§ 5.5.24 - L.P. 11 maggio 1988, n. 18.
Provvedimenti in materia di bilinguismo.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:11/05/1988
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Corsi per dipendenti pubblici.
Art. 3.  Piani annuali.
Art. 4.  Personale insegnante.
Art. 5.  Commissioni consultive.
Art. 6.  Gestione in forma diretta.
Art. 7.  Erogazione finanziamenti.
Art. 8.  Utilizzo locali.
Art. 9.  Iniziative particolari a favore dei soggetti portatori di handicaps.
Art. 10.  Sovvenzioni per soggiorni di studio a singole persone.
Art. 11.  Durata dei corsi ed entità della diaria.
Art. 12.  Criteri per le graduatorie.
Art. 13.  Bandi ed erogazione delle sovvenzioni.
Art. 14.  Uffici.
Art. 15.  Assegnazione personale.
Art. 16.  Modifica e revoca di norme di legge.
Art. 17.  Disposizioni finanziarie.
Art. 18.  Variazioni al bilancio 1988.
Art. 19.  Clausola d'urgenza.


§ 5.5.24 - L.P. 11 maggio 1988, n. 18.

Provvedimenti in materia di bilinguismo.

(B.U. 24 maggio 1988, n. 23).

 

     Art. 1. Disposizioni generali.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad organizzare e gestire direttamente, o tramite affidamento a terzi, iniziative atte a promuovere e favorire la conoscenza della seconda lingua - italiano e tedesco - che possono svolgersi in Italia o in Paesi dell'area linguistica tedesca.

     2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad erogare a istituzioni, enti, fondazioni, associazioni e comitati, che non operano a scopo di lucro, contributi, sussidi, premi e sovvenzioni per la promozione della conoscenza della seconda lingua. Tali vantaggi possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell’apposito registro provinciale [1].

     3. La Giunta provinciale può assumere spese o concedere contributi, sussidi e premi per pubblicazioni, per materiali didattici e realizzazioni audiovisive, nonché per elaborati in tema di bilinguismo.

     4. I provvedimenti di cui alla presente legge sono estesi alla promozione ed agevolazione della conoscenza della lingua ladina [2].

 

          Art. 2. Corsi per dipendenti pubblici.

     1. Al fine di favorire il pieno possesso della lingua italiana e di quella tedesca, la Giunta provinciale, previa intesa con il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano, istituisce e gestisce direttamente o tramite terzi, ai sensi dell'art. 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, corsi di seconda lingua per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio in provincia di Bolzano.

     2. Per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, vengono inoltre organizzati, previa intesa con il competente Commissario del Governo, appositi corsi nella seconda lingua.

     3. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad organizzare, con le modalità organizzative di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, corsi di seconda lingua per dipendenti di enti ed istituti di diritto pubblico, in servizio in provincia di Bolzano, previa intesa con i relativi organi.

     4. La Giunta provinciale può inoltre organizzare e gestire, direttamente o tramite affidamento a terzi, corsi di perfezionamento nella seconda lingua per i dipendenti propri o del Consiglio provinciale oppure autorizzare la loro partecipazione a tali corsi in Italia o in Paesi dell'area linguistica tedesca. I criteri di partecipazione vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facoltà di accedere ai corsi di lingua italiane e tedesca. Le spese relative ai corsi per i dipendenti del Consiglio provinciale sono a carico dello stesso [3] .

     5. Fermo restando che gli oneri dei corsi di cui ai commi primo, secondo e terzo, sono suddivisi in ragione del 50% a carico della Provincia e 50% dello Stato o ente interessato, la Giunta provinciale è altresì autorizzata ad anticipare la quota di spesa a carico della controparte.

 

          Art. 3. Piani annuali.

     1. La Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, approva, distintamente per gruppi linguistici, piani annuali di finanziamento delle attività di cui agli articoli precedenti fatta eccezione per l'erogazione di sovvenzioni a singole persone per soggiorni di studio.

     2. [4].

 

          Art. 4. Personale insegnante.

     1. Il possesso della madrelingua corrispondente alla lingua insegna costituisce titolo di preferenza nella scelta del personale docente ai corsi gestiti direttamente o affidati a terzi dalla Giunta provinciale. Costituiscono ulteriori titoli di preferenza:

     a) certificato di abilitazione all'insegnamento della seconda lingua;

     b) titolo di studio per l'insegnamento nelle scuole elementari o della lingua tedesca o italiana nelle scuole secondarie;

     c) possesso dell'attestato di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per una delle qualifiche funzionali corrispondenti alla carriera direttiva o di concetto;

     d) esperienza didattica nell'insegnamento della seconda lingua.

     2. I criteri di cui alle lettere del precedente comma valgono anche nel caso in cui non si trovi un insegnante la cui madrelingua corrisponda alla lingua insegnata.

     3. Il relativo incarico è conferito al personale docente con contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile.

 

          Art. 5. Commissioni consultive. [5]

 

          Art. 6. Gestione in forma diretta.

     1. Le spese relative alla gestione diretta delle iniziative previste dalla presente legge sono eseguite in economia, in amministrazione diretta, anche a mezzo di contabilità della Provincia.

     2. Per la partecipazione ai corsi gestiti direttamente la Giunta provinciale è autorizzata a richiedere agli interessati una quota di iscrizione.

     3. L'Amministrazione provinciale è autorizzata a cedere ad un prezzo pari al costo di stampa o di realizzazione, le pubblicazioni e il materiale didattico, scientifico e audiovisivo elaborato per suo conto e a sue spese.

     4. Le spese per soggiorni in Italia o in Paesi dell'area linguistica tedesca per favorire l'apprendimento della seconda lingua possono essere liquidate anticipatamente in misura parziale o anche totale qualora ciò sia condizione posta dall'ente organizzatore o dalla famiglia ospitante.

     5. Le somme erogate in via anticipata riferite a soggiorni che per qualsiasi motivo non abbiano potuto avere luogo, devono essere riversate alla tesoreria della Provincia.

     6. Le quote poste a carico dei partecipanti per l'effettuazione dei soggiorni di cui quarto comma vengono fissate dalla Giunta provinciale e versate entro i termini stabiliti dai competenti Uffici provinciali, su appositi istituti presso l'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.

     7. I prelevamenti e l'utilizzo delle somme versate sui conti di cui al precedente comma sono disposti dai Direttori dei competenti Uffici provinciali. Gli interessi attivi maturati sui conti suddetti vengono introitati nel bilancio della Provincia alla scadenza di ciascun esercizio finanziario.

     8. Al termine di ogni esercizio finanziario i competenti direttori d'ufficio presentano il rendiconto della gestione delle somme predette e, previo controllo da parte dell'ufficio vigilanza finanziaria, lo sottopongo alla Giunta provinciale per l'approvazione.

 

          Art. 7. Erogazione finanziamenti.

     1. Le domande per ottenere i finanziamenti di cui al precedente art. 1, provenienti da istituzioni, enti, associazioni e comitati, devono essere presentate, in carta legale, all'Assessorato competente entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale termine può essere modificato annualmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

     a) relazione illustrativa delle attività programmate;

     b) preventivo di spesa;

     c) piano di finanziamento.

     3. Nel quadro di variazioni o integrazioni ai piani annuali di cui all'art. 3, possono essere prese in considerazione anche le domande, corredate della prescritta documentazione, presentate posteriormente alla data di cui al primo comma.

     4. Le modalità e i criteri di erogazione di interventi finanziari a favore di singole persone - ad eccezione dei soggiorni di studio - sono fissati dalla Giunta provinciale.

     5. Nel caso di corresponsione di contributi, sussidi e sovvenzioni a istituzioni, enti, associazioni e comitati, può essere concessa su richiesta la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo stesso.

 

          Art. 8. Utilizzo locali.

     1. Per la realizzazione dei corsi di cui alla presente legge la Provincia, le istituzioni, gli enti, le associazioni e i comitati non operanti a scopo di lucro hanno precedenza nell'utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche pubbliche, comprese quelle destinate alla formazione professionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26, e relativo regolamento di esecuzione.

 

          Art. 9. Iniziative particolari a favore dei soggetti portatori di handicaps.

     1. Su richiesta di associazioni a favore di soggetti portatori di handicaps possono essere adottate, ovvero finanziate forme particolari fra le iniziative di cui alla presente legge per minorati sensoriali che ne abbiano particolare necessità.

 

          Art. 10. Sovvenzioni per soggiorni di studio a singole persone.

     1. La Giunta provinciale promuove - tramite apposite sovvenzioni - soggiorni di studio per l'apprendimento della seconda lingua tedesco e italiano in Italia, ad esclusione dell'Alto Adige, e in paesi dell'area linguistica tedesca.

     2. Hanno diritto a beneficiare i cittadini italiani residenti in un comune in provincia di Bolzano che siano in possesso della licenza di scuola elementare e non abbiano raggiunto il sessantunesimo anno di età.

     3. Gli appartamenti al gruppo linguistico ladino hanno facoltà di frequentare corsi di italiano e di tedesco.

     4. La Giunta provinciale stabilisce annualmente il tetto di reddito per l'ammissione al beneficio della sovvenzione, nonché i criteri per la formazione di una graduatoria. Per la valutazione del reddito e del patrimonio si applicano i criteri stabiliti per l'assistenza scolastica ai sensi della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche. [6]

     5. Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti per soddisfare tutte le richieste pervenute, essi vengono assegnati in base ad apposite graduatorie.

     6. Le graduatorie vengono predisposte separatamente per gruppi linguistici. I richiedenti possono inoltre essere suddivisi per categorie di beneficiari ed essere ammessi in proporzione al numero delle domande presentate.

 

          Art. 11. Durata dei corsi ed entità della diaria.

     1. La Giunta provinciale fissa annualmente, per i corsi di cui all’articolo 10, comma 1, la durata e il monte ore settimanale di lezioni. I corsi devono avere una durata minima di due settimane con un totale di almeno 45 ore di lezione. Nel caso di corsi di durata superiore è richiesta la frequenza media di almeno 15 ore settimanali. Le settimane linguistiche intensive, organizzate e realizzate dagli organi scolastici competenti, devono avere una durata minima di sette giorni di calendario e comprendere almeno 25 ore settimanali di lezione [7] .

     2. La sovvenzione viene calcolata in base ad una diaria differenziata per scaglioni di reddito e di patrimonio fissata annualmente dalla Giunta provinciale con apposito provvedimento, nonché in base al tipo di corso frequentato. L'entità della diaria può essere scaglionata in diminuzione in rapporto all'aumento della durata del corso frequentato. La sovvenzione in nessun caso può essere superiore all'importo massimo delle borse di studio previsto per gli studenti universitari di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, e successive modifiche.

 

          Art. 12. Criteri per le graduatorie.

     1. Per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 10, quinto e sesto comma, si tiene conto in particolare dei seguenti criteri:

     a) reddito e patrimonio di cui all'art. 10;

     b) monte ore del corso;

     c) età del richiedente.

     2. Il punteggio da assegnare in base ai criteri di cui al precedente comma, lettere b) e c), non può comunque essere superiore di un terzo rispetto al punteggio da assegnare per il reddito e per il patrimonio di cui alla lett. a).

 

          Art. 13. Bandi ed erogazione delle sovvenzioni.

     1. Per l'erogazione delle sovvenzioni di cui all'art. 10 la Giunta provinciale indice annualmente almeno un bando di concorso con la possibilità di prevedere nello stesso più scadenze successive.

     2. In ogni bando la Giunta provinciale stabilisce:

     a) i termini di presentazione delle domande;

     b) l'entità della diaria tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11;

     c) la documentazione da allegare alla domanda e da presentare ai fini dell'erogazione;

     d) i criteri per la formazione delle graduatorie;

     e) le ulteriori modalità procedurali.

     3. La Giunta provinciale dispone l'assegnazione delle sovvenzioni ai beneficiari nell'ambito delle singole scadenze di cui al primo comma provvede all'impegno della relativa spesa.

 

          Art. 14. Uffici.

     1. Gli uffici n. 28 di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, e n. 181, di cui al quarto comma del presente articolo, sono competenti all'amministrazione della presente legge, fatta eccezione per i compiti di cui al comma terzo.

     2. La cifra 28 di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 16, comma secondo, della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, sono sostituiti come segue:

     "28. Ufficio educazione permanente e bilinguismo:

     segreteria delle commissioni competenti;

     programmazione, attuazione e gestione delle iniziative a carattere educativo;

     ricerca, sperimentazione e documentazione, nonché approntamento di materiale scientifico e didattico;

     formazione e aggiornamento del personale addetto all'educazione permanente e al bilinguismo;

     coordinamento, assistenza e consulenza alle agenzie educative e ai comitati per l'educazione permanente;

     istruttoria per concessione di fondi e verifiche sull'utilizzazione di fondi assegnati;

     rapporti con esperti nazionali ed esteri;

     cura di pubblicazioni specialistiche;statistica;

     centro di ricerca per il bilinguismo; strutturazione e gestione."

     3. In calce alle funzioni attribuite all'ufficio n. 26 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, nominato "Ufficio assistenza scolastica ed universitaria", sono aggiunte le seguenti attribuzioni:

     organizzazione e coordinamento soggiorni di studio in Italia;

     istruttoria per concessione di sovvenzioni;

     iniziative per la promozione dell'apprendimento delle lingue straniere.

     4. Nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è aggiunta la seguente cifra:

     "181. Ufficio per la promozione del bilinguismo e delle lingue straniere, con i compiti qui di seguito specificati:

     amministrazione corsi di seconda lingua;

     organizzazione e coordinamento soggiorni di studio all'estero;

     attività di ricerca per il bilinguismo;

     rapporti con esperti nazionali ed esteri in materia di bilinguismo;

     cura di pubblicazioni specialistiche;

     aggiornamento del personale docente di seconda lingua tedesco delle scuole di ogni ordine e grado;

     istruttoria per concessione di sovvenzioni;

     attività di consulenza per le lingue straniere;

     centro di ricerca per il bilinguismo: strutturazione e gestione;

     iniziative per la promozione dell'apprendimento delle lingue straniere".

     5. Nella cifra 156 - Educazione permanente e bilinguismo - dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, che assume la denominazione "Ufficio educazione permanente e biblioteche", vengono soppresse le seguenti attribuzioni:

     centro di ricerca per il bilinguismo: strutturazione e gestione;

     organizzazione soggiorni all'estero;

     rapporti con esperti e consulenti nazionali ed esteri sulle problematiche del bilinguismo.

     6. Il compito "promozione e programmazione, nonché il finanziamento del bilinguismo", previsto nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, per l'ufficio sub numero 31 - scuole materne ed attività educative in genere, nonché attività per i giovani - viene stralciato.

     7. All'ufficio 181 indicato nel terzo comma continua ad essere preposto con incarico provvisorio ai sensi dell'art. 108 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, l'attuale direttore del soppresso ufficio per la promozione del bilinguismo istituito con legge provinciale 8 novembre 1983, n. 42.

 

          Art. 15. Assegnazione personale.

     1. Per le esigenze di cui alla presente legge, le dotazioni organiche sono aumentate come qui di seguito indicato:

     Ripartizione III

     Ruolo speciale addetto all'istruzione e cultura: n. 1 posto nella VII qualifica funzionale

     Ruolo amministrativo:

     n. 1 posto nella VI qualifica funzionale

     n. 3 posti nella IV qualifica funzionale

     Ripartizione X

     Ruolo speciale addetto all'istruzione e cultura: n. 1 posto nella VII qualifica funzionale

     Ruolo amministrativo:

     n. 1 posto nella VI qualifica funzionale

     n. 1 posto nella IV qualifica funzionale.

 

          Art. 16. Modifica e revoca di norme di legge.

     1. Alla legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "Hanno diritto a beneficiare della presente legge tutti i cittadini italiani che sono residenti in un comune della provincia di Bolzano, ininterrottamente da almeno un anno o almeno dall'inizio dell'anno scolastico od accademico in corso che hanno assolto l'obbligo scolastico e non hanno superato il 30° anno di età";

     b) il primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

     "I corsi di cui al primo comma dell'art. 1 devono avere una durata minima di 19 giorni e comprendere almeno 45 ore di lezione. Nel corso di corsi di durata superiore è richiesta la frequenza media di almeno 15 ore settimanali";

     c) il settimo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

     "Per ciascuna ripartizione un impiegato appartenente alla VII qualifica funzionale deve risultare in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese, nonchè di un'altra lingua straniere".

     2. Le leggi provinciali 8 novembre 1983, n. 42, 25 febbraio 1980, n. 5, e lettera b) dell'art. 1 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, sono abrogate.

 

          Art. 17. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati i fondi stanziati sul capitolo 33180 del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1988, per l'applicazione della legge provinciale 8 novembre 1983, n. 42, abrogata con la presente, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino impegnati.

     2. Sono inoltre autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1988 le seguenti maggiori spese:

     a) lire 600.000.000 per provvidenze a favore di istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone ai sensi dell'art. 1, comma secondo e terzo, e degli articoli 9 e 10;

     b) lire 110.000.000 per l'aumento delle dotazioni organiche del personale di sensi dell'art. 15.

     3. Alla copertura dei maggiori oneri per complessive lire 710.000.000 indicati al comma secondo, a carico dell'esercizio finanziario 1988, si provvede mediante riduzione per corrispondente importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 (le partite n. 1 e n. 3 dell'allegato n. 3 al bilancio sono ridotte rispettivamente di lire 110.000.000 e di lire 600.000.000).

     4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'art. 15, valutati in lire 220.000.000 all'anno, a carico degli esercizi finanziari successivi al 1988, si provvede: per gli anni 1989-90 con corrispondenti quote dello stanziamento previsto per il biennio 1989-90 alla Sezione 1, Settore 1.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1988-90, e per gli anni successivi, con corrispondenti stanziamenti nei relativi bilanci della Provincia.

     5. Le spese per l'attuazione della presente legge saranno stabilite a partire dall'anno 1989 dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 18. Variazioni al bilancio 1988.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).

 

          Art. 19. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma già sostituito dall'art. 9 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall’art. 9 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[2] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

[3] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

[4] Comma abrogato dall'art. 9 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[6] Comma così modificato dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[7] Comma già sostituito dall'art. 9 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 14 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.