§ 38.7.15 - D.P.R. 11 ottobre 1963, n. 1471.
Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. - Casa e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:11/10/1963
Numero:1471


Sommario
Art. 1.      I benefici spettanti agli attuali assegnatari degli alloggi costruiti dalla soppressa Gestione INA - Casa, in base alle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 14 febbraio [...]
Art. 2.      Gli attuali assegnatari di alloggi a riscatto ed in locazione possono ottenere i benefici indicati nell'articolo precedente facendo pervenire domanda entro il termine di un anno dalla data di [...]
Art. 3.      Allo scadere del termine di un anno, indicato nell'articolo precedente, gli alloggi non richiesti in proprietà immediata dagli assegnatari sono consegnati nello stato di fatto e di diritto in [...]
Art. 4.      All'atto del trasferimento della proprietà degli alloggi la Gestione case per lavoratori provvede, ove non ancora attuata, alla delimitazione delle pertinenze degli alloggi da attribuire in [...]
Art. 5.      Qualora la consegna agli assegnatari degli alloggi costruiti in attuazione del II piano settennale previsti dalla legge 26 novembre 1955, n. 1148, sia effettuata dopo l'entrata in vigore delle [...]
Art. 6.      Qualora l'atto originario di assegnazione non contenga tutti gli elementi formali e sostanziali indispensabili ai fini della trascrizione di cui al primo capoverso dell'art. 2 della legge 14 [...]
Art. 7.      Accolta la domanda dell'assegnatario aspirante alla concessione in proprietà immediata dell'alloggio con ipoteca legale o con riscatto anticipato in unica soluzione, del debito residuo con lo [...]
Art. 8.      Nel caso in cui l'assegnatario di un alloggio in locazione richieda l'applicazione dei benefici previsti dal punto 2) dell'art. 1 del presente decreto la Gestione case per lavoratori provvede [...]
Art. 9.      Lo sconto al tasso del 5% nel caso previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è applicato anche alle richieste di riscatto anticipato degli assegnatari, già [...]
Art. 10.      Tutti gli alloggi in locazione ed a riscatto che non siano richiesti in proprietà dai relativi assegnatari vengono trasferiti in proprietà degli I.A.C.P. e dell'I.N.C.I.S. o degli enti indicati [...]
Art. 11.      Il potere di pronunciare la dichiarazione di decadenza dal diritto all'alloggio nei confronti degli assegnatari morosi, di cui all'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è esercitata dagli [...]
Art. 12.      Le quote di riscatto di cui all'art. 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, debbono essere versate alla Gestione case per lavoratori dagli enti divenuti proprietari in 4 rate trimestrali [...]
Art. 13.      Le quote di riscatto di cui al precedente articolo sono determinate in misura corrispondente all'importo complessivamente dovuto dall'assegnatario alla Gestione case per lavoratori sia in virtù [...]
Art. 14.      Qualora all'atto della consegna degli alloggi agli Istituti autonomi case popolari, all'I.N.C.I.S. o agli altri Enti indicati all'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, i relativi [...]
Art. 15.      Per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto l'amministrazione degli stabili resta affidata alla Gestione case per lavoratori secondo le norme e i regolamenti vigenti [...]
Art. 16.      La Gestione case per lavoratori, in applicazione dell'art. 23 lettera i) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, provvede alla manutenzione straordinaria ed alla esecuzione delle opere integrative [...]
Art. 17.      In applicazione dell'art. 7 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, gli alloggi trasferiti in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari ovvero agli Enti di cui all'art. 4 della citata [...]
Art. 18.      Ai fini dell'esclusione dal pagamento del contributo previsto dall'art. 10, lettera b) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono considerati agricoli i lavoratori qualificati tali per [...]
Art. 19.      I contributi posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori a norma delle lettere b) e c) dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, numero 60, sono calcolati sulla retribuzione presa a [...]
Art. 20.      Sono considerati lavoratori ai sensi dell'art. 12 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, tutti coloro che a causa di rapporto di lavoro subordinato abbiano versato i contributi per il periodo [...]
Art. 21.      Il Comitato centrale previsto dall'art. 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per la realizzazione delle finalità previste dagli articoli 14 e 15 della legge stessa provvede:
Art. 22.      Il Comitato centrale ha facoltà:
Art. 23.      Il Comitato centrale, in relazione al programma decennale e per ogni piano pluriennale, ripartisce i fondi per regione ed assegna a ciascuna provincia il fondo suddiviso per ognuno dei settori [...]
Art. 24.      Sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato centrale, i Comitati provinciali entro due mesi dalla richiesta del Comitato centrale esprimono il proprio parere circa la ripartizione dei fondi [...]
Art. 25.      In sede di esecuzione del programma, i fondi non utilizzati per uno dei settori 2, 3 e 4 dell'art. 15 della legge n. 60 saranno ripartiti dal Comitato centrale nell'ambito della provincia, [...]
Art. 26.      Il Comitato centrale deve inoltre provvedere:
Art. 27.      Il presidente del Comitato centrale:
Art. 28.      Il segretario del Comitato centrale interviene alle sedute del Comitato, redige i verbali delle adunanze, li firma unitamente al Presidente e ne rilascia copia ed estratti. Al segretario è [...]
Art. 29.      Per l'espletamento delle funzioni demandategli dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dal presente decreto, il Comitato si avvale di un ufficio di segreteria il cui personale è fornito dalla [...]
Art. 30.      Il presidente della Gestione case per lavoratori:
Art. 31.      Il Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori ha il compito:
Art. 32.      Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta al mese.
Art. 33.      Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Gestione nominato dal Consiglio di amministrazione. Il segretario del Consiglio redige i [...]
Art. 34.      Il Collegio dei sindaci adempie alle funzioni attribuitegli dalla legge.
Art. 35.      I componenti del Consiglio di amministrazione della Gestione durano in carica cinque anni.
Art. 36.      I componenti del Consiglio di amministrazione che non intervengano a tre adunanze consecutive, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dal loro ufficio.
Art. 37.      Il direttore generale della Gestione è a capo di tutti i servizi dell'Ente; ne regola il normale funzionamento, sovraintende a tutto il personale, ne cura la disciplina, provvede alla [...]
Art. 38.      Il bilancio annuale deve essere trasmesso entro il 30 settembre di ogni anno dal Consiglio di amministrazione al Collegio dei sindaci perché questo provveda agli adempimenti di sua competenza e [...]
Art. 39.      I Comitati provinciali istituiti con delibera del Comitato centrale sono presieduti dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e sono costituiti:
Art. 40.      Ai Comitati provinciali sono attribuiti i seguenti compiti:
Art. 41.      Il presidente del Comitato provinciale convoca e presiede il Comitato stesso fissando l'ordine del giorno delle singole riunioni.
Art. 42.      In base alle disposizioni contenute negli articoli 18, 27, 28, 30 e 31 della legge, la esecuzione del programma decennale nelle singole province è affidata agli Istituti autonomi per le case [...]
Art. 43.      Per le finalità e secondo le attribuzioni ad essi devolute dalle norme richiamate nel precedente articolo, gli Istituti autonomi per le case popolari assumono i seguenti compiti:
Art. 44.      Agli Istituti autonomi per le case popolari sono attribuite anche le seguenti altre funzioni:
Art. 45.      Nello svolgimento dei compiti sopra indicati gli Istituti autonomi per le case popolari sono soggetti alla vigilanza da parte del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 46.      Gli Istituti autonomi per le case popolari sono responsabili del buon uso dei fondi che sono ad essi accreditati mediante anticipazioni della Gestione case per lavoratori fino alla concorrenza [...]
Art. 47.      Il collaudo delle opere realizzate ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è effettuato da ingegneri o architetti iscritti negli elenchi dei collaudatori delle opere di edilizia economica [...]
Art. 48.      Gli istituti autonomi per le case popolari, al termine dei lavori, debbono inviare al Ministero dei lavori pubblici ovvero al Provveditorato regionale delle opere pubbliche, nei limiti della [...]
Art. 49. 
Art. 50.      In relazione agli stanziamenti effettuati per i settori indicati all'art. 15 della legge, la Gestione case per lavoratori provvede, per comprensorio intercomunale ad emanare gli appositi bandi [...]
Art. 51.      Le domande di prenotazione di cui all'articolo precedente debbono essere redatte su moduli predisposti dalla Gestione case per lavoratori ed essere presentate all'Ufficio del lavoro e della [...]
Art. 52.      Nei bandi per la prenotazione degli alloggi da destinarsi ai lavoratori di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 15 della legge debbono essere indicati:
Art. 53.      Nei bandi per la prenotazione di finanziamenti per la costruzione di alloggi da destinarsi ai soci di cooperative di cui al punto 3) dell'art. 15 della legge, debbono essere indicati:
Art. 54.      Nei bandi per la prenotazione dei prestiti di cui al fondo di rotazione previsto al punto 4) dell'art. 15 della legge debbono essere indicati:
Art. 55.      La determinazione delle aziende, degli enti pubblici e delle amministrazioni di cui al punto 2) dell'art. 15 della legge avviene mediante l'esperimento di appositi concorsi.
Art. 56.      La prenotazione degli alloggi da realizzare per i settori indicati ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 15 della legge, nonché dei prestiti previsti al punto 4) dello stesso articolo è [...]
Art. 57.      Per l'assegnazione degli alloggi previsti ai punti 1) e 2) dell'art. 15 della legge sono formate distinte graduatorie a seconda che trattisi di alloggi in proprietà con garanzia ipotecaria o di [...]
Art. 58.      Per le Cooperative previste al punto 3) dell'art. 15 della legge, ammesse al finanziamento, la precedenza nella scelta dell'alloggio da parte dei singoli soci è determinata in base all'ordine [...]
Art. 59.      Per l'assegnazione dei prestiti di cui al settore indicato al punto 4) dell'art. 15 della legge, sono formate tre graduatorie: la prima riservata ai lavoratori che intendano costruire [...]
Art. 60.      La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi in proprietà con garanzia ipotecaria e in locazione, nonché quelle per la concessione dei prestiti sono fatte da una commissione provinciale [...]
Art. 61.      Le Commissioni provinciali, al fine di accertare i requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per la prenotazione degli alloggi di cui ai settori indicati ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 15 [...]
Art. 62.      Le graduatorie sono formate sulla base dei punteggi che risultano tenendo conto dei criteri preferenziali stabiliti dai successivi artt. 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76 delle presenti norme.
Art. 63.      La Gestione case per lavoratori, qualora prima dell'approvazione della graduatoria ritenga che la graduatoria stessa contenga vizi di legittimità per la posizione di uno o più concorrenti avuto [...]
Art. 64.      Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria, ma prima della consegna dell'alloggio e del perfezionamento dell'operazione di prestito, la Gestione case per lavoratori, sia attraverso [...]
Art. 65.      La Commissione provinciale, prima della consegna degli alloggi o del perfezionamento delle operazioni di prestito, accerta la persistenza dei requisiti che hanno determinato l'accoglimento della [...]
Art. 66.      Il decesso del lavoratore, dopo la presentazione della domanda di prenotazione, non costituisce motivo di decadenza dal diritto al concorso per i componenti il nucleo familiare, ancorché questi [...]
Art. 67.      Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti.
Art. 68.      Sono compiti della Commissione centrale:
Art. 69.      I criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti, previsti per i settori di cui ai punti 1), 2) e 4) dell'art. 15 della legge, sono determinati in base alle condizioni del [...]
Art. 70.      In relazione al bisogno di alloggio i punteggi da attribuirsi alle domande di prenotazione sono determinati nel modo seguente:
Art. 71.      In relazione all'anzianità di lavoro nella località in cui sono previste le costruzioni degli alloggi e la concessione dei prestiti, i punteggi da attribuirsi alle domande di prenotazione sono [...]
Art. 72.      In relazione all'anzianità di contribuzione ai piani settennali ed a quello decennale previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148 e 14 febbraio 1963, n. 60, i [...]
Art. 73.      Oltre al punteggio risultante dalla somma dei punti attribuiti in base ai titoli considerati dagli articoli precedenti, sia in relazione al bisogno di alloggio, sia in corrispondenza [...]
Art. 74.      Il punteggio è stabilito in base alle condizioni del richiedente all'atto della pubblicazione del bando.
Art. 75.      L'ordine di graduatoria è formato sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda risultante dalla somma dei punti relativi ai titoli di cui agli articoli precedenti.
Art. 76.      Le domande che contengono dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria.
Art. 77.      Ogni rinuncia all'assegnazione è irrevocabile, essa, sempreché espressa prima della consegna dell'alloggio o del perfezionamento dell'operazione di prestito, importa l'esclusione definitiva del [...]
Art. 78.      Sono considerate aree necessarie alle costruzioni previste dalla legge sia quelle sulle quali insisteranno gli alloggi, sia tutte le superfici che occorrono alla realizzazione dei servizi [...]
Art. 79.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 25 della legge, la Gestione case per lavoratori, in relazione anche a quanto previsto dalla lettera g) dell'art. 23 della legge, è autorizzata a stipulare [...]
Art. 80.      Per le aree destinate a costruzioni di cooperative e quelle concesse alle aziende, l'idoneità dell'area e la sua rispondenza ai criteri e ai limiti tecnici e economici stabiliti è dichiarata [...]
Art. 81.      Sulle aree acquistate direttamente dalle cooperative e sulle costruzioni che vi sono realizzate la cooperativa concede ipoteca a garanzia del finanziamento erogato dalla Gestione case per [...]
Art. 82.      La Gestione case per lavoratori provvede alla istituzione ed all'attuazione del servizio sociale previsto dagli articoli 14 e 23 della legge, mediante convenzione con enti di servizio sociale [...]
Art. 83.      Il Servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari individua i problemi sociali dei quartieri ed opera nei complessi edilizi perché sorgano e permangano in essi le [...]
Art. 84.      Per la stipulazione di tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e dalle presenti norme, gli onorari notarili sono [...]


§ 38.7.15 - D.P.R. 11 ottobre 1963, n. 1471. [1]

Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. - Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori.

(G.U. 11 novembre 1963, n. 293, S.O.)

 

TITOLO I

Liquidazione del patrimonio della Gestione INA - Casa

 

Art. 1.

     I benefici spettanti agli attuali assegnatari degli alloggi costruiti dalla soppressa Gestione INA - Casa, in base alle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono determinati come segue:

     1) Per gli assegnatari a riscatto con patto di futura vendita:

     a) possibilità di ottenere l'assegnazione in proprietà immediata, con ipoteca legale sull'alloggio a garanzia del pagamento del residuo debito;

     b) possibilità di ottenere la proprietà immediata dell'alloggio attraverso il riscatto anticipato, in unica soluzione, del debito residuo, con lo sconto al tasso del 5% delle restanti annualità.

     2) Per gli assegnatari in locazione:

     a) possibilità di ottenere l'assegnazione a riscatto con patto di futura vendita anche per singoli alloggi compresi in un edificio;

     b) possibilità di ottenere l'assegnazione in proprietà immediata, sia con ipoteca legale sull'alloggio a garanzia del pagamento del residuo debito, sia con il riscatto anticipato in unica soluzione del debito residuo con lo sconto al tasso del 5% delle restanti annualità anche per singoli alloggi compresi in un edificio.

     I canoni, al netto di ogni spesa per manutenzione o per altro titolo, pagati precedentemente per la locazione, sono riconosciuti agli effetti del riscatto.

 

     Art. 2.

     Gli attuali assegnatari di alloggi a riscatto ed in locazione possono ottenere i benefici indicati nell'articolo precedente facendo pervenire domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione case per lavoratori, ovvero entro cinque anni dalla data di trasferimento degli alloggi in proprietà agli enti indicati dall'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

     Trascorso il termine di cinque anni gli assegnatari che non abbiano ancora esercitato le facoltà indicate potranno sempre farle valere nei confronti dell'ente divenuto proprietario dell'alloggio, con esclusione, per i soli assegnatari ancora in locazione, del riconoscimento dei canoni corrisposti per la locazione stessa come versati agli effetti del riscatto.

 

     Art. 3.

     Allo scadere del termine di un anno, indicato nell'articolo precedente, gli alloggi non richiesti in proprietà immediata dagli assegnatari sono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano dalla Gestione case per lavoratori agli enti indicati dall'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, i quali dalla data della consegna subentreranno alla Gestione stessa, in virtù di quanto disposto dall'atto di consegna, nei rapporti con gli assegnatari e con i terzi, in attesa del perfezionamento degli atti di trasferimento in proprietà.

 

     Art. 4.

     All'atto del trasferimento della proprietà degli alloggi la Gestione case per lavoratori provvede, ove non ancora attuata, alla delimitazione delle pertinenze degli alloggi da attribuire in proprietà agli assegnatari singoli, ovvero agli enti di cui all'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

     Salvo quanto previsto dal terzo e quarto comma dell'art. 35 della legge 14 febbraio 1963, numero 60, le parti degli edifici e dei complessi immobiliari non espressamente attribuite in proprietà individuale ai singoli assegnatari sono oggetto di proprietà comune dei medesimi secondo le norme del codice civile.

 

     Art. 5.

     Qualora la consegna agli assegnatari degli alloggi costruiti in attuazione del II piano settennale previsti dalla legge 26 novembre 1955, n. 1148, sia effettuata dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, i termini di un anno e di cinque anni previsti dal precedente art. 2 decorrono rispettivamente dalla data di consegna degli alloggi e dalla data di trasferimento in proprietà degli alloggi stessi agli enti indicati nell'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

 

     Art. 6.

     Qualora l'atto originario di assegnazione non contenga tutti gli elementi formali e sostanziali indispensabili ai fini della trascrizione di cui al primo capoverso dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, la Gestione case per lavoratori o l'ente cui è trasferita la proprietà dell'alloggio provvede a stipulare con l'assegnatario richiedente apposito atto completo di requisiti per la conversione in proprietà immediata con ipoteca legale o con riscatto anticipato in unica soluzione del debito residuo con lo sconto al tasso del 5% delle restanti annualità.

     Saranno confermati e trascritti a favore della Gestione case per lavoratori e dei suoi aventi causa tutti gli obblighi e limitazioni contenuti nell'originario atto di assegnazione a riscatto con patto di futura vendita.

     Analoghi obblighi e limitazioni verranno posti e trascritti anche per gli alloggi originariamente assegnati in locazione in tutti i casi previsti dal punto 2) dell'art. 1.

 

     Art. 7.

     Accolta la domanda dell'assegnatario aspirante alla concessione in proprietà immediata dell'alloggio con ipoteca legale o con riscatto anticipato in unica soluzione, del debito residuo con lo sconto al tasso del 5% delle restanti annualità, la Gestione case per lavoratori, ovvero l'ente cui sia stata trasferita la proprietà dell'alloggio stesso in virtù dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, provvede a richiedere alla competente Conservatoria dei registri immobiliari la trascrizione dell'atto originario di assegnazione o dell'eventuale successivo atto previsto dal precedente articolo.

     Il procedimento di conversione in proprietà di cui al precedente comma è sospeso qualora l'assegnatario richiedente risulti moroso delle somme dovute.

 

     Art. 8.

     Nel caso in cui l'assegnatario di un alloggio in locazione richieda l'applicazione dei benefici previsti dal punto 2) dell'art. 1 del presente decreto la Gestione case per lavoratori provvede alla determinazione del canone di riscatto dovuto per l'alloggio stesso applicando le disposizioni previste per tale operazione per le costruzioni realizzate dalla Gestione INA - Casa nei due piani settennali e assegnate a riscatto con patto di futura vendita.

     Il pagamento della differenza tra il canone di ammortamento e quello di locazione già corrisposto verrà effettuato attraverso proporzionale maggiorazione delle quote dovute per il periodo residuo di ammortamento.

     E' in facoltà dell'assegnatario di pagare tale differenza in unica soluzione beneficiando dello sconto al tasso del 5% per il periodo ancora mancante al termine dell'ammortamento.

 

     Art. 9.

     Lo sconto al tasso del 5% nel caso previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è applicato anche alle richieste di riscatto anticipato degli assegnatari, già avanzate ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa legge 14 febbraio 1963, n. 60, non era stato ancora stipulato il relativo contratto.

 

     Art. 10.

     Tutti gli alloggi in locazione ed a riscatto che non siano richiesti in proprietà dai relativi assegnatari vengono trasferiti in proprietà degli I.A.C.P. e dell'I.N.C.I.S. o degli enti indicati al secondo comma dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, liberi da ipoteca legale, restando esonerato il Conservatore dei registri immobiliari dal procedere alle iscrizioni ipotecarie a favore della Gestione case per lavoratori.

     Negli atti di consegna e in quelli di trasferimento degli immobili ai predetti Istituti dovrà essere espressamente previsto che gli Istituti medesimi sono tenuti al versamento di quanto dovuto alla Gestione case per lavoratori anche nei casi di morosità degli assegnatari.

 

     Art. 11.

     Il potere di pronunciare la dichiarazione di decadenza dal diritto all'alloggio nei confronti degli assegnatari morosi, di cui all'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è esercitata dagli I.A.C.P., dall'I.N.C.I.S. e dagli altri enti di cui all'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, a partire dalla data della consegna degli alloggi di cui al precedente art. 3.

 

     Art. 12.

     Le quote di riscatto di cui all'art. 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, debbono essere versate alla Gestione case per lavoratori dagli enti divenuti proprietari in 4 rate trimestrali posticipate con scadenza alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

     Sulle rate non pagate alle singole scadenze trimestrali decorrono, a carico degli enti divenuti proprietari, gli interessi legali.

 

     Art. 13.

     Le quote di riscatto di cui al precedente articolo sono determinate in misura corrispondente all'importo complessivamente dovuto dall'assegnatario alla Gestione case per lavoratori sia in virtù dell'originario atto di assegnazione, sia in forza di eventuali ulteriori impegni assunti dall'assegnatario medesimo dopo la stipulazione dell'originario contratto.

 

     Art. 14.

     Qualora all'atto della consegna degli alloggi agli Istituti autonomi case popolari, all'I.N.C.I.S. o agli altri Enti indicati all'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, i relativi assegnatari risultino morosi, l'ammontare del debito esistente al momento deve essere corrisposto dall'Ente acquirente alla Gestione case per lavoratori in unica soluzione entro il termine massimo di cinque anni dalla data della consegna stessa.

     L'Ente stesso è legittimato ad esercitare le azioni del caso nei confronti dell'assegnatario e subentra nelle azioni già in corso.

     Dalle somme dovute alla Gestione in virtù del primo comma del presente articolo sono detratte le spese comunque sostenute per il recupero.

 

     Art. 15.

     Per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto l'amministrazione degli stabili resta affidata alla Gestione case per lavoratori secondo le norme e i regolamenti vigenti alla data di pubblicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

 

     Art. 16.

     La Gestione case per lavoratori, in applicazione dell'art. 23 lettera i) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, provvede alla manutenzione straordinaria ed alla esecuzione delle opere integrative che siano ritenute tecnicamente indispensabili.

     Si intendono come opere integrative quelle previste dal progetto originario e che per qualsiasi motivo non furono portate a compimento al momento della costruzione degli alloggi e sempreché siano considerate tecnicamente indispensabili.

 

     Art. 17.

     In applicazione dell'art. 7 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, gli alloggi trasferiti in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari ovvero agli Enti di cui all'art. 4 della citata legge, e che si renderanno successivamente liberi, verranno assegnati con i criteri di graduazione che gli Enti stessi seguono in sede di assegnazione. In tali casi sarà comunque osservato il criterio secondo il quale, a prescindere da ogni altro requisito, è data precedenza ai lavoratori che abbiano versato i contributi di cui all'art. 12 della legge sopra richiamata.

 

TITOLO II

Programma decennale di costruzione di case per lavoratori

 

CAPO I

Finanziamento del programma

 

     Art. 18.

     Ai fini dell'esclusione dal pagamento del contributo previsto dall'art. 10, lettera b) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono considerati agricoli i lavoratori qualificati tali per l'applicazione delle norme vigenti in materia di previdenza e di assistenza sociale.

 

     Art. 19.

     I contributi posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori a norma delle lettere b) e c) dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, numero 60, sono calcolati sulla retribuzione presa a base per la determinazione del contributo previdenziale ed assistenziale unitamente al quale i contributi anzidetti devono essere versati dai datori di lavoro ai sensi del terzo comma dell'articolo 11 della legge stessa.

 

     Art. 20.

     Sono considerati lavoratori ai sensi dell'art. 12 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, tutti coloro che a causa di rapporto di lavoro subordinato abbiano versato i contributi per il periodo minimo di un mese secondo il disposto del predetto art. 12, salvo quanto previsto dall'art. 15, ultimo comma, della legge citata.

 

CAPO II

Organi del programma di costruzione

Comitato centrale

 

     Art. 21.

     Il Comitato centrale previsto dall'art. 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per la realizzazione delle finalità previste dagli articoli 14 e 15 della legge stessa provvede:

     1) alla predisposizione del programma decennale, suddiviso in piani pluriennali, entro i limiti di previsione di afflusso dei fondi, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori e le loro famiglie inserite in quartieri organici ed integrati, dotati dei requisiti necessari alla civile convivenza;

     2) allo stanziamento nell'ambito di ciascun piano pluriennale dei fondi necessari per:

     a) l'acquisizione delle aree fabbricabili individuate per ogni comprensorio dei piani delle zone destinate alla edilizia economica e popolare, di cui alla legge 13 aprile 1962, n. 167;

     b) la costruzione delle abitazioni;

     c) la realizzazione delle attrezzature e dei servizi indispensabili per assicurare lo svolgimento delle attività spirituali, culturali, ricreative e sociali;

     d) la realizzazione di impianti e attrezzature sportivi;

     e) la istituzione e lo svolgimento del servizio sociale;

     f) la esecuzione dei lavori di cui, all'art. 26 della legge.

     Il Comitato centrale deve inoltre provvedere allo stanziamento dei fondi per le ricerche operative sull'edilizia residenziale e per la esecuzione di progetti edilizi sperimentali e di progetti pilota.

     Il Comitato provvede infine agli eventuali stanziamenti che risultino necessari al completamento dei piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148;

     3) alla determinazione del costo massimo ammissibile a vano per i vari comprensori, in rapporto ai tipi costruttivi ed ai caratteri tipologici delle abitazioni, atti a soddisfare le esigenze specifiche delle singole località;

     4) alla determinazione del costo convenzionale a vano per la fissazione dei canoni di affitto e delle quote di riscatto;

     5): a) a stabilire la circoscrizione dei comprensori intercomunali, ai fini della ripartizione dei fondi nell'ambito della Provincia;

     b) ad impartire le direttive di carattere generale per l'attuazione da parte della Gestione del servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori;

     c) a provvedere alla determinazione delle località ove dovranno essere realizzati gli alloggi di cui all'articolo 26 della legge ed alla fissazione dei criteri generali per l'esecuzione delle opere;

     d) a determinare, nel quadro, dell'impostazione del programma e dei relativi piani pluriennali, le ricerche operative da eseguirsi sull'edilizia residenziale, nonché la sperimentazione da effettuarsi attraverso la esecuzione di appositi progetti edilizi;

     e) a deliberare la istituzione dei Comitati provinciali previsti dall'art. 24 della legge;

     f) a stabilire i termini per la pubblicazione dei bandi di prenotazione per i vari settori indicati dall'articolo 15 della legge;

     g) a presentare una propria relazione al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sul bilancio annuale della Gestione case per lavoratori;

     h) a presentare ogni anno una propria relazione tecnica al Ministro per i lavori pubblici sullo svolgimento e sulla realizzazione dei programmi.

 

     Art. 22.

     Il Comitato centrale ha facoltà:

     1) di chiedere alle amministrazioni statali e locali, nonché a tutti gli enti di diritto pubblico che comunque svolgano attività edilizia, o comunque interessante l'attività edilizia, le notizie ed i dati che possano essere necessari;

     2) di chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e, tramite il Ministero dei lavori pubblici, al Consiglio superiore dei lavori pubblici dati ed assistenza per la risoluzione di problemi inerenti alla più razionale ed economica costruzione delle case;

     3) di impartire, su richiesta della Gestione case per lavoratori, e di propria iniziativa, disposizioni intese a facilitare l'applicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, nel corso dell'esecuzione dei piani;

     4) di chiedere alla gestione case per lavoratori notizie sullo svolgimento dei piani di esecuzione, al fine della necessaria informazione per la predisposizione dei piani successivi.

 

     Art. 23.

     Il Comitato centrale, in relazione al programma decennale e per ogni piano pluriennale, ripartisce i fondi per regione ed assegna a ciascuna provincia il fondo suddiviso per ognuno dei settori previsti all'art. 15 della legge.

     L'applicazione dei criteri previsti dalla legge deve avvenire in modo da consentire di ridurre la differenza tra gli indici di affollamento relativi alle abitazioni dei lavoratori nelle varie località.

     In relazione a quanto sopra il Comitato centrale, con riguardo anche al diverso grado di sviluppo economico delle singole zone, può impostare i propri interventi valutando la opportunità di accelerare nel tempo l'azione perequatrice.

 

     Art. 24.

     Sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato centrale, i Comitati provinciali entro due mesi dalla richiesta del Comitato centrale esprimono il proprio parere circa la ripartizione dei fondi assegnati alle rispettive province proponendo la delimitazione dei comprensori intercomunali.

     Tenuto conto del parere espresso dai Comitati provinciali, se pervenuto nel termine sopra indicato, il Comitato centrale ripartisce i fondi nell'ambito delle province e completa i programmi definitivi da sottoporre alle approvazioni previste dalla legge.

 

     Art. 25.

     In sede di esecuzione del programma, i fondi non utilizzati per uno dei settori 2, 3 e 4 dell'art. 15 della legge n. 60 saranno ripartiti dal Comitato centrale nell'ambito della provincia, sentito il parere dei Comitati provinciali.

 

     Art. 26.

     Il Comitato centrale deve inoltre provvedere:

     1) alla determinazione delle quote di ammortamento degli alloggi assegnati in proprietà immediata sulla base dei costi convenzionali a vano fissati per ciascun comprensorio, fra il minimo del 2% ed il massimo del 3%;

     2) a stabilire le quote di ammortamento degli alloggi costruiti da cooperative sulla base del costo effettivo degli stessi;

     3) a fissare i rimborsi spettanti agli enti prescelti quali stazioni appaltanti per la esecuzione delle opere previste dai piani;

     4) a proporre al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed al Ministro per i lavori pubblici, in relazione alla esecuzione di ogni piano pluriennale, la percentuale spettante agli Istituti autonomi case popolari a titolo di rimborso delle spese per le funzioni da essi esercitate nella esecuzione dei piani stessi.

 

     Art. 27.

     Il presidente del Comitato centrale:

     a) convoca e presiede il Comitato centrale e fissa altresì l'ordine del giorno delle singole riunioni;

     b) rappresenta il Comitato centrale nei rapporti con le Amministrazioni chiamate a vigilare sull'attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, nonché in tutti i rapporti con la Gestione case per lavoratori, con gli Enti incaricati di funzioni previste dalla legge medesima e con i terzi;

     c) partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione della Gestione case per i lavoratori.

 

     Art. 28.

     Il segretario del Comitato centrale interviene alle sedute del Comitato, redige i verbali delle adunanze, li firma unitamente al Presidente e ne rilascia copia ed estratti. Al segretario è affidata altresì la tenuta del libro dei verbali delle adunanze.

 

     Art. 29.

     Per l'espletamento delle funzioni demandategli dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dal presente decreto, il Comitato si avvale di un ufficio di segreteria il cui personale è fornito dalla Gestione case per lavoratori nel numero e nelle persone indicate dal Presidente del Comitato stesso.

     Il Comitato centrale ha altresì facoltà di avvalersi della consulenza di esperti di propria fiducia.

     L'incarico a tali esperti è conferito dalla Gestione case per lavoratori la quale provvede alla determinazione ed al pagamento dei compensi.

 

Gestione case per lavoratori

 

     Art. 30.

     Il presidente della Gestione case per lavoratori:

     a) ha la legale rappresentanza della Gestione dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi;

     b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione fissando l'ordine del giorno delle singole riunioni;

     c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge;

     d) sottoscrive gli atti e i contratti, rilascia procure anche ad estranei della Gestione e conferisce mandato alle liti innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

     Il presidente designa uno dei vice presidenti a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

 

     Art. 31.

     Il Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori ha il compito:

     a) di eleggere, nel proprio seno, il presidente;

     b) di redigere il bilancio della Gestione da presentare, entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio finanziario di cui all'art. 22 della legge, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     c) di assumere le decisioni per il regolamento dei rapporti tra la Gestione e gli Istituti autonomi per le case popolari e gli altri Enti di cui all'art. 4 della legge, ai fini della liquidazione del patrimonio della Gestione INA - Casa;

     d) di assumere le decisioni per il regolamento dei rapporti tra la Gestione, gli Istituti autonomi per le case popolari, gli Istituti di credito e gli altri Enti che concorrono alla attuazione del piano decennale;

     e) di fissare ed aggiornare, ove occorra, le norme tecniche per la progettazione ed esecuzione delle costruzioni in vista del miglioramento qualitativo della produzione, dell'adeguamento tecnico e della riduzione dei costi, mediante la graduale adozione dei metodi di progettazione coordinata od integrale, con le conseguenti revisioni della materia inerente le modalità di appalto, la conduzione dei lavori ed il collaudo. Le deliberazioni relative sono soggette all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     f) di deliberare l'acquisizione delle aree e di promuovere le dichiarazioni di pubblica utilità e gli espropri ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 della legge, sentiti gli Istituti autonomi case popolari competenti per territorio;

     g) di designare i rappresentanti della Gestione nelle Commissioni comunali o consortili previste dall'art. 11 della legge 18 aprile 1962, numero 167;

     h) di provvedere, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate e con gli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, in attuazione dei criteri che a norma dell'art. 14 della legge saranno fissati dal Comitato centrale, alla predisposizione dei progetti esecutivi di insieme dei quartieri e dei progetti esecutivi dei servizi pubblici e delle attrezzature dei quartieri, nonché, ove sia il caso, alla esecuzione dei servizi e delle attrezzature anzidetti attraverso le Amministrazioni comunali stesse od altri enti.

Al fine di assicurare l'organicità del processo di progettazione, la designazione dei professionisti incaricati della redazione dei progetti di insieme dovrà avvenire, d'intesa fra Gestione ed Istituti autonomi case popolari, contemporaneamente alla nomina dei professionisti incaricati della progettazione edilizia;

     i) di esercitare, sentiti gli Istituti autonomi case popolari competenti per territorio, i poteri attribuiti dalla legge alla Gestione in materia di designazione e sostituzione di Stazioni appaltanti, nonché la facoltà di delega prevista dal penultimo comma dell'art. 30 della legge. Nell'attribuzione dell'incarico di stazione appaltante per la costruzione degli alloggi di cui al punto 2) dell'art. 15 della legge, la Gestione case per lavoratori può dare la preferenza alle aziende o enti che concedano le aree a condizioni di particolare favore, ovvero che costruiscano nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge numero 167;

     l) di determinare le modalità da seguire - nell'ambito delle presenti norme - per la prenotazione e per l'assegnazione degli alloggi realizzati in base al programma decennale;

     m) di decidere in merito alle eventuali azioni giudiziarie proposte contro la Gestione o da promuovere nell'interesse della Gestione stessa;

     n) di promuovere, ottenuti i relativi stanziamenti dei fondi da parte del Comitato centrale, studi, ricerche operative, iniziative di documentazione, di rilevazione e di scambio nel settore dell'edilizia residenziale e di predisporre l'attuazione di progetti edilizi sperimentali e di progetti pilota;

     o) di promuovere, ottenuti i relativi stanziamenti da parte del Comitato centrale, ricerche e studi per la istituzione del servizio sociale nei quartieri e di curare i rapporti con gli enti interessati o preposti allo svolgimento del servizio stesso;

     p) di predisporre attraverso appositi concorsi biennali da effettuarsi per titolo o su presentazione di progetti l'Albo Nazionale dei progettisti di cui alla lettera e) dell'art. 23 della legge;

     q) di deliberare sull'organizzazione dei servizi nonché sulle modalità di assunzione e sul trattamento economico del personale, ai sensi del regolamento di cui all'art. 39 della legge;

     r) di deliberare in merito a quanto altro necessario per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Gestione dalla legge.

     Per gli adempimenti di cui alle lettere e), f) ed n), del presente articolo, la Gestione può avvalersi di liberi professionisti, di istituti specializzati nonché di altri organismi competenti nella materia.

 

     Art. 32.

     Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta al mese.

     Il Consiglio di amministrazione è, altresì, convocato ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso o dal Collegio dei sindaci.

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei componenti il Consiglio di amministrazione più uno.

     Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 33.

     Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Gestione nominato dal Consiglio di amministrazione. Il segretario del Consiglio redige i verbali delle adunanze firmandoli unitamente al presidente, rilascia le copie e gli estratti delle deliberazioni te sia dal Consiglio di Amministrazione della Gestione case per lavoratori, sia dal Consiglio direttivo della soppressa Gestione INA - Casa.

     Le copie e gli estratti si presumono conformi all'originale nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio.

 

     Art. 34.

     Il Collegio dei sindaci adempie alle funzioni attribuitegli dalla legge.

     In particolare, il Collegio sindacale:

     1) vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e controlla l'esatta tenuta delle scritturazioni contabili;

     2) predispone, entro il 15 ottobre di ogni anno, la propria relazione al bilancio della Gestione, attestando la veridicità dei dati esposti e l'osservanza delle norme di legge.

     Il Collegio sindacale dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati.

 

     Art. 35.

     I componenti del Consiglio di amministrazione della Gestione durano in carica cinque anni.

     I componenti del Consiglio di amministrazione possono presentare le dimissioni dall'incarico; queste, però, non hanno effetto fino a quando non siano state accettate.

     L'accettazione delle dimissioni e la dichiarazione di decadenza di cui al successivo articolo hanno luogo nella stessa forma stabilita per la nomina.

     Nel caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni, decadenza, la nomina del successore avviene per un tempo uguale a quello in cui sarebbe restata in carica la persona sostituita.

 

     Art. 36.

     I componenti del Consiglio di amministrazione che non intervengano a tre adunanze consecutive, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dal loro ufficio.

     Il presidente provvede ad informare dell'assenza ingiustificata il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

     Art. 37.

     Il direttore generale della Gestione è a capo di tutti i servizi dell'Ente; ne regola il normale funzionamento, sovraintende a tutto il personale, ne cura la disciplina, provvede alla destinazione del personale stesso ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dalle presenti norme dal presidente e dal Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 38.

     Il bilancio annuale deve essere trasmesso entro il 30 settembre di ogni anno dal Consiglio di amministrazione al Collegio dei sindaci perché questo provveda agli adempimenti di sua competenza e predisponga la propria relazione.

     Nei termini e con le modalità previste dall'articolo 22 della legge, il presidente del Consiglio di amministrazione provvede a presentare al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale il bilancio corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

     Il bilancio è trasmesso, altresì, al Comitato per gli adempimenti, di cui alla lettera g) punto 5), dell'art. 21 delle presenti norme.

 

Comitati provinciali

 

     Art. 39.

     I Comitati provinciali istituiti con delibera del Comitato centrale sono presieduti dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e sono costituiti:

     dall'ingegnere capo del Genio civile o da un suo delegato;

     da un rappresentante dell'Intendenza di finanza; da un rappresentante della Gestione case lavoratori;

     dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari o da un suo delegato;

     da un rappresentante della Camera di commercio;

     da nove rappresentanti dai lavoratori, dei quali uno per la categoria dirigenti di azienda, designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale che hanno rappresentanza nel Comitato centrale;

     da quattro rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dall'articolo 10 lettera c) della legge, designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale che hanno rappresentanza nel Comitato centrale;

     da un ingegnere e da un architetto liberi professionisti, designati dai rispettivi ordini professionali competenti per territorio;

     da un rappresentante dell'ordine dei medici;

     da tre rappresentanti delle Organizzazioni cooperative designati dalle Organizzazioni che hanno rappresentanza nel Comitato centrale;

     da tre sindaci di Comuni della Provincia eletti con voto limitato dal Consiglio provinciale;

     da un esperto in materia di servizio sociale, con voto consultivo, designato dalla Gestione.

     Nelle Province in cui ricadono aree e nuclei di sviluppo industriale i Comitati provinciali saranno integrati da un rappresentante di ciascuno dei rispettivi Consorzi.

     Ogni qualvolta il Comitato provinciale tratti questioni relative all'attuazione dei piani in singoli Comuni, i sindaci dei Comuni interessi sono chiamati pro-tempore a far parte del Comitato. I componenti del Comitato provinciale sono nominati con delibera del Comitato centrale.

     Il Comitato provinciale elegge, nel suo seno, il vice presidente.

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro.

 

     Art. 40.

     Ai Comitati provinciali sono attribuiti i seguenti compiti:

     esprimere il parere sulla ripartizione dei fondi nell'ambito della Provincia;

     esprimere parere sulle questioni relative all'attuazione dei piani su richiesta del Comitato centrale o della Gestione case per lavoratori;

     collaborare con la Gestione per la istituzione del servizio sociale a norma dell'art. 23 lettera m) della legge.

     I Comitati provinciali possono chiedere e fornire notizie agli Istituti autonomi per le case popolari in ordine all'attuazione dei piani.

     I Comitati provinciali possono chiedere e fornire notizie agli Istituti autonomi per le case popolari in merito all'andamento della gestione amministrativa degli alloggi trasferiti in proprietà degli istituti stessi ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 [2].

 

     Art. 41.

     Il presidente del Comitato provinciale convoca e presiede il Comitato stesso fissando l'ordine del giorno delle singole riunioni.

     Il Comitato è altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

     Il segretario del Comitato provinciale redige i verbali delle adunanze, li firma unitamente al presidente e cura la tenuta del libro dei verbali delle adunanze stesse.

     I Comitati provinciali hanno sede presso gli Uffici provinciali del lavoro.

     Nessun compenso o rimborso spese spetta ai componenti dei Comitati provinciali.

 

Istituti autonomi per le case popolari

 

     Art. 42.

     In base alle disposizioni contenute negli articoli 18, 27, 28, 30 e 31 della legge, la esecuzione del programma decennale nelle singole province è affidata agli Istituti autonomi per le case popolari che assumono ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico ed amministrativo.

 

     Art. 43.

     Per le finalità e secondo le attribuzioni ad essi devolute dalle norme richiamate nel precedente articolo, gli Istituti autonomi per le case popolari assumono i seguenti compiti:

     1) dirigere e controllare l'esecuzione dei programmi di rispettiva competenza approvati dalla Gestione case per lavoratori;

     2) istituire la Gestione speciale per l'amministrazione dei fondi relativi;

     3) integrare il Consiglio di amministrazione ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge;

     4) provvedere all'approvazione dei progetti esecutivi delle varie opere programmate, sentita la Commissione tecnici prevista dal successivo art. 49 garantendo la conformità alle norme tecniche fissate dalla Gestione case per lavoratori nonché la rispondenza ai relativi costi fissati dal Comitato centrale;

     5) realizzare le costruzioni mediante pubblico appalto, o altra forma di aggiudicazione dei lavori prevista dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici, esclusa la trattativa privata, con diretta stipulazione dei relativi contratti ed assicurare la direzione tecnica, la contabilità e la sorveglianza delle singole opere;

     6) controllare le altre diverse stazioni appaltanti ed in particolare, gli Enti pubblici o privati, ovvero le aziende che siano direttamente incaricate delle costruzioni per i propri dipendenti, nonché le cooperative ed i lavoratori singoli o raggruppati beneficiari dei prestiti, al fine assicurare il buon esito dei programmi sotto il profilo tecnico- amministrativo;

     7) procedere alla approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo delle singole opere, trasmettendo copia dei certificati di collaudo per conoscenza alla Gestione case per lavoratori;

     8) assicurare diretti rapporti con gli enti e gli uffici pubblici locali per tutto quanto attiene all'esecuzione dei programmi, stabilendo, in ispecie, ogni utile forma di intesa e di collaborazione con i competenti Comitati provinciali;

     9) fornire tempestivamente ed in qualunque momento alla Gestione case per lavoratori, sia di propria iniziativa, sia su richiesta della Gestione stessa, le notizie generali e particolari ed ogni necessario documento tecnico, amministrativo-legale o contabile riguardanti le costruzioni in corso o realizzate.

 

     Art. 44.

     Agli Istituti autonomi per le case popolari sono attribuite anche le seguenti altre funzioni:

     1) accertare la idoneità dei progetti presentati dai lavoratori ammessi ad usufruire di prestiti ai sensi dell'art. 16 della legge, sentito il parere della Commissione tecnica prevista dal successivo art. 49;

     2) attestare la validità della dichiarazione degli interessati relativamente al costo presunto degli alloggi da costruire o da acquistare o migliorare o risanare per la determinazione dei prestiti di cui al precedente punto 1);

     3) controllare con ispezioni periodiche, ai fini della erogazione dei prestiti concessi, la regolare esecuzione delle opere, apponendo il visto sui certificati di pagamento solo dopo aver accertata l'effettiva esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

 

     Art. 45.

     Nello svolgimento dei compiti sopra indicati gli Istituti autonomi per le case popolari sono soggetti alla vigilanza da parte del Ministero dei lavori pubblici.

     La Gestione case per lavoratori esercita i compiti di indirizzo e di vigilanza previsti dal punto b) dell'art. 23 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, anche attraverso verifiche di carattere tecnico, amministrativo e contabile.

     Dell'esito degli accertamenti la Gestione informa il Ministero dei lavori pubblici per gli eventuali conseguenti provvedimenti di competenza.

 

     Art. 46.

     Gli Istituti autonomi per le case popolari sono responsabili del buon uso dei fondi che sono ad essi accreditati mediante anticipazioni della Gestione case per lavoratori fino alla concorrenza del 94% della spesa prevista per la realizzazione dei programmi. Il rimanente 6% sarà accreditato alla presentazione dei certificati di collaudo dei singoli lavori, inviati alla Gestione, per conoscenza, a norma del punto 7) del precedente art. 43.

 

     Art. 47.

     Il collaudo delle opere realizzate ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è effettuato da ingegneri o architetti iscritti negli elenchi dei collaudatori delle opere di edilizia economica e popolare presso il Ministero dei lavori pubblici.

     La nomina del collaudatore è fatta nei limiti di competenza di importo, dal Ministero dei lavori pubblici, ovvero dal Provveditorato regionale alle Opere pubbliche, ai quali gli Istituti autonomi case popolari debbono inoltrare richiesta all'atto dell'aggiudicazione dei lavori.

 

     Art. 48.

     Gli istituti autonomi per le case popolari, al termine dei lavori, debbono inviare al Ministero dei lavori pubblici ovvero al Provveditorato regionale delle opere pubbliche, nei limiti della competenza di importo, e, per conoscenza, alla Gestione case per lavoratori copia dello stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale.

 

     Art. 49. [3 ]

 

CAPO III

Assegnazione degli alloggi

Bandi di prenotazione

 

     Art. 50.

     In relazione agli stanziamenti effettuati per i settori indicati all'art. 15 della legge, la Gestione case per lavoratori provvede, per comprensorio intercomunale ad emanare gli appositi bandi per la raccolta delle prenotazioni. La pubblicazione dei bandi è effettuata a cura degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

 

     Art. 51.

     Le domande di prenotazione di cui all'articolo precedente debbono essere redatte su moduli predisposti dalla Gestione case per lavoratori ed essere presentate all'Ufficio del lavoro e della massima occupazione competente per territorio. Ogni domanda è valida esclusivamente per il bando a cui si riferisce.

 

     Art. 52.

     Nei bandi per la prenotazione degli alloggi da destinarsi ai lavoratori di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 15 della legge debbono essere indicati:

     a) il numero degli alloggi da assegnare in proprietà con garanzia ipotecaria e il numero degli alloggi da assegnare in locazione;

     b) la durata del periodo di ammortamento;

     c) l'entità delle quote mensili costanti di ammortamento e quella del canone mensile di locazione calcolati in base ai costi convenzionali a vano fissati dal Comitato centrale;

     d) il periodo utile per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle domande medesime;

     e) il limite massimo di vani utili prenotabili da concorrenti che non può, in ogni caso, superare il numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente più uno.

     Nei bandi suddetti, deve essere, altresì, menzionata la facoltà concessa ai lavoratori ed alle aziende di avvalersi delle facilitazioni previste dall'art. 30 della legge, con la precisazione che:

     1) i lavoratori possono godere di tali facilitazioni subordinatamente alla costituzione di raggruppamenti da formarsi dopo l'individuazione degli effettivi assegnatari;

     2) le aziende, qualora queste non intendano costruire su una area compresa nel complesso di aree acquisite dalla Gestione, concedano una area idonea a condizioni di favore.

 

     Art. 53.

     Nei bandi per la prenotazione di finanziamenti per la costruzione di alloggi da destinarsi ai soci di cooperative di cui al punto 3) dell'art. 15 della legge, debbono essere indicati:

     a) il numero delle cooperative da ammettere al finanziamento;

     b) la data, il luogo e le modalità del sorteggio per la scelta delle cooperative da finanziare nel caso in cui il numero delle cooperative concorrenti sia superiore a quello fissato nel bando di prenotazione.

     Per ogni concorso successivo al primo deve essere indicato che la metà del finanziamento è riservata alle cooperative concorrenti che hanno infruttuosamente partecipato ai sorteggi eseguiti in relazione ai bandi precedenti e che di tale quota, a partire dal terzo concorso, la metà deve essere, a sua volta, riservata alle cooperative rimaste escluse più volte.

     La partecipazione ai sorteggi riservati alle cooperative escluse più volte ovvero una volta soltanto, non preclude, per le prime, la partecipazione ai sorteggi riservati alle cooperative escluse una sola volta e, per ambedue le categorie, la partecipazione al sorteggio relativo alla metà del finanziamento non riservato.

     Deve essere altresì indicato che ogni cooperativa può concorrere al sorteggio anche con più gruppi di soci ognuno dei quali sia almeno pari al minimo previsto;

     c) i numeri minimo e massimo dei soci di ciascuna cooperativa che possono beneficiare dell'alloggio;

     d) la durata del periodo di ammortamento con la precisazione che le quote di riscatto saranno determinate sulla base del costo effettivo degli alloggi;

     e) il periodo utile per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle domande medesime.

     Nei bandi suddetti deve essere, altresì, precisato che le cooperative ammesse al finanziamento debbono concorrere alla realizzazione degli alloggi prenotati mediante il conferimento di area idonea ovvero con un versamento la cui entità è stabilita nel bando. Il numero dei vani utili prenotabili da ciascun socio non può, in ogni caso, superare il numero dei componenti il nucleo familiare più due.

     Le facilitazioni previste dall'art. 80 della legge, per le cooperative ammesse al finanziamento, debbono essere citate nei bandi di prenotazione.

 

     Art. 54.

     Nei bandi per la prenotazione dei prestiti di cui al fondo di rotazione previsto al punto 4) dell'art. 15 della legge debbono essere indicati:

     a) l'entità delle somme destinate a prestito e l'importo massimo del singolo prestito;

     b) il diritto di precedenza nella concessione del prestito a favore dei lavoratori che intendano procedere alla costruzione dell'alloggio direttamente ovvero attraverso cooperative da costituirsi dopo l'individuazione degli effettivi assegnatari dei prestiti;

     c) le modalità di concessione del prestito;

     d) il periodo utile per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle domande medesime;

     e) la limitazione concernente il numero dei vani da costruire o da acquistare e il numero dei vani risultanti dopo l'ampliamento dell'alloggio. In ogni caso, detti vani non possono superare il numero dei componenti il nucleo familiare del prenotatario più due.

     Nei bandi suddetti deve essere, altresì, menzionata la facoltà prevista al punto b) dell'art. 25 della legge di provvedere direttamente all'acquisto di area idonea da parte degli assegnatari dei prestiti concessi per la costruzione degli alloggi. Inoltre, deve essere precisato che, qualora il prestito sia richiesto per risanare, migliorare od ampliare l'alloggio di proprietà del richiedente, il prestito stesso deve essere garantito dal valore dell'immobile non gravato da ipoteche pregiudizievoli.

 

     Art. 55.

     La determinazione delle aziende, degli enti pubblici e delle amministrazioni di cui al punto 2) dell'art. 15 della legge avviene mediante l'esperimento di appositi concorsi.

     I bandi relativi sono pubblicati, per ciascuna località, in relazione allo stanziamento effettuato dal Comitato centrale, con la procedura stabilita per gli altri bandi di prenotazione.

     Nel testo dei bandi è indicato:

     a) il numero minimo di dipendenti necessario per concorrere alla prenotazione;

     b) il numero massimo di alloggi ai quali può concorrere l'azienda o il raggruppamento di aziende;

     c) l'adozione del criterio del sorteggio per la scelta degli enti o aziende da ammettere alla prenotazione nel caso in cui il numero degli alloggi complessivamente richiesti sia superiore al numero degli alloggi indicati nel bando.

     Dovrà essere altresì indicato che nel caso in cui il numero degli alloggi complessivamente richiesti da enti o aziende sia inferiore a quello degli alloggi indicati nel bando, gli alloggi saranno ripartiti fra gli enti e le aziende che hanno concorso in proporzione al numero dei rispettivi dipendenti aventi diritto;

     d) il periodo utile per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle domande medesime.

 

Requisiti per concorrere e graduatorie di assegnazione

 

     Art. 56.

     La prenotazione degli alloggi da realizzare per i settori indicati ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 15 della legge, nonché dei prestiti previsti al punto 4) dello stesso articolo è disciplinata come segue.

     Possono presentare domanda per la prenotazione di un alloggio in proprietà con garanzia ipotecaria o di un prestito ai sensi dell'art. 16 della legge tutti i lavoratori subordinati che:

     a) abbiano contribuito ai piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148 per il periodo minimo di un mese ovvero abbiano versato i contributi previsti alla lettera b) dell'art. 10 della legge, per lo stesso periodo. Per i soci di cooperative il periodo minimo di contribuzione come sopra indicato è stabilito in un anno;

     b) prestino abitualmente la loro opera, ovvero risiedano nella località ove, in applicazione dei piani elaborati dal Comitato centrale, si fanno le costruzioni o sono concessi i prestiti;

     c) non siano proprietari di un alloggio idoneo iscritto alla Conservatoria dei registri immobiliari della località di cui alla lettera b) e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio idoneo nella località stessa. Per alloggio idoneo si intende l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre ed un massimo di cinque vani;

     d) non siano essi stessi o membri del loro nucleo familiare proprietari di un alloggio acquisito, in qualsiasi località, con il concorso o il contributo dello Stato o di ente pubblico, o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da ente pubblico, ovvero risultino proprietari, in qualsiasi località, di alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire duecentomila;

     e) non fruiscano di un reddito netto annuo, tassabile ai fini dell'imposta complementare a norma del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, superiore a lire unmilioneduecentomila, detratta la quota afferente ai redditi di lavoro.

     Le domande per la prenotazione di un alloggio in locazione possono essere presentate da tutti i lavoratori subordinati che si trovino nelle condizioni previste alle precedenti lettere a), b), d) ed e) i quali non siano proprietari, essi stessi o membri della famiglia, di un alloggio idoneo nella località ove si fanno le costruzioni.

 

     Art. 57.

     Per l'assegnazione degli alloggi previsti ai punti 1) e 2) dell'art. 15 della legge sono formate distinte graduatorie a seconda che trattisi di alloggi in proprietà con garanzia ipotecaria o di alloggi in locazione.

     Qualora il numero dei richiedenti appartenenti ai settori di cui ai punti sopra indicati sia inferiore al numero degli alloggi prenotabili per ciascun bando, gli alloggi vengono assegnati mediante estrazione a sorte.

 

     Art. 58.

     Per le Cooperative previste al punto 3) dell'art. 15 della legge, ammesse al finanziamento, la precedenza nella scelta dell'alloggio da parte dei singoli soci è determinata in base all'ordine stabilito nello statuto delle cooperative stesse, ovvero, in difetto seguendo l'ordine di iscrizione nel libro dei soci.

 

     Art. 59.

     Per l'assegnazione dei prestiti di cui al settore indicato al punto 4) dell'art. 15 della legge, sono formate tre graduatorie: la prima riservata ai lavoratori che intendano costruire l'alloggio, la seconda riservata a coloro che aspirino ad acquistare l'alloggio, la terza riservata a coloro che intendano provvedere al miglioramento e al risanamento dell'alloggio.

 

     Art. 60.

     La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi in proprietà con garanzia ipotecaria e in locazione, nonché quelle per la concessione dei prestiti sono fatte da una commissione provinciale istituita con decreto del prefetto.

     La Commissione provinciale provvede altresì ad effettuare i sorteggi di cui al precedente art. 53 lettera b) nonché a compiere ogni operazione conseguente all'espletamento degli speciali bandi indicati all'art. 55 delle presenti norme.

     La Commissione provinciale è composta:

     1) da un magistrato, presidente, designato dal presidente della Corte di appello competente per territorio;

     2) da un magistrato, vice presidente, anche esso designato dalla Corte di appello competente per territorio;

     3) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato;

     4) dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari o da un suo delegato;

     5) dal capo dell'Ufficio del genio civile o da un suo delegato;

     6) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'art. 10 della legge, scelti dal prefetto tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali locali.

     Della Commissione provinciale può far parte un rappresentante della Gestione case per lavoratori senza diritto a voto.

     In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Per le categorie di cui al numero 6) sono nominati, per ciascuna Commissione, i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi. Il prefetto, tenuto conto del numero degli abitanti e della entità del lavoro da svolgere per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti, può, con suo decreto, istituire, in luogo di una unica Commissione provinciale, più Commissioni, composte come indicato ai comma precedenti, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della Provincia.

     I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

 

     Art. 61.

     Le Commissioni provinciali, al fine di accertare i requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per la prenotazione degli alloggi di cui ai settori indicati ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 15 della legge, nonché dei prestiti e di stabilire i titoli preferenziali dei candidati, hanno facoltà di espletare, a mezzo degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali, le indagini che ritengono opportune.

     Eguale facoltà spetta alla Gestione case per lavoratori.

 

     Art. 62.

     Le graduatorie sono formate sulla base dei punteggi che risultano tenendo conto dei criteri preferenziali stabiliti dai successivi artt. 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76 delle presenti norme.

     Le graduatorie debbono essere pubblicate, con indicazione del punteggio e con la espressa indicazione della possibilità di opposizione, nella Gazzetta o Bollettino ufficiale della Regione, ovvero nel Foglio annunzi legali della Provincia.

     Entro trenta giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione alla stessa Commissione provinciale prevista dal precedente art. 60, che provvede, in via definitiva, con decisione motivata, nel termine di novanta giorni a decorrere dal giorno successivo al termine massimo stabilito per la presentazione delle opposizioni.

     In difetto di opposizione, ovvero dopo la pronunzia sulle opposizioni, le graduatorie sono rimesse alla Gestione Case per lavoratori la quale nel termine di trenta giorni dà conoscenza della propria approvazione ovvero dell'avvenuta sospensione per i motivi indicati dal successivo art. 63.

     Trascorsi i termini suddetti, qualora non sia intervenuta la sospensione, la graduatoria diviene definitiva e di ciò la Commissione provinciale dà notizia mediante pubblicazione della graduatoria stessa nella Gazzetta o Bollettino ufficiale della Regione ovvero sul Foglio annunzi legali della Provincia.

     Le opposizioni alla Commissione provinciale si intendono respinte qualora questa non decida entro il termine di novanta giorni, di cui al terzo comma del presente articolo.

     La Commissione provinciale dà altresì notizia, nei modi sopra indicati, dell'esito dei sorteggi.

 

     Art. 63.

     La Gestione case per lavoratori, qualora prima dell'approvazione della graduatoria ritenga che la graduatoria stessa contenga vizi di legittimità per la posizione di uno o più concorrenti avuto riguardo ai requisiti per concorrere, alle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio ed alle eventuali variazioni intervenute, può chiedere il parere della Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti previsti dal successivo art. 67.

     Il parere della Commissione centrale è vincolante ed in conformità di esso la Gestione case per lavoratori provvede all'annullamento od alla parziale modifica della graduatoria ovvero alla sua approvazione.

     In caso di richiesta di parere alla Commissione centrale, la graduatoria si intende sospesa.

     Quando una graduatoria sia stata annullata nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo, gli atti sono rinviati alla Commissione provinciale competente la quale deve provvedere entro il termine di trenta giorni alla formazione di una nuova graduatoria definitiva in conformità del parere vincolante espresso dalla Commissione centrale.

     Delle graduatorie modificate dalla Gestione case per lavoratori e di quelle emanate dalle Commissioni provinciali in sostituzione di quelle annullate è data notizia nei modi indicati dall'art. 62.

 

     Art. 64.

     Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria, ma prima della consegna dell'alloggio e del perfezionamento dell'operazione di prestito, la Gestione case per lavoratori, sia attraverso accertamenti diretti, sia mediante segnalazioni delle Commissioni provinciali in ottemperanza a quanto disposto dal seguente art. 65 ritenga che la posizione di uno dei concorrenti non sia regolare per inesistenza o perdita dei requisiti prescritti per concorrere o per inesistenza o mutamento delle condizioni che hanno determinato la classificazione della domanda del concorrente, può chiedere il parere della Commissione centrale.

     I caso di richiesta di parere la graduatoria si intende sospesa e la Gestione case per lavoratori provvede in conformità del parere vincolante espresso dalla Commissione centrale.

     In caso di esclusione della domanda o di modifica della classificazione della domanda stessa, il provvedimento adottato deve essere pubblicato nei modi previsti dall'art. 62.

 

     Art. 65.

     La Commissione provinciale, prima della consegna degli alloggi o del perfezionamento delle operazioni di prestito, accerta la persistenza dei requisiti che hanno determinato l'accoglimento della domanda di prenotazione nonché delle condizioni in base alle quali è stato attribuito il punteggio.

     Le eventuali variazioni in tal modo accertate sono comunicate alla Gestione case per lavoratori ai fini dell'applicazione del precedente art. 64.

 

     Art. 66.

     Il decesso del lavoratore, dopo la presentazione della domanda di prenotazione, non costituisce motivo di decadenza dal diritto al concorso per i componenti il nucleo familiare, ancorché questi non siano in possesso dei requisiti di cui al punto a) dell'art. 56 e sempreché almeno uno di essi sia erede legittimo del lavoratore deceduto.

     L'erede o gli eredi, in tal caso, saranno ammessi alla presentazione in proprio di una nuova domanda ferma restando la posizione acquisita dalla domanda del deceduto.

     Nel caso in cui un lavoratore concorrente abbia rassegnato le dimissioni, sia stato collocato a riposo, ovvero sia stato esonerato dall'impiego o licenziato da una amministrazione, da un ente pubblico o da una azienda che siano stati ammessi a costruire direttamente, egli non perde il diritto acquisito, in forza della sua posizione in graduatoria, alla eventuale assegnazione dell'alloggio, sempreché in possesso dei requisiti di cui all'art. 56.

 

     Art. 67.

     Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti.

     La Commissione centrale è nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta:

     1) da un magistrato di Cassazione, presidente, designato dal Ministro per la grazia e la giustizia;

     2) da un magistrato di Appello, vice presidente, parimenti designato dal Ministro per la grazia e la giustizia;

     3) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     4) da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato, designato dal Ministro dei lavori pubblici;

     5) da un funzionario del Ministero del tesoro di grado non inferiore a direttore di divisione o equiparato, designato dal Ministro per il tesoro;

     6) da un funzionario della Gestione case per lavoratori scelto fra i dirigenti;

     7) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate, indicate all'art. 10 della legge, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali interessate a base nazionale;

     8) da un rappresentante del settore delle cooperative scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i nominativi designati dalle organizzazioni cooperative riconosciute.

     In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di presidenza sono disimpegnate dal vice presidente.

     Per ognuna delle categorie di cui al numero 7) e 8) sono nominati i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi.

     I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

     Art. 68.

     Sono compiti della Commissione centrale:

     a) esprimere i pareri in materia di prenotazione e di assegnazione di alloggi e prestiti previsti dai piani pluriennali su quesiti posti dal Comitato centrale, dalla Gestione case per lavoratori e dalle Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti.

 

Criteri di preferenza e graduatorie

 

     Art. 69.

     I criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti, previsti per i settori di cui ai punti 1), 2) e 4) dell'art. 15 della legge, sono determinati in base alle condizioni del lavoratore prenotatario riferite a:

     bisogno di alloggio;

     anzianità di lavoro nel comprensorio ove si fanno le costruzioni o si concedono prestiti;

     anzianità di contribuzione ai piani settennali ed a quello decennale previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148 e 14 febbraio 1963, n. 60.

 

     Art. 70.

     In relazione al bisogno di alloggio i punteggi da attribuirsi alle domande di prenotazione sono determinati nel modo seguente:

     A) domande di lavoratori che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di prenotazione ovvero da minor tempo, se in conseguenza di calamità, ovvero di sfratto, purché non causato da immoralità o inadempienza contrattuale:

     a) in abitazioni improprie: baracche, stalle, grotte, caverne, cantine, ovvero in campi di raccolta, in dormitori pubblici od altri alloggi procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica: punti 4;

     b) in soffitte, in sottoscale od in sotterranei: punti 2;

     c) in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, ciascuno composto almeno di due unità:

     1) con la determinazione di una situazione di sovraffollamento (oltre due persone per vano utile): punti 4;

     2) senza che si determini una situazione di sovraffollamento: punti 2;

     B) domande di lavoratori che abitano con il proprio nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando di prenotazione:

     d) in alloggio che disti dal luogo di lavoro più di due ore con gli ordinari mezzi di trasporto: punti 3;

     e) in alloggio che debba essere abbandonato in seguito ad ordinanza di sgombero delle autorità competenti: punti 3;

     f) in alloggio che debba essere abbandonato in seguito ad ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, sempre che lo sfratto non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralità: punti 3;

     g) in alloggio sovraffollato (oltre due Persone per vano utile): punti 2;

     h) in alloggio antigienico (dichiarato tale dalla pubblica autorità): punti 2;

     C) domande di lavoratori che siano costretti a vivere - alla data di pubblicazione del bando di prenotazione - separati dal proprio nucleo familiare in quanto nel luogo di lavoro, distante oltre due ore con gli ordinari mezzi di trasporto dal luogo di residenza della famiglia, non dispongano di alloggio idoneo per il nucleo familiare stesso: punti 3.

     I punteggi previsti nelle precedenti lettere A), B), C) non sono in nessun caso fra loro cumulabili. Nel caso in cui la graduatoria abbia riferimento ad alloggi costruiti direttamente per i propri dipendenti da aziende, enti pubblici o amministrazioni, secondo quanto previsto al settore di cui al punto 2) dell'art. 15 della legge, fra i titoli di preferenza da attribuirsi alla domanda del lavoratore è compreso il trasferimento di autorità nella località nella quale sono previste le costruzioni, avvenuto da non oltre 18 mesi alla data di pubblicazione del bando di prenotazione, nell'ambito delle stesse aziende, enti pubblici e amministrazioni. Al titolo suddetto sono attribuiti punti 1 addizionabili a quelli precedentemente indicati.

     Alle domande presentate da lavoratori membri di famiglie numerose, intendendosi tali quelle che comprendono - tra i genitori e figli - almeno sette componenti il cui reddito globale non sia sottoposto ad imposta complementare, si applicano le norme previste dall'art. 4 della legge 27 giugno 1961, n. 551.

     Ai lavoratori che intendano contrarre matrimonio, è riservata una percentuale di alloggi pari al rapporto fra le domande presentate da tale categoria e quelle presentate dalla generalità dei lavoratori, in ogni caso non superiore al dieci per cento degli alloggi ammessi a concorso.

     Le domande alle quali non sia attribuito alcun punteggio in relazione al bisogno di alloggio sono classificate in base al punteggio da attribuirsi in relazione a quanto disposto dai successivi articoli 71, 72 e 73.

 

     Art. 71.

     In relazione all'anzianità di lavoro nella località in cui sono previste le costruzioni degli alloggi e la concessione dei prestiti, i punteggi da attribuirsi alle domande di prenotazione sono determinati nel modo seguente:

     per anzianità di lavoro da uno a tre anni: punti 0,50;

     per anzianità di lavoro da tre a sei anni punti 1;

     per anzianità di lavoro oltre i sei anni fino a nove anni: punti 2;

     per anzianità di lavoro oltre i nove anni fino a dodici anni: punti 3;

     per anzianità di lavoro oltre i dodici anni: punti 4.

     Agli effetti della valutazione dell'anzianità di lavoro dei concorrenti che al momento della pubblicazione del bando prestino abitualmente la loro opera nella località ove si fanno le costruzioni o sono concessi i prestiti, si fa riferimento alla prima occupazione documentabile nella località stessa indipendentemente da eventuali, successivi periodi di disoccupazione o trasferimenti temporanei purché la durata di questi non sia superiore al periodo di occupazione subordinata sopra considerata. In quest'ultimo caso, ai fini della valutazione dell'anzianità di lavoro complessiva, si tiene conto dei soli periodi di attività lavorativa subordinata effettuata nella località considerata e che possono essere documentati dall'interessato.

     Nel caso in cui il lavoratore appartenga a categoria che esplica attività che non consenta una sede fissa di lavoro si tiene conto dei periodi di lavoro ovunque prestati.

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto determina le categorie sopra indicate.

     Alle domande dei lavoratori che concorrono in base al titolo della residenza, il punteggio di cui sopra è attribuito per l'eventuale periodo in cui il concorrente abbia prestato la propria attività lavorativa nella località ove sono previste le costruzioni degli alloggi e la concessione dei prestiti.

 

     Art. 72.

     In relazione all'anzianità di contribuzione ai piani settennali ed a quello decennale previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148 e 14 febbraio 1963, n. 60, i punteggi da attribuirsi alle domande in base ai periodi di effettiva contribuzione sono stabiliti ne modo seguente:

     per anzianità di contribuzione da tre a sei anni: punti 1;

     per anzianità di contribuzione oltre i sei anni: punti 2;

     per anzianità di contribuzione oltre i nove anni fino a dodici anni: punti 3;

     per anzianità di contribuzione oltre i dodici anni: punti 4.

 

     Art. 73.

     Oltre al punteggio risultante dalla somma dei punti attribuiti in base ai titoli considerati dagli articoli precedenti, sia in relazione al bisogno di alloggio, sia in corrispondenza dell'anzianità di lavoro o contribuzione, a ciascuna domanda è attribuito un punteggio in relazione alla composizione del nucleo familiare del lavoratore aspirante all'assegnazione, determinato nel modo seguente:

     Numero di persone appartenenti al nucleo familiare del lavoratore:

     da due a tre unità: punti 1;

     da quattro a cinque unità: punti 2;

     da sei a sette unità: punti 3;

     otto unità ed oltre: punti 4.

     Si intende per nucleo familiare del lavoratore, ai fini della attribuzione del punteggio sopra indicato, la famiglia costituita dal lavoratore, dal coniuge, dai discendenti o dagli ascendenti, seco lui conviventi, oltre agli eventuali collaterali od affini sino al quarto grado, i quali, oltre a convivere stabilmente con il lavoratore e ad essere a suo carico, risultino residenti nello stesso Comune.

 

     Art. 74.

     Il punteggio è stabilito in base alle condizioni del richiedente all'atto della pubblicazione del bando.

 

     Art. 75.

     L'ordine di graduatoria è formato sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda risultante dalla somma dei punti relativi ai titoli di cui agli articoli precedenti.

     A parità di punteggio la precedenza è determinata con estrazione a sorte.

     Dopo l'approvazione della graduatoria da parte della Gestione case per lavoratori, questa autorizza la pubblicazione della graduatoria stessa nella Gazzetta o Bollettino ufficiale della Regione ovvero sul Foglio annunzi legali della Provincia e indice il sorteggio da effettuarsi a cura della Commissione provinciale.

     La Commissione provinciale effettua, altresì, le operazioni di sorteggio di cui al comma b) dell'art. 53.

 

     Art. 76.

     Le domande che contengono dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria.

 

     Art. 77.

     Ogni rinuncia all'assegnazione è irrevocabile, essa, sempreché espressa prima della consegna dell'alloggio o del perfezionamento dell'operazione di prestito, importa l'esclusione definitiva del rinunciatario dalla graduatoria, la sua sostituzione con il concorrente che lo segue nella graduatoria medesima e, conseguentemente, l'assegnazione dell'alloggio o del prestito di risulta a favore dei lavoratori successivamente graduati.

     Qualora il rinunciatario sia socio di cooperativa, al medesimo subentra il lavoratore che lo segue nell'ordine di elencazione stabilito dalla cooperativa stessa e il numero originario dei soci prenotatari viene ricostituito con l'utilizzazione, nell'ordine suddetto, dei nominativi dei soci aspiranti alla prenotazione in caso di rinuncia di soci prenotatari, compresi nell'elenco fornito dalla cooperativa all'atto della presentazione della domanda.

 

Capo IV

Aree

 

     Art. 78.

     Sono considerate aree necessarie alle costruzioni previste dalla legge sia quelle sulle quali insisteranno gli alloggi, sia tutte le superfici che occorrono alla realizzazione dei servizi pubblici e delle attrezzature collettive e sociali.

 

     Art. 79.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 25 della legge, la Gestione case per lavoratori, in relazione anche a quanto previsto dalla lettera g) dell'art. 23 della legge, è autorizzata a stipulare accordi con i Comuni al fine di agevolare gli adempimenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, provvedendo, se necessario, ad anticipazioni ai Comuni interessati per la predisposizione dei piani di zona, l'acquisizione di aree edificabili e l'esecuzione delle attrezzature necessarie alle proprie costruzioni.

 

     Art. 80.

     Per le aree destinate a costruzioni di cooperative e quelle concesse alle aziende, l'idoneità dell'area e la sua rispondenza ai criteri e ai limiti tecnici e economici stabiliti è dichiarata dell'Istituto autonomo case popolari competente per territorio.

     La valutazione della congruità del prezzo è riservata alla competenza della Gestione case per lavoratori.

 

     Art. 81.

     Sulle aree acquistate direttamente dalle cooperative e sulle costruzioni che vi sono realizzate la cooperativa concede ipoteca a garanzia del finanziamento erogato dalla Gestione case per lavoratori.

 

Capo V

Servizio sociale

 

     Art. 82.

     La Gestione case per lavoratori provvede alla istituzione ed all'attuazione del servizio sociale previsto dagli articoli 14 e 23 della legge, mediante convenzione con enti di servizio sociale che per la organizzazione e per specializzazione del personale diano garanzia di svolgere i compiti indicati dall'articolo seguente.

     Il servizio sociale si svolge con la collaborazione di appositi Comitati degli assegnatari che il servizio sociale stesso dovrà promuovere, al fine di stimolare la effettiva partecipazione degli abitanti dei quartieri ai problemi di comune interesse, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo seguente.

 

     Art. 83.

     Il Servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari individua i problemi sociali dei quartieri ed opera nei complessi edilizi perché sorgano e permangano in essi le condizioni sociali necessarie ad una vita armonica ed organizzata.

     In particolare il servizio sociale:

     a) assiste i lavoratori assegnatari per la soluzione dei problemi inerenti all'uso dell'alloggio, delle attrezzature e dei servizi, ed ai rapporti con le amministrazioni degli alloggi costruiti in attuazione delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148 e 14 febbraio 1963, n. 60 e con gli enti pubblici interessati;

     b) collabora con le famiglie degli assegnatari ad individuare le esigenze e le soluzioni relative alla vita comunitaria con speciale riferimento all'attrezzatura ed ai servizi di quartiere;

     c) collabora con gli abitanti dei quartieri nelle manifestazioni di vita associativa per lo sviluppo di attività culturali, ricreative, sportive e di mutua solidarietà; provvede, direttamente o in collaborazione con organismi specializzati alla realizzazione di iniziative volte a risolvere i problemi sociali presenti nei singoli quartieri;

     d) affianca l'opera di organismi assistenziali, istituzioni igienico- sanitarie, previdenziali, di patronato e di ogni altro servizio che si ritenga utile nell'interesse degli abitanti del quartiere;

     e) promuove le forme organizzative atte a garantire la integrità e la manutenzione dei quartieri, anche dopo il passaggio di proprietà agli assegnatari.

     Gli enti gestori di servizio sociale forniscono al Comitato centrale, alla Gestione, ai Comitati provinciali ed agli Istituti autonomi per le case popolari, studi e relazioni sulla situazione sociale dei quartieri.

     Provvede a studi per conto dei Comitati provinciali in relazione a situazioni locali per l'avvio di iniziative tendenti a migliorare la disponibilità di servizi ed attrezzature per gli abitanti dei quartieri.

 

CAPO VI

Agevolazioni per la stipula degli atti

 

     Art. 84.

     Per la stipulazione di tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e dalle presenti norme, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto, secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265.

 

 


[1] L'art. 31 della L. 24 novembre 2000, n. 340 ha abolito i fogli degli annunzi legali delle province, stabilendo altresì che essi vengano sostituiti, qualora previsti dalle disposizioni vigenti come unici mezzi di pubblicità, dalla G.U.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 18 marzo 1968, n. 352.

[3 ]3 Articolo soppresso dall'art. 62 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.