§ 4.1.44 - L.P. 22 maggio 1980, n. 12.
Istituzione di un fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:22/05/1980
Numero:12


Sommario
Art. 1.      E' istituito un fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola con una dotazione di 3.500 milioni di lire. La dotazione di tale fondo può essere elevata entro il 1984 fino ad [...]
Art. 2.      1. La misura dei prestiti in riferimento all'importo ammesso, il tasso d'interesse a carico dei beneficiari e le modalità per la loro concessione sono fissati dalla Giunta provinciale nel [...]
Art. 3.      I prestiti di cui alla presente legge vengono concessi dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.
Art. 4.      Per i prestiti di cui alla presente legge non opera la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Art. 5.  (Compenso, interessi e controllo).
Art. 6.      Le modalità di cui all'art. 3 si applicano anche per la concessione dei prestiti per gli stessi scopi previsti da leggi statali vigenti.
Art. 7.      Nell'espletamento dei compiti già svolti dall'ente pubblico di assistenza utenti motori agricoli (U.M.A.) l'Amministrazione provinciale può servirsi della collaborazione di organizzazioni [...]
Art. 8.      Per l'attuazione dell'art. 1 sono autorizzate le seguenti spese:


§ 4.1.44 - L.P. 22 maggio 1980, n. 12.

Istituzione di un fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola.

(B.U. 10 giugno 1980, n. 31).

 

     Art. 1.

     E' istituito un fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola con una dotazione di 3.500 milioni di lire. La dotazione di tale fondo può essere elevata entro il 1984 fino ad un importo massimo di 10.500 milioni di lire mediante erogazioni a carico del bilancio provinciale, il cui importo annuo sarà stabilito con legge di bilancio entro il limite massimo di 3.500 milioni di lire.

     La Giunta provinciale affida la gestione del fondo ad una o più aziende di credito o enti di rappresentanza delle stesse.

     Con i mezzi del fondo possono essere concessi prestiti agrari ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche, per l'acquisto di:

     a) macchine e attrezzi agricoli compresi i mezzi di trasporto per usi agrari o forestali;

     b) bestiame da allevamento e riproduzione;

     c) bestiame da ingrasso;

     d) mangimi e concimi.

     4. I prestiti previsti alla lettera a) hanno una durata massima di dieci anni, quelli previsti alla lettera b) hanno una durata di quattro anni e quelli previsti alle lettere c) e d) una durata di un anno [1] .

 

          Art. 2.

     1. La misura dei prestiti in riferimento all'importo ammesso, il tasso d'interesse a carico dei beneficiari e le modalità per la loro concessione sono fissati dalla Giunta provinciale nel rispetto della normativa vigente in materia [2].

     2. [3].

     3. Gli importi restituiti dai beneficiari all'azienda o ente che gestisce il fondo vengono portati in aumento della dotazione residua del fondo e reimpiegati per gli stessi scopi fino alla data che sarà stabilita dalla Giunta provinciale. Gli importi giacenti a tale data presso le aziende o enti gestori e gli importi restituiti dai beneficiari dopo tale data devono essere immediatamente versati al tesoriere della Provincia [4] .

 

          Art. 3.

     I prestiti di cui alla presente legge vengono concessi dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

 

          Art. 4.

     Per i prestiti di cui alla presente legge non opera la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

     In caso di ritardo del beneficiario nella restituzione del prestito l'azienda o ente gestore è tenuta ad esperire le procedure per il recupero dell'importo dovuto e l'eventuale mancato recupero causato da insolvenza del beneficiario viene portato in decurtazione della dotazione del fondo.

 

          Art. 5. (Compenso, interessi e controllo). [5]

     1. Per la gestione del fondo spetta all'azienda o ente un compenso contabilizzato annualmente da stabilire in misura forfetaria fissa per ogni prestito erogato. L'ammontare di tale compenso sarà stabilito nella convenzione da stipularsi tra la Provincia e l'azienda o ente gestore.

     2. Nella convenzione sarà stabilito altresì l'obbligo per l'azienda o ente gestore di corrispondere gli interessi sulle giacenze del fondo nella stessa misura e con la stessa capitalizzazione prevista per le giacenze di tesoreria della Provincia.

     3. La convenzione disciplina altresì i rapporti tra azienda o ente gestore, beneficiari e Provincia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle norme vigenti per la rendicontazione e il controllo della gestione del fondo, nonché l'apertura di un sottoconto di tesoreria, la movimentazione dei fondi e le valute tra banca, sottoconto di tesoreria e beneficiario.

 

NORME FINALI

 

          Art. 6.

     Le modalità di cui all'art. 3 si applicano anche per la concessione dei prestiti per gli stessi scopi previsti da leggi statali vigenti.

 

          Art. 7.

     Nell'espletamento dei compiti già svolti dall'ente pubblico di assistenza utenti motori agricoli (U.M.A.) l'Amministrazione provinciale può servirsi della collaborazione di organizzazioni sindacali di agricoltori.

     Il compenso per tale collaborazione viene fissato dalla Giunta provinciale.

 

NORMA FINANZIARIA

 

          Art. 8.

     Per l'attuazione dell'art. 1 sono autorizzate le seguenti spese:

     lire 3.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1980;

     fino a lire 3.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1984, nella misura da stabilire annualmente con le modalità e nel rispetto del limite massimo complessivo indicati al primo comma dell'art. 1.

     Per l'attuazione dell'art. 7 è autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 1980 la spesa annua massima di lire 15 milioni.

     Alla copertura dell'onere complessivo di lire 3.515 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo delle maggiori disponibilità del bilancio 1980 derivanti dalla riduzione da lire 20.570 milioni a lire 13.000 milioni dell'onere per la realizzazione di opere di edilizia per servizi istituzionali della provincia, prevista dall'art. 17 della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6.


[1] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall’art. 22 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[3] Comma abrogato dall’art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[4] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.