§ 3.6.2 – L.P. 28 giugno 1972, n. 13.
Norme per la protezione della flora alpina.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.6 flora e fauna
Data:28/06/1972
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Sono considerate tipiche dell'ambiente alpino, e come tali sono protette, tutte le specie erbacee ed arbustive che hanno diffusione naturale e spontanea nel territorio della provincia.
Art. 2.      È vietata la raccolta o la detenzione delle seguenti specie di piante e di parti di esse:
Art. 3.      Nel territorio provinciale è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di dieci assi fiorali (steli fioriferi) di tutte le specie della flora spontanea diverse da [...]
Art. 4.      L'Assessore provinciale competente può autorizzare la raccolta di piante protette, o di parte di esse, comprese quelle indicate all'art. 2 della presente legge, per scopi scientifici, didattici [...]
Art. 5.      Nel territorio provinciale è vietato offrire in vendita e commerciare le piante protette spontanee, o parti di esse.
Art. 6.      Sono escluse dal divieto e dalle limitazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge le piante protette che provengono da colture fatte in giardini ed in stabilimenti di fioricoltura.
Art. 7.      Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza [...]
Art. 8.      Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, e 6, secondo comma, o non ottemperi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione di cui all'art. 4, terzo comma, è soggetto alla [...]
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.     
Art. 12.      È abrogata la legge regionale 28 giugno 1962, n. 10.


§ 3.6.2 – L.P. 28 giugno 1972, n. 13.

Norme per la protezione della flora alpina.

(B.U. 4 agosto 1972, n. 36).

 

     Art. 1.

     Sono considerate tipiche dell'ambiente alpino, e come tali sono protette, tutte le specie erbacee ed arbustive che hanno diffusione naturale e spontanea nel territorio della provincia.

 

          Art. 2.

     È vietata la raccolta o la detenzione delle seguenti specie di piante e di parti di esse:

     1) Anemone alpina L., sottospecie sulphurea - Anemone Alpina;

     2) Cypripedium calceolus L., Pianella della Madonna, Scarpetta di Venere;

     3) Daphne L. , tutte le specie - Mezereo, Fior di Stecco, Dafne striata, Dafne nana;

     4) Lilium Bulbiferum L. - Giglio rosso;

     5) Lilium martagon L. - Martagone, Giglio martagone;

     6) Leucojum vernum L. - Campanellino, Falso bucaneve;

     7) Narcissus poeticus L. - Narciso;

     8) Nymphaea alba L. - Ninfea bianca;

     9) Nuphar luteum S. e S. - Nannufaro;

     10) Typha L. , tutte le specie - Pagafrati;

     11) Dictamnus albus L. - Limonella, Frassinella;

     12) Paeonia officinalis L. - Peonia;

     13) Primula auricola L. - Primola auricola, Orecchia d'orso;

     14) Phyteuma comosum L. - Raponzolo di roccia;

     15) Leontopodium alpinum Cass. - Stella alpina.

     L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della IV sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, numero 6 [1].

 

          Art. 3.

     Nel territorio provinciale è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di dieci assi fiorali (steli fioriferi) di tutte le specie della flora spontanea diverse da quelle elencate all'art. 2.

     È tuttavia vietata l'estirpazione della pianta o l'asportazione di altra parte di essa.

     Nessuna limitazione è posta al proprietario ed al coltivatore diretto per la raccolta a proprio uso delle piante coltivate e di quelle infestanti i terreni coltivati.

 

          Art. 4.

     L'Assessore provinciale competente può autorizzare la raccolta di piante protette, o di parte di esse, comprese quelle indicate all'art. 2 della presente legge, per scopi scientifici, didattici o farmaceutici, fatto salvo il benestare del proprietario del fondo.

     La richiesta di autorizzazione va redatta in carta legale ed indirizzata all'Ufficio tutela risorse naturali della Provincia autonoma; essa deve specificare lo scopo della raccolta ed i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione.

     L'autorizzazione è personale, deve indicare la durata del permesso, la località di raccolta, nonché la quantità e la qualità delle specie di piante delle quali è consentita la raccolta.

 

          Art. 5.

     Nel territorio provinciale è vietato offrire in vendita e commerciare le piante protette spontanee, o parti di esse.

 

          Art. 6.

     Sono escluse dal divieto e dalle limitazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge le piante protette che provengono da colture fatte in giardini ed in stabilimenti di fioricoltura.

     Tali piante e fiori tuttavia, se posti in commercio, devono essere accompagnati dal certificato di provenienza redatto dal fioricoltore.

 

          Art. 7.

     Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei Comuni e dei loro consorzi e gli agenti giurati designati da enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della Giunta provinciale.

     Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.

     Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.

 

          Art. 8.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, e 6, secondo comma, o non ottemperi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione di cui all'art. 4, terzo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di Euro 41 ed alla confisca amministrativa delle piante. [2]

     La violazione è presunta quando, a formale intimazione, sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto. In tale caso deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento della somma di Euro 75. [3]

     Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione di cui ai precedenti commi la persona investita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

 

          Art. 9. [4]

 

          Art. 10. [5]

 

          Art. 11.

     Le somme riscosse ai sensi degli articoli 9 e 10 saranno introitate nel bilancio della Provincia.

 

NORME FINALI

 

          Art. 12.

     È abrogata la legge regionale 28 giugno 1962, n. 10.


[1] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.P. 13 agosto 1973, n. 27.

[2] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[3] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[4] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.

[5] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.