§ 46.8.408 - Legge 13 agosto 1980, n. 454.
Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:13/08/1980
Numero:454


Sommario
Art. 1.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità speciale mensile di seconda lingua, prevista dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, numero 1165, è [...]
Art. 2.      I comuni della provincia di Bolzano possono attribuire un'indennità di bilinguismo nelle misure fissate dalla presente legge al personale dipendente che si trovi nelle [...]
Art. 3.      I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1 della presente legge, che alla data di entrata in vigore della stessa siano sprovvisti del requisito [...]
Art. 4.      Ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 3 della presente legge, iscritti ai corsi ivi previsti, viene riconosciuto un assegno speciale di studio [...]
Art. 5.      L'indennità e l'assegno di studio di cui alla presente legge non sono computabili agli effetti del trattamento di quiescenza
Art. 6.      L'indennità speciale di cui alla presente legge è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatosi nel [...]
Art. 7.      All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 3.000 milioni per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]


§ 46.8.408 - Legge 13 agosto 1980, n. 454.

Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio.

(G.U. 21 agosto 1980, n. 229)

 

 

     Art. 1.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità speciale mensile di seconda lingua, prevista dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, numero 1165, è corrisposta al personale ivi indicato che abbia superato l'esame previsto dall'art. 2 della predetta legge, ovvero l'esame previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nella seguente misura:

     a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali: L. 120.000;

     b) per il personale delle carriere di concetto ed equiparate: L. 100.000;

     c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali: L. 80.000;

     d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare non di leva: L. 72.000.

     Tale indennità è estesa al personale che, precedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'accesso ai posti statali riservati alla provincia di Bolzano, ha dovuto sostenere l'esame di seconda lingua già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

     Al personale statale in servizio nella provincia di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ove superi l'esame previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica predetto per la carriera immediatamente inferiore a quella di appartenenza, è corrisposta l'indennità nella misura prevista per la carriera inferiore medesima.

     Al personale di cui al comma precedente che abbia conseguito il passaggio alla carriera immediatamente superiore perdendo il diritto all'indennità di seconda lingua, dall'entrata in vigore della presente legge, è corrisposta l'indennità già in godimento rivalutata ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 2.

     I comuni della provincia di Bolzano possono attribuire un'indennità di bilinguismo nelle misure fissate dalla presente legge al personale dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al precedente art. 1.

     Pari facoltà possono esercitare gli enti e gli istituti di diritto pubblico operanti nella provincia di Bolzano, mediante deliberazione dei competenti organi.

 

          Art. 3.

     I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1 della presente legge, che alla data di entrata in vigore della stessa siano sprovvisti del requisito della conoscenza della seconda lingua, hanno facoltà di frequentare corsi di seconda lingua con il riconoscimento di un assegno speciale di cui al successivo art. 4.

     I corsi di cui al comma precedente, istituiti per ciascuna delle due lingue nell'ambito delle iniziative previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si svolgeranno fuori del normale orario di lavoro per complessive 160 ore annue e secondo un programma definito dalla direzione dei corsi stessi, nell'arco di dieci mesi.

     Al termine di ciascun corso annuale gli iscritti vengono dichiarati idonei alla frequenza del corso successivo dalla direzione dei corsi stessi.

     Nel caso di giudizio di inidoneità viene interrotta la corresponsione dell'assegno di studio di cui al successivo art. 4, ferma restando la possibilità per il dipendente di sostenere una successiva prova di idoneità dopo un periodo di tempo stabilito dalla direzione dei corsi. Conseguita la idoneità viene ripristinata la indennità di cui al successivo art. 4 prevista per il corso successivo.

     I corsi di cui al presente articolo saranno tenuti per un periodo di anni sette.

 

          Art. 4.

     Ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 3 della presente legge, iscritti ai corsi ivi previsti, viene riconosciuto un assegno speciale di studio e apprendimento della seconda lingua, nelle misure corrispondenti al 70 per cento dell'indennità di seconda lingua prevista dal precedente art. 1.

     L'assegno di cui al comma precedente sarà decurtato in rapporto alle ore di assenza dal corso non giustificate da motivi di servizio. Qualora le assenze non giustificate superino un terzo delle ore del corso, cessa la corresponsione dell'assegno.

     L'assegno di cui al presente articolo verrà corrisposto per un massimo di quattro corsi, ferma restando la facoltà del dipendente di proseguire la frequenza senza godimento dell'assegno di studio.

 

          Art. 5.

     L'indennità e l'assegno di studio di cui alla presente legge non sono computabili agli effetti del trattamento di quiescenza.

 

          Art. 6.

     L'indennità speciale di cui alla presente legge è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatosi nel biennio precedente.

     Il Ministro del tesoro determina ogni due anni con proprio decreto la misura della indennità speciale di cui alla presente legge sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7.

     All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 3.000 milioni per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.