§ 4.5.62 - L.P. 19 febbraio 2001, n. 5.
Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:19/02/2001
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Oggetto della professione del maestro di sci.
Art. 3.  Categorie e livelli della professione.
Art. 4.  Albo professionale provinciale dei maestri di sci.
Art. 5.  Condizioni per l'iscrizione all'albo provinciale.
Art. 6.  Corsi di formazione ed aggiornamento professionale.
Art. 7.  Commissioni d'esame.
Art. 8.  Maestri di sci extraprovinciali.
Art. 9.  Doveri del maestro di sci.
Art. 10.  Qualificazioni e specializzazioni.
Art. 11.  Aggiornamento professionale.
Art. 12.  Collegio provinciale dei maestri di sci.
Art. 13.  Funzioni degli organi collegiali.
Art. 14.  Sanzioni disciplinari e ricorsi.
Art. 15.  Scuole di sci.
Art. 16.  Autorizzazioni all'esercizio di una scuola di sci.
Art. 17.  Permesso di utilizzo impianti di risalita mobili.
Art. 18.  Tariffe.
Art. 19.  Attività esterna alla scuola di sci.
Art. 20.  Sanzioni amministrative.
Art. 21.  Sanzioni amministrative: procedura.
Art. 22.  Assicurazioni.
Art. 23.  Consulta per l'insegnamento dello sci.
Art. 24.  Agevolazioni finanziarie.
Art. 25.  Regolamento di esecuzione.
Art. 26.  Disposizioni transitorie.
Art. 27.  Disposizioni finanziarie.
Art. 28.  (Abrogazione di norme).


§ 4.5.62 - L.P. 19 febbraio 2001, n. 5.

Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci.

(B.U. 6 marzo 2001, n. 10 - S.O.).

 

     Art. 1. Oggetto della legge.

     1. In riferimento al quadro normativo di cui alla legge quadro 8 marzo 1991, n. 81, per la professione di maestro di sci, la presente legge disciplina la professione di maestro di sci e l'attività delle scuole di sci.

 

          Art. 2. Oggetto della professione del maestro di sci.

     1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuoripista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici quali corda, piccozza e ramponi.

     2. La denominazione maestro di sci usata nella presente legge e nelle norme di attuazione si riferisce a tutte le abilitazioni e gradi.

 

          Art. 3. Categorie e livelli della professione.

     1. L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente:

     a) le discipline alpine;

     b) le discipline del fondo;

     c) le discipline dello snowboard.

     2. Gli aspiranti nelle varie discipline conseguono su richiesta, dopo il superamento di un esame pratico, teorico e didattico sui primi moduli della formazione, la qualifica di assistenti di scuola di sci e, previa iscrizione nell'elenco speciale dell'albo professionale, sono ammessi, per un periodo complessivo non superiore a cinque anni, ad impartire, nell'ambito di una scuola di sci e sotto la vigilanza del direttore della stessa, sistematica istruzione tecnica nello sci; i maestri di sci della scuola di sci hanno precedenza occupazionale nei confronti degli assistenti di scuola di sci.

     3. L'iscrizione nell'elenco speciale degli assistenti di scuola di sci perde automaticamente la sua efficacia con decorso dal quinto anno dalla prima iscrizione.

 

          Art. 4. Albo professionale provinciale dei maestri di sci.

     1. L'esercizio stabile dell'attività di maestro di sci in provincia di Bolzano è subordinato all'iscrizione nell'albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza dell'assessore provinciale competente in materia, dal collegio provinciale di cui all'articolo 12.

     2. L'albo provinciale dei maestri di sci è suddiviso nei seguenti elenchi:

     a) elenco dei maestri di sci alpino, dei maestri di sci di fondo e dei maestri di snowboard;

     b) elenco dei maestri di sci di II grado, ad esaurimento;

     c) elenco speciale degli assistenti di scuola di sci.

     3. L'iscrizione nell'albo provinciale viene disposta dal collegio provinciale.

 

          Art. 5. Condizioni per l'iscrizione all'albo provinciale.

     1. Possono essere iscritti all'albo provinciale dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione e dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana oppure di uno stato aderente alla UE oppure di altro stato estero, qualora il richiedente sia autorizzato a risiedere e lavorare in Italia secondo gli accordi internazionali vigenti;

     b) maggiore età;

     c) idoneità psicofisica all'esercizio della professione di maestro di sci, attestata da certificato medico;

     d) possesso del diploma della scuola media inferiore;

     e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

     f) residenza, domicilio o recapito in un comune della provincia di Bolzano.

 

          Art. 6. Corsi di formazione ed aggiornamento professionale.

     1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue attraverso l'effettiva frequenza di un corso di formazione professionale ed il superamento dei corrispondenti esami finali.

     2. La Provincia organizza sia direttamente sia tramite il collegio provinciale dei maestri di sci, organizzazioni qualificate o associazioni di categoria, corsi teorici e pratici per la formazione dei maestri di sci.

     3. I requisiti di ammissione all'esame di idoneità, la durata, la frequenza, i programmi e lo sviluppo dei corsi di formazione nonché i criteri ed i programmi degli esami per il conseguimento dell'abilitazione professionale vengono proposti dal collegio provinciale alla Giunta provinciale per l'approvazione, nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 marzo 1991, n. 81.

     4. I candidati possono sostenere gli esami in lingua italiana o tedesca. Possono essere organizzati anche corsi di formazione in lingua ladina.

     5. Gli esami di abilitazione sono sostenuti innanzi alle commissioni d'esame previste nell'articolo 7; sono ammessi agli esami i candidati che hanno frequentato regolarmente i corsi. I diplomi d'esame recano la firma dell'assessore competente.

     6. I corsi di aggiornamento obbligatori per l'esercizio dell'attività professionale vengono svolti dal Collegio Provinciale dei Maestri di Sci, in osservanza di quanto disposto dal comma 3. Il Collegio Provinciale dei Maestri di Sci svolge altresì i corsi di aggiornamento non obbligatori, determinandonde la durata, la frequenza ed i programmi.

     7. Lo svolgimento dei corsi di qualificazione e di specializzazione avviene in osservanza di quanto disposto dagli articoli 10 e 11.

 

          Art. 7. Commissioni d'esame.

     1. Per ogni abilitazione di cui all'articolo 3 viene costituita una apposita commissione d'esame, così composta:

     a) da un funzionario della ripartizione provinciale competente, di qualifica funzionale non inferiore alla settima, con funzioni di presidente;

     b) da quattro istruttori o maestri di sci con particolari esperienze tecniche e didattiche nella rispettiva abilitazione, designati dal collegio professionale provinciale;

     c) da quattro esperti nelle materie oggetto del programma d'esame.

     2. La valutazione tecnica e didattica dei candidati può essere delegata dalla commissione d'esame ad una sottocommissione istituita dalla stessa.

     3. La composizione delle commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia di Bolzano, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Per i membri effettivi sono da prevedere dei supplenti.

     4. Le commissioni d'esame sono nominate con decreto dell'assessore provinciale competente in materia e rimangono in carica per due sessioni. I membri della commissione possono essere riconfermati.

     5. Ai membri delle commissioni sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi ed il trattamento economico di missione secondo la normativa provinciale vigente.

     6. Con il decreto di cui al comma 4, le funzioni di segretario effettivo e supplente delle commissioni d'esame sono affidate ad impiegati addetti alla ripartizione provinciale competente.

 

          Art. 8. Maestri di sci extraprovinciali.

     1. I maestri di sci, iscritti all'albo professionale dei maestri di sci di altre regioni o della provincia di Trento o che siano in possesso di una abilitazione rilasciata da uno stato estero, che può essere equiparata a quelle rilasciate in provincia di Bolzano, che intendano esercitare stabilmente la professione in provincia di Bolzano, devono richiedere l'iscrizione all'albo provinciale dei maestri di sci della provincia di Bolzano.

     2. L'iscrizione è disposta dal consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci, qualora il richiedente possieda i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, e la commissione di cui all'articolo 7, comma 1, o una sottocommissione da quest'ultima a ciò delegata abbia accertato la sua conoscenza del territorio provinciale, della geografia dell'ambiente montano e delle condizioni climatiche della provincia di Bolzano, necessaria per la sicurezza dello sciare, nonché della specifica legislazione vigente in materia di maestri e scuole di sci.

     3. L'iscrizione nell'albo provinciale dei maestri di sci provenienti da altri stati, regioni e province di cui al comma 1 viene disposta dal consiglio direttivo dei maestri di sci.

     4. Il consiglio direttivo del collegio provinciale dispone d'ufficio la cancellazione dall'albo dei maestri di sci che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo professionale di un'altra regione o della provincia di Trento.

     5. È equiparata all'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci richiesta all'articolo 5, comma 1, l'abilitazione conseguita all'estero, qualora questa in osservanza dei criteri di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in quanto applicabili, venga equiparata su conforme parere del collegio provinciale dei maestri di sci dall'assessore competente con quella acquisita in provincia di Bolzano. Un'equiparazione della qualificazione può avvenire soltanto qualora il richiedente possegga nel suo paese di provenienza il massimo grado di formazione nella relativa disciplina e qualora lo stesso possa esercitare nel proprio paese di provenienza la professione di maestro di sci o di snowboard come libero professionista.

     6. I maestri di sci extraprovinciali iscritti all'albo professionale dei maestri di sci di altre regioni o della provincia di Trento o che adempiono alle condizioni stabilite di cui al comma 5 ottengono dopo relativa comunicazione al collegio provinciale un nulla osta per l'esercizio della professione all'interno di una scuola di sci autorizzata e per un periodo di tempo limitato a 60 giorni nell'arco di un anno.

     7. L'esercizio dell'attività di maestro di sci per un periodo di tempo complessivamente non superiore a 15 giorni all'anno, da parte di maestri di sci provenienti con propri clienti da altri stati, regioni o dalla provincia di Trento, deve essere comunicato almeno 3 giorni prima dell'inizio dell'attività al collegio provinciale.

     8. Le modalità di iscrizione all'albo e l'esercizio della professione per periodi di tempo limitato da parte di maestri di sci provenienti da altri stati, regioni e province di cui al presente articolo vengono disciplinati con regolamento d'esecuzione.

 

          Art. 9. Doveri del maestro di sci.

     1. I maestri di sci iscritti all'albo professionale debbono esercitare la loro professione in modo corretto, nel rispetto delle norme di deontologia professionale e di comportamento previste dalla legge, contribuire allo sviluppo di questo sport, insegnare agli allievi le regole di sicurezza mettendoli in guardia contro i possibili rischi in pista e fuori pista, contribuire allo sviluppo turistico nonché prestare soccorso in caso di incidenti sciistici.

 

          Art. 10. Qualificazioni e specializzazioni.

     1. I maestri di sci possono conseguire, attraverso la frequenza di appositi corsi organizzati dalla Provincia, dal collegio provinciale dei maestri di sci o da altre organizzazioni o associazioni di categoria e previo superamento dei relativi esami, le seguenti qualificazioni e specializzazioni:

     a) direttore di scuola di sci;

     b) istruttore di maestri di sci o maestri di snowboard;

     c) abilitazione all'insegnamento con attrezzi sostitutivi degli sci;

     d) specializzazione per l'insegnamento dello sci ai bambini;

     e) specializzazione per l'insegnamento dello sci a persone portatrici di handicap;

     f) specializzazione all'insegnamento dello sci in lingue straniere.

     Le qualificazioni di cui alle lettere a) e b) sono riservate ai maestri di sci di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a); le specializzazioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) possono essere conseguite da tutti i maestri di sci.

     2. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti per il conseguimento delle specializzazioni e qualificazioni di cui al comma 1 o di eventuali ulteriori, nonché i programmi dei corsi e degli esami relativi, ed i requisiti per il riconoscimento di specializzazioni o qualificazioni conseguite presso altre organizzazioni.

     3. Le commissioni per gli esami di specializzazione e di qualificazione sono composte da almeno tre membri, scelti tra quelli previsti dall'articolo 7, e sono nominate di volta in volta, con il decreto di indizione dei corsi, dall'assessore provinciale competente in materia. I diplomi d'esame recano la firma dell'assessore competente.

 

          Art. 11. Aggiornamento professionale.

     1. I maestri di sci abilitati all'esercizio della professione nelle discipline di cui all'articolo 3, comma 1, e nelle qualificazioni e specializzazioni di cui all'articolo 10, comma 1, devono frequentare i corsi di aggiornamento obbligatori organizzati dal collegio provinciale dei maestri di sci.

     2. In caso di mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento di cui al comma 1, il consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci dispone la cancellazione dall'albo professionale.

     3. La cancellazione dall'albo professionale non viene disposta in caso di impossibilità, per malattia o per causa di forza maggiore, di partecipazione al corso di aggiornamento.

 

          Art. 12. Collegio provinciale dei maestri di sci.

     1. Il collegio provinciale dei maestri di sci è costituito quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione.

     2. Al collegio professionale appartengono di diritto tutti i maestri di sci iscritti all'albo professionale, nonché i maestri di sci residenti in provincia di Bolzano che abbiano cessato la propria attività.

     3. Sono organi del collegio: l'assemblea, il consiglio direttivo ed il presidente del collegio provinciale.

     4. L'assemblea del collegio provinciale dei maestri di sci è composta da tutti i membri del collegio.

     5. Il consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci è eletto dall'assemblea tra i maestri di sci iscritti nel numero previsto dallo statuto.

     6. Il presidente del collegio provinciale dei maestri di sci è eletto dall'assemblea del collegio e rappresenta legalmente il collegio.

     7. L'assessore provinciale competente in materia esercita la vigilanza sul collegio provinciale dei maestri di sci e ne approva lo statuto.

 

          Art. 13. Funzioni degli organi collegiali.

     1. L'assemblea del collegio provinciale dei maestri di sci:

     a) approva lo statuto del collegio;

     b) elegge il consiglio direttivo;

     c) approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del collegio, predisposto dal consiglio direttivo;

     d) decide in merito a questioni di particolare rilevanza per la categoria e su ogni altra questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei componenti.

     2. L'assemblea del collegio provinciale è convocata di diritto una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo.

     3. Il consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci:

     a) esercita tutte le funzioni inerenti all'iscrizione all'albo professionale ed alla tenuta dello stesso;

     b) vigila sull'esercizio della professione e sull'osservanza delle regole di deontologia professionale ed irroga le sanzioni disciplinari;

     c) cura le relazioni con le associazioni professionali dei maestri di sci, con altri collegi professionali, con l'associazione nazionale dei maestri di sci e con le associazioni di maestri di sci di altri stati;

     d) collabora con le autorità provinciali competenti e nomina i propri rappresentanti in seno alle commissioni previste dalla normativa vigente;

     e) stabilisce la misura dei contributi degli iscritti;

     f) esprime parere a richiesta della Provincia o di altre autorità amministrative su questioni concernenti l'ordinamento dei maestri di sci e l'attività dei maestri di sci, la pratica dello sci ed il turismo invernale in generale;

     g) contribuisce alla diffusione dello sport sciistico, della conoscenza del territorio sciistico della provincia, delle misure di sicurezza e della prevenzione dei pericoli sulle piste da sci e al di fuori di esse; contribuisce anche a evitare che si creino pericoli per l'ambiente naturale;

     h) nomina commissioni tecniche che, anche in collaborazione con l'associazione professionale dei maestri di sci più rappresentativa in ambito provinciale, elaborino programmi di corsi di formazione e individuino i criteri per le materie d'esame;

     i) propone le tariffe minime e massime per le prestazioni professionali;

     j) adempie a tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti o delegati e intraprende ogni altra iniziativa per la promozione della categoria professionale.

 

          Art. 14. Sanzioni disciplinari e ricorsi.

     1. I maestri di sci iscritti nell'albo professionale, che violino le norme di deontologia professionale o quelle di comportamento previste dalla presente legge, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

     a) ammonizione scritta;

     b) censura;

     c) sospensione dall'albo professionale per un periodo da un mese ad un anno;

     d) radiazione dall'albo.

     2. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, previa formale contestazione degli addebiti e nel rispetto dei principi di audizione e di difesa dell'interessato, che entro 30 giorni dalla notifica può proporre ricorso alla Giunta provinciale. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività della sanzione sino alla decisione della medesima.

     3. I provvedimenti adottati dal Collegio provinciale, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 8 marzo 1991, n. 81.

 

          Art. 15. Scuole di sci.

     1. Agli effetti della presente legge, è considerata scuola di sci ogni organizzazione operante nel territorio provinciale, che si avvalga dell'attività coordinata di più maestri di sci per l'insegnamento delle tecniche e delle conoscenze degli sports da neve, anche con attrezzi sostitutivi degli sci, nonché per l'accompagnamento di clienti sugli sci.

     2. La scuola di sci è tenuta a garantire nelle relative discipline un'offerta possibilmente ampia di tutti i servizi.

     3. L'esercizio di una scuola di sci è subordinato all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente. In casi motivati l'assessore può autorizzare anche più di una scuola di sci per ciascuna località, previo parere non vincolante della consulta provinciale per l'insegnamento dello sci circa le esigenze turistiche della zona sciistica interessata. I criteri di valutazione per l'apertura di scuole di sci saranno determinati con regolamento di esecuzione. Contro il provvedimento dell'assessore è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, sia da parte del richiedente che da eventuali scuole di sci della zona interessata.

     4. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di una scuola di sci devono essere date le seguenti condizioni:

     a) la scuola di sci deve essere formata da maestri di sci iscritti a seconda della disciplina della scuola richiesta nell'elenco dei maestri di sci dell'albo provinciale in numero non inferiore a sette, salve eventuali deroghe da concedersi di volta in volta dall'assessore provinciale competente, qualora nella zona interessata non esista ancora una scuola di sci nella disciplina richiesta e valutato il relativo fabbisogno;

     b) i maestri di sci costituenti il corpo insegnante permanente devono obbligarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a collaborare con la scuola di sci durante tutta la stagione sciistica, e non possono appartenere contemporaneamente al corpo insegnante permanente di un'altra scuola di sci; la maggioranza dei maestri di sci deve essere residente nella zona della scuola di sci. Su richiesta dovrà essere fornita all'ufficio provinciale competente la documentazione relativa ad ogni singolo maestro comprovante l'effettiva collaborazione;

     c) la scuola di sci deve essere retta da uno statuto democratico che garantisca l'effettiva partecipazione dei soci negli organi deliberanti e la suddivisione delle entrate derivanti dall'esercizio della scuola stessa in proporzione alle effettive prestazioni professionali, tenuto conto delle eventuali specializzazioni o qualificazioni dei soci;

     d) alla scuola di sci deve essere preposto un direttore in possesso della corrispondente qualificazione;

     e) la scuola di sci deve disporre di un ufficio adeguato alla propria dimensione ed alla capacità ricettiva della zona sciistica e di uno spazio di raduno idonei, dotati di una insegna esterna nonché di un campo scuola e deve assicurare il funzionamento senza interruzioni durante tutto l'arco della stagione invernale o estiva;

     f) la denominazione della scuola di sci deve distinguersi chiaramente dalle altre scuole di sci autorizzate, al fine di escludere ogni possibilità di confusione e deve contenere almeno una delle seguenti denominazioni: “Scuola di sci, Skischule, Scola de schi”, o dizioni analoghe, nel caso di scuole specializzate;

     g) la zona sciistica, ove viene aperta la scuola di sci e ove la stessa svolge preminentemente la propria attività deve essere dotata, a seconda che si tratti di una scuola di sci alpino, di snowboard o di una scuola di sci da fondo, di un sufficiente numero di impianti di risalita funzionanti e di piste di sci, ovvero di un sufficiente numero di piste da fondo mantenute in buone condizioni;

     h) le scuole di sci estivo possono essere autorizzate solo in località che consentano la pratica di tale disciplina; l'apertura è stagionale, limitata al periodo di effettiva agibilità del territorio e di funzionamento degli impianti di risalita;

     i) la scuola di sci deve essere gestita in modo da promuovere gli interessi generali dello sport sciistico, la sicurezza nella pratica dello sci e gli interessi del turismo, anche attraverso la partecipazione alle iniziative promozionali da parte delle organizzazioni e delle imprese turistiche, al fine di incrementare il turismo nelle località invernali, ed attraverso la collaborazione con le autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la diffusione della pratica dello sci fra i giovani.

 

          Art. 16. Autorizzazioni all'esercizio di una scuola di sci.

     1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio provinciale corredata:

     a) di una copia autentica dello statuto, contenente la denominazione della scuola di sci;

     b) di una riproduzione in scala delle eventuali insegne, emblemi o distintivi della scuola di sci;

     c) dello schema dei programmi di insegnamento;

     d) dell'indicazione della zona della scuola di sci;

     e) delle indicazioni circa l'ubicazione, la dimensione e l'attrezzatura dell'ufficio e degli eventuali punti di iscrizione per il pubblico;

     f) dell'indicazione del posto di raduno e del campo scuola;

     g) delle generalità del direttore della scuola di sci e dei maestri di sci, e relative qualifiche e specializzazioni professionali;

     h) dell'indicazione delle tariffe richieste.

     2. Le scuole autorizzate sono obbligate a comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni al competente ufficio provinciale.

     3. L'autorizzazione è revocata, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di infrazioni alle norme della presente legge.

     4. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia iniziato l'attività, nel caso di interruzione della stessa che si protragga per oltre una stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

     5. L'autorizzazione all'esercizio di scuola di sci si estende all'impiego di ausili didattici, ivi compresi impianti di risalita mobili.

 

          Art. 17. Permesso di utilizzo impianti di risalita mobili. [1]

     [1. Il permesso di utilizzo degli impianti di risalita mobili da parte di scuole di sci, viene accordato, in deroga al corrispondente articolo della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, dal sindaco territorialmente competente accertate l'effettiva necessità e la copertura assicurativa contro i danni e gli infortuni agli utenti, alle cose e a terzi nonché fatto salvo il diritto di terzi; tale permesso viene accordato su richiesta delle scuole di sci che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 16.

     2. Il permesso può contenere, relativamente all'uso e alla sicurezza di tali impianti di risalita mobili, prescrizioni particolari da definirsi mediante regolamento di esecuzione della presente legge.

     3. L'utilizzo è riservato solo ad allievi sciatori, anche di scuole diverse, purché convenzionate nella gestione.

     4. Contro la decisione del sindaco può essere presentato ricorso all'assessore al turismo entro il termine di 30 giorni.

     5. Le norme tecniche di sicurezza per la progettazione, costruzione ed esercizio sono stabilite con regolamento di esecuzione della presente legge, approvato dalla Giunta provinciale.

     6. [Per la costruzione di impianti di risalita mobili a fune bassa si applica la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Le modalità di applicazione sono fissate con regolamento di esecuzione] [2] ].

 

          Art. 18. Tariffe.

     1. Le tariffe minime e massime per le prestazioni professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci sono stabilite annualmente a seconda che si tratti di lezioni singole o di gruppo oppure di accompagnamento sugli sci, dal collegio provinciale dei maestri di sci ed approvate dall'assessore al Turismo.

     2. Le tabelle tariffarie delle scuole di sci e dei maestri di sci esercenti la loro attività al di fuori delle scuole di sci devono essere esposte al pubblico nei rispettivi uffici o punti d'iscrizione ed essere esibite a richiesta dei clienti.

 

          Art. 19. Attività esterna alla scuola di sci.

     1. Ai maestri di sci iscritti nell'elenco provinciale dei maestri di sci è consentito l'esercizio della libera professione al di fuori delle scuole di sci, sempreché le prestazioni professionali non vengano offerte nel quadro di un'attività organizzata con altri maestri di sci, anche occasionale.

     2. I maestri di sci che esercitano la professione autonomamente, senza l'intermediazione di una scuola di sci, devono comunicare il fatto stesso prima dell'inizio dell'attività stagionale al consiglio direttivo del collegio provinciale ed all'organizzazione del turismo competente territorialmente, con l'indicazione precisa dei dati personali, delle qualificazioni e specializzazioni, del numero di codice fiscale, della sede e dei recapiti, del territorio di competenza, delle tariffe applicate e dell'avvenuta assicurazione della responsabilità civile per i danni alla persona e alle cose dell'allievo e di terzi.

 

          Art. 20. Sanzioni amministrative.

     1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 516 ad un massimo di Euro 2.582. [3]

     2. Il maestro di sci che non osservi nell'esercizio della propria professione le norme stabilite dalla presente legge, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 103 ad un massimo di Euro 516. [4]

     [3. Chi gestisce un impianto di risalita mobile in assenza del permesso di cui all'articolo 17 o in violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 17, soggiace al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000.] [5]

     4. L'uso indebito della denominazione di scuola di sci, l'apertura o l'esercizio di un'organizzazione simile ad una scuola di sci o l'apertura o l'esercizio di un punto d'iscrizione in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 774 fino a Euro 5.164 a carico dei gestori dell'organizzazione. [6]

     5. Salvo quanto disposto dall'articolo 348 del codice penale, il direttore di una scuola di sci che ammetta all'insegnamento nella scuola persone non in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 516 ad un massimo di Euro 5.164, ed incorre, in caso di recidiva, nella sanzione accessoria della sospensione dalla funzione per un periodo non superiore a tre anni. Nei casi più gravi può essere disposta anche la decadenza dall'autorizzazione della scuola di sci. [7]

     6. L'applicazione di tariffe superiori o inferiori a quelle consentite ed esposte è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 387 ad un massimo di Euro 2.582; inoltre l'importo introitato in eccedenza deve essere rimborsato al cliente. [8]

 

          Art. 21. Sanzioni amministrative: procedura.

     1. Per l'accertamento delle infrazioni e la applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

     2. Le ingiunzioni di pagamento per le sanzioni amministrative sono disposte dal Direttore di ripartizione competente.

 

          Art. 22. Assicurazioni.

     1. Condizione per il rilascio di un'autorizzazione per l'esercizio di una scuola di sci e dell'attività di maestro di sci, di maestro di snowboard, di assistente di scuola di sci, di maestro di sci alpino di II grado, è la stipula di un'apposita assicurazione della responsabilità civile per i danni alla persona e alle cose degli allievi e di terzi. La misura minima della copertura assicurativa è stabilita dall'assessore provinciale competente.

     2. I componenti delle commissioni d'esame, nominate con decreto dell'assessore, esclusi gli impiegati provinciali, sono assicurati, limitatamente alle attività tecniche e pratiche, a cura e spese dell'amministrazione provinciale contro infortuni.

     3. L'assessore provinciale competente è autorizzato a stipulare le polizze di assicurazione di cui al comma 2.

 

          Art. 23. Consulta per l'insegnamento dello sci.

     1. La consulta per l'insegnamento dello sci è composta dalle seguenti persone, nominate dalla Giunta provinciale sulla base di due nominativi proposti dalle rispettive organizzazioni e associazioni di categoria:

     a) dall'assessore provinciale competente in materia o da un suo delegato, designato anche di volta in volta, con funzione di presidente;

     b) da un rappresentante della Ripartizione provinciale competente per l'alpinismo, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta;

     c) da due rappresentanti del collegio provinciale dei maestri di sci;

     d) da due rappresentanti dell'associazione professionale di maestri di sci più rappresentativa in ambito provinciale;

     e) da un rappresentante delle organizzazioni turistiche della provincia;

     f) da un rappresentante del collegio provinciale delle guide alpine - guide sciatori della provincia;

     g) da un rappresentante dell'associazione degli albergatori più rappresentativa in ambito provinciale;

     h) da un rappresentante dell'associazione dei gestori degli impianti di risalita e delle piste di sci più rappresentativa in ambito provinciale;

     i) da un rappresentante del comitato provinciale della Federazione Italiana Sport Invernali.

     2. Funge da segretario della consulta un impiegato addetto alla Ripartizione provinciale turismo.

     3. La consulta esercita le competenze ad essa attribuite dalla presente legge ed è organo consultivo della Provincia per ogni questione attinente all'insegnamento delle tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni.

     4. La composizione della consulta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia di Bolzano, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; è in ogni caso garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

 

          Art. 24. Agevolazioni finanziarie.

     1. Il finanziamento dei corsi di formazione di cui all'articolo 6, comma 2, per intero o in parte, è a carico del bilancio provinciale. La Giunta provinciale determina l'ammontare della compartecipazione del candidato, il quale provvederà al versamento della relativa quota direttamente all'incaricato della formazione; inoltre può erogare contributi e sovvenzioni al collegio provinciale dei maestri di sci per la sua attività istituzionale nonché alle organizzazioni professionali dei maestri di sci e alle scuole di sci per iniziative rivolte allo sviluppo del settore.

     2. L'erogazione e la liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni avviene sulla base delle spese documentate e riconosciute ammissibili, secondo le procedure stabilite dalla legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e relative norme di esecuzione, in quanto applicabili.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni finanziari di spesa per la promozione e la gestione diretta di iniziative ai sensi della presente legge e per lo sviluppo del settore.

 

          Art. 25. Regolamento di esecuzione.

     1. Nel regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per l'organizzazione e la gestione dei corsi di cui all'articolo 6, comma 2, e per l'espletamento degli esami; sono stabiliti i doveri dei maestri di sci, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge. Sono definite infine le caratteristiche del distintivo ufficiale e della tessera di riconoscimento dei maestri di sci e dei diplomi di qualificazione e di specializzazione.

     2. Per quanto non previsti dalla presente legge, possono essere stabiliti con norma regolamentare ulteriori criteri per il rilascio dell'autorizzazione delle scuole di sci, al fine di assicurarne l'ottimale funzionamento, in relazione alle esigenze dell'utente e a quelle turistiche e ambientali della zona.

 

          Art. 26. Disposizioni transitorie.

     1. I maestri di sci alpino di II grado iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nell'elenco a esaurimento di cui all'articolo 4 possono, previa frequenza di un corso di avanzamento da tenersi in unica sede, che si articola in una parte pratica-tecnica e in una parte teorica-didattica-metodica della durata di 20 giorni, nonché dopo aver superato un colloquio finale circa i contenuti teorici-didattici-metodici davanti alla commissione di cui all'articolo 7, essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Contenuti e modalità del colloquio e del corso sono stabiliti con regolamento di esecuzione. Il finanziamento del corso di cui al presente articolo avviene tramite relativo autofinanziamento dei partecipanti.

 

          Art. 27. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono utilizzate per l'esercizio finanziario in corso le quote ancora disponibili degli stanziamenti di spesa autorizzati nel bilancio 2001 (capitoli 76178 e 76180) per l'attuazione della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, abrogata con l'articolo 28.

     2. La spesa a carico degli esercizi successivi sarà stabilita dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 28. (Abrogazione di norme). [9]

     1. La legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, e successive modifiche, con esclusione dell'articolo 26, è abrogata.


[1] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[2] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11 e abrogato dall’art. 29 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[5] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.