§ 57.11.83 - Legge 21 aprile 1969, n. 162.
Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:21/04/1969
Numero:162


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per la pubblica istruzione entro il mese di marzo di ogni anno, sulla base del numero degli studenti iscritti, in regolare corso di studi, a ciascuna [...]
Art. 2.      Entro il limite della somma a disposizione di ciascuna facoltà, gli assegni vengono conferiti su domanda degli interessati, con i criteri e nell'ordine stabiliti come [...]
Art. 3.      Hanno titolo per fruire degli assegni di cui alla presente legge gli studenti che
Art. 4.      Le misure dell'assegno di studio stabilite dall'art. 1, terzo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 80, in lire 200.000 e lire 360.000, sono elevate rispettivamente a [...]
Art. 5.      Le somme eventualmente non utilizzate in seguito all'applicazione dei precedenti articoli, vengono destinate, dal consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, [...]
Art. 6.      Restano in vigore tutte le disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1963, n. 80, che non siano in contrasto con la presente legge
Art. 7.      Restano fermi gli assegni di studio conferiti in conformità della legge 14 febbraio 1963, n. 80. Detti assegni saranno maggiorati in base alla nuova misura stabilita [...]
Art. 8.      All'attribuzione degli assegni, di cui alla presente legge, hanno diritto anche gli studenti delle Accademie di belle arti, che abbiano i requisiti richiesti dagli [...]
Art. 9.      Gli aumenti di stanziamento previsti per gli anni finanziari 1969 e 1970 dall'art. 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sono rispettivamente incrementati di lire [...]
Art. 10.      Le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive [...]
Art. 11.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1969 si provvede quanto a lire 11.550 milioni con le entrate di cui al precedente [...]
Art. 12.      Il Ministro per la pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del proprio Ministero, una relazione dalla quale risulti il numero di [...]
Art. 13.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 57.11.83 - Legge 21 aprile 1969, n. 162. [1]

Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario.

(G.U. 5 maggio 1969, n. 114)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro per la pubblica istruzione entro il mese di marzo di ogni anno, sulla base del numero degli studenti iscritti, in regolare corso di studi, a ciascuna università o istituto di istruzione universitaria, suddivisi tra studenti residenti nella sede dell'ateneo e studenti provenienti da altri comuni, ripartisce per ogni singola sede il fondo destinato dal piano quinquennale della scuola all'assegno di studio universitario per l'anno accademico successivo.

     Il consiglio di amministrazione dell'opera di ciascuna università o di istituto di istruzione universitaria, provvede, entro il 31 maggio, alla ripartizione della somma assegnata tra le facoltà per i singoli corsi di laurea in proporzione al numero degli studenti regolarmente iscritti a ciascun anno di corso.

     Le somme stanziate sono versate alle singole opere nelle seguenti quote: una rata bimestrale entro il 31 ottobre, una rata bimestrale entro il 28 febbraio e il residuo entro il 30 aprile.

 

          Art. 2.

     Entro il limite della somma a disposizione di ciascuna facoltà, gli assegni vengono conferiti su domanda degli interessati, con i criteri e nell'ordine stabiliti come segue:

     1) conferma degli assegni agli studenti che ne hanno già fruito nel precedente anno accademico, semprechè siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e nelle condizioni economiche di cui ad uno dei successivi numeri 2) o 3) del presente articolo;

     2) attribuzione agli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo netto non sia superiore a quello esente dall'imposta complementare;

     3) attribuzione delle somme eventualmente non utilizzate in base ai precedenti punti 1) e 2), agli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo netto non superi le lire 1.200.000 annue, ovvero le lire 1.500.000 nel caso di redditi di lavoro dipendente, rispettivamente aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico dopo il primo.

     Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri. Sono altresì considerati appartenenti alla famiglia di provenienza, fino al raggiungimento della medesima età, gli studenti universitari coniugati che si trovino nelle predette condizioni economiche.

 

          Art. 3.

     Hanno titolo per fruire degli assegni di cui alla presente legge gli studenti che:

     abbiano superato gli esami di maturità o di abilitazione;

     ovvero, se si iscrivono al secondo anno, abbiano superato, entro la sessione estiva, almeno due degli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico precedente a quello cui si riferisce la domanda, o un solo esame, qualora il piano di studi non ne preveda più di due;

     ovvero, se trattasi di studenti che si iscrivono ad anni successivi al secondo, abbiano completato entro la stessa sessione estiva tutti gli esami previsti dai piani di studi degli anni precedenti ed almeno due di quelli previsti dal piano di studi per l'anno anteriore a quello cui si riferisce la domanda, o un solo esame qualora il piano di studi non ne preveda più di due.

     Qualora gli assegni disponibili siano stati conferiti a tutti gli aspiranti che si trovano nelle condizioni previste dai punti 1) e 2) del precedente articolo, sarà pubblicato un elenco di coloro che abbiano fruito del predetto conferimento. In caso diverso sarà compilata e pubblicata una graduatoria sulla base delle seguenti disposizioni:

     1) per gli studenti che si iscrivano al primo anno di corso, in base alla valutazione, calcolata fino al millesimo, riportata negli esami di maturità o di abilitazione;

     2) per gli studenti dei corsi successivi al primo, sulla base della media, calcolata sino al millesimo, dei voti riportati dal candidato negli esami richiesti a norma del primo comma del presente articolo.

     Con le stesse modalità si procede anche per gli assegni di cui al punto 3) del precedente art. 2.

     Ai fini della graduatoria, qualora lo studente abbia superato esami in numero superiore a quello richiesto, sono considerati nel computo della media soltanto i risultati migliori.

     A parità di merito l'assegno è conferito, nell'ipotesi considerata dal punto 2) del precedente articolo, anzitutto allo studente con famiglia propria e, successivamente, al più anziano di età; e, nell'ipotesi prevista dal punto 3) del predetto articolo, allo studente appartenente alla famiglia con minore reddito.

     Le graduatorie sono approvate dal preside della facoltà.

 

          Art. 4.

     Le misure dell'assegno di studio stabilite dall'art. 1, terzo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 80, in lire 200.000 e lire 360.000, sono elevate rispettivamente a lire 250.000 e lire 500.000.

     Tali somme saranno corrisposte in tre rate da assegnare per gli anni di corso successivo al primo, entro trenta giorni dalla data di conferimento dei fondi all'opera universitaria, conformemente all'ultimo comma dell'art. 1 e nella medesima proporzione. Per il primo anno di corso la prima rata sarà corrisposta entro il 30 novembre, la seconda entro il 31 marzo, mentre la terza verrà versata dopo che lo studente abbia superato il primo esame, da sostenersi entro l'anno accademico.

 

          Art. 5.

     Le somme eventualmente non utilizzate in seguito all'applicazione dei precedenti articoli, vengono destinate, dal consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, ad assegni di studio per studenti frequentanti altre facoltà della stessa università che si trovino nelle condizioni previste successivamente dai punti 1), 2) e 3) dell'art. 2 e siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 3.

     Le somme ulteriormente non impiegate come stabilito nel comma precedente, verranno destinate dal consiglio dell'opera universitaria a fini di assistenza universitaria.

 

          Art. 6.

     Restano in vigore tutte le disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1963, n. 80, che non siano in contrasto con la presente legge.

 

          Art. 7.

     Restano fermi gli assegni di studio conferiti in conformità della legge 14 febbraio 1963, n. 80. Detti assegni saranno maggiorati in base alla nuova misura stabilita nell'art. 4 della presente legge.

     Nella prima applicazione della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione, determinata la spesa per il pagamento degli assegni conferiti in base alla normativa di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, sulla base delle domande affluite alle università ed agli istituti di istruzione universitaria entro il termine del 31 dicembre 1968, tenendo conto anche della nuova misura dell'assegno stesso stabilita dal precedente art. 4, divide tra le università e gli istituti di istruzione universitaria le somme residue dallo stanziamento di bilancio per l'anno 1969 secondo le norme di cui al precedente art. 1.

     Il consiglio di amministrazione dell'opera di ciascuna università o di istituti di istruzione universitaria ripartisce, quindi, la somma assegnata a ciascun ateneo tra le facoltà per i singoli corsi di laurea.

     Nel limite della somma messa a disposizione per ciascun corso di laurea gli assegni sono conferiti secondo le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge a studenti che non abbiano già ottenuto l'assegno per l'anno accademico in corso.

     Nella prima applicazione della presente legge, il precedente termine del 31 dicembre 1968 per la presentazione della domanda, è prorogato, per i nuovi assegni, fino al compimento del trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 8.

     All'attribuzione degli assegni, di cui alla presente legge, hanno diritto anche gli studenti delle Accademie di belle arti, che abbiano i requisiti richiesti dagli articoli 2 e 3, e che assolvano gli obblighi previsti dal loro particolare piano di studi.

     All'assegnazione dei fondi e alla regolamentazione delle attribuzioni degli assegni provvederà il Ministro per la pubblica istruzione con apposito regolamento.

 

          Art. 9.

     Gli aumenti di stanziamento previsti per gli anni finanziari 1969 e 1970 dall'art. 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sono rispettivamente incrementati di lire 16.550 milioni e lire 22.950 milioni.

 

          Art. 10.

     Le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 11.550 milioni. La somma di lire 11.550 milioni verrà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969.

     L'annualità da versare al fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, è ridotta per l'anno finanziario 1970 di lire 22.950 milioni e la relativa disponibilità viene destinata alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1970.

 

          Art. 11.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1969 si provvede quanto a lire 11.550 milioni con le entrate di cui al precedente articolo e quanto a lire 5.000 milioni con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 12.

     Il Ministro per la pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del proprio Ministero, una relazione dalla quale risulti il numero di assegni distribuiti per ogni università e per ogni corso di laurea, il numero delle domande, il numero di mancate conferme, ed ogni altro elemento utile a giudicare circa l'efficacia degli interventi previsti dalla presente legge.

 

          Art. 13.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.