§ 5.5.21 - L.P. 13 marzo 1987, n. 5.
Incentivazione della conoscenza delle lingue.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:13/03/1987
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Obiettivi e principi generali.
Art. 1 bis.  Settimane linguistiche intensive.
Art. 2.  Beneficiari delle sovvenzioni.
Art. 3.  Limiti di reddito e graduatorie.
Art. 4.  Durata dei corsi ed entità della diaria.
Art. 5.  Criteri per le graduatorie.
Art. 6.  Bandi, modalità e criteri.
Art. 7.  Assegnazione competenze e personale.
Art. 8.  Disposizioni finanziarie.
Art. 9.  Variazioni al bilancio 1987.
Art. 10.  Norma transitoria.


§ 5.5.21 - L.P. 13 marzo 1987, n. 5.

Incentivazione della conoscenza delle lingue.

(B.U. 24 marzo 1987, n. 14).

 

     Art. 1. Obiettivi e principi generali.

     1. Con l'intento di ampliare gli orizzonti culturali della popolazione, di venire incontro alle esigenze del mondo economico moderno e di contribuire al processo di unificazione europea, la Provincia autonoma di Bolzano promuove, tramite gli assessorati competenti, la partecipazione a corsi pubblici o privati tesi all'apprendimento delle lingue straniere ad esclusione della seconda lingua (italiano e tedesco).

     2. Viene promossa la frequenza dei corsi che si svolgono all'estero.

     3. La lingua straniera insegnata nei corsi deve corrispondere alla lingua della popolazione dello Stato o della regione in cui si svolgono i corsi.

     4. Ai sensi del primo comma, col termine di "corsi" si intendono quei cicli d'apprendimento di breve o lunga durata, ovvero corsi che coprano un intero anno scolastico o accademico, con cui una lingua viene insegnata direttamente tramite lezioni di lingua o, indirettamente, con lo svolgimento di lezioni improntate su materie d'insegnamento qualsiasi.

     5. rimangono salve le disposizioni di cui alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, e alla legge provinciale 8 novembre 1983, n. 42.

     6. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a promuovere, direttamente o tramite affidamento a terzi, corsi ed altre iniziative finalizzate a favorire la conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture. Per l'effettuazione ed anticipazione delle spese, nonché per l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria della Provincia per il versamento delle quote a carico dei partecipanti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18 [1] .

     7. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a erogare a istituzioni, enti, fondazioni, associazioni e comitati che non operano a scopo di lucro, contributi, sussidi, premi e sovvenzioni per la promozione della conoscenza delle lingue straniere. Tali vantaggi possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell’apposito registro provinciale [2] .

 

          Art. 1 bis. Settimane linguistiche intensive. [3]

     1. Per i fini di cui all'art. 1, comma primo, la Provincia può finanziare settimane linguistiche intensive della durata non inferiore a sette giorni di calendario e 25 ore settimanali di lezione, organizzate e realizzate dagli organi scolastici competenti.

 

          Art. 2. Beneficiari delle sovvenzioni. [4]

     1. Sono ammessi al beneficio delle sovvenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, tutti i cittadini italiani residenti ininterrottamente da almeno un anno in provincia di Bolzano, che hanno assolto l'obbligo scolastico.

     2. Il limite d'età dei beneficiari è fissato dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

          Art. 3. Limiti di reddito e graduatorie.

     1. Per la promozione e l'apprendimento delle lingue straniere la Provincia autonoma prevede apposite sovvenzioni e può istituire un servizio di consulenza e di coordinamento.

     2. La Giunta provinciale stabilisce annualmente un tetto di reddito per l'ammissione al beneficio della sovvenzione, le persone di riferimento per il reddito ed il patrimonio nonché i criteri per la formazione di una graduatoria. Per la valutazione del reddito e del patrimonio si applicano i criteri stabiliti per l'assistenza scolastica ai sensi della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7 [5] .

     3. Presupposto per l'erogazione della sovvenzione è l'iniziativa responsabile del richiedente rispettivamente del suo rappresentante legale.

     4. Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti per soddisfare tutte le richieste pervenute, essi vengono assegnati in base ad apposite graduatorie.

     5. Le graduatorie vengono predisposte separatamente per gruppi linguistici. I richiedenti possono inoltre essere suddivisi per categorie di beneficiari ed essere ammessi in proporzione al numero delle domande presentate.

 

          Art. 4. Durata dei corsi ed entità della diaria.

     1. La Giunta provinciale fissa annualmente per i corsi di cui all'art. 1, comma primo, la durata e il monteore settimanali di lezione, che non possono essere inferiori rispettivamente a 19 giorni di calendario e 15 ore settimanali di lezione [6] .

     2. La Giunta provinciale fissa altresì annualmente la sovvenzione massima e le caratteristiche generale che devono possedere i corsi frequentati dagli interessati ammessi alle sovvenzioni di cui all'art. 3, comma primo [7] .

     3. La sovvenzione viene calcolata in base ad una diaria differenziata per scaglioni di reddito e di patrimonio fissata annualmente dalla Giunta provinciale con apposito provvedimento. L'entità della diaria può essere scaglionata in diminuzione in rapporto all'aumento della durata del corso frequentato. La sovvenzione in nessun caso può essere superiore all'importo massimo delle borse di studio previsto per gli studenti universitari di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, e successive modifiche.

 

          Art. 5. Criteri per le graduatorie.

     1. Per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 3, quarto e quinto comma, si tiene conto tra l'altro dei seguenti criteri:

     a) del reddito e del patrimonio di cui all'art. 3;

     b) [8]

     c) del maggior numero di ore del corso che il richiedente intende frequentare;

     d) dell'età più avanzata del richiedente.

     2. Il punteggio da assegnare in base ai criteri di cui al comma primo, lettere c) e d), non può comunque essere superiore di un terzo rispetto al punteggio da assegnare per il reddito e per il patrimonio di cui alla lettera a) [9].

 

          Art. 6. Bandi, modalità e criteri. [10]

     1. Per l'erogazione delle sovvenzioni di cui all'art. 3, comma primo, la Giunta provinciale effettua annualmente almeno un bando di concorso con la possibilità di prevedere nello stesso più scadenze successive.

     2. In ogni bando la Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per l'erogazione delle sovvenzioni.

 

          Art. 7. Assegnazione competenze e personale.

     1. Le competenze di cui alla presente legge sono attribuite all'Ufficio 26: "Assistenza scolastica e universitaria", della ripartizione III e dell'Ufficio 156-bis: "Promozione del bilinguismo", della ripartizione X.

     2. Agli uffici di cui al primo comma vengono pertanto conferite le seguenti ulteriori attribuzioni:

     attività di consulenza per le lingue straniere;

     istruttoria per la concessione di sovvenzioni.

     3. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 13 della legge provinciale 8 novembre 1983, n. 42, con la presente legge l'ufficio 156-bis, di cui alla stessa legge provinciale, viene denominato: "Ufficio per la promozione del bilinguismo e delle lingue straniere" n. 181.

     4. Al suddetto ufficio 181 viene inoltre attribuita la competenza "Aggiornamento del personale docente di seconda lingua / tedesco delle scuole di ogni ordine e grado".

     5. L'art. 12 della legge provinciale 8 novembre 1983, n. 42, è soppresso.

     6. Per l'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge le dotazioni organiche sono aumentate come qui di seguito indicato:

     Ripartizione III:

     a) ruolo speciale dell'istruzione e cultura: n. 2 posti nella VII qualifica funzionale;

     b) ruolo amministrativo: n. 1 posto nella IV qualifica funzionale.

     Ripartizione X.

     a) ruolo speciale dell'istruzione e cultura: n. 1 posto nella VII qualifica funzionale;

     b) ruolo amministrativo: n. 1 posto nella IV qualifica funzionale.

     7. Per ciascuna ripartizione un impiegato appartenente alla VII qualifica funzionale deve risultare in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese, nonché di un'altra lingua straniere [11] .

 

          Art. 8. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1987 le seguenti maggiori spese:

     a) lire 120 milioni per l'aumento delle dotazioni organiche del personale ai sensi dell'art. 7;

     b) lire 700 milioni per la concessione di sovvenzioni.

     2. Alla copertura delle maggiori spese indicate al primo comma si provvede mediante riduzione del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987. Le partite n. 1 e n. 2 dell'allegato n. 3 al bilancio sono ridotte rispettivamente di lire 120 milioni e di lire 700 milioni.

     3. Gli stanziamenti per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale a termini dell'art. 6 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

 

          Art. 9. Variazioni al bilancio 1987.

     Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

In aumento

 

 

Cap. 33122 - (di nuova istituzione) Sovvenzioni per incentivare la conoscenza delle lingue straniere COD/3.3-1.5/1.1.161.2. 06.06/

L.

700.000.000

In diminuzione:

 

 

Cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti)

L.

700.000.000

 

          Art. 10. Norma transitoria.

     1. I beneficiari di cui all'art. 2 della presente legge, che hanno frequentato nel periodo compreso tra il 15 giugno 1986 ed il primo bando di concorso dopo l'entrata in vigore della presente legge con esito positivo corsi pubblici o privati tesi all'apprendimento delle lingue straniere ai sensi degli articoli 1 e 4, primo comma, possono presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge una domanda per la concessione della sovvenzione.

     2. In prima applicazione del precedente comma la Giunta provinciale stabilisce il tetto di reddito, riferito all'anno 1985, di cui all'art. 3, secondo comma, la diaria di cui all'art. 4, terzo comma, nonché i documenti che devono essere allegati alla domanda e le ulteriori modalità procedurali per la liquidazione della sovvenzione.

     3. La Giunta provinciale accerta l'esistenza dei presupposti, di cui ai precedenti primo e secondo comma, e redige, qualora i mezzi a disposizione non siano sufficienti per soddisfare tutte le richieste, apposite graduatorie tenendo conto dei criteri di cui all'art. 5 e liquida l'intero importo della sovvenzione in un'unica soluzione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9, già sostituito dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16 e così sostituito dall’art. 10 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 16 della L.P. 11 maggio 1988, n. 18 e dall'art. 3 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

[6] Comma già sostituito dall'art. 16 della L.P. 11 maggio 1988, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

[7] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

[8] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

[9] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

[11] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.P. 11 maggio 1988, n. 18.