechè presentino la relativa istanza non oltre il termine di un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I benefici predetti sono concessi ai profughi e rimpatriati di cui al primo comma anche se temporaneamente occupati in attività non agricole ed in deroga alla disposizione sulla composizione del nucleo familiare prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

 

          Art. 2.

     L'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è sostituito dal seguente:

     "I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività artigiana, commerciale, industriale o professionale già legalmente esplicata nei territori di provenienza hanno diritto di ottenere, da parte dell'autorità competente, la concessione dell'autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative".

 

          Art. 3.

     I profughi già titolari all'estero di una rivendita di giornali sono autorizzati in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzazioni o concessioni, a riprendere la loro attività in qualsiasi comune rispettando i limiti di distanza tra rivendite.

     Per i profughi già titolari o esercenti di sale cinematografiche nei paesi di provenienza sono riaperti i termini per la presentazione delle domande onde ottenere le autorizzazioni necessarie per riprendere la loro attività in Italia.

     I profughi che all'atto del rientro in patria svolgevano il loro lavoro come operaio o impiegato in una delle aziende elettriche comunque insediate in territori africani sono assunti, su domanda, dall'Enel con la stessa qualifica e categoria.

 

          Art. 4.

     Le amministrazioni regionali possono assumere, a domanda, i cittadini italiani i quali, alla data del 31 agosto 1969, prestavano servizio con mansioni impiegatizie o salariali presso gli enti pubblici della Libia e siano rimpatriati a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese.

     Al personale, assunto ai sensi del precedente comma presso l'Ente regione, è attribuito, in relazione al titolo di studio posseduto, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di previdenza del restante personale della Regione di pari qualifica, quale sarà determinato in attuazione delle norme dello statuto regionale.

     I connazionali rimpatriati dalla Libia che aspirano al collocamento ai sensi del presente articolo dovranno presentare domanda all'Ente regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fornendo tutti i possibili elementi di prova relativi al titolo di studio posseduto, alla natura, alla durata e allo svolgimento del rapporto d'impiego con gli enti pubblici libici.

 

          Art. 5.

     I connazionali e profughi indicati al precedente art. 1 che esercitavano nei paesi di provenienza attività industriale, commerciale o artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attività, hanno titolo di precedenza per ottenere i finanziamenti rispettivamente previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016 e dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni, sempre che le relative istanze siano presentate nel termine di un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6.

     La certificazione dell'esercizio nei paesi di provenienza dell'attività di cui agli articoli precedenti è rilasciata dalle competenti autorità consolari e, ove richiesto, costituisce titolo per l'iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura ed all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

 

          Art. 7.

     I crediti derivanti dai finanziamenti di cui alla presente legge hanno privilegio sull'oggetto stesso del finanziamento e sono garantiti dallo Stato.

     La garanzia dello Stato, che sarà concessa con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, sarà operante per il totale ammontare della perdita che l'istituto mutuante dimostrerà di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti del mutuatario.

     Il privilegio di cui al primo comma si intende costituito anche a favore dello Stato per eventuali azioni di rivalsa contro l'impresa finanziaria in dipendenza dei contributi versati e della garanzia prestata.

 

          Art. 8.

     L'Istituto per il credito ai lavoratori all'estero (ICLE) è autorizzato, in deroga al proprio statuto ed entro il limite di tre miliardi, ad effettuare le operazioni di finanziamento previste dalla presente legge.

 

          Art. 9.

     A favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati è concesso un contributo straordinario di 2.000 milioni, che l'Opera impiegherà in finanziamenti e contributi intesi ad agevolare la ripresa delle attività economiche, svolte dai profughi e rimpatriati nei territori abbandonati.

     Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma sarà costituita in seno all'Opera apposita commissione, presieduta dal presidente dell'Opera o da suo delegato, e composta da dodici membri, di cui cinque designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dal Ministero dell'industria e commercio; cinque rappresentanti delle associazioni di categoria, designati dal Ministero dell'interno; due designati dal consiglio d'amministrazione dell'Opera.

     Per gli atti occorrenti e conseguenti all'attuazione degli interventi, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

     All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971, si provvede mediante prelevamento dal conto corrente di tesoreria denominato "Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione Importazione cereali esteri".

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

Titolo II

PROVVIDENZE PER GLI ALLOGGI

 

          Art. 10.

     E' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni che viene destinata alla concessione da parte del Ministero dei lavori pubblici di sovvenzioni straordinarie all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati e ai rimpatriati, che curerà la realizzazione di un programma edilizio, comprendente anche case di riposo, a favore dei profughi e dei rimpatriati.

     Per la progettazione e direzione dei lavori l'Opera può avvalersi dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES).

     Il programma, con l'indicazione delle località in cui gli alloggi e le case di riposo dovranno essere costruiti e del relativo numero e tipo delle costruzioni, è sottoposto dall'Opera alla approvazione dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici.

 

          Art. 11.

     Sono devolute alla competenza dei provveditori alle opere pubbliche l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori e tutte le altre attribuzioni finora riservate all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici in applicazione della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per le assegnazioni dei fondi agli uffici decentrati si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

 

          Art. 12.

     Le assegnazioni degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge verranno effettuate per ogni località sede delle costruzioni previ bandi di concorso da emanarsi dalla competente prefettura in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, integrato dalle norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 389.

     Gli alloggi costruiti con i finanziamenti previsti dalla presente legge verranno assegnati in locazione semplice ed i relativi canoni di affitto saranno stabiliti a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

 

          Art. 13.

     Ai fini del finanziamento della spesa di cui al primo comma del precedente art. 10, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma di lire 10 miliardi, in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1972, lire 3 miliardi nell'esercizio 1973 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1974.

     Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi nell'esercizio successivo.

     Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministro per il tesoro, le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per la loro utilizzazione per i fini previsti dal precedente art. 10.

     Le anticipazioni suddette saranno estinte con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137, unitamente ai relativi interessi, in 15 annualità anticipate al saggio corrente al momento delle somministrazioni stesse, decorrenti dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E TRANSITORIE

 

          Art. 14.

     Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'art. 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7, è riaperto fino al 31 dicembre 1972 per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 15.

     All'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, le parole "65° anno di età" sono sostituite con le parole "60° anno di età".

     All'articolo 5, secondo comma, del citato decreto-legge, la parola "ultrasessantacinquenni" è sostituita con la parola "ultrasessantenni".

 

          Art. 16.

     La prefettura di Roma è autorizzata a provvedere al pagamento delle spese per vitto ed alloggio consumate in alberghi e pensioni della provincia di Roma a tutto il 31 marzo 1971 dai profughi ed assimilati in eccedenza al periodo massimo di ospitalità previsto dall'art. 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, modificato dall'articolo unico della legge 19 ottobre 1970, n. 744.

     All'onere di lire 150.000.000 derivante dall'attuazione della presente norma per l'anno 1971, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 2506 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1971.

 

          Art. 17.

     L'articolo unico - sub art. 5 - ultimo comma - della legge 19 ottobre 1970, n. 744 - è modificato come segue:

     "Ai predetti profughi e rimpatriati che versino in stato di bisogno e non fruiscano di alcun trattamento previdenziale per malattia, è concessa, a carico del Ministero dell'interno, l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, per la durata di un anno dalla data del rimpatrio".

     All'onere di lire 120.000.000 derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971 si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1971.

 

          Art. 18.

     L'articolo 5, comma terzo, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, è modificato come segue:

     "Il Ministero dell'interno provvede alla gestione della casa di riposo per profughi ed assimilati, anziani o inabili, realizzata nel centro profughi di Pigna, di quella in corso di realizzazione nel centro profughi di Bari nonchè del cronicario di Padriciano in Trieste. In caso di comprovate necessità, il Ministero può stipulare apposite convenzioni, per la gestione dei predetti istituti, con enti pubblici assistenziali qualificati".

     All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 2506 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1971.

 

          Art. 19.

     All'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, come modificato dall'articolo unico della legge 19 ottobre 1970, n. 744 e dagli articoli 17 e 18 della presente legge, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Il Ministero dell'interno è autorizzato ad istituire una o più comunità protette per l'assistenza dei profughi ed assimilati ospitati nei centri di raccolta, che, alla data di chiusura dei centri stessi, non siano assolutamente in grado di inserirsi nella vita produttiva e sociale del paese per difficoltà inerenti alle condizioni familiari, lavorative o di salute.

     Nelle comunità protette sarà assicurata assistenza alloggiativa, economica, sanitaria e di servizio sociale fino a quando gli interessati non abbiano conseguito autonoma sistemazione".

     L'indennità di sistemazione, di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, sarà corrisposta all'atto della dimissione dalla comunità protetta.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 2506 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1971.


[1]  Per una proroga delle disposizioni di cui alla presente legge, relative alle provvidenze in favore dei profughi e dei rimpatriati, vedi, da ultimo l'art. 1 della L. 19 maggio 1976, n. 326.