§ 5.5.35- L.P. 5 agosto 1996, n. 16.
Modifiche a leggi provinciali in materia di incentivazione della conoscenza delle lingue, di bilinguismo nonché di educazione permanente e del sistema di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:05/08/1996
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Il comma sesto dell'art. 1 della legge provinciali 13 marzo 1987, n. 5, concernente "Incentivazione della conoscenza delle lingue", aggiunto dall'art. 40 della legge provinciale 20 aprile [...]
Art. 2.      1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 è inserito il seguente articolo: "Art. 1-bis (Settimane linguistiche intensive) - 1. Per i fini di cui all'art. 1, comma primo, la [...]
Art. 3.      1. L'art. 2 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, sostituito dall'art. 16 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. Il comma secondo dell'art. 3 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. Il comma primo dell'art. 4 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, sostituito dall'art. 16 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, ed il comma secondo del medesimo articolo sono [...]
Art. 6.      1. La lettera b) del comma primo dell'art. 5 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 è abrogata.
Art. 7.      1. L'art. 6 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. Alle Ripartizioni 14 (Scuola e cultura tedesca e ladina) e 15 (Scuola e cultura italiana) di cui all'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, concernente "Riordinamento della [...]
Art. 9.      1. Il comma secondo dell'art. 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, concernente "Provvedimenti in materia di bilinguismi", è sostituito dal seguente:
Art. 10.      1. Dopo il comma quarto dell'art. 6 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, concernente "Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche", sostituito [...]
Art. 11.      1. I commi primo e secondo dell'art. 14 e il comma quarto dell'art. 29-bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:
Art. 12.      1. Per gli interventi previsti dall'art. 2 vengono stabiliti gli stanziamenti già autorizzati nel bilancio provinciale per l'attuazione della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 (cap. 33310).


§ 5.5.35- L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

Modifiche a leggi provinciali in materia di incentivazione della conoscenza delle lingue, di bilinguismo nonché di educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche.

(B.U. 20 agosto 1996, n. 37).

 

     Art. 1.

     1. Il comma sesto dell'art. 1 della legge provinciali 13 marzo 1987, n. 5, concernente "Incentivazione della conoscenza delle lingue", aggiunto dall'art. 40 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 9, è sostituito dal seguente:

     “6.La Giunta provinciale è altresì autorizzata a promuovere, direttamente o tramite affidamento a terzi, corsi ed altre iniziative finalizzate a favorire nei giovani fino ai trent'anni la conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture. Per l'effettuazione ed anticipazione delle spese, come pure l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria della Provincia autonoma di Bolzano per il versamento delle quote a carico dei partecipanti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18".

     2. Dopo il comma sesto dell'art. 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 è aggiunto il seguente comma:

     “7.La Giunta provinciale è inoltre autorizzata ad erogare a istituzioni, enti, associazioni e comitati che non operano a scopo di lucro, contributi, sussidi, premi e sovvenzioni per la promozione della conoscenza delle lingue straniere".

 

          Art. 2.

     1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 è inserito il seguente articolo: "Art. 1-bis (Settimane linguistiche intensive) - 1. Per i fini di cui all'art. 1, comma primo, la Provincia può finanziare settimane linguistiche intensive della durata non inferiore a sette giorni di calendario e 25 ore settimanali di lezione, organizzate e realizzate dagli organi scolastici competenti."

 

          Art. 3.

     1. L'art. 2 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, sostituito dall'art. 16 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

     “Art. 2 - (Beneficiari delle sovvenzioni) - 1. Sono ammessi al beneficio delle sovvenzioni di cui all'art. 3, comma primo, tutti i cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano ininterrottamente da almeno un anno, che hanno assolto l'obbligo scolastico e non hanno compiuto i trent'anni."

 

          Art. 4.

     1. Il comma secondo dell'art. 3 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 è sostituito dal seguente:

     “2.La Giunta provinciale stabilisce annualmente un tetto di reddito per l'ammissione al beneficio della sovvenzione, le persone di riferimento per il reddito ed il patrimonio nonché i criteri per la formazione di una graduatoria. Per la valutazione del reddito e del patrimonio si applicano i criteri stabiliti per l'assistenza scolastica ai sensi della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7".

 

          Art. 5.

     1. Il comma primo dell'art. 4 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, sostituito dall'art. 16 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, ed il comma secondo del medesimo articolo sono sostituiti dai seguenti:

     “1.La Giunta provinciale fissa annualmente per i corsi di cui all'art. 1, comma primo, la durata e il monteore settimanali di lezione, che non possono essere inferiori rispettivamente a 19 giorni di calendario e 15 ore settimanali di lezione.

     2.La Giunta provinciale fissa altresì annualmente la sovvenzione massima e le caratteristiche generale che devono possedere i corsi frequentati dagli interessati ammessi alle sovvenzioni di cui all'art. 3, comma primo".

 

          Art. 6.

     1. La lettera b) del comma primo dell'art. 5 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 è abrogata.

     2. Il comma secondo dell'art. 5 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 è sostituito dal seguente:

     “2.Il punteggio da assegnare in base ai criteri di cui al comma primo, lettere c) e d), non può comunque essere superiore di un terzo rispetto al punteggio da assegnare per il reddito e per il patrimonio di cui alla lettera a)".

 

          Art. 7.

     1. L'art. 6 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 è sostituito dal seguente:

     “Art. 6 - (Bandi, modalità e criteri) - 1. Per l'erogazione delle sovvenzioni di cui all'art. 3, comma primo, la Giunta provinciale effettua annualmente almeno un bando di concorso con la possibilità di prevedere nello stesso più scadenze successive.

     2.In ogni bando la Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per l'erogazione delle sovvenzioni".

 

          Art. 8.

     1. Alle Ripartizioni 14 (Scuola e cultura tedesca e ladina) e 15 (Scuola e cultura italiana) di cui all'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, concernente "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano", è aggiunta la seguente ulteriore competenza: "promozione delle lingue straniere e della lingua seconda".

 

          Art. 9.

     1. Il comma secondo dell'art. 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, concernente "Provvedimenti in materia di bilinguismi", è sostituito dal seguente:

     “2.La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad erogare a istituzioni, enti, associazioni e comitati, che non operano a scopo di lucro, contributi, sussidi, premi e sovvenzioni per la promozione della conoscenza della lingua seconda".

     2. Dopo il comma terzo dell'art. 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18 è aggiunto il seguente comma:

     “4.I provvedimenti di cui alla presente legge sono estesi alla promozione ed agevolazione della conoscenza della lingua ladina."

     3. Il comma secondo dell'art. 3 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18 è abrogato.

     4. Il comma primo dell'art. 11 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18 è sostituito dal seguente:

     “1.La Giunta provinciale fissa annualmente, per i corsi di cui all'art. 10, comma primo, la durata ed il monteore settimanale di lezioni. I corsi devono avere una durata minima di due settimane con un totale di almeno 45 ore di lezione. Nel caso di corsi di durata superiore è richiesta la frequenza media di almeno 15 ore settimanali."

 

          Art. 10.

     1. Dopo il comma quarto dell'art. 6 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, concernente "Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche", sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

     “5. Agenzie di educazione permanente sono altresì quegli enti ladini che assolvono le funzioni di programmazione ed attuazione di almeno due terzi delle ore di attività di educazione permanente o giorni di frequenza all'anno previsti per le agenzie di educazione permanente di cui alla lettera a) del comma secondo e con i requisiti indicati alle lettere b), c), d), f), g), h) e i) del comma secondo.".

     2. Dopo il comma quinto dell'art. 10 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, sostituito dall'art. 8 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

     “6.Il finanziamento del personale delle agenzie di educazione permanente ladine avviene al raggiungimento di almeno due terzi delle ore di attività di educazione permanente o giorni di frequenza all'anno previste per il corrispondente funzionario di cui alle lettere a), b) e c) del comma primo".

     3. Al comma secondo dell'art. 13 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, sostituito dell'art. 11 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 9, le parole: "e può essere differenziata per Comune" sono sostituite dalle parole: "e può essere differenziata per località."

 

          Art. 11.

     1. I commi primo e secondo dell'art. 14 e il comma quarto dell'art. 29-bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

     “1.Le spese relative alla gestione diretta delle iniziative previste dalla presente legge sono eseguite in economia, anche a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norma di contabilità della Provincia".

 

          Art. 12.

     1. Per gli interventi previsti dall'art. 2 vengono stabiliti gli stanziamenti già autorizzati nel bilancio provinciale per l'attuazione della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 (cap. 33310).