§ 5.3.3 – L.P. 5 gennaio 1958, n. 1.
Concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie, premi e sussidi per studi di perfezionamento e di specializzazione.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:05/01/1958
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di permettere ai bisognosi, purché meritevoli, di raggiungere i gradi più elevati degli studi, la Provincia concede contributi di studio a studenti le cui famiglie abbiano la [...]
Art. 2.      La Giunta provinciale può stabilire annualmente la quantità e la misura delle provvidenze di cui all'articolo precedente secondo le lettere a) e b) e specificare la quantità da assegnare a [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Per l'anno scolastico 1957-58 si prescinde dai termini di cui all'art. 3.
Art. 5.      La legge provinciale n. 4 del 27 ottobre 1955 è abrogata.


§ 5.3.3 – L.P. 5 gennaio 1958, n. 1.

Concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie, premi e sussidi per studi di perfezionamento e di specializzazione.

(B.U. 14 gennaio 1958, n. 2).

 

     Art. 1.

     Allo scopo di permettere ai bisognosi, purché meritevoli, di raggiungere i gradi più elevati degli studi, la Provincia concede contributi di studio a studenti le cui famiglie abbiano la residenza stabile in un comune della provincia, e ad altri cittadini, purché residenti stabilmente nella provincia stessa.

     Gli interventi finanziari della Provincia si effettueranno su apposito stanziamento:

     a) in forma di borse di studio e contributi fino ad un importo massimo di Lire 500.000 a favore:

     di studenti di scuole superiori statali o private, nazionali od estere;

     di studenti di scuole statali o private di istruzione media;

     di studenti di scuole medie d'obbligo statali o private, che per la distanza dalla sede scolastica o dalla linea dei mezzi pubblici di trasporto o da quelli autorizzati al trasporto dei frequentanti la scuola media d'obbligo, non sono in grado di assolvere l'obbligo scolastico della scuola media d'obbligo e che di conseguenza, per raggiungere tale fine, devono essere ospitati in convitti o presso privati nell'ambito del comune oppure in zona contermine, in cui esiste una scuola media d'obbligo;

     b) in forma di premi e sussidi fino all'ammontare massimo di Lire 2.000.000 a cittadini italiani che frequentano scuole di grado superiore nazionale od estere, nonché corsi nazionali od esteri a scopo di perfezionamento o di specializzazione, di cui la Provincia ravvisi l'opportunità [1].

 

          Art. 2.

     La Giunta provinciale può stabilire annualmente la quantità e la misura delle provvidenze di cui all'articolo precedente secondo le lettere a) e b) e specificare la quantità da assegnare a ciascun grado, tipo e classe di scuola [2].

     Almeno due terzi delle borse di studio destinate agli studenti di scuole di istruzione media saranno assegnati a quelli che devono alloggiare fuori famiglia per ragioni di studio.

     Nel regolamento per la esecuzione della presente legge o in mancanza di questo nei bandi di concorso, la Giunta provinciale può stabilire i requisiti per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 1, fissando un punteggio massimo uguale per il bisogno accertato in base al reddito e per il merito scolastico, nonché un punteggio suppletivo per speciali situazioni di bisogno che comunque non può superare la metà del punteggio massimo previsto per il bisogno accertato in base al reddito.

     Nell'assegnazione delle provvidenze di cui all'art. 1, lettera a) a favore di studenti di scuole medie d'obbligo statali o private, che per la distanza dalla sede scolastica o dalla linea dei mezzi pubblici di trasporto o da quelli autorizzati al trasporto dei frequentanti la scuola media d'obbligo, non sono in grado di assolvere l'obbligo scolastico della scuola media d'obbligo e che di conseguenza per raggiungere tale fine devono essere ospitati in convitti o presso privati nell'ambito del Comune oppure nell'ambito di zona contermine in cui esiste una scuola media d'obbligo, in deroga a quanto previsto nel terzo comma del presente articolo, si prescinde dall'attribuzione di un punteggio per il merito scolastico [3].

 

          Art. 3. [4]

     Le provvidenze di cui alla lettera a) dell'art. 1 della presente legge devono essere erogate entro il 30 marzo di ogni anno e possono essere liquidate in più rate.

 

          Art. 4.

     Per l'anno scolastico 1957-58 si prescinde dai termini di cui all'art. 3.

 

          Art. 5.

     La legge provinciale n. 4 del 27 ottobre 1955 è abrogata.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 21 luglio 1968, n. 12.

[2] Comma modificato dall'art. 2 della L.P. 21 luglio 1968, n. 12 e così sostituito dall'art. 2 della L.P. 21 giugno 1971, n. 7.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 21 giugno 1971, n. 7.

[4] Articolo modificato dall'art. 3 della L.P. 21 luglio 1968, n. 12 e così sostituito dall'art. 4 della L.P. 21 giugno 1971, n. 7.