§ 10.10.22 - Legge 18 marzo 1968, n. 389.
Norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi costruiti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:18/03/1968
Numero:389


Sommario
Art. 1.      I concorsi per l'assegnazione degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo e destinati ai profughi ed ai connazionali [...]
Art. 2.      I concorsi per l'assegnazione dell'aliquota, riservata ai profughi ed ai connazionali rimpatriati ad essi assimilati, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 novembre 1964, [...]
Art. 3.      Ai fini dell'assegnazione degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati fanno parte della commissione [...]
Art. 4.      Fermo il criterio di precedenza assoluta di cui all'art. 2, penultimo comma, la commissione provinciale provvede alla formazione delle graduatorie mediante [...]


§ 10.10.22 - Legge 18 marzo 1968, n. 389. [1]

Norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati ai sensi della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e successive disposizioni.

(G.U. 16 aprile 1968, n. 97)

 

 

     Art. 1.

     I concorsi per l'assegnazione degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo e destinati ai profughi ed ai connazionali rimpatriati ad essi assimilati, ricoverati nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno, sono banditi dalla prefettura nella cui circoscrizione territoriale gli alloggi sono costruiti.

     Ai fini del bando di concorso gli enti costruttori, sei mesi prima dell'ultimazione dei lavori di costruzione, comunicano alla prefettura, dandone notizia al Ministero dell'interno e al Ministero dei lavori pubblici, la località, il numero, il tipo e le caratteristiche degli alloggi da mettere a concorso, la misura del prezzo di riscatto o del canone di locazione ed ogni altro utile elemento.

     Il bando è pubblicato, per almeno sessanta giorni prima della scadenza, presso tutti i centri di raccolta dei profughi e presso le prefetture nella cui circoscrizione sono ubicati i centri stessi; esso è comunicato, altresì, al Ministero dell'interno, all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati, alle associazioni di categoria e alla segreteria della commissione provinciale di cui al successivo art. 3.

     Le domande, corredate dai documenti determinati nel bando in relazione alle particolari condizioni delle categorie destinatarie ed istruite dalla prefettura che ha bandito il concorso, sono sottoposte alla predetta commissione.

     Per la partecipazione ai concorsi previsti nel presente articolo si prescinde dal requisito della residenza degli aspiranti nel comune dove sorgono le costruzioni.

 

          Art. 2.

     I concorsi per l'assegnazione dell'aliquota, riservata ai profughi ed ai connazionali rimpatriati ad essi assimilati, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, degli alloggi costruiti dagli istituti autonomi per le case popolari, dall'istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e dall'istituto per le case per gli impiegati dello Stato, sono indetti dalla prefettura della provincia in cui gli alloggi sono costruiti.

     Ai fini del bando di concorso gli enti costruttori, sei mesi prima dell'ultimazione dei lavori di costruzione, comunicano alla prefettura, dandone notizia al Ministero dell'interno ed al Ministero dei lavori pubblici, la località, il numero, il tipo e le caratteristiche degli alloggi, compresi nell'aliquota riservata, da mettere a concorso, nonchè la misura del prezzo di riscatto o del canone di locazione ed ogni altro utile elemento.

     Il bando è pubblicato, per almeno sessanta giorni prima della scadenza, presso tutte le prefetture, tutti i centri di raccolta e tutti i comuni capoluoghi di provincia; esso è comunicato altresì, agli organi ed enti indicati nel terzo comma dell'articolo precedente.

     Le domande, corredate dai documenti determinati nel bando in relazione alle particolari condizioni delle categorie destinatarie ed istruite dalla prefettura che ha indetto il concorso, sono sottoposte alla commissione provinciale di cui al successivo art. 3.

     Per la partecipazione ai concorsi disciplinati nel presente articolo si prescinde dal requisito della residenza degli aspiranti nel comune dove sorgono le costruzioni.

     Nella formazione della graduatoria per la assegnazione di tali alloggi è data precedenza assoluta ai profughi ed ai connazionali rimpatriati ad essi assimilati ricoverati nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno.

     Gli alloggi che dovessero risultare non assegnati dopo l'espletamento dei concorsi cessano di far parte dell'aliquota riservata di cui all'art. 4 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, e sono restituiti alla disponibilità degli enti costruttori per l'assegnazione in conformità alle disposizioni che ne disciplinano le rispettive attività.

 

          Art. 3.

     Ai fini dell'assegnazione degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati fanno parte della commissione provinciale istituita con l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in luogo dei componenti indicati alle lettere g) ed h) dell'articolo medesimo, tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle categorie dei profughi e rimpatriati, designati dal prefetto della provincia, sentite le associazioni di categoria giuridicamente riconosciute.

     I componenti supplenti partecipano alle adunanze in caso di assenza o impedimento degli effettivi.

     Nelle province in cui gli alloggi vengono costruiti ed in cui esiste un centro di raccolta dei profughi, uno dei suddetti componenti effettivi è il direttore del centro.

     Per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa dei suddetti profughi e rimpatriati fanno parte della commissione regionale istituita con l'art. 19 del citato decreto, in luogo dei componenti indicati al numero 6 dell'art. 20 del medesimo, tre rappresentanti delle categorie interessate designati dal prefetto della provincia del capoluogo di regione.

 

          Art. 4.

     Fermo il criterio di precedenza assoluta di cui all'art. 2, penultimo comma, la commissione provinciale provvede alla formazione delle graduatorie mediante l'attribuzione dei punteggi sottoindicati:

     1) per i profughi e connazionali rimpatriati ricoverati nei centri di raccolta:

     a) con riferimento alla composizione del nucleo familiare: fino a tre unità, punti 1; da quattro a cinque unità, punti 2; da sei a sette unità, punti 3, da otto unità ed oltre, punti 4;

     b) con riferimento al periodo di permanenza nei centri di raccolta: fino ad un anno, punti 1; da uno a tre anni, punti 2; da tre a cinque anni, punti 3; da cinque anni in poi, punti 4;

     c) con riferimento al tipo dell'assistenza goduta: solo alloggio, punti 1; sussidio o vitto confezionato ed alloggio, punti 5;

     2) per i profughi ed i rimpatriati non ricoverati nei centri di raccolta vale il punteggio stabilito dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.