§ 10.10.1E - Legge 19 maggio 1976, n. 326.
Proroga della legge 18 luglio 1975, n. 356, per le provvidenze in favore dei profughi


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:19/05/1976
Numero:326


Sommario
Art. 1.      Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, nonchè quelle di cui all'articolo 3 della legge 18 luglio 1975, n. 356, eccettuate quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della [...]
Art. 2.      Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.


§ 10.10.1E - Legge 19 maggio 1976, n. 326.

Proroga della legge 18 luglio 1975, n. 356, per le provvidenze in favore dei profughi

(G.U. 31 maggio 1976, n. 142)

 

     Art. 1.

     Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, nonchè quelle di cui all'articolo 3 della legge 18 luglio 1975, n. 356, eccettuate quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi prevista dall'articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

 

          Art. 2.

     Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.